Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
Il 31 marzo 1984 il Consiglio, visti in particolare gli artt . 42 e 43 del trattato CEE, su proposta della Commissione e sentito il parere del Parlamento e del Comitato economico e sociale, adottava il regolamento n . 255/84, relativo al calcolo e allo smantellamento degli importi compensativi monetari da applicarsi a taluni prodotti agricoli ( GU 1984, L 90, pag . 1 ). Gli importi compensativi monetari positivi (" ICM ") che si applicavano negli Stati membri a moneta forte, in particolare nella Repubblica federale di Germania, dovevano venir smantellati gradualmente . Alla Germania comunque doveva esser concesso di versare ai suoi agricoltori un aiuto per compensare la perdita di reddito che poteva derivare dalla conseguente riduzione dei prezzi espressi in moneta nazionale ( tredicesimo considerando del regolamento ).
In forza dell' art . 3, questo aiuto speciale concesso in forza del regolamento doveva esser considerato compatibile con il mercato comune e nel n . 2 dello stesso articolo si dichiarava "la Repubblica federale di Germania è autorizzata a corrispondere l' aiuto speciale procedendo al versamento che deve essere menzionato nella fatturazione e/o nella dichiarazione IVA, utilizzando come strumento l' IVA . L' importo dell' aiuto non può superare il 3% del prezzo, al netto dell' IVA, pagato dall' acquirente del prodotto agricolo in questione ".
L' art . 4 del regolamento disciplina il contributo comunitario all' aiuto speciale così autorizzato .
La Commissione e il Consiglio si posero all' opera per proporre e, rispettivamente, adottare, una direttiva che modificava la sesta direttiva sull' IVA, in modo da consentire che questa imposta fosse usata come strumento per corrispondere l' aiuto .
In maggio la Repubblica federale chiedeva che l' aiuto fosse aumentato al 5% e potesse venir versato dal 1° luglio 1984 . La Commissione era contraria a concedere l' aumento, mentre era propensa ad accogliere la richiesta del cambio di data .
Il 25 e il 26 giugno 1984, il Consiglio europeo si riuniva a Fontainebleau ove conveniva di chiedere alla Commissione di proporre, e al Consiglio di adottare, provvedimenti che consentissero alla Germania di aumentare l' aliquota massima di questo aiuto dal 3% al 5% dal 1° luglio 1984 al 31 dicembre 1988 . La Commissione faceva presente che questo argomento era di competenza del Consiglio, poiché apparentemente non era disposta a rinunciare alla percentuale del 3% e il 30 giugno 1984 il Consiglio adottava la decisione 84/361 ( GU 1984, L 185, pag . 41 ). Essa esprime l' autorizzazione di aiuti a norma del regolamento n . 855/84 e il limite al 3% del prezzo al netto dell' IVA pagato dall' acquirente del prodotto agricolo; essa continua : "considerando che questo limite si è rivelato insufficiente tenuto conto delle difficoltà particolari incontrate dall' agricoltura tedesca; che in questa situazione eccezionale un superamento di questo limite dev' esser considerato compatibile con il mercato comune;
considerando tuttavia che le compensazioni concesse non dovrebbero superare gli effetti derivanti dallo smantellamento degli importi compensativi monetari ".
L' art . 1 stabilisce quindi :
" Nel periodo dal 1° luglio 1984 al 31 dicembre 1988 l' aiuto concesso dalla Repubblica federale di Germania, sotto forma di sgravio dall' IVA, è considerato compatibile con il mercato comune fino ad una percentuale del 5% del prezzo, al netto dell' IVA, pagata dall' acquirente del prodotto agricolo ".
La decisione si richiama al trattato CEE ed in particolare al terzo trattino dell' art . 93, n . 2, come base giuridica, ma non parla di una proposta della Commissione o della consultazione del Parlamento; nemmeno vi è menzione specifica dell' art . 42 o 43 del trattato CEE .
Nonostante le critiche del Parlamento europeo, mosse in base alla relazione della Commissione per gli affari economici e monetari e per la politica industriale, il Consiglio, accogliendo una proposta della Commissione, il 16 luglio 1985 adottava la ventesima direttiva in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sull' entrata - sistema comune d' imposta sul valore aggiunto : deroghe relative agli aiuti speciali corrisposti ad alcuni agricoltori a titolo di compensazione per lo smantellamento degli importi compensativi monetari da applicarsi a taluni prodotti agricoli, direttiva 85/361/CEE ( GU 1985, L 192, pag . 18 ). L' art . 1 di questa direttiva stabilisce che, in deroga alla direttiva 77/388/CEE ( cioé la sesta direttiva sull' IVA ) ( GU 1977, L 145, pag . 1 ), la Germania è autorizzata a ricorrere all' IVA per concedere l' aiuto speciale consentito dal regolamento n . 855/84 e dalla decisione n . 84/361 .
L' art . 2 stabilisce :
"1 . L' imposta sul valore aggiunto può essere impiegata come strumento per corrispondere l' aiuto solo entro il limite del 3% fissato nell' art . 3 del regolamento CEE n . 855/84 .
2 . Tuttavia, ai sensi della decisione 84/361/CEE la percentuale di cui al § 1, può essere portata fino ad un massimo del 5% sino al 31 dicembre 1988 ".
A norma dell' art . 7 la direttiva "è applicabile dal 1° luglio 1984 al 31 dicembre 1991 al più tardi ".
Quindi, sebbene non si specificassero date nell' art . 3 del regolamento n . 855/84, l' effetto di questa normativa adottata con la decisione n . 84/361 e con la ventesima direttiva sull' IVA, è che l' aiuto per un' aliquota massima del 5% è autorizzato a decorrere dal 1° luglio 1984 al 31 dicembre 1988 e per un' aliquota massima del 3% dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1991 al più tardi .
Con atto depositato il 29 ottobre 1984, il Goupement agricole d' exploitation en commun de la Ségaude (" GAEC "), associazione agricola francese, ha esperito un' azione nei confronti della Comunità economica europea rappresentata dal Consiglio e dalla Commissione . Il ricorrente chiede alla Corte di dichiarare che la Comunità economica europea deve rispondere a norma degli artt . 178 e 215 del trattato CEE per il danno subito dal ricorrente per effetto dell' adozione della decisione del Consiglio n . 84/361 . Esso chiede una provvisionale di 60 000 FF, con gli interessi, più l' ulteriore risarcimento non appena l' esatto ammontare potrà esserne calcolato .
La Fédération national des syndicats d' exploitants agricoles (" FNSEA "), la quale dichiara di rappresentare la grande maggioranza degli agricoltori francesi, è intervenuta a sostegno del GAEC; la Repubblica federale di Germania è intervenuta a sostegno dei convenuti .
La Commissione, mentre sostiene che la decisione è valida, eccepisce che il ricorso, in quanto promosso contro la Commissione, è irricevibile . Citando il n . 7 della sentenza nelle cause riunite 63-69/72 Werhahn / Consiglio ( Racc . 1973, pag . 1229, in particolare pag . 1246 ), sostiene che il Consiglio è il solo legittimo convenuto nella presente causa, in quanto è l' unica istituzione da cui emana il provvedimento che si sostiene sta all' origine del danno presunto e contro la quale soltanto, se del caso, può esperirsi l' azione di risarcimento . Direi che questa eccezione va accolta . Partendo dall' idea che "qualora la Comunità venga chiamata a rispondere di un atto di uno dei suoi organi, debba essere convenuta in giudizio l' istituzione ( o le istituzioni ) responsabile ( responsabili ) dell' atto impugnato" ( Sent . Werhahn, già ricordata, n . 7 ) il Consiglio è la sola istituzione del genere e l' unico legittimo convenuto nella presente azione, che secondo me dovrebbe essere dichiarata irricevibile in quanto esperita nei confronti della Commissione .
