CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
del 16 aprile 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
A —
La controversia odierna verte sulla questione se la sottoscrizione di un aumento di capitale di un'impresa industriale da parte di un ente statale possa considerarsi un aiuto ai sensi dell'art. 92 del trattato CEE.
1.
L'industria meccanica Meura SA veniva fondata nel 1845 a Tournai (Belgio). Fino al fallimento, nel gennaio del 1986, essa ha prodotto prevalentemente impianti per l'industria alimentare, in particolare barili per la conservazione della birra. Inoltre il programma produttivo della società comprendeva generatori di vapore ed altri prodotti dell'industria meccanica.
a)
L'impresa, che aveva conosciuto le prime difficoltà già nel 1974, alla fine del 1978 aveva subito perdite per 95 milioni di BFR. Poiché la banca cui soleva rivolgersi, che in passato le aveva già concesso notevoli crediti allo scoperto, aveva deciso di por fine ai finanziamenti, l'impresa era costretta a rivolgersi allo stato, che forniva una garanzia per 75 milioni di BFR.
b)
Nell'aprile del 1979 enti statali sottoscrivevano un aumento di capitale, grazie al quale il capitale veniva portato da 4 milioni di BFR a 44 milioni di BFR.
c)
Nonostante questo primo intervento statale, l'impresa subiva nuove perdite, pari a 95 milioni di BFR. Nell'agosto del 1980 si operava una nuova « ristrutturazione del capitale sociale » : le azioni ancora in mani private (circa il 30% del capitale) venivano annullate e lo stato diventava così azionista unico della società.
Per effettuare questa « ristrutturazione » finanziaria si rivalutavano gli immobili dell'impresa e venivano incluse nel bilancio le riserve. Il capitale così valutato in 180 milioni di BFR veniva quindi azzerato per coprire le perdite. Successivamente enti statali sottoscrivevano un aumento di capitale di 150 milioni di BFR.
d)
Inoltre l'impresa poteva fruire di numerose ulteriori misure di sostegno, come sovvenzioni per gli interessi, fidejussioni, esenzioni dall'imposta fondiaria ed ammortamenti accelerati.
e)
Un piano di riorganizzazione elaborato nel 1980 falliva, in quanto tra il 1980 e il 1983 l'impresa subiva perdite pari a 20, 33, 91 e, rispettivamente, 43 milioni di BFR.
Vista questa situazione, la regione belga Vallonia, ente territoriale del regno del Belgio (ricorrente) il 23 luglio 1982 sottoscriveva un nuovo aumento di capitale pari a 145 milioni di BFR, attraverso la Société regionale d'investissement de Wallonie (SRIW). La ralizzazione di questo aumento di capitale veniva subordinata al fatto che anche altri finanziatori concedessero crediti all'impresa, venissero soppressi posti di lavoro e si cercasse di instaurare un'intensa collaborazione con un'altra impresa.
2.
La Commissione (convenuta), avuta notizia dell'aumento di capitale e di un ulteriore provvedimento — una sovvenzione d'interessi che non costituisce oggetto della presente causa — il 22 luglio e il 17 settembre 1982 scriveva al ricorrente ricordando gli obblighi impostigli dall'art. 93, n. 3 del trattato CEE, a norma del quale gli Stati membri devono comunicare preventivamente i nuovi progetti di aiuti.
Il 25 novembre 1982 il convenuto rispondeva alla richiesta di informazioni, accennando tra l'altro ad un nuovo progetto di riorganizzazione dell'impresa, progetto che però non veniva allegato alla lettera.
In seguito la convenuta decideva di instaurare il procedimento di controllo degli aiuti a norma dell'art. 93, n. 3, del trattato CEE e invitava il ricorrente a presentare le sue osservazioni. Nella risposta, il ricorrente confermava che la partecipazione al capitale dell'impresa era stata decisa il 23 luglio 1982.
3.
Nella decisione17 aprile 1984 ( 1 ), impugnata nella presente causa, la convenuta tra l'altro accertava che l'aiuto concesso dal governo belga nel giugno 1982 ad un'impresa che produceva impianti per l'industria alimentare, era incompatibile con il mercato comune, ai sensi dell'art. 92 del trattato CEE e quindi doveva essere abolito ( 2 ).
Nella motivazione di questa decisione la convenuta, fra l'altro, dichiara quanto segue.
—
Conferimenti di capitale del governo centrale o di altri enti pubblici subordinati possono costituire aiuti ai sensi dell'art. 92, n. 1, del trattato CEE. Nella fattispecie, la situazione finanziaria dell'impresa costituiva un ostacolo che rendeva poco probabile l'eventualità che l'impresa reperisse i fondi necessari per la sua sopravvivenza sul mercato dei capitali privati. L'acquisto di una partecipazione di 145 milioni di BFR da parte della SRIW al capitale dell'impresa, che si era ripetutamente dibattuta in gravi difficoltà finanziarie, costituiva un aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1, del trattato CEE e non un investimento di capitale di rischio secondo la prassi corrente delle società operanti sul mercato.
—
L'utile lordo dell'impresa nel 1977 non consentiva di disporre dei mezzi necessari per coprire l'ammortamento degli impianti; dal 1979 i movimenti di cassa erano in rosso, il che induceva ad escludere che l'impresa fosse in condizioni di finanziare il progettato programma di investimenti di HO milioni di BFR senza aiuti statali.
Per il resto la convenuta si richiama alle singole misure di aiuto adottate dagli enti statali belgi dal 1979 a favore dell'impresa. Essa si occupa poi degli effetti dell'aumento di capitale sugli scambi intracomunitari e dichiara che:
—
non appena un aiuto finanziario concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un'impresa rispetto ai concorrenti nell'ambito degli scambi intracomunitari, si deve presumere che gli scambi intracomunitari risentano di detto aiuto;
—
nella fattispecie l'impresa interessata esporta circa il 40% della produzione negli altri Stati membri. Gli aiuti concessi dal ricorrente diminuiscono l'onere finanziario dell'impresa e le attribuiscono perciò un vantaggio nei confronti dei concorrenti che devono far fronte con le loro forze all'onere stesso;
—
a norma dell'art. 92, n. 3, del trattato CEE, deroghe al divieto di aiuti sono ammesse solo quando gli scopi perseguiti rientrano nell'interesse della Comunità e non recano vantaggio esclusivamente al destinatario dell'aiuto;
—
in particolare l'impresa che ne fruisce è tenuta a fornire una controprestazione che giustifichi la concessione dell'aiuto. Nella fattispecie questa prestazione da parte dell'impresa destinataria dell'aiuto non è ravvisabile;
—
il ricorrente non ha infatti fornito alcuna giustificazione e la convenuta non ha potuto ravvisarne alcuna che consenta di ritenere che l'aiuto soddisfa le condizioni per l'applicazione di una delle deroghe dell'art. 92, n. 3 del trattato CEE;
—
in complesso si deve constatare che il settore che produceva impianti per l'industria alimentare in quel periodo doveva superare gravi difficoltà dovute a eccessi di capacità e che la situazione di questo settore della produzione giustificava la conclusione che la conservazione delle capacità produttive mediante aiuti dello stato era incompatibile con l'interesse comunitario.
