Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Il contenzioso funge da rivelatore . A questo proposito è sintomatico constatare, in un determinato periodo, il ripresentarsi di determinati temi .
Il contenzioso comunitario non si sottrae a questa norma . Infatti, poco tempo fa, con una serie di sentenze avete elaborato una giurisprudenza che ha fatto rumore nel campo dei prezzi imposti . Analogamente rilevo che molte cause, decise di recente o tuttavia pendenti, riguardano il dumping o le sovvenzioni degli Stati .
Questa convergenza non è casuale . Le sovvenzioni talvolta, il dumping sempre, hanno ripercussioni sulla concorrenza . Sulle disposizioni contigue che li riguardano si concentra attualmente l' interesse della dottrina .
Le sovvenzioni nazionali, in particolare, provocano numerose riflessioni sulle quali non è né il luogo né il momento di soffermarsi . A questo proposito si rileva il necessario coordinamento di aiuti comunitari e nazionali, gli effetti opposti - talvolta positivi talvolta negativi - dei secondi e la necessità di maggiore trasparenza nel procedimento da seguire in materia onde, in particolare, consentire alle imprese che possono essere lese da una sovvenzione nazionale di reagire tempestivamente o presso la Commissione o dinanzi alla Corte di giustizia .
Questo problema di trasparenza, del quale il requisito della motivazione è uno degli aspetti, sta al centro della presente causa, caratterizzata da due aspetti : la decisione impugnata è sottoposta al vostro sindacato non perché autorizzi, ma perché vieta un aiuto nazionale e il ricorrente non è un' impresa, ma lo Stato membro interessato, nella fattispecie la Repubblica federale di Germania . Rileverò una terza particolarità : si tratta, credo, del primo ricorso avverso una decisione adottata in fatto di regimi di sovvenzioni regionali .
Dovete pronunciarvi sulla legittimità della decisione della Commissione 23 luglio 1984, relativa al programma di sviluppo economico del Land Renania settentrionale - Vestfalia ( in prosieguo : "il Land ") adottata in forza dell' art . 93, n . 2, del trattato CEE . Più esattamente, la Repubblica federale di Germania chiede l' annullamento della decisione nella parte in cui dichiara incompatibili col mercato comune, ai sensi dell' art . 92, degli aiuti istituiti dal Land, nell' ambito di un programma di miglioramento della struttura economica regionale, a favore di imprese ubicate nei bacini di occupazione di Borken - Bocholt e di Siegen .
Lo Stato ricorrente deduce quattro motivi elencati nella relazione d' udienza . Mi pare che si possano così suddividere :
1 ) Mancanza o inadeguatezza della motivazione . E' il motivo principale .
La Repubblica federale di Germania sostiene che la decisione non contiene nulla che consenta di valutare se i presupposti per l' applicazione dell' art . 92, n . 1, sussistano e non indica il metodo, né i criteri usati dalla Commissione per negare l' applicazione delle deroghe di cui all' art . 92, n . 3, lett . a ) e c).f
2 ) Errore manifesto della Commissione nell' esercizio del suo potere discrezionale .
3 ) Sviamento di potere derivante in particolare dall' inosservanza del principio di proporzionalità .
I - L' applicazione dell' art . 92, n . 1, del trattato
2 . Porsi interrogativi sulla motivazione sotto il profilo dell' art . 92, n . 1, equivale ad esprimersi anzitutto sulla questione di principio posta dall' assunto della Commissione secondo il quale gli aiuti regionali sarebbero per loro natura incompatibili con il mercato comune . A suo parere, nel 1971, gli Stati membri avrebbero stabilito l' incompatibilità di principio degli aiuti regionali ( 1 ). Rilevando la natura generale dei regimi di aiuti regionali, essa sostiene che non è necessario e nemmeno possibile procedere a distinzioni giuridiche con riguardo a circostanze particolari concrete .
In base a ciò essa difende la motivazione della decisione impugnata, formulata come segue :
"considerando che gli aiuti previsti per la Renania settentrionale - Vestfalia sono tali da ledere gli scambi fra Stati e da alterare o minacciare di alterare la concorrenza ai sensi dell' art . 92, n . 1, del trattato CEE, favorendo determinate imprese o determinati prodotti;
considerando che l' art . 92, n . 1, del trattato CEE stabilisce l' incompatibilità di principio col mercato comune degli aiuti che rispondono ai criteri che esso enuncia ".