Il GAEC deduce di produrre buoi, vitelli, pollame e latte e che la vendita dei suoi prodotti ha gravemente risentito in via diretta dell' aiuto concesso agli agricoltori nella Repubblica federale di Germania, aiuto autorizzato dalla decisione del Consiglio n . 84/361 . Secondo il ricorso del GAEC, detta decisione è illegittima per quattro motivi :
1 ) è stata adottata senza osservare le norme di procedura poste dal trattato di Roma dal momento che la decisione si fondava sull' art . 93, n . 2 dello stesso;
2 ) contravviene al principio di non discriminazione sancito nel secondo trattino dell' art . 40, n . 3 del trattato;
3 ) contravviene alla sesta direttiva IVA;
4 ) contravviene all' art . 97 del trattato CEE che vieta di aiutare le esportazioni mediante rimborso di tasse interne .
In base alla replica del GAEC, la decisione n . 84/361 è illegittima per tre ulteriori motivi :
1 ) inosservanza da parte della Commissione delle norme di procedura stabilite nel 1° trattino dell' art . 93, n . 2 del trattato CEE ed in particolare inosservanza dell' obbligo di avvertire gli intervenienti interessati;
2 ) trasgressione al principio di proporzionalità e
3 ) omissione di tutelare le risorse proprie della Comunità .
Il Consiglio e la Commissione contestano l' ammissibilità degli ultimi tre mezzi, in quanto mezzi nuovi dedotti in spregio dell' art . 42, § 2 del regolamento di procedura .
Su tutti questi punti sono stati svolti argomenti complessi e particolareggiati, tanto in fatto quanto in diritto, che dovrò esaminare pur se in definitiva, a mio parere, la lite si può dirimere risolvendo una di due semplici questioni .
Per quanto riguarda il presunto errore commesso nell' assumere l' art . 93, n . 2 del trattato CEE come base per la decisione n . 84/361, il GAEC, sostenuto dalla FNSEA, assume che la decisione n . 84/361 è illegittima in quanto non sono state osservate le norme di procedura . Esso deduce che il Consiglio ha preferito seguire la procedura stabilita dall' art . 93, n . 2 del trattato, nonostante il fatto che l' aiuto autorizzato incidesse sulle disposizioni agricole e relative all' IVA che, a norma degli artt . 42-43 e, rispettivamente, 99-100 del trattato CEE, il Consiglio non può adottare o modificare, se non su proposta della Commissione e sentito il Parlamento europeo . Per di più esso sostiene che lo smantellamento degli importi compensativi monetari a norma del regolamento n . 855/84, non costituiva una circostanza eccezionale ai sensi dell' art . 93, n . 2 del trattato CEE .
L' art . 93, n . 2, nel 3° comma dispone :
" A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all' unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell' art . 92 o ai regolamenti di cui all' art . 94, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione ".
La decisione n . 84/361, concedendo un aiuto al settore agricolo finanziato con fondi nazionali, da corrispondersi servendosi dell' IVA, deroga ai principi generali dell' organizzazione comune dei mercati agricoli e del sistema dell' IVA . Quindi si pone il problema se il 3° comma dell' art . 93, n . 2 possa costituire un fondamento giuridico adeguato per questo provvedimento .
L' art . 93, n . 2, assieme ad altri provvedimenti riguardanti le sovvenzioni degli Stati, è inserito nell' organizzazione comune dei mercati per la carne bovina in forza dell' art . 24 del regolamento n . 805/68 ( GU inglese, edizione speciale 1968, L 148, pagina 187 ), nell' organizzazione comune dei mercati per i prodotti lattiero-caseari in forza degli artt . 23 e 24 del regolamento n . 804/68 ( GU inglese, edizione speciale 1968, L 148, pag . 176 ) e nell' organizzazione comune dei mercati per il pollame in forza dell' art . 19 del regolamento n . 2777/75 ( GU 1975, L 282, pag . 77 ). Mi pare ne consegua che esso può perfettamente costituire il fondamento di un provvedimento che deroga alle disposizioni sull' organizzazione comune dei mercati in questione . Stando così le cose, non mi pare giusto sostenere che il provvedimento adottato con la decisione n . 84/361 doveva corrispondere tanto per le forme, quanto per il contenuto agli artt . 42 e 43 del trattato CEE . Nemmeno penso, sotto il profilo giuridico - anche se si sostiene che è sorprendente il fatto che sia stato emanato nel modo in cui è stato emanato - che dal momento che il regolamento n . 855/84 si basava sugli artt . 42 e 43, il che implicava una proposta della Commissione e la consultazione del Parlamento, il Consiglio fosse per questo motivo privato del potere attribuitogli dal 3° comma dell' art . 93, n . 2 e fosse obbligato a seguire un procedimento comprendente detta proposta e detta consultazione .
D' altro canto, non condivido l' idea che la prima frase del 3° comma dell' art . 93, n . 2 del trattato CEE possa costituire un adeguato fondamento per la deroga, che la decisione n . 84/361 implica, alle disposizioni sull' IVA . Indubbiamente, conscio di questo problema, il Consiglio ha approvato ed ha poi adottato la ventesima direttiva IVA, la quale espressamente stabilisce che il ricorso all' IVA per garantire l' aiuto speciale accordato nella decisione n . 84/361 è autorizzato "in deroga" alla sesta direttiva sull' IVA . Sebbene la direttiva sia stata adottata il 16 luglio 1985, l' art . 7 stabilisce che è "applicabile dal 1° luglio 1984 ". Nonostante questo aspetto di retroattività, la direttiva si deve presumere valida ai fini della presente causa, dato che non è stata impugnata la sua legittimità . Essa contiene quindi la necessaria deroga alle normali disposizioni in materia sull' IVA e sotto questo profilo sana il vizio del fondamento giuridico assunto per la decisione n . 84/361 .
Ma la decisione era giustificata da "circostanze eccezionali" ai sensi dell' art . 93, n . 2 . Il terzo considerando della decisione n . 84/361 si richiama ad una "situazione eccezionale", ma il Consiglio ha chiarito che la situazione eccezionale cui si faceva riferimento è il fatto che la perdita di reddito degli agricoltori tedeschi conseguente allo smantellamento degli ICM positivi era superiore al limite del 3% dell' IVA fissato in un primo tempo dal regolamento n . 855/84 e null' altro . Se non erro, le osservazioni del governo tedesco confermano questa dichiarazione .
Si può obiettare che lo smantellamento degli ICM positivi ( che consentono ad un paese di avere nel contempo una moneta forte e esportazioni relativamente a buon mercato ) era semplicemente un ritorno a condizioni normali di mercato e non può costituire una "circostanza eccezionale" ai sensi dell' art . 93, n . 2 del trattato . Dal canto mio non accetterei ciò come massima generale . Gli ICM positivi sono stati praticati per lungo tempo e se è dimostrato che la loro abolizione portava o poteva portare a conseguenze assai gravi e sconvolgenti, ciò può costituire una circostanza eccezionale che giustifica l' operato del Consiglio .
