CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
del 26 settembre 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. Gli antefatti della causa principale
Da quanto si desume dalla parte iniziale del provvedimento di rinvio del College van Beroep voor het Bedrijfsleven, il 16 e 17 giugno l'esattore (olandese) dei dazi d'importazione di Bergh aveva comunicato all'attrice nella causa principale l'ingiunzione di versare quattro dazi antidumping in seguito all'importazione di lamiere d'acciaio non legato (TDC voce 73.13 B IV c), dalla Repubblica democratica tedesca. Dopo che le opposizioni contro i provvedimenti proposte all'Inspecteur der Invorrechten en Accijnzen di Lobith erano state respinte, l'interessata adiva la Tariefcommissie. Da questa gli atti venivano trasmessi per competenza al College van Beroep voor het Bedrijfsleven, che il 18 settembre 1984 decideva di sottoporre alla vostra Corte le seguenti questioni:
« a)
Se il regolamento (CEE) del Consiglio 23 novembre 1978, n. 2779 si applichi a prodotti come quelli descritti nella presente pronunzia che rientrano nella disciplina del trattato CECA;
b)
qualora la questione sub a) vada risolta in senso negativo, se la Commissione delle Comunità europee derivi poi altrimenti dal diritto comunitario la competenza a fissare in modo giuridicamente vincolante i tassi di conversione delle monete degli Stati membri nei confronti dell'ECU, mediante comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
c)
qualora la questione sub b) vada risolta in senso affermativo, se un sistema in cui i tassi di conversione di cui trattasi sono fissati solo una volta o alcune volte all'anno sia compatibile con il diritto comunitario nel suo stato attuale. »
2. Il fondamento dei tributi impugnati
Dal provvedimento di rinvio si desume che i tributi impugnati nella causa principale sono stati riscossi a norma dell'art. 1 della raccomandazione della Commissione delle Comunità europee 1006/78/CECA (GU 1978, L 131, pag. 8) e secondo il prezzo base vigente in forza di detta disposizione, calcolato al cambio di 1 ECU = 2,7136 fiorini, comunicato nella Gazzetta ufficiale L 372, pag. 1, del 29 dicembre 1981.
Nel corso del procedimento dinanzi alla vostra Corte è emerso che, a causa di un'omissione nelle informazioni fornite sull'argomento dalla Commissione al ministero degli affari economici, si è perso di vista che nella fattispecie non si doveva applicare la citata raccomandazione, bensì la raccomandazione della Commissione 29 dicembre 1978, n. 3140 (GU 1978, L 372, pag. 1).
Richiamandosi anche alla vostra sentenza 21 marzo 1985 nella causa 172/84 (Celestri/Ministero italiano delle finanze, Race. 1985, pag. 966), che sotto questo aspetto presenta anologia con la presente causa, la Commissione, all'udienza, ha in proposito dichiarato:
« Le importazioni che hanno dato origine alla presente causa si sono effettuate il 16-17 giugno 1982. A quell'epoca all'importazione di determinati prodotti siderurgici dalla DDR si applicava la raccomandazione 29 dicembre 1978, 3140/78/CECA, la quale fa richiamo ai prezzi pubblicati il 30 dicembre 1978 (GU 1978, L 372, pag. 2). La Corte ha chiaramente risolto questo punto al n. 13 della summenzionata sentenza Celestri. Pur se nella sentenza del College van Beroep non vengono indicati tutti i dati relativi, pare giusto assumere che questo significhi che nella fattispecie non sono dovuti dazi antidumping. I prezzi pubblicati il 30 dicembre 1978 sono infatti molto più bassi di quelli pubblicati il 29 dicembre 1981. Se questo presupposto fosse esatto, la causa sarebbe divenuta priva di oggetto. »
L'attrice nella causa principale, senza contestare l'applicazione della citata raccomandazione, ha chiesto l'applicazione del cambio di fiorini 2,60565 per ECU (vale a dire il corso ordinario praticato il giorno dell'importazione, pubblicati il 30 dicembre 1978 (GU 1978, L 372, pag. 1) calcolati in fiorini erano però, secondo le osservazioni scritte della Commissione, ancora inferiori a quelli indicati dall'attrice, vale a dire inferiori di circa il 30% ai prezzi base del 29 dicembre 1981.
