CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN MISCHO
dell'11 giugno 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
L'11 luglio 1984 la Commissione decideva che « le candidature dei dipendenti del ruolo linguistico, al pari di quelle dei dipendenti dei ruoli scientifico o tecnico, possono essere prese in considerazione per coprire posti amministrativi nella prima fase degli avvisi di posto vacante. I dipendenti amministrativi potranno del pari candidarsi ai posti vacanti dei ruoli LA e ST » ( 1 ).
La « prima fase degli avvisi di posto vacante » è quella definita dall'art. 29, n. 1, lett. a), dello statuto. Essa consiste nell'esaminare « la possibilità di promozione e di trasferimento all'interno dell'istituzione ».
I ricorrenti nella causa 269/84, i sigg. Fabbro, Giuffrida e Herbin, chiedono l'annullamento della summenzionata decisione in quanto dispone che le candidature dei dipendenti del ruolo linguistico possano essere prese in considerazione per coprire posti amministrativi.
« Il sig. Scharf, ricorrente nella causa 292/84 chiede che sia dichiarata l'illegittimità di detta decisione e che sia di conseguenza annullata la decisione 30 novembre 1984 dell'autorità investita del potere di nomina (in prosieguo: « AIPN »), con la quale il sig. R. T., dipendente del ruolo linguistico LA, è stato nominato nel posto della categoria A dichiarato vacante con avviso COM/1207/84, nonché la decisione con cui l'AIPN, nella stessa data, ha respinto la candidatura dello Scharf a detto posto, a cagione della nomina del sig. R. T. »
I ricorrenti sostengono che la decisione 11 luglio 1984 è illegittima essenzialmente perché in contrasto con l'art. 45, n. 2, dello statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: « lo statuto »).
Esaminerò dapprima il problema della ricevibilità, che concerne solo la causa 269/84, e poi il problema di merito.
A — Il problema della ricevibilità
1.
La Commissione adduce che il ricorso è irricevibile per mancanza di un interesse personale ed attuale dei ricorrenti ad impugnare il provvedimento contestato che, non influendo direttamente sulla loro situazione giuridica, non arreca loro pregiudizio.
La Commissione considera che a causa del carattere generale dell'atto impugnato, esso avrebbe potuto riguardare direttamente i ricorrenti solo se, in virtù della sua applicazione, fosse stato loro effettivamente preferito un dipendente del ruolo linguistico e che non essendosi i ricorrenti candidati al posto di categoria A su cui era stato trasferito un dipendente LA, essi non possono contestare la decisione generale che ha reso possibile il trasferimento.
2.
I ricorrenti sostengono che l'art. 90, n. 2, dello statuto consente ai dipendenti, che abbiano prima proposto reclamo, di impugnare sia le misure di carattere individuale prese in applicazione di una decisione generale, sia la stessa decisione generale che arrechi loro pregiudizio.
Essi affermano che la decisione impugnata è un atto che arreca loro pregiudizio in quanto:
a)
allargando il numero dei dipendenti ammessi a candidarsi nella prima fase degli avvisi di posto vacante, essa limita la loro potenziale mobilità;
b)
consentendo il trasferimento di dipendenti del ruolo LA a posti di grado A6, A5 e A4 e riducendo in tal modo il numero dei posti disponibili per promozioni, essa restringe le loro possibilità di promozione.
La situazione era aggravata dal fatto che i posti in bilancio dei dipendenti del ruolo linguistico trasferiti, non possono essere attribuiti alla categoria A (argomento fatto valere nella replica).
Il carattere generale della decisione non eliminava la sua natura di atto amministrativo che arreca pregiudizio, in quanto per il suo stesso contenuto essa si rivolgeva ad un numero particolarmente ristretto di dipendenti della categoria A in possesso, in quel momento o nell'avvenire, dei requisiti per occupare i posti amministrativi vacanti, mettendoli in concorrenza con i dipendenti del ruolo linguistico LA.
Il pregiudizio così arrecato allo sviluppo di carriera era perciò immediato e chiaramente determinabile per ogni dipendente della categoria A.
D'altra parte l'attuazione della decisione impugnata poteva condurre alla presentazione di un numero particolarmente elevato di reclami amministrativi e poi di ricorsi. Nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia (teoria dell'economia del processo) si doveva quindi dichiarare ricevibile il ricorso.
3.
Diciamo subito che quest'ultimo mezzo non può essere accolto poiché, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 30 giugno 1983 (causa 85/82, Schloh/Consiglio, Racc. pag. 2105), «un ricorrente non è legittimato ad agire nell'interesse della legge o delle istituzioni e può far valere, a sostegno di un ricorso per l'annullamento di una nomina, solo i pregiudizi che lo colpiscono personalmente ».
A mio parere questa regola vale anche per una misura di carattere generale.
4.
Ritengo infatti che si debba distinguere fra la natura del pregiudizio (che dev'essere personale, come chiariremo in seguito) e la natura della decisione impugnata che può avere invece carattere individuale o generale.
