CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
dell'I 1 giugno 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il presente procedimento verte su due questioni sottopostevi dal Bundesgerichtshof circa l'interpretazione dell'art. 17 della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
La ricorrente nella causa principale è una società con sede in Mönchengladbach (Repubblica federale di Germania). Dal 1964 essa operava come agente commerciale (« Handelsvertreterin ») della resistente, che ha sede in Villeurbanne (Francia). Originariamente, le parti avevano convenuto la competenza del tribunal de commerce di Roanne, in Francia. La ricorrente afferma tuttavia che, l'8 ottobre 1975, alla fiera di Milano, essa aveva concluso con la resistente un accordo verbale secondo cui il foro competente sarebbe stato, invece, quello Mönchengladbach; come contropartita, secondo la versione dei fatti fornita dalla ricorrente, questa si era impegnata a sostenere, in luogo della resistente, le spese di traduzione. La ricorrente sostiene di aver inviato alla resistente conferma scritta di detto accordo verbale con lettera del 17 ottobre 1975; la resistente avrebbe ricevuto questa lettera e non ne avrebbe mai contestato il contenuto.
A seguito dello scioglimento del contratto di agenzia, la ricorrente agiva per ottenere un'indennità compensativa dinanzi al Landgericht di Mönchengladbach. La resistente eccepiva l'incompatibilità di questo giudice, negando di aver concluso l'accordo dell'8 ottobre 1975 e di avere ricevuto la lettera 27 ottobre 1975 della ricorrente.
In sede di appello, l'Oberlandesgericht di Düsseldorf dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice di Mönchengladbach, per il motivo che non erano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 17 della convenzione. A suo avviso, l'art. 17 esige che una clausola verbale come quella di cui trattasi venga confermata per iscritto dalla parte nei cui confronti essa può avere effetti sfavorevoli.
La causa giungeva quindi dinanzi al Bundesgerichtshof, il quale ha effettuato il rinvio pregiudiziale in base al presupposto che le allegazioni della ricorrente siano fondate.
La prima questione è la seguente:
«Se, a norma dell'art. 17, 1o comma, della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, sia sufficiente, ai fini della validità formale di una clausola attributiva di competenza convenuta verbalmente, che detta clausola sia stata confermata per iscritto dalla parte a favore della quale essa è stata stipulata ».
Il Regno Unito, la Commissione e la ricorrente nella causa principale hanno presentato osservazioni scritte che, in definitiva, risultano ampiamente concordanti.
L'art. 17, 1o comma, ha il seguente tenore:
« Qualora con clausola scritta, o con clausola verbale confermata per iscritto, le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio dello stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo stato contraente ».
La prima questione pregiudiziale presuppone che fra le parti sia stato concluso un accordo in materia di competenza. Perciò, in proposito non sono pertinenti le sentenze emesse nelle cause 24/76 (Estasis Salotti/Rüwa, Race. 1976, pag. 1831) e 25/76 (Galeries Segoura/Bonakdarina, Race. 1976, pag. 1851), nelle quali era controversa l'esistenza del mutuo consenso richiesto dall'art. 17.
Tutti i partecipanti al presente procedimento si sono richiamati alla relazione Jenard sulla convenzione (GU C 59 del 5.3.1979). Il passo riguardante l'art. 17 chiarisce che con questa norma si è cercato un compromesso tra l'eccessivo formalismo, da un lato, e l'incertezza giuridica derivante dalla mancanza di sufficienti requisiti formali, dall'altro. Nella relazione è detto poi che:
« A tal riguardo, la formulazione adottata è assai simile a quella della convenzione tedesco-belga, ispirata a sua volta alle norme della convenzione dell'Aia del 15 aprile 1958, nel senso che la clausola attributiva di competenza deve essere riconosciuta soltanto se è stata stipulata per iscritto, o se almeno una delle parti ha confermato per iscritto un accordo verbale ».
Perciò, secondo la relazione Jenard, la condizione posta dall'art. 17 relativamente alla conferma scritta di un accordo verbale è soddisfatta qualora una qualsiasi delle parti abbia confermato per iscritto detto accordo.
Questa tesi sarebbe corroborata dall'art. I, 2o comma, del protocollo del 1968 allegato alla convenzione, secondo cui:
« Ogni clausola attributiva di competenza, ai sensi dell'art. 17, ha effetto nei confronti di una persona domiciliata nel Lussemburgo soltanto se quest'ultima l'ha espressamente e specificamente accettata ».
Da ciò si desumerebbe necessariamente che, nel caso di persone domiciliate in altri stati contraenti, la conferma scritta richiesta dall'art. 17 può non essere una « espressa e specifica » accettazione. Pur ammettendo che vi è qualcosa di vero in questo ragionamento, dubito tuttavia, in considerazione della sentenza della Corte nella causa 784/79 (Porta Leasing/Prestige International, Race. 1980, pag. 1517), nella quale vengono messi in rilievo i rigorosi requisiti stabiliti dal suddetto art. I, che alla distinzione in parola debba essere attribuito gran peso.