Rispondendo a domande da me rivoltele all'udienza, la Commissione ha poi chiarito che, accertata l'omissione, essa ne aveva dato notizia al ministero degli affari economici, ma che questa comunicazione, a quanto le risulta, non è servita per una composizione extragiudiziale della lite. Ciò è naturalmente deplorevole.
Poiché rientra nella competenza esclusiva del giudice proponente applicare al caso concreto l'interpretazione astratta del diritto comunitario che voi gli fornirete, è purtroppo inevitabile che risolviate le questioni sottopostevi. Certamente dette questioni, che hanno carattere molto più generale di quella sottopostavi nella causa Celestri, devono venire interpretate in modo che le vostre soluzioni consentano al giudice a quo di risolvere la lite a norma della raccomandazione della Commissione 3140/78/CECA, che va applicata nella fattispecie. L'applicazione di questa raccomandazione nel periodo che ci interessa è stata confermata nella vostra sentenza Celestri. Poiché detta sentenza non è stata ancora pubblicata, sarebbe utile trasmettere al giudice interessato anche il testo di detta sentenza allegato alla emananda pronuncia nella presente causa.
3. Soluzione delle questioni
3.1. La prima questione
Con la prima questione il giudice a quo vi chiede se il regolamento generale antidumping del Consiglio 23 novembre 1978, n. 2779/78 si applichi anche ai prodotti CECA.
Pur se la Commissione, rispondendo ad una mia domanda, ha confermato che in questo settore essa si ritiene vincolata dalle norme antidumping del GATT, a mio giudizio essa ritiene giustamente che la prima questione debba venir risolta negativamente.
A sostegno del suo modo di vedere, la Commissione rileva che, a norma dell'art. 232, n. 1 del trattato CEE, le norme di questo trattato non modificano, per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri, le competenze degli organi del trattato CECA e le norme stabilite nel trattato per il funzionamento del mercato comune carbosiderurgico.
In quanto lex specialis, il trattato CECA deroga al trattato CEE. Il legislatore comunitario lo ha d'altronde espressamente dichiarato nel considerando n. 7 della raccomandazione 15 aprile 1977, n. 77/329 e nel considerando n. 27 della raccomandazione 21 dicembre 1979, n. 3018/79 CECA; secondo questi considerandi, le norme antidumping della CEE non si applicano ai prodotti carbosiderurgici, per i quali vigono norme particolari.
3.2. La seconda e la terza questione
3.2.1. Il nesso fia le seconda e la terza questione
La seconda e la terza questione del giudice proponente a mio giudizio possono venire risolte nel miglior modo ponendole in relazione una con l'altra. In primo luogo, esse sono connesse per il modo in cui sono formulate, nel senso che nella seconda questione si fa chiaro riferimento in particolare al sistema descritto nella terza questione, secondo il quale i corsi del cambio vengono fissati soltanto una volta o alcune volte all'anno. In secondo luogo, fornendo una soluzione coordinata per entrambe le questioni si potrebbe agevolmente tenere conto della raccomandazione da applicare nella fattispecie nonché della vostra summenzionata sentenza Celestri.
3.2.2. La seconda questione
Per quel che riguarda la seconda questione, la normativa da applicare nella fattispecie, vale a dire la raccomandazione 3140/78, nella motivazione fa espresso richiamo agli artt. 74 ed 86 del trattato CECA, nonché al regolamento antidumping che allora vigeva nella Comunità economica europea e che in sostanza coincideva con la raccomandazione n. 77/329/CECA (GU 1977, L 114, pag. 6). Questa raccomandazione generale a sua volta è del pari basata sugli artt. 74 e 86 del trattato CECA. L'art. 74 del trattato CECA recita, per quanto ci interessa ora:
« l'Alta Autorità (ora quindi la Commissione delle Comunità europee) ha il potere di prendere ogni provvedimento conforme al presente trattato (...) e di rivolgere ai governi ogni raccomandazione conforme alle disposizioni dell'art. 71,2o comma.
1.
Se sono accertati a carico di paesi non membri della Comunità o di imprese situate in questi paesi procedimenti di dumping o altre pratiche riprovate dalla Carta dell'Avana ».
