Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Con cinque separati ricorsi introdotti nell' ottobre e nel novembre del 1984 ai sensi dell' articolo 173, comma 2°, trattato CEE, le società giapponesi NTN Toyo Bearing ( causa 240/84 ), Nachi Fujikoshi ( causa 255/84 ), Koyo Seiko ( causa 256/84 ), Nippon Seiko KK ( causa 258/84 ) e Minebea ( causa 260/84 ) vi chiedono di annullare il regolamento 19 luglio 1984, n . 2089/84, con cui il Consiglio delle Comunità europee ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuscinetti a sfere originari del Giappone e di Singapore ( GU L 193, pag . 1 ).
Ad eccezione di Minebea, le imprese che ho citato vi sono ben note : come ricorderete, infatti, esse furono le protagoniste delle prime controversie antidumping, che la Corte risolse con quattro sentenze a loro favorevoli in data 29 marzo 1979 ( Racc . 1979, pag . 1185 e seguenti ).
Oggi come allora, tema del contendere è il corretto impiego degli strumenti comunitari di difesa commerciale . Almeno in parte diverso, per contro, è l' assetto legislativo, mentre più aspro si è fatto il confronto tra le parti e più complessi sono divenuti i loro argomenti . Nuovi sono poi il prodotto e il mercato . Non più i tradizionali cuscinetti di grandi dimensioni destinati alle industrie siderurgica e automobilistica, ma cuscinetti radiali a un solo ordine di sfere del diametro massimo di 30 millimetri ( voce 84.62 della tariffa doganale comune ): i microcuscinetti, insomma, che le industrie elettronica ed informatica, per non parlare delle cosiddette tecnologie d' avanguardia come la telematica e la robotica, richiedono con sempre maggiore frequenza .
2 . Fornite queste informazioni preliminari, cominciamo con l' esaminare le linee maestre del quadro normativo alla cui stregua vanno risolte le nostre controversie . Com' è noto, la legislazione comunitaria antidumping ha le sue basi nell' articolo VI dell' Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio ( GATT ) e nei disposti dettati per l' applicazione di tale norma ( il cosiddetto "codice antidumping "). Il principio a cui la disciplina internazionale si ispira è che "il dumping, per effetto del quale i prodotti di un paese sono posti in commercio in un altro paese ad un prezzo inferiore al normale valore del prodotto, va represso se provoca o minaccia di provocare grave danno ad un' industria" del secondo Stato ( articolo VI, n . 1 ).
Nel 1979 i negoziati multilaterali di Tokyo misero capo all' emanazione di un nuovo codice che il legislatore comunitario recepì col regolamento 20 dicembre 1979, n . 3017/79, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi terzi ( GU L 339, pag . 1 ). Tale fonte fu abrogata con regolamento 23 luglio 1984, n . 2176/84 ( GU L 201, pag . 1 ); essa era peraltro in vigore quando furono istituiti i dazi controversi ed è quindi il solo testo applicabile al caso di specie .
I suoi cardini sono noti . Secondo l' articolo 2, n . 2, un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il prezzo a cui lo si esporta verso la Comunità "è inferiore al (( suo )) valore normale (( o a quello )) di un prodotto simile" nel paese d' origine . Tuttavia, perché un dazio antidumping possa esser imposto, occorre che "l' introduzione (...) nella Comunità (( del detto prodotto )) causi un pregiudizio" notevole ad un' industria ivi stabilita ( articolo 2, n . 1 ). In tal caso, l' importo dell' onere comunitario non può eccedere il margine di dumping, cioè la differenza tra il valore normale del bene e il suo prezzo all' esportazione; se però un importo inferiore risulta sufficiente a rimuovere il pregiudizio, il dazio dev' essere stabilito in misura corrispondente ( articolo 13, n . 3 ).
Valore normale e prezzo all' esportazione sono dunque i termini di quella che potremmo definire "equazione antidumping"; e per evitare che un loro accertamento impreciso alteri in senso positivo o negativo ( ossia a danno dell' una o dell' altra parte ) il margine di dumping, è necessario determinarli con un massimo di rigore . A questa esigenza il legislatore comunitario risponde con norme numerose e incisive . In particolare, la fonte de qua pretende che le regole intese a definire il valore normale ( A ) e il prezzo all' esportazione ( B ) "siano esposte con chiarezza e sufficienti dettagli"; inoltre, allo scopo di garantire un corretto raffronto fra i due termini ( C ), essa indica i criteri alla cui stregua vanno apportati i correttivi resi necessari dalle differenze che possono sussistere tra i prodotti venduti, le condizioni di vendita e il livello degli scambi ( cfr . i considerando nn . 6, 7 e 8 del regolamento di base ). Analizziamo nell' ordine questi gruppi di disposizioni .
A - Per la determinazione del valore normale, il regolamento n . 3017/79 prevede diversi sistemi . Nella misura del possibile, ci si deve anzitutto riferire al prezzo "realmente pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile, destinato al consumo nel paese d' esportazione o di origine" (( articolo 2, n . 3, lett . a ) )).
Non un qualunque prezzo al consumo, dunque, ma - ripeto - solo quello effettivamente corrisposto nel quadro di una vendita normale . Perché questa precisazione? Il motivo che la ispira è spiegato nel considerando n . 6 : "le vendite sul mercato interno (...) - vi si legge - non costituiscono (( sempre )) una base idonea (( a )) determinare l' esistenza di misure di dumping ". E' possibile infatti che l' operazione abbia luogo, per qualsiasi ragione, sotto costo ( articolo 2, n . 4 ) o che sia effettuata fra parti non indipendenti, come una casa madre e la sua filiale, o ancora che a realizzarla siano soggetti tra cui esiste un accordo di compensazione ( articolo 2, n . 7 ).
Ebbene, che fare in situazioni del genere? Il legislatore risolve il problema ricorrendo al concetto di "valore costruito ". Su quest' espressione, peraltro, ci si deve intendere : il valore costruito è non artificiale, ma calcolato tenendo conto di elementi economici concreti ed accertabili . Esso corrisponde infatti al "costo, nel corso di normali operazioni commerciali, dei materiali e della produzione, nel paese d' origine, più un equo margine per le spese generali e per il profitto" (( articolo 2, n . 3, lett . d ), punto ii ) )); o, con le parole del codice antidumping, è determinato "nel corso di normali operazioni commerciali", in base al "costo di produzione (( del bene )) nel paese d' origine, più un equo importo per il profitto e per le spese di gestione, di vendita e generali" ( articolo 2, paragrafo 4 ).