Si deve quindi stabilire se detta motivazione, sotto forma di parafrasi, possa costituire adempimento dell' obbligo imposto dall' art . 190 del trattato CEE . Distinguo a questo proposito l' aiuto regionale in sé e il regime o programma di aiuti di questa natura .
3 . Elimino subito il postulato secondo il quale la sovvenzione sarebbe per natura incompatibile con le norme del mercato comune . Non si trovano tracce di siffatta incompatibilità né nel trattato, né nelle norme di diritto derivato . Il dispositivo costituito dagli artt . 92 e 94 lascia invece al Consiglio o alla Commissione il compito, a seconda dei casi, di pronunciarsi sulla compatibilità di qualsiasi aiuto o categoria di aiuti, in relazione ai criteri enunciati, il tutto naturalmente sotto il controllo della Corte .
Voi avete ad esempio deciso che :
"il divieto di cui all' art . 92, n . 1, non è né assoluto né incondizionato, dato che il n . 3 della medesima disposizione e l' art . 93, n . 2, conferiscono a seconda dei casi alla Commissione un ampio potere discrezionale e al Consiglio ampia facoltà di ammettere gli aiuti in deroga al divieto generale del suddetto n . 1" ( 2 ).
Questa massima è confermata dalla sentenza Intermills ( 3 ) nella quale è detto che "la concessione di aiuti (...) non può essere considerata automaticamente contrastante con le disposizioni del trattato" ( n . 32 della motivazione ), cosa ammessa dalla stessa Commissione, come è precisato nella sentenza .
4 . Ciò non toglie che alla Commissione è stato attribuito dal trattato un ampio potere discrezionale, che si rispecchia nella motivazione il cui tenore
"dev' essere valutato in funzione delle circostanze del caso, e in particolare del contenuto dell' atto, della natura dei motivi invocati e dell' interesse che i destinatari (...) possono avere alle relative spiegazioni" ( 4 ).
La motivazione, per la sovvenzione ad una determinata impresa, sarà quindi necessariamente più precisa di quella riguardante un aiuto di settore, a sua volta più particolareggiata di quella relativa ad un programma se questo, indicando solo la regione, non consente a priori di delimitare né i settori, né le imprese che ne fruiscono .
Orbene, proprio questo avviene nella fattispecie, come la convenuta non ha mancato di rilevare . Ritengo che in questa ipotesi i suoi argomenti, secondo i quali qualsiasi regime di sovvenzioni con scopo regionale possiede quanto meno la caratteristica della minaccia di alterare la concorrenza e gli scambi, vanno accolti .
Si deve notare che la risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri 20 ottobre 1971, nonché le comunicazioni della Commissione al Consiglio del 1971 e del 1978 ( 5 ), alle quali le parti si sono più volte richiamate, dichiarano, per sottolineare la necessità di un' azione comunitaria in proposito, che
"la mancanza di specificità settoriale della maggior parte dei regimi generali di aiuti a finalità regionale è una delle caratteristiche intrinseche di questi regimi, in quanto un aiuto regionale viene spesso accordato senza distinzione a tutti i settori industriali" ( 6 )
e rilevano la difficoltà che ne consegue di valutare gli effetti delle sovvenzioni per la concorrenza e per gli scambi al livello dei settori dei beni e dei servizi .
L' art . 92 si applica quando dei costi gravanti normalmente sulle imprese passano a carico dello Stato, favorendo così le imprese che ne fruiscono rispetto alle altre . Se avviene, come nella maggior parte dei casi, che le imprese in possesso dei requisiti fissati dal programma di aiuti regionali abbiano dei concorrenti in altri Stati membri, in caso di concessione di aiuti vi è una differenza di costi di produzione tra concorrenti sul mercato comune e quindi un pregiudizio, quanto meno potenziale, per gli scambi tra gli Stati membri . Ad esempio nella sentenza Philip Morris avete dichiarato che
"quando un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un' impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall' aiuto" ( 7 ).
