CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
del 21 ottobre 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Con bando di concorso LA/250 (GU C 51, 23.2.1983, pag. 10) il Consiglio indiceva un concorso per la copertura del posto di capo della divisione di traduzione greca di grado LA 3 e per la costituzione di un elenco di riserva.
L'incarico del dipendente nominato sarebbe consistito principalmente nell'organizzare, dirigere e controllare l'attività della divisione e nel formare il personale e stendere relazioni su di esso.
Il concorso era per titoli ed esami. Per l'ammissione agli esami erano richiesti titoli di studio universitari ed un'esperienza professionale almeno decennale nella traduzione e revisione di testi. Si stabiliva espressamente che tale esperienza poteva parzialmente includere un'esperienza in altre attività linguistiche.
I candidati ammessi al concorso dalla commissione giudicatrice dovevano sostenere otto prove scritte. Ottenendo un punteggio minimo in ogni prova, essi venivano ammessi a due esami orali. Quelli che ottenevano il punteggio minimo nei due esami orali ed un totale di almeno 276/400 nell'insieme delle prove erano inseriti in un elenco di riserva.
Alla conclusione, solo due candidati venivano inseriti nell'elenco di riserva. Il primo era il sig. Kotsonis, con 297 punti. Il secondo il sig. Constantinopoulos che aveva ottenuto il punteggio minimo per l'idoneità, pari a 276 punti.
Con la decisione 13 dicembre 1983 n. 11/83, l'autorità competente nominava al posto il Constantinopoulos.
Dopo aver presentato reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale, che non veniva accolto, il Kotsonis ha proposto il presente ricorso alla Corte chiedendo l'annullamento della citata decisione in modo da poter venir nominato nel posto di cui trattasi con effetto dal 1° dicembre 1983. Egli chiede anche il risarcimento dei danni, a compenso del mancato guadagno che gli sarebbe invece spettato in caso di nomina, nonché la corresponsione della somma di 1 BFR quale risarcimento simbolico del danno morale.
Il suo difensore all'udienza odierna ha lamentato il ritardo con cui gli sono stati inviati decisioni, documenti e, in particolare, traduzioni in greco. Il ritardo nella trasmissione di alcuni di tali documenti è già stato chiarito nelle difese scritte, ma mi pare che si siano effettivamente verificati altri ritardi che non sono stati interamente chiariti. Tuttavia, non mi pare che la posizione di Kotsonis, sia nel concorso sia nel presente procedimento, sia rimasta in alcun modo pregiudicata da tali ritardi.
La prima doglianza dedotta dal ricorrente nella fase scritta del procedimento si basa sul fatto che il Consiglio avrebbe violato l'art. 17 dello statuto del personale. Quest'ultimo dispone, tra l'altro, che « le assunzioni debbono assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità. »
Inoltre, il ricorrente sostiene che nella fattispecie si sarebbe verificata una violazione del principio di parità di trattamento dei dipendenti e di quello di imparzialità nella scelta del candidato da nominare. Si sarebbe verificato anche un abuso di potere, innanzitutto in quanto la decisione assunta sarebbe stata solo una conferma di quanto il Consiglio aveva già deciso, indipendentemente dal concorso, per formalizzare una situazione preesistente.
Infine, sebbene la questione non sia stata sollevata nel ricorso, il Kotsonis, sulla base di documenti prodotti in corso di causa per ordine del presidente della Corte, asserisce che il Constantinopoulos non aveva i requisiti richiesti per il concorso, poiché non aveva la necessaria esperienza decennale.
Sia il Kotsonis sia il Constantinopoulos iniziavano la loro carriera presso il segretariato generale del Consiglio come revisori di grado LA 5 nel 1980 quando veniva costituita la divisione di traduzione şreca. Il Constantinopoulos entrava in servizio due settimane prima del Kotsonis — il che non costituisce una differenza rilevante — e veniva promosso al grado LA 4 prima del Kotsonis.
