Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
A - Antefatti
1 Il caso di cui oggi ci occupiamo verte sulle presunte conseguenze di un incidente in una centrale nucleare, visitata dal ricorrente per incarico della convenuta .
2 Il ricorrente formula numerosi capi di domanda che consentono di delineare come segue l' oggetto della lite e le richieste materiali :
- in primo luogo, il ricorrente impugna la decisione 17 gennaio 1984 con la quale la convenuta ha implicitamente rifiutato di riconoscere una malattia professionale nell' ambito della procedura di cui all' art . 73 dello statuto;
- egli chiede di accertare l' invalidità della relazione peritale ( di maggioranza ) alla base di detta decisione, e ciò sotto il profilo tanto precedurale quanto sostanziale;
- egli chiede di istituire una nuova commissione medica;
- in subordine, una superperizia;
- in subordine, l' accertamento da parte della Corte di una malattia professionale con conseguenti diritti a prestazioni;
- infine, egli chiede un risarcimento dei danni in connessione con l' attività svolta dal 1973 al dicembre 1975 in zone con rischi di radiazioni, malgrado una malattia cutanea diagnosticata;
- il ricorrente chiede per la prima volta nel ricorso il riconoscimento della relazione peritale di minoranza del dott . Kater come unica perizia valida, nonché un indennizzo per pregiudizio di carriera, oltre ad ogni altro danno materiale .
3 Dal punto di vista prettamente economico, il ricorrente chiede il versamento a titolo forfettario di un capitale, a norma dell' art . 73, n . 2, dello statuto ( cioè un capitale pari a otto volte lo stipendio base annuale ), nonché la completa assunzione di tutte le spese mediche rese necessarie dalla "malattia professionale" ai sensi dell' art . 73, n . 3, dello statuto . Chiede inoltre una decisione di principio sul risarcimento di ogni danno indiretto nonché il risarcimento dei danni imputabili alla mancata assistenza prestata dalla convenuta .
B - Valutazione
Sulla ricevibilità
4 La convenuta solleva numerose eccezioni contro la ricevibilità dei capi del ricorso . Essa considera ricevibili solo i capi relativi al sindacato sulla decisione 17 gennaio 1984 e sulla perizia medica che ne è alla base .
5 L' atto della convenuta 17 gennaio 1984 è una decisione, in linea di principio, impugnabile ex artt . 90 e 91 dello statuto . L' art . 28 della regolamentazione contempla espressamente l' impugnabilità, ex artt . 90 e 91 dello statuto, delle decisioni adottate in applicazione di detta regolamentazione . La Corte è quindi competente a sindacare la decisione in oggetto . Entro i limiti tracciati dalla giurisprudenza della Corte, la valutazione giuridica di detta decisione postula parimenti l' ammissibilità dell' esame della perizia che ne è alla base .
6 Il capo relativo alla nomina di una nuova commissione medica è irricevibile . L' iniziativa di costituire una commissione medica non è di competenza della Corte, ma è una procedura che dev' essere avviata dall' amministrazione secondo le sue proprie regole . Già le semplici modalità di nomina dei membri della commissione, in special modo dei "medici di fiducia" delle parti, non possono senz' altro essere modificate dalla Corte .
7 Lo scopo di una simile domanda si raggiunge del resto anche con una pronunzia d' annullamento per invalidità della perizia, per cui in tal caso mancherebbe un interesse ad agire .
8 Il capo concernente una superperizia finalizzata ad una modifica da parte della Corte del contenuto della decisione impugnata è parimenti irricevibile . Non è perciò rilevante il fatto che esso sia stato enunciato solo in via subordinata . Anche in questo caso s' impone l' argomento che un intervento di tale portata in una procedura amministrativa instaurata ai sensi delle combinate disposizioni dell' art . 73 dello statuto e della regolamentazione esula dalle competenze della Corte . In più occasioni la Corte ha precisato il suo potere di sindacato nel senso che la procedura della commissione medica e le decisioni che vi si fondano sono sindacabili solo sotto il profilo di vizi procedurali, erronee valutazioni giuridiche di determinate nozioni, nonché di errore manifesto nell' apprezzamento dei fatti e nelle conclusioni ( 1 ). Simili vizi, tuttavia, possono solo condurre all' annullamento della decisione impugnata .