Ora, la circostanza che entrambe le norme facciano riferimento a vendite "normali" prova che, anche quando sia necessario costruire il prezzo interno, i diversi costi o oneri di cui esso consta - siano sostenuti a monte o a valle della produzione, come quelli per l' acquisto dei materiali o, rispettivamente, per le spese generali - non debbono essere fittizi . In altri termini, al pari del valore normale, il valore costruito deve corrispondere in tutte le sue componenti al prezzo effettivamente pagato sul mercato libero per l' acquisto di un prodotto destinato al consumo nel paese d' origine (( cfr . articolo 2, n . 3, lett . a ), ma anche n . 4, in cui si parla di "prezzo al quale un prodotto è realmente venduto per il consumo nel paese d' origine ") )).
B - Secondo l' articolo 2, n . 8, lett . a ), il prezzo all' esportazione è quello "realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto ai fini dell' esportazione verso la Comunità ". Anche qui, tuttavia, se "esiste un' associazione o un accordo di compensazione tra l' esportatore e l' importatore", il prezzo fatturato a quest' ultimo non è ritenuto attendibile . In assenza di altri riferimenti sicuri, si preferisce allora ricostruire l' elemento de quo muovendo dal primo dato che è a disposizione dell' organo di controllo e cioè dal prezzo che il consumatore paga sul mercato comunitario . "Il prezzo all' esportazione - aggiungono infatti la lett . b ) della norma citata e in termini analoghi l' articolo 2, paragrafo 5, del codice antidumping - può essere definito sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta a un acquirente indipendente (...) In questi casi (...) (( dovranno essere dedotti )) tutte le spese effettuate tra l' importazione e la rivendita, compresi (...) i dazi e le tasse, nonché (...) un equo margine di profitto ".
Riassumo i risultati a cui sono giunto fin qui . In base alle regole del GATT e a quelle del diritto comunitario, il valore normale e il prezzo all' esportazione vanno preferibilmente definiti con riferimento ai prezzi effettivi praticati sul mercato del paese d' origine . Ove questa strada non sia percorribile a causa di circostanze atte a far dubitare delle cifre così raccolte, i due termini dell' equazione possono essere costruiti con sistemi non omogenei e in relazione a criteri o persino a mercati fra loro distanti . E' tuttavia necessario che l' uso di tali metodi sia finalizzato a valori non fittizi, ossia corrispondenti ai prezzi rispettivamente pagati dal consumatore e dall' esportatore nel corso di normali transazioni concluse sul mercato d' origine del prodotto .
C - Ci si potrebbe chiedere a questo punto se il fatto che le due cifre siano calcolate mediante procedure diverse pregiudichi il risultato a cui tende l' equazione antidumping . La risposta è negativa .
Ricordo in primo luogo che "per poter stabilire un valido confronto, il prezzo all' esportazione e il valore normale devono essere esaminati su basi comparabili per quanto riguarda la natura delle merci, la loro quantità e le condizioni di vendita . Normalmente, essi saranno comparati allo stesso stadio commerciale, di preferenza quello dell' uscita dalla fabbrica, e a date il più possibile ravvicinate" ( articolo 2, n . 9 ). Se poi rispetto a tali elementi il confronto non fosse possibile, "si terrà (...) conto, a seconda delle loro caratteristiche, delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi ". Ovviamente, se una parte chiede che tali differenze siano prese in considerazione, essa dovrà dimostrare che la sua richiesta è giustificata ( articolo 2, n . 10 ).
Un' analogia servirà a chiarire le tappe di questo iter . Supponiamo di voler misurare su una bilancia l' eventuale differenza di peso tra gli oggetti A e B . A e B, tuttavia, presentano due peculiarità : non sono immediatamente disponibili, ma devono venir costruiti, ognuno in base ad un proprio elenco di componenti specifiche; inoltre, essendo diversi per struttura e per funzione, il loro peso può venir diversamente influenzato da determinati fattori esterni . Procedendo allora nell' ordine voluto dalla legge, costruiamo anzitutto l' oggetto A e poi quello B . A tal fine, beninteso, ci serviremo degli ingredienti previsti da ciascun elenco che, come ho detto, sono di regola eterogenei .
Una volta formati, A e B saranno posti sui due piatti della bilancia; ma il risultato che così si otterrà non potrà essere preso per buono . Sappiamo, infatti, che cause estrinseche ( in concreto, la quantità o la natura delle merci e le modalità della vendita ) possono aver alterato il peso dei due oggetti . Orbene, se vogliamo che la nostra misurazione sia valida, dovremo tener conto di tali alterazioni aggiungendo agli oggetti sulla bilancia opportuni elementi correttivi ( che chiameremo, per distinguerli da quelli usati nella costruzione di A e B, "adeguamenti comparativi "). E' ovvio, tuttavia, che nel correggere l' uno e/o l' altro oggetto, non potremo - a rischio di render eguale ciò che è fisiologicamente diverso - prender in considerazione tutte le differenze tra essi esistenti . Se lo facessimo, finiremmo, fuor di metafora, per ridurre entrambi i termini dell' equazione al livello del costo di produzione del bene più le spese sostenute in generale per ogni tipo di vendita, sia essa destinata al consumo interno o all' esportazione; e così elimineremmo in radice qualsiasi possibilità di calcolare un margine di dumping .
Ma ad impedire questo effetto sono ancora le norme del regolamento . In particolare, per quanto concerne le differenze nelle condizioni e nelle modalità delle vendite, l' articolo 2, n . 10, lett . c ) dispone che "gli adeguamenti (( comparativi vanno limitati )) alle differenze in diretto rapporto con le vendite in questione, quali, per esempio, (...) (( quelle )) riguardanti dazi e imposte indirette, condizioni di credito, garanzie, cauzioni, assistenza tecnica, servizio manutenzione, commissioni, imballaggio, trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori . In linea di massima ((, invece ,)) non si procederà ad adeguamenti per (( le )) differenze (...) relative alle spese amministrative e generali ivi comprese quelle (( attinenti )) alla ricerca e allo sviluppo o alla pubblicità ".
