CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MARCO DARMON
10 ottobre 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
La Coöperatieve Melkproducentenbedrijven « Noord-Nederland » BV, che svolge la sua attività sotto il nome « Frico » (in prosieguo: «la Frico»), all'inizio del 1983 veniva invitata a vendere del burro ad un imprenditore che organizza delle « Butterfahrten » (« crociere del burro »), cioè, come viene precisato dal giudice proponente,
« brevi escursioni in battello che durano solo poche ore, con partenza ed arrivo in porti di Stati membri della Comunità economica europea, in questo caso i Paesi Bassi, durante le quali la nave esce per un periodo più o meno lungo dalle acque territoriali ».
La maggiore attrattiva di dette crociere consiste nel consentire ai passeggeri di acquistare varie merci in esenzione da dazio, imposte indirette ed altri tributi.
Prima di accettare questa offerta, la Frico si assicurava presso l'ente olandese gestore dell' organizzazione comune di mercato nel settore del burro e dei prodotti lattiero-caseari — il Produktschap voor Zuivel — che degli importi compensativi monetari (in prosieguo: « ICM ») le sarebbero stati versati per il burro venduto. In seguito alla risposta affermativa, il Produktschap le versava degli ICM durante i quattro primi mesi dell'anno.
Dopo che la Commissione aveva reso noto al governo olandese che le merci vendute durante le « crociere del burro » non possono dar diritto alla corresponsione di ICM, il Produktschap, su istruzioni del ministero, cessava di versarli alla Frico e respingeva la domanda con cui questa chiedeva il pagamento almeno per le vendite già effettuate.
In seguito al ricorso propostogli avverso tale decisione dalla Frico, la quale contestava in particolare la conformità della decisione del Produktschap alla normativa comunitaria, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven (in prosieguo: « il College van Beroep ») decideva di sospendere il procedimento per sottoporvi la seguente questione:
« Se il combinato disposto del regolamento n. 2730/79, e in particolare del suo art. 17, e del regolamento n. 1371/81, entrambi della Commissione, nonché di eventuali altre norme comunitarie, debba intendersi nel senso che non possono essere corrisposti importi compensativi monetari per l'esportazione di burro venduto ai passeggeri durante ” crociere del burro “, come quelle descritte nel presente provvedimento. »
2.
Per la comprensione del presente caso, va precisato che l'art. 17 del regolamento della Commissione 29 novembre 1979, n. 2730, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 317, pag. 1), dispone che
« non vengono concesse restituzioni per i prodotti venduti o distribuiti a bordo di navi e suscettibili di essere reintrodotti nella Comunità, in virtù delle franchigie risultanti dal regolamento (CEE) n. 1818/75 ».
Questo regolamento contempla la franchigia dagli importi compensativi per i prodotti agricoli contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da uno Stato membro.
Non v'è una disposizione equivalente all'art. 17 nella normativa relativa agli ICM (regolamento di base del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, GU L 106, pag. 1, e regolamento di attuazione della Commissione 19 maggio 1981, n. 1371, GU L 138, pag. 1).
3.
Per la Frico, il divieto posto dal succitato art. 17 ha natura costitutiva e non dichiarativa giacché è stato necessario adottare un'espressa disposizione per porre fine allo sviamento di traffico costituito dalla reintroduzione in franchigia, nella Comunità, di merci per le quali erano state anteriormente corrisposte delle restituzioni.
Di conseguenza, non si può estendere per analogia al caso degli ICM un divieto per le sole restituzioni, dato che è stato inoltre osservato che una siffatta estensione lederebbe il principio del legittimo affidamento, qualora gli operatori economici abbiano agito in buona fede nell'ambito delle espresse disposizoni della normativa CEE riguardante gli ICM.
4.
Il governo dei Paesi Bassi ammette che la corresponsione degli ICM per l'esportazione di merci destinate ad essere reintrodotte nella Comunità è incompatibile con lo scopo del sistema degli importi compensativi. Esso ritiene cionondimeno che la natura imperativa del versamento di ICM all'esportazione, che si evince dall'art. 2 del regolamento n. 1371/81, e la mancanza in questo regolamento — art. 1, n. 2, lett. e) — di qualsiasi condizione relativa alla destinazione della merce esportata non lascino alcuna scelta alle autorità nazionali. In altre parole, solo un'espressa disposizione potrebbe vietare loro di versare ICM per le merci vendute in vista delle « crociere del burro ».
Non si potrebbe, infine, considerare l'art. 17 una disposizione puramente dichiarativa dal momento che la Commissione, in passato, ne ha sospeso temporaneamente l'applicazione (regolamento 7 novembre 1980, n. 2891, GU L 299, pag. 10). Secondo il governo dei Paesi Bassi, sarebbe stato opportuno inserire nel regolamento n. 1371/81 una disposizione analoga all'art. 17.
5.
La tesi svolta tanto dalla Frico quanto dal governo olandese non è convincente. Al contrario, è opportuno accogliere i principali mezzi dedotti dalla Commissione nelle osservazioni scritte.
Né lo spinto del sistema degli ICM, né la lettera della disciplina che ne definisce le modalità di applicazione consentono, infatti, di giustificarne la corresponsione per cessioni la cui natura «circo/are» è incontestabile, giacché le merci, cedute a partire da uno Stato membro, sono destinate ad esservi reintrodotte.