9 Può restare in sospeso il problema se la domanda di una superperizia sarebbe ricevibile come semplice domanda di prova . Ad ogni modo, gli unici fatti suscettibili di sindacato, secondo la giurisprudenza ora citata, non richiedono una tale perizia .
10 L' autonomo riconoscimento di una malattia professionale esula dalle competenze della Corte per gli stessi motivi che ostano all' insediamento di una nuova commissione medica così come al disporre una superperizia . E' ben vero che, ai sensi dell' art . 91, n . 1, dello statuto, nelle controversie di carattere pecuniario la Corte ha una competenza di piena giurisdizione, ma quando una decisione si basa su pareri medici sindacabili solo entro dati limiti, la competenza a decidere sul merito non può andare oltre la competenza dell' amministrazione . I diritti a prestazioni di cui all' art . 73 dello statuto, come quelli contemplati dagli artt . 10 e seguenti della regolamentazione, presuppongono un valido accertamento di una malattia professionale o di un infortunio . Detti diritti a prestazioni non possono dunque essere concessi indipendentemente dal riconoscimento dell' esistenza di tali presupposti di fatto e dalla procedura all' uopo contemplata . Le prestazioni in questione possono perciò essere pretese solo dopo la positiva conclusione della procedura prescritta . Ciò vale tanto per l' indennità forfettaria ex art . 73, n . 2, quanto per il rimborso integrale ex art . 73, n . 3, delle spese mediche sostenute . Lo stesso deve valere anche per i diritti concessi a terzi (( ( vedasi ad esempio art . 73, n . 2, lett . a ) dello statuto ) )) e per le prestazioni contemplate dalla regolamentazione, in particolare per quanto attiene al danno indiretto .
11 Sull' ammissibilità di una pretesa al risarcimento del danno oltre al rimborso forfettario ai sensi dell' art . 73 dello statuto e della sua regolamentazione d' attuazione, si deve osservare quanto segue : la tesi della convenuta è che l' indicazione degli importi rimborsabili ai sensi dell' art . 73 dello statuto e ai sensi della regolamentazione comune ha carattere "tassativo ". Una simile impostazione formulata in termini così assoluti non può in alcun modo essere riconosciuta valida . Nelle cause riunite 169/83 e 136/84, la Corte ha affermato che le prestazioni di cui alla regolamentazione "non (...) possono garantire il pieno risarcimento in tutti i casi" ( 2 ). Dalla regolamentazione non si può trarre alcun argomento che escluda un indennizzo integrativo . Una decisione in tal senso presupporrebbe dunque che la convenuta potesse essere ritenuta responsabile, secondo il diritto comune, di un danno specifico e che le prestazioni statutarie fossero insufficienti ( 3 ).
12 Tuttavia, a parte la possibilità di pretendere un risarcimento del danno ricorrendo al diritto comune, vi è un altro ostacolo alla ricevibilità della domanda di risarcimento fatta valere dal ricorrente in ragione dell' attività svolta dal 1973 al dicembre 1975 in zone soggette a rischio di radiazioni, malgrado una malattia cutanea diagnosticata . La domanda non è stata presentata in subordine rispetto alle domande presentate nell' ambito della procedura ex art . 73 dello statuto, ma si fonda su una diversa esposizione dei fatti ( 4 ). Detta domanda contrasta col precetto della precisione della domanda . Poiché nel caso di specie si parte dal presupposto della ricevibilità del ricorso nei capi relativi al sindacato sulla procedura ex art . 73 dello statuto, una domanda fondata su una diversa esposizione dei fatti contenente elementi fra loro contrastanti è irricevibile .