L'interpretazione propugnata nella relazione Jenard è stata comunque avallata dalla Corte nella sentenza 19 giugno 1984 (causa 71/83, Partenreederei Tilly Russ/Goeminne Hout, Race. 1984, pag. 2417). Il punto 17 della motivazione di tale sentenza recita:
« In secondo luogo occorre constatare che se fosse provato che la clausola attributiva di competenza figurante tra le condizioni stampate sulla polizza di carico ha costituito oggetto di un precedente accordo verbale tra le due parti che la concerneva espressamente e di cui la polizza di carico, firmata dal vettore, dev'essere considerau la conferma scritta, questa clausola soddisferebbe i requisiti di cui all'art. 17 della convenzione, anche se non fosse firmata dal caricatore e recasse quindi soltanto la firma del vettore. In tal modo, infatti, viene rispettata non solo la lettera dell'art. 17, che contempla espressamente la possibilità di un accordo orale confermato per iscritto, ma anche la sua funzione, che consiste nel garantire che il consenso fra le due parti sia effettivamente provato ».
La prima questione formulata nel caso ora in esame implica tuttavia un problema che non si era posto espressamente nella causa Tilly Russ. Si tratta del problema relativo al se sia sufficiente che una clausola attributiva di competenza sia confermata per iscritto soltanto dalla parte a favore della quale essa è stata stipulata. A mio avviso, la soluzione dev'essere affermativa. Altrimenti, si andrebbe incontro ad una grave incertezza giuridica: nel caso concreto non è sempre chiaro quale parte tragga vantaggio da una siffatta clausola, soprattutto nel momento in cui questa viene stipulata. Di regola, la parte ha interesse a che le controversie siano sottoposte ai giudici del proprio stato. Non sempre, tuttavia, è così: è possibile, infatti, che il diritto di un altro Stato sia per essa più favorevole. Possono darsi anche altre circostanze per cui non è chiaro quale delle due parti tragga maggior vantaggio dalla clausola attributiva di competenza. Se ne ha un esempio nella presente fattispecie, in cui la ricorrente si è impegnata a sostenere le spese di traduzione come contropartita del consenso della resistente per l'attribuzione di competenza al foro di Mönchengladbach.
Ritengo d'altra parte — anche se questo punto non è controverso nella fattispecie — che la semplice scrittura non sia sufficiente. Il relativo documento dev'essere trasmesso, dalla parte che lo ha sottoscritto o per suo conto, all'altra parte; non basta ch'esso venga conservato in un cassetto dalla pane che conferma l'accordo per iscritto. Benché ciò non risulti chiaramente dalla formula « evidenced in writing » usata nella versione inglese dell'art. 17, ritengo che si tratti di un elemento essenziale. Questo punto di vista sembra trovare sostegno nella versione francese e in quella tedesca (« confirmee par écrit » e, rispettivamente, « schriftlich bestätigt »).
Concludo pertanto che una clausola verbale è confermata per iscritto ai sensi dell'art. 17 qualora una qualsiasi delle parti ne abbia preso nota per iscritto ed abbia trasmesso il relativo documento all'altra parte. È irrilevante che la clausola sia stata o meno stipulata a favore della parte che ne ha preso nota per iscritto.
La seconda questione del Bundesgerichtshof è la seguente:
« In caso di soluzione negativa della questione sub 1):
Se alla parte cui venga opposta la clausola attributiva di competenza sia preclusa, secondo buona fede, la possibilità di eccepire la nullità formale della stessa, qualora essa non abbia formulato obiezioni in merito alla conferma scritta, abbia preteso la controprestazione pattuita per la conclusione dell'accordo di proroga della competenza e qualora, inoltre, le parti, aventi la qualità di commercianti, siano da tempo in stabili rapporti d'affari ».
Tale questione è stata formulata soltanto per l'eventualità che la prima questione venga risolta negativamente. Poiché, a mio avviso, la prima questione dovrebbe essere risolta in senso affermativo, non sarebbe necessario, a rigore, risolvere la seconda. Ciò nonostante, ritengo opportuno prenderla in esame.
Dalla giurisprudenza esistente mi sembra risultare che il destinatario di un documento inteso a confermare per iscritto un accordo verbale non può contestarne il contenuto, a meno che lo faccia entro un termine ragionevole dal momento in cui lo riceve. La Corte ha affermato che, qualora fra le parti esistano rapporti commerciali correnti e qualora le condizioni generali di vendita di una di esse contengano una clausola in materia di giurisdizione, l'altra parte non potrebbe in buona fede negare l'esistenza di una proroga di competenza (punto 11 della motivazione della sentenza Segoura e punto 18 della motivazione della sentenza Tilly Russ). A fortiori, lo stesso principio deve valere per un accordo verbale riguardante esclusivamente la scelta del foro competente, e tanto più se una delle parti abbia preteso la controprestazione pattuita per la conclusione dell'accordo, come ad esempio, nella fattispecie, la traduzione della corrispondenza a spese dell'altra parte.
In base a queste considerazioni ritengo che le questioni sottopostevi dal Bundesgerichtshof dovrebbero essere risolte come segue :
1)
Un accordo verbale è confermato per iscritto ai sensi dell'art. 17, 1o comma, della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale qualora una qualsiasi delle parti ne abbia preso nota per iscritto ed abbia trasmesso il relativo documento all'altra parte. È irrilevante che l'accordo sia stato o meno concluso a favore della parte che ne ha preso nota per iscritto.
2)
Alla parte cui venga opposta la clausola attributiva di competenza è preclusa la possibilità di contestarne l'esistenza o la validità formale, qualora essa non abbia formulato, entro un termine ragionevole, obiezioni in merito al documento che costituisce la conferma scritta del relativo accordo, abbia preteso la controprestazione pattuita per la conclusione dell'accordo e qualora fra le parti, aventi la qualità di commercianti, esistano correnti rapporti d'affari.
La decisione sulle spese della ricorrente nella causa principale spetta al giudice nazionale. La Commissione e il Regno Unito dovrebbero sopportare le proprie rispettive spese.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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