CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
del 17 aprile 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
La direttiva del Consiglio n. 77/187 verte sui diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU 1977, L 61, pag. 26).
Nel presente ricorso, proposto a norma dell'art. 169 del trattato, la Commissione sostiene che la Repubblica italiana non ha adeguatamente recepito l'art. 3, n. 3, 2° comma, e l'art. 6, nn. 1 e 2, della direttiva. I due punti del ricorso sono indipendenti l'uno dall'altro.
L'art. 3
Ai sensi dell'art. 3, n. 1, i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro sono trasferiti al cessionario in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti. A norma dell'art. 3, n. 2, in tal caso il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo.
L'art. 3, n. 3, dispone:
« I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai diritti dei lavoratori a prestazioni di vecchiaia, d'invalidità o per i superstiti dei regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali, esistenti al di fuori dei regimi legali di sicurezza sociale degli Stati membri.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per tutelare gli interessi dei lavoratori e di coloro che hanno già lasciato lo stabilimento del cedente al momento del trasferimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, per quanto riguarda i diritti, da essi maturati o in corso di maturazione, a prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, dei regimi complementari citati al primo comma ».
L'obbligo contenuto nell'art. 3, n. 3, 2° comma, differisce sotto certi aspetti da quello di cui all'art. 3, n. 1. Così, l'art. 3, n. 3, 2° comma, dispone in termini del tutto generici che gli interessi di cui trattasi devono essere tutelati. A differenza dell'art. 3, n. 1, l'art. 3, n. 3, non prescrive semplicemente che questo onere è trasferito al cessionario. Inoltre l'art. 3, n. 3, 2° comma, tiene conto espressamente degli interessi di « coloro che hanno già lasciato lo stabilimento del cedente al momento del trasferimento », mentre l'art. 3, n. 1, si applica unicamente ai lavoratori in servizio al momento del trasferimento (sentenza 7 febbraio 1985, causa 19/83, Wendelboe/L.J. Music ApS, Race. 1985, pag. 457).
È pacifico fra le parti che la Repubblica italiana non ha adottato norme specifiche per recepire l'art. 3, n. 3, 2° comma. Il governo italiano sostiene che in base alle preesistenti norme del codice civile italiano gli obblighi di cui trattasi sono trasferiti al cessionario e che quindi dette norme sono conformi alla precitata disposizione, tesi che la Commissione respinge.
L'art. 2117 del codice civile dispone:
« I fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro ».
La Commissione assume che detto articolo, anche se sottrae i fondi previdenziali alle pretese dei creditori, non vincola il cessionario per gli obblighi assunti dal cedente in relazione a detti fondi. Il governo italiano non confuta decisamente questa tesi. Esso fa invece riferimento ai primi due commi dell'art. 2112 del codice civile, che recitano come segue:
« In caso di trasferimento dell'azienda, se l'alienante non ha dato disdetta in tempo utile, il contratto di lavoro continua con l'acquirente, e il prestatore di lavoro conserva i diritti derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente al trasferimento.
L'acquirente è obbligato in solido con l'alienante per tutti i crediti che il prestatore di lavoro aveva al tempo del trasferimento in dipendenza del lavoro prestato, compresi quelli che trovano causa nella disdetta data dall'alienante, sempreché l'acquirente ne abbia avuta conoscenza all'atto del trasferimento, o i crediti risultino dai libri dell'azienda trasferita o dal libretto di lavoro ».
Se si potesse dimostrare che i giudici italiani hanno interpretato l'art. 2112 nel senso che esso contempla in generale la conservazione, nei confronti dell'acquirente, dei diritti, maturati o in corso di maturazione, dei lavoratori in servizio o che abbiano già lasciato l'azienda alle prestazioni di cui all'art. 3, n. 3, secondo comma, si potrebbe ritenere, secondo me, che la norma italiana abbia sufficientemente recepito la direttiva.
Il governo italiano si è richiamato a talune sentenze della corte di cassazione secondo le quali i diritti dei lavoratori in relazione ai fondi di cui trattasi devono essere considerati scaturire dal contratto di lavoro o dal rapporto di lavoro ai fini di altre norme di diritto italiano.
Per esempio, la sentenza 9 febbraio 1983, n. 1061, della suddetta corte verteva sul terzo comma dell'art. 429 del codice di procedura civile, a norma del quale il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per « crediti di lavoro », deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore. La suprema corte dichiarò che le somme dovute in relazione ai fondi predetti costituivano « crediti di lavoro » nel senso suddetto.
Inoltre, nella sentenza 3 agosto 1978, n. 3817, la stessa Corte dichiarò che l'azione esperita contro la Banca d'Italia da un dipendente della stessa ed avente ad oggetto un fondo del genere rientrava nella giurisdizione del giudice amministrativo in quanto si riferiva ad una questione scaturente dal rapporto di lavoro. Nella sentenza 5 luglio 1984 la corte di cassazione considerò del pari che tali fondi scaturivano dal rapporto di lavoro al fine di stabilire a quale giudice spettasse la giurisdizione a conoscere delle cause ad essi relative.
