Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
Con domanda pervenuta alla cancelleria della Corte il 23 novembre 1984, la Repubblica federale di Germania chiede alla Corte di dichiarare nulli gli artt . 1, 2 e 3 del regolamento della Commissione n . 2677/84, relativo a misure transitorie in vista della rivalutazione del tasso rappresentativo del marco tedesco alla data 1° gennaio 1985 ( GU 1984, L 253, pag . 31 ).
La controversia nasce in questo modo .
Il regolamento ( CEE ) del Consiglio 31 marzo 1984, n . 855 ( GU 1984, L 90, pag . 1 ), ha disposto lo smantellamento degli importi compensativi monetari (" ICM ") in tre diverse fasi . Con la prima fase ( art . 1 del regolamento ) sono state apportate delle modifiche nel metodo di calcolo degli ICM : l' entrata in vigore è stata fissata al 1° aprile 1984, giorno della pubblicazione del regolamento . Per quel che riguarda la Repubblica federale si è avuta, col secondo stadio, la rivalutazione - con decorrenza 1° gennaio 1985 - del tasso rappresentativo ( detto anche "tasso verde ") del marco tedesco che, relativamente a quanto qui interessa, va calcolato in questi termini : "1 ECU = 2,38516 DM ". Questo tasso entra in vigore dal 1° gennaio 1985 . In ogni caso (...) per il settore dei cereali dal 1° gennaio 1985 dev' essere applicato il tasso seguente : 1 ECU = 2,39792 DM ". La terza fase ( art . 5, n . 1, del regolamento ) si è sostanziata nell' impegno a sopprimere gli ICM positivi sussistenti dopo il 1° gennaio 1985 al più tardi all' inizio della campagna 1987-88 . La prima e la seconda fase prevedevano l' adozione di misure transitorie . Secondo l' art . 7 del regolamento :
"Misure transitorie necessarie per :
- agevolare il passaggio da un regime di calcolo degli importi compensativi monetari all' altro,
- evitare perturbazioni a seguito della rivalutazione dei tassi rappresentativi del marco tedesco e del fiorino danese alla data del 1° gennaio 1985,
possono essere adottate secondo la procedura prevista all' art . 6 del regolamento ( CEE ) n . 974/71 ".
La prima parte di questo articolo fa riferimento alle modifiche nel calcolo degli IMC, la seconda alla rivalutazione del tasso verde del marco tedesco al 1° gennaio 1985 .
La rivalutazione del tasso verde del marco tedesco al 1° gennaio 1985 si è risolta per la Germania in una diminuzione dei prezzi dei prodotti agricoli, espressi in moneta nazionale, e ciò ha determinato una diminuzione del reddito dei produttori agricoli tedeschi . Per far fronte a tale diminuzione, gli artt . 3 e 4 del regolamento n . 855/84 hanno stabilito un aiuto speciale per i produttori agricoli tedeschi esteso dalla decisione del Consiglio 30 giugno 1984, n . 84/361, GU 1984, L 185, pag . 41 ).
L' art . 6 del regolamento n . 974/71 ( GU 1971, L 106, pag . 1 ) ha stabilito che le modalità di applicazione di tale regolamento, che potrebbero comportare altre deroghe ai regolamenti relativi alla politica agricola comune, vengono adottate seguendo la procedura prevista all' art . 26 del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n . 120/67/CEE, sostituito dal regolamento del Consiglio n . 2727/75 ( GU 1975, L 281, pag . 1 ).
L' art . 26 del regolamento n . 2727/75 stabilisce la procedura che il comitato di gestione dei cereali deve seguire . Tale articolo ( modificato dall' atto di adesione della Grecia ( GU 1979, L 291, pag . 17 )) dispone che nei casi in cui va applicata la procedura da esso definita e la questione è deferita al comitato, il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito al progetto entro il termine stabilito dal presidente in relazione all' urgenza dei problemi in esame . Il comitato si pronuncia a maggioranza di 45 voti .
L' art . 41 del regolamento del Consiglio n . 1785/81, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ( GU 1981, L 177, pag . 4 ), nella versione allora in vigore, era concepito in termini analoghi .
Oltre a tali disposizioni il comitato di gestione per i cereali ha regolamento interno, adottato in una riunione congiunta dei comitati di gestione dei prodotti agricoli tenutasi il 22 luglio 1965 . Il documento non è stato pubblicato . L' art . 3 di esso dispone :
" La convocazione, l' ordine del giorno, i progetti delle misure per le quali viene richiesto il parere del comitato e ogni altro documento di lavoro sono trasmessi dal presidente ai rappresentanti degli Stati membri presso il comitato (...) tali documenti devono pervenire alle rappresentanze permanenti degli Stati membri non oltre l' ottavo giorno antecedente la data della riunione .
Su domanda di un rappresentante di uno Stato membro o di sua iniziativa, il presidente può, nei casi urgenti, quando le misure da adottare devono essere applicate immediatamente, ridurre il termine di trasmissione di cui al comma precedente fino a due giorni non festivi antecedenti alla data della riunione (...).
