CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
del 6 giugno 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il 1o luglio 1973, il sig. Pauvert veniva assunto come autista dalla Commissione col grado D3. Il 1o giugno 1978, egli veniva trasferito alla Corte dei conti col grado D2. Il 16 febbraio 1983, la Corte dei conti pubblicava un avviso di posto vacante per capogruppo (autista), nel grado DI (avviso n. CC/D/1/83). Uno dei requisiti richiesti era che il candidato avesse quindici anni di esperienza come autista. Nel bando si diceva che le domande di trasferimento dovevano essere presentate entro il 10 marzo. Il 17 marzo, il presidente della Corte dei conti aveva un colloquio col ricorrente e, con nota dello stesso giorno rivolta al Pauvert, e recante il n. 2517, lo stesso presidente confermava di aver comunicato all'interessato che intendeva coprire il posto che implicava talune mansioni e che, dopo aver esaminato le capacità del Pauvert, era disposto a nominarlo al posto DI se questi poteva confermare di essere capace di svolgere le mansioni indicate e di essere d'accordo. Egli dichiarava che qualora il Pauvert fosse d'accordo, avrebbe proceduto alla sua nomina. Il presidente era l'autorità che ha il potere di nomina (APN) per il posto in esame.
Con nota 18 marzo 1983, il ricorrente confermava di essere capace di svolgere le mansioni. Il Pauvert non aveva in realtà posto la propria candidatura in conformità all'avviso di posto vacante. Il solo candidato che si era presentato era un altro autista, pure inquadrato nel grado D2, il quale, come il Pauvert, avrebbe dovuto esser promosso e non trasferito al posto DI. Successivamente, il presidente veniva a sapere che il Pauvert, benché avesse oltre quindici anni di esperienza professionale, aveva lavorato come autista solo per undici anni e tre mesi, cosicché non possedeva il requisito dei quindici anni di esperienza come autista. L'altro autista interessato aveva più di quindici anni di esperienza come tale. Di conseguenza, il presidente decideva che il primo avviso di posto vacante non descriveva in modo soddisfacente la natura del posto o i requisiti effettivamente richiesti per un posto del genere. Perciò, egli faceva pubblicare, il 7 luglio 1983, un secondo avviso di posto vacante (n. CC/D/2/83), nel quale l'esperienza professionale richiesta doveva essere di almeno quindici anni, di cui otto come autista. Le domande di trasferimento dovevano essere presentate entro il 29 luglio 1983. Sembra che il motivo per cui era stato pubblicato questo secondo bando, il quale annullava e sostituiva espressamente il primo del 16 febbraio 1983, fosse quello di consentire al Pauvert di porre la propria candidatura. Tanto il Pauvert, quanto l'altro autista presentavano la loro candidatura in seguito a questo secondo bando.
Il 6 aprile 1984, il Pauvert chiedeva che la nota del 17 marzo 1983 fosse versata nel suo fascicolo personale, ma non chiedeva di essere nominato e nemmeno si doleva di non esserlo stato. La domanda veniva respinta il 10 aprile 1984. Una domanda analoga del 12 aprile 1984, che si richiamava alla dichiarazione del presidente di voler procedere ad una nomina (il che secondo la domanda avrebbe modificato la posizione amministrativa del Pauvert) veniva del pari respinta l'8 maggio 1984.
Dopo aver esaminato le due candidature e, a quanto sembra, altri possibili autisti che non si erano candidati per alcuno per due posti dichiarati vacanti, come pure le esigenze del servizio, il presidente decideva di bandire un concorso interno. Il bando di concorso (n. CC/D/2/84) veniva pubblicato il 16 maggio 1984 e gli atti di candidatura dovevano essere presentati entro il 12 giugno successivo. Uno dei requisiti era che i candidati avessero quindici anni di esperienza professionale di cui otto almeno come autisti. Di fatto, in esito a tale concorso non si procedeva ad alcuna nomina.
Il 27 giugno 1984, il Pauvert proponeva reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto, a causa della pubblicazione del bando di concorso interno del 16 maggio 1984. In esso egli si richiamava di nuovo alle dichiarazioni del presidente contenute nella nota, che non era stata revocata, secondo le quali egli avrebbe proceduto alla nomina del Pauvert al posto Di. Di conseguenza egli chiedeva che la decisione di nomina fosse sottoposta a questa Corte per quanto riguarda la sua legittimità. Egli chiedeva che la sua nomina al posto fosse resa ufficiale.
