Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
Nel presente ricorso tre raffinerie tedesche di zucchero, la Zuckerfabrik Bedburg AG (" Bedburg "), la Lehrter Zucker AG (" Lehrter ") e la Lippe-Weser Zucker AG (" Lippe "), chiedono alla Comunità economica europea, rappresentata dal Consiglio e dalla Commissione, a norma dell' art . 215 del trattato CEE, il risarcimento del danno da esse subito a causa del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n . 855, relativo al calcolo e allo smantellamento degli importi compensativi monetari da applicarsi a taluni prodotti agricoli ( GU 1984, L 190, pag . 1 ), e dal regolamento della Commissione 20 settembre 1984, 2677, relativo a misure transitorie in vista della rivalutazione del tasso rappresentativo del marco tedesco al 1° gennaio 1985 ( GU 1984, L 253, pag . 31 ).
Detti regolamenti sono pure oggetto di discussione nella causa 278/84, Repubblica federale di Germania / Commissione . Ho riassunto i loro effetti nelle conclusioni per detta causa . Aggiungerò qui semplicemente che l' aiuto contemplato dal regolamento n . 855/84, nella versione successiva emendata con la decisione n . 84/361 ( GU 1984, L 185, pag . 41 ), per i produttori agricoli tedeschi non spetta alle ricorrenti della presente fattispecie, le quali trasformano in zucchero le barbabietole da esse acquistate, ma non sono "produttori agricoli ".
La tesi delle ricorrenti è in sostanza la seguente . A causa della struttura dell' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, esse devono detenere in permanenza talune scorte di zucchero durante l' intera stagione ( 1° luglio - 30 giugno ). Il regolamento del Consiglio n . 855/84 ha provveduto, fra l' altro, allo smantellamento degli importi compensativi monetari positivi mediante la modifica dei tassi rappresentativi che è entrata in vigore il 1° gennaio 1985, cioè a metà della stagione ( non già il 1° luglio 1984, cioè all' inizio della stagione, come inizialmente proposto dalla Commissione ma disatteso dal Consiglio ). Il tasso rappresentativo per lo zucchero è passato da 1 ECU = DM 2,51457 a 1 ECU = DM 2,38516 . Le ricorrenti assumono di aver dovuto pagare ai produttori di barbabietole per le consegne del raccolto del 1984 il prezzo superiore che risulta dal vecchio tasso di conversione, mentre hanno ottenuto per lo zucchero che hanno prodotto a partire dal 1° gennaio 1985 solo il prezzo inferiore che risulta dal nuovo tasso di conversione . Il prezzo d' intervento per lo zucchero bianco della stagione 1984-1985 è stato fissato in ECU 53,47 il quintale, il che corrispondeva al vecchio tasso verde di DM 134,45 il quintale, ma corrispondeva solo a DM 127,53 il quintale al nuovo tasso verde vigente dal 1° gennaio 1985 . Quindi, esse sostengono, le scorte che allora detenevano hanno subito un deprezzamento di DM 6,92 il quintale .
Tuttavia, le ricorrenti ammettono che, presumibilmente per attenuare questi effetti della modifica, la Commissione ha adottato il regolamento n . 2677/84 che contiene due norme rilevanti . L' art . 2 dispone : "Per quanto concerne le offerte di zucchero accettate dall' organismo d' intervento tedesco a partire dal giorno dell' entrata in vigore del presente regolamento ( cioè il 21 settebre 1984 ) il prezzo d' acquisto dello zucchero bianco e dello zucchero greggio sono convertiti in moneta nazionale applicando il tasso rappresentativo valido a decorrere dal 1° gennaio 1985 ". Le ricorrenti sostengono che detta misura aveva lo scopo d' impedire alle imprese produttrici di zucchero di vendere all' intervento il loro prodotto del 1984 al vecchio prezzo, più alto . La seconda disposizione è l' art . 3, n . 1, secondo cui : "Per quanto concerne i prezzi minimi delle barbabietole A e B di cui all' art . 3 del regolamento ( CEE ) n . 1106/84 da pagare in Germania dai fabbricanti di zucchero ai produttori di barbabietole per l' intera stagione 1984-1985, la conversione in moneta nazionale viene effettuata applicando il seguente tasso : 1 ECU = 2,41751 DM ". Tale tasso si pone a metà tra il vecchio tasso superiore e il nuovo tasso inferiore e le ricorrenti sostengono che detta misura intendeva non far gravare sui soli produttori di zucchero l' onere derivante dal calo dei prezzi a decorrere dal 1° gennaio 1985 . Al vecchio tasso verde, il prezzo di base delle barbabietole da zucchero di 40,89 ECU la tonnellata rappresentava DM 102,82 la tonnellata, mentre al tasso verde transitorio fissato dal regolamento n . 2677/84 si stabiliva a DM 98,85 la tonnellata . Espresso in termini di equivalente in zucchero, supponendo che una tonnellata di barbabietole dia kg . 130 di zucchero, il prezzo base ammonta a DM 76,03 il quintale di zucchero a norma del regolamento n . 2677/84, contro DM 79,08 il quintale sotto la precedente normativa .
