Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Con il presente ricorso, la società Ferriera Valsabbia chiede in via principale l' annullamento di una decisione del 27 settembre 1984 ( in prosieguo : "desisione impugnata ") con cui la Commissione delle Comunità europee le ha inflitto un' ammenda di ECU 70 875 .
Tale decisione è stata adottata in base all' art . 58 del trattato CECA ed alla decisione 24 giugno 1981, n . 1831/CECA, emanata in attuazione di detto articolo e modificata dalla decisione n . 533/82/CECA ( in prosieguo : "decisione generale "). Quest' ultima, entrata in vigore il 1° luglio 1981 e volta a contrastare gli effetti della crisi derivante dalla sovraproduzione nell' industria siderurgica, impone alle imprese interessate l' obbligo di non superare per le singole categorie di prodotti una determinata quota di produzione e di smerciare solo una certa parte di tale quota nel mercato comune . In linea di principio la quota di consegna va quindi imputata alla quota di produzione .
Tale regola ha subito un temperamento non già in forza di un testo normativo, ma in virtù della prassi della Commissione . Questa ha infatti consentito che la quota di consegna venisse eccezionalmente aumentata delle giacenze esistenti in ciascuna impresa al 30 giugno 1981, ossia alla vigilia dell' entrata in vigore della nuova normativa . Questa concessione eccezionale costituisce in qualche modo un provvedimento transitorio volto ad evitare che le imprese venissero penalizzate per la loro attività anteriore alla vigenza della nuova disciplina .
2 . La Commissione addebitava alla società Ferriera Valsabbia di aver superato, per quanto riguarda i prodotti della categoria V ( tondi per cemento armato ), di 979 tonnellate la quota di consegna relativa al primo semestre del 1982 e di 1 239 tonnellate quella relativa al secondo semestre dello stesso anno . Le tonnellate eccedenti ammontavano quindi complessivamente a 2 218 tonnellate .
La società ricorrente non contestava tale superamento di quote e la Commissione non le negava la suddetta concessione eccezionale . La controversia tra le parti è semplicemente dovuta a una diversa valutazione delle giacenze al 30 giugno 1981 .
3 . Secondo la Commissione tali giacenze ammonterebbero a 1 273 tonnellate e deducendo tale importo dalle 2 218 tonnellate eccedenti, si otterrebbe un sovrappìù di 945 tonnellate che dovrebbe essere sanzionato nella misura di 75 ECU per tonnellata, con l' ammenda di cui trattasi .
La Ferriera Valsabbia sostiene che alla data suddetta aveva in magazzino, oltre alle 1 273 tonnellate, una notevole quantità di prodotti ( e segnatamente 4 749 tonnellate ) che sarebbero poi stati consegnati fuori del mercato comune ( e principalmente all' impresa svizzera Philipp Brothers ) successivamente al 30 giugno 1981 .
4 . Sia nella fase scritta che nell' udienza del 13 marzo 1983 l' esposizione dei fatti ha lasciato sussistere taluni punti oscuri, soprattutto in ordine al metodo adottato dalla Commissione per calcolare l' importo di 1 273 tonnellate .
La riapertura del dibattimento nell' udienza del 23 settembre 1987 ( decisa dalla Corte ) ha consentito di ottenere i chiarimenti necessari per la soluzione della controversia . E' distintamente emerso che la questione relativa al se le fatture riguardanti prodotti venduti all' impresa Philipp Brothers fossero fatture definitive o fatture "pro forma" - per ulteriori dettagli su questo punto rinvio alla relazione d' udienza - non aveva l' importanza in un certo momento attribuitale dalle parti .
La Commissione aveva infatti già precisato d' aver "ricostruito" le giacenze al 30 giugno 1981 sulla base delle fatture e non sulla base delle bolle di consegna . All' udienza ha integrato i suoi chiarimenti affermando di non contestare che i prodotti in questione facessero materialmente parte delle giacenze della Ferriera Valsabbia alla data in questione . Essa ha semplicemente fatto valere di non aver preso in considerazione tali prodotti per il motivo
- che erano già stati venduti alla società Philipp Brothers, e non appartenevano più alla ricorrente,
- che erano destinati ad un paese terzo .
5 . Tale argomentazione non appare convincente . Infatti, come è stato peraltro ammesso nell' udienza dal rappresentante della Commissione, i prodotti di cui trattasi sono fungibili . Stando così le cose, non è possibile affermare che un determinato quantitativo di merci, pari a quasi 5 000 tonnellate, ha cessato d' appartenere alla ricorrente il 30 giugno 1981 a seguito della vendita all' impresa Philipp Brothers . Nulla impedisce inoltre di pensare che i prodotti, costituenti l' oggetto di tale transazione commerciale e consegnati nel secondo semestre del 1981, siano stati totalmente o parzialmente prelevati dalle giacenze prodotte dopo tale data . Orbene, la Commissione non ha affatto contestato alla ricorrente di aver superato la sua quota di produzione . Ciò - sia detto incidentalmente - toglie qualsiasi rilevanza all' argomento tratto dalla destinazione dei prodotti verso paesi terzi . Mi è parso peraltro di capire dai chiarimenti forniti nell' udienza dal rappresentante della Commissione che in situazioni analoghe non si è mai tenuto conto di tale destinazione ai fini della stima delle giacenze al 30 giugno 1981 .
La convenuta, che in linea di principio non ha mai rifiutato alla Ferriera Valsabbia la suddetta concessione eccezionale, non poteva perciò, se non voleva trasgredire la norma che aveva essa stessa adottato, escludere per i contratti in questione una quantità di tonnellate corrispondente ad una vendita di cose generiche, anche se conclusa prima del 30 giugno 1981, essendo assodato che la consegna ne è avvenuta successivamente a tale data .
6 . La ricorrente può quindi chiedere con giusto titolo l' annullamento della decisione impugnata; ciò rende superfluo l' esame delle domande presentate in subordine .
Qualora la vostra sentenza risultasse conforme alle mie conclusioni, le spese sarebbero da porsi a carico della convenuta .
(*) Traduzione dal francese .
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