Di conseguenza ritengo che se non si può sostenere che gli aiuti regionali siano di per sé incompatibili col mercato comune, è consentito alla Commissione, in caso di programmi generali di aiuti regionali, di presumerli di natura tale da alterare o da minacciare di alterare la concorrenza favorendo determinate imprese o determinati prodotti . Lo stesso fatto della loro generalità, per quanto riguarda tanto il settore quanto le imprese beneficiarie, costituisce in tal caso questa condizione, posta dall' art . 92, n . 1 .
Per rifarsi ad una distinzione giuridica classica, si tratta di una presunzione semplice . La Commissione, perciò, se in seguito alla notifica di un regime di aiuti decidesse di non avviare un procedimento ( 8 ), ammetterebbe, o motu proprio, o in base a giustificazioni e precisazioni fornite dallo Stato membro interessato, che può considerare compatibile col mercato comune il regime di cui trattasi .
5 . Nella fattispecie la Commissione ha deciso di avviare la fase d' esame contemplata dall' art . 93, n . 2, la quale implica l' obbligo di diffidare gli interessati a presentare le loro osservazioni .
Si può osservare che essa ha adottato una decisione del genere a proposito di tutti i progetti di massima elaborati dal 1975 al 1982 sul piano federale . Per la maggior parte dei programmi di sviluppo regionale dei Laender, essa ha atteso l' adozione nel 1981 dei nuovi metodi di delimitazione per classificare le regioni di sviluppo del compito d' interesse comune ( in prosieguo : "il compito comune ") per valutare la propria posizione rispetto ai programmi dei Laender .
Due situazioni possono perciò darsi :
- La Commissione adotta una decisione positiva fondata sui nn . 2 e 3 dell' art . 92 . Ciò non è avvenuto per i due bacini di cui trattasi .
- La Commissione adotta una decisione negativa . Non è il caso, a priori, di pretendere da parte sua una motivazione più ampia, per quanto riguarda l' art . 92, n . 1, dell' accertamento che si tratta di un programma di aiuti regionali e del richiamo alla presunzione . Una motivazione più circostanziata sarebbe necessaria solo nell' ipotesi in cui lo Stato membro, fin dall' inizio o durante la fase d' esame, avesse svolto un certo numero di argomenti miranti a dimostrare la compatibilità del regime di aiuti . Di fatto, più lo Stato membro adduce argomenti a sostegno del progetto, più la motivazione della Commissione dev' essere precisa e si capisce che gli argomenti sono più difficili da precisare per un aiuto programmatico che per un aiuto di settore . Ma ciò, appunto, rientra nella responsabilità dello Stato membro .
Per questo motivo ritengo che, sotto il profilo dell' art . 92, n . 1, la motivazione della decisione impugnata sia sufficiente . Essa contiene un ragionamento comprensibile per i destinatari . Nel carteggio con la Commissione, anteriore alla decisione, la ricorrente non ha posto in dubbio che gli aiuti regionali, tanto quelli del "compito comune", quanto quelli dei programmi di sviluppo regionale dei Laender, ricadono sotto l' art . 92, n . 1 . La discussione fra le parti verteva solo sui criteri e sui metodi di valutazione usati dalla Commissione per giudicare la situazione socio-economica delle regioni ai fini dell' art . 92, n . 3 .
Si può indubbiamente rilevare che, in una decisione successiva, del 19 febbraio 1986, di cui la Repubblica federale era del pari destinataria, "relativa ad un regime di aiuti regionali in sei bacini di occupazione sovvenzionati in nome del compito comune", prodotta in corso di causa, la Commissione osserva in particolare che "l' esperienza consente (...) di identificare imprese che hanno delle possibilità di partecipare agli scambi intracomunitari ".
E' indubbiamente questa la strada da seguire giacché essa va nel senso di una maggiore trasparenza . Ma, nella fattispecie, non essendovi state osservazioni della ricorrente durante la fase d' esame, ritengo che la Commissione non fosse tenuta a più ampi chiarimenti .
II - L' applicazione dell' art . 92, n . 3
6 . Il contrasto essenziale verte sulla portata e sull' attuazione dell' art . 92, n . 3 .