Quanto al procedimento la convenuta, nella decisione, ha dichiarato che i governi di due Stati membri e due associazioni di categoria del settore d'industria interessato avevano comunicato di condividere le obiezioni della Commissione a proposito dell'aiuto belga.
4.
Il ricorrente considera illegittima la decisione della convenuta per vari motivi.
Il ricorrente chiede
—
l'annullamento della decisione della convenuta 17 aprile 1984, nella parte in cui essa dispone che la partecipazione della SRIW, pari a 145 milioni di BFR, al capitale della società Meura è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 92 del trattato CEE e va abolita,
—
la condanna alle spese della convenuta.
La convenuta chiede
—
che il ricorso sia respinto,
—
che le spese processuali siano poste a carico del ricorrente.
Essa ribadisce gli argomenti già esposti nella decisione, che illustra ulteriormente.
Nelle mie conclusioni esaminerò i singoli argomenti svolti dalle parti.
5.
Su invito della Corte il ricorrente ha fornito ulteriori dati circa l'andamento in valore della produzione della Meura e sulla suddivisione della produzione stessa; inoltre ha prodotto il progetto della riorganizzazione dell'impresa del 1982.
B —
Poiché il ricorrente nella fase orale, in considerazione della sentenza 52/84 ( 3 ), ha rinunciato al mezzo secondo il quale sarebbe giuridicamente impossibile dar esecuzione alla decisione della convenuta, rimangono da esaminare tre mezzi:
—
la partecipazione al capitale non costituisce un aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1 del trattato CEE (mezzo n. 1);
—
difetto di motivazione, in quanto non si specifica come le partecipazioni pregiudichino il commercio tra Stati membri ed alterino la concorrenza (mezzo n. 2);
—
inosservanza del principio del contraddittorio, poiché la convenuta non ha consentito al ricorrente di prendere visione delle osservazioni presentate dagli Stati membri, dall'associzione di categoria e dalle imprese partecipanti al procedimento amministrativo (mezzo n. 4).
Inoltre si deve esaminare se la norma di deroga dell'art. 92, n. 3, del trattato CEE entri in linea di conto. Il ricorrente non ha dedotto mezzi specifici sotto questo profilo; dalla sua presentazione dei fatti si può però desumere che si deve inoltre esaminare la possibilità che l'aumento di capitale litigioso venga considerato compatibile col mercato comune (mezzo n. 3).
1.
Se la partecipazione al capitale costituisca un aiuto ai sensi dell'art. 92 del trattato CEE
a)
Secondo il ricorrente la convenuta lede la regione Vallonia, in quanto principale azionista dell'impresa, rispetto ad un azionista privato, se le vieta di partecipare all'aumento di capitale. Non è chiaro perché debba farsi distinzione tra la condotta della regione e quella di un'azionista privato nella stessa situazione. Se un'impresa si trova in difficoltà, ciò non costituisce motivo per un socio di ritirarsi e accelerare così il crollo dell'impresa. È normale che il socio appoggi l'opera di riorganizzazione dell'impresa con un nuovo conferimento di capitale. Un'iniziativa normale, se presa da azionisti privati, quale il favorire attività redditizie, ma temporaneamente deficitarie, è stata vietata dalla convenuta per il solo motivo che lo stato ha agito in veste di azionista. Se l'art. 92 del trattato CEE si applica in modo da costringere in definitiva gli enti pubblici a seguire condotte discriminatorie, ciò stride con la tutela del regime delle proprietà nei singoli Stati membri sancita dall'art. 222 del trattato CEE.
A giudizio della convenuta il modo di vedere del ricorrente si risolve nel favorire le imprese statali, poiché quindi nei confronti di queste le autorità degli Stati membri non devono attenersi alle norme sulla concorrenza, specie per quanto riguarda gli aiuti, come invece avviene per le imprese private. Questo modo di vedere stride palesemente con l'art. 90, n. 1, del trattato CEE, a norma del quale gli Stati membri, per quel che riguarda le imprese pubbliche, non emanano né tengono fermo alcun provvedimento in contrasto con le norme del trattato, in particolare con gli artt. 85-94.
Nella fattispecie il comportamento della regione Vallonia si differenzia completamente dal comportamento di un'azionista privato nella stessa situazione. Il nesso tra le perdite della Meura SA e gli aiuti concessi alla stessa fino al 1982 risulta dal fatto che i rispettivi importi coincidono. Gli aiuti per circa 335 milioni di BFR si contrappongono a perdite che si aggirano sui 320 milioni di BFR. Con simili perdite e simili prospettive di guadagno nessun azionista privato aumenterebbe il capitale sociale. Le perdite dimostrano che l'impresa non stava lottando con difficoltà transitorie, dovute a ragioni diverse dalle normali condizioni del mercato; da ciò si può concludere che l'impresa finora è sopravvissuta solo grazie agli apporti di fondi pubblici. Poiché la partecipazione al capitale, in definitiva, è stato un provvedimento di salvataggio inevitabile per controbilanciare le perdite dell'azienda, è chiaro che quest'intervento non poteva contemporaneamente esser destinato ad appoggiare la presunta opera di riorganizzazione dell'impresa.
b)
A norma dell'art. 92 del trattato CEE sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dagli stati ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni minaccino di alterare o alterino la concorrenza, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri. La situazione è diversa solo per gli aiuti che o si considerano compatibili col mercato comune in forza dell'art. 92, n. 2 del trattato CEE per espressa disposizione del trattato, oppure possono considerarsi compatibili con il mercato comune a norma dell'art. 92, n. 3, dello stesso trattato.
aa)
Dall'ampia formulazione di questa disposizione — aiuti « sotto qualsiasi forma » — la Corte, nella sentenza 14 novembre 1984 ( 4 ) ha tratto la conclusione che non serve distinguere gli aiuti sotto forma di prestiti da quelli sotto forma di partecipazione al capitale delle imprese. Entrambi i tipi di aiuti ricadono sotto il divieto dell'art. 92 del trattato CEE, se ne sussistono i presupposti.