Tuttavia, a mio avviso, non vi è nessuna specifica decisione secondo cui i diritti alle prestazioni menzionate nell'art. 3, n. 3, 2° comma, della direttiva costituiscono sempre un credito vantato dal prestatore di lavoro nei confronti del cedente « in dipendenza del lavoro prestato» ai sensi dell'art. 2112. L'art. 2112 non menziona specificamente i diritti alle prestazioni previdenziali. Vi possono essere casi in cui il datore di lavoro si impegna nel contratto di lavoro a corrispondere tali prestazioni e in cui l'obbligo di corrisponderle si può considerare come un debito. Qualora, invece, il datore di lavoro si impegni a provvedere affinché la pensione sia versata da un terzo (per esempio una compagnia di assicurazioni) si può perlomeno sostenere che l'obbligo del terzo di pagare la pensione non costituisce un « debito » del cessionario nei confronti dei suoi dipendenti, comunque sia organizzato il versamento dei premi. Inoltre, l'art. 2112 risulta riferirsi soltanto ai casi in cui l'acquirente ha avuto conoscenza del credito all'atto del trasferimento o in cui i crediti risultino dai libri dell'azienda trasferita o dal libretto di lavoro. Questa disciplina può, è vero, ricomprendere la maggioranza degli accordi in materia di pensione, ma non è certo che lo faccia necessariamente. Infine, come sostiene la Commissione, vi possono essere casi in cui il diritto alla prestazione di cui trattasi non nasce come un credito « in dipendenza del lavoro prestato » anche se può essere considerato costituire un debito del datore di lavoro.
Nella sentenza 23 maggio 1985, causa 29/84, Commissione/Repubblica federale di Germania (infermieri, Race. 1985, pag. 1661) la Corte, nel punto 23 della motivazione, ha dichiarato che:
« Da questa disposizione [art. 189 del trattato] emerge che la trasposizione di una direttiva non esige necessariamente una attività legislativa in ciascuno Stato membro. In particolare, l'esistenza dei principi generali di diritto costituzionale o amministrativo può rendere superflua la trasposizione mediante provvedimenti legislativi o regolamentari specifici, a condizione tuttavia che detti principi garantiscano effettivamente la piena applicazione della direttiva ad opera dell'amministrazione nazionale e che, qualora la direttiva miri ad attribuire dei diritti ai singoli, la situazione giuridica scaturente da detti principi sia sufficientemente precisa e chiara e che i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti ed eventualmente di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali. Quest'ultima condizione è particolarmente importante nel caso in cui la direttiva in questione miri ad attribuire diritti ai cittadini di altri stati membri, poiché detti cittadini non sono normalmente al corrente di detti principi ».
Nella fattispecie mi sembra che l'art. 2112 manchi della chiarezza e della precisione necessarie per costituire adeguata attuazione della direttiva.
È stato citato anche l'art. 2560 del codice civile. Non credo che detto articolo colmi la lacuna a mio avviso esistente nell'art. 2112 poiché, per quanto attiene alla responsabilità dell'acquirente, esso si applica solo alle aziende commerciali i cui debiti risultino dai libri contabili obbligatori. Detta disposizione non si riferisce, quindi, a tutti i lavoratori.
Di conseguenza, nonostante gli argomenti addotti dal governo italiano, non si può affermare, secondo me, che l'art. 3, n. 3, sia attuato dalla normativa italiana preesistente.
L'articolo 6
Ai sensi dell'art. 6, n. 1, della direttiva, il cedente e il cessionario sono tenuti ad informare i rappresentanti dei rispettivi lavoratori interessati da un trasferimento dei motivi del trasferimento, delle conseguenze giuridiche, economiche e sociali del trasferimento per i lavoratori e delle misure previste nei confronti dei lavoratori. L'art. 6, n. 2, dispone:
« Se il cedente e il cessionario prevedono misure nei confronti dei rispettivi lavoratori, essi sono tenuti ad avviare in tempo utile consultazioni in merito a tali misure con i rappresentanti dei rispettivi lavoratori al fine di ricercare un accordo ».
La Commissione sostiene che il governo italiano non ha attuato correttamente detti articoli. È vero che l'art. 1, 2° comma, della legge 26 maggio 1978, n. 215, prescrive quanto segue:
«A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, in caso di crisi aziendale, l'ufficio regionale del lavoro territorialmente competente, ove si profilino possibilità di superamento della crisi attraverso un trasferimento dell'azienda, promuove incontri tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro ai fini del raggiungimento di accordi in ordine alle modalità ed ai tempi di attuazione del trasferimento per i riflessi che ne derivano sulla mobilità e sull'occupazione dei lavoratori ».
Tuttavia questa disposizione si applica solo alle imprese « in crisi ». Inoltre è pacifico che non vi sono altre norme italiane che attuino le citate disposizioni della direttiva.
Il governo italiano si richiama al fatto che nella contrattazione collettiva più importante e più diffusa figurano clausole equivalenti all'art. 6, nn. 1 e 2. Poiché, a quanto asserisce il governo stesso, ciò vale solo per i contratti più importanti e più diffusi, è evidente che dei lavoratori italiani non fruiscono di dette clausole.
In ogni caso una direttiva non può essere attuata mediante contratti collettivi di lavoro, a meno che non venga loro attribuita forza di legge con un provvedimento legislativo. Come l'avvocato generale VerLoren van Themaat ha rilevato nella causa 91/81, Commissione/Repubblica italiana (licenziamenti collettivi, Race. 1982, pag. 2133, in particolare pag. 2145), il contratto collettivo di lavoro non costituisce un « mezzo », ai sensi dell'art. 189 del trattato, per recepire la direttiva. Analogamente, nella causa 96/81, Commissione/Regno dei Paesi Bassi (acque di balneazione) (Racc. 1982, pag. 1791, in particolare pag. 1804), la Corte ha dichiarato che le disposizioni delle direttive devono essere trasposte « in disposizioni interne di carattere cogente ». Per di più, i contratti collettivi di lavoro non sono « disposizioni legislative », « regolamentari » o « amministrative » ai sensi dell'art. 8 della direttiva n. 77/187.
Pertanto concludo che la Repubblica italiana non ha recepito l'art. 6, nn. 1 e 2, della direttiva suddetta.
Conclusione
In base alle considerazioni che precedono, vi suggerisco di accogliere il ricorso della Commissione su entrambi i punti e di condannare la Repubblica italiana alle spese del procedimento.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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