CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
del 24 ottobre 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. Gli antefatti e le questioni pregiudiziali
Nell'agosto del 1981 la ditta Metelmann GmbH & Co. KG di Amburgo sdoganava presso due diversi uffici doganali due partite di latte in polvere destinate all'esportazione in Polonia, imballate in sacchi da 25 kg. Sulla licenza di esportazione erano indicati l'importo compensativo monetario e la restituzione all'importazione prefissati in relazione alla voce doganale 04.02 A II b 1.
Espletate queste formalità, le merci venivano trasportate nella zona franca del porto di Amburgo, dove il terzo, cui la Metelmann aveva venduto il latte in polvere, le faceva riconfezionare in pacchi da 1 kg, prima che lasciassero il territorio geografico della Comunità.
L'ufficio doganale principale di Amburgo Jonas chiedeva la restituzione di quanto aveva versato come restituzione all'importazione e importi compensativi monetari, motivando che, in forza dell'art. 9, n. 1, 1° comma, secondo trattino, del regolamento della Commissione 29 novembre 1979, n. 2730, recante modalità comuni d'applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU 1979, L 317, pag. 1), il versamento di questi importi presupponeva che la merce per la quale venivano espletate le formalità doganali lasciasse il territorio geografico della Comunità « tale e quale ».
Rimasta senza esito l'opposizione contro questo provvedimento, la Metelmann adiva il Finanzgericht di Amburgo, che con ordinanza del 1° ottobre 1984 sospendeva il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni:
« 1)
Se l'art. 9, n. 1, del regolamento (CEE) n. 2730/79 che, fra l'altro, subordina il pagamento della restituzione all'esportazione al fatto che il prodotto abbia lasciato “ come tale ” il territorio geografico della Comunità, vada interpretato nel senso che la modifica delle caratteristiche esteriori della merce (ad esempio trasferimento da contenitori più grossi in contenitori più piccoli) comporta la perdita del diritto alla restituzione, qualora la modifica determini la classificazione della merce sotto una voce doganale diversa, benché il regolamento in fatto di aliquota delle restituzioni contempli per ambedue le voci doganali la stessa aliquota di restituzione.
2)
In caso di soluzione negativa della prima questione:
se, nel caso in cui le caratteristiche esteriori della merce vengano modificate dopo l'espletamento delle formalità doganali di esportazione e prima che la merce lasci il territorio della Comunità, si debba applicare l'aliquota di restituzione vigente al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione o quella fissata in anticipo.
3)
Se le interpretazioni chieste nelle prime due questioni si debbano — e, eventualmente, quali non si debbano — applicare agli importi compensativi monetari interpretando per analogia il regolamento (CEE) 19 maggio 1981, n. 1371, benché questo, in particolare all'art. 7, n. 4 e all'art. 16, n. 2, non contenga un'espressa normativa sull'esportazione della merce come tale ».
2. La prima questione
La Metelmann sostiene che l'art. 9, n. 1, del regolamento n. 2730/79, non contiene alcun divieto assoluto di modificare lo stato della merce. Essa a questo proposito invoca l'art. 4, n. 5, del regolamento della Commissione, n. 798/80, relativo al versamento anticipato delle restituzioni e degli importi compensativi monetari positivi per i prodotti agricoli (GU 1980, L 87, pag. 42), nella versione di questa norma completata dall'art. 2, n. 1, del regolamento della Commissione 17 ottobre 1980, n. 2674 (GU 1980, L 274, pag. 11). A suo parere, il regolamento n. 798/80 ammetterebbe diverse manipolazioni — fra l'altro la riconfezione — per le merci che si trovano in regime di deposito doganale o di zona franca per la loro esportazione tali e quali.
Per cominciare, va detto che, indipendentemente dalla questione se sia possibile una siffatta applicazione analogica di una disciplina che si riferisce a casi ben determinati, la Metelmann ha erroneamente interpretato l'art. 4, n. 5 di cui trattasi. Questo recita:
« 5)
I prodotti o le merci sottoposti al regime di deposito doganale o di zona franca possono formare oggetto, alle condizioni previste dalle autorità competenti, delle manipolazioni seguenti:
( ... )
4)
imballaggio, disimballaggio, cambio d'imballaggio, riparazione degli imballaggi;
( ... ) ».