In caso di estrema urgenza, su domanda di un rappresentante di uno Stato membro o di propria iniziativa, il presidente può iscrivere un problema all' ordine del giorno della riunione durante lo svolgimento della stessa"
Dai verbali della riunione in cui vennero adottate tali regole di procedura risulta che tale disposizione non deve permettere né alla Commissione né agli Stati membri di sollevare problemi di cui non è evidente l' assoluta necessità, e che la valutazione dell' urgenza di una questione da porre all' ordine del giorno spetta in ultima istanza al presidente .
L' art . 4 della normativa dispone, tra l' altro, che quando viene richiesto un parere, se durante la riunione è stato presentato un progetto il cui tema è iscritto nell' ordine del giorno, il presidente, su richiesta di un rappresentante di uno Stato membro, rinvia la votazione alla fine della riunione; e, nel caso in cui vi siano difficoltà particolari, aggiorna la riunione al giorno seguente .
In relazione a questa norma, risulta dai verbali che : "E' inteso che il rinvio della votazione alla fine della riunione e l' aggiornamento della riunione al giorno seguente sono disposti al fine di consentire alle delegazioni di ricevere istruzioni ".
Le norme procedurali vigenti per il comitato di gestione dei cereali sono state applicate, secondo quanto risulta alla Corte, anche per altri comitati di gestione .
Con una comunicazione pubblicata dalla Commissione il 14 settembre 1984 ( GU 1984, L 244, pag . 45 ) si enuncia quanto segue : "Si attira l' attenzione degli interessati sul fatto che la Commissione intende prendere, nel settore dei cereali, delle misure, ai sensi dell' art . 7 del regolamento ( CEE ) n . 855/84, onde evitare interventi di acquisto anormalmente elevati, in ragione del cambiamento del tasso rappresentativo del marco tedesco e del fiorino olandese al 1° gennaio 1985 . Tali misure potranno applicarsi alle quantità offerte all' organismo di intervento a partire dal giorno di pubblicazione della presente comunicazione ".
In conformità all' art . 7 del regolamento del Consiglio n . 855/84, la Commissione ha adottato tali misure transitorie col regolamento n . 2677/84, regolamento la cui validità non è messa in discussione . Il primo considerando del preambolo al regolamento n . 2677/84 esprime le ragioni che hanno portato all' adozione del regolamento stesso nei termini seguenti :
" Considerando che il mutamento dei tassi rappresentativi del marco tedesco e del fiorino olandese al 1° gennaio 1985, in conformità alle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 855/84, dà luogo ad una corrispondente flessione dei prezzi d' intervento espressi in moneta nazionale negli Stati membri interessati; che, in questa prospettiva e tenuto conto dell' attuale situazione dei mercati, la portata del mutamento monetario in Germania determina un rischio di perturbazioni per quanto concerne in particolare i mercati dei cereali e dello zucchero; che è pertanto necessario adottare misure transitorie appropriate onde evitare tali perturbazioni ".
Risulta chiaro sia dal testo citato che dal titolo che le misure transitorie interessano soltanto la seconda fase dello smantellamento degli ICM, e cioè la rivalutazione del tasso verde per il mercato tedesco al 1° gennaio 1985 .
Nel preambolo del regolamento n . 2677/84, la Commissione individua quattro settori di interesse :
i ) per quanto concerne il sistema di intervento per i cereali, vendite all' intervento eccezionalmente elevate anteriormente al 1° gennaio 1985 possono provocare perturbazioni del mercato e sgretolamento del sistema di intervento in Germania; per evitare tali risultati il quantitativo di cereali che può essere acquistato all' intervento al vecchio tasso verde dev' essere limitato al quantitativo che sarebbe stato acquistato all' intervento a condizioni normali fino al 31 dicembre 1984, quantitativo stimato a 2 500 000 tonnellate; oltre tali importi, ai quantitativi offerti all' organismo di intervento tedesco a partire dal 14 settembre 1984 deve essere applicato il nuovo tasso verde;
ii ) per quanto concerne il sistema di intervento per lo zucchero, l' applicazione del nuovo tasso verde, a decorrere dal 1° gennaio 1985, può spingere i fabbricanti a consegnare all' intervento quantitativi di zucchero normalmente commercializzati dopo tale data, mentre a condizioni normali di mercato non vi sarebbero state consegne all' intervento; il nuovo tasso verde per il mercato tedesco deve pertanto entrare in vigore per le operazioni di acquisto effettuate in Germania con l' entrata in vigore del regolamento n . 2677/84;
iii ) relativamente all' acquisto di barbabietole da zucchero, è sorto un problema perché i fabbricanti di zucchero erano obbligati dalle norme comunitarie a pagare determinati prezzi minimi ai bieticoltori, ma le barbabietole dovevano essere raccolte tra ottobre e dicembre mentre lo zucchero da esse ottenuto doveva esser commercializzato in un periodo successivo; pertanto, in assenza di misure transitorie, i prezzi minimi per la barbabietola sarebbero stati calcolati in base al vecchio tasso verde del marco tedesco mentre il prezzo di vendita dello zucchero sarebbe stato sottoposto al nuovo tasso verde del marco tedesco e sarebbe pertanto risultato più basso . Per non far gravare sui fabbricanti di zucchero l' intero onere della riduzione dei prezzi espressi in moneta nazionale, derivante dal tasso verde del marco tedesco a partire dal 1° gennaio 1985 e per garantire un equo trattamento tra questi ultimi e i produttori di barbabietole la Commissione ha stabilito che a tali prezzi minimi non doveva applicarsi né il vecchio tasso verde né quello nuovo, ma un tasso di conversione medio ottenuto mediante ponderazione di entrambi;
iv ) Un analogo problema si poneva per l' acquisto della fecola di patate : pertanto è stato ritenuto necessario adottare una soluzione analoga per ripartire equamente i rischi tra i fabbricanti di fecola e i produttori di patate .
