CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MARCO DARMON
del 26 settembre 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Con ordinanza 10 luglio 1984, il Bundesfinanzhof vi ha sottoposto le seguenti questioni pregiudiziali:
« 1)
Se la tariffa doganale comune debba essere interpretata nel senso che un apparecchio designato come timer-tuner, che è composto di un'unità ricevente di segnali televisivi a colori con un dispositivo capace di memorizzare 12 programmi e di un orologio-interruttore per la programmazione dell'accensione e dello spegnimento dell'apparecchio con fino alO giorni di anticipo, e che, per rendere visibile le trasmissioni ricevute, deve essere collegato ad un videoregistratore costruito in un determinato modo, debba essere classificato sotto la voce 92.13 D della tariffa doganale comune.
2)
In caso di soluzione negativa della questione sub 1 :
Sotto quale altra voce della tariffa doganale comune debba essere classificato l'apparecchio ».
Vediamo innanzitutto le caratteristiche precise dell'apparecchio di cui trattasi per poi prendere in esame le varie classificazioni possibili menzionate nel corso del procedimento.
2.
L'apparecchio designato come timer-tuner T 50 (in prosieguo: «T 50 »), è fabbricato in Giappone, da dove la Telefunken Fernseh und Rundfunk GmbH (in prosieguo: «Telefunken») ha voluto importarlo nella Repubblica federale di Germania.
In base alle spiegazioni di carattere tecnico fornite, detto apparecchio è destinato a completare esclusivamente un videoregistratore VR 510, al quale è collegato con un cavo speciale a sette poli, fabbricato dallo stesso produttore, con esclusione di ogni altro modello di videoregistratore. Esso risulta avere varie funzioni :
—
provvedere all'alimentazione di corrente del videoregistratore,
—
programmare una registrazione, con fino alO giorni di anticipo,
—
ricevere i segnali di trasmissioni televisive e dirigerli verso il videoregistratore. Questa è la funzione del tuner, che comporta la « memorizzazione » di dodici programmi, la quale consente di selezionare, per la registrazione sul videoregistratore, uno dei dodici programmi possibili. I segnali a colori captati e ritrasmessi al videoregistratore richiedono ancora un'amplificazione e una decodificazione che vengono effettuate dall'apparecchio televisivo. Tuttavia, a quanto pare, la particolarità tecnica essenziale dell'apparecchio considerato consiste nel consentire la registrazione di una trasmissione televisiva mentre, nello stesso tempo e attraverso la stessa antenna, può essere seguito direttamente sul ricevitore televisivo un altro programma.
3.
All'atto dell'importazione del timer-tuner T 50, la Telefunken chiedeva all'Oberfinanzdirektion un parere ufficiale in materia di classificazione doganale, che veniva emesso il 14 aprile 1982. L'amministrazione tedesca delle dogane classificava l'apparecchio sotto la voce 85.15 A III b) 2 della TDC, che corrisponde agli « apparecchi riceventi anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono ». Detta classificazione comporta dazi autonomi all'aliquota del 22% o convenzionali all'aliquota del 14%.
La classificazione veniva effettuata in base alla regola generale 3, lett. b), per l'interpretazione della TDC. Questa regola così recita:
« 3)
Qualora (...) una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci (...) la classificazione deve essere effettuata in base ai seguenti principi:
(...)
b)
i prodotti misti, i lavori composti da materie differenti, i lavori costituiti dall'unione di oggetti differenti, nonché le merci presentate in assortimenti la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), devono essere classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale ».
Ricordo che, a tenore della regola 3, leu. a),
« la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale ».
Il giudice di rinvio ha precisato che l'apparecchio televisivo a colori è stato considerato come l'oggetto che conferisce il carattere essenziale ai sensi della regola 3 b).