13 La domanda del ricorrente volta ad ottenere un indennizzo per il pregiudizio alla carriera ed ogni altro danno materiale pone dei dubbi già sotto il profilo della certezza della domanda . Essa figura per la prima volta nel ricorso . Nemmeno un' assai lata interpretazione consente d' inserire tale richiesta nel reclamo, che determina l' oggetto della lite dal punto di vista della ricevibilità . La domanda va quindi rigettata in quanto irricevibile . Anche il riferimento del ricorrente alla causa Herpels ( 5 ) lascia immutata questa valutazione . E' ben vero che in tale occasione la Corte ha considerato ricevibile una domanda di risarcimento danni che non figurava, in quanto tale, nel reclamo . Essa ha motivato col fatto che la domanda era stata formulata solo nell' ipotesi di annullamento dell' impugnata decisione di rifiuto . Nel caso in esame manca un simile nesso di subordinazione fra le domande, poiché il ricorrente esige il risarcimento del danno oltre all' indennità ex art . 73 che può essergli concessa ai sensi del combinato disposto dell' art . 73 dello statuto e delle norme della regolamentazione .
Sul merito
14 Resta quindi da esaminare la validità della controversa decisione della convenuta 17 gennaio 1984, nonché della procedura che l' ha preceduta . E' innanzitutto da indagare se la regolamentazione sia integralmente applicabile e possa quindi servire nel presente procedimento da parametro di valutazione sotto il profilo formale e sostanziale . Al tempo degli avvenimenti di Gundremmingen la regolamentazione non era ancora in vigore . Anche la prassi amministrativa della convenuta di considerare soggette alla disciplina della regolamentazione, in linea di principio, solo le fattispecie realizzatesi un anno prima della sua entrata in vigore, non impone di applicare dette disposizioni . Tuttavia, sembra ammissibile richiamarsi alla regolamentazione, considerato che il ricorrente ne ha formalmente chiesto l' applicazione e che la convenuta ha reagito seguendo una prassi ad essa conforme .
15 In questa fase procedurale la convenuta ha osservato che l' applicazione della regolamentazione postulava il previo accertamento di un danno . Questa osservazione può essere intesa nel senso che, prima di attribuire le prestazioni contemplate dalla regolamentazione, si sarebbe dovuto procedere ad un accertamento del danno che è del resto anche oggetto della regolamentazione . Poiché tanto per l' istituzione della commissione medica, quanto per il suo funzionamento si è di fatto proceduto conformemente alla regolamentazione comune e la decisione della convenuta 17 gennaio 1984 è stata espressamente adottata in forza dell' art . 23 di detta regolamentazione, ne sembra opportuna l' applicazione . La procedura intrapresa deve quindi essere sindacata anche sulla base delle norme della regolamentazione .
16 Secondo l' art . 21 di detta regolamentazione, prima di adottare una decisione ai sensi dell' art . 19 l' autorità che ha il potere di nomina notifica al dipendente il progetto di decisione . La lettera della convenuta del 25 ottobre 1976 può essere considerata alla stregua di un tale progetto di decisione, in quanto se ne deduce in modo univoco che "tale atto non preclude un riesame ed una nuova decisione del Suo caso ". Poiché in quel momento la regolamentazione non era ancora in vigore, è irrilevante che la comunicazione non fosse stata definita un progetto di decisione .
17 La lettera della convenuta del 20 luglio 1977 con la quale si comunicava l' intenzione di sottoporre il caso all' esame di una "commissione medica" composta di tre medici, può essere considerata un' applicazione dell' art . 23 della regolamentazione per comportamento concludente .