Dopo la loro entrata in servizio, essendo vacante il posto di capodivisione, si decideva di nominare il Constantinopoulos capodivisione ad interim in grado LA 3 con effetto dal 1o aprile 1982. Taie nomina ad interim veniva approvata dal comitato consultivo di promozione, ma senza che ciò potesse pregiudicare i risultati del concorso da bandire.
Alla scadenza dell'anno di durata dell'incarico ad interim, il Constantinopoulos continuava ad esercitare di fatto le funzioni di capodivisione. Va ricordato che in sua assenza il Kotsonis lo sostituiva svolgendo le funzioni di capo divisione per un periodo complessivo di circa 22 settimane.
Non vi è dubbio che il Constantinopoulos abbia esercitato bene le mansioni di capodivisione. Le sue capacità organizzative, la capacità di dirigere il personale e il suo dinamismo sono oggetto di commenti favorevoli nei documenti agli atti.
Né vi è dubbio, per quanto risulta dai documenti, che il ricorrente abbia svolto bene il lavoro di revisore. La qualità del suo lavoro è altamente apprezzata, sebbene si lasci intendere che egli non abbia forse il dinamismo del Constantinopoulos. È altresì pacifico che il Kotsonis avesse titoli linguistici e giuridici ed un'esperienza considerevoli prima di essere assunto dal Consiglio.
Nel concorso il ricorrente otteneva un punteggio più elevato del Constantinopoulos in tutte le prove scritte, compresa — bisogna sottolineare — qualla diretta ad accertare le qualità organizzative e la capacità a gestire un'unità organizzativa importante, nella quale il ricorrente riceveva 28 punti rispetto ai 24 del Constantinopoulos, su un punteggio massimo di 40.
Negli esami orali il Constantinopoulos otteneva un risultato migliore conseguendo il punteggio 28/30 rispetto a quello di 22/30 del ricorrente nell'esame di cultura generale, sebbene vada ancora rilevato che, nell'esame orale diretto ad accertare la capacità organizzativa, il Constantinopoulos otteneva una votazione superiore di soli due punti: 26/30 rispetto a 24/30.
Pertanto, benché la commissione esaminatrice ritenesse che il sistema di votazione desse un'importanza sproporzionata agli esami scritti linguistici e all'esame orale di cultura, il Kotsonis superava bene gli esami diretti ad accertare le capacità organizzative.
Nel suo mezzo principale il Kotsonis sostiene che, se il concorso aveva un qualche significato, il posto avrebbe dovuto essere assegnato a lui, anche perché il Constantinopoulos aveva ottenuto solo il punteggio minimo.
Tuttavia, coloro che erano stati consultati dall'autorità che ha il potere di nomina prima della decisione erano unanimamente favorevoli alla nomina del Constantinopoulos. Essi erano colpiti dal suo rendimento come capodivisione ad interim, dalla sua flessibilità e dalle sue capacità organizzative. Essi erano anche chiaramente mossi dalla preoccupazione di nominare, in una divisione piccola, creata da poco, che pare avesse i suoi problemi, chi aveva già dimostrato di esser capace piuttosto che sostituirlo con un'altra persona.
Risulta chiaro dalle sentenze della Corte che l'autorità che ha il potere di nomina deve accordare il giusto peso ai risultati del concorso senza d'altro canto avere l'obbligo di nominare automaticamente il candidato primo in graduatoria. Essa mantiene il potere discrezionale di nominare la persona più adatta pur tenendo in piena considerazione i risultati del concorso. Come ha sottolineato sumani il difensore del Consiglio, l'art. 30 dello statuto del personale stabilisce espressamente che l'autorità che ha il potere di nomina sceglie nell'elenco dei candidati dichiarati idonei quello o quelli che essa nomina ai posti vacanti.