Per risolvere detta controversia, non era però necessario definire nei particolari in quali circostanze una partecipazione di capitale da parte dello stato possa considerarsi un aiuto ai sensi dell'art. 92 del trattato CEE, poiché il ricorso doveva essere accolto per altri motivi.
Né il trattato CEE né il trattato CECA definiscono la nozione di aiuto. Una definizione nel trattato d'altra parte non sarebbe né possibile né utile, poiché definizioni precise potrebbero risolversi in una restrizione della nozione di aiuto. Invece è opportuno dare una definizione ampia, affinché l'art. 92 del trattato CEE possa efficacemente contribuire a tutelare la concorrenza all'interno del mercato comune contro le distorsioni, conformemente allo scopo perseguito dall'art. 3, lett. f) del trattato CEE.
Nello stesso senso va la definizione generale, elaborata dalla Corte nella sentenza 23 febbraio 1961 nella causa 30/59 ( 5 ), della nozione di aiuto secondo il trattato CECA. Secondo questa definizione la nozione di aiuto comprende « gli interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa ».
Nella sentenza del 22 marzo 1977 nella causa 78/76 ( 6 ) la Corte parla, richiamandosi ad una formulazione usata nel provvedimento di rinvio pregiudiziale, di un vantaggio gratuito, mentre nella sentenza 2 luglio 1974 nella causa 173/73 ( 7 ) si parla semplicemente di sgravio.
Da queste pronunzie si può trarre la conclusione che ogni tipo di aiuto, concesso da uno Stato membro o mediante risorse statali per scopi diversi da quelli dell'economia aziendale, costituisce un aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1, del trattato CEE. Quanto meno una sovvenzione costituisce un aiuto quando il destinatario ne trae un vantaggio che normalmente non avrebbe conseguito. Ciò può avvenire ad esempio in caso di conferimenti di capitale qualora questo avvenga in circostanze che non corrispondono alla situazione normale del mercato dei capitali.
In base a queste considerazioni soltanto non è però ancora possibile formulare un giudizio circa la legittimità della partecipazione statale al capitale di un'impresa. Dall'art. 222 del trattato CEE, a norma del quale il regime della proprietà nei vari Stati membri è fatto salvo dal trattato stesso, si deve desumere cioè che anche l'esistenza di un'economia pubblica viene accettata dal trattato CEE. Questo rifugge da qualsiasi ingerenza della Comunità nell'esistenza di imprese pubbliche, però le assoggetta alle norme del trattato, in quanto impone agli Stati membri, a proposito di queste imprese, di non adottare o di non tener fermo alcun provvedimento incompatibile col trattato ed in particolare con gli artt. 85-94 di esso. Le imprese pubbliche devono inserirsi nel mercato comune e non possono impedire la sua instaurazione e il suo funzionamento.
Deroghe speciali sono contemplate dall'art. 90, n. 2, del trattato CEE solo per le imprese « incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale ». Ne consegue che il trattato non contempla alcuna deroga per le normali imprese pubbliche.
bb)
Dopo queste considerazioni giungo ora al nocciolo delle questioni giuridiche dibattute nella presente causa. Si deve ora distinguere l'attività imprenditoriale che può esercitare il proprietario e gestore delle imprese pubbliche senza controllo comunitario sulle sovvenzioni, dall'attività di sowenzionamento esercitata dalla pubblica amministrazione in questo settore e controllata in forza dell'art. 92 e seguenti del trattato CEE. È quindi necessario distinguere il comportamento della pubblica amministrazione che agisce come imprenditore privato da quello dello Stato che comprende scopi politici e serve all'aumento del benessere pubblico, come ad esempio tramite provvedimenti per la stabilizzazione del mercato del lavoro.
La Commissione ha già trattato questo problema nella motivazione della direttiva in fatto di trasparenza ( 8 ), nella quale si dichiara quanto segue:
« In virtù del trattato CEE la Commissione ha il dovere di accertarsi che gli Stati membri non concedano alle imprese, sia pubbliche che private, aiuti incompatibili con il mercato comune;
considerando che la complessità delle relazioni finanziarie intercorrenti tra poteri pubblici nazionali ed imprese pubbliche è tuttavia tale da ostacolare l'esecuzione di tale compito;
considerando inoltre che un'applicazione efficace ed equa alle imprese pubbliche e private delle regole del trattato CEE relative agli aiuti non può essere operata sino a quando tali relazioni finanziarie non siano rese trasparenti;
considerando peraltro che, in materia di imprese pubbliche, detta trasparenza deve permettere di distinguere chiaramente fra il ruolo dello stato in quanto potere pubblico e in quanto proprietario ».
Un'enumerazione esemplificativa dei rapporti finanziari tra la pubblica autorità e le imprese pubbliche, che a norma della direttiva sulla trasparenza devono essere resi noti, è contenuta nell'art. 3 della direttiva stessa:
« (...)
a)
il ripiano di perdite di esercizio,
b)
i conferimenti in capitale sociale o dotazione,
c)
i conferimenti a fondo perduto di prestiti a condizioni privilegiate,
d)
la concessione di vantaggi finanziari sotto forma di non percezione di benefici o di non restituzione dei crediti,
e)
la rinuncia ad una remunerazione normale delle risorse pubbliche impiegate,
f)
la compensazione di oneri imposti dai pubblici poteri ».
L'elenco dei rapporti finanziari tra imprese pubbliche e Stati membri non costituisce peraltro, come la Corte ha specificato nella sentenza 6 luglio 1982, (cause riunite 188-190/80 ( 9 )), una definizione della nozione di aiuto ai sensi dell'art. 92 e seguenti del trattato CEE. Esso contiene solo un'indicazione più precisa delle operazioni finanziarie delle quali la Commissione, a suo giudizio, deve venire informata onde poter controllare se uno Stato membro abbia concesso aiuti all'impresa senza ottemperare all'obbligo di comunicazione impostogli dall'art. 93, n. 3 del trattato CEE.
Nelle operazioni finanziarie tra uno Stato membro e un'impresa pubblica si deve cercare, servendosi di particolari criteri, di distinguere il comportamento dell'imprenditore dal comportamento dell'organo statale che concede una sovvenzione. I vantaggi che lo stato concede ad un'impresa pubblica come sovvenzione, potrebbero infatti avere anche l'aspetto di investimento imprenditoriale. Ciò potrebbe anche verificarsi nel caso di rinuncia agli utili o di compensazione delle perdite, poiché anche un imprenditore privato può trovarsi nella situazione di dover prendere provvedimenti analoghi. Il raffronto con i provvedimenti corrispondenti dell'economia privata porta quindi un passo più in là: la conclusione che si tratti di aiuto statale si potrebbe trarre qualora fosse presumibile che un privato, in una situazione analoga, operando secondo considerazioni economiche obiettive, non sosterrebbe nello stesso modo l'impresa in questione.