La ratio di quest' ultimo precetto ( non detraibilità delle spese amministrative o generali ) è semplice . Per evitare l' assurdo livellamento di valori a cui ho alluso e per garantire il diritto delle parti ad un valido confronto fra i prezzi, il legislatore ammette sulla bilancia le sole differenze che sono "in diretto rapporto con le vendite" destinate al mercato interno o all' esportazione ed effettuate nel corso di normali operazioni commerciali . Il criterio così posto consente pertanto di escludere dagli adeguamenti comparativi i costi che l' impresa sostiene prima di vendere il prodotto sull' uno o sull' altro mercato . Ora, è proprio questo il caso delle spese suddette . Di regola, infatti, esse attengono alla fabbricazione del bene o al suo lancio sul mercato; non hanno quindi con la vendita lo stretto legame che la norma pretende .
Chiuse le operazioni di adeguamento, A e B possono essere finalmente pesati per accertare se il prodotto a cui si riferiscono sia o no oggetto di dumping . Anche quest' ultima fase deve svolgersi secondo regole precise : quando i prezzi delle vendite variano, infatti, "il margine di dumping può essere stabilito transazione per transazione, oppure riferendosi ai prezzi più frequentemente applicati, rappresentativi o medi ponderati" (( articolo 2, n . 13, lett . b ) )). Com' è evidente, i quattro metodi così indicati sono diversi; né si può affermare che la norma li elenchi secondo una scala di priorità o fornisca criteri intesi a stabilire quando si debba far uso dell' uno anziché dell' altro . Questo silenzio, tuttavia, è pienamente giustificato .
Vediamo perché . Abbandonando per un attimo il terreno giuridico, ricordo che dal punto di vista economico fare dumping significa porre in essere una price discrimination fra diversi mercati nazionali e che tale comportamento mira per solito alla conquista di nuovi mercati mediante l' eliminazione totale o parziale dei concorrenti locali . Per il legislatore antidumping, tuttavia, i moventi di chi pratica la discriminazione sono irrilevanti; ai suoi occhi conta solo che essa dia luogo a un pregiudizio economico . E sta di fatto che questa conseguenza non è sempre suscettibile di venir messa a nudo .
Un esempio . L' impresa X, che domina un mercato nazionale caratterizzato da prezzi elevati e da una barriera di dazi atta a proteggerlo dall' afflusso di merci straniere meno costose, decide di conquistare un' area economica unitaria sotto il profilo doganale, ma divisa in vari Stati e perciò tale da presentare al suo interno diverse condizioni di produzione e di commercio ( è appunto il caso della CEE ). In queste circostanze, tra le strategie perseguibili dalla nostra impresa ve n' è una di particolare efficacia : isolare progressivamente i concorrenti interni . Le merci esportate nel submercato A saranno vendute ad un prezzo più basso ( per esempio a -100 ) del valore normale; per le stesse merci destinate ai submercati B, C, D, E ed F, il prezzo all' esportazione sarà invece stabilito al livello del detto valore e, almeno in un caso, a un livello più alto (+ 100 ). Il concorrente dello Stato A verrà così a trovarsi isolato rispetto a quelli degli altri Stati e dovrà presto cambiare mestiere . A subire la price discrimination e ad essere espulso dal mercato sarà quindi il concorrente dello Stato B; poi quello dello Stato C e così via fino all' occupazione dell' intera area .
Che in una situazione del genere si possa parlare di pregiudizio a me sembra indiscutibile . Aritmeticamente, tuttavia, le differenze tra i prezzi all' esportazione nei diversi Stati si compensano; col risultato, se tali prezzi fossero accertabili solo a stregua della loro media, di non poter smascherare il dumping ed evitare il danno . Ora, proprio in vista di simili inconvenienti, il legislatore ha stabilito che, quando sul mercato d' origine del prodotto i prezzi al consumo e/o i prezzi all' esportazione oscillano tra un minimo e un massimo, il prezzo all' esportazione e il valore normale siano pragmaticamente determinati ricorrendo al criterio che, fra quelli di cui all' articolo 2, n . 13, lett . b ), risulta più consono alla situazione per l' uno o per l' altro dei due termini . Si confronti in tal senso il considerando n . 9 del regolamento n . 3017/79 dove si afferma che è opportuno "codificare la prassi (( vigente )) nella Comunità in materia di metodi di calcolo nei casi di variazione dei prezzi o dei margini ".
Infine, se a variare sono anche i margini di dumping, "questi possono esser oggetto di un calcolo di media ponderata" (( articolo 2, n . 13, lett . c ) )).
3 . Passiamo ai fatti . Circa un mese dopo la pronuncia delle sentenze 29 marzo 1979 ( si veda sub n . 1 ), la Federation of European Bearing Manufacturers' Associations ( Febma ), che riunisce i maggiori produttori comunitari di cuscinetti a sfere, presentò alla Commissione delle Comunità una denuncia relativa a nuove pratiche di dumping da parte di imprese giapponesi sul mercato comune dei microcuscinetti . L' inchiesta della Commissione si concluse con la decisione 4 giugno 1981, n . 406 ( GU L 152, pag . 44 ) che sancì un accordo sui prezzi concluso tra le parti . Si trattò tuttavia di una tregua . Nel marzo del 1983, infatti, la Febma tornò a Bruxelles portando prove ulteriori delle pratiche anticoncorrenziali perseguite dalle imprese nipponiche e dei danni che esse causavano all' industria comunitaria . Tenendo conto di questi dati, della notevole evoluzione avutasi nel mercato dei microcuscinetti e delle informazioni che essa stessa aveva ricevuto controllando il rispetto dell' accordo raggiunto nel 1981, la Commissione ritenne giustificato un riesame del suo provvedimento .
Fu così aperta una procedura antidumping relativa alle importazioni di microcuscinetti originari del Giappone e di Singapore ( GU C 188, pag . 8 ). Sulla base degli elementi raccolti nel corso dell' indagine, che venne svolta per il periodo dal 1° luglio 1982 al 30 giugno 1983, la Commissione annullò la decisione n . 81/406 e istituì per le suddette importazioni un dazio provvisorio . Nel relativo regolamento ( 19 marzo 1984, n . 744/84, GU L 79, pag . 8, punto 21 ) essa affermò di aver accertato per ciascuno degli esportatori inquisiti i seguenti margini di dumping : Koyo Seiko ( di seguito : "Koyo "), 4,36%; Minebea, 10,20%; Nippon Seiko KK ( di seguito : "NSK "), 18,30%; Nachi Fujikoshi ( di seguito : "Nachi "), 11,88%; NTN Toyo Bearing ( di seguito : "NTN "), 18,45 %.