Non condivido la tesi che i ricorsi ex art. 179 del trattato e 90 e 91 dello statuto possano essere proposti solo contro atti cogenti di carattere individuale ( 2 ).
Non è infatti da accogliere un'interpretazione dell'art. 90 che pervenga a negare qualsiasi rilevanza alle parole « misura di carattere generale » che figurano al n. 2, primo trattino.
Con sentenza 29 settembre 1975 (54/75, De Dapper/Parlamento, Racc. 1976, pag. 1381) la Corte ha del resto dichiarato la ricevibilità di un ricorso proposto dai dipendenti del Parlamento contro la decisione del presidente del Parlamento di non riconoscere l'irregolarità delle elezioni per la designazione dei membri del comitato del personale, svoltesi il 18 marzo 1975.
La Corte constatava fra l'altro « che la legittimazione e l'interesse dei ricorrenti, candidati ed elettori nel contempo nell'elezione litigiosa, sono incontestabili » (punto 27).
Pronunziandosi poi sul merito, la Corte annullava la decisione del presidente del Parlamento e dichiarava che spettava al Parlamento provvedere allo scioglimento del comitato irregolarmente eletto, adottando altresì tutte le misure necessarie nell'interesse della certezza del diritto (sentenza 9 marzo 1977, causa 54/75, De Dapper/Parlamento, Racc. pag. 471).
Queste sentenze concernono per l'appunto una misura di carattere generale.
Simili misure possono essere impugnate (alle condizioni che preciserò in seguito) anche in assenza dei presupposti richiesti dall'art. 173, 2o comma, poiché l'art. 179 del trattato CEE e gli artt. 90 e 91 dello statuto « istituiscono nell'ambito comunitario un tipo d'azione di natura speciale sia per l'oggetto, sia per i soggetti legittimati a prevalersene » (conclusioni dell'avvocato generale Trabucchi nella causa 18/74, Syndicat général du personnel/Commissione, Racc. 1974, pagg. 933 e 948).
Questa tesi sembra trovare conferma anche in due sentenze nelle quali la Corte ha dichiarato che una controversia tra un funzionario e l'istituzione da cui dipende, controversia vertente sul risarcimento di un danno, rientra, nel caso in cui tragga origine dal rapporto d'impiego intercorrente fra l'interessato e l'istituzione, nell'ambito dell'art. 179 del trattato e dagli artt. 90 e 91 dello statuto e si trova al di fuori del campo d'applicazione degli art. 178 e 215 del trattato (sentenze 22 ottobre 1975, causa 9/75, Meyer-Bruckhardt, Racc. 1975, pag. 1171, e 17 febbraio 1977, causa 48/76, Reinarz, Racc. 1977, pag. 298).
5.
Per meglio impostare il problema, vorrei ricordare a quali condizioni la Corte ammette un ricorso contro un atto di natura regolamentare come un regolamento del Consiglio relativo a modifiche dello statuto.
a)
Un dipendente delle Comunità che voglia impugnare un regolamento, può scegliere la via del ricorso contemplato nell'art. 173, 2o comma.
In tal caso però il ricorrente dovrà provare che l'atto di cui trattasi, pur apparendo come un regolamento, costituisce una decisione che lo riguarda direttamente e individualmente. Fino ad ora la Corte non ha mai riconosciuto che si sia dato un caso del genere.
A questo tipo di ricorso si applica il diritto comune anche per quanto concerne le spese: sarà quindi l'art. 69, n. 2, e non l'art. 70 del regolamento di procedura a dettare la relativa disciplina (vedasi la sentenza 26 febbraio 1981, causa 64/80, Giuffrida e Campogrande/Consiglio, Racc. 1981, pag. 693).
b)
La semplice presentazione di un reclamo ex art. 90 dello statuto non è sufficiente ad aprire la via di un rimedio giurisdizionale contro un atto avente natura di regolamento.
Il procedimento contemplato dall'art. 90, n. 2, si applica infatti soltanto nell'ipotesi in cui l'AIPN abbia adottato una decisione o abbia omesso di adottare una misura imposta dallo statuto, e detto comportamento dell'AIPN costituisca un atto pregiudizievole (si vedano le sentenze 16 luglio 1981, cause 153/79, Bowden/Commissione, Racc. pag. 2111, in particolare il punto 13, pag. 2122, e 154/79, Biller e altri/Parlamento, Racc. pagg. 2125, e in particolare 2138).
e)
È invece ammissibile impugnare un atto regolamentare eccependone l'illegittimità.
«L'art. 184 del trattato CEE è (infatti) espressione di un principio generale che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare in via incidentale, al fine di ottenere l'annullamento di una decisione che la concerne direttamente e individualmente, la validità di atti regolamentari che costituiscono il fondamento giuridico della decisione impugnata » (sentenza 19 gennaio 1984, causa 262/80, Andersen/Parlamento, Racc. pag. 195, in particolare il punto 6, pag. 203).
Lo statino dello stipendio pur redatto applicando automaticamente un regolamento del Consiglio alla situazione concreta di un determinato dipendente, può costituire una decisione dell'AIPN che arreca pregiudizio all'interessato (ibidem, punto 4).