Nella causa 62/65, Serio/Commissione (Race. 1966, pag. 757) la Corte ha così dichiarato: « Se essa ha il potere di non attenersi nella sua scelta al preciso ordine della graduatoria, per ragioni che essa deve valutare e motivare dinanzi alla Corte, ciò non significa che le sia lecito porre nel nulla la nozione stessa di concorso, discostandosi sostanzialmente dalla gradutoria senza fondate ragioni. »
Tuttavia, nella causa 26/68, Fux/Commissione (Race. 1969, pag. 145) la Corte ha sottolineato che il candidato classificato al primo posto nell'elenco degli idonei non ha un diritto automatico ad essere nominato.
Per quanto riguarda il primo mezzo proposto dal ricorrente, mi pare che le norme di cui all'art. 27 dello statuto del personale siano piuttosto generali e di natura qualitativa. Il candidato prescelto deve essere dotato delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità. Da tutti i documenti a disposizione della Corte appare che entrambi i candidati possedevano tali requisiti ed avrebbero adempiuto alle mansioni inerenti al posto in modo soddisfacente.
Non si tratta soltanto di calcolare il punteggio nel concorso. Il Constantinopoulos non aveva cessato di essere un dipendente di livello eccellente solo perché il ricorrente aveva ottenuto un punteggio superiore. In ogni caso, è opportuno rilevare, come ha sottolineato sumani il difensore del Consiglio, che il punteggio del Kotsonis era superiore solo di 21 punti a quello del Constantinopoulos, e ciò equivale, se non erro, soltanto al 5% circa del punteggio totale. Il Consiglio doveva fare una scelta fra i due candidati ed alla fine, nell'ambito della sua valutazione della situazione, aveva il potere, a mio parere, di tener conto del « curriculum » dei candidati presso il Consiglio a fronte dei risultati del concorso e dell'esperienza precedente.
A mio parere, non ritengo che vi sia stata violazione dell'art. 27 dello statuto del personale. Se fosse stata maggiore la differenza nel punteggio, avrebbero potuto farsi altre considerazioni.
Con ragione il ricorrente sostiene di non aver avuto la stessa possibilità del Constantinopoulos di dar prova di sé nelle mansioni di cui trattasi e questo, a mio parere, è chiaramente un fatto che l'autorità che ha il potere di nomina dovrebbe tenere in considerazione. D'altra parte, il Consiglio aveva il diritto di nominare un responsabile ad interim e non era obbligatorio, come pare trasparire dalle difese scritte, assegnare il posto a rotazione in modo da dare la possibilità ai potenziali candidati di dar prova di sé. Un tale obbligo provocherebbe evidentemente il caos nell'amministrazione.
Non ritengo che nella fattispecie sia stata in alcun modo provata una violazione del principio della parità di trattamento solo perché il Constantinopoulos aveva avuto un'esperienza continua e a tempo pieno come capodivisione. Una circostanza del genere non indica né costituisce una prevenzione, come sostiene il ricorrente. Bisogna considerare che il ricorrente aveva avuto una certa possibilità di dar prova delle sue capacità nel menzionato periodo di 22 settimane e non sembra che in tale periodo egli abbia modificato l'impressione formatasi secondo cui, dal punto di vista organizzativo, il Constantinopoulos era il candidato migliore.
Per quanto concerne il terzo mezzo proposto, sussiste ovviamente il rischio che, quando un candidato è nominato ad interim, dopo il concorso si cerchino motivi per giustificare la conservazione del posto da parte dell'interessato. Non si può ammettere che tale desiderio, per quanto naturale, vanifichi i risultati del concorso. Il ricorrente afferma che ciò è avvenuto nella fattispecie e che conseguentemente vi è stato abuso di potere.