Il governo della Repubblica federale di Germania e la Commissione hanno discusso a lungo circa le loro competenze rispettive per delimitare e definire le zone di sviluppo regionali valendosi di indici e di valori limite .
Secondo la ricorrente, dato che gli artt . 92 e 93 del trattato si riferiscono a provvedimenti nazionali e i principi di coordinamento degli aiuti con scopo regionale fissano solo dei massimali d' intensità a seconda delle varie categorie di zone sul piano europeo, non è possibile ridurre i diritti e gli obblighi propri di ciascuno Stato membro a norma dell' art . 104 del trattato, in particolare quello di praticare "una politica regionale che abbia lo scopo di compensare le disparità regionali nell' ambito nazionale" ( 9 ). Di conseguenza, solo sul piano nazionale ed in base agli indici fissati dagli organi nazionali competenti - criteri, del resto, più attendibili e più paragonabili, particolarmente per quanto riguarda la percentuale di disoccupati - dovrebbero determinarsi le esigenze di sovvenzione delle varie regioni dello stesso Stato membro . Nonostante le riserve di metodo a proposito dell' uso dei due criteri di valutazione relativamente sommari adottati dalla Commissione - prodotto interno lordo per abitante ( in prosieguo:"PIL / abitante ") nel 1978 e percentuale media di disoccupati negli anni 1975, 1977 e 1979 - si potrebbe ammettere l' uso di medie comunitarie come criterio per la destinazione di risorse comunitarie del Fondo europeo di sviluppo regionale, ma non per valutare le esigenze della politica regionale di uno Stato membro, che non possono essere valutate mediante valori stabiliti "in relazione al livello economico delle regioni della Comunità il cui sviluppo è deficiente"*(10 ).
All' udienza questa preoccupazione è stata espressa con vigore : le norme comunitarie che possono aver rilievo per l' applicazione delle politiche regionali nazionali, secondo il governo ricorrente, non possono causare un livellamento che escluda le regioni della Repubblica federale di Germania da determinate sovvenzioni, in considerazione della situazione economica esistente in altri Stati membri .
La Commissione contesta di avere mai avuto un' intenzione del genere o di avere agito in questo senso . Essa si adeguerebbe per ridurre le disparità più evidenti, per eliminare talune "voragini" fra regioni della Comunità . Essa si richiama in particolare, a questo proposito, al 5° comma del preambolo del trattato che esprime la volontà dei capi degli Stati membri
"di rafforzare l' unità delle loro economie e di assicurarne lo sviluppo armonioso riducendo le disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite ".
All' udienza la Commissione si è riferita su questo punto all' analogo art . 130 A dell' Atto unico europeo, il quale si propone di "ridurre il divario fra le diverse regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite ".
La sua posizione, chiaramente espressa nella succitata decisione 19 febbraio 1986, è la seguente : l' art . 104 sancisce la responsabilità degli Stati membri per l' attribuzione della politica economica nazionale, ma siffatta azione non può essere separata dall' interesse comunitario . I poteri attribuitile dagli artt . 92 e 93 diverrebbero infatti lettera morta se uno Stato membro, col pretesto di agire nell' ambito della propria politica economica nazionale, potesse sottrarsi agli obblighi impostigli dal trattato . Di conseguenza, gli artt . 92 e 93 prevarrebbero sull' art . 104 .
7 . Senza che occorra stabilire una rigida gerarchia tra queste norme, è opportuno osservare che esse si trovano tutte nella terza parte del trattato relativa alla "Politica della Comunità ". Il titolo I ne enuncia le norme comuni, quindi i principi direttivi . L' art . 104 collocato nel titolo II, dedicato alla "politica economica della Comunità ". Le disposizioni di questo titolo non possono quindi interpretarsi se non alla luce dei principi generali precedentemente enunciati . Del pari questo articolo, il quale sancisce, è vero, il diritto degli Stati membri di attuare "la politica economica necessaria a garantire l' equilibrio della loro bilancia globale dei pagamenti e a mantenere la fiducia nella propria moneta, pur avendo cura di garantire un alto livello d' occupazione e la stabilità del livello dei prezzi", è immediatamente seguito da disposizioni che impongono loro di coordinare le rispettive politiche economiche e di istituire all' uopo una collaborazione per l' attuazione della quale alla Commissione ed al Consiglio sono stati attribuiti dei poteri di raccomandazione ( art . 105 ). Inoltre, essendo collocato nel capitolo 2 relativo alla bilancia dei pagamenti, l' art . 104 non può avere la portata che vorrebbe attribuirgli la ricorrente per togliere nella fattispecie alla Commissione, ai fini dell' applicazione dell' art . 92, n . 3, qualsiasi potere di stabilire gli indici e i valori limite che consentano di determinare le regioni che possono essere sovvenzionate .