6.
Perciò la prima questione da porsi in esame, è quella di appurare se la decisione della Commissione 11 luglio 1984 costituisca un atto normativo assimilabile a un regolamento (il ricorso sarebbe allora sicuramente irricevibile poiché all'atto normativo non è seguita una decisione dell'AIPN) oppure una decisione dell'AIPN a carattere generale (in tal caso potrebbe essere oggetto di un ricorso diretto la cui ricevibilità dipende dalla prova di un pregiudizio).
Ebbene a mio parere la decisione contestata
—
riveste la forma di un regolamento;
—
emana da un'istituzione che non ha né il potere né la pretesa di modificare lo statuto;
—
si applica solo ai dipendenti della Commissione;
—
sembra avere inoltre un carattere solo sperimentale.
Ritengo quindi che non si tratti di un atto assimilabile a un regolamento.
Si tratta dunque di una decisione dell'AIPN a carattere generale.
È opportuno esaminare a quali condizioni una simile decisione può costituire un « atto che arreca pregiudizio ».
7.
In più occasioni la Corte ha dichiarato che « si possono considerare atti che recano pregiudizio solo gli atti che influiscono direttamente su una situazione giuridica determinata» ( 3 ).
Nelle sentenze 8 ottobre 1974, pronunziate nelle cause Union syndicale, Massa e Kortner/Consiglio ( 4 ) e Syndicat général du personnel des organisations européennes/Commissione ( 5 ), la Corte ha affermato che « sebbene l'art. 179 possa fornire le basi per disciplinare la definizione in sede processuale di controversie, sia individuali, sia collettive, fra la Comunità ed i suoi dipendenti, occorre nondimeno osservare che il sistema di reclamo e ricorso messo in opera dagli artt. 90 e 91 dello statuto si applica esclusivamente alle controversie individuali ».
Questa formula dev'essere interpretata nel senso che se la misura adottata è di carattere generale, essa deve riguardare personalmente il ricorrente, il che non può avvenire nel caso di un'organizzazione sindacale.
Nella sentenza Leclercq ( 6 ) si dichiara che la decisione della Commissione, « che riguarda, in generale, la gestione di crediti relativi a contratti di studio stipulati con persone o società estranee agli uffici della Commissione, non può essere considerata un atto che arrechi pregiudizio a un ex dipendente ai sensi dell'art. 91 dello statuto »; e che « nella misura in cui la lettera del sig. Baichère in data 14 ottobre 1979 non debba esssere considerata come semplice informazione, data da un dipendente della Commissione a un ex collega, ma comporti la decisione di rifiutare un contratto di studio in forza della decisione della Commissione 26 giugno 1974, questo rifiuto è opposto alla società Science e non al ricorrente, esso non può quindi riguardare il ricorrente né direttamente, né individualmente ».
Per le ragioni che illustrerò più avanti, meglio sarebbe stato usare in questa sentenza il termine « personalmente » al posto di « individualmente ».
Nella sentenza Deshormes ( 7 ) che la Commissione ha citato nella presente causa pur senza farvi esplicito riferimento, la Corte ha utilizzato sia il criterio dell'incidenza immediata e diretta sulla situazione giuridica dell'interessato (punto 10) sia quello « dell'interesse giuridico attuale, sufficientemente caratterizzato (punto 12) ».
Ricordo infine la sentenza Schloh, già citata, nella quale troviamo l'espressione « interessi a lui personali ».
8.
Resta da sapere a quale risultato si giunge applicando i criteri di cui sopra al ricorso presentato dai signori Fabbro, Giuffrida e Herbin.
Non è facile rispondere a tale quesito, poiché ci troviamo forse di fronte ad un caso limite.
A favore della ricevibilità del ricorso si può invocare il fatto che la decisione contestata ha avuto l'effetto immediato di accrescere la concorrenza tra i dipendenti interessati ad un trasferimento o ad una promozione, sia per l'aumento del numero dei possibili candidati, sia per la diminuzione del numero dei posti disponibili. (Una volta che dipendenti LA siano stati nominati in A4 o in A6, questi posti non sono più disponibili per promozioni di dipendenti A5 o A7).
Dunque si può affermare che in qualche modo la decisione della Commissione « influisce direttamente su una situazione giuridica determinata ». Nel nostro caso si tratta di una situazione astratta, vale a dire il sistema di ammissione delle candidature nella prima fase degli avvisi di posto vacante.
Il carattere astratto della modifica indotta sulla situazione giuridica non è tuttavia, di per sé, tale da rendere irricevibile il ricorso. Ciò vale anche in relazione al fatto che la decisione della Commissione, come affermano gli stessi ricorrenti, riguarda tutti i dipendenti di categoria A che d'ora in avanti possono aspirare a candidarsi ad un trasferimento interno o ad una promozione.