18 Il ricorrente fa valere vizi di procedura nella convocazione della commissione medica, dai quali deriverebbe l' invalidità della perizia . Effettivamente, la procedura che ha condotto alla definitiva costituzione della commissione medica composta dal prof . dott . Fliedner, dal prof . dott . Roesler e dal dott . Kater è stata molto lenta e lunga . In conclusione, si può tuttavia considerare regolare l' insediamento della commissione, poiché i ritardi erano dovuti in fin dei conti a circostanze in parte imputabili alla convenuta, in parte, al ricorrente oppure a nessuna delle parti . Così, ad esempio, non possono essere addebitati ad una parte, o comportare l' invalidità della procedura, la morte del prof . Mahnstein, il rifiuto del mandato da parte del dott . Semiller per sovraccarico di lavoro o, infine, la revoca dell' incarico al dott . Gubileo per insufficiente conoscenza del tedesco . Anche l' atteggiamento indeciso della convenuta in ordine alla nomina del dott . Horn come terzo membro della commissione, sul quale vi era stato l' accordo del prof . dott . Fliedner e del dott . Kater, può essere giustificato con l' argomento che la finalità della procedura della commissione impone che il terzo membro assuma una posizione neutrale . Dato che poteva essere messa in dubbio l' imparzialità del dott . Horn, in quanto dipendente della convenuta, la sua nomina concertata col prof . dott . Fliedner ed il dott . Kater non s' imponeva in modo assoluto . Infine, la nomina da parte della Corte del prof . dott . Roesler, come terzo medico della commissione, è un passo procedurale perfettamente corretto ai sensi dell' art . 23, n . 2, della regolamentazione .
19 Poiché la costituzione della commissione medica è da considerare valida, si pone il problema della regolarità delle modalità procedurali da essa adottate . Al riguardo, due elementi sollevano dubbi : la mancanza di un verbale, approvato a maggioranza, della riunione del 18 settembre 1981 e il fatto che i membri della commissione non hanno raggiunto un accordo né sulla chiusura della procedura né su di una perizia condivisa dalla totalità dei membri .
20 Se ci si può dolere dell' impossibilità di pervenire ad un accordo sul contenuto di un verbale, non ne può conseguire l' invalidità della procedura, dal momento che l' esistenza di tale documento non è un elemento essenziale ai fini della validità dell' operato della commissione .
21 A tale proposito, è interessante richiamarsi alla giurisprudenza della Corte sul funzionamento delle commissioni . La Corte ha affermato ( 6 ) che, contemplando lo statuto una commissione di tre membri, ciò implica che, in caso di disaccordo, la commissione può deliberare a maggioranza . La perizia che rappresenti l' opinione della maggioranza andava quindi ritenuta valida ai sensi dello statuto, con tutte le conseguenze giuridiche . Nemmeno era ammissibile che il membro di una commissione medica designato da uno degli interessati potesse, col rifiuto di apporre la propria firma, bloccare il procedimento e rendere impossibile l' applicazione delle norme dello statuto ( 7 ). La Corte ha ribadito dette enunciazioni in ogni controversia relativa all' operato di una commissione d' invalidità contemplata dall' art . 59 dello statuto . Il principio della validità di una relazione peritale di maggioranza è stato altresì confermato anche in riferimento ad una commissione medica costituita ai sensi del combinato disposto dell' art . 73 e delle norme della regolamentazione ( 8 ).
22 Anche se questa giurisprudenza riguarda in prevalenza la proporzione dei voti dei periti nell' elaborazione della perizia, è tuttavia possibile fondarsi su tale argomentazione per trarne la conclusione che il principio maggioritario deve consentire la prosecuzione dei lavori della commissione anche in presenza di dissensi nel corso della procedura . Anche se i membri della commissione non hanno constatato di comune accordo la chiusura dei lavori - il dott . Kater riteneva ad esempio necessaria l' acquisizione di altre informazioni - tuttavia l' elaborazione di una perizia maggioritaria implica che si è giunti di fatto ad una conclusione dei lavori .
23 L' invalidità del procedimento o della perizia in cui si sono tradotti i lavori della commissione non può essere dedotta neppure dalla circostanza che i membri non avrebbero avuto la possibilità di esaminare dei dati fattuali essenziali . Il ricorrente ha riferito di aver prodotto dinanzi alla commissione medica una perizia di parte da lui stesso ordinata . Emerge inoltre dalla perizia di minoranza del dott . Kater che durante la seduta egli aveva esposto tutti gli elementi da lui ritenuti essenziali, sui quali, tuttavia, i suoi colleghi non si erano sufficientemente pronunciati nello stendere la loro perizia . Il procedimento in quanto tale può dunque essere considerato regolare .