Questa interpretazione è, del resto, quella che avete accolto in particolare nella sentenza 95/81 ( 11 ) nella quale avete affermato che l' art . 104 dev' essere valutato
"alla luce del capo relativo alla bilancia dei pagamenti, considerato nel suo complesso . Nell' ambito di detto capo, l' art . 104 si limita ad indicare gli scopi generali della politica economica che gli Stati membri devono seguire in quanto appartenenti alla Comunità . Non lo si può quindi invocare al fine di derogare ad altre disposizioni del trattato ".
Le relazioni fra le varie norme del trattato rilevanti nella presente causa mettono in evidenza la natura essenziale per la politica della Comunità del principio della libera concorrenza . Questo è il fondamento del divieto che colpisce tanto gli accordi di imprese, quanto gli aiuti di Stato qualora ne derivi un danno per gli scambi intracomunitari o una lesione della concorrenza .
Però questi divieti richiedono dei correttivi . Nel caso delle imprese, le eccezioni dell' art . 85, n . 3, sono subordinate a determinate condizioni e sottostanno a determinati limiti, in sostanza, per i secondi, la conservazione di una concorrenza efficace .
Per quel che riguarda gli aiuti regionali, le lett . a ) e c ) dell' art . 92, n . 3, istituiscono deroghe al libero gioco della concorrenza, fondate sulla nozione di solidarietà comunitaria - tenendo conto delle solidarietà nazionali - principio anche questo fondamentale del trattato, come comprova il succitato estratto del suo preambolo .
Il punto fondamentale qui è la necessaria conciliazione della libera concorrenza con la solidarietà . Il peso della seconda varia a seconda delle ipotesi, ed ha effetti più rilevanti a danno della concorrenza nelle situazioni di crisi descritte nella lett . a ) che non nelle ipotesi contemplate dalla lett . c ), relative agli aiuti destinati a facilitare lo sviluppo di determinate attività o di determinate regioni economiche .
Ma la solidarietà economica deve valere in modo equo per tutti gli Stati membri . E' questo il motivo per cui i criteri che devono consentire di attuarla mediante gli artt . 92, n . 3, lett . a ) e c ), devono essere lasciati alla valutazione della Comunità stessa, vale a dire, nella fattispecie, della Commissione .
Siffatto procedimento esula da qualsiasi idea di livellamento . A mio parere non si può ritenere incompatibile con il mercato comune la sovvenzione statale destinata a favorire lo sviluppo di una regione nella quale vi sia, ad esempio, una forte sottooccupazione ((*( art . 92, n . 3, lett . a )*)), per il solo motivo che questa è ubicata in uno Stato nel quale il livello complessivo di sviluppo è ritenuto alto . Ci vorrebbero altri motivi che potrebbero riguardare la situazione della regione rispetto a determinati indici o valorilimite, fissati, se necessario in modo differenziato, a livello comunitario . Nel caso dell' art . 92, n . 3, lett . c ), la decisione impugnata illustra mediante l' esempio, fra l' altro, del bacino di occupazione di Aquisgrana, che degli aiuti possono essere concessi in forza di questa disposizione, anche a regioni ubicate in Stati membri con alto livello di sviluppo .