Da parte mia, non ritengo che tale asserzione sia stata provata. Anche se, in uno dei pareri espressi dopo il concorso, si fa riferimento al fatto che sarebbe stato duro per il Constantinopoulos non venir nominato, questo rilievo va visto alla luce della convinzione che ciò sarebbe stato duro per lui perché aveva svolto così bene le sue funzioni. Tale considerazione non sarebbe stata determinante se il ricorrente, in base ai risultati del concorso ed ai suoi precedenti, si fosse dimostrato nettamente il candidato migliore. Nella fattispecie, invece, sebbene il Kotsonis svolgesse il proprio lavoro in modo chiaramente buono ed avesse ottenuto il punteggio migliore, non mi pare che ciò metta realmente in dubbio le capacità del Constantinopoulos, mentre il risultato di quest'ultimo nel concorso non era molto inferiore. Non ritengo che nel caso di specie vi sia stato abuso nell'esercizio del potere discrezionale di nomina.
Tuttavia, stamani si è fatto capire che il Constantinopoulos non sarebbe mai stato incluso nell'elenco dei candidati idonei se non fosse stato così elevato il punteggio nella prova orale. Ciò, tradotto in termini chiari, va a mio parere interpretato nel senso che, poiché il punteggio negli esami scritti non era molto elevato, era necessario aumentare il punteggio negli orali in modo da aver la sicurezza che il Constantinopoulos fosse inserito nell'elenco.
Posso ben capire la sorpresa del ricorrente nel constatare che il Constantinopoulos aveva superato l'esame col punteggio minimo necessario di 276 punti, ma è chiaro che esistono altre spiegazioni al riguardo, senza dover insinuare che si trattava di quello che popolarmente verrebbe definito come « pastetta » e che la commissione giudicatrice aveva agito in certo qual modo scorrettamente. Alla luce delle prove fornite, mi pare impossibile poter affermare che ciò sia emerso o che vi siano indizi in proposito. È possibile che il Constantinopoulos abbia avuto fortuna, ma respingo l'insinuazione che il punteggio degli orali sia stato scorrettamente elevato per permettere al Constantinopoulos di esser dichiarato idoneo.
Pertanto, per i quattro motivi sopra esposti, non mi sembra possibile affermare che il Consiglio abbia posto nel nulla la nozione stessa di concorso. A mio parere, sebbene vi siano forse alcuni aspetti strani nella fattispecie, che fanno sorgere interrogativi, è stato dimostrato dal Consiglio che vi erano validi motivi per scegliere il candidato classificato secondo nelle prove anziché il primo.
Infine — e questa è la questione più complessa nel caso di specie — si sostiene che il Constantinopoulos non possedeva in ogni caso i requisiti richiesti per essere ammesso al concorso. Questa asserzione è fondata su un raffronto tra la sua domanda di ammissione al precedente concorso LA/198 per un posto come revisore (il primo concorso) e la domanda compilata dallo stesso nel concorso successivo.
Nel primo atto di candidatura, egli affermava nel 1980 di aver lavorato per la ditta Exantas in Atene nel periodo dal 1976 al 1978 e per un'altra ditta, la Gerhardt Verlag di Berlino, dal 1976 al 1979. Egli dichiarava inoltre di esser stato studente universitario dal 1968 al 1975, prima a Bonn fino al 1971 e poi a Berlino dal 1972. Da tale atto risultano quindi nel 1980 solo tre anni di specifica esperienza professionale.
Nel presentare domanda per il posto di cui trattasi, per il quale si richiedeva un'esperienza almeno decennale, egli dichiarava di esser stato impiegato presso la Exantas dal 1972 al 1978 e dal 1976 al 1979 presso la Gerhardt Verlag. Cumulando questo periodo di otto anni con i tre anni di attività presso il Consiglio, la sua esperienza risultava superiore al minimo decennale richiesto. Nel secondo atto di candidatura il ricorrente affermava che i suoi studi si erano svolti dal 1968 al 1973, sebbene oggi si sia precisato dinanzi alla Corte che ciò era errato: avrebbe dovuto leggersi 1975.