"Il valore normale - afferma ancora il regolamento - è stato calcolato (...) in base ai prezzi praticati sul mercato interno dai produttori che esportano verso la Comunità; (( essi )) hanno (( infatti )) fornito elementi di prova sufficienti e i (( loro )) prezzi sono stati considerati rappresentativi del (( detto )) mercato" ( punto 11 ). Un' eccezione si ebbe tuttavia per le esportazioni effettuate da Minebea a partire da Singapore . Qui la Commissione ritenne opportuno impiegare il metodo previsto dall' articolo 2, n . 3, lett . b ), punto ii ) del regolamento di base . Il valore costruito fu pertanto "calcolato considerando i costi globali sostenuti dalla società per i materiali e la produzione, comprese le spese generali (( e )) aggiungendo un margine di utile (( pari al )) 6% (( che si è )) ritenuto equo alla luce del rendimento dell' industria (( nel corso di )) un periodo rappresentativo" ( punto 15, regolamento n . 744/84 ).
Il prezzo all' esportazione . Nel caso della Nachi, che all' interno della Comunità si serve di un importatore indipendente, esso fu calcolato "in base ai prezzi effettivamente corrisposti o richiesti per i prodotti venduti ". Per le altre società, che invece vendono a imprese consociate, lo stesso elemento fu costruito sulla scorta dei "prezzi (( a cui )) i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta a un acquirente indipendente, debitamente adeguati per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l' importazione e la rivendita, compreso il dazio doganale, nonché di un (...) utile del 6%" ( punti 17 e 18 ).
Infine, per quanto attiene al pregiudizio subìto dall' industria comunitaria, la Commissione constatò che tra il 1979 e il 1983 "la quota di mercato detenuta dai paesi esportatori (( è passata )) dal 17,5 al 27,9%" ( punto 23 ). In particolare, nel periodo a cui si riferì l' inchiesta, tale quota fu valutata per i tipi più venduti di cuscinetti tra il 40,1 e l' 84,5 %. V' è di più . I prezzi praticati dagli importatori si rivelarono quasi sempre più bassi di quelli necessari a "coprire i costi dei produttori comunitari e (( a )) fornire un profitto adeguato" ( punto 24 ). Notevoli, soprattutto per le imprese minori, furono dunque le perdite finanziarie e le conseguenti difficoltà sul piano dell' occupazione . Da qui l' esigenza di fissare le aliquote dei dazi al livello dei margini provvisoriamente accertati .
Presa conoscenza del regolamento così riassunto, le cinque imprese ottennero di esser ascoltate dalla Commissione, le inviarono una serie di note e proposero impegni di prezzi . La Commissione fu prodiga di informazioni e di spiegazioni, ma, assieme al Consiglio, decise di non accogliere la proposta . "Le (...) esperienze in materia di impegni di prezzi (...) nel settore dei cuscinetti a sfera - dichiara infatti il punto 24 del regolamento impugnato - (( insegnano )) che questi (...), anche se in genere rispettati, non costituscono una soluzione soddisfacente, sono causa di possibili controversie e sono difficili da controllare, con conseguente, considerevole dispendio di tempo e di mezzi finanziari ".
Sulla base di ulteriori elementi da esso stesso acquisiti e su proposta della Commissione, il Consiglio confermò l' istituzione dei dazi antidumping . Il già citato regolamento n . 2089/84 fissò le seguenti aliquote definitive : Koyo, 4,03%, Minebea, 10,91%; Nachi, 9,65%; NSK, 14,71%; NTN, 11,97 %.
4 . Nel corso del procedimento davanti a questa Corte, la NTN ha chiesto, ai sensi dell' articolo 83 del regolamento di procedura, che la riscossione dei dazi controversi fosse sospesa fino alla pronuncia della sentenza . Con ordinanza 7 dicembre 1984, in causa 240/84 R, Racc . 1984, pag . 4093, il presidente della Corte ha respinto la domanda .
Nelle cause 256/84 ( Koyo ) e 260/84 ( Minebea ), in cui la Commissione era stata convenuta a fianco del Consiglio, la Corte ha dichiarato con due ordinanze in data 8 maggio 1985 l' irricevibilità e, rispettivamente, la cancellazione dal ruolo dei ricorsi, ma solo in quanto diretti contro la prima istituzione . La Minebea ha inoltre precisato di essersi opposta ai dazi riscossi sulle importazioni da Singapore col meccanismo della restituzione; il suo ricorso ha dunque per oggetto il solo dazio relativo alle importazioni dei microcuscinetti provenienti dal Giappone . Infine, la Commissione e la Febma hanno chiesto e ottenuto di intervenire, in tutte le cause, a favore dell' istituzione convenuta .
Ciò detto, per altri aspetti marginali della procedura mi sia permesso rinviare alle relazioni d' udienza delle varie cause .
5 . Alla richiesta di annullare l' intero regolamento n . 2089/84, formulata a titolo principale da Koyo, Nachi, NSK e NTN, il Consiglio ha opposto una parziale eccezione d' irricevibilità : i rispettivi ricorsi, cioè, sarebbero ammissibili solo nella misura in cui si dirigono contro la parte dell' atto che si applica alle esportazioni delle singole ricorrenti . Queste ultime non hanno reagito unitariamente . Così, NTN dichiara di non opporsi alla riduzione del petitum . Nachi presenta in subordine conclusioni nel senso prospettato dal convenuto . Koyo e NSK, per contro, mantengono ferma la loro richiesta, invocando a suo sostegno la sentenza 4 ottobre 1983, causa 191/82, Fediol / Commissione, Racc . 1983, pag . 2913 .
L' eccezione è infondata . Il convenuto sembra contestare l' interesse di ogni ricorrente a ottenere l' annullamento integrale di un atto che la riguarda solo in parte . Se così è, esso confonde l' interesse ad agire in giudizio con le conseguenze che la sentenza d' annullamento può avere sul diritto, invocato da tutte le ricorrenti, di esportare verso la Comunità in condizioni d' eguaglianza rispetto agli altri produttori di microcuscinetti .