Però, fatta salva questa osservazione, nulla può giustificare l' argomento della ricorrente secondo il quale sarebbe opportuno escludere gli aiuti regionali dal campo d' applicazione della vostra sentenza Philip Morris . Orbene, mediante questa sentenza avete chiaramente deciso
1 ) in via generale, a proposito dell' art . 92, n . 3, che "a differenza dell' art . 92, n . 2, ( esso ) conferisce alla Commissione un potere discrezionale, prevedendo che gli aiuti da esso menzionati possono essere considerati compatibili con il mercato comune" ( punto 17 della motivazione ),
2 ) "che la Commissione dispone di un potere discrezionale, il cui esercizio comporta valutazioni di ordine economico e sociale da effettuarsi nel contesto comunitario" ( punto 24 della motivazione ),
3 ) che "quanto all' art . 92, n . 3, lett . c ), del trattato, (...) la compatibilità col trattato dell' aiuto in questione dev' essere valutata nell' ambito comunitario e non in quello di un solo Stato membro" ( punto 26 della motivazione ).
8 . Alla luce di questi principi, è opportuno stabilire le norme per la loro applicazione nelle fasi successive della decisione della Commissione e del controllo della Corte .
Mentre spetta alla Commissione fornire la prova dell' incompatibilità sotto il profilo dell' art . 92, n . 1, di un aiuto statale dimostrando che altera o minaccia di alterare la concorrenza con danno per gli scambi tra Stati membri, l' onere della prova si inverte nel caso del summenzionato n . 3 dello stesso articolo . In altre parole, per dirla con l' avvocato generale Capotorti nelle conclusioni per la causa Philip Morris,
"l' onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che condizioni l' ammissibilità di un aiuto in base all' art . 92, n . 3, incombe allo Stato richiedente" ( 12 ).
Nella sentenza ( punto 18 della motivazione ) lo avete seguito affermando che
"la decisione impugnata constata espressamente che il governo olandese non ha potuto fornire, né la Commissione ravvisare, alcuna giustificazione che consentisse di stabilire che l' aiuto in questione possedeva i requisiti tecnici per l' applicazione di una delle deroghe contemplate dall' art . 92, n . 3, del trattato ".
Non è certo vietato alla Commissione, andando oltre ai dati che le sono stati forniti, cercarne altri che le consentano di approfondire la motivazione di una decisione negativa . Però si tratta solo di una facoltà .
Anche in questo caso l' obbligo di motivazione si commisura agli argomenti addotti dallo Stato e, eventualmente, dalla o dalle imprese direttamente ed individualmente interessate . Poiché nella fattispecie mancano imprese beneficiarie identificabili, si dovevano prendere in considerazione nella motivazione della decisione della Commissione solo gli argomenti addotti dallo Stato .
Sono questi i limiti entro i quali, per dirla con la vostra recente sentenza 40/85,
"la motivazione di una decisione recante pregiudizio deve consentire alla Corte di esercitare il sindacato di legittimità e fornire all' interessato le indicazioni necessarie per rendersi conto se la decisione sia o meno fondata" ( 13 ).
Il sindacato della Corte è a sua volta limitato alla legittimità della decisione . Non può implicare il riesame del progetto di sovvenzione alla luce di dati non prodotti nella fase del procedimento che si è conclusa con la decisione impugnata .
9 . In forza dei criteri fin qui enunciati, cosa si deve pensare della motivazione del rifiuto di applicare la deroga contemplata dall' art . 92, n . 3, lett . a )?
Rileggiamola :
"quando ha esaminato il programma di sviluppo economico regionale nel 1980, la Commissione ha ritenuto che, data la situazione del Land Renania settentrionale - Vestfalia confrontata a quella della Comunità, solo la deroga contemplata dall' art . 92, n . 3, lett . c ) del trattato CEE poteva essere applicata; poichè questa situazione non è mutata in seguito, questa è quindi la sola deroga che poteva essere presa in considerazione dalla Commissione nell' esaminare il progetto di nuova delimitazione delle zone d' aiuto della Renania settentrionale - Vestfalia ".
Anche se succinta, questa motivazione mi pare sufficiente . I documenti prodotti in giudizio dimostrano che la Commissione, sin dal 1981, aveva ritenuto che, per le varie regioni della Repubblica federale di Germania, non si poteva parlare di un livello di vita anormalmente basso o di grave sottooccupazione ai sensi dell' art . 92, n . 3, lett . a ) ( 14 ). Si cercherebbe invano nella comunicazione inviata il 21 luglio 1982 dalla ricorrente alla Commissione per notificare, a norma dell' art . 93, n . 3, le direttive di modifica del programma di sviluppo economico regionale del Land, nonché nelle osservazioni successive, un qualsiasi argomento a favore della legittimità dell' aiuto regionale ai sensi della lett . a ). Non era quindi il caso che la Commissione motivasse la decisione più diffusamente .
