CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
del 4 giugno 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
I. Gli antefatti e lo svolgimento del procedimento
Per la buona comprensione della presente causa, espongo innanzitutto gli antefatti e lo svolgimento del procedimento come sintetizzati nella relazione d'udienza. Ho aggiunto solo alcuni dati, tratti dalla corrispondenza tra la Commissione e la SA Agence européenne de contacts relativa ai contratti conclusi tra la Commissione e questa agenzia di collocamento temporaneo.
Dal 1o dicembre 1976 al 31 maggio 1978 Jean-Louis Tordeur veniva posto a disposizione della Commissione come dipendente a tempo determinato da due agenzie di collocamento temporaneo che avevano risposto a bandi emessi dalla Commissione per assumere personale di questo tipo.
Il Tordeur citava dinanzi al tribunal du travail di Bruxelles la Commissione e le agenzie di collocamento temporaneo, chiedendo l'applicazione nei suoi confronti della legge 28 giugno 1976 relativa alla disciplina provvisoria del lavoro a tempo determinato, del lavoro precario e della fornitura di manodopera a datori di lavoro (Moniteur belge del 7 agosto 1976, pag. 9968). La domanda era basata sugli artt. 10 e 32 di detta legge.
L'art. 10 stabilisce che:
« La retribuzione del dipendente a tempo determinato non può essere inferiore a quella alla quale egli avrebbe avuto diritto se fosse stato assunto dal datore di lavoro come lavoratore a tempo indeterminato ».
Il Tordeur sosteneva che le mansioni che egli aveva effettivamente svolto presso la Commissione erano normalmente quelle di un amministratore di grado A7 e non quelle di un impiegato del genere indicato nel contratto di assunzione. In forza del citato art. 10, egli chiedeva la condanna della Commissione e delle agenzie di collocamento temporaneo a pagargli la differenza tra la retribuzione che aveva percepito e quella di un amministratore di grado A7.
L'art. 32 della legge 28 giugno 1976 stabilisce quanto segue:
« 1.
È vietata l'attività esercitata, al di fuori di quanto contemplato ai capitoli I e 11, da una persona fisica o giuridica e che consista nel porre dei lavoratori da essa assunti a disposizione di terzi che utilizzano questi lavoratori ed esercitano su di essi una qualunque parte dell'autorità che spetta normalmente al datore di lavoro.
(...).
3.
Allorché un datore di lavoro affida attività lavorative a lavoratori subordinati messi a sua disposizione in ispregio del n. 1, tale datore di lavoro e tali lavoratori subordinati si considerano vincolati da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dall'inizio delle attività stesse.
(...).
4.
Il datore di lavoro che utilizza i dipendenti a tempo determinato e la persona che mette i secondi a disposizione del primo in ispregio a quanto disposto dal n. 1, sono responsabili in solido per il pagamento di contributi previdenziali, retribuzione, indennità e provvidenze che derivano dal contratto di cui al n. 3 ».
In forza di queste norme il Tordeur chiedeva che la Commissione e l'agenzia di collocamento temporaneo fossero condannate al pagamento dell'indennità di preavviso a causa della cessazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del citato art. 32, n. 3.
Con sentenza interlocutoria 30 maggio 1983, il tribunal du travail di Bruxelles dichiarava che i rapporti di lavoro che erano esistiti tra il Tordeur, da un lato, e la Commissione e le due agenzie di collocamento temporaneo, dall'altro, erano disciplinati dalla legge 28 giugno 1976.
La Commissione interponeva appello contro questa sentenza dinanzi alla Cour du travail di Bruxelles, sostenendo che, ai sensi degli artt. 178 e 215 del trattato CEE, la Corte di giustizia aveva competenza esclusiva a conoscere della lite con il Tordeur, e che la legge 28 giugno 1976 non poteva essere applicata nei suoi confronti.