Nella fattispecie, però, il latte in polvere non solo è stato reimballato, ma è stato mutato anche per quanto riguarda il peso unitario delle confezioni. La versione francese « changement d'emballage » rende manifesto che il secondo procedimento non è compreso nella nozione, come anche la Commissione ha rilevato all'udienza. Che questa interpretazione restrittiva sia giustificata emerge dalla direttiva del Consiglio 21 giugno 1971, 71/235/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti le manipolazioni usuali che possono essere effettuate nei depositi doganali e nelle zone franche (GU 1971, L 143, pag. 28). L'art. 1, n. 8, di questa direttiva usa la stessa formula:« imballaggio, disimballaggio, cambio d'imballaggio, riparazione degli imballaggi », però aggiunge espressamente ( ... ) « o ricondizionamento semplice in altri recipienti ».
Questa interpretazione restrittiva dell'art. 4, n. 5, del regolamento n. 798/80 è necessaria per esigenze di controllo. Come ha osservato la Commissione, nella Comunità ogni anno si stipulano oltre 2 milioni di negozi del genere di quello in esame. Quindi costituisce un presupposto dell'adeguato controllo il fatto che siano identiche le dichiarazioni relative all'espletamento delle formalità doganali e i dati che figurano sull'esemplare di controllo T 5. In pratica, data la massa di siffatti negozi, non è possibile accertare l'identità delle merci altrimenti che riferendosi all'imballo e all'entità delle confezioni. Sotto quest'aspetto, una siffatta esigenza e l'interpretazione restrittiva della stessa devono considerarsi conformi al principio di proporzionalità.
La conseguenza dell'inosservanza della condizione posta dall'art. 9, n. 1, 1° comma, secondo trattino, che va così interpretata, è che non può essere corrisposta la restituzione all'esportazione prefissata, tanto più che la merce, per effetto della manipolazione, si deve classificare in un'altra voce doganale. Questa conseguenza vale anche per l'importo compensativo monetario prefissato. A norma dell'art. 2, del regolamento della Commissione 1° febbraio 1978, n. 243 (in vigore al momento dei fatti di cui ci occupiamo), relativo all'istituzione degli importi compensativi monetari prefissati (GU 1978, L 37, pag. 5), la prefissazione di questi importi è possibile solo se i prelievi e le restituzioni possono a loro volta venir prefissati. Di conseguenza è logico ritenere che, in caso di perdita della restituzione prefissata, venga meno del pari l'importo compensativo monetario prefissato.
3. La seconda questione
Con la seconda questione il Finanzgericht in realtà chiede se la Metelmann possa ancora fruire della restituzione e dell'importo compensativo monetario. A giudizio della Commissione, in via eccezionale, è possibile che, dopo che le merci sono state esportate, vengano nuovamente espletate le formalità doganali. L'art. 3, del regolamento n. 2730/79 infatti non lo esclude. La data che determina l'applicazione dell'aliquota della restituzione deve del pari venir stabilita ai sensi della disposizione di cui trattasi. Diversamente dalla Commissione, penso invece che dall'art. 3, n. 2, di questo regolamento, si desuma che il nuovo espletamento delle formalità doganali, in un siffatto caso, riguarda il « giorno dell'esportazione » che viene ivi definito e non il giorno in cui le merci hanno effettivamente lasciato la Comunità. Ad ulteriore chiarimento aggiungo che tanto seguendo questa soluzione quanto nel caso della soluzione proposta dalla Commissione, non è escluso che l'importo della restituzione da applicarsi sia maggiore di quello prefissato in origine. Per questo ritengo che sia auspicabile un chiarimento nel regolamento n. 2730/79 per quel che riguarda il nuovo espletamento delle formalità doganali in un secondo tempo. Questa soluzione deve anche venir adottata per quanto riguarda gli importi compensativi monetari, visto il nesso fra questi importi e la restituzione all'esportazione, come emerge dall'art. 5, n. 4, del regolamento n. 1372/81, a proposito dei presupposti per la concessione di importi compensativi monetari (GU 1981, L 138, pag. 14).
Per questo motivo non mi pare necessario risolvere separatamente la terza questione, poiché ne ho già trattato esaminando la prima e la seconda questione.
4. Conclusioni finali
In conclusione vi propongo di risolvere come segue le questioni sottopostevi dal Finanzgericht:
1)
L'art. 9, n. 1, del regolamento n. 2730/79 osta a che la condizione, secondo cui le merci devono aver lasciato il territorio geografico della Comunità « come tali », vada intesa nel senso che la modifica delle caratteristiche esteriori delle merci (ad esempio, la riconfezione in unità più piccole) non implica la perdita del diritto alla restituzione prefissata e all'importo compensativo monetario che vi si ricollega.
2)
In via eccezionale, le formalità doganali possono venir espletate anche dopo che la merce ha lasciato il territorio della Comunità. In questo caso si devono applicare le aliquote per la restituzione e gli importi compensativi monetari vigenti nel giorno dell'esportazione.
( *1 ) Traduzione dall'olandese.
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