10 . Quanto alla lett . c ), il problema è più complesso .
Dopo aver sostenuto che le deroghe contemplate per questo motivo, che vanno interpretate restrittivamente, sono destinate a "scopi perseguiti nell' interesse della Comunità e non in quello dei soli beneficiari dell' aiuto", la Commissione precisa così il metodo seguito nell' adottare la decisione .
In base ai principi di coordinamento degli aiuti con scopo regionale adottati dagli Stati membri nella prima risoluzione del Consiglio 20 ottobre 1971, essa ritiene di dover "tener conto nel contempo della situazione socio-economica delle regioni interessate sul piano comunitario e delle gravi disparità eventualmente esistenti tra le regioni dello stesso paese ". A questo scopo, essa precisa di aver anzitutto "ricollocato le regioni in questione nel contesto comunitario confrontando il prodotto interno lordo per abitante e la situazione della disoccupazione nelle regioni interessate con le medie comunitarie corrispondenti" indi di aver "esaminato le disparità che potevano esistere fra le regioni sul piano nazionale e giustificare la concessione di un aiuto con scopo regionale", valendosi essenzialmente a questo scopo di dati sul reddito e sul potenziale economico, sulla disoccupazione, sulla domanda di lavoro, sul saldo migratorio e sull' infrastruttura", e, infine, di aver esaminato "se l' aiuto regionale potesse considerarsi compatibile col mercato comune, dati i problemi particolari, dovuti allo squilibrio della struttura economica o alle chiusure nella siderurgia" ( i corsivi sono miei ).
Fino a questo punto la motivazione mi pare non offra il fianco alle critiche . Ho già detto che la Commissione deve tutelare l' interesse comune . Essa deve disporre di un ampio margine discrezionale per conciliare i principi della libera concorrenza e della solidarietà comunitaria, quindi per determinare il metodo da seguire ed i criteri destinati ad attuarla . Inoltre il metodo consistente nel confrontare il PIL/abitante e la situazione della disoccupazione nelle regioni interessate con le medie comunitarie, indi nello stabilire una graduatoria delle necessità eventuali di aiuto regionale in relazione alle disparità esistenti tra le varie regioni nazionali mediante indici economici, avendo cura di collocare il proprio intervento in una prospettiva comunitaria, mi pare conforme allo scopo perseguito .
11 . Vediamo ora l' applicazione che ne è stata fatta ai bacini di Borken - Bocholt e di Siegen .
Per il secondo, la Commissione ha precisato che il governo federale aveva sostenuto che esso rischiava di perdere il 20% degli effettivi siderurgici, vale a dire 2*300 posti, e 1*600 nei settori dipendenti dalla siderurgia; che, ad eccezione del 1981, esso era caratterizzato da emigrazione netta e che la disoccupazione, in rilevante aumento, dal 1981 superava la media federale .
A sostegno della decisione negativa, la Commissione ha obiettato che, per quanto riguardava la disoccupazione a lungo termine dal 1979 al 1983 e per quest' ultimo anno, Siegen era solo di poco al di sopra della media federale e che, per quanto riguardava la siderurgia, pur ammettendo le ipotesi massime, la percentuale di disoccupazione non avrebbe raggiunto il 130% della media federale, infine che, pur tenendo conto del saldo migratorio largamente negativo di Siegen, la situazione non giustificava alcuna deroga all' incompatibilità di principio sancita dall' art . 92, n . 1 .
Tenuto conto del margine discrezionale della Commissione, questa motivazione, che corrisponde in modo completo agli argomenti addotti dalla Repubblica federale di Germania, va considerata adeguata .
