CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MARCO DARMON
del 28 novembre 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
La presente causa, di cui questa Corte è competente a conoscere in forza di una clausola compromissoria, verte sull'interpretazione di un contratto di ricerca scientifica concluso nel contesto del regolamento (CEE) della Commissione 20 dicembre 1979, n. 2935, relativo alla prosecuzione delle azioni di ricerca di mercato all'interno della Comunità contemplate dal regolamento (CEE) n. 723/78 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ).
Il contratto stipulato il 4 agosto ed il 2 ottobre 1980 tra la Commissione e la Centrale Marketinggesellschaft der Deutschen Agrarwirtschaft mbH (in prosieguo : « CMDA ») aveva ad oggetto la verifica dell'influenza, sulla composizione del sangue, della composizione dei corpi grassi contenuti negli alimenti. L'art. 1, n. 3, stabiliva che il progetto di ricerca sarebbe stato subappaltato dal prof. Schwandt, della facoltà di medicina dell'università di Monaco di Baviera.
La controversia è sorta in seguito alla verifica del resoconto delle spese sostenute nel corso dei lavori di ricerca. Detta verifica veniva effettuata dal Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (Ente federale per l'organizzazione dei mercati agricoli, in prosieguo « BALM »), « organismo di intervento » designato dalla Repubblica federale di Germania, a norma dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 2935/79.
A norma dell'art. 1, n. 1, del contratto, le somme impiegate dovevano essere ripartite nelle seguenti cinque voci:
1)
Apparecchi di breve durata (« Geräte, kurzlebige »)
70 000 DM
2)
Spese di personale
439 000 DM
3)
Spese di materiali (« Sachkosten »)
160 000 DM
4)
Probandi
161 000 DM
5)
Biometria-informatica
50 000 DM
Durante l'esecuzione del contratto, e su richiesta del prof. Schwandt, alla ripartizione di tali somme veniva apportata la seguente modifica:
1)
Apparecchiatura (« Geräte »)
79 000 DM
2)
Spese di personale
520 000 DM
3)
Spese varie (« Sachausgaben ») : spese per il materiale, probandi, biometria-informatica
281 000 DM
Veniva riscontrato che erano state contabilizzate, sotto la voce « Spese di materiale » (« Sachausgaben ») spese di leasing per tre apparecchi di misura, e cioè:
Voce
Denominazione
Spese in DM
207
un nefelometro a laser Behring
20 340,00
211
una microbilancia Sartorius
12 126,03
212
un apparecchio di misura Eüoendorf 5096
30 374,40
Totale
62 840,43
Orbene, il BALM e, successivamente, là Commissione si rifiutavano di consentire l'imputazione di dette spese al contratto per il motivo che « nella proposta a seguito della quale è stato stipulato il contratto non si fa cenno all'impiego di apparecchi da acquisire mediante un contratto di leasing » (lettera 12 dicembre 1983 del BALM alla CMDA). Tuttavia conformemente alle istruzioni 8 marzo 1983 trasmesse dalla Commissione, veniva accettata l'imputazione nella misura del 20% calcolata sul valore di acquisizione, cioè:
Denominazione
Valore di acquisizione in DM
— nefelometro
24 069,00
— microbilancia
17 176,00
— apparecchio di misura
38 639,22
Totale
79 884,22
quindi imputazione: 79884,22 x 20% = 15976,84 DM.
A norma dell'art. 3, n. 2, del contratto veniva rimborsato allo CMDA il 75% di detta somma, cioè 11982,63 DM.
Questa decisione della Commissione era basata sull'equiparazione delle spese di leasing alle spese di acquisto di apparecchi, che sono disciplinate dall'art. 5, n. 3, del contratto, a norma del quale
« 5.3)
Qualora l'esecuzione di lavori di ricerca renda necessaria l'acquisizione di attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. le spese corrispondenti possono essere prese in considerazione in base al presente contratto solo nella misura del 20% del prezzo di acquisto indicato nella proposta del co-contraente ».
Ad avviso della Commissione, infatti, il materiale di cui trattasi non poteva essere considerato attrezzatura di esiguo valore (apparecchi di breve durata) dal momento che, sia secondo la normativa fiscale bavarese sia secondo le norme comunitarie, la durata media del loro impiego era superiore ai tre anni.
2.
Il CMDA contestava questa decisione di rifiuto parziale delle spese di leasing principalmente per il motivo che le parti sarebbero state, in origine, d'accordo nel classificare le spese relative agli apparecchi in oggetto sotto la voce « Sachkosten » ; di conseguenza, avrebbe dovuto essere loro applicata la regola generale, costituita dal combinato disposto dell'art. 1, n. 1, e dell'art. 3, n. 2, del contratto, che contemplava il rimborso nella misura del 75% delle spese convenute, sostenute nel corso dei lavori di ricerca. Il presente ricorso mira a far dichiarare che la ricorrente ha diritto al rimborso di 35147,69 DM, pari al 75% delle spese totali di leasing detratti gli 11982,63 DM già accettati.
Secondo la ricorrente, la Commissione ha modificato il suo atteggiamento poiché si trattava di un'operazione di leasing. La convenuta si sarebbe quindi discostata dalla regola generale per applicare la norma specifica di cui all'art. 5, n. 3. Orbene, la soluzione del problema implicherebbe che si determini in quale categoria di attrezzature gli apparecchi in oggetto debbano essere classificati e quale sia lo scopo perseguito con la stipulazione di contratti di leasing.
Orbene, innanzitutto gli apparecchi avrebbero consentito di sostituire le operazioni normali in laboratorio, il che spiegherebbe il fatto che le relative spese siano state classificate sotto la voce « spese di laboratorio » nella proposta Schwandt, divenuta nel contratto la voce « spese di materiale ».