24 Resta da esaminare se la perizia di maggioranza presenti vizi d' invalidità . Prima della trattazione dei singoli enunciati delle conclusioni contenute nella perizia maggioritaria, è bene far rilevare ancora una volta che, con costante giurisprudenza, la Corte si riconosce competente al sindacato di merito su detta perizia solo entro certi limiti . Di conseguenza, in linea di principio, ci si può avvalere dei rimedi contemplati dallo statuto, al solo fine di ottenere un controllo limitato alla regolarità della costituzione e del funzionamento della commissione . Per contro, le valutazioni mediche in quanto tali devono essere considerate definitive, qualora siano state effettuate in condizioni regolari ( 9 ). Non spetta alla Corte pronunciarsi sull' esistenza di una "malattia professionale ". Cionondimeno, la Corte è competente ad annullare una decisione illegittima in quanto basata su conclusioni non pertinenti di una commissione medica . Ciò avverrebbe, ad esempio, qualora la commissione medica si basasse su di un' errata comprensione della nozione di "malattia professionale" e se la sua relazione peritale non stabilisse un nesso ragionevole fra gli accertamenti medici e le conclusioni cui essa giunge ( 10 ).
25 La Corte è perciò competente a determinare se un perito, riferendosi nelle sue conclusioni alla nozione di "malattia professionale", abbia rispettato la portata delle disposizioni vigenti ( 11 ). Lo stesso vale per la nozione giuridica di "infortunio", ai sensi dell' art . 2 della regolamentazione . Secondo l' art . 3, n . 1, di detta regolamentazione, sono considerate malattie professionali le malattie indicate nella "lista europea delle malattie professionali" allegata alla raccomandazione della Commissione del 23 luglio 1962 ( 12 ), nella misura in cui il dipendente sia stato esposto, nella sua attività professionale, al rischio di contrarre le predette malattie .
26 Secondo l' art . 3, n . 2, della regolamentazione è considerata parimenti "malattia professionale qualsiasi malattia o aggravamento di malattia preesistente, che non figuri nella lista di cui al n . 1, quando sia sufficientemente provato ( 13 ) che la malattia ha avuto origine nell' esercizio o in occasione dell' esercizio delle funzioni per conto della Comunità ". Dunque ogni malattia è suscettibile di essere riconosciuta come malattia professionale, benché per le malattie professionali incluse nella relativa lista europea l' onere probatorio sia notevolmente alleggerito . E' considerato come infortunio che dà diritto parimenti alle prestazioni contemplate dall' art . 73 dello statuto e dalla regolamentazione "qualsiasi avvenimento o fattore esterno ed improvviso o violento od anormale che abbia leso l' integrità fisica o psichica del funzionario" ( 14 ).
27 Nelle conclusioni della perizia di maggioranza, tutti questi elementi sono stati ripresi e considerati insussistenti . I periti si pronunziano tanto sulla questione dell' accertamento di un "infortunio", quanto sull' esistenza di una "malattia professionale ". Il ricorrente contesta, fra l' altro, il fatto che i periti non avrebbero preso in esame il problema della sua integrità psichica a seguito degli avvenimenti di Gundremmingen . Tuttavia, la perizia afferma in modo esplicito che i "gravi disturbi psichici" invocati erano stati presi in considerazione, ma che gli avvenimenti di Gundremmingen non costituivano una causa adeguata di una lesione dell' integrità psichica del ricorrente .
28 Con questa motivazione si nega il nesso di causalità fra evento e danno richiesto in sede di responsabilità extracontrattuale . Poiché il concetto di causalità in materia di responsabilità da atto illecito comprende la nozione di causalità adeguata, non è dato rilevare vizi giuridici nella valutazione operata dalla perizia di maggioranza . Come si è già detto, un più approfondito sindacato di merito non è di competenza della Corte .