Gli artt . 1, 2 e 3 davano dettagliata attuazione a questi obiettivi stabilendo, rispettivamente, delle disposizioni per lo zucchero, la barbabietola da zucchero e la fecola di patate; il regolamento entrava in vigore alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il 21 settembre 1984 .
L' effetto a largo raggio di tali disposizioni è stato il seguente : i)*per gli acquisti all' intervento di cereali in Germania il nuovo tasso verde doveva essere praticato dal 14 settembre al 31 dicembre 1984 a condizione che fossero state acquistate antecedentemente all' intervento 2 500 000 tonnellate del raccolto del 1984 ( art . 1 ); ii)*relativamente agli acquisti all' intervento di zucchero in Germania il nuovo tasso verde per il marco tedesco doveva essere applicato dal 21 settembre al 31 dicembre 1984 ( art . 2 ); iii)*in relazione ai prezzi minimi obbligatori che i fabbricanti di zucchero erano obbligati a pagare per le barbabietole da zucchero per l' insieme della campagna 1984-85, doveva essere applicato un tasso verde medio, calcolato tra il vecchio e il nuovo tasso ( art . 3, n . 1 ); e iv)*relativamente all' importo minimo che i fabbricanti di fecola erano obbligati a pagare ai produttori di patate per l' intera campagna 1984-85 doveva essere applicato un tasso verde medio calcolato tra il vecchio e il nuovo tasso ( art . 3, n . 2 ).
A sostegno della richiesta di annullamento degli artt . 1, 2 e 3 del regolamento n . 2677/84, la Repubblica federale presenta sei mezzi .
Per il primo mezzo, i requisiti procedurali essenziali della procedura del comitato di gestione sono stati violati . Risulta che la Commissione inviò un telex alle 12,28 del 18 settembre 1984, convocando i rappresentanti degli Stati membri per una riunione del comitato di gestione agromonetario ( settori dello zucchero e dei cereali ) che doveva aver luogo alle 10,00 del 20 settembre 1984 . Il telex fu ricevuto dalla rappresentanza permanente tedesca alle 12,36 dello stesso giorno . Col telex si comunicava che il primo punto all' ordine del giorno della riunione riguardava un progetto di regolamento della Commissione relativo a misure transitorie in vista della rivalutazione del tasso rappresentativo del mercato tedesco e del fiorino al 1° gennaio 1985, nessun documento preparatorio relativo al progetto era tuttavia allegato alla comunicazione della riunione . Il progetto di regolamento della Commissione fu distribuito come documento di seduta nel corso della riunione del 20 settembre 1984 . Secondo quanto risulta dai verbali della riunione, seguì un ampio scambio di vedute . In seguito la riunione fu aggiornata dalle 12,30 alle 15,00, per consentire alle varie delegazioni - a quel che dicono i verbali - di mettersi in contatto con le rispettive capitali . Un progetto modificato, in cui veniva tenuto conto di alcuni punti emersi nel corso della discussione, fu messo a disposizione delle delegazioni nel pomeriggio, alla ripresa della riunione . La votazione finale abbia luogo alle 16,00, e dai verbali risulta che il risultato fu di 38 voti a favore del regolamento proposto e 25 contrari . Poiché la maggioranza doveva essere di 45 voti, non potette essere emesso alcun parere, come risulta dall' ultimo considerando del preambolo al regolamento n . 2677/84 . Immediatamente dopo la registrazione della votazione, stando ai verbali, la delegazione tedesca si oppose alle misure stesse e mise in dubbio il fatto che l' art . 7 del regolamento n . 855/84 potesse costituire un valido fondamento per l' adozione di misure pregiudizievoli per gli operatori tedeschi .
