CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
del 18 febbraio 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Questa causa riguarda la direttiva del Consiglio 77/187 sui diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26).
La suddetta direttiva è già stata al centro di varie cause promosse dinanzi a questa Corte, ma nessuna delle sentenze emesse in quelle occasioni si riferisce direttamente alle questioni sollevate nel presente procedimento.
Nel ricorso proposto a norma dell'art. 169 del trattato la Commissione sosteneva che il Belgio aveva omesso di dare integralmente attuazione all'art. 3, n. 3, secondo comma, e all'art. 4, n. 1, secondo comma, della direttiva. Le due censure erano del tutto indipendenti l'una dall'altra.
Attualmente la Commissione ha rinunciato alla censura relativa all'art. 3, n. 3, in ragione della modifica apportata al diritto belga ed entrata in vigore. Non occorre, quindi, che dica altro su detta censura.
L'art. 4, n. 1, recita:
« Il trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario. Tale dispositivo non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o d'organizzazione che comportano variazioni sul piano dell'occupazione.
Gli Stati membri possono prevedere che il primo comma non si applichi a talune categorie delimitate di lavoratori non coperti dalla legislazione o dalla prassi degli Stati membri in materia di tutela contro il licenziamento ».
Secondo una dichiarazione iscritta nel verbale del Consiglio, gli Stati membri dovevano comunicare alla Commissione, entro sei mesi dalla notifica della direttiva, le categorie di lavoratori escluse ai sensi del secondo comma della precitata disposizione. Con lettera 4 agosto 1977, il rappresentante permanente del Belgio presso le Comunità informava la Commissione che detta esclusione avrebbe riguardato i lavoratori in prova e i lavoratori che avevano raggiunto l'età della pensione. Ciò veniva attuato con un regio decreto 19 aprile 1978 che conferiva forza di legge al contratto collettivo di lavoro 28 febbraio 1978, n. 32. L'art. 7 di detto contratto escludeva le due categorie di lavoratori suddette nonché le persone vincolate da un contratto di lavoro per studenti.
Secondo la Commissione, il Belgio non aveva e non ha il diritto di escludere queste tre categorie di lavoratori dalla tutela prescritta dal primo comma dell'art. 4, n. 1, della direttiva. Il motivo sarebbe che tutti i lavoratori suddetti fruiscono, in base al diritto belga, di un certo grado di tutela contro il licenziamento, anche se nel loro caso il termine di preavviso è più breve di quello che vale per la maggior parte dei lavoratori.
È pacifico che le predette categorie di lavoratori fruiscono di una tutela limitata. A norma degli artt. 48, n. 4, e 81 della legge 3 luglio 1978, i lavoratori che effettuano un periodo di prova hanno diritto, se non ricorrono motivi gravi di licenziamento, ad un preavviso di almeno 7 giorni, e comunque questo termine non può scadere prima dell'ultimo giorno del primo mese del periodo di prova. In base all'art. 60 della medesima legge, lo stesso preavviso spetta ai lavoratori occupati ininterrottamente da meno di 6 mesi presso l'impresa. Analogamente, l'art. 83 della legge prescrive un preavviso di almeno 6 mesi nel caso dei lavoratori, diversi dai lavoratori manuali, che abbiano raggiunto l'età della pensione, termine dimezzato per i lavoratori occupati presso l'impresa da meno di 5 anni. Le stesse norme valgono per i rappresentanti di commercio, a norma dell'art. 87. Per i lavoratori manuali che abbiano raggiunto l'età della pensione non sono specificamente stabiliti termini di preavviso; valgono per loro i termini stabiliti nell'art. 59. Pertanto, essi hanno diritto ad un preavviso di 28 giorni, a meno che non abbiano lavorato per oltre 20 anni presso l'impresa; in quest'ultimo caso il termine di preavviso è raddoppiato. Infine, l'art. 130, riguardante gli studenti-lavoratori, dispone, nella parte che qui interessa, che il datore di lavoro deve dare un preavviso 3 giorni qualora l'interessato sia stato assunto per un periodo non superiore a un mese e di 7 giorni se la durata del contratto di lavoro è superiore a un mese. Qualora il contratto contempli un periodo di prova si applica, in forza dell'art. 127, l'art. 48.
Il Belgio contesta la ricevibilità della seconda censura. Esso sostiene di aver notificato i provvedimenti criticati con lettera 4 agosto 1977, cioè appena pochi mesi dopo la notifica della direttiva. La Commissione avrebbe dovuto formulare eventuali obiezioni contro detti provvedimenti entro un congruo termine. Essa ha invece reagito solo con la lettera 5 marzo 1982, che ha aperto il procedimento ex art. 169.