Se si assume come criterio il comportamento ipotetico del privato che agisca secondo considerazioni economiche obiettive, si concede già un ampio margine d'azione allo stato che opera come proprietario dell'impresa. Non si deve dimenticare, infatti, che lo stato — anche come proprietario privato — ha la possibilità di procurarsi in abbondanza i capitali necessari: mediante tributi o prestiti forzosi. Un refinanziamento di queste dimensioni non sarebbe normalmente possibile per l'imprenditore privato.
Benché, anche secondo la giurisprudenza della Corte, quello che conta per stabilire se un provvedimento nazionale costituisca un aiuto non sia tanto la motivazione o lo scopo del provvedimento, quanto i suoi effetti ( 10 ), tuttavia per fare la distinzione tra aiuti degli stati e sovvenzioni statali di indole economico-privata alle imprese pubbliche, gli scopi del provvedimento potranno servire almeno come indizi. Decisivo per classificare le agevolazioni alle imprese pubbliche può essere lo scopo, se i motivi politico-economici, ad esempio le ragioni di politica sociale o strutturale dell'agevolazione, le fanno apparire come una sovvenzione; l'investimento lucrativo invece, destinato soprattutto a produrre un utile, può più difficilmente annoverarsi come aiuto.
ce)
Nell'esaminare la questione se la partecipazione al capitale costituisca un aiuto si devono tener presenti anzitutto l'andamento del capitale sociale e i risultati ottenuti dall'impresa sovvenzionata.
Prima che la regione Vallonia nel 1979 intervenisse con la prima partecipazione a sostegno dell'impresa, il capitale sociale ammontava a 4 milioni di BFR; con la presa di partecipazione esso aumentava a 44 milioni di BFR.
Ad esso si contrapponevano in quel momento perdite per circa 95 milioni di BFR. Ulteriori perdite per 95 milioni di BFR portavano, entro l'agosto del 1980, ad un deficit complessivo di 180 milioni di BFR. Solo grazie alla rivalutazione degli immobili e all'inclusione delle riserve nel bilancio nel 1980 si poteva calcolare un capitale di 180 milioni di BFR, che però contemporaneamente veniva azzerato per compensare il deficit complessivamente accumulato ( 11 ).
Per procurare all'impresa i mezzi necessari per continuare la sua attività, le autorità sottoscrivevano un ulteriore aumento di capitale di 150 milioni di BFR.
La situazione dell'impresa, allorché le autorità belghe hanno sottoscritto i due primi aumenti di capitale, era dunque la seguente:
—
fine 1978/inizio 1979, perdite subite: 95 milioni di BFR; cessazione dei finanziamenti da parte della banca di fiducia; capitale: 4 milioni di BFR; garanzie statali: 75 milioni di BFR;
—
1980: perdite subite: 180 milioni di BFR; pareggio del bilancio possibile solo mediante rivalutazione degli immobili e uso delle riserve.
Dette cifre dimostrano che tanto nel 1979 quanto nel 1980 l'impresa si trovava in una situazione tale da dover essere posta in liquidazione. Solo i provvedimenti statali, vale a dire la partecipazione di capitale e le garanzie le avevano consentito di sopravvivere.
Nonostante gli interventi statali, tra il 1980 e il 1982 si registrano ulteriori perdite, vale a dire 20, 33 e 91 milioni di BFR.
Ciò intaccava ampiamente anche la seconda partecipazione pubblica al capitale, per 150 milioni di BFR.
A questo punto le autorità decidono di approvare un aumento di capitale di 145 milioni di BFR. Questa operazione provoca il primo intervento della convenuta, che giudica che questo aumento di capitale costituisca un aiuto, in quanto la situazione finanziaria dell'impresa è tale da far apparire poco verosimile che essa possa reperire sul mercato dei capitali privati i fondi necessari per la sua sopravvivenza. La Commissione corrobora il suo assunto illustrando nei particolari i movimenti di capitale ed i risultati economici dell'impresa.
Questa versione dei fatti viene confermata dai documenti che il ricorrente ha prodotto a richiesta della Corte. La conclusione della convenuta, secondo la quale l'impresa non sarebbe riuscita a procurarsi i fondi sufficienti sul mercato dei capitali privati, non può essere contestata alla luce dei risultati economici dell'attività della stessa. La convenuta poteva quindi considerare un aiuto l'aumento di capitale progettato nel 1982.
2.
Se l'aiuto litigioso incida sull'interscambio comunitario ed alteri la concorrenza
Poiché la concessione di aiuti, in particolare sotto forma di partecipazione da parte dello stato o di enti di diritto pubblico, non si può considerare a priori incompatibile con il trattato, si deve ora vedere se gli aiuti in questione costituiscano contravvenzione all'art. 92, n. 1. In particolare si deve chiarire se gli aiuti alterino la concorrenza oppure minaccino di alterarla e se gli scambi tra gli Stati membri ne vengano pregiudicati.
a)
A giudizio del ricorrente, dalla decisione della convenuta non si desume sino a qual punto la partecipazione al capitale litigiosa incida sull'interscambio comunitario oppure alteri o minacci di alterare la concorrenza. Il fatturato dell'impresa non ha superato i 450 milioni di BFR, le esportazioni sono state dirottate sui mercati extracomunitari; nel 1984 avevano raggiunto il 50% del fatturato. L'impresa occupa ormai soltanto 232 dipendenti contro i 587 del 1977; la sua quota di mercato ammonta nel Belgio solo al 5-10%. Queste cifre dimostrano che gli effetti sulla concorrenza all'interno della Comunità, nel caso di un'impresa così modesta, sono praticamente trascurabili.
A ciò aggiungasi — e ciò la Corte lo ha criticato anche nelle sentenze 14 novembre 1984 nella causa 323/82 ( 12 ) e 13 marzo 1985 nelle cause riunite 296 e 318/82 ( 13 ), — che la convenuta non ha fornito alcun indizio concreto sul genere delle presunte distorsioni della concorrenza. La decisione si limita a richiamarsi a riserve espresse dai governi di due Stati membri e di due associazioni di categoria del ramo d'industria interessato.