Sotto il primo profilo, ritengo che, alla luce della giurisprudenza citata ( e della sentenza 20 marzo 1985, causa 264/82, Timex / Consiglio e Commissione, Racc . pag . 849 ), le imprese giapponesi abbiano un preciso interesse a ottenere l' annullamento dell' atto impugnato : è ovvio infatti che esso le riguarda direttamente e individualmente . Il problema delle conseguenze di un' eventuale pronuncia favorevole è invece estraneo alla questione che ci occupa . Tali effetti sono in funzione sia della natura che deve riconoscersi all' atto, sia dei vizi che inficiano la sua validità; e poiché questi ultimi vanno accertati in sede di esame del merito, è solo al momento della decisione finale che il giudice potrà stabilire la portata della sentenza per i destinatari del regolamento annullato . Indicativa in tal senso è la pronuncia 29 marzo 1979, causa 118/77, ISO / Consiglio, Racc . 1979, pag . 1277 : in una controversia promossa da un importatore comunitario affiliato ad un' impresa giapponese, la Corte dichiarò il ricorso ricevibile e annullò poi il regolamento istitutivo del dazio con efficacia erga omnes .
6 . I ricorsi sono dunque ricevibili . Nel merito osservo anzitutto che, nonostante l' enorme quantità di dati e di dettagli profusi dalle attrici, i mezzi e gli argomenti addotti a sostegno della domanda di annullamento sono sostanzialmente simili . Mi sia allora consentito, nell' economia di un testo che vuol fare il punto su tutti i ricorsi, organizzare quel magma intorno a quattro censure principali . Aggiungo peraltro che alcuni mezzi relativi alla procedura seguìta dalla Commissione sfuggono ad ogni tentativo di inquadramento . Li affronterò quindi per primi .
A - Nella causa 256/84, Koyo sostiene che l' inchiesta aperta nei suoi confronti non era giustificata . In particolare : 1 ) la denuncia sporta dalla Febma non si riferiva alle sue esportazioni; 2 ) essa - e cioè Koyo - aveva continuato a rispettare gli impegni convenuti con l' istituzione il 20 giugno 1977 e riguardanti tutti i tipi di cuscinetti . In assenza di un' esplicita disdetta da parte di Bruxelles, quegli accordi dovevano dunque considerarsi efficaci; 3 ) la procedura antidumping che travolse i detti impegni non poteva fondarsi sulle disposizioni del regolamento n . 3017/79, poiché Koyo li aveva assunti nell' impero della normativa precedente . L' organo di controllo avrebbe pertanto violato le regole di procedura allora vigenti e il principio del legittimo affidamento .
Il mezzo è privo di base . Dal fascicolo, infatti, risulta che gli impegni su cui Koyo fa leva furono, sì, assunti il 20 giugno 1977, ma vennero poi rinnovati il 7 novembre 1980 e il 3 marzo 1981 . L' ultimo accordo fu concluso dalla Commissione in base all' articolo 10 del regolamento citato, che ha ovviamente abrogato l' atto precedente .
Per quanto riguarda il contenuto della denuncia, la Febma riconosce di non aver formalmente attribuito un determinato volume di importazioni a questo o a quell' esportatore . Tuttavia, ai sensi dello stesso regolamento, essa non era tenuta a fornire tali dettagli . "La denuncia - dice infatti l' articolo 5 - deve contenere sufficienti elementi di prova relativi all' esistenza del dumping (...) e al pregiudizio che ne deriva ". Tutto qui . Il resto - e cioè la decisione sul genere d' iniziativa da intraprendere - spetta alla Commissione nell' esercizio del suo potere di controllo .
A questo riguardo occorre distinguere le ipotesi contemplate negli articoli 10, n . 6, e 14 della nostra fonte . Mentre la prima norma disciplina i casi di disdetta o d' inosservanza di un impegno, la seconda prevede la possibilità di riesaminare gli impegni sottoscritti . Ora, come risulta dal regolamento istitutivo dei dazi provvisori ( si veda sub n . 3 ), il riesame fu giustificato nel caso di specie da una duplice circostanza : i microcuscinetti destinati alle industrie di punta costituivano un mercato nuovo e di tale mercato la Commissione intendeva conoscere tutti gli aspetti mediante questionari inviati ai produttori . I termini in cui l' inchiesta si sarebbe svolta furono comunque notificati alla ricorrente, che ebbe quindi ogni possibilità di far valere le proprie ragioni .
B - Koyo, NSK e Minebea ( cause 256, 258 e 260/84 ) lamentano che, nel corso della procedura incriminata, la Commissione calcolò i margini di dumping con un metodo nuovo : quello detto della "transazione per transazione ". Non essendo stata comunicata alle parti ed essendo intervenuta quando gli impegni precedenti, fondati su metodi diversi, erano ancora vigenti, l' adozione unilaterale di tale metodo violò i princìpi del legittimo affidamento, della certezza del diritto in campo economico e della buona amministrazione . Per di più, la scelta del nuovo sistema non fu mai motivata .
Alla sostanza della censura così riassunta risponde la vostra pronuncia 28 ottobre 1982, causa 52/81, Faust / Commissione, Racc . 1982, pag . 3745, punto 27 della motivazione . Sul piano dei rapporti esterni - affermaste - le istituzioni "dispongono di un margine discrezionale nella scelta dei mezzi necessari (( alla )) realizzazione della loro politica ((;)) gli operatori economici ((, pertanto ,)) non possono far affidamento sulla conservazione di una situazione in atto che può essere modificata (( con )) decisioni adottate da tali istituzioni nell' àmbito del loro potere (...)". Le parti non potevano dunque invocare un diritto alla continuata applicazione del precedente metodo di calcolo; e infatti il regolamento n . 3017/79 prevede che, "quando i prezzi variano", è possibile utilizzare criteri diversi, tra cui appunto quello della "transazione per transazione ". E' certo in ogni caso che, come vuole l' articolo 3 del regolamento n . 744/84, le imprese giapponesi furono invitate a far conoscere il loro punto di vista sul metodo controverso ed ebbero tutte le spiegazioni richieste . Infine, nel regolamento n . 2089/84, il Consiglio illustrò ampiamente i motivi che indussero la Commissione a servirsi di tale metodo ( punto 18 ).
Alla luce di questi rilievi ritengo che il mezzo debba essere disatteso .