La Telefunken contesta il suddetto parere, deducendo che il T 50, da solo, non può svolgere funzioni autonome e non può quindi essere considerato apparecchio ricevente per la televisione. In particolare, esso non consentirebbe la riproduzione immediata dei segnali captati e, pertanto, non potrebbe essere equiparato ad un ricevitore. Essa sostiene che l'apparecchio T 50 deve essere classificato sotto la voce 92.13 D della TDC, che è così redatto.
« 92.13 altre parti, pezzi staccati ed accessori di apparecchi della voce n. 92.11.
(...)
D. Altri ».
L'apparecchio T 50, a suo parere, va considerato come pezzo staccato di un « apparecchio di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione », di cui alla voce 92.11 B della TDC. Questa classificazione comporterebbe l'applicazione di dazi doganali autonomi all'aliquota del 18% o convenzionali all'aliquota del 9%.
La Telefunken sottolinea che l'apparecchio T 50 non è destinato a riprodurre immagini, ma a trasmettere segnali al videoregistratore VR 510 per la registrazione. A suo avviso, bisogna distinguere dal punto di vista tecnico tra il mercato della radiodiffusione e quello della televisione: mentre un apparecchio ricevente (tuner) per la radiodiffusione costituisce un modulo indipendente che può essere collegato ad un amplificatore ed altoparlante di qualsiasi marca, il che ne consente la classificazione come merci indipendenti, gli apparecchi riceventi (tuner) per la televisione sono necessariamente incorporati negli apparecchi completi che consentono di ricevere le immagini e quindi non possono essere messi in commercio come merci indipendenti.
Il livello di sviluppo della tecnica del videoregistratore si collocherebbe tra il livello della televisione e quello della radiodiffusione: mentre in orgine il videoregistratore sarebbe stato fabbricato con tuner incorporato (« videocompact »), come gli apparecchi televisivi, la domanda della clientela avrebbe indotto a fabbricare due moduli, tuner-timer e videoregistratore a cassette. Questo disaccoppiamento non consente tuttavia l'uso dell'apparecchio T 50 con un videoregistratore diverso dal VR 510. Da queste considerazioni conseguirebbe la definizione dell'apparecchio T 50 come un accessorio del videoregistratore a cassette, il che consentirebbe di classificarlo sotto la voce 92.13 D della TDC.
In subordine, la Telefunken ritiene classificabile sotto la voce 92.11 B della TDC il timer-tuner considerato come elemento necessario del videoregistratore, ma presentato separatamente per semplici ragioni legate alla domanda, e quindi configurabile come una parte del VR 510 destinata ad essere montata. Essa si basa, a questo proposito, sulla regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura della TDC, a tenore della quale
« 2
a)
qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce della tariffa comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito, purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato ».
La predetta classificazione comporterebbe dazi doganali autonomi del 13% e convenzionali dell'8%.
4.
Nelle sue osservazioni, la Commissione ha sostenuto che deve escludersi la classificazione del T 50 come « pezzo staccato o accessorio » ai sensi della voce 92.13 D della TDC: poiché la sua funzione essenziale consiste nel ricevere trasmissioni televisive, bisogna classificarlo sotto la voce 85.15 A III b) 2, come ha fatto l'Oberfinanzdirektion nel suo parere ufficiale.
La Commissione si richiama alla nota 1, lett. c), del capitolo 92, a termini del quale
« Sono esclusi da questo capitolo:
(...)
c)
i microfoni, amplificatori, altoparlanti, ricevitori auricolari, interruttori, stroboscopi ed altri strumenti, apparecchi ed attrezzature accessorie, utilizzati con gli oggetti di questo capitolo, ma non incorporati in essi, né sistemati nella stessa custodia (capitoli 85 o 90); gli apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono combinati con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o per la televisione (n. 85.15) »,
ed ha ricordato il principio d'interpretazione in materia doganale secondo cui ogni merce o apparecchio dev'essere classificato in funzione della sua natura o delle sue caratteristiche proprie.