A giudizio della convenuta, nell'esaminare gli effetti di un aiuto sulla concorrenza all'interno della Comunità non si deve assumere come criterio la rilevanza di detti effetti. Nella disciplina degli aiuti non si fissa alcun limite minimo. Per questo motivo non si doveva tener conto né del fatturato né del numero dei dipendenti. È invece determinante il fatto che l'impresa interessata produce in un settore che risente indirettamente della diminuzione degli investimenti. Il mercato degli impianti che essa produce è caratterizzato da eccesso di capacità produttiva e da una forte concorrenza tanto sul piano nazionale quanto su quello comunitario. Il fatto che l'impresa esporti in paesi terzi circa la metà della sua produzione non modifica affatto questa conclusione, poiché ciò significa che l'altra metà della produzione viene collocata sul mercato comunitario.
b)
Si deve anzitutto dire che quanto si dichiara nella decisione impugnata circa la questione se l'aiuto pregiudichi gli scambi intracomunitari ed alteri la concorrenza è espresso molto laconicamente. Come elemento di fatto si dice solo che l'impresa esporta esattamente il 40% della produzione negli altri Stati membri. Gli aiuti concessi hanno fatto diminuire l'onere finanziario dell'impresa e le avrebbero così attribuito un vantaggio nei confronti dei concorrenti, che devono far fronte con le loro sole forze a questo onere. Già dal rafforzamento della posizione di un'impresa rispetto ai concorrenti si deve trarre la conclusione che gli scambi intracomunitari risentono dell'aiuto.
In realtà nulla è detto circa la quota di mercato dell'impresa e le correnti commerciali dei prodotti in questione.
La convenuta, anche se nella decisione non era certo tenuta a citare tutti i particolari, doveva comunque esporre le ragioni essenziali della decisione stessa. Quest'obbligo essa lo ha adempiuto fornendo un minimo di indicazioni ancora accettabile.
Le parti concordano sul fatto che l'impresa esportava una notevole parte della sua produzione. Il ricorrente si richiama a questa circostanza per giustificare il progetto di riorganizzazione.
Per la convenuta è incontestato che l'impresa interessata esportava il 40% dei prodotti in altri Stati membri della Comunità. Per questo motivo essa poteva giustamente partire dalla premessa che già il modo artificioso di tenere in vita l'impresa doveva provocare una distorsione della concorrenza e ledere gli scambi tra gli Stati membri. Poiché la concessione dell'aiuto ha implicato una diminuzione dell'onere finanziario dell'impresa e quindi le ha offerto un vantaggio nei confronti dei concorrenti, nel dubbio bisogna presumere che questa situazione poteva alterare la concorrenza. Se l'impresa interessata non fosse stata artificiosamente tenuta in vita i suoi concorrenti, che non fruivano di un aiuto analogo, avrebbero potuto subentrare nella sua quota di mercato, tanto in Belgio quanto negli altri stati della Comunità.
La decisione della convenuta sarebbe certo risultata più chiara e più comprensibile se avesse contenuto dati sul fatturato complessivo dell'impresa, nonché sulla sua quota di mercato nel Belgio e nella Comunità; ma non mi pare che queste indicazioni fossero assolutamente necessarie per giungere alla conclusione contenuta nella decisione impugnata. Diversamente dalle due decisioni del 22 luglio 1982 che hanno provocato le sentenze della Corte 14 novembre 1984 e 13 marzo 1985 nella causa 323/82 e nelle cause riunite 296 e 318/82, la convenuta, nella decisione ora impugnata, ha quanto meno indicato la quota di partecipazione dell'impresa agli scambi intracomunitari. Se un'impresa attiva sul piano degli scambi intracomunitari ottiene aiuti non concessi ai suoi concorrenti, è logico concludere da questa circostanza che gli scambi intracomunitari sono influenzati dall'aiuto e la concorrenza ne viene distorta.
Il fatto che l'impresa sia piuttosto modesta non cambia nulla a questa conclusione di massima. Si deve infatti ammettere che nella giurisprudenza della Corte ( 14 ), per quel che riguarda il diritto delle intese, ci si è avvalsi del principio della rilevanza. Secondo detta giurisprudenza, il divieto di cui all'art. 85 del trattato CEE non opera, nonostante il sussistere di una situazione di fatto contemplata da detta norma, allorché, tenuto conto della esigua quota di mercato dei partecipanti — il loro accordo non può essere pregiudizievole per il raggiungimento degli scopi di un mercato comunitario unico.
Per il settore degli aiuti statali la Corte non ha finora ammesso un siffatto principio di rilevanza. A mio parere, nelle cause sul controllo degli aiuti, ciò non sarebbe nemmeno opportuno, poiché gli aiuti statali turbano il sistema di concorrenza inalterata auspicato dal trattato CEE (art. 3, lett. f). Poiché gli Stati membri per di più sono tenuti, in forza dell'art. 5, ad agevolare le istituzioni nell'assolvimento dei loro compiti, è del tutto giustificato giudicare il loro comportamento secondo criteri più rigorosi di quelli che si applicano al comportamento delle imprese. A parte ciò, dalla lettera dell'art. 92 del trattato CEE non si desume che per irrilevanti distorsioni della concorrenza si possa prescindere dal principio generale dell'incompatibilità. Anche in considerazione delle ampie deroghe al divieto di aiuti contenute nell'art. 92, nn. da 2 a 4 del trattato CEE, pare equo giudicare rilevante qualsiasi distorsione della concorrenza, indipendentemente dalla sua entità.
Poiché gli aiuti si risolvono nella concessione di vantaggi, che normalmente non spetterebbero all'impresa favorita, in caso di dubbio si deve assumere che essi migliorano la concorrenzialità dell'impresa favorita nei confronti dei suoi concorrenti che non hanno ottenuto facilitazioni analoghe, e quindi alterano la concorrenza. Poiché gli aiuti migliorano quindi artificialmente la situazione delle imprese destinatarie, in caso di dubbio si deve anche ritenere che pregiudichino del pari l'interscambio comunitario. Tenuto conto di questa presunzione, d'altra parte molto logica, non si dovrebbe essere eccessivamente rigorosi circa l'obbligo di documentazione e di motivazione della convenuta, qualora essa abbia accertato in modo attendibile che è stato concesso un aiuto.
In conclusione, ritengo quindi che la convenuta abbia sufficientemente illustrato e motivato la sua decisione secondo la quale l'aiuto litigioso altera la concorrenza e pregiudica l'interscambio comunitario.
3.