A mio avviso, l'obiezione del Belgio non è valida. Nella sentenza pronunziata nella causa 7/71, Commissione/Francia (Race. 1971, pag. 1003, in particolare pag. 1016), la Corte ha respinto un argomento nello stesso senso considerandolo non pertinente con riguardo all'art. 141 del trattato Euratom. Poiché la lettera di quest'ultima disposizione è identica a quella dell'art. 169 del trattato CEE, il principio stabilito nella predetta sentenza vale anche nel caso presente. Impedire alla Commissione di instaurare un procedimento in relazione ad un'infrazione persistente, come vorrebbe il Belgio, significherebbe compromettere la funzione, attribuita a detta istituzione dall'art. 155 del trattato, di vigilare sulla corretta applicazione del diritto comunitario.
Comunque, la Commissione non avrebbe potuto avviare il procedimento per inadempimento prima di una data di molto posteriore alla lettera 4 agosto 1977 del governo belga. Detta lettera si limitava ad informare la Commissione dei provvedimenti che il governo suddetto intendeva adottare. Il conseguente regio decreto venne emanato soltanto il 19 aprile 1978. Per di più, in base all'art. 8 della direttiva, gli Stati membri non erano tenuti ad attuare la direttiva stessa prima della scadenza del termine di due anni dalla sua notifica. Non mi sembra pertanto che sussistano elementi concreti che autorizzino a rimproverare alla Commissione un indugio eccessivo.
II Belgio contesta poi la fondatezza della censura mossa dalla Commissione. A suo avviso, lo scopo della tutela dei lavoratori consiste nel dissuadere i datori di lavoro dal licenziarli. Orbene, tale dissuasione non sarebbe né necessaria né pertinente nel caso dei lavoratori in prova e dei lavoratori che hanno raggiunto l'età della pensione. Pertanto, queste categorie di lavoratori potrebbero essere escluse a norma del secondo comma dell'art. 4, n. 1, della direttiva anche se, in forza della legge belga, fruiscono di una tutela limitata.
Non accetto questo argomento. Il secondo comma dell'art. 4, n. 1, fa menzione di « talune categorie delimitate di lavoratori non coperti dalla legislazione o dalla prassi degli Stati membri in materia di tutela contro il licenziamento ». Esso, quindi, si riferisce soltanto alle persone che non godono di alcuna tutela contro il licenziamento in base alle leggi e alle prassi nazionali. Pertanto, la tesi del Belgio secondo cui il comma suddetto si estende fino a ricomprendere persone che fruiscono solo di una tutela limitata contrasta con la chiara lettera della disposizione di cui trattasi.
Scopo della direttiva è garantire che i diritti e gli obblighi dei lavoratori siano, per quanto possibile, conservati intatti in caso di trasferimento dell'impresa. La direttiva non mira ad attribuire ai lavoratori, in un'eventualità del genere, maggiori diritti. Di conseguenza, essa esige semplicemente che il periodo di preavviso e gli altri presupposti in base ai quali il lavoratore può essere licenziato dopo il trasferimento dell'impresa rimangano identici a quelli che vigevano prima del trasferimento. Questo, naturalmente, non pregiudica la facoltà, attribuita agli Stati membri dall'art. 7 della direttiva, di applicare o di emanare disposizioni di legge, di regolamento o amministrative più favorevoli ai lavoratori.
Le stesse considerazioni valgono per le persone assunte in base a contratto di lavoro per studenti.
Di. conseguenza, il Belgio, escludendo le tre predette categorie di lavoratori, è venuto meno all'obbligo di dare attuazione alla direttiva.
Il Belgio ammette che per quanto riguarda gli studenti la sua normativa viola la direttiva per un altro motivo. Come ho già detto, secondo una dichiarazione inserita nel verbale del Consiglio gli Stati membri dovevano comunicare alla Commissione quali persone sarebbero state escluse in base al secondo comma dell'art. 4, n. 1. Nella lettera del Belgio 4 agosto 1977 non si faceva menzione degli studenti. Pertanto, il Belgio ammette che non aveva il diritto di escludere gli studenti dalla tutela prescritta dal primo comma dell'art. 4, n. 1. Non è necessario pronunziarsi su questo punto, ma non credo, comunque, che detto ragionamento sia esatto. Dubito che l'inosservanza dell'obbligo stabilito nella dichiarazione contenuta nel verbale del Consiglio basti ad impedire di richiamarsi ad una restrizione per il resto valida.
Comunque, per i motivi sopra esposti, concludo che il Belgio ha infranto il secondo comma dell'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 77/187 in quanto ha escluso dal beneficio di detto articolo i lavoratori che effettuano un periodo di prova, i lavoratori che hanno raggiunto l'età della pensione e le persone vincolate da un contratto di lavoro per studenti.
U Belgio deve, secondo me, essere condannato alle spese del presente procedimento.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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