Per la Commissione, che cita le note esplicative della nomenclatura di Bruxelles, il T 50 si presenta sotto forma di apparecchio indipendente, che possiede incontestabilmente tutte le caratteristiche e tutte le funzioni proprie di un apparecchio ricevente per la televisione. Poco importerebbe che i segnali che esso capta non consentono la visualizzazione immediata delle trasmissioni ricevute. Infatti, come ha rilevato il giudice di rinvio nella sua ordinanza, nella prassi doganale gli apparecchi radiofonici senza altoparlanti incorporati sarebbero costantemente considerati apparecchi di ricezione del suono (voce 85.15), anche se non possono riprodurre il suono immediatamente.
5.
Per determinare la classificazione doganale del timer-tuner occorre basarsi sia sulle sue caratteristiche essenziali sia sulla sua natura rispetto al videoregistratore con il quale esso costituisce un'« unità funzionale ».
Emerge infatti dalla precitata nota 1, leu. e), del capitolo 92 che quando un apparecchio venga presentato isolatamente non incorporato in un oggetto del capitolo 92 né sistemato nella stessa custodia (nel senso di scatola e non di imballaggio), bisogna classificarlo in funzione della sua natura particolare, in base al suo regime proprio di classificazione doganale.
Tuttavia, a differenza degli apparecchi (microfoni, amplificatori, ecc.) menzionati nella nota 1, lett. c), il timer-tuner non figura nell'elenco della TDC. Esso non ha un regime doganale proprio.
È importante pertanto accertare innanzitutto se esso possa essere equiparato ad una categoria di apparecchi contemplata dalla TDC.
Se si considera la categoria degli « apparecchi riceventi per la televisione» (voce 85.15 della TDC), vi spetta precisare, nell'ambito del vostro potere di interpretazione, cosa sia un ricevitore televisivo ai sensi della TDC. Ritengo che debba essere considerato come tale un apparecchio che sia non solo in grado di captare un segnale, ma anche di trasformarlo in modo da consentirne la riproduzione in immagini. Una definizione tecnica o giuridica non coincide necessariamente con quella comunemente ammessa, ma la loro concordanza resta pur sempre auspicabile. È certo, come ha sottolineato la Telefunken, che « l'uomo della strada » non riesce a concepire che un ricevitore televisivo possa essere qualcosa di diverso da un apparecchio munito di un tubo a raggi catodici, che consente di vedere un'immagine. Orbene — e ciò non è stato contestato — non solo il timer-tuner non contiene questo tubo, ma inoltre non può né amplificare né modulare i segnali a colori che esso capta e dirige verso un videoregistratore. Se ho ben capito le spiegazioni fornite all'udienza, dette operazioni e la produzione dell'immagine sono effettuate dal televisore quando il videoregistratore gli ritrasmette successivamente i segnali registrati.
La Commissione ha fatto notare la distinzione stabilita dalla nomenclatura, basata sulla TDC, per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra Stati membri (Nimexe), tra gli « apparecchi riceventi per la televisione con tubo-immagini incorporato » e gli « altri apparecchi riceventi per la televisione ». Ciò non consente di concludere che « gli altri apparecchi » non contengono un mezzo di riproduzione dell'immagine e del suono, come un grande schermo sul quale viene proiettata l'immagine (caso considerato da una scheda di classificazione del 7 marzo 1975 della Commissione, alla quale questa si è del pari richiamata). Non è stato fornito alcun esempio di ricevitore di televisione privo di mezzi di riproduzione dell'immagine che possa modificare tale tesi.