Nonostante il ricorrente, dal momento che ritiene che la partecipazione al capitale litigiosa non costituisce un aiuto, non abbia espressamente dedotto la trasgressione dell'art. 92, n. 3, del trattato CEE, ritengo necessario esaminare questa deroga.
a)
Il ricorrente ha dedotto che nel 1982 è stato approvato un secondo progetto di riorganizzazione dell'impresa. Tenuto conto delle massicce esportazioni e della reputazione di cui gode l'impresa nel campo tecnologico, l'aumento di capitale sarebbe stato giustificato in quanto sostegno a un progetto di riorganizzazione mirante ad un'ulteriore riduzione dell'organico nonché alla messa in atto di un programma d'investimenti per aumentare la specializzazione dell'impresa, per mettere a punto una nuova gamma di prodotti nel settore delle caldaie da riscaldamento nonché per allacciare nuove relazioni commerciali all'esterno della Comunità.
L'aumento di capitale è stato sottoscritto per adeguare la capacità produttiva dell'impresa a nuovi mercati e per ridurla nel settore finora praticato (impianti per l'industria alimentare). Da ciò si desume che la partecipazione non è servita a finanziare un aumento delle capacità produttive già esistenti.
A giudizio della convenuta, l'apporto di capitale sarebbe stato inevitabile per far fronte alle perdite subite; quindi non poteva essere contemporaneamente destinato a sostenere la presunta opera di riorganizzazione dell'impresa.
Nella fase scritta dinanzi alla Corte, la convenuta ha contestato che sia stato elaborato e messo in atto un serio progetto di riorganizzazione. Il ricorrente non avrebbe fornito alcun elemento di riferimento concreto per comprovare che l'investimento intrapreso e la riduzione dei posti di lavoro fossero iniziative diverse da un adeguamento normale eseguito senza aiuti statali, che qualsiasi impresa deve effettuare qualora si osservi una notevole variazione della situazione del mercato.
Nella fase orale la convenuta ha trattato del progetto di riorganizzazione elaborato nel 1982 per l'impresa destinataria dell'aiuto, progetto che il ricorrente ha prodotto su invito della Corte.
Anche dopo aver preso visione di questo progetto, la convenuta ribadisce la tesi già esposta nella decisione impugnata. Per poter ricadere sotto la deroga dell'art. 92, n. 3, del trattato CEE i progetti di riorganizzazione dovrebbero implicare una contropartita dell'impresa destinataria, tale da giustificare l'aiuto. Gli scopi perseguiti con l'aiuto dovrebbero rientrare nell'interesse comunitario, come ad esempio lo sviluppo di determinati campi economiei oppure di determinati settori economici. A questo proposito è fondamentale che l'aiuto non venga concesso per un ramo economico che soffra di eccesso di capacità sul piano comunitario. Mentre proprio questa è la situazione nel settore di cui ci stiamo occupando.
Per il resto deve trattarsi di una riorganizzazione che riguardi rami dell'economia interessanti sotto il profilo comunitario. Aiuti di ordinaria amministrazione, per il semplice ammodernamento, vale a dire per investimenti necessari al rinnovo delle attrezzature, non possono rientrare nell'art. 92, n. 3 del trattato CEE, in questo caso costituiscono aiuti all'impresa. Quanto alla specializzazione dell'impresa il progetto di riorganizzazione non contiene particolari. La convenuta dubita che sia stata progettata una nuova gamma di prodotti, poiché ancora nel 1984 il 71% della produzione generale era concentrato nel settore delle birrerie.
In complesso la convenuta contesta che fosse stato elaborato un reale progetto di riorganizzazione per l'impresa destinataria degli aiuti.
Il ricorrente non ha contestato questa valutazione del progetto da parte della convenuta per quanto riguarda il suo contenuto.
b)
Quanto alla possibilità di applicare l'art. 92, n. 3 del trattato CEE la convenuta nella decisione ha in primo luogo esposto argomenti teorici. Essa si è richiamata poi al fatto che l'applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. a), del trattato CEE avrebbe dovuto essere esclusa, poiché la regione nella quale era ubicata l'impresa non costituiva una zona nella quale il tenore di vita fosse eccezionalmente basso oppure contraddistinta da notevole sottoccupazione. In corso di causa la convenuta ha dichiarato che questa dichiarazione si riferisce alla situazione nella Comunità in generale. Ciò non può esser criticato in quanto la Corte, nella sentenza 17 settembre 1980, causa 730/79 ( 15 ), ha deciso che la convenuta può valutare il tenore di vita e la sottoccupazione in una determinata zona con riferimento non già alla media nazionale bensì alla media comunitaria.
Quanto alla possibilità di ammettere che un aiuto a norma dell'art. 92, n. 3, lett. b), del trattato CEE è compatibile con il mercato comune, la convenuta ha dichiarato che il Belgio fa parte della zona centrale della Comunità, i cui problemi sociali ed economici non rientrano tra i problemi comunitari più gravi nei quali però il pericolo di una corsa alle sovvenzioni è più acuto e ogni aiuto sarebbe atto a pregiudicare l'interscambio fra Stati membri. Del resto i dati economici e sociali di cui disponiamo sul Belgio non consentirebbero di concludere che sussista nel mondo economico belga una grave perturbazione ai sensi del trattato.
Anche queste dichiarazioni mi paiono attendibili; il ricorrente comunque non ha svolto alcun argomento che possa inficiarle seriamente.
e)
Rimane quindi da esaminare solo la possibilità di una deroga di cui all'art. 92, n. 3, lett. e), del trattato CEE. L'applicazione di questa deroga è stata rifiutata dalla convenuta, per il motivo che il settore di produzione degli impianti per l'industria alimentare in quel momento doveva incontestabilmente far fronte ad un eccesso di capacità e che l'andamento di questo settore induceva a concludere che la conservazione delle capacità produttive mediante aiuti statali andava contro l'interesse generale. Così rimane valida anche se la concessione di aiuti era subordinata alla riorganizzazione finanžiaria o commerciale oppure alle modifiche del sistema produttivo.
In un'altra parte della decisione la convenuta ha dichiarato che il ricorrente non ha fornito alcuna ragione, e la convenuta non ne ha potuto ravvisare alcuna, che consentisse di ritenere che l'aiuto possedesse i requisiti per l'applicazione di una delle deroghe di cui all'art. 92, n. 3, del trattato CEE.
Queste dichiarazioni potrebbero consentire di concludere — come fa il ricorrente richiamandosi alla sentenza della Corte 13 marzo 1985 nelle cause riunite 296 e 318/82 — che la convenuta non ha tenuto nel debito conto una circostanza essenziale, che possibilmente avrebbe potuto portare ad una valutazione diversa, vale a dire la circostanza che l'aiuto ha coinciso con la riorganizzazione dell'impresa destinataria.