7 . Veniamo allora alle censure principali . Come ho già detto, esse si riducono a quattro : a ) i dazi definitivi istituiti col regolamento n . 2089/84 furono calcolati in modo illegittimo ( punti 11, 16 e 18 dell' atto ); b ) le proposte di aumentare i prezzi all' esportazione fatte dalle ricorrenti furono immotivatamente ignorate ( punto 24 ); c ) durante e dopo il periodo a cui si riferì l' inchiesta, tali prezzi vennero spontaneamente aumentati da alcune ricorrenti; anche di tale circostanza non si tenne conto ( punto 25 ); d ) le aliquote dei dazi non sono proporzionate al pregiudizio effettivamente sofferto dall' industria comunitaria ( punto 21 ).
Col primo mezzo si denuncia la violazione di due norme del regolamento n . 3017/79 : l' articolo 2, n . 13, lett . b ), che disciplina il calcolo del margine di dumping, e l' articolo 2, nn . 9 e 10, che sancisce il principio del "valido confronto ". A tal fine le imprese giapponesi adducono tre argomenti : A . il margine non fu calcolato con uno dei metodi previsti dalla prima norma, ma in base ad un' inammissibile mistura del metodo noto come "media ponderata" e del sistema "transazione per transazione" ( cause 240, 255, 258 e 260/84 ); B . gli adeguamenti previsti dal secondo disposto furono effettuati, soprattutto per quanto riguarda il valore normale, in modo erroneo e ingiustificato ( cause 255, 258 e 260/84 );
C . la Commissione confrontò prezzi di prodotti fra loro diversi ( causa 260/84 ).
A - Comincio col primo argomento citando ancora una volta il testo dell' articolo 2, n . 13, lett . b ): "quando i prezzi (( al consumo interno e all' esportazione )) variano, il margine di dumping può essere stabilito transazione per transazione, oppure riferendosi ai prezzi più frequentemente applicati, rappresentativi o medi ponderati ". Ebbene, le ricorrenti sostengono - o almeno così mi pare di poter ricostruire il loro pensiero - che la Commissione ha calcolato il margine nel modo seguente : essa ha anzitutto definito il valore normale facendo la media ponderata dei prezzi al consumo nel quadro di tutte le vendite concluse in Giappone; ha poi messo a confronto questa cifra, "transazione per transazione", con tutti i prezzi all' esportazione per separare quelli inferiori al valore normale ( o prezzi dumping ) dai superiori ( o prezzi non-dumping ); ha infine escluso questi ultimi e ha sottratto la cifra equivalente alla media dei prezzi dumping dal valore normale .
In altri termini, l' istituzione ha determinato il valore normale usando il criterio dei prezzi medi ponderati e il prezzo all' esportazione ricorrendo al sistema "transazione per transazione ". Ora, un simile modo di procedere è illegittimo perché la norma autorizza la scelta tra i diversi metodi di calcolo, ma non anche la loro commistione; è inoltre sicuramente erroneo perché conduce sia ad ignorare le numerose vendite all' esportazione effettuate a prezzi non-dumping, sia ad accertare pratiche di dumping anche quando i prezzi all' esportazione non si differenzino in media dai prezzi al consumo sul mercato giapponese .
Il Consiglio contesta tali accuse . Il regolamento n . 3017/79 - esso afferma - non impone alcun "divieto di mistura ". Le definizioni del valore normale, del prezzo all' esportazione e del margine di dumping sono infatti operazioni diverse perché si fondano su dati e circostanze loro proprie : esse implicano dunque anche metodi di calcolo non eguali . Ammettiamo che siano diverse, si ribatte da parte giapponese; resta vero che, dovendo in ogni caso permettere lo svolgimento di un "valido confronto", tali operazioni non possono considerarsi indipendenti . Falso, replica il convenuto : a una base comparabile il prezzo all' esportazione e il valore normale sono ricondotti non mediante il metodo usato per calcolarli, ma grazie agli adeguamenti di cui all' articolo 2, n . 10 .
Potrei continuare a dar conto di questo dibattito per parecchie pagine, ma dubito che ne varrebbe la pena . Sui modi di accertare e di confrontare le due cifre, infatti, mi sono soffermato ampiamente al n . 2; e il tema non sembra comunque pertinente alla censura in esame . La questione cruciale che è al fondo di quest' ultima riguarda solo il calcolo del margine di dumping e può essere formulata come segue : quando nel mercato d' origine del prodotto i prezzi al consumo e/o all' esportazione oscillano considerevolmente, il valore normale e il prezzo all' esportazione devono essere determinati sempre con lo stesso metodo o possono definirsi con metodi diversi?
A mio avviso, esatto è il secondo corno del dilemma . Come si è visto sub n.2, infine, l' articolo 2, n . 13, lett . b ) vuol impedire che il pregiudizio economico a cui dànno luogo le pratiche "selettive" di dumping sia nascosto da un ben orchestrato giuoco di prezzi più alti e più bassi . In tali circostanze spetta all' organo di controllo decidere quale sia il metodo migliore per definire l' uno e/o l' altro termine dell' equazione antidumping; ed è giusto che a questo fine esso non incontri limiti . Nessun obbligo, dunque, di usare uno solo dei quattro criteri elencati, ma, dopo una corretta analisi del quadro economico, libertà di scegliere quelli di tali criteri che appaiano più consoni alla situazione .
Ciò premesso, è pacifico che, quando la legge affida all' autorità amministrativa la valutazione di contesti economici complessi e tali da implicare scelte di ordine tecnico, il giudice dovrà "limitare il proprio controllo (...) alla verifica del rispetto delle norme procedurali, del carattere sufficiente della motivazione, dell' esattezza materiale dei fatti, dell' assenza di manifesto errore di valutazione e di sviamento di potere" ( sentenza 11 luglio 1985, causa 42/84, Remia e altri / Commissione, punto 34 della motivazione, Racc . pag . 2545; ma si veda anche le conclusioni dell' avvocato generale Warner nelle prime cause in tema di cuscinetti a sfera, Racc . 1979, pag . 1212 e seguenti, e in particolare, pag . 1259 ).
Ora, nel nostro caso le ricorrenti contestano alla Commissione di avere, determinando il prezzo all' esportazione dei microcuscinetti, conteggiato tra i tanti prezzi da essa rilevati solo quelli che - transazione per transazione - risultavano inferiori al valore normale . Tale forma di calcolo costituirebbe invero un manifesto errore di fatto e di diritto .