Infine, per rispondere all'ultimo argomento della Commissione, mi sembra che la Telefunken abbia ragione nel sostenere che il paragone tra gli apparecchi riceventi per la radiodiffusione ed un apparecchio ricevente per la televisione non è affatto pertinente, in quanto si tratta di tecniche differenti. Nella radiodiffusione il segnale acustico, dopo essere stato trattato, richiede solo l'amplificazione per divenire suono attraverso gli altoparlanti. Per contro, nella televisione a colori il segnale captato è incompleto nel senso che dipene da norme ed implica una previa « demodulazione », nonché una ricomposizione sotto forma di quadro perché si possa ottenere l'immagine. Attualmente, mentre un « tuner » per la radio, anche non associato ad altoparlanti, può secondo me essere considerato ricevitore vero e proprio, poiché può « lavorare » completamente il segnale captato, non mi sembra che nello stato attuale della tecnica la funzione integrale di ricezione di segnali audiovisivi possa essere svolta da apparecchi diversi da quelli che non solo captano, ma inoltre amplificano, demodulano, e formano l'immagine.
Ritengo impossibile considerare che il timer-tuner T 50, il quale si limita a captare il segnale, abbia come funzione essenziale la ricezione per la televisione.
6.
Non mi sembra nemmeno possibile considerare che il T 50 sia, in base alla regola generale A 2 a, un elemento del videoregistratore VR 510 con il quale costituirebbe un'« unità funzionale ». Infatti, il T 50 non può essere usato isolatamente, ma è destinato esclusivamente al videoregistratore. Per contro, quest'ultimo può funzionare autonomamente, ad esempio per registrare una trasmissione direttamente dall'apparecchio televisivo. Il videoregistratore può quindi essere usato « indipendentemente » e per funzioni diverse da quelle svolte dall'insieme che esso costituisce con il T 50, vale a dire la registrazione di una trasmissione diversa da quella si può seguire contemporaneamente sullo schermo.
Ritengo quindi che il T 50 non possa essere classificato sotto la voce 92.11 B della TDC in base alla regola generale 2 a) per l'interpretazione della TDC.
7.
Per contro, e tenendo conto del fatto che, diversamente dal caso degli strumenti, apparecchi ed attrezzature accessorie di cui alla nota 1, lett. c), del capitolo 92 della TDC sopramenzionata, non esiste alcun regime doganale corrispondente al timer-tuner, questa merce deve, secondo me, essere classificata sotto la voce 92.13 D della TDC, combinata con la voce 92.11 B.
Come ho già detto, il T 50 può essere usato solo con il videoregistratore VR 510, ma il contrario non è possibile. Se quindi il T 50 non può essere considerato come una parte necessaria per costituire il VR 510, si può per contro ammettere che ne costituisca un accessorio.
Mi sembra importante ricordare un'informazione fornita all'udienza dalla Telefunken: esistono anche videoregistratori « compatti » nei quali è incorporato un videotuner. In questo caso, e la Commissione non l'ha contestato, l'insieme viene classificato sotto il capitolo 92, in quanto videoregistratore. Pertanto, allo stato attuale, in mancanza di altre voci specifiche e ragionando per analogia con il caso dei predetti apparecchi « compatti », mi sembra possibile affermare che il timer-tuner T 50, esclusivamente destinato al VR 510 e privo, se non associato a quest'ultimo, di funzioni proprie, dev'essere considerato accessorio di un videoregistratore cioè di un « apparecchio della voce 92.11 » ai sensi della voce 92.13 D.
Poiché la soluzione proposta per la prima questione pregiudiziale è affermativa, non è necessario, a mio parere, risolvere la seconda, la quale per di più richiederebbe da parte vostra una classificazione doganale pura e semplice, di competenza del giudice nazionale.
8.
Di conseguenza, vi suggerisco di risolvere nel modo seguente la questione pregiudiziale sollevata dal Bundesfinanzhof:
Un apparecchio designato come timer-tuner, che è composto di un'unità ricevente di segnali televisivi a colori con un dispositivo capace di memorizzare 12 programmi e di un orologio-interruttore per la programmazione dell'accensione e dello spegnimento dell'apparecchio con fino a 10 giorni di anticipo, e che, per rendere visibili le trasmissioni ricevute, deve essere collegato ad un videoregistratore costruito in un determinato modo, può essere considerato pezzo staccato o accessorio ai sensi della voce 92.13 della tariffa doganale comune.
( *1 ) Traduzione dal francese.
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