Se ciò dovesse rivelarsi fondato, si dovrebbe annullare tanto la decisione della convenuta impugnata in questa sede quanto la decisione da cui è scaturita la sentenza del 13 marzo 1985, nelle cause riunite 296 e 318/82.
È pacifico che il ricorrente nel 1982 aveva avvertito la convenuta dell'esistenza di un progetto di riorganizzazione, senza tuttavia comunicare ulteriori particolari. Dinanzi alla Corte questo progetto è stato illustrato più diffusamente solo nella replica in una nota marginale e, infine, è stato prodotto solo ad espressa richiesta della Corte. Già questo fatto, posto in relazione con l'effettiva situazione dell'impresa, che si è risolta in perdite sempre maggiori ed infine nel fallimento della stessa, rende inevitabile che il cosiddetto programma di riorganizzazione non era affatto un progetto concreto. Se lo si osserva da vicino, si constata che in realtà esso consiste sostanzialmente di dichiarazioni d'intenzioni, di auspici sul futuro andamento dell'impresa e della situazione di mercato nonché di appelli alla direzione dell'impresa e al personale.
D'altra parte, nei punti in cui il progetto contiene elementi concreti, si parla soprattutto della necessità dell'impresa di procurarsi nuovo capitale. Nella relazione sui provvedimenti in progetto, che la SRIW della regione Vallonia ha prodotto, si dichiara che la realizzazione del piano di riorganizzazione, in circostanze normali, avrebbe richiesto la collaborazione attiva di una controparte industriale idonea, che avrebbe dovuto assumere anche un notevole impegno finanziario. Tuttavia, a causa della situazione sociale e dell'importanza dell'impegno della regione Vallonia in quest'impresa, non era stato possibile preparare tempestivamente un intervento di questo tipo; per questo motivo si doveva appoggiare il progetto presentato dall'impresa, compresa la sottoscrizione di capitale da parte delle pubbliche autorità. È vero che si erano svolte trattative con diverse imprese, onde elaborare una strategia comune di vendita, ma le trattative con una di queste imprese per una partecipazione finanziaria erano destinate all'insuccesso data la situazione in cui la Meura si trovava.
Non mi sembra però necessario soffermarmi ulteriormente su questo progetto, poiché il ricorrente non ha sostanzialmente contestato il giudizio della convenuta, secondo il quale il progetto non conteneva un concreto piano di riorganizzazione.
La convenuta aveva quindi buone ragioni per trarre la conclusione che gli aiuti concessi dal ricorrente non potevano considerarsi conciliabili con il mercato comune ai sensi dell'art. 92, n. 3, del trattato CEE. Ciò rimane valido anche se la convenuta ha avuto conoscenza dei particolari del piano elaborato nel 1982 solo in corso di causa e quindi nella decisione non vi ha potuto fare richiami particolareggiati.
Il ricorrente in realtà né aveva comunicato l'aiuto alla convenuta a norma dell'art. 93, n. 3, né in seguito aveva prodottto spontaneamente il progetto. Esso quindi non ha ottemperato a tutti gli obblighi che gli incombono in sede di controllo degli aiuti. Se la convenuta, nonostante disponesse di carenti informazioni, ha adottato una decisione consona allo stato dei fatti, non le si può far carico di non aver citato nella decisione documenti che non le erano stati comunicati. Poiché inoltre l'art. 92, n. 3, del trattato CEE costituisce una deroga al principio dell'inammissibilità degli aiuti, è senz'altro plausibile che chi intendeva valersi della deroga — in questo caso il ricorrente — già durante il procedimento amministrativo doveva comunicare diffusamente tutti i particolari atti a giustificare l'applicazione della deroga.
Non vi sono quindi motivi per porre in dubbio la legittimità dell'assunto della convenuta, secondo il quale non si potevano considerare conciliabili con il mercato comune a norma dell'art. 92, n. 3, del trattato gli aiuti concessi da enti statali del ricorrente.
4.
Inosservanza delle prerogative della difesa
a)
Il ricorrente si richiama al fatto che la convenuta, secondo la decisione impugnata, aveva ricevuto comunicazioni dei governi di due altri Stati membri, e di due associazioni di categoria dello stesso ramo, nelle quali i firmatari dichiaravano di condividere le preoccupazioni della Commissione quanto agli aiuti concessi nel Belgio e nelle quali si sottolineavano le gravi distorsioni della concorrenza che sarebbero derivate dai reiterati aiuti concessi.
Né il contenuto di queste comunicazioni, né l'identità dei mittenti sarebbero mai state comunicate al ricorrente. Questi quindi non avrebbe potuto preparare efficacemente le proprie difese. Infine sarebbe contraddittorio che il ricorrente, nella sua veste di Stato membro, riceva minori informazioni, circa le obiezioini mosse alla criticata partecipazione, di uno stato terzo nei cui confronti sia stato promosso un procedimento antisovvenzioni a norma del regolamento n. 2176/84 ( 16 ). In questo procedimento sarebbe prescritto che gli interessati ed in particolare i rappresentanti del paese d'esportazione possano consultare tutti i documenti messi a disposizione della Commissione da da uno dei partecipanti all'indagine nonché abbiano il diritto di venire informati circa i fatti essenziali e le considerazioni sulle quali le autorità comunitarie si sono basate.
A giudizio della convenuta, il fatto che essa abbia impartito agli interessati un termine per esprimersi doveva unicamente servire a consentirle di raccogliere tutti i dati di cui aveva bisogno per valutare la conciliabilità degli aiuti col mercato comune. Per l'esame degli aiuti, quindi, non sarebbe prescritto alcun procedimento contraddittorio paragonabile a quello contemplato dalle norme sulla concorrenza per le imprese (art. 85 e segg. del trattato CEE).
A parte ciò, l'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio impostole dall'art. 214 del trattato CEE non le consentirebbe di divulgare le notizie fornitele dagli interessati, poiché queste potrebbero contenere dati relativi alla gestione interna delle imprese ed in parte riservati. Se in questo settore essa non si imponesse una certa discrezione, i terzi potrebberò rifiutare di comunicarle determinati particolari, cosicché essa non potrebbe svolgere regolarmente i suoi compiti.