Sono infatti convinto che non sarebbe corretto applicare al campo d'azione degli artt. 90 e 91 dello statuto quella giurisprudenza, affermatasi in relazione all'art. 173, 2o comma, secondo la quale il ricorso di un soggetto privato contro un regolamento è irricevibile anche quando sia possibile determinare con maggiore o minore precisione il numero o financo l'identità dei soggetti giuridici cui l'atto si applica in un momento dato.
È mia opinione che il criterio distintivo tra questi due tipi di ricorso sia il seguente:
Le decisioni prese sotto l'apparenza di un regolamento, contemplate nell'art. 173, 2o comma, devono riguardare i ricorrenti direttamente ed individualmente. Secondo la giurisprudenza della Corte è necessario quindi che l'atto « influisca sulla loro situazione giuridica in ragione di circostanze di fatto che li caratterizzano rispetto a qualsiasi altro soggetto e li identificano in modo analogo al destinatario (sentenza 18 novembre 1975, causa 100/74, CAM, Race. 1975, pag. 1393).
Gli artt. 90 e 91 ammettono invece expressis verbis i ricorsi contro misure di carattere generale (a condizione che si tratti di decisioni dell'AIPN), contro misure cioè che si applicano a situazioni oggettivamente determinate e produttive di effetti giuridici nei confronti di categorie di soggetti contemplate in modo generale ed astratto. (Per definire gli atti impugnabili per via di ricorso, uso di proposito una formula ricorrente nella giurisprudenza della Corte per dichiarare l'irricevibilità di un ricorso ex art. 173).
È sufficiente che, come di regola in materia di ricorsi amministrativi, l'atto impugnato riguardi direttamente i soggetti in questione e che essi abbiano un interesse generale ed attuale ad esperire un'azione.
9.
Ebbene, è difficile immaginare che l'adozione della decisione 11 luglio 1984 comporti, in sé e per sé, una situazione del genere.
È ben possibile infatti che un dipendente A non faccia mai domanda di trasferimento su un posto al quale si è candidato anche un dipendente del ruolo LA.
Oppure può avvenire che si candidi ed ottenga effettivamente il posto, essendo preferito ad uno o più dipendenti del ruolo LA.
Allo stesso modo un determinato dipendente può ottenere senza alcuna difficoltà la promozione cui aspirava, sia perché un posto individuale è stato dichiarato vacante, sia in occasione dell'annuale procedura di promozioni colletive.
Del resto il numero globale dei posti da coprire mediante trasferimento interno o promozione, può variare di anno in anno in funzione di una serie di fattori, come trasferimenti o promozioni dei precedenti titolari, dimissioni, collocamento a riposo, aspettative per motivi personali, trasferimenti interistituzionali, creazione di nuovi posti in bilancio.
Mi sembra quindi che la prospettiva di trasferimenti interni di dipendenti del ruolo LA alla categoria A possa influire solo potenzialmente sulle « possibilità di mobilità » o sulle « prospettive di promozione » di dipendenti della categoria A; un'influenza troppo incerta per poterne fin d'ora dedurre un interesse « personale ed attuale » ( 8 ).
Nella replica e nella fase orale del procedimento l'avvocato dei ricorrenti ha addotto che un tale interesse sussisterebbe in ogni ipotesi in cui un dipendente inserito nell'elenco annuale dei candidati alla promozione non sia poi promosso per mancanza di posti disponibili.
Il sig. Herbin, ad esempio, non sarebbe stato promosso in A6 alla fine del 1984 perché i posti disponibili non erano 68, ma solo 67 e ciò sarebbe dipeso dal trasferimento in A6 di due dipendenti LA 6, avvenuto poco tempo prima.
Tuttavia è giocoforza constatare che questa situazione non si era ancora verificata al momento della presentazione del ricorso che, per di più, non ha ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione relativa alle promozioni in A7 e A6 per l'esercizio 1984. Non risulta del resto che il sig. Herbin abbia inoltrato reclamo contro dette decisioni.
Concludo dunque che la decisione della Commissione 11 luglio 1984 non costituisce un atto che arreca pregiudizio ai tre ricorrenti e che il loro ricorso è perciò irricevibile.
10.
Si deve infine prendere posizione sullo specifico problema di ricevibilità che riguarda il ricorso del sig. Herbin poiché, come la Corte ha più volte confermato, i termini per il reclamo sono d'ordine pubblico e non sono disponibili né dalle parti né dal giudice (si veda in particolare la sentenza 12 luglio 1984, causa 227/83, Moussis, Racc. pag. 3133, a pag. 3146, punto 12).
L'edizione del bollettino Infor-Rapide, su cui è stata pubblicata la decisione di cui è causa, reca la data 18 luglio 1984. Il reclamo del sig. Herbin è stato registrato presso la segreteria generale della Commissione il 19 ottobre 1984.
Secondo l'art. 90, n. 2, 2o trattino, dello statuto, il termine per la presentazione di un reclamo « decorre dal primo giorno della pubblicazione dell'atto, se si tratta di una misura di carattere generale ».
L'agente della Commissione, interrogato in merito all'effettiva disponibilità in tutti gli edifici sede degli uffici della Commissione del bollettino Infor-Rapide lo stesso 18 luglio 1984, rispondeva che la Commissione non insisteva sull'eccezione d'irricevibilità sollevata contro il ricorso del sig. Herbin.