Era questa la situazione esistente? E' pacifico nella presente causa che lo smantellamento degli ICM positivi ha implicato una perdita di reddito per gli agricoltori tedeschi, ma si è molto discusso sull' entita di questa perdita . Secondo una stima della Commissione, una rivalutazione dell' 1% del tasso verde del marco costituisce una perdita annuale per l' agricoltura tedesca di circa 450 milioni di marchi . Giacché si trattava di rivalutare del 5% il tasso verde del marco, la Commissione ha stimato la perdita per l' agricoltura tedesca in 5 volte 450 milioni, cioé 2 250 milioni di marchi annui . Secondo una stima congiunta della Commissione e delle autorità tedesche, una sovvenzione pari all' 1% dell' IVA ammontava a circa 600 milioni di marchi annui per gli agricoltori tedeschi . Su questa base l' aliquota della riduzione dell' IVA necessaria per coprire la perdita di 2 250 milioni di marchi sarebbe stata il 3,75 %. Un' aliquota del 5% corrisponde ad un aiuto totale annuo di circa 3 000 milioni di marchi vale a dire 750 milioni di marchi in più rispetto alla perdita stimata, mentre il limite del 3% originariamente stabilito dà un rimborso di 1 800 milioni, cioé 450 milioni in meno della perdita stimata . Quindi, in forza del regolamento n . 855/84 gli agricoltori tedeschi ricuperavano già l' 80% della perdita di reddito conseguente allo smantellamento degli ICM positivi . Naturalmente questa potrebbe ancora essere una perdita cospicua per taluni agricoltori, ma non sono persuaso che, se il regolamento originale n . 855/84 che forniva la maggior parte della sovvenzione si poteva adottare in forza degli artt . 42 e 43 del trattato, la scoperta di questo probabile deficit costituisse una circostanza eccezionale ai sensi dell' art . 93, n . 2, 3° comma . Direi quindi che la decisione n . 84/361 non è illegittima semplicemente in quanto si basa sul 3° comma dell' art . 93, n . 2, del trattato CEE, ma costituisce un eccesso di potere in quanto non è stato dimostrato che fosse giustificata da "circostanze eccezionali" come prescritto da detta norma .
Rimane da vedere se quest' illegittimità possa giovare al ricorrente nella presente causa . La Corte ha costantemente insegnato che la Comunità non incorre in alcuna responsabilità per i provvedimenti legislativi che implicano scelte di politica economica a meno che non commetta una grave trasgressione di una norma giuridica superiore intesa a tutelare i singoli : cause riunite 83 e 94/76, 4, 15 e 40/77, Bayeriche HNL / Consiglio e Commissione ( Racc . 1978, pag . 1209 a pag . 1224 ). Non mi pare che il 3° comma dell' art . 93, n . 2 del trattato CEE costituisca una siffatta norma giuridica superiore intesa a tutelare i singoli ai sensi della pronuncia della Corte . Per questo motivo cadono gli argomenti del ricorrente relativi al primo mezzo di illegittimità .
Il secondo mezzo di illegittimità è che nella decisione n . 84/361 sarebbe stata commessa una discriminazione incompatibile col 2° comma dell' art . 40, n . 3 del trattato CEE . Il GAEC sostiene che l' aiuto autorizzato va oltre la pura compensazione dello smantellamento degli importi compensativi monetari, in quanto una sovvenzione del 5% è molto superiore agli effetti dello smantellamento degli ICM, per i quali sarebbe sufficiente un aiuto oscillante fra il 3 e il 4%, e propone il 3,75%, che, fa osservare, era quella inizialmente suggerita dalla Commissione . In secondo luogo, l' aiuto è concesso per tutti i prodotti, compresi quelli non soggetti ad ICM . In terzo luogo, il GAEC sostiene che la sovvenzione criticata ha iniziato ad esser corrisposto il 1° luglio 1984, mentre lo smantellamento degli ICM ha preso inizio solo il 1° gennaio 1985, quindi per 6 mesi l' aiuto si aggiunge al vantaggio offerto dagli ICM .
Il Consiglio assume che lo smantellamento degli ICM positivi doveva essere effettuato in tre tappe :
a ) la riduzione del 3% negli ICM tedeschi il 1° aprile 1984;
b ) un' ulteriore riduzione del 5% dell' importo degli ICM tedeschi il 1° gennaio 1985 e
c ) l' abolizione completa dei residui ICM tedeschi all' inizio della stagione 1987-1988 al più tardi .
La prima tappa doveva pure comprendere l' abolizione degli ICM negativi mediante svalutazione delle rispettive monete verdi . L' effetto di questa prima tappa sui prezzi del latte in moneta nazionale ( in contrapposizione al valore in UCE ) fu che il prezzo in marchi tedeschi rimase invariato mentre il prezzo in franchi francesi aumentò di circa il 6%; l' effetto della prima tappa sui prezzi dei bovini è stato che in marchi tedeschi essi sono diminuiti dell' 1% mentre in franchi francesi sono aumentati del 4,8 %. Il risultato, sostiene il Consiglio, è stato che la prima tappa dello smantellamento degli importi compensativi monetari aveva già portato a perdite notevoli di reddito per gli agricoltori tedeschi su determinati prodotti importanti . Il Consiglio sostiene che la cifra del 3,75% non tiene conto degli effetti della prima tappa dello smantellamento degli ICM, con effetto dal 1° aprile 1984, contemporaneamente alla caduta dei prezzi di sostegno in UCE per determinati importanti settori dell' agricoltura tedesca; il ragionamento del GAEC ignora la corrispondente riduzione degli importi compensativi monetari tedeschi successiva alla prima (- 3 %) e alla seconda (- 5 %) tappa dello smantellamento degli ICM tedeschi . Questa diminuzione dell' 8% è comunque maggiore dell' aiuto massimo del 5 %. Nella controreplica, poi, il Consiglio ha rivelato che la stima del governo tedesco del compenso necessario ha pure tenuto conto degli effetti di provvedimenti restrittivi adottati per altri motivi nello stesso tempo, come l' imposizione di quote per il latte che non erano affatto limitate alla sola Germania, ma dovevano essere sopportate dagli agricoltori nell' intera Comunità . I dati forniti nella controreplica del Consiglio tendono a dimostrare che la perdita che sostengono di aver subito gli agricoltori tedeschi come conseguenza dello smantellamento dei loro ICM era di soli 2 200 milioni di marchi, mentre una sovvenzione massima del 5% dell' IVA può raggiungere circa 2 600 milioni di marchi, vale a dire 400 milioni di marchi in più . Per questo motivo nella controreplica il Consiglio si limita a sostenere che il 3% di aiuto concesso mediante il regolamento n . 855/84 era chiaramente insufficiente per compensare appieno la perdita di reddito, cosicché il Consiglio non ha agito arbitrariamente autorizzando una sovvenzione massima del 5% nella decisione n . 84/361 .