Lo stesso, a mio parere, non può dirsi per la decisione adottata a proposito del bacino di Borken-Bocholt . Infatti, le informazioni fornite dalla ricorrente a questo proposito riguardavano non solo l' aumento rilevato e prevedibile della disoccupazione, ma anche il livello del PIL, inferiore, a suo parere, del 17% alla media federale . Orbene, la motivazione della decisione di rigetto verte solo sul primo indice e nulla dice sul secondo . E' quindi insufficiente e inficia per questo motivo la legittimità della decisione impugnata che va annullata in questa parte .
III - Altri mezzi dedotti
12 . Restano da esaminare i due ultimi mezzi relativi all' errore manifesto di valutazione ed allo sviamento di potere .
Gli argomenti svolti a questo proposito, ossia assenza di modificazione rilevante della situazione in atto da parte del regime in progetto, di effetto rilevante degli aiuti, di doglianze di altri Stati membri o di imprese concorrenti, mancanze di rilevamenti di fatti e inosservanza del principio di proporzionalità, sono fatti facili da confutare, tenuto conto di quanto si è detto circa la motivazione .
Essi sono, infatti, inoperanti una volta ammesso che i presupposti dell' incompatibilità contemplati dall' art . 92, n . 1, sussistevano e che, tenuto conto del potere discrezionale spettante alla Commissione e dell' onere della prova incombente sulla ricorrente, la decisione impugnata era, per quanto riguarda il bacino di Siegen, adeguatamente motivata .
Concludo quindi proponendovi di annullare la decisione della Commissione 23 luglio 1984 nella parte in cui dichiara incompatibili con il mercato comune, ai sensi dell' art . 92 del trattato CEE, gli aiuti contemplati dal Land Renania settentrionale - Vestfalia a favore delle imprese ubicate nel bacino di occupazione di Borken-Bocholt, nel modo precisato dall' art . 1 della decisione impugnata . Suggerisco di respingere per la parte restante la domanda della Repubblica federale di Germania e di compensare le spese .
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) Prima risoluzione dei rappresentanti degli Stati membri, riuniti nell' ambito del Consiglio, sui regimi generali di aiuti sul piano regionale ( GU C 111 del 4 . 11 . 1971, pag . 1 ), che ha fatto seguito ad una comunicazione della Comissione al Consiglio del 23 giugno 1971, relativa agli stessi regimi ( GU C 111 del 4 . 11 . 1971, pag . 7 )
( 2 ) Causa 78/76, Steinike e Weinlig / Repubblica federale di Germania, 22 marzo 1977, Racc . pag . 595, n . 8 della motivazione .
( 3 ) Cause riunite 296 e 318/82, 14 novembre 1984, Racc . pag . 3809 .
( 4 ) Regno dei Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek ( LPF ) / Commissione, cause riunite 296 e 318/82, 13 marzo 1985, Racc . pag . 809, n . 19 della motivazione .
( 5 ) Vedasi sopra nota 1 e per la comunicazione del 21 dicembre 1978 GU C 31 del 3 febbraio 1979 .
( 6 ) N . 8 dell' allegato a ) alla prima risoluzione del 20 ottobre 1971, già ricordata, vedere inoltre il n . 10 della comunicazione della Commissione del 1978 .
( 7 ) Causa 730/79, Philip Morris / Commissione, 17 settembre 1980, Racc . pag . 2671, n . 11 della motivazione .
( 8 ) Causa 84/82, Repubblica federale di Germania / Commissione, Racc . 1984, pag . 1451, in particolare nn . da 11 a 13 della motivazione .
( 9 ) Mozione del Bundestag alla Repubblica federale di Germania dell' 11 marzo 1982, citata nella replica .
( 10 ) Mozione del comitato tedesco di pianificazione delle strutture economiche regionali del 16 marzo 1983, citata nella replica dalla ricorrente ( pag . 7 dell' originale ).
( 11 ) Commissione / Repubblica italiana, 9 giugno 1982, Racc . 1982, pag . 2187, n . 16 della motivazione .
( 12 ) Causa 730/79, già ricordata, Racc . 1980, pag . 2671, 2702 .
( 13 ) Regno di Belgio / Commissione, 10 luglio 1986, n . 21 della motivazione, Racc.,pag . 2321 .
( 14 ) Allegato alla lettera della Commissione al governo della Repubblica federale di Germania del 6 novembre 1981 .
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