Con sentenza 11 settembre 1984, la Cour du travail di Bruxelles decideva di sospendere il procedimento su taluni punti e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
« a)
Se l'eventuale responsabilità della Comunità nei confronti del lavoratore a tempo determinato, che deriverebbe dalla normativa nazionale belga da applicare ai contratti conclusi dalla Commissione con le imprese di collocamento temporaneo, derivi o no dalla responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 215, 2o comma, del trattato di Roma, oppure da un'altra norma di diritto comunitario che rende la Corte di giustizia competente in via esclusiva in ordine alla domanda diretta contro la Commissione.
b)
In caso di soluzione affermativa di questa prima questione; se l'art. 23 della convenzione sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale firmata il 27 settembre del 1968, a condizione che sia pertinente nella fattispecie — questione parimenti sottoposta alla Corte di giustizia — o altra norma di diritto comunitario eventualmente pertinente giustifichino nel caso di specie un'eccezione alla competenza della Corte di giustizia a favore del giudice nazionale già adito.
c)
In caso di soluzione negativa della prima questione o di soluzione affermativa della seconda; se gli artt. 12-16 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, stipulato a Bruxelles l'8 aprile 1965, o altra norma di diritto comunitario eventualmente pertinente nella fattispecie escludano l'applicazione, nei confronti della Commissione, delle norme nazionali che istituiscono, in caso di trasgressione di alcune loro disposizioni e come sanzione civile, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il datore di lavoro ed il lavoratore a tempo determinato ».
La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
Essa ha tuttavia chiesto alla Commissione di sottoporle, prima dell'udienza, il testo del contratto tipo per l'assunzione di dipendenti temporanei concluso con la SA Agence européenne de contacts. Dai documenti prodotti dalla Commissione in seguito a questa richiesta risulta con certezza, per quanto è rilevante nella fattispecie, solo che l'agenzia di collocamento temporaneo era obbligata a rispettare, per quanto riguarda la normativa belga (in conformità al Regio Decreto 28 novembre 1969) le disposizioni belghe concementi la previdenza sociale, in aggiunta a quanto stabilito nel contratto. È controversa tra le parti la questione se l'intera normativa belga sulla previdenza sociale andasse applicata. Il punto 6 del bando della Commissione, decisivo a tal riguardo, è così formulato:
« In conformità a quanto disposto dal regio decreto 28 novembre 1969 — per l'esecuzione della legge del 1969, che emenda il regio decreto 28 dicembre 1944 concernente la previdenza sociale dei lavoratori (Moniteur belge del 5 dicembre 1969) — i dipendenti temporanei messi a disposizione devono fruire di tutte le norme della legislazione previdenziale belga ».
Il contenuto del « contratto » concluso con la SA Agence européenne de contacts ed in seguito regolarmente prorogato, come ho già rilevato, può essere desunto solo dalla corrispondenza prodotta. A quanto pare, con questa agenzia di collocamente temporaneo non è mai stato concluso un vero e proprio contratto tipo.
Per contro, nel contratto tipo concluso dalla Commissione con la Randstad I'll marzo 1977 è detto espressamente che la messa a disposizione della Commissione di dipendenti temporanei avverrà a norma della legge del 28 giugno 1976.
II. La soluzione delle questioni
II.1. Osservazioni generali preliminari
Prima di esaminare le questioni sollevate mi sembra necessario far presente che questa Corte non può naturalmente pronunciarsi né sull'interpretazione dei contratti successivamente conclusi dalla Commissione con due agenzie di collocamento temporaneo, né sull'interpretazione della normativa nazionale belga. Di conseguenza, mi sembra importante prendere conoscenza di questi documenti solo laddove essi servono a chiarificare la vera natura della controversia dinanzi al giudice proponente. Le considerazioni che entrambe le parti nella causa principale hanno svolto in modo prolisso per iscritto e oralmente sull'interpretazione dei contratti e della legge belga 28 giugno 1976 possono essere trascurate da codesta Corte.
Il difensore del Tordeur ha confermato all'udienza, in risposta ad un quesito del giudice relatore, che il nocciolo della sua tesi è che, in forza dell'art. 32, n. 3, (che ho citato sopra) della legge (che a suo parere era indubbiamente in vigore nel periodo di cui trattasi), un rapporto di lavoro tra il lavoratore e un'istituzione comunitaria può sorgere, non già a norma dello statuto del personale (o del regime da applicarsi agli altri agenti delle Comunità europee), bensì in forza della legge belga.
La controversia concreta riguarda infatti la domanda sopramenzionata del Tordeur mirante ad ottenere la condanna della Commissione e delle agenzie di collocamento temporaneo al pagamento di un'indennità di preavviso per la cessazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato che, a suo parere, era sorto in forza del menzionato art. 32, n. 3, della legge belga a causa del comportamento della Commissione incompatibile con l'art. 32, n. 1, della stessa legge.