Quindi, non è provato che il termine per il reclamo decorra dal 18 luglio 1984.
L'art. 90, n. 3, del resto, dispone che i reclami dei dipendenti siano inoltrati per via gerarchica. Dato che il reclamo di Herbin è stato registrato nella segreteria generale, che ha sede in altro edificio, il 19 ottobre 1984, si può supporre che il deposito presso il superiore gerarchico sia avvenuto già il 18 ottobre. In ogni caso la Commissione non ne ha dato prova contraria.
Osservo infine che in una causa precedente la Corte sembra aver implicitamente applicato per analogia le disposizioni del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 3 giugno 1971, n. 1182, che stabilisce le norme da applicare ai periodi di tempo, date e termini (GU L 124, pag. 1) ( 9 ).
In base a detto regolamento il dies a quo non si computa nel termine. Questo comincia a decorrere dalla prima ora del primo giorno e scade allo spirare dell'ultima ora del giorno che, nell'ultimo mese, reca lo stesso numero del giorno iniziale.
Perciò anche se si considerasse il 18 luglio 1984 come dies a quo, il termine sarebbe spirato solo alla mezzanotte del 19 ottobre.
Il reclamo del sig. Herbin è stato quindi presentato tempestivamente.
Il ricorso proposto dal sig. Scharf (causa 292/84) non pone alcun problema di ricevibilità.
Posso dunque passare al problema del merito, che è identico nelle cause 269 e 292/84.
B — Il problema del inerito
Vorrei innanzitutto ricordare, ove sia necessario, che evidentemente non è questa la sede per giudicare la politica di « mobilità del personale » e del e. d. « sblocco dell'ufficio linguistico » che la Commissione ha deciso di perseguire.
Neppure sono in discussione le attitudini del dipendente la cui nomina è impugnata dal sig. Scharf.
Si tratta esclusivamente di esaminare se la decisione 11 luglio 1984 con cui la Commissione ha disposto che le candidature dei dipendenti dell'ufficio linguistico possano essere prese in considerazione per coprire posti amministrativi nella prima fase della vacanza di posti, sia compatibile con l'attuale versione dello statuto (poiché a ciò si limita la domanda del ricorrente).
Ricordo che la prima fase di cui sopra consiste nell'esaminare « la possibilità di promozione e di trasferimento all'interno dell'istituzione ».
È vero che la Commissione sostiene nel suo controricorso (pag. 4) che la decisione « concerne solo il trasferimento e non la promozione ».
Si deve tuttavia constatare che il testo della decisione non contiene tale limitazione; è quindi necessario esaminare anche il problema delle promozioni.
A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti invocano principalmente l'art. 45, n. 2, dello statuto e anche la Commissione ritiene che l'interpretazione di questa norma sia il problema essenziale posto dalla presente causa.
Ciononostante mi sembra che l'art. 7, n. 1, e l'art. 45, n. 1, dello statuto abbiano perlomeno pari importanza.
L'art. 7, n. 1, dispone quanto segue:
« L'autorità che ha il potere di nomina assegna ciascun funzionario mediante nomina o trasferimento, nel solo interesse del servizio e prescindendo da considerazioni di cittadinanza, ad un impiego corrispondente al suo grado, nella sua categoria o quadro ».
L'art. 45, n. 1, contempla:
« La promozione (...) comporta per il funzionario la nomina al grado superiore della categoria o del quadro al quale appartiene.»
Queste disposizioni escludono, a mio avviso, che un dipendente del ruolo LA possa essere trasferito o promosso (nel senso tecnico del termine) ad un posto della categoria A (e viceversa) ( 10 ).
Per completezza, esaminiamo tuttavia anche gli argomenti che le parti traggono dall'art. 45, n. 2, che così recita:
« Il passaggio di un funzionario da un quadro o da una categoria a un altro grado o a una categoria superiore può avvenire soltanto mediante concorso ».
Secondo i ricorrenti questa norma impone un concorso in ogni caso di nomina di un dipendente del ruolo linguistico ad un posto della categoria A o viceversa. Nel ricorso essi sottolineano i termini « da una categoria a un altro quadro ».
In particolare, i ricorrenti adducono che l'obbligo del concorso è giustificato dal fatto che le funzioni svolte dai dipendenti di categoria A e da quelli del ruolo linguistico sono diverse e richiedono formazione e qualifiche professionali distinte.
La Commissione ritiene invece che dal testo della disposizione in esame risulta che il concorso è obbligatorio solo quando un dipendente passa:
—
da un ruolo ad un altro ruolo, ad esempio dal ruolo linguistico ai ruoli scientifico e tecnico o viceversa, mentre la categoria generale A non deve essere considerata un ruolo;
—
da una categoria ad una categoria superiore (ad esempio dalla categoria B alla categoria A).
Secondo il punto di vista della Commissione, ogni dipendente appartiene in primo luogo ad una categoria, anche quando venga assegnato ad un ruolo.