Il versamento di ICM sarebbe in contrasto con lo stesso scopo del sistema istituito dal regolamento base n. 974/71. La corresponsione degli ICM è, infatti, subordinata, dall' art. 1, n. 2, ultimo comma, di detto regolamento, all'esistenza di « perturbazioni negli scambi dei prodotti agricoli » provocata dall' oscillazione delle parità monetarie nei vari Stati membri (sentenza 281/82, Unifrex, Race. 1984, pag. 1969, punto 22 della motivazione). Orbene, trattandosi di merci spedite da uno Stato membro per esservi reintrodotte, siffatte cessioni non incidono sugli scambi intracomunitari.
Quanto alla lettera del regolamento d'attuazione n. 1371/81, essa è univoca. L'art. 1, n. 2, lett. c), definisce la nozione di esportazione, per la quale possono essere corrisposti ICM, come
« la spedizione (di prodotti agricoli)
—
da uno Stato membro ad un altro Stato membro,
—
da uno Stato membro a località situate fuori del territorio comunitario ».
Indubbiamente, non si può chiamare esportazione la spedizione di merci destinate ad essere reintrodotte nel paese di partenza. Una siffatta « esportazione » ha natura artificiosa, che implica automaticamente il divieto di versare ICM.
È vero che la stessa disposizione precisa che talune cessioni, contemplate dall'art. 5 del regolamento n. 2730/79, sono equiparate alle esportazioni. Si tratta in particolare delle cessioni per
« l'approvvigionamento nella Comunità:
—
delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima (...) » (art. 5, n. 1, lett. a).
Cionondimeno, questa disposizione non contempla, come precisa il settimo considerando del regolamento n. 2730/79, se non i prodotti « utilizzati per essere consumati a bordo ». Essa non può quindi riguardare le cessioni di prodotti destinati ad essere venduti ma non consumati durante la traversata.
6.
Alla luce di queste considerazioni, l'argomento a contrario, tratto dall'art. 17 del regolamento n. 2730/79, si rivela non pertinente. Non si può, infatti, opporre allo spirito ed alla lettera della normativa relativa agli ICM il silenzio di questa quanto alle cessioni di cui trattasi, in altre parole, trarre un significato, in modo puramente formale, dalla mancanza di una espressa disposizione equivalente all'art. 17.
Va inoltre rilevato, al di là delle caratteristiche che sono loro proprie (sentenza 38/79, Nordmark, Race. 1980, pag. 643, punti da 7 a 9 della motivazione), la logica comune agli ICM ed alle restituzioni. Come rilevava l'avvocato generale Capotorti nella causa Nordmark, esiste un « elemento di fondo comune » fra gli ICM e le restituzioni: garantire, rimuovendo gli ostacoli derivanti dalle differenze di prezzo sui vari mercati, la libera circolazione dei prodotti agricoli fra Stati membri e fra la Comunità ed i paesi terzi.
Questi sistemi mirano quindi, per ciascuna merce, a compensare la differenza di prezzo esistente fra il mercato del paese di esportazione e quello del paese in cui è effettiva-' mente esportata, cioè posta in commercio. La Corte ha confermato questa interpretazione, per gli ICM « adesione » (sentenza 250/80, Töpfer, Race. 1981, pag. 2465, punti da 14 a 16 della motivazione). Questa condizione è espressamente contemplata per le restituzioni dall'art. 10 del regolamento n. 2730/79, secondo il quale il versamento della restituzione non è soltanto subordinato alla condizione che il prodotto abbia lasciato il territorio geografico della Comunità, ma anche, eventualmente, alla prova che esso sia stato effettivamente posto sul mercato del paese terzo di importazione. Nello stesso senso, l'art. 16, n. 2, del regolamento n. 1371/81, precisa che la corresponsione degli ICM è subordinata in particolare alla prova
« che i prodotti
a)
hanno lasciato il territorio dello Stato membro esportatore (...) ».
In verità, si è indotti a ritenere, più in generale, che gli ICM, al pari delle restituzioni o delle franchigie, non possano esser corrisposti per i prodotti agricoli acquisiti durante le « crociere del burro » — brevi escursioni in mare, senza scalo o con uno scalo puramente simbolico — nell'ambito delle quali né gli esportatori, né i viaggiatori possono comprovare l'acquisto di merci effettivamente poste in commercio in un altro Stato membro o al di fuori del territorio della Comunità (vedasi in particolare la sentenza 325/82, Repubblica federale di Germania, Race. 1984, pag. 777, punti da 25 a 27 della motivazione).
7.
In conclusione, proporrei di risolvere la questione sollevata dal College van Beroep come segue:
Il regolamento (CEE) del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di oscillazione delle monete di taluni Stati membri, ed il regolamento (CEE) della Commissione 19 maggio 1981, n. 1371, recante modalità per l'applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari, devono essere interpretati nel senso che nessun importo compensativo monetario può essere corrisposto per la cessione di prodotti agricoli venduti ai passeggeri durante brevi crociere i cui punti di partenza e di destinazione si trovino nei porti dello stesso Stato membro.
( *1 ) Traduzione dal francese.
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