La Germania asserisce che il comitato di gestione non era stato consultato correttamente in quanto ai suoi membri non era stata data possibilità di prendere attentamente in considerazione il progetto loro sottoposto dal momento che quest' ultimo era stato portato alla loro attenzione soltanto all' atto della riunione del comitato, pur non trattandosi, a parere della Germania, di un caso urgente, visto che la Commissione non aveva preso alcuna iniziativa per diversi mesi e precisamente dall' adozione del regolamento 31 marzo 1984, n . 855 .
Riguardo alla pretesa irregolarità della procedura del Comitato di gestione, la Commissione solleva due obiezioni : in primo luogo, quando fu adottato il regolamento n . 2677/84 ci si trovava in una situazione di "estrema urgenza", nel senso del disposto del terzo paragrafo dell' art . 3 del regolamento interno del comitato di gestione, contrariamente a quanto ritiene la Repubblica federale; in secondo luogo, la Germania ha perduto il diritto a far valere qualsiasi irregolarità di procedura, avendo partecipato alla riunione del comitato del 20 settembre 1984 senza esprimere alcuna riserva .
Respingo la seconda obiezione della Commissione . La procedura del comitato di gestione ha carattere amministrativo e non può essere considerata una procedura giudiziaria in senso tecnico, in cui il non avere fatto valere un aspetto della questione può precludere alla parte la facoltà di invocarlo in un secondo momento . Il fatto che, nel corso della riunione, i rappresentanti della Repubblica federale non hanno sollevato obiezioni circa la brevità del termine entro il quale hanno ricevuto il progetto non può costituire un argomento sufficiente per negare il diritto del governo federale a far valere la violazione delle regole di procedura nel corso del presente procedimento .
D' altra parte, non sono convinto che il breve termine entro il quale hanno dovuto prendere in esame il progetto abbia impedito ai rappresentanti tedeschi di prestarvi un' adeguata attenzione . La Corte è a conoscenza di scambi di vedute avvenuti tra il governo tedesco e la Commissione sul problema delle misure transitorie almeno a partire dal 20 luglio 1984 e continuati fino alla data della riunione dei comitati di gestione . La corrispondenza presentata alla Corte dimostra che sia la Commissione che le autorità tedesche ritenevano opportuna l' adozione di misure transitorie e l' assunzione degli obblighi derivanti dalle misure transitorie adottate e che ciascuna delle parti aveva compreso la posizione dell' altra . Il governo tedesco aveva sottolineato l' esigenza di proteggere gli agricoltori tedeschi e gli acquirenti dei prodotti agricoli dagli effetti della prossima rivalutazione del mercato tedesco, ma aveva anche chiarito che non era pronto a finanziare aiuti con i propri fondi nazionali . Entrambe le parti erano a conoscenza che nel 1984 si sarebbe probabilmente registrato un raccolto record ed entrambe hanno sottolineato la necessità di mantenere stabili le condizioni di mercato e di salvaguardare il sistema di intervento . Da parte sua la Commissione ha anche evidenziato la propria mancanza di fondi . Mentre è chiaro che le autorità tedesche avrebbero preferito che le misure transitorie assumessero la forma di aiuti finanziari concessi su fondi comunitari agli acquirenti di prodotti agricoli in Germania, la probabilità di un raccolto record nel 1984 e le serie difficoltà di bilancio in cui versava a quell' epoca la Comunità erano dei fatti che non avrebbero potuto essere modificati da un periodo di riflessione più lungo sulle proposte della Commissione . Mi sembra pertanto che, anche se vi fosse stata una violazione del regolamento interno del comitato di gestione, il risultato non sarebbe sostanzialmente cambiato, e che dunque una tale circostanza non può costituire un motivo di annullamento .
Il fatto che una proposta di regolamento venga distribuita all' atto stesso della riunione è ammissibile se la situazione configura, ai sensi del § 3 dell' art . 3 delle regole di procedura, un caso di "estrema urgenza ". La valutazione dell' "estrema urgenza" di un caso spetta al presidente del comitato di gestione; la Corte, tuttavia può riesaminare la decisione per verificare se egli abbia frainteso il significato dell' espressione o se abbia agito in modo irragionevole o arbitrario, stando ai dati a sua disposizione . Nel caso della Commissione, tra il 17 e il 20 settembre 1984 erano state vendute all' intervento in Germania 43 000 tonnellate di zucchero . Sebbene, di per sé, non si trattasse di un quantitativo elevato, un tale intervento di acquisto non veniva registrato in Germania da più di sette anni . In tali circostanze, la Commissione poteva legittimamente temere che quello fosse soltanto l' inizio di una vendita all' intervento su larga scala, tanto più che notevoli quantitativi vi erano stati offerti all' intervento di acquisto il 20 settembre 1984, e cioè il giorno della riunione del comitato di gestione . Sul mercato dei cereali è noto che la comunicazione della Commissione, pubblicata il 14 settembre 1984, aveva provocato una grande incertezza . Pertanto molti operatori avevano tentato di offrire cereali all' organismo di intervento tedesco, che aveva temporaneamente rifiutato di accettare le offerte in attesa dell' adozione definitiva di misure da parte della Commissione . I prezzi registrarono una notevole diminuzione . Inoltre le difficoltà finanziarie della Comunità avevano raggiunto all' epoca un tale livello da rendere urgente un' azione in difesa della sezione garanzia del FEAOG . A mio parere, questi tre elementi erano sufficienti per far ritenere il caso di estrema urgenza; non può pertanto affermarsi che si è trattato di decisione irragionevole o basata su un' errata interpretazione giuridica .