Ne consegue che il passaggio dal ruolo LA alla categoria A costituirebbe il passaggio da una categoria nell'ambito di un ruolo, alla stessa categoria generale (e anche il trasferimento da A ad LA dovrebbe essere considerato come un trasferimento nell'ambito della stessa categoria).
Che cosa pensare di questi argomenti?
1.
Ispirandosi al semplice buon senso si tenderebbe ad affermare che l'art. 45, n. 2, contempla in realtà due ipotesi e cioè:
—
il passaggio da un ruolo ad altro ruolo,
—
il passaggio da una categoria ad una categoria superiore.
Ma un'interpretazione basata su una combinazione di parole per così dire matematica, può condurre a configurare altre due ipotesi e cioè:
—
il passaggio da un ruolo ad una categoria superiore,
—
il passaggio da una categoria ad un altro ruolo.
Poiché è incontestabile che i dipendenti LA sono all'inizio assegnati ad un ruolo, le due ipotesi che vengono in considerazione sono quindi il passaggio:
—
da un ruolo ad un altro ruolo e,
—
da un ruolo ad una categoria superiore.
Quanto alla prima ipotesi, si può essere tentati di concludere che essa non ricorre a meno che la categoria A non costituisca, rispetto al ruolo LA, un altro ruolo. Tale quesito può essere risolto solo esaminando le altre disposizioni dello statuto pertinenti al caso ed è ciò che farò in seguito.
A favore della seconda ipotesi si può invocare il fatto che la categoria A comprende due gradi in più, per cui se non si tratta di una categoria superiore è perlomeno una categoria con prospettive di carriera superiori a quelle offerte dal ruolo LA.
2.
Se poi si esaminano le norme che definiscono la nozione di ruolo, si giunge a constatare quanto segue:
Secondo l'art. 5, n. 1 « gli impieghi previsti dal presente statuto sono classificati, a seconda della natura e dell'importanza delle funzioni cui corrispondono, in quattro categorie designate in ordine gerarchico decrescente con le lettere A, B, C, D. La categoria A comprende otto gradi (...). Tuttavia, alle condizioni previste per la revisione del presente statuto e in deroga alle disposizioni che precedono, gli impieghi che richiedono una stessa specializzazione professionale possono costituire quadri comprendenti un certo numero di gradi di una o più delle categorie indicate ».
Leggendo questa disposizione ci si potrebbe chiedere se un ruolo che comprende solo dei gradi di un'unica categoria non possa far parte di essa. Ma qual'è allora la situazione di un ruolo che comprende i gradi di più categorie? Pur nell'ambito di uno stesso ruolo, si appartiene ad una diversa categoria a seconda del grado che si occupa?
Penso che l'ambiguità del n. 1 sia chiarita dal n. 2 che precisa che:
« Gli impieghi di traduttore e di interprete sono riuniti in un quadro linguistico designato con le lettere LA e comprendente sei gradi, assimilati ai gradi da 3 a 8 della categoria A ».
In base a questa norma non credo si possa affermare, come fa la Commissione, che ogni dipendente appartiene in primo luogo ad una categoria anche quando è assegnato ad un ruolo.
I gradi da LA 3 a LA 8 sono solo assimilati ai gradi da A 3 ad A 8. Ebbene, se già si appartiene ad una categoria non è necessario essere assimilati ai gradi di essa.
Del resto, come ho già messo in rilievo, il ruolo LA si articola solo su sei gradi, mentre la categoria A ne comprende due di più.
L'appartenenza alla categoria A non può quindi precedere l'appartenenza al ruolo linguistico ed il passaggio da LA ad A non può essere considerato un passaggio « da una categoria ad una categoria uguale ». Come si è visto, si potrebbe perfino argomentare che si tratta piuttosto di un trasferimento « da un ruolo ad una categoria superiore ».
Tanto meno il passaggio da A ad LA può essere considerato un trasferimento nell'ambito della stessa categoria, se si tiene presente che il ventaglio dei gradi del ruolo LA è più ristretto.
3.
La Commissione afferma che nella categoria A non si può ravvisare un « ruolo generale » o « ruolo amministrativo ».
In effetti nello statuto non si ritrova questa qualificazione.
Cionondimeno, allorché un dipendente della « specializzazione professionale linguistica » passa ad un impiego amministrativo della categoria A, esso esce dal suo ruolo.
Viceversa, quando un dipendente passa dalla categoria A all'ufficio linguistico esso entra se non in un « altro » ruolo, sicuramente in « un ruolo ».
Ma forse sarebbe possibile fare un passo ulteriore ed affermare che in tal caso si passa da un ruolo ad un altro ruolo.
Mi sembra infatti che istituendo il ruolo LA ed il ruolo scientifico o tecnico, lo statuto abbia creato automaticamente e in opposizione, un « ruolo generale » o « amministrativo » che comprende tutti i dipendenti che non fanno parte di quei due ruoli.
Rispetto al ruolo linguistico, i dipendenti A fanno parte necessariamente di un altro ruolo o di una « Sonderlaufbahn » per usare l'espressione tedesca, particolarmente pregnante.
