CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
del 12 dicembre 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Questi sei procedimenti pregiudiziali riuniti sono stati tutti promossi dal tribunal de grande instance di La Roche-sur-Yon. Quattro di essi (procedimenti 271/84, Chiron, 272/84, Perouse, 274/84, Jaud, 6/85, Byrotheau) trovano origine in azioni penali basate sui decreti ministeriali francesi nn. 82-12 e 82-13/A, che fissano un prezzo minimo di vendita al dettaglio per i carburanti. La stessa normativa costituiva oggetto del procedimento 231/83, Cullet, nel quale la Corte si è pronunziata con sentenza 29 gennaio 1985, e del procedimento 11/84, Gratiot, nel quale la Corte si è pronunziata con sentenza 25 settembre 1985. Gli altri due procedimenti (273/84, Jaud e Prouteau, e 7/85, Vincendeau) si inquadrano nel contesto di azioni penali intraprese a norma del successivo decreto ministeriale n. 83-58/A, che fissa anch'esso un prezzo minimo di vendita al dettaglio per i carburanti e che costituiva già oggetto dei procedimenti 114 e 115/84, Piszko, 201/84, Gontier, e 202/84, Girault, nei quali la Corte si è pure pronunziata con sentenza 25 settembre 1985.
Nelle sentenze pronunziate in questi ultimi procedimenti la Corte ha affermato che, per quanto concerne l'applicazione del diritto comunitario, la differenza tra le norme nazionali in base alle quali dette azioni penali sono state intraprese non è tale da far sorgere problemi diversi da quelli già risolti nella sentenza emessa nel procedimento Cullet.
In tutte le domande di pronunzia pregiudiziale in oggetto sono formulate le medesime questioni pregiudiziali, e cioè:
« 1)
Se gli artt. 3, lett. f), e 5 del trattato del 25 marzo 1957, che ha istituito la Comunità economica europea, vadano interpretati nel senso che vietano che in uno Stato membro, mediante legge o regolamento, vengano istituiti prezzi minimi imposti per la vendita del supercarburante e della benzina.
2)
Se la determinazione di siffatti prezzi minimi possa costituire una restrizione quantitativa all'importazione o una misura d'effetto equivalente ai sensi dell'art. 30 del trattato. ».
Dette questioni sono identiche, parola per parola, alle questioni sottoposte alla Corte nel procedimento 11/84, Gratiot. Gli argomenti esposti alla Corte per iscritto nel corso dei presenti procedimenti nulla aggiungono agli argomenti svolti nelle cause precedenti. Inoltre all'udienza le parti non erano rappresentate e la Commissione si è limitata a fare riferimento alla precedente decisione della Corte.
Sono, di conseguenza, del parere che le questioni sul tappeto in questa sede vadano risolte nello stesso senso e in base agli stessi motivi delle questioni di cui alla causa Gratiot, e cioè:
1)
Gli artt. 3, lett. f), e 5, del trattato non ostano ad una disciplina nazionale che contempli la fissazione, ad opera delle autorità nazionali, di un prezzo minimo per la vendita al minuto dei carburanti.
2)
L'art. 30 del trattato osta a siffatta disciplina quando il prezzo minimo sia determinato con riguardo ai soli prix de reprise delle raffinerie nazionali e questi prezzi di ripresa siano vincolati al prezzo massimo calcolato con riguardo ai soli costi di produzione delle raffinerie nazionali nell'ipotesi in cui le quotazioni europee dei carburanti differiscano da questi di oltre l'8%.
Naturalmente, era pienamente giustificato, all'inizio, sottoporre alla Corte le questioni sorte nel corso delle cause principali. Tuttavia, deploro il fatto che, dopo che questioni identiche erano state definitivamente risolte nella sentenza Gratiot, il giudice nazionale, essendone stato informato, non abbia potuto revocare le domande di pronunzia pregiudiziale a causa delle norme nazionali. È opportuno precisare, per l'avvenire, che questo modo di procedere è consentito al giudice nazionale con riguardo alle norme procedurali della Corte. Quando in una sentenza emessa dopo la proposizione di una domanda di pronunzia pregiudiziale vengano risolte le medesime questioni formulate in detta domanda, è chiaramente auspicabile che questa venga revocata.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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