La Repubblica federale di Germania sostiene che le perdite di reddito subite dagli agricoltori tedeschi erano molto superiori a quelle compensabili mediante la riduzione dell' IVA del 3% e che vi erano perdite oscillanti fra il 15 e il 20 %.
Nessuna prova concreta è stata fornita per questi ultimi dati . Pare chiaro, stando alla controreplica del Consiglio, che talune stime avanzate dalle autorità tedesche quanto alla diminuzione del reddito dei loro agricoltori includono elementi che nulla hanno a che vedere con lo smantellamento degli ICM, come l' effetto dell' imposizione di quote per il latte, che non solo è una questione a parte ma anche riguarda pure gli altri Stati membri . Perfino il Consiglio ammette che una somma "dell' ordine di grandezza di 2,2 miliardi di marchi" corrisponde al calo del reddito conseguente allo smantellamento dei soli ICM . D' altro canto, il Consiglio ha citato la somma di 2,6 miliardi di marchi come il massimo che l' aiuto speciale ottenibile rimborsando il 5% dell' IVA, mentre, secondo la prima relazione della Commissione sul finanziamento del sistema di aiuti, la Commissione e le autorità tedesche avevano concordato una stima di 3 miliardi di marchi . Entrambi i dati sono stime e la Commissione dichiara nelle conclusioni della sua relazione sul finanziamento del sistema di aiuti nel 1984 che era per il momento impossibile raffrontare l' aiuto speciale e le perdite subite per effetto della rivalutazione del tasso del marco verde . Indipendentemente dal fatto che sia più corretta la stima di 2,6 miliardi o quella di 3 miliardi di marchi, è pacifico che la sovvenzione nella misura massima del 5% dell' IVA è probabile fosse superiore all' effettiva diminuzione di reddito che ha colpito gli agricoltori tedeschi per effetto dello smantellamento degli ICM .
E' quindi essenziale accertare se siano stati compiuti passi per contenere l' aiuto entro i limiti dell' effettiva riduzione del reddito . Il quarto considerando della decisione n . 84/361 dichiara che "le compensazioni concesse non dovrebbero superare gli effetti derivanti dallo smantellamento degli importi compensativi monetari", pur se nessun articolo della decisione pone in atto questo intento . Inoltre, la legge tedesca del 29 giugno 1984, che modifica la legge sulle imposte sull' entrata ( BGBl 1984 I, pag . 796 ), la quale disponeva il versamento di questo aiuto speciale non contiene disposizioni per impedire la sovracompensazione agli agricoltori tedeschi . All' udienza, il Consiglio ha dichiarato che non aveva elaborato alcun sistema per impedire siffatta sovracompensazione e la Repubblica federale ha confermato di aver versato l' intero 5% senza alcun dispositivo o alcun tentativo per impedire la sovracompensazione . A mio giudizio, la sola relazione della Commissione sui sistemi di aiuto contemplata dall' art . 4 della ventesima direttiva sull' IVA è insufficiente per impedire la sovracompensazione ed emerge dall' art . 5 che il solo correttivo di cui si occupa questa direttiva riguarda la conservazione dell' entità delle risorse proprie della Comunità . Sebbene la prima relazione sul finanziamento del sistema di aiuti sia insufficiente per fornire un raffronto definitivo, si profila la probabilità che alcuni, se non tutti gli agricoltori tedeschi, abbiano percepito e percepiscano tuttora una sovracompensazione, in contrasto con l' intento espresso nel quarto considerando della decisione n . 84/361 . Sotto questo aspetto, a mio parere, vi è stata una discriminazione incompatibile con il 2° comma dell' art . 40, n . 3 del trattato CEE .
Il secondo argomento in questo contesto, cioé che vi è sovracompensazione per i prodotti che fruiscono di un aiuto speciale, non è pertinente nella presente causa, in quanto il ricorrente chiede il risarcimento solo per quel che riguarda i prodotti che sono soggetti agli ICM, vale a dire pollame, latticini, bovini .
Il terzo argomento è che vi è sovracompensazione in quanto l' aiuto speciale è stato autorizzato a decorrere dal 1° luglio 1984 mentre i provvedimenti monetari sono entrati in vigore il 1° gennaio 1985 .
La principale giustificazione di questa data anteriore si sostiene sia stata il fatto che, dal momento che gli operatori sapevano dal 1° aprile 1984 ( data di pubblicazione del regolamento n . 855/84 ) che i prezzi in moneta nazionale sarebbero diminuiti dal 1° gennaio 1985, avevano cominciato ad applicare i prezzi inferiori già dal 1° aprile 1984 . Le imprese che normalmente comprano prodotti agricoli o avevano dato fondo alle scorte in attesa del gennaio 1985 oppure erano disposte a comprare solo a prezzi inferiori . In entrambi i casi, si sostiene, i prezzi erano destinati a diminuire . Come fenomeno di economia di mercato ciò può apparire probabile, però non ne consegue che i prezzi dovessero cominciare a diminuire già dal luglio e non c' è alcuna prova che il 1° luglio sia stato fissato in base a valutazioni statistiche . E' vero, come osserva la Repubblica federale, che il 1° gennaio cade nel mezzo della stagione, che comincia il 10 luglio dell' anno precedente, ma ciò non significa che i prezzi diminuiranno infallibilmente all' inizio della stagione . La Commissione pare infatti abbia ritenuto che i nuovi prezzi probabilmente sarebbero entrati in vigore in settembre o in ottobre . I dati forniti alla Corte non dimostrano un calo netto a decorrere dal 1° luglio 1984 . Il prezzo in marchi del pollame in Germania ha mostrato una tendenza al ribasso ( approssimativamente 2 %) nella seconda metà del 1984, ma dopo di ciò i prezzi hanno ricuperato . Quanto ai bovini, si è di fatto avuta una netta diminuzione ( circa il 7 %) nei prezzi praticati in Germania in marchi tedeschi nei mesi da luglio a tutto settembre, ma in ottobre i prezzi sono risaliti ( circa il 2 %). Purtroppo non abbiamo dati per il novembre e per il dicembre per quanto riguarda i bovini . Quanto al latte, i prezzi al produttore in Germania, in DM, non hanno messo in luce alcuna diminuzione nella seconda metà del 1984, bensì un continuo aumento ( circa il 3 %), pur se in seguito sono diminuiti .
Comunque, non mi pare sia giusto valutare il problema col senno di poi, specialmente dal momento che altri fattori possono aver influito sugli avvenimenti - ad esempio per i prezzi dei bovini, che possono aver risentito dell' accresciuta macellazione di vacche in seguito all' imposizione delle quote per il latte .
Il vero problema è se, quando è stata adottata la decisione, si potesse ragionevolmente prevedere che i prezzi sarebbero diminuiti e che vi sarebbero state perdite dal 1° luglio 1984 a causa dei provvedimenti che sarebbero entrati in vigore il 1° gennaio 1985 . A questo scopo, a mio parere, non serve tener conto degli effetti sui prezzi conseguenti alla prima tappa di smantellamento degli ICM che, se non vado errato, non hanno inciso sul tasso del marco verde, oppure conseguenti alla riduzione dell' 1% del prezzo in UCE di determinati prodotti, fenomeni che si sono prodotti entrambi il 1° aprile 1984 . A parte ciò, pur se l' accertamento di probabili effetti implica una valutazione economica, piuttosto che una esatta analisi aritmetica, cosicché la Corte normalmente è restia ad occuparsene, si doveva indicare un motivo per fissare la data del 1° luglio 1984 . A parte il fatto che questa data rappresenta l' inizio della stagione, il che può costituire un utile punto di riferimento, a mio parere non è stato fornito alcun valido motivo per la scelta del 1° luglio 1984 . Settembre ( mese prescelto per le nuove aliquote per la barbabietola da zucchero e per le patate nel regolamento n . 2677/84 ( GU 1984, L 253, pag . 31 ) o ottobre mi paiono date altrettanto, se non più opportune, quando ci si può aspettare che i prezzi rispecchino quello che avvenne in gennaio .