29 Anche le considerazioni sull' esistenza di una malattia professionale non presentano vizi di legittimità . In particolare si esclude espressamente l' esistenza delle sole malattie professionali da prendere in considerazione in base alla relativa lista europea, alla lettera F, n . 1 : "Malattie provocate dalle radiazioni ionizzanti" o alla lettera B, n . 2 : "Affezioni cutanee provocate nell' ambiente di lavoro da sostanze non considerate sotto altre voci ". Come giustamente osservato dall' agente della convenuta durante la trattazione orale, si considera esposizione accidentale alle radiazioni un' esposizione fortuita ed involontaria che superi uno dei limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti a radiazioni ( 15 ). Non era questo il caso della fattispecie in esame .
30 Poiché il ricorrente non allega concretamente di aver subito un' esposizione superiore ai limiti di dose, o, in ogni caso, non ne ha prodotto alcuna prova, è altresì da escludere che la commissione si sia basata su elementi fattuali inesatti . Infine, i periti ritengono inapplicabile anche l' art . 3, n . 2, della regolamentazione, essenzialmente per il motivo che i fatti del 19 novembre 1975 non avrebbero né causato né aggravato i constatati arrossamenti cutanei .
31 Si deve infine osservare che anche la perizia del dott . Kater, il cui contenuto è accettato dal ricorrente, non afferma in modo assoluto l' esistenza di un danno . Ai fini del riconoscimento di un infortunio o di una malattia professionale ai sensi dello statuto, non basta l' osservazione secondo la quale non potrebbero essere esclusi degli effetti somatici . E' necessario che risulti in modo categorico un danno imputabile agli avvenimenti di cui è causa, poiché non si può assumere una decisione ex art . 73 dello statuto come una sorta di decisione di principio nel senso che detti avvenimenti erano potenzialmente idonei a cagionare un danno .
32 Ciò considerato, si deve constatare che i periti autori della relazione peritale maggioritaria non si sono basati su definizioni non pertinenti e non ne hanno tratto conclusioni manifestamente errate .
33 Resta da esaminare soltanto la questione se la decisione della convenuta del 17 gennaio 1984 sia una decisione legittimamente adottata ai sensi dell' art . 19 della regolamentazione . C' è da dubitarne, poiché il dispositivo vero e proprio conferma una decisione emessa nell' ambito di un procedimento ex art . 78 dello statuto ( invalidità ). Dall' art . 25 della regolamentazione si evince che i procedimenti ex art . 73 ed ex art . 78 dello statuto sono completamente indipendenti l' uno dall' altro . E' perciò inammissibile lo stabilire un collegamento fra i due procedimenti, impedendo così una chiara distinzione delle decisioni da emanare negli ambiti rispettivi . D' altro canto, la decisione nell' ambito del procedimento ex art . 78 dello statuto era stata adottata già da lungo tempo e non era più stata contestata nel merito . Secondo il procedimento della commissione medica per il riconoscimento di un infortunio oppure di una malattia professionale, doveva ancora intervenire una decisione nel procedimento ex art . 73 dello statuto . Poiché la convenuta ha espressamente fondato la sua decisione sull' art . 23 della regolamentazione, il provvedimento doveva valere come rigetto implicito dell' esistenza dei presupposti per la concessione delle prestazioni di cui all' art . 73 dello statuto . Per quanto sia auspicabile e necessaria una più chiara formulazione, il provvedimento del 17 gennaio 1984 può essere considerato una decisione ai sensi dell' art . 19 della regolamentazione .
34 In relazione alla pretesa di riconoscimento di eventuali danni futuri, si deve osservare che, già nella corrispondenza precedente il ricorso, la convenuta aveva indicato la possibilità di un riesame e di una nuova decisione nel caso di sopravvenienza di detti danni . Anche durante la fase orale, l' agente della convenuta ha fermamente ribadito l' esistenza di detta possibilità .