In udienza, il patrono della Repubblica federale ha fatto valere che l' urgenza era stata provocata dalla comunicazione della Commissione, sicché la Commissione non avrebbe potuto invocarla a propria scusa . A mio parere, quest' argomento sarebbe stato accettabile se si fosse potuto affermare che la Commissione aveva commesso un errore nel pubblicare la comunicazione in quelle circostanze e se la comunicazione stessa avesse costituito l' unica causa dell' urgenza . Ora non mi pare sufficientemente provato che sia stato commesso un errore, né che il momento e i termini della comunicazione abbiano costituito l' unica causa dell' urgenza . Faccio rilevare che la Commissione ha dimostrato che il caso rientrava nel § 3 dell' art . 3 del regolamento interno del comitato di gestione e che era pertanto legittima tanto la distribuzione del progetto di regolamento la mattina della riunione, quanto l' autorizzazione del presidente a procedervi . Il mezzo della violazione dei requisiti procedurali sostanziali, a mio avviso, non può pertanto essere accolto .
Per il secondo mezzo, le disposizioni oggetto della controversia mancavano di fondamento giuridico .
L' argomento si articola in due parti . In primo luogo si afferma che l' art . 7 del regolamento n . 855/84 era diretto ad autorizzare la concessione di una compensazione per le perdite subite dagli operatori allo stadio della produzione e della commercializzazione in conseguenza della caduta dei prezzi . Misure transitorie comportanti l' applicazione del nuovo tasso di conversione non potevano venir adottate, ai sensi di tale articolo, se pregiudizievoli per gli operatori allo stadio della produzione e della commercializzazione . In secondo luogo, si afferma che da quando il finanziamento degli ICM venne a far parte del mercato agricolo, a partire cioè dal 1972, anno in cui fu adottato il regolamento n . 974/71, i poteri attribuiti dall' art . 7 del regolamento n . 855/84 possono venir esercitati soltanto nel modo indicato, sicché è evidente che la Commissione è responsabile di ogni perdita subita dal 1° gennaio 1985 allo stadio della commercializzazione e della produzione in seguito alla caduta dei prezzi .
Sono stati fatti molti riferimenti alle ragioni che hanno portato all' adozione dei regolamenti n . 855/84 e n . 2677/84 . Sono elementi che, a mio parere, vanno presi in considerazione soltanto se le disposizioni dell' art . 7 non sono chiare .
A mio avviso, dal regolamento nel suo insieme può facilmente dedursi che gli artt . 1, 2 e 3 del regolamento n . 2677/84 sono stati adottati per perseguire lo scopo indicato nella seconda lineetta dell' art . 7, e cioè "per evitare perturbazioni a seguito della rivalutazione dei tassi rappresentativi del marco tedesco e del fiorino olandese alla data 1° gennaio 1985 ". Essi non sono diretti ad "agevolare il passaggio da un regime di calcolo degli importi compensativi monetari all' altro", secondo quanto recita la prima lineetta dello stesso articolo . La seconda lineetta non si presta ad essere letta nel modo proposto dalla Repubblica federale . Il suo obiettivo è quello di evitare le perturbazioni e non necessariamente quello di mantenere il livello delle entrate dei commercianti in prodotti agricoli o dei fabbricanti di quei prodotti in Germania . A norma degli artt . 1, 2 e 3 la Commissione deve, nell' ambito di discrezionalità conferitale, cercare di evitare tali perturbazioni per quel che concerne i cereali e lo zucchero e distribuire gli oneri finanziari derivanti dalla rivalutazione tra i produttori e gli acquirenti di barbabietole e di patate per la produzione della fecola .