Del resto la decisione 11 luglio 1984 l'ammette implicitamente allorché usa le espressioni « posto amministrativo» e « dipendenti amministrativi (!) ».
4.
Una considerazione unitaria degli artt. 7, n. 1, 45, n. 1, e 45, n. 2, mette in luce il seguente « sistema », che appare logico e coerente :
a)
il candidato ad un posto di dipendente della Comunità deve partecipare a un concorso che ha lo scopo di controllare la sua attitudine in relazione ad un posto dichiarato vacante e che appartiene ad una precisa categoria (A, B, C o D) o ad un ruolo preciso (ruolo linguistico o ruolo scientifico o tecnico).
Se il concorso ha esito positivo, esso ottiene la nomina in detto posto:
b)
in un momento successivo, il dipendente può essere trasferito ad un posto dello stesso grado della sua categoria o del suo ruolo;
e)
se beneficia di una promozione, il dipendente viene nominato in un grado superiore della categoria o del ruolo di appartenenza;
d)
se aspira a mutare categoria o ruolo di appartenenza deve partecipare ad un altro concorso.
Un movimento del genere, infatti, non è né un trasferimento né una promozione, bensì un « passaggio ».
Come dice H. Henrichs, si tratta di un cambiamento di carriera orizzontale o verticale ( 11 ).
Questa tesi ci sembra confermata dalla sentenza della Corte 5 dicembre 1974 (causa 176/73, Van Belle/Consiglio, Race. 1974, pagg. 1361 e 1372), anche se in quel caso si trattava del passaggio ad una categoria superiore.
Dopo aver ricordato che secondo il convenuto l'art. 45, n. 2, « ha il solo effetto di escludere la promozione se si occupa un posto vacante facendo passare un dipendente da una categoria all'altra, però fa rinvio — su ogni altro punto — alle varie possibilità di assunzione contemplate all'art. 29, sia al n. 2 che al n. 1», la Corte così proseguiva:
« il n. 2 dell'art. 45 non ha la portata meramente negativa che intende conferirgli il convenuto, anzi costituisce una norma fondamentale che corrisponde allo scioglimento del rapporto d'impiego comunitario in diverse categorie, che richiedono qualifiche distinte »;
l'espressione « può avvenire soltanto mediante concorso » è sufficientemente esplicita per dimostrare che non solo è esclusa la promozione ma si deve ricorrere esclusivamente al concorso;
se la disposizione in questione avesse solo la finalità di escludere la promozione, ammettendo per contro gli altri criteri di assunzione, sarebbe stata inutile, giacché per il passaggio di categoria la promozione era già stata esclusa in virtù del n. 1 dell'art. 45 ».
Si può anche ricordare la sentenza Besnard (13 luglio 1972, cause riunite da 55 a 76, 86, 87 e 95/71, Race. 1972, pag. 562).
5.
Che la categoria A costituisca un altro ruolo rispetto al ruolo linguistico, è ulteriormente provato da altre disposizioni dello statuto che distinguono molto nettamente tra questi due tipi d'impiego.
Secondo l'art. 5, n. 3, i dipendenti appartenenti a una stessa categoria o ruolo sono soggetti rispettivamente a identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera.
Lo statuto, dunque, non prescrive identiche condizioni di assunzione e di carriera per la categoria A e per la categoria LA o viceversa.
La parità di trattamento deve sussistere nell'ambito della categoria A da una parte e nell'ambito del ruolo linguistico dall'altra.
Si tratta per l'appunto di due distinte trafile. A parte gli artt. 7, n. 1, e 45, n. 1, di cui si è già parlato, la riprova di ciò è data anche dalle seguenti disposizioni.
Art. 7, n. 2: interim: il dipendente può occupare ad interim solo un posto di una carriera della sua categoria o del suo ruolo, superiore alla carriera alla quale appartiene.
Art. 31, n. 1 : nomina dei dipendenti della categoria A o del ruolo linguistico, nel grado iniziale della loro categoria o del loro ruolo.
Art. 39, lett. e): reintegrazione al termine di un periodo di comando: essa avviene non appena si renda vacante un posto, corrispondente al suo grado, nella sua categoria o ruolo.
Art. 40, n. 4, lett. d) : reintegrazione allo scadere dell'aspettativa per motivi personali: essa avviene non appena si renda vacante un posto, corrispondente al suo grado nella sua categoria o ruolo.
Art. 41, n. 3, diritto del dipendente collocato in 2o comma: disponibilità: il dipendente ha diritto di essere reintegrato con precedenza in qualsiasi posto della sua categoria o ruolo.
Art. 102, n. 4, inquadramento dei dipendenti del ruolo lett. b): linguistico: la norma stabilisce per i dipendenti di detto ruolo una deroga alle disposizioni del n. 1 dello stesso articolo, che riguardano in particolare i dipendenti della categoria A.
Allegato VIII, art. 14, 2o comma: reintegrazione dopo un periodo d'invalidità: il dipendente è obbligatoriamente reintegrato non appena un posto si rende vacante in un impiego della sua categoria o ruolo.