Secondo me, la questione se la responsabilità della Commissione in forza di detta norma sia una responsabilità contrattuale ovvero derivante dalla legge, è una questione che può essere risolta solo dal giudice nazionale. Neanche tale questione mi sembra rilevante per questa Corte. Non è controverso che i contratti conclusi dalla Commissione nella fattispecie sono in via di principio retti esclusivamente dal diritto nazionale. Se la Commissione, all'atto della conclusione o dell'esecuzione di tali contratti, trasgredisce la normativa belga, la sua responsabilità extracontrattuale ai sensi della legge nazionale non è a mio parere disciplinata dall'art. 215, 2o comma, del trattato CEE. L'estensione legislativa della responsabilità contrattuale, come quella di cui trattasi, è retta, a mio parere, per analogia con il Io comma dell'art. 215, esclusivamente dalla legge da applicarsi al contratto. Perverrei alla stessa conclusione relativamente a contratti di locazione conclusi dalla Commissione che fossero incompatibili con le disposizioni di legge nazionali in materia. L'art. 215, 2o comma, del trattato CEE sarebbe a mio parere pertinente solo se la Commissione, all'atto della conclusione di un contratto del tipo di cui trattasi, trasgredisse anche lo statuto del personale o il regime sopramenzionato, che vale per gli altri agenti delle Comunità europee. Tuttavia, la prima questione posta dal giudice belga non riguarda affatto questo punto.
Il vero e proprio problema che potrebbe sorgere in questa causa è costituito dal se l'applicazione della legge belga possa determinare un risultato incompatibile con il sopramenzionato regime da applicarsi agli altri agenti delle Comunità europee. Ritengo che l'applicazione della legge nazionale non possa mai, in base a tale regime, portare ad una « assunzione per legge » che sia incompatibile con detto regime (o con lo statuto del personale). Questo limite all'applicazione della legge nazionale è stato tuttavia fatto presente dal giudice nazionale nella sua terza questione e può pertanto essere risolta al meglio in tale contesto.
11.2. Soluzione della prima questione
In base alle mie osservazioni preliminari di carattere generale, ritengo che la prima questione posta dal giudice nazionale debba essere risolta nel modo seguente:
« L'eventuale responsabilità della Comunità nei confronti del lavoratore a tempo determinato, derivante dalla normativa nazionale belga, che si applica ai contratti conclusi fra la Commissione e le imprese di collocamento temporaneo, non rientra nell'ambito della responsabilità extracontrattuale della Comunità di cui all'art. 215, 2o comma del trattato CEE, né nell'ambito di un'altra norma di diritto comunitario che renda la Corte di giustizia competente in via esclusiva a conoscere della domanda diretta contro la Commissione ».
11.3. Soluzione della seconda questione
Stando alla soluzione che ho proposto per la prima questione, non è necessario risolvere la seconda questione.
11.4. Soluzione della terza questione
Per quanto riguarda la terza questione, condivido l'opinione di entrambe le parti nella causa principale secondo cui gli artt. 12-16 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee non si applicano nella fattispecie, poiché si riferiscono esclusivamente ai privilegi e alle immunità degli impiegati di ruolo e degli altri dipendenti delle Comunità.
Viceversa, condivido l'opinione della Commissione secondo cui il « regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee » osta all'applicazione di disposizioni nazionali che portino alla creazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato tra un'istituzione comunitaria e i suoi dipendenti temporanei. Un siffatto contratto di lavoro può venire in essere solo in forza del menzionato regime. Nella fattispecie, mi sembra che al riguardo siano pertinenti solo le norme relative al personale ausiliario (artt. 51-78 del regime). L'assunzione di tale personale è a mio parere esaurientemente disciplinata dagli artt. 55 e 56. In caso di trasgressione delle norme nazionali pertinenti, il giudice nazionale può perciò solo condannare l'istituzione comunitaria ad un adeguato risarcimento dei danni.
Propongo di risolvere la terza questione, sollevata dal giudice nazionale, nel modo seguente:
« Il regime da applicarsi agli altri agenti delle Comunità europee osta all'applicazione di disposizioni nazionali che portino alla creazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato tra un'istituzione comunitaria e un lavoratore a tempo determinato ».
( *1 ) Traduzione dall'olandese.
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