Per quel che concerne il preteso obbligo della Comunità di finanziare le perdite subite allo stadio della commercializzazione e della produzione allo stesso titolo in base al quale è tenuta a finanziare gli importi compensativi monetari (" ICM "), il regolamento n . 729/70 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune ( GU 1970, L 94, pag . 13 ) stabilisce che la sezione garanzia del FEAOG finanzia le restituzioni all' esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli . Di per sé questa norma non include gli ICM; essi, tuttavia, sono stati ricondotti nel suo ambito dal regolamento del Consiglio n . 2746/72 ( GU 1972, L 291, pag . 148 ), in base al quale gli ICM concessi negli scambi con i paesi terzi sono considerati come facenti parte delle restituzioni all' esportazione verso i paesi terzi e gli ICM concessi negli scambi tra gli Stati membri sono considerati come facenti parte degli interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli . Questa disposizione è ritenuta costituire la base giuridica in forza della quale il finanziamento degli ICM grava sul bilancio delle Comunità . Comunque secondo la sentenza nel procedimento 18/76, Germania / Commissione, Racc . 1979, pag . 343, il FEAOG può essere tenuto a pagare soltanto per le somme pagate in conformità alle norme fissate per i vari settori della produzione agricola, mentre gli Stati membri devono sopportare gli oneri di ogni altra somma versata . Non esiste alcuna norma espressa per mettere a carico delle Comunità le perdite subite a livello di commercializzazione e di produzione in seguito alla caduta dei prezzi derivante dalla rivalutazione del marco tedesco in data 1° gennaio 1985, e mi sembra impossibile - pur adottando l' interpretazione più lata possibile - estendere le disposizioni del regolamento n . 2746/72 al finanziamento degli ICM per coprire tali perdite . A mio parere, il cambiamento del tasso rappresentativo del marco tedesco è un problema diverso che non rientra in tali disposizioni; la Comunità non è pertanto tenuta a finanziarne gli effetti . Perciò, a mio avviso, il secondo mezzo del governo tedesco va respinto in entrambe le sue parti .
Per il terzo mezzo presentato dalla Germania, la Commissione pretese illegittimamente di emendare il regolamento n . 855/84, modificando i periodi in esso stabiliti per l' applicazione dei nuovi tassi rappresentativi del mercato tedesco . Si sostiene che tale disposizione violi in particolare la quarta lineetta dell' art . 155 del trattato CEE che dispone : "Al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune, la Commissione : (...) esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per l' attuazione delle norme da esso stabilite"; nella fattispecie le competenze che qui interessano sono quelle conferitele dall' art . 7 del regolamento del Consiglio n . 855/84 . La Germania sostiene che gli artt . 1, 2 e 3 del regolamento della Commissione n . 2677/84 anticipano di almeno tre mesi la data alla quale la modifica dei tassi rappresentativi per la Germania deve avere effetto e modificano sostanzialmente le disposizioni e le finalità economiche delle misure espresse in moneta nazionale contenute nel regolamento del Consiglio n . 855/84 .
La Commissione, si afferma, non può modificare le disposizioni del regolamento del Consiglio adottando delle norme di attuazione senza autorizzazione espressa da parte del Consiglio . Ed essa non aveva una autorizzazione in tal senso .
In via generale, sono d' accordo sul fatto che il potere di attuazione conferito alla Commissione dal Consiglio non può essere utilizzato per modificare le disposizioni base di un regolamento del Consiglio senza che, esplicitamente o implicitamente, la Commissione sia stata autorizzata a farlo dal Consiglio stesso . Nel caso di specie, la Commissione era, comunque, espressamente autorizzata ad adottare misure transitorie "necessarie per evitare perturbazioni" dovute alla rivalutazione del marco tedesco . I poteri conferitile per assicurare questa transizione erano, a mio avviso, sufficientemente ampi per legittimare la Commissione ad applicare i nuovi tassi per i cereali e per lo zucchero e per applicare un tasso medio tra i tassi vecchi e quelli nuovi relativamente alle barbabietole da zucchero e alle patate per la fecola prima che entrasse in vigore il regolamento del Consiglio, sempre che le misure adottate avessero carattere transitorio e fossero necessarie per evitare perturbazioni .
E' ovvio che le misure adottate nel caso di specie avevano carattere transitorio . A mio parere, è stato dimostrato che esse erano necessarie per evitare perturbazioni rispetto a determinati prodotti; rispetto ai cereali è invero provato che i quantitativi dei cereali che la Commissione riteneva sarebbero stati offerti all' intervento in condizioni normali al prezzo derivante dal vecchio tasso verde sono stati esclusi dalle disposizioni transitorie . Ciò che è stato fatto di conseguenza rientra, a mio avviso, nei poteri conferiti dall' art . 7 del regolamento n . 855/84 .
Secondo il quarto mezzo, vi è stata violazione del più generale divieto di discriminazione a ) da parte dell' art . 1 in relazione ai cerali e b ) dell' art . 3, n . 2, in relazione alla fecola di patate . Per quel che concerne il primo, la Germania ritiene che l' art . 1, n . 1, del regolamento n . 2677/84 è nullo per violazione del divieto di discriminazione sancito nel secondo sotto-paragrafo dell' art . 40, n . 3, del trattato CEE . La Germania sostiene che le norme relative al settore dei cereali non tengono conto del fatto che le differenze regionali nel raccolto dovute in particolare alle diverse condizioni climatiche si risolvono con un vantaggio per gli operatori che hanno venduto i loro prodotti all' organismo di intervento prima dell' entrata in vigore di tale normativa .