Poiché al momento dei negoziati per il trattato CECA si sapeva già che la Carta dell'Avana non sarebbe stata ratificata, è stata un'idea piuttosto infelice quella di farvi comunque richiamo nel trattato CECA. La parte della Carta dell'Avana che interessa questo settore a quell'epoca era però già stata riprodotta nel GATT. In particolare, l'art. 34 della Carta dell'Avana (che riguarda il dumping) è stato riprodotto nell'art. VI del GATT ( 1 ). A mio parere è fuori dubbio e la giurisprudenza lo conferma che l'art. 74 del trattato CECA tra l'altro si ripropone di far richiamo all'art. VI del GATT e alle norme antidumping del GATT, basate su di esso e vincolanti anche per la CECA (nella fattispecie, l'accordo vincolante del 30 giugno 1967 per l'esecuzione dell'art. VI del GATT). La Commissione all'udienza, rispondendo ad una mia domanda, ha confermato di considerare vincolanti per la CECA anche le norme antidumping del GATT. La soluzione della seconda questione può invece limitarsi, a mio parere, ad un rinvio agli artt. 74 e 86 del trattato CECA e alla raccomandazione generale 77/329/CECA che si basa su di essi.
Vi propongo quindi di risolvere come segue la seconda questione del giudice proponente:
« La Commissione delle Comunità europee ha tratto la propria compentenza ad emanare raccomandazioni, come la raccomandazione n. 3140/78/CECA da applicarsi nella fattispecie (GU 1978, L 372, pag. 1), per quel che riguarda l'adozione di dazi antidumping per determinati tipi di prodotti siderurgici, dagli artt. 74 e 86 del trattato CEE e dalla raccomandazione generale 77/329/CECA che su di essi si basa (GU 1977, L 114, pag. 7).»
3.2.3. La terza questione
La raccomandazione da applicarsi nella fattispecie dispone, diversamente da quanto suppone il giudice proponente a causa del malinteso di cui ha già parlato circa il diritto da applicare, che « l'importo dei diritti antidumping (...) sarà ormai uguale alla differenza tra il prezzo effettivo (base ed extra) contrattuale stabilito franco frontiera sdoganato e il prezzo effettivo (base ed extra pubblicato dalla Commissione in data 30 dicembre 1978) del prodotto in questione ». Detti prezzi effettivi per i prodotti 73.13 B VI c sono indicati nella Gazzetta ufficiale del 1978, L 372, pagg. 17 e 18 e i relativi corsi del cambio sono pubblicati a pag. 2 della stessa Gazzetta ufficiale. Il preciso prodotto sul quale verte la lite non è con certezza desumibile dal provvedimento di rinvio. Per la soluzione della questione del giudice a quo è invece importante stabilire che detto prezzo nella fattispecie è stabilito in ECU per tonnellata con richiamo ad un corso stabile di un ECU per 2,7238 fiorini. Come è avvenuto nel n. 15 della sentenza Celestri, a mio parere anche ora la vostra Corte potrebbe ritenere che la terza questione sia stata sollevata solo per l'ipotesi che nella fattispecie si debba applicare la comunicazione del 29 dicembre 1981, sulla quale sono basati i tributi impugnati. Poiché questa comunicazione nella fattispecie non si doveva applicare, mentre la comunicazione del 30 dicembre 1978 torna probabilmente utile all'attore nella causa principale nello stesso modo in cui — come risulta dal n. 7 della sentenza Celestri — è stata utile al Celestri stesso, a rigor di termini a mio parere sarebbe superfluo risolvere la terza questione pregiudiziale. In linea di massima, il problema sollevato dal giudice proponente nella terza questione si profila anche, e in maniera ancor più accentuata, in caso di corsi dei cambi tenuti fermi così a lungo.