In secondo luogo, la stipulazione di contratti di leasing non sarebbe sufficiente a far considerare gli apparecchi in oggetto beni durevoli. Tali apparecchi avendo, a dire della ricorrente, perduto la loro precisione dopo due anni di funzionamento e potendo essere quindi utilizzati solo a fini didattici, non avrebbero più alcun valore patrimoniale per l'istituto di ricerca, il quale li avrebbe pertanto restituiti al fornitore. Si tratterebbe quindi di apparecchi di breve durata, rientranti nelle spese di materiale e rimborsabili, secondo la sopramenzionata regola generale, nella misura del 75%.
3.
Secondo la Commissione, nessuna clausola del contratto consente un sistema di imputazione diverso da quello contemplato dall'art. 5, n. 3. La questione del leasing si sarebbe posta per la prima volta in questa fattispecie e, successivamente, sarebbe stato espressamente deciso di rimborsare siffatte spese nella misura del 20%.
Nella proposta del prof. Schwandt non sarebbe affatto espressa l'opzione per il leasing. Prima di ricorrere ad un sistema di acquisizione di apparecchiature non contemplato dal contratto, la ricorrente o il subappaltatore avrebbero dovuto consultare la Commissione. Orbene, non sarebbe stata prodotta la prova di un successivo accordo su tale punto. La norma contrattuale relativa all'acquisto di apparecchi riposerebbe sul principio che tutti i co-contraenti debbono essere trattati in modo eguale, affinché colui che proceda all'acquisto non venga trattato peggio di chi si avvalga del leasing. Poiché si deve presumere che i co-contraenti dispongono già delle attrezzature necessarie per la ricerca, la sola soluzione contemplata dal contratto in caso di necessità di materiali particolari sarebbe l'acquisto, rimborsato alle condizioni stabilite dagli artt. 5, n. 3 e 3, n. 2.
Infine, la ricorrente non avrebbe dimostrato che al termine dei lavori di ricerca gli apparecchi di cui trattasi non fossero più in condizioni di funzionare normalmente.
4.
La soluzione della controversia sottoposta al vostro giudizio non mi sembra subordinata alla classificazione degli apparecchi di cui trattasi sotto questa o quella delle cinque voci contemplate dall'art. 1, n. 1, del contratto.
Occorre in primo luogo accertare se i contraenti, mediante un accordo specifico, abbiano convenuto il rimborso nella misura del 75% delle spese di leasing. La proposta iniziale del prof. Schwandt — e ciò è stato del resto confermato all'udienza — nulla dice circa la necessità di siffatti apparecchi o le modalità per procurarseli.
Né la lettera del prof. Schwandt 25 agosto 1982 con cui si chiede la modifica della ripartizione delle spese complessive tra le voci inizialmente convenute (allegato K 13), né l'accettazione della Commissione 18 ottobre 1982 (allegato K 14) fanno menzione di questo punto.
Pertanto, in mancanza di un accordo specifico non resta che rifarsi al contratto.
La base dell'intesa intercorsa tra i contraenti sembra essere la seguente: essi convengono che i lavori di ricerca debbono essere affidati ad enti già dotati dell'attrezzatura di base necessaria e non debbono avere lo scopo di fornire a detti enti tale attrezzatura.
È questa la premessa su cui poggia la possibilità, fornita per contratto alla CMDA, di procacciarsi i materiali specifici complementari, indispensabili per il buon esito della ricerca.
Questi materiali sono di due tipi.
Di breve durata se non sono idonei ad essere ulteriormente utilizzati, una volta effettuata la ricerca. Entro i limiti stabiliti, essi danno luogo alla partecipazione finanziaria della Commissione nella misura del 75% del loro costo (art. 1, n. 1, punti 1 e 3, del contratto e allegato I, « Disposizioni finanziarie«, punto V, « Direttive », punto 3).
Di lunga durata se, cessati i lavori di ricerca, conservano un valore nel patrimonio del co-contraente della Commissione. Quest'ultima contribuisce solo nella misura del 20% ed entro i limiti di cui sopra all'assunzione degli oneri finanziari di siffatta attrezzatura (art. 5, n. 3, del contratto e allegato I, punto IV).
Per il procacciamento di questa attrezzatura complementare, il contratto contempla un solo modo: l'acquisto. Di conseguenza, la CMDA, anche se la sua scelta ha potuto essere dettata da un'esigenza tecnica, non può, in mancanza di un espresso accordo specifico, avvalersi delle disposizioni sopra citate per ottenere un contributo superiore a quello che la Commissione acconsente a concederle.
Ogni altra soluzione avrebbe l'effetto di consentire al co-contraente di eludere la norma stabilita nell'art. 5, n. 3. Infatti, il materiale ottenuto mediante un contratto di leasing si presume avere una durata superiore a quella del leasing. Inoltre il costo di tale operazione è superiore a quello di una normale locazione e può — la presente fattispecie lo conferma — raggiungere livelli vicini al prezzo di acquisto. Pertanto, consentire di coprire al 75%, a seguito della scelta unilaterale del leasing da parte della CMDA, una spesa che, in caso di acquisto, avrebbe dato luogo ad una partecipazione finanziaria della Commissione ben minore, significherebbe costringere quest'ultima a dare il suo assenso. Orbene, il contratto è e deve restare la legge tra le parti.
5.
Di conseguenza, concludo:
—
per il rigetto della domanda proposta dalla CMDA,
—
per la condanna della ricorrente alle spese.
( *1 ) Traduzione dal francese.
( 1 ) GU L 334, del 28. 12. 1979, pag. 13.
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