Per quel che attiene all' addebito di una discriminazione dovuta ai raccolti tardivi dei cerali, la Commissione obietta che esso è infondato per il semplice motivo che la quota stanziata dalla Commissione per gli interventi al vecchio prezzo nella Repubblica federale non è stata del tutto utilizzata . Quest' obiezione non è stata smontata . In risposta ai quesiti della Corte, la Repubblica federale ha fornito delle statistiche che dimostrano come la quota stanziata dalla Commissione per gli interventi al vecchio prezzo fosse stata ampiamente superata dai quantitativi offerti all' organismo di intervento tedesco : la quota era di 2 500 000 tonnellate, mentre fino al termine massimo stabilito dalla legislazione tedesca in conformità all' art . 1, n . 3, del regolamento n . 2677/84 all' organismo tedesco di intervento erano state offerte 3 739 529 tonnellate . Pur volendo ammettere che parte dei quantitativi offerti all' intervento potevano non essere stati di qualità tale da soddisfare le condizioni richieste per l' intervento, dai dati sembra risultare che la quota stanziata dalla Commissione era superata dai quantitativi offerti in acquisto all' intervento .
In udienza, la Commissione ha pur sostenuto che, se per ragioni climatiche il raccolto in alcune parti della Germania era così tardivo da non soddisfare i requisiti per l' intervento, la responsabilità ricadeva sulle autorità tedesche in base all' art . 1, n . 3, del regolamento n . 2677/84 . Fino ad ora non è stata fornita alcuna prova dell' esistenza di raccolti esclusi dalla quota preferenziale in ragione della loro tardività, dovuta a motivi climatici, ma se il problema si ponesse realmente, la lettera dell' art . 1, n . 3, del regolamento n . 2677/84 fa chiaramente carico alle autorità tedesche dell' adozione di "procedure necessarie" per farvi fronte . Pertanto a mio avviso il mezzo della discriminazione sollevato contro la Commissione rispetto a tale punto non può essere accolto .
Si fa anche presente che l' art . 3, n . 2, del regolamento n . 2677/84 è illegittimo perché contrario al principio di non discriminazione stabilito nel secondo sotto-paragrafo dell' art . 40, n . 3, del trattato CEE . La Germania fa valere che le norme di cui all' art . 3, n . 2, operano una discriminazione nei confronti dei fabbricanti di fecola di patate rispetto ai fabbricanti di altri amidi, in particolare di mais o di cereali .
Per quel che concerne la discriminazione operata tra fecola di patate e altri tipi di fecola, la Commissione replica che nella seconda metà del 1984 i fabbricanti di fecola furono in grado di ottenere quantitativi supplementari di cereali a prezzi non lontani da quelli applicabili al 1° gennaio 1985, mentre l' art . 3, n . 2, stabiliva prezzi medi per le patate per l' intero anno di commercializzazione mediante ponderazione da 3 a 9 ( 3 mesi per i vecchi prezzi e 9 per i nuovi ) in modo da non pregiudicare la neutralità della competizione a danno dei produttori di fecola di patate .
L' allegato III al regolamento n . 855/84 stabilisce per il settore dei cereali un tasso verde differente da quello generalmente applicabile . Se ho capito l' argomentazione del governo tedesco su questo punto, esso fa valere che l' applicazione di questi tassi differenti viene a perturbare l' equilibrio prima esistente tra il prezzo della fecola ottenuta dalle patate e quella ottenuta dal mais e dai cereali, che sono in concorrenza l' una con l' altra . Il governo tedesco non contesta il regolamento n . 855/84 nel presente procedimento, ma esso afferma che l' art . 3, n . 2, del regolamento n . 2677/84 non è sufficiente a porre rimedio a questa perturbazione .
A mio avviso, non è stato dimostrato che il regolamento n . 2677/84 è causa della pretesa discriminazione . Da un lato, il governo tedesco riconosce che l' art . 3, n . 2, distribuisce gli effetti della rivalutazione lungo l' intero anno di commercializzazione; d' altro canto, l' argomento della Commissione, secondo cui la situazione in cui si trovavano i due gruppi di produttori di fecola era approssimativamente la stessa rispetto all' eccedenza dei prodotti base, è convalidato dalle statistiche che sono state fornite in risposta ai quesiti posti dalla Corte e che dimostrano come in Germania i prezzi di produzione per le patate e i prezzi di mercato per i cereali erano tutti in diminuzione negli ultimi tre mesi del 1984 . Concludo nel senso che la Repubblica federale è soccombente nel far valere il mezzo della discriminazione per quel che concerne l' art . 3, n . 2, del regolamento n . 2677/84 . Pertanto, a mio avviso vengono a cadere entrambe le parti del mezzo relativo alla violazione del divieto di discriminazione .
Col suo quinto mezzo, la Germania deduce che l' art . 3, n . 1, del regolamento n . 2677/84 è nullo perché contraddittorio, in violazione dell' art . 190 del trattato CEE . La Germania ritiene che le disposizioni del suddetto art . 3, n . 1, siano intrinsecamente contraddittorie, avendo la ricorrente trascurato di prendere in considerazione il fatto che, per effetto del disposto dell' art . 2 del regolamento n . 2677/84, il prezzo originario di mercato, stabilito in base al prezzo di acquisto, non può più essere ottenuto sul mercato .