Stando agli atti, mi pare non sia stato dimostrato che vi fossero plausibili ragioni per fissare il 1° luglio 1984 come termine a quo e che quindi vi sia un' ulteriore inosservanza del divieto di discriminazione sancito dall' art . 40, n . 3 del trattato CEE, data la sovracompensazione degli agricoltori tedeschi .
Il Consiglio sostiene che la discriminazione, anche se fosse provata, non inciderebbe su un gruppo di operatori commerciali limitato e chiaramente definito, presupposto indispensabile per determinare la responsabilità per danni della Comunità : causa 238/78 Ireks-Arkady / Consiglio e Commissione, Racc . 1979, pag . 2955 in particolare pag . 2973 . La Repubblica federale di Germania aggiunge che il GAEC non ha dimostrato di essere stato leso in modo particolarmente grave dalla decisione n . 84/361, ma ha semplicemente dedotto una distorsione generale della concorrenza, il che non è sufficiente .
Nella sentenza 238/78, nell' accertare che vi era stata da parte del Consiglio una grave e palese inosservanza dei limiti posti all' esercizio del suo potere discrezionale, la Corte aveva sottolineato l' importanza del principio di uguaglianza insito nell' art . 40, n . 3, il fatto che l' inosservanza di questo principio ledeva un gruppo limitato e ben definito di operatori commerciali e il fatto che il danno asserito andava oltre i limiti del rischio economico inerente alle attività di settore . Sebbene questi ultimi due elementi in quel caso non fossero dichiarati presupposti necessari del diritto al risarcimento, sono stati considerati tali .
Nella presente causa, il GAEC, anche se comprovasse tutti i suoi assunti, non dimostra, e nemmeno sostiene, di far parte di un gruppo limitato e ben definito di operatori commerciali . Al contrario, anche se fosse dimostrato, un danno come quello invocato dal GAEC sarebbe tale da colpire tutte le imprese agricole in tutti gli Stati membri che fanno concorrenza agli agricoltori tedeschi . La stessa FNSEA sostiene che il provvedimento in questione causa un danno sostanziale "non seulement au réquerante, mais aussi a l' ensemble du monde agricole français que représente l' intervenante ".
Quanto al problema se il danno asserito vada oltre i limiti dei rischi economici inerenti all' attività nel settore specifico, nella fattispecie il ricorrente non è riuscito a definire esattamente le perdite assertivamente subite sul pollame e sul latte ed esso stima la perdita sui bovini nella seconda metà del 1984 in 10 894 FF . Ciò rappresenta il 5,6% del totale delle vendite di bovini nella seconda metà del 1984 . Una perdita di FF 10 894 è solo lo 0,5% dell' attivo complessivo indicato nel bilancio del 1984, vale a dire FF 2 374 876,97 . Questi dati di per sé non indicano una perdita che vada oltre i rischi inerenti all' attività agricola .
Il ricorrente si è richiamato alle statistiche sui prezzi di mercato . Non penso che le statistiche del latte e del pollame gli giovino . Le statistiche per i bovini mostrano che i prezzi sono scesi per tutto il 1984, tanto sul mercato tedesco quanto su quello francese . C' è stata una caduta particolarmente brusca nell' aprile e nel luglio in Germania, una caduta brusca si è verificata in Francia nel mese di luglio, ma i prezzi si sono relativamente ripresi in settembre e in ottobre . Il governo tedesco ha sostenuto, citando dati dell' Eurostat, che non vi è rapporto tra i prezzi di mercato tedesco e i prezzi di mercato francese per quanto riguarda i buoi . Può essere vero che non vi è rapporto tra i due mercati in quanto tali, ma la Germania esporta notevoli quantità di bovini in Francia ( 86 157 tonnellate nel 1984 ) che possono influire sui prezzi interni francesi . Il prezzo dei quarti posteriori così esportati è caduto da 22,07 FF il chilogrammo nel giugno 1984 a 19,76 FF il chilogrammo nei due mesi seguenti, vale a dire una diminuzione del 10,5 %. Il ricorrente sostiene in primo luogo che ciò si può spiegare solo con l' incidenza dell' aiuto speciale concesso in forza della decisione n . 84/361; in secondo luogo che ciò ha implicato immediatamente un calo del 3,5% dei prezzi di mercato francesi per i buoi nel luglio e nell' agosto del 1984 .
Secondo i dati di cui dispone la Corte, nel luglio e nell' agosto l' esportazione di bovini dalla Germania in Francia era superiore del 17% e, rispettivamente, del 14% a quella dell' anno precedente, ma per il resto dell' anno essa è diminuita ed è risultata inferiore a quella dell' anno precedente . Nel 1984 ( 12 mesi ) le esportazioni tedesche di bovini in Francia erano solo del 3% ( 2 800 tonnellate ) superiori a quelle dell' anno precedente . Quindi vi è stato un aumento delle esportazioni dalla Germania in Francia, che corrisponde agli argomenti del ricorrente circa la tendenza dei prezzi; ma questo aumento è stato circoscritto ad un solo bimestre in questo anno; se si considera l' anno intero, il volume delle esportazioni è mutato di poco . Personalmente accetterei l' idea che le esportazioni tedesche sono state probabilmente una causa del calo dei prezzi sul mercato francese dei buoi per i due mesi di luglio e agosto del 1984 ed è pacifico che i prezzi si sono ripresi sul mercato francese nel settembre e nell' ottobre del 1984 . Il governo tedesco sostiene che l' aiuto corrisposto agli agricoltori tedeschi in forza della decisione n . 84/361 non ha avuto ripercussioni sui prezzi di mercato e perciò ha inciso sui risultati commerciali della GAEC . Non mi pare che ciò sia provato, ma del pari non è dimostrato che la diminuzione dei prezzi dei quarti posteriori di bue esportati dalla Germania in Francia nel luglio e nell' agosto del 1984 fosse dovuta alla sovracompensazione corrisposta agli agricoltori tedeschi a norma della decisione n . 84/361, particolarmente dato che il ricorrente non impugna il primo 3% della sovvenzione versata a norma del regolamento n . 855/84 . Ad ogni modo, anche supponendo che la sovracompensazione corrisposta agli agricoltori tedeschi a norma della decisione n . 84/361 abbia provocato la diminuzione nel prezzo dei quarti posteriori di bue esportati dalla Germania in Francia nel luglio e nell' agosto del 1984, non sono persuaso che una riduzione dei prezzi di mercato del 3,5% per un periodo di due mesi indichi una perdita che va oltre i limiti dei rischi economici inerenti all' attività nel settore dei bovini . Di conseguenza non mi pare sia il caso di indagare su questo punto, come è stato fatto nella causa Ireks-Arcady . Perciò, non mi pare che la discriminazione accertata costituisca il fondamento di un' azione per danni esperibile dal ricorrente .