La domanda veniva considerata un reclamo e respinta il 12 luglio 1984. La nota con cui si respingeva il reclamo ammetteva che la nota n. 2517 costituisse effettivamente un impegno da parte dell'APN di coprire il posto di cui trattasi promuovendo il Pauvert, previo scrutinio per merito comparativo dei dipendenti promovibili. Vi era tuttavia specificato che tale decisione era soggetta ai requisiti di cui al primo avviso di posto vacante, n. CC/D/1/83, e che ci si era accorti che la sua esperienza era insufficiente, di modo che egli non poteva essere nominato.
In forza dell'art. 45 dello statuto — si dichiarava — la Corte dei conti era tenuta a procedere ad un nuovo scrutinio per merito comparativo dei dipendenti promovibili. Poiché risultava che ve ne fosse un certo numero, era stato bandito il concorso interno.
Il Pauvert assume che la nota n. 2517 costituiva una valida decisione o dichiarazione dell'intenzione di promuoverlo e che, una volta perfezionata dal suo accordo, nulla giustificava la sua revoca. Anche se non possedeva i requisiti indicati dal primo avviso di posto vacante, egli possedeva cionondimeno quelli del secondo avviso, e l'impegno di nominarlo restava valido e definitivo, tanto più che era stato assunto previo esame delle sue capacità. Egli assume inoltre che la mancata promozione era in contrasto coi principi della tutela del legittimo affidamento e di sana amministrazione.
Non vi è alcun atto nel fascicolo né alcuna decisione orale che rifiuti di procedere alla nomina in un primo tempo promessa, né esiste una precisa domanda di nomina. Sarei tuttavia propenso ad ammettere che la domanda che la nota n. 2517 fosse versata nel fascicolo personale, benché il punto fondamentale non vi figuri, indica che egli chiedeva di esser nominato e che il rifiuto di procedere alla nomina in conformità alla nota n. 2517, implicito nella pubblicazione del bando di concorso interno, costituiva l'oggetto del reclamo ex art. 90, n. 2, com'era stato chiaramente ammesso dalla Corte dei conti.
Cionondimeno, benché il Pauvert non abbia presentato la candidatura in relazione al primo avviso di posto vacante, sembra chiaro che la dichiarazione d'intenzioni del presidente della Corte dei conti era stata fatta nel contesto di tale avviso ed alle condizioni da esso poste. Anche se può sembrare strano che ad una persona che non ha presentato a suo tempo la propria candidatura sia promessa la nomina, è pure chiaro che il Pauvert, se avesse posseduto i prescritti requisiti, sarebbe stato promosso e nominato. Tuttavia, il fondamento implicito della dichiarazione d'intenzioni, era che il Pauvert fosse effettivamente un candidato in possesso di quindici anni di esperienza come autista. Tale fondamento si era rivelato falso prima che la nomina avvenisse. Il Pauvert deve aver saputo di non essere idoneo e nulla indica che il presidente fosse disposto a derogare o avesse derogato al requisito dell'esperienza professionale di quindici anni come autista indicato nel primo avviso di posto vacante.
Stando così le cose, benché non ammetta la tesi della Corte dei conti secondo la quale l'errore sui fatti rendeva nullo l'impegno, mi sembra che, dopo che i fatti erano emersi, il presidente poteva rifiutare di agire in conformila all'impegno e non procedere alla promozione. Una volta pubblicato il nuovo avviso di posto vacante, benché fosse stato foggiato sui requisiti del Pauvert, la procedura è stata in pratica cominciata daccapo. Sarebbe stato inopportuno per il presidente non prendere in esame i meriti dei due candidati che si erano presentati. Previo tale esame, egli poteva procedere al concorso interno.
Di conseguenza, benché sia, a dire il meno, spiacevole che l'impegno sia stato assunto prima che i fatti fossero accertati, non ritengo che vi sia stato un rifiuto illegittimo di procedere alla nomina o alla promozione. Né, poiché l'interessato doveva sapere di non essere idoneo (è forse questo il motivo per cui non aveva presentato la candidatura in relazione al primo avviso), egli può provare la lesione del suo legittimo affidamento. Il fatto che un errore sia stato commesso non gli consente di sostenere che, in forza del principio di sana amministrazione, egli avrebbe dovuto essere nominato al posto promessogli in base ad un errore di fatto. Egli ha pienamente avuto la possibilità di presentare la candidatura per il secondo avviso di posto vacante e per il concorso interno.
Di conseguenza, proporrei di respingere il ricorso. Nonostante il fatto che le aspettative del Pauvert siano state originate dalla promessa inizialmente fattagli, non ritengo che si possa dire che la Corte dei conti abbia causato al ricorrente spese superflue o defatigatorie inducendolo a intentare la presente causa, ai sensi dell'art. 69, § 3, del regolamento di procedura della Corte.
Proporrei, quindi, che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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