A tal riguardo la Commissione fa rilevare che il prezzo dello zucchero tedesco era stato mentenuto fino al 31 dicembre 1984 ad un prezzo più elevato del precedente prezzo di intervento . Essa sostiene che l' argomento del governo tedesco, in base al quale la riduzione del 5 % del prezzo di intervento avrebbe automaticamente comportato una corrispondente diminuzione dei prezzi di mercato, è manifestamente infondato .
I prospetti presentati alla Corte in risposta ai quesiti da essa formulati mi sembrano confermare le affermazioni della Commissione : nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1984 il prezzo di mercato dello zucchero in Germania era certamente superiore al prezzo di intervento, anche volendosi includere le ulteriori spese per i costi di stoccaggio . Pertanto il calcolo di cui all' art . 3, n . 1, è corretto, e il mezzo della Germania non regge .
Infine, la Repubblica federale fa valere che l' art . 3, nn . 1 e 2, del regolamento n . 2677/84 è illegittimo perché contrario al principio della salvaguardia delle legittime aspettative . La Germania deduce che le regole contenute nel citato art . 3, nn . 1 e 2, hanno effetto retroattivamente rispetto a contratti conclusi e in parte già eseguiti .
La Commissione contesta l' addebito della pretesa violazione del principio della salvaguardia delle legittime aspettative dovuta all' effetto retroattivo sui contratti precedenti per due ordini di motivi . In primo luogo perché quasi tutti i contratti del tipo in esame sono espressi in ECU e i prezzi in ECU non risentivano della rivalutazione del tasso verde del marco tedesco; in secondo luogo perché, anche se vi fossero dei contratti espressi in marchi tedeschi, gli interessi dei produttori di barbabietole da zucchero o di patate non richiedono particolare tutela, perché in base ad altre misure sono ammessi a beneficiare di un aiuto speciale del 5 %.
E' stato statuito che, sebbene in via generale il principio della certezza dei rapporti giuridici non consenta che una misura comunitaria esplichi i suoi effetti ad una data anteriore a quella della sua pubblicazione, possono tuttavia ammettersi eccezioni qualora ciò sia necessario per conseguire il fine perseguito e sempre che "vengano debitamente rispettate le legittime aspettative delle parti interessate ": ( vedi sentenza 98/78, Racke / Hauptzollamt Mainz, Racc . 1979, pag . 69, in particolare pag . 86, e sentenza 84/81, Staple Dairy Products / Intervention Board for Agricultural Produce, Racc . 1982, pag . 1763, in particolare pag . 1777 ). Il problema è pertanto quello di stabilire se le legittime aspettative delle parti interessate siano state debitamente rispettate . Ciò non riguarda le parti che nei contratti succitati hanno la veste di acquirenti, in quanto le misure transitorie operano a loro vantaggio . Per quanto concerne i produttori che vendono barbabietole da zucchero o patate per fecola, si può affermare che, accettando contratti espressi in ECU, essi hanno accettato il rischio del cambiamento del tasso . D' altra parte se la Commissione ha ritenuto che l' impatto dei prezzi espressi in marchi tedeschi fosse tale da rendere necessaria l' adozione delle misure transitorie di cui all' art . 3, nn . 1 e 2, mi sembra che essa non poteva ignorare l' impatto che i prezzi espressi in marchi tedeschi avrebbero avuto sui produttori di barbabietole da zucchero e di patate destinate alla fabbricazione di fecola, la cui vendita era stata effettuata mediante contratti a lungo termine .
D' altronde, i produttori di barbabietole da zucchero e di patate, insieme a tutti gli altri produttori agricoli tedeschi, avevano beneficiato di misure speciali di aiuto ai sensi degli artt . 3 e 4 del regolamento n . 855/84 . Tale aiuto era stato portato dal 3 al 5 % dalla decisione del Consiglio 30 giugno 1984, n . 84/361 ( GU 1984, L 185, pag . 41 ), che dunque dava attuazione all' aiuto, anticipandolo al 1° luglio 1984 . Tali misure erano in vigore quando la Commissione ha adottato il regolamento n . 2677/84, ed a mio avviso la Commissione era autorizzata a tenerne conto, e in particolare a evitare di finanziare due volte la compensazione, una prima volta mediante i prezzi di mercato e una seconda attraverso il meccanismo degli aiuti . Sulla base dei fatti di questa causa sono dell' opinione che non sia stata dimostrata la violazione delle legittime aspettative degli interessati e che su tali basi i rilievi della Germania all' art . 3, nn . 1 e 2, del regolamento n . 2677/84 sono infondati .
Pertanto sono del parere che la domanda vada respinta e che la Repubblica federale di Germania debba essere condannata a rifondere le spese processuali, ivi comprese le spese sostenute per il procedimento sui provvedimenti urgenti .
(*) Traduzione dall' inglese .
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