Questa discrepanza fra i due periodi doveva naturalmente essere esaminata e stamani la Corte ha sentito quali testi il sig. Constantinopoulos e il sig. Banoussis, che è il rappresentante della Exantas ad Atene. La spiegazione che il Constantinopoulos ha offerto sulla discrepanza è che nel 1980 egli aveva indicato semplicemente il numeno minimo di anni richiesti per essere ammesso al concorso. Per parte mia, ritengo strana questa risposta, dato che per il concorso si richiedeva « almeno » un'esperienza triennale e ci si attenderebbe che un candidato indichi una specifica esperienza più ampia possibile. Ma questa è la sua spiegazione; ora egli riconosce di esser stato probabilmente molto sprovveduto nell'indicare solo il periodo minimo di esperienza.
Questa mattina egli, confermando una dichiarazione scritta da lui prodotta, ha affermato di aver lavorato a Berlino dal 1972, collaborando con la Exantas ad Atene per le pubblicazioni da essa effettuate. I suoi compiti consistevano nel fare proposte relative ai libri da pubblicare in greco e in altre lingue, nel leggere litó per valutare se ne fosse proponibile la pubblicazione da parte degli editori, e nel tradurre testi per gli editori. Inoltre, egli rivedeva testi tradotti da altri. Pare che sussista qualche dubbio relativo al periodo trascorso a Berlino e ad Atene, ma sembra risultare del tutto chiaro da quanto esposto dinanzi alla Corte che gli era stato perfettamente possibile svolgere questo tipo di lavoro a Berlino per un editore di Atene. Non era necessario che egli si trovasse in permanenza ad Atene.
Sono propenso a dar credito alla dichiarazione solenne nella quale il Constantinopulos ha affermato che i suoi studi universitari dal 1972 al 1975 consistevano in seminari che non impegnavano più di due o forse tre ore alla settimana e che, anche con un grande sformo di immaginazione, non era possibile affermare che egli, durante quei tre anni, fosse uno studente a tempo pieno.
Non è molto chiaro quanto tempo lo impegnasse esattamente il lavoro né quali documenti egli abbia effettivamente redatto. Né è molto chiaro quanto egli percepisse esattamente in ule periodo, a parte una stima prodotta di quello che viene definito uno stipendio fiţso, che sembra invece avere avuto piuttosto la natura di compenso forfettario, pari a circa 15000 DR al mese per i primi anni, cui si aggiungevano ulteriori prestazioni per il lavoro effettivamente svolto.
Il difensore del Kotsonis ha definito le prove fornite inadeguate e contraddittorie. Per quanto mi riguarda, sebbene ammetta di aver avuto inizialmente dubbi in merito alla circostanza che il Constantinopoulos sia stato veramente impiegato a tempo pieno o per una parte rilevante della giornata nel periodo dal 1972 al 1980, propendo a dar credito alle testimonianze del Constantinopoulos e del Banussis, contro le quali non sono state mosse valide obiezioni, e secondo cui egli era impiegato a tempo pieno nel corso di tale periodo in un lavoro rilevante ai fini del concorso ed il compenso forfettario che gli veniva pagato, insieme alla provvigione sui testi pubblicati che egli stesso aveva letto o tradotto o scritto, bastava a configurare un'attività a tempo pieno sufficientemente retribuita.
Pertanto, non mi pare che il ricorrente abbia provato l'assunto che il Constantinopoulos non aveva i requisiti per essere ammesso al concorso. Egli aveva perfettamente ragione nel voler approfondire la questione — essa richiedeva chiaramente un esame — ma alla fine non mi sembra che l'assunto sia stato provato.
Non sorprende che il Kotsonis si senta considerevolmente contrariato per il fatto di non essere stato nominato. A mio parere, tuttavia, egli non ha dimostrato che la decisione del Consiglio abbia violato i principi di diritto o che il Constantinopoulos non avesse i requisiti richiesti.
Di conseguenza, ritengo che, nonostante le difficoltà emerse nella controversia, il ricorso debba essere respinto e ciascuna parte debba sopportare le proprie spese.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
Full & Egal Universal Law Academy