Il terzo mezzo di illegittimità dedotto dal ricorrente è l' inosservanza della sesta direttiva IVA .
Il GAEC sostiene che, usando l' IVA come strumento per corrispondere l' aiuto in esame, la decisione del Consiglio n . 84/361 svia la sesta direttiva IVA dal suo scopo, che è quello di garantire la neutralità concorrenziale fra gli Stati membri onde giungere alla convergenza dei regimi nazionali IVA . Esso sostiene in particolare che la decisione contravviene all' art . 25, n . 3 della sesta direttiva, il quale contempla un sistema di aliquote forfettarie per gli agricoltori .
La Commissione, il Consiglio e la Repubblica federale di Germania hanno svolto diversi argomenti per giustificare quanto è stato fatto . A mio parere non è tuttavia necessario prenderli in esame giacché, anche se c' è stato un vizio, questo è stato sanato con l' adozione della ventesima direttiva IVA, la quale ha autorizzato deroghe alle norme fondamentali sull' IVA coinvolte nella concessione dell' aiuto speciale mediante riduzione dell' IVA effettuata col regolamento n . 855/84 e con la decisione n . 84/361 . Perciò, a mio parere questo mezzo di illegittimità non può essere accolto .
Il ricorrente ha svolto pure alcuni argomenti per sostenere che i provvedimenti adottati in Germania per gli "agricoltori forfettari" a norma dell' art . 25 della sesta direttiva IVA già avevano attribuito a questi agricoltori un vantaggio anche prima che venisse concesso l' aiuto speciale . Questo argomento, supposto che sia tale, esula dalla presente causa, la quale verte sui danni assertivamente provocati dall' aiuto speciale concesso in forza della decisione n . 84/361 .
Il quarto mezzo di illegittimità dedotto è che l' aiuto speciale concesso con la decisione n . 84/361 costituisce un aiuto all' esportazione incompatibile con l' art . 96 del trattato CEE il quale recita : "I prodotti esportati nel territorio di uno degli Stati membri non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente ". Poiché l' aiuto del 5% eccede in determinati casi l' IVA effettivamente corrisposta dagli agricoltori tedeschi, così costituisce un rimborso di tributi incompatibile con l' art . 96, indipendentemente dal fatto che lo si consideri come una sovvenzione all' esportazione .
Il Consiglio sostiene che questa causa verte su un' integrazione di reddito, corrisposta al fine di controbilanciare una perdita di entrate, la quale viene versata ai singoli agricoltori, e non ha nulla a che vedere con l' esportazione, mentre l' art . 96 si propone di evitare le sovvenzioni dissimulate all' esportazione nella fase del commercio . La Repubblica federale di Germania, d' altro canto, deduce che l' aiuto nella forma consentita dalla decisione n . 84/361 non è un "ristorno di imposizioni interne" né una sovvenzione alle esportazioni dalla Germania in Francia, ma un aiuto nazionale fondato su un' autorizzazione concessa secondo le norme comunitarie la cui validità è esclusivamente fondata sul 3° comma dell' art . 93, n . 2, del trattato CEE .
L' IVA è indubbiamente un' imposta nazionale . L' aiuto speciale autorizzato dalla decisione del Consiglio n . 84/361 è corrisposto mediante rimborso dell' IVA . Perciò mi pare che si possa sostenere che l' aiuto in questione è incompatibile con l' art . 96 del trattato CEE, quando viene corrisposto per merci esportate in altri Stati membri, se supera l' IVA effettivamente pagata dagli agricoltori tedeschi su tali merci . Tuttavia, anche se fosse comprovata, ma non lo è, l' entità dell' aiuto versato per merci esportate, questa pretesa non può essere accolta perché, a mio parere, l' art . 96 non costituisce una norma giuridica superiore intesa a tutelare i singoli e, anche se fosse trasgredito, nella presente causa non potrebbe giustificare l' azione di risarcimento del ricorrente .
Il quinto, sesto e settimo mezzo di illegittimità sono stati dedotti dal ricorrente solo nella replica . Essi perciò costituiscono mezzi nuovi e, a norma dell' art . 42, § 2 del regolamento di procedura, sono inammissibili in quanto fatti valere dal ricorrente . Il sesto mezzo di illegittimità ( ma non il quinto e il settimo ) è pure dedotto dalla FNSEA nelle osservazioni d' intervento a sostegno del GAEC . Sorge quindi il problema se l' interveniente possa far valere un mezzo che la parte non ha dedotto o quanto meno non ha dedotto tempestivamente . Non mi pare che l' art . 37 dello statuto della Corte di giustizia o l' art . 93 § 5 del regolamento di procedura risolvano la questione, pur se la versione francese del secondo articolo, "ses moyens à l' appui de ses conclusions"; può interpretarsi nel senso che nuovi mezzi possono venir dedotti a sostegno di una domanda .
Ciò viene corroborato dalla sentenza nella causa 30/59 ( Steenkolenmijnen / Alta Autorità, Racc . 1961, pag . 1, in particolare pag . 37 ), in cui la Corte ha dichiarato che "qualora si vietasse all' interveniente di valersi di qualunque argomento non svolto dalla parte che esso sostiene, si svuoterebbe l' intervento di ogni contenuto ". A parte ciò è apparso evidente nella recente causa sui trasporti ( causa 13/83, Parlamento europeo / Consiglio, sentenza 22 maggio 1985 ) che la Corte è disposta a prendere in considerazione argomenti svolti dall' interveniente che siano in conflitto con quelli della parte a cui sostegno l' intervento è stato effettuato .
Direi quindi che il sesto mezzo di illegittimità nella presente fattispecie deve essere preso in considerazione in quanto dedotto dalla FNSEA, ma che il quinto e il settimo mezzo di illegittimità dedotti dalla ricorrente sono inammissibilii . Li esaminerò per l' eventualità che la Corte ritenga che tutti questi mezzi sono ammissibili .
Il quinto mezzo di illegittimità dedotto dal ricorrente nella presente causa verte sull' inosservanza del procedimento prescritto dall' art . 93 del trattato CEE .
Il GAEC sostiene che il Consiglio non aveva il potere di adottare la decisione senza seguire previamente la procedura contemplata nel 1° comma dell' art . 93, n.2, in particolare doveva informare le parti interessate a presentare osservazioni . La Commissione avrebbe dovuto a questo proposito instaurare il procedimento contemplato nel 2° comma dell' art . 93, n . 2 e non lo ha fatto .
Su questo punto concordo con il Consiglio e con la Commissione, nel ritenere che il potere del Consiglio di adottare una decisione a norma della prima frase del 3° comma dell' art . 93 n . 2 è indipendente dai procedimenti contemplati nei primi due commi di detto articolo e che l' argomento del GAEC è infondato .
Il sesto mezzo di illegittimità dedotto è l' inosservanza del principio di proporzionalità .