Da quanto precedentemente esposto si evince che ai fini dell'interpretazione dell'art. 45, n. 2, il passaggio dal ruolo LA alla categoria A deve essere considerato un passaggio ad « un altro ruolo », che può quindi avvenire solo mediante concorso.
La Corte aveva già avuto modo di affermarlo nella sentenza 20 giugno 1985, causa 138/84 (Spachis/Commissione, Race. 1985, pag. 1939) ove aveva usato due volte l'espressione « ruolo amministrativo » e aveva dichiarato che ai sensi dell'art. 45, n. 2, il passaggio dal ruolo linguistico al ruolo amministrativo « poteva avvenire solo mediante concorso » (punto 10).
Fino al 1984 la Commissione condivideva questa interpretazione. Ancor oggi essa è condivisa dal Consiglio (si veda la lettera 6 novembre 1984 del direttore generale del personale e dell'amministrazione di detta istituzione, allegata alla controreplica).
Per tutte queste ragioni propongo perciò alla Corte di confermare la giurisprudenza emersa nella causa 138/84 (Spachis) e per quanto riguarda la causa 292/84, Scharf contro Commissione:
—
dichiarare illegittima la summenzionata decisione della Commissione 11 luglio 1984, in quanto consente di prendere in considerazione le candidature dei dipendenti del ruolo linguistico per occupare posti amministrativi nella prima fase degli avvisi di posto vacante;
—
annullare la decisione dell'AIPN 30 novembre 1984 con la quale la Commissione ha nominato il sig. R. T., dipendente del ruolo linguistico LA, nel posto dichiarato vacante con avviso COM/1207/84;
—
annullare la decisione 30 novembre 1984 con la quale l'AIPN ha respinto la candidatura del sig. Scharf al posto dichiarato vacante su detto avviso COM/1207/84;
—
condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese processuali, in forza degli artt. 69, § 2, e 73, lett. b), del regolamento di procedura.
Per quanto riguarda la causa 269/84, C. Fabbro, F. Giuffrida e C. Herbin contro Commissione, concludo nel senso di dichiarare irricevibile il ricorso. Da un punto di vista strettamente giuridico ciò dovrebbe comportare la condanna dei ricorrenti alle spese, salvo l'applicazione dell'art. 70 del regolamento di procedura.
( *1 ) Traduzione dal francese.
( 1 ) La decisione è pubblicata sul bollettino Infor-Rapide,18 luglio 1984, n. 138.
( 2 ) Si vedano le conclusioni dell'avvocato generale Capotorti nella causa 167/80 (Curtis/Commissione e Parlamento, Racc. 1981, pagg. 1525 e 1526) e le conclusioni dell'avvocalo generale Rozès nelle cause riunite 28 e 165/80 (Leclercq/Commissione, Racc. 1981, pagg. 2251 e 2260).
( 3 ) Sentenze 1o luglio 1964, causa 26/63, Pistoj/Commissione, Racc. 1964, pag. 673, e 78/63, Huber/Commissione, Racc. 1964, pag. 721; semenza 10 dicembre 1969, causa 32/68, Graselli/Commissione, Racc. 1969, pag. 505; sentenza 11 luglio 1974, cause riunite 177/73 e 5/74, Reinarz/Commissione, Racc. 1974, pagg. 819 e 828.
( 4 ) Sentenza 8 ottobre 1974, causa 175/75, Racc. 1974, pagg. 917 e 926.
( 5 ) Causa 18/74, Racc. pag. 945.
( 6 ) Sentenza 17 setiembre 1981, cause riunite 28 e 165/80, Race. 1981, pagg. 2251 e 2257.
( 7 ) Sentenza 1o febbraio 1979, causa 17/78, Racc. 1979, pagg. 189 e 197.
( 8 ) Ricordo inoltre, ad ogni buon fine, che nella sentenza 25 novembre 1976 (causa 123/75, Küster/Parlamento, Racc. pag. 1706, punti da 10 a 12) la Corte ha dichiarato che « e vero che l'art. 29, n. 1, lett. a), dello statuto prescrive all'autorità che ha il potere di nomina di occupare i posti vacanti anzitutto mediante le promozioni o i trasferimenti che possono effettuarsi nell'ambito dell'istituzione, cionondimeno esso non conferisce ai dipendenti, che hanno legittime aspettative alla promozione, un diritto soggettivo ad essere promossi », e che « la promozione è fatta esclusivamente a scelta ».
( 9 ) Sentenza 26 novembre 1981, Michel/Parlamento, causa 195/80, Racc. pag. 2861.
( 10 ) Conforme al testo: A. M. Euler, Europäisches Beamtenstatut, Carl Heymanns Verlag KG, pag. 90 (V. I) e pag. 359 (V. II) A(4)2.
( 11 ) « Horizontaler und vertikaler Laufbahnwechsel » in H. Henrichs: Die Rechtsprechung det europäischen Gerichtshofes in Personalsachen, Europareent 1980, pag. 138.
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