35 A tenore dell' art . 17 della regolamentazione, sembra possibile la riapertura di un procedimento di riconoscimento di una malattia professionale . Tuttavia, una decisione sulla qualificazione dei fatti come "infortunio" ai sensi dello statuto, acquista autorità di cosa giudicata . Anche in relazione alla malattia professionale, sarebbe però necessario che vengano addotti nuovi elementi di fatto . Evidentemente, ove siano accertati nuovi elementi di fatto, è altresì possibile una riapertura del procedimento .
36 La decisione sulle spese dev' essere presa in conformità all' art . 79 del regolamento di procedura . Nelle cause di personale le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico . Nel caso in esame, tuttavia, propongo di applicare l' art . 69, § 3, del regolamento di procedura, secondo il quale la parte non soccombente può essere condannata a pagare tutte le spese . Ciò si giustifica col comportamento della convenuta, corresponsabile della nascita della lite . E' ben vero che essa ha fondato la sua decisione del 17 gennaio 1984 sulle disposizioni della regolamentazione, tuttavia, nel dispositivo si limita a confermare una decisione adottata nell' ambito di un autonomo procedimento ex art . 78 dello statuto . Nessuna risposta è stata data alla richiesta di chiarimento del ricorrente . La convenuta non ha reagito neppure dinanzi al formale reclamo da esso infine presentato . Onde evitare la perdita di un diritto, il ricorrente è stato dunque costretto ad inoltrare ricorso .
Propongo quindi di statuire come segue :
C - Conclusione
Il ricorso è respinto . La convenuta è condannata alle spese processuali .
(*) Traduzione dal tedesco .
( 1 ) Vedansi sentenza 21 maggio 1981, causa 156/80, Giorgio Morbelli / Commissione, Racc . 1981, pag . 1357; sentenza 26 gennaio 1984, causa 189/82, Georgette Seiler e altri / Consiglio, Racc . 1984, pag . 229; Sentenza 29 novembre 1984, causa 265/83, Benoît Suss / Commissione, Racc . 1984, pag . 4029 .
( 2 ) Vedasi sentenza 8 ottobre 1986, cause riunite 169/83 e 136/84, Brummelhuis e Leussink / Commissione, Racc . 1986, pag . 2801, punto 12 della motivazione .
( 3 ) Vedasi punto 14 della motivazione della precitata sentenza .
( 4 ) Vedansi conclusioni del ricorso n . 6, punti 3 e 4 .
( 5 ) Vedasi sentenza 9 marzo 1978, causa 54/77, Antoon Herpels / Commissione, Racc . 1978, pag . 585 .
( 6 ) Vedansi sentenza 12 marzo 1975, causa 31/71, Antonio Gigante / Commissione, Racc . 1975, pag . 343; sentenza 9 luglio 1975, cause 42 e 62/74, Luigi Vellozzi / Commissione, Racc . 1975, pag . 871 .
( 7 ) Vedasi sentenza 16 dicembre 1976, causa 124/75, Letizia Perinciolo / Consiglio, Racc . 1976, pag . 1965 .
( 8 ) Vedasi sentenza 23 aprile 1986, causa 150/84, Giorgio Bernardi / Parlamento, Racc . 1986, pag.1375 .
( 9 ) Vedansi sentenza nella causa 156/80, Racc . 1981, pag . 1359, punto 20 della motivazione; sentenza in causa 265/83, Racc . 1984, pag . 4029, punto 11 della motivazione .
( 10 ) Vedasi sentenza in causa 189/82, Racc . 1984, pag . 229, punto 15 della motivazione .
( 11 ) Vedasi sentenza 2 maggio 1985, causa 118/84, Commissione / SA Royale Belge, Racc . 1985, pag . 1889, punto 17 della motivazione .
( 12 ) GU L 80, 31.8.1962, pag . 2188 .
( 13 ) Mio il corsivo .
( 14 ) Art . 2, n . 1, della regolamentazione .
( 15 ) Vedasi direttiva 80/836/Euratom, GU L 246, 17.9.1980, pag . 1 .
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