Il GAEC, sostenuto dalla FNSEA, sostiene che il ricorso all' IVA "come strumento" per la corresponsione della sovvenzione in esame stride con il principio di proporzionalità, in quanto l' IVA non è uno strumento idoneo . Essa non è idonea per le seguenti ragioni :
a ) l' aiuto mediante una riduzione dell' IVA è necessariamente di applicazione generale e quindi vale anche per merci non soggette ad ICM o sulle quali l' ICM ha solo un' incidenza minima;
b ) l' aiuto concesso mediante l' IVA si applica ad ogni negozio commerciale fra agricoltori e non al valore aggiunto, cosicché la produzione finale dell' agricoltore non riflette l' entità dell' aiuto concesso;
c ) chi fruisce dell' aiuto può commettere frodi moltiplicando i negozi inutili o fittizi tra agricoltori, i quali ottengono ogni volta una sovvenzione del 5%, senza alcun corrispondente valore aggiunto;
d ) l' aiuto, come è contemplato, inciderà inevitabilmente sulle risorse proprie della Comunità;
e ) l' aiuto in esame torna a più utile alle grandi imprese agricole che alle piccole, il che accentua la distorsione della concorrenza, rendendo le aziende agricole più efficienti ancora più concorrenziali ed è contrario allo spirito del trattato il quale mira a garantire un equo tenore di vita alla popolazione agricola della Comunità orientando gli aiuti verso le imprese agricole medio-piccole .
Dei cinque argomenti che il ricorrente svolge a sostegno di questa tesi generale, il primo - cioè l' aiuto mediante rimborso dell' IVA va pure a vantaggio di merci non soggette ad ICM - non gli giova assolutamente, poiché egli chiede il risarcimento del danno per merci che sono soggette ad ICM . Il secondo e il terzo argomento - cioé che la restituzione non rispecchia un aumento di valore e può facilitare le frodi - possono anche essere fondati in fatto, ma le norme sull' IVA in questo senso non mirano alla tutela del ricorrente come singolo . Il quarto argomento - cioé che l' aiuto inciderà sulle risorse proprie della Comunità - può essere stato confutato retrospettivamente con la Ventesima direttiva sull' IVA la quale, con gli artt . da 3 a 5, pare intenda fare in modo da evitare qualsiasi perdita di risorse proprie . In ogni caso, questa è ancora una norma che non riguarda la tutela del singolo . Il quinto argomento - cioé che l' aiuto attribuisce un vantaggio sproporzionato alle grandi imprese agricole, in contrasto con gli scopi della politica agricola comune - incontra lo scoglio che gli scopi della politica agricola comune sono svariati ed è pacifico che le autorità comunitarie godono di un potere discrezionale per la conciliazione dei vari obiettivi . In ogni caso, questi scopi non sono norme a tutela del singolo che possano legittimare l' azione di risarcimento . In questa situazione non mi pare che il principio di proporzionalità, come è stato definito dalla Corte, possa essere fatto valere dal ricorrente o che sia provata la trasgressione dello stesso .
Il settimo mezzo di illegittimità dedotto riguarda le risorse proprie della Comunità . Il GAEC sostiene che l' aumento del 2% dell' entità della sovvenzione disposta dalla decisione n . 84/361 non tutela le risorse proprie della Comunità .
Il Consiglio sostiene che l' autorizzazione a servirsi dell' IVA per la corresponsione dell' aiuto in esame era in un primo tempo basata sull' art . 3 del regolamento n . 855/84, che il ricorrente non ha impugnato . Dal momento che la decisione n . 84/361 si limita a confermare il regolamento su questo punto, il Consiglio si chiede se il ricorrente possa ancora sollevare questo punto . Il Consiglio inoltre sostiene che è impossibile stabilire in qual modo la diminuzione delle risorse proprie della Comunità possa implicare una discriminazione arbitraria a danno del ricorrente o arrecargli il danno che esso allega .
La ventesima direttiva IVA mi pare provveda alla tutela delle risorse proprie contro gli effetti di aiuti concessi a norma tanto del regolamento n . 855/84 quanto della decisione n . 84/361 . In ogni caso, le norme e i principi che disciplinano le risorse proprie della Comunità, a mio parere, non costituiscono norme per la tutela del singolo che possono venire invocate dal ricorrente a sostegno della domanda di risarcimento e gli argomenti che esso svolge su questo punto mancherebbero di pertinenza, anche se esso fosse ammissibile .
Per riassumere, ritengo che la decisione n . 84/361 sia illegittima per trasgressione dell' art . 93, n . 2 del trattato CEE e che possa essere illegittima sotto determinati aspetti per trasgressione dell' art . 96 del trattato CEE, ma ritengo che nessuno di questi motivi di illegittimità costituisce trasgressione di una norma giuridica superiore mirante alla tutela del singolo, tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità . Ritengo pure che la decisione n . 84/361 sia illegittima per inosservanza del principio di uguaglianza sancito in particolare nel 2° comma dell' art . 40, n . 3 del trattato CEE . Questa è indiscutibilmente una norma giuridica superiore mirante alla tutela del singolo, ma - a mio parere - giacché il danno assertivamente patito, a detta degli interessati, ha colpito un gran numero di agricoltori e comunque rientra nei limiti dei rischi inerenti all' attività economica del ricorrente, non è stato dimostrato che vi sia stata trasgressione sufficientemente grave per far sorgere la responsabilità extracontrattuale da parte della Comunità .
Così stando le cose, non è strettamente necessario accertare se il ricorrente abbia specificato il danno assertivamente subito o se abbia dimostrato il nesso causale fra il danno e la normativa impugnata . Ritengo tuttavia che questi siano importanti aspetti della controversia .
Quanto al danno, il GAEC sostiene che la lesione che ha subito direttamente ed individualmente, dato l' aumento dell' aliquota del rimborso concesso agli agricoltori tedeschi e l' effetto di detto aumento sul prezzo al chilogrammo dei bovini in Francia, ha determinato un lucro cessante sulle sue vendite di bestiame vivo di almeno il 5 %. Per gli altri prodotti della sua gamma ( pollame e latte ) il GAEC non disponeva di dati . Nell' atto introduttivo esso stimava in via provvisoria il danno per tutti i suoi prodotti in 60 000 FF per il 1984, con riserva di meglio definire i dati appena fossero pubblicate le statistiche per la seconda metà del 1984 e potesse disporre del proprio conto profitti e perdite e del bilancio per il 1984 . Quest' ultimo è stato disponibile prima dell' udienza e, rispondendo ad una domanda della Corte, il GAEC ha calcolato le perdite sui bovini nella seconda metà del 1984 in soli FF 10 894, ed ha sostenuto di non essere ancora in grado di effettuare la stima per le perdite sul latte o sul pollame . Esso deduce che, se si esperisce un' azione di danni dinanzi alla Corte di giustizia, non è necessario che il danno venga definitivamente precisato; la Corte può dichiarare la Comunità responsabile per il danno imminente e prevedibile con sufficiente certezza, anche se il danno non è ancora definibile con precisione : n . 6 della sentenza nelle cause riunite 56, 60/74 Kampffmeyer / Commissione e Consiglio, Racc . 1976, pag . 711, in particolare pag . 742 .