Per il caso in cui intendeste per questo motivo risolvere la questione, riformulata in conformità alla raccomandazione in vigore nella fattispecie, osservo che la soluzione tassativamente affermativa, proposta per l'ipotesi in cui il dazio antidumping, essendo stato determinato in base ad un valore del-l'ECU che al momento dell'importazione (e quindi dell'applicazione del dazio) era da tempo inferiore di fatto a quello registrato il 30 dicembre 1978, sia in contrasto con l'art. 19, n. 3 della raccomandazione generale 77/329/CECA. Questa disposizione recita infatti che « l'importo del dazio antidumping, definitivo o provvisorio, non può superare il margine di dumping constatato » e che « detto importo dovrebbe essere inferiore al margine di dumping, se un dazio inferiore risultasse sufficiente ad eliminare il pregiudizio ». Qualora per effetto di una variazione dei corsi del cambio oppure in seguito ad altre circostanze detto pregiudizio venga meno o si riduca, a mio parere anche il dazio antidumping deve venire adeguato al più presto. Anche la Commissione all'udienza, rispondendo a mie domande, ha ammesso in definitiva che l'adeguamento dei prezzi di quando in quando, in relazione dell'andamento della situazione, è necessario e inevitabile. Ciò deve valere anche per il corso del cambio applicato in merito. D'altro canto sono convinto, come la Commissione, che la certezza del diritto e il pericolo di sviamenti artificiosi delle correnti commerciali possono giustificare il fatto che i dazi antidumping non siano calcolati in base alla quotazione aggiornata dell'ECU, bensì vengano adeguati solo periodicamente ai rilevanti mutamenti delle circostanze che influiscono sul calcolo del pregiudizio. Dato che, nella fattispecie, la terza questione ha natura quasi esclusivamente accademica, vi propongo in definitiva di trattare il problema solo in termini generali e di risolvere come segue la terza questione:
« La questione se l'applicazione del corso del cambio vigente secondo la raccomandazione 30 dicembre 1978 n. 3140/78/CECA alle importazioni effettuate nel 1982 sia consona al diritto comunitario deve venire esaminata solo qualora detta applicazione in pratica sfoci nell'applicazione di dazi antidumping che potrebbero essere incompatibili con la raccomandazione della Commissione 15 aprile 1977, 77/329/CECA (GU 1977, L 114, pag. 6) e in particolare con l'art. 19, n. 3 della stessa. La prolungata applicazione di corsi di cambio giuridicamente vincolanti per le misure antidumping relativamente ai prodotti CECA non può, indipendentemente dai loro effetti sull'entità di un dazio antidumping, venir considerata di per sé incompatibile col diritto comunitario ».
4. Conclusioni finali
Riassumendo vi propongo di risolvere come segue, per i motivi sopra esposti, le questioni a voi sottoposte :
a)
Il regolamento del Consiglio 23 novembre 1978, n. 2779/78 non si applica a prodotti come quelli su cui verte la fattispecie, che sono disciplinati dal trattato CECA.
b)
La Commissione ha tratto la competenza ad emanare provvedimenti come da applicare nella fattispecie, la raccomandazione 3140/78/CECA (GU 1978, L 372, pag. 1) per quel che riguarda l'adozione di dazi antidumping per determinati prodotti siderurgici, dagli artt. 74 e 76 del trattato CECA e dalla raccomandazione generale 15 aprile 1977, 77/329/CECA (GU 1977, L 114, pag. 7) che su di essi si basa.
c)
La questione se l'applicazione dei corsi di cambio vigenti secondo la raccomandazione 30 dicembre 1978, 3140/78/CECA alle importazioni effettuate nel 1982 sia consona al diritto comunitario, deve venire esaminata solo qualora detta applicazione in pratica sfoci nella riscossione di dazi antidumping che potrebbero essere incompatibili con la raccomandazione della Commissione 15 aprile 1977, 77/329/CECA (GU 1977, L 114, pag. 6) e in particolare con l'art. 19, n. 3 della stessa. La prolungata applicazione di corsi di cambio giuridicamente vincolanti per le misure antidumping relativamente ai prodotti CECA non può, indipendentemente dai loro effetti sull'entità di un dazio antidumping, venir considerata di per sé incompatibile col diritto comunitario ».
( *1 ) Traduzione dall'olandese.
( 1 ) In proposito vedi più diffusamente Quadri-Monaco-Trabucchi, Commento CECA II pagg. 1075-1978, per il sistema CECA vigente in quel periodo mi richiamo inoltre a Beseler, Die Abwehr von Dumping und Subventionen durch die Europäischen Gemeimchafien (1980), pag. 20 e segg., pag. 26 e segg. Conci. 239/84.
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