L' addebito è peraltro infondato . Dal fascicolo di causa e dalle risposte alle domande scritte della Corte non risulta che le esportazioni a prezzi non-dumping ( cioè eguali o superiori al valore normale ) siano rimaste ignorate . La Commissione, per contro, le considerò come effettuate a un prezzo corrispondente al valore normale e le raggruppò con quelle i cui prezzi apparivano inferiori . Su tale coacervo - che comprende tutte le vendite destinate alla Comunità - fu poi calcolata la media ponderata . Si passò infine al confronto fra la percentuale di quest' ultima e il valore normale, del pari espresso in forma di media .
Certo, le esportazioni a prezzi eccedenti il valore normale non furono conteggiate al loro importo effettivo . Ma avrebbero potuto esserlo? A me non sembra . Si è già visto che la compensazione fra i prezzi all' esportazione più alti e più bassi del valore normale annullerebbe matematicamente il dumping, pur lasciando sussistere l' effetto pregiudizievole che quest' ultimo arreca all' industria comunitaria . Ora, ammettere una simile possibilità equivarrebbe a consentire l' elusione legale degli scopi per cui la legge dispone l' istituzione dei dazi . Si legga, del resto, l' articolo 4, n . 2, del regolamento di base : "la valutazione del pregiudizio - esso recita - si baserà (( soprattutto )) sui seguenti fattori (...): a ) il volume delle importazioni oggetto di dumping (...); b ) i prezzi delle importazioni oggetto di dumping (...)". Per la determinazione del margine, che è il presupposto di ogni stima relativa al pregiudizio, le autorità comunitarie devono dunque prendere in considerazione solo il complesso delle importazioni realizzate a prezzi dumping e non già, come sostengono le ricorrenti, l' insieme delle vendite, comprese quelle che si concludono a prezzi non-dumping .
Il comportamento della Commissione fu insomma più favorevole agli interessi degli esportatori di quanto sembri pretendere la norma . Giunto a questa conclusione, ritengo inutile soffermarmi a considerare il funzionamento degli altri criteri previsti dall' articolo 2, n . 13, lett . b ) e valutare i risultati a cui la loro adozione avrebbe messo capo nel nostro caso .
B - Passo al secondo argomento . Nachi, NSK e Minebea ricordano che, secondo il n . 9 dell' articolo 2, "per stabilire un valido confronto, il prezzo all' esportazione e il valore normale devono essere esaminati su basi comparabili"; vanno cioè corretti - aggiunge il n . 10 - in ragione delle differenze che possono aversi tra le quantità delle merci, la loro natura e le condizioni di vendita . Il principio del valido confronto postula dunque che dai due termini dell' equazione antidumping siano detratti gli stessi costi . Ora, nel procedere agli adeguamenti che esso impone, l' organo di controllo defalcò dal primo termine tutte le spese in cui incorsero le filiali europee delle ricorrenti tra il momento dell' importazione e quello della vendita . I costi sostenuti dalle filiali giapponesi per la commercializzazione dei microcuscinetti sul mercato interno non furono invece dedotti dal valore normale .
Le conseguenze di questo diverso trattamento saltano agli occhi : poiché le deduzioni più consistenti vennero compiute su un solo polo del confronto ( quello all' esportazione ), l' importo dell' altro polo si accrebbe in modo automatico, col risultato di gonfiare artificiosamente il dumping . L' iniquità del sistema sarebbe soprattutto evidente nel caso di Nachi e di NSK che, come emerge dalle risposte date alle domande della Corte, commercializzano i loro prodotti attraverso una rete di succursali operanti sul mercato giapponese e su quello comunitario . Ma il discorso vale anche per Minebea . Tale società - è vero - ha sede in Singapore, onde le sue filiali giapponesi dovrebbero essere assimilate a quelle ( così la tedesca e l' inglese ) che agiscono nello Stato d' importazione . Altrettanto pacifico, tuttavia, è che la MNB Japan non si limita a distribuire i microcuscinetti sul mercato nipponico, ma svolge anche altre attività; essa deve perciò considerarsi un' impresa di produzione con annesse filiali di vendita .
La tesi può apparire suggestiva, ma è inaccoglibile perché il sistema ignora in principio ed esclude nel caso concreto la simmetria invocata da Nachi, NSK e Minebea . In effetti, le deduzioni a cui la Commissione assoggettò il prezzo all' esportazione furono operate - e, si badi, nell' adempimento di un obbligo gravante sull' organo di controllo (( cfr . articolo 2, n . 8, lett . b ) )) - in sede di ricostruzione di tale valore; al contrario, quelle di cui le ricorrenti lamentano la mancata effettuazione avrebbero potuto essere compiute solo sul piano del confronto tra i due termini . Ma qui - ecco il punto - a proibirle era la norma (( articolo 2, n . 10, lett . c ) )) che disciplina gli adeguamenti "comparativi ".
Come si ricorderà, infatti, tali adeguamenti sono consentiti solo rispetto ai costi "in diretto rapporto con le vendite"; e tra essi non figurano certo gli oneri sostenuti dalle filiali delle tre ricorrenti per la commercializzazione del bene sul mercato interno . Il motivo è evidente . Agli occhi del legislatore antidumping, i detti oneri non differiscono da quelli che una società dovrebbe sopportare per l' impianto e la gestione di un reparto vendite interno alla sua struttura; al pari di questi, cioè, essi rientrano nelle spese generali dell' impresa e, come tali, non sono defalcabili . Detto altrimenti, ai fini che c' interessano, la circostanza che filiale e reparto interno si presentino in vesti giuridiche diverse è irrilevante, perché le attività dell' una e dell' altro sono controllate da un solo produttore .
A questi rilievi si aggiunga che delle spese per la vendita è obbligatorio tener conto nella costruzione del valore normale (( cfr . articolo 2, n . 3, lett . b ), punto ii ) e, in termini ancora più chiari, articolo 2, paragrafo 4, del codice antidumping )); sarebbe dunque irragionevole che il legislatore permettesse di detrarli subito dopo in forma di adeguamenti comparativi .