A richiesta della Corte, il ricorrente ha fornito il bilancio e i documenti intitolati "Compte de pertes et profits" per il 1982, il 1983 e il 1984 . L' ultimo comunque contiene solo totali e non suddivide i risultati dell' anno . Quanto all' attività commerciale del GAEC, l' unico dato indicato nel conto profitti e perdite è il profitto lordo per l' anno ( bénéfice d' exploitation de l' exercice ). Nel 1982 questo era pari a FF 196 925,38, nel 1983 era di FF 325 603,32 e nel 1984 era solo di FF 46 977,15 . Dunque, dopo un aumento nel 1983, il profitto commerciale lordo pare sia sceso decisamente nel 1984 . Il ricorrente tuttavia non ha cercato di trarre conclusioni da questo fatto . Non sostiene che la diminuzione degli utili sia dovuta al calo delle vendite; e i suoi dati per le vendite di bovini nella seconda metà del 1984 dimostrano un volume di vendite analogo a quello del 1982, 1983 e 1985 . La sua tesi è piuttosto di aver ottenuto utili inferiori sulle vendite effettuate .
Il Consiglio sostiene che il ricorrente non è riuscito a dimostrare alcun danno per quel che riguarda la produzione di pollame e di latte, in modo da soddisfare le condizioni di cui all' art . 38 § 1 del regolamento di procedura . Quanto ai bovini, gli argomenti del ricorrente sono deboli e risultano dal calcolo dell' effetto del rimborso dell' IVA tedesca sui prezzi francesi, mentre i bassi prezzi sul mercato francese possono spiegarsi con altri fattori, diversi dall' aiuto in esame, come ad esempio l' applicazione, a decorrere dal 1° aprile 1984, di una sovraimposta per scoraggiare la produzione nel settore del latte, con conseguente aumento della macellazione di vacche in Francia e in Germania .
La Repubblica federale di Germania obietta inoltre che, logicamente, il danno derivante dall' aiuto ulteriore non può essere imminente . Dovrebbe già essersi verificato nella seconda metà del 1984 e non può essere un danno futuro . Per motivi d' economia processuale, la Repubblica federale chiede alla Corte di respingere il ricorso del GAEC già per insussistenza di danno derivante dall' atto impugnato; e cita i nn . 9 e 13 della sentenza 40/75 Produits Bertrand / Commissione, Racc . 1976, pag . 1 in particolare pagg . 8 e 9, come precedente di questo modo di procedere .
Nel calcolo delle presunte perdite sulle vendite di bovini, il ricorrente nella presente causa non si richiama a negozi specifici . Esso prende il tonnellaggio totale delle sue vendite di bovini delle varie categorie e applica ad essi percentuali tratte dalle medie di mercato generali in Francia . Il ricorrente calcola così che i prezzi per i bovini non ammessi all' intervento sono diminuiti in Francia del 6,6% nel periodo in esame; ed i prezzi per i bovini ammessi all' intervento sono diminuiti del 4,5%; esso applica queste percentuali alle sue vendite complessive per ciascuna di queste categorie nella seconda metà del 1984 . A mio parere questo non è un metodo ammissibile per determinare le perdite assertivamente subite . L' aiuto speciale agli agricoltori tedeschi mi pare abbia inciso sui prezzi dei bovini in Francia al massimo per soli due mesi dei sei presi in considerazione . Per di più, è lungi dall' essere chiaro che l' intera diminuzione dei prezzi possa essere attribuita agli effetti della sovracompensazione degli agricoltori tedeschi in forza della decisione n . 84/361; altri fattori possono aver determinato per intero o parzialmente la diminuzione dei prezzi . La questione si presta a varie interpretazioni e non ritengo che il ricorrente nella presente causa abbia dimostrato il danno assertivamente subito con sufficiente certezza . Ciò vale a maggior ragione per il latte e il pollame, settori nei quali, per mancanza di statistiche esaurienti sui prezzi, il ricorrente non ha nemmeno tentato di quantificare le presunte perdite .
Nella sentenza Kampffmeyer la Corte ha deciso che si poteva dichiarare la Comunità responsabile per un "danno imminente e prevedibile con sufficiente certezza" anche se il danno non poteva ancora essere precisamente determinato . Il ricorrente ora ha prodotto un conto profitti e perdite per il 1984 . Non vedo alcun motivo per cui non possa riferirsi a specifici negozi sui quali avrebbe sofferto perdite, supposto che ve ne siano, almeno per quanto riguarda la seconda metà del 1984 . Così stando le cose, nego che esso possa invocare la massima di cui al n . 6 della sentenza Kampffmeyer . A parte ciò, non ritengo che il danno assertivamente patito nella presente causa sia sufficientemente certo per rientrare nel principio Kampffmeyer, anche se fosse un danno futuro . Di conseguenza non ritengo che il ricorrente possa ottenere la richiesta declaratoria di responsabilità generale per danno .
Quanto al nesso causale indispensabile tra la decisione n . 84/361 e il danno assertivamente subito, il GAEC sostiene che l' aiuto autorizzato dalla decisione n . 84/361 distorce la concorrenza e conferisce ai prodotti tedeschi un vantaggio non solo sul mercato francese, ma anche sui mercati dei paesi terzi ove essi concorrono con i prodotti francesi, in particolare coi suoi prodotti .
Il Consiglio sostiene che il danno assertivamente patito dal ricorrente non è dovuto alla decisione n . 84/361, ma ai provvedimenti nazionali tedeschi adottati in esecuzione alla stessa . Quindi non vi è un nesso di causale diretto fra la decisione e il danno assertivamente subito, in quanto la decisione si limitava ad autorizzare uno Stato membro a corrispondere la sovvenzione .
L' argomento principale del governo tedesco nella presente causa è che il ricorso dovrebbe essere respinto per mancanza di danno attuale e provato, che abbia un nesso causale con l' atto impugnato . Esso sostiene che la diminuzione dei prezzi dei bovini, assunta dal ricorrente, nel periodo che ci interessa è attribuibile all' improvviso aumento della macellazione di bestiame conseguente alle restrizioni comunitarie della produzione di latte . Esso deduce che tanto i dati sul commercio estero quanto il livello dei prezzi dei bovini depongono a sfavore del nesso causale tra il danno assertivamente subito e l' atto impugnato, benché alla Corte non sia stato fornito alcun dato che dimostri l' entità di detta macellazione o quali siano stati i suoi effetti sui prezzi .
Per conto mio, non mi pare che il nesso causale tra la presunta illegittimità e il danno sia stato dimostrato .
Ho detto che queste due ultime questioni erano aspetti importanti della causa, giacché a mio parere esse di per sé confutano le tesi del ricorrente cosicché la Corte può anche risparmiarsi di indagare sulla presunta illegittimità della decisione n . 84/361 o perché il ricorrente non ha dimostrato il danno ( come nella causa n . 49/79 Pool / Consiglio, Racc . 1980, pag . 569 ) o perché non ha dimostrato il nesso causale tra la presunta illegittimità e il danno ( come nella causa n . 40/75, Produits Bertrand, Racc . 1976, 1 e nella causa n . 26/81, Oleifici Mediterranei, Racc . 1982, pag . 3057 ).
Di conseguenza, ritengo che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile in quanto proposto nei confronti della Commissione e respinto in quanto proposto nei confronti del Consiglio . Il ricorrente dovrebbe sopportare le spese del Consiglio e della Repubblica federale di Germania, ma non quelle della Commissione, che non ne ha fatto domanda .
(*) Traduzione dall' inglese .
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