Il raffronto con il procedimento antidumping dimostrerebbe infine solo che il legislatore comunitario dovrebbe mettersi all'opera affinché fosse possibile far assegnamento su una determinata disciplina come quella auspicata dal ricorrente.
b)
In linea di principio si deve ritenere col ricorrente che, prima dell'emanazione di una decisione amministrativa, l'interessato deve poter esprimere il proprio parere sui punti sui quali il procedimento si basa. Ciò è stato affermato espressamente dalla Corte, fra l'altro nelle sentenze 13 febbraio 1979 nella causa 85/76 ( 17 ) e 20 marzo 1985 nella causa 264/82 ( 18 ).
Da questa massima non consegue tuttavia, in ogni caso, che lo Stato membro interessato disponga del diritto di consultare le informazioni trasmesse alla convenuta. In determinate circostanze, infatti, il principio del rispetto del segreto d'ufficio imposto alla convenuta dall'art. 214 del trattato CEE può vietarle di divulgare determinate comunicazioni se sono riservate ( 19 ). Ciò implica solo la conseguenza che nel procedimento amministrativo la Commissione non può avvalersi di queste informazioni, queste quindi, se non sono state trasmesse all'interessato, non possono essere usate per motivare la decisione ( 20 ).
L'assunto della convenuta, secondo il quale — finché il diritto alla consultazione dei documenti nei procedimenti in fatto di aiuti non sarà disciplinato con espresse norme — sarebbe escluso che esista il diritto di consultare il fascicolo, non può certo essere accolto in via così generale, poiché il diritto di conoscere gli addebiti è già contenuto nel principio del contraddittorio. Il ricorrente, nella fase orale, ha dedotto che il trattamento riservatogli era meno favorevole di quello riservato ad uno stato terzo a norma del regolamento n. 2176/84 (regolamento antidumping oppure antisovvenzioni). Per questo motivo sarebbe possibile sollevare il problema dell'applicazione analogica di detto regolamento.
In definitiva, a mio parere, non occorre risolvere definitivamente questo punto ed io nemmeno insisterei troppo sul fatto che il ricorrente, secondo quanto ha ammesso nella fase orale, non ha mai chiesto alla convenuta di consultare i documenti.
La decisione della convenuta si riferisce infatti a quanto è stato dichiarato dagli altri partecipanti al procedimento solo in quanto rende noto che questi condividevano le preoccupazioni della convenuta, note al ricorrente, circa gli aiuti concessi dal ricorrente stesso. In questo fatto, non si può certo ravvisare una circostanza sulla quale il ricorrente avrebbe dovuto essere sentito. Al contrario, si tratta della valutazione di una situazione che al ricorrente era senz'altro nota.
La decisione impugnata non si basa quindi sulle opinioni che gli altri interessati hanno espresso alla convenuta. Ammesso che le comunicazioni dei partecipanti abbiano avuto un peso, al massimo possono aver contribuito a rafforzare l'opinione della Commissione circa la valutazione giuridica del comportamento del ricorrente. Non risulta però che la mancata divulgazione delle informazioni fornite dai partecipanti abbia leso il ricorrente nella tutela dei suoi interessi, poiché i fatti sui quali la decisione si basava gli erano ampiamente noti: l'attività d'esportazione dell'impresa, l'andamento delle sue perdite e la loro compensazione da parte di enti statali.
C —
Tutto ciò premesso, propongo alla Corte di respingere il ricorso e di condannare il ricorrente alle spese.
( *1 ) Traduzione dal tedesco.
( 1 ) GU 1984, L 276, pag. 34.
( 2 ) In luogo di « abolito » si dovrebbe leggere «soppresso », in quanto le uniche versioni facenti fede della decisione francese e olandese si basano sotto questo aspetto sulla lettera dell'art. 93, n. 2 del trattato CEE.
( 3 ) Sentenza 15 gennaio 1986, causi 52/84, Commissione/Regno del Belgio, Race. 1986, pag. 89.
( 4 ) Sentenza 14 novembre 1984, nella causa 323/82, SA Inter-mills/Commissione, Race. 1984, pag. 3809.
( 5 ) Sentenza 23 febbraio 1961 nella causa 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorita della CECA, Racc. 1961, pag. 1, in particolare pag. 43.
( 6 ) Sentenza 22 marzo 1977 nella causa 78/76, Steinike und Weinlig/Repubblica federale di Germania, Racc. 1977, pag 595.
( 7 ) Sentenza 2 luglio 1974 nella causa 173/73, Repubblica italiana/Commissione, Racc. 1974, pag. 709.
( 8 ) Direttiva della Commissione 25 giugno 1980 relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, GU 1980, L 195, pag. 35.
( 9 ) Sentenza 6 luglio 1982 nelle cause riunite 188-190/80, Repubblica francese, Repubblica italiana e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Commissione, Racc. 1982, pag. 2545.
( 10 ) Sentenza 2 luglio 1974, causa 173/73, loc. cit., n. 26 della motivazione.
( 11 ) Queste cifre, comprese le operazioni contabili, sono tratte dal progetto di riorganizzazione del 1982.
( 12 ) Sentenza 14 novembre 1984, nella causa 323/82, SA Inter-mills/Commissione, Racc. 1984, pag. 3809.
( 13 ) Sentenza 13 marzo 1985 nelle cause riunite 296 e 318/82, Regno dei Paesi Bassi e altri/Commissione, Racc. 1985, pag. 809.
( 14 ) Cfr. ad esempio sentenza 9 luglio 1969 nella causa 569 (Franz Volk/Stabilimenti Vervaecke Sprl, Racc. 1969, pag. 295) e sentenza 6 maggio 1971 nella causa 1/71 (SA Cadil-lon/Ditta Höss, Maschinenbau KG, Racc. 1971, pag. 351).
( 15 ) Sentenza 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris Holland BV/Commissione, Racc. 1980, pag. 2671, in particolare pag. 2691 e segg.
( 16 ) Regolamento del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2176/84, relativo alla difesa contro importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della CEE (GU 1984, L 201, pag. 1).
( 17 ) Sentenza 13 febbraio 1979 nella causa 85/76, Hoffman-La Roche & Co. AG/Commissione, Racc. 1979, pag. 461, in particolare pag. 510 e segg. (sul procedimento in fatto di concorrenza).
( 18 ) Sentenza 20 marzo 1985 nella causa 264/82, Timexc Corp./Consiglio e Commissione, Racc. 1985, pag. 849 (in fatto di procedimento antidumping).
( 19 ) Consulta in proposito le mie conclusioni del 22 gennaio 1986 nella causa 53/85, Akzo Chemie/Commissione, Racc. 1986, pag. 1965.
( 20 ) Vedi in proposito sentenza 13 febbraio 1979 nella causa 85/76, gii citata, pagg. 512 e segg. (n. 14 della motivazione).
Full & Egal Universal Law Academy