Sempre nell' àmbito del secondo argomento, NSK si duole che la Commissione abbia ignorato le spese per le comunicazioni e valutato solo in parte quelle per l' assistenza tecnica e per il trasporto da essa sostenuti sul mercato giapponese . In principio - cfr . ancora l' articolo 2, n . 10, lett . c ) - detti costi sono detraibili . Dal fascicolo di causa, tuttavia, risulta che la ricorrente non ha prodotto le prove pretese a tal fine dal regolamento n . 3017/79 . Il Consiglio non poteva quindi apprezzarli .
C - Il terzo motivo è addotto dalla sola Minebea . Nell' esaminare il mercato dei microcuscinetti che essa fabbrica - afferma quest' attrice - la Commissione mise erroneamente a confronto un prodotto commercializzato nella Comunità con un prodotto simile, ma di qualità inferiore, venduto in Giappone . Dico subito che l' argomento non è chiaro . Nel corso della procedura orale, infatti, Minebea ha riconosciuto l' esattezza dei dati tecnici riscontrati dai servizi di Bruxelles in ordine ai cuscinetti controversi . Parrebbe dunque che la sua doglianza sia divenuta priva di oggetto . Può darsi peraltro che l' impresa critichi la Commissione per non aver tenuto conto della differenza segnalata in sede di adeguamenti; ma allora avrebbe dovuto portare le prove di tale scorretta o manchevole valutazione e non consta che ciò abbia fatto .
8 . Col secondo e col terzo mezzo le ricorrenti si dolgono che Consiglio e Commissione non abbiano preso in considerazione gli impegni da esse proposti e gli aumenti di prezzi che alcune di loro effettuarono durante e dopo il periodo a cui si riferì l' inchiesta .
Iniziamo col rifiuto delle proposte di impegni chiedendoci - perché solo questo ci è lecito - se esso fu sufficientemente motivato . Al riguardo, conviene mettere in rilievo che, nell' esercizio dei poteri conferitile dal regolamento n . 3017/79, la Commissione è tenuta ad accertare obiettivamente i fatti relativi all' esistenza di pratiche di dumping da parte di imprese extracomunitarie . Come afferma tuttavia la sentenza 4 ottobre 1983, causa 191/82, già citata, punto 26 della motivazione, "ciò non toglie ch' essa (( disponga )) di un amplissimo potere discrezionale (( nello scegliere )), in funzione degli interessi della Comunità, i provvedimenti" più adatti a fronteggiare "la situazione accertata ".
Solo la Commissione, dunque, poteva stabilire se nel caso di specie un impegno di prezzo avrebbe tutelato in modo soddisfacente gli interessi economici della Comunità . Essa ritenne che così non sarebbe stato perché il mercato dei cuscinetti è caratterizzato da una gamma di prodotti e da un ventaglio di prezzi troppo ampi per consentire un controllo incisivo sul rispetto degli impegni . D' altra parte, sta di fatto che in situazioni come la nostra la Comunità deve poter intervenire con strumenti "rapidi ed efficaci" ( considerando n . 15 del regolamento di base ); ed è proprio per tale motivo che, una volta accertati l' esistenza di un dumping e il conseguente pregiudizio, il legislatore dà la preferenza all' adozione del dazio, salvo a disporre una procedura di restituzione ove l' esportatore provi che esso "supera il margine (...) realmente esistente" ( articolo 15, n . 1 ). Ora, nei punti 24 e 25 del regolamento n . 2089/84 tutto questo - ragioni del rifiuto e opzioni del legislatore - è ricordato e spiegato con chiarezza . La censura va quindi respinta .
Non meno fragile è il terzo mezzo . Nel regolamento n . 3017/79 non v' è norma che imponga alla Commissione o al Consiglio di valutare positivamente gli aumenti dei prezzi effettuati dagli esportatori . Come si osserva al punto 25 del regolamento impugnato, è infatti normale - e, aggiungo io, non implica resipiscenze o buone intenzioni per l' avvenire - che un esportatore soggetto ad inchiesta o colpito da un dazio provvisorio accresca i suoi prezzi, soprattutto quando è legato all' importatore da vincoli commerciali . In ogni caso, mi sembra ovvio che, se fosse accolta, la tesi delle attrici comporterebbe l' istituzione di un sistema d' inchiesta permanente e, quel ch' è peggio, condannerebbe all' insuccesso qualsiasi tentativo volto ad accertare l' esistenza di un margine di dumping . Tanto basta ad escludere che il legislatore l' abbia fatta propria .
9 . La quarta e ultima censura è presto riassunta : NTN, Nachi e NSK sostengono che, nel fissare le aliquote dei dazi, le istituzioni non rispettarono l' articolo 13, n . 3, del regolamento n . 3017/79, così violando il principio di proporzionalità .
Rammento che, ai sensi della norma citata, l' importo dei dazi non deve superare il margine di dumping e va ridotto se risulti che il pregiudizio può essere rimosso con un dazio inferiore; ne consegue - statuisce la sentenza 23 maggio 1985, causa 53/83, Allied Corp ., Racc . pag . 1622, punto 18 della motivazione - che, adottando un regolamento antidumping, "il Consiglio (...) è tenuto ad accertare se l' importo dei dazi è necessario (( ad )) eliminare il pregiudizio ". Ora, l' esame del regolamento n . 744/84 ( punti da 23 a 34 ) e del regolamento impugnato ( punto 21 ) dimostra che, nel nostro caso, l' entità del pregiudizio e l' importanza dell' interesse comunitario in giuoco furono apprezzate in modo approfondito e minuzioso . Alla luce di tali spiegazioni appare manifesto che le aliquote rispondono pienamente agli scopi perseguìti dal legislatore .
Infine, Nachi rileva che i dazi furono fissati senza tener conto della rivalutazione subìta dalla moneta giapponese nel corso della procedura antidumping . Il Consiglio replica correttamente che, per la definizione dei relativi importi, le vicende dello yen erano irrilevanti . Il pregiudizio sofferto dall' industria comunitaria si apprezza infatti in relazione alle vendite degli importatori che sono espresse nella moneta dello Stato membro interessato .
10 . Sulla base delle considerazioni che precedono, vi suggerisco di respingere i ricorsi proposti dalle società NTN Toyo Bearing, Nachi Fujikoshi, Koyo Seiko, Nippon Seiko KK e Minebea contro il Consiglio delle Comunità europee . Ai sensi dell' articolo 69, n . 2, regolamento di procedura, le spese di giudizio, comprese quelle dei soggetti intervenuti a sostegno del convenuto, vanno poste a carico delle parti soccombenti .
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