Nell' atto introduttivo, le ricorrenti hanno calcolato il danno moltiplicando il totale delle scorte che esse detenevano al 31 dicembre 1984 per quanto esse assumono essere il calo dei prezzi in marchi tedeschi la tonnellata ( DM 6,92 il quintale ), indi detraendo il risparmio sul prezzo delle barbabietole da zucchero che risulta dall' art . 3, n . 1, del regolamento n . 2677/84 . E' stato sostenuto che le cifre esatte non potevano essere fornite fino a dopo il 1° gennaio 1985, ma su questa base esse hanno stimato le loro perdite in DM 1 134 220 per la Bedburg, DM 3 970 412 per la Lehrter e DM 1 587 946 per la Lippe .
Le ricorrenti sostengono che il regolamento n . 855/84 trasgredisce : a)*le disposizioni in fatto di prezzi contenute nel regolamento di base che disciplina l' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, il regolamento n . 1785/81 ( GU 1981, L 177, pag . 4 ), in quanto il regolamento n . 855/84 ha fissato a metà della stagione saccarifera la data d' entrata in vigore del nuovo tasso di conversione rappresentativo per il marco tedesco, senza tener conto del fatto che ciò porta ad un calo dei prezzi che riduce il margine di utile dei produttori di zucchero del 13,64%; b)*il diritto fondamentale di proprietà in quanto il regolamento interferisce con la vera e propria sostanza dell' attività economica svolta dalle ricorrenti e diminuisce del 5,15% il valore delle scorte di zucchero detenute il 1° gennaio 1985; come conseguenza dell' obbligo di acquistare quantitativi di barbabietole da zucchero a prezzi fissati in anticipo sin dall' autunno del 1984, le ricorrenti non hanno potuto evitare le perdite risultanti dal calo dei prezzi; c)*il divieto di discriminazione di cui all' art . 40, n . 3, 2° comma, del trattato CEE; d)*il principio generale di uguaglianza in quanto esso impone alle raffinerie di zucchero tedesche un onere non indispensabile per conseguire lo scopo dell' adeguamento del tasso di conversione per i prodotti agricoli; e)*il principio di proporzionalità in quanto il calo dei prezzi dello zucchero avrebbe potuto essere evitato se il nuovo tasso di conversione fosse entrato in vigore all' inizio della stagione . Secondo le ricorrenti, adottando le norme di cui è causa, il Consiglio è manifestamente e sostanzialemnte andato al di là dei suoi poteri giacchè le norme ed i principi trasgrediti dal Consiglio sono particolarmente importanti, il numero delle imprese interessate è ristretto e le imprese sono state gravemente lese .
Nella replica, le ricorrenti ammettono che il regolamento della Commissione n . 2677/84 riduce la perdita di almeno DM 6,92 il quintale sul prezzo dello zucchero determinata dal regolamento n . 855/84, a DM 2,85 il quintale, purché l' art . 3 di tale regolamento, che esse non contestano, sia valido . Esse sostengono cionondimeno che l' art . 2 del regolamento della Commissione n . 2677/84, il quale avrebbe impedito loro di vendere all' intervento al prezzo superiore, è causa delle perdite in relazione con il regolamento n . 855/84 . Tenendo conto del regime transitorio, la Bedburg assume di aver perso DM 1 785 000, la Lippe DM 2 330 000 e la Lehrter DM 5 178 000 .
In risposta a quesiti della Corte, le ricorrenti hanno calcolato le loro perdite, tenendo conto delle misure transitorie adottate con il regolamento n . 2677/84, in DM 1 423 406 per la Bedburg, DM 1 919 928 per la Lippe e DM 5 059 367 per la Lehrter . A domanda della Corte esse hanno pure valutato l' entità delle perdite che avrebbero subito se la modifica del tasso verde del marco tedesco fosse avvenuta il 1° luglio 1984 ( rispettivamente, DM 2 993 124, DM 3 680 428 e DM 8 102 505 ) e il 1° luglio 1985 ( rispettivamente DM 808 566, DM 1 098 022 e DM 892 531 ).
Il Consiglio e la Commissione contestano tutti i mezzi addotti . Essi negano inoltre che le ricorrenti abbiano subito l' asserito danno o che esso sia da imputare ai due regolamenti . Nella controreplica, la Commissione sostiene che la sola Bedburg ha subito perdite ( di DM 179 552 ) in seguito al nuovo regime, mentre la Lippe e la Lehrter avevano guadagnato DM 567 168 e, rispettivamente, DM 1 646 111 . Le perdite della Bedburg sono dovute al fatto che essa ha venduto meno zucchero del previsto alla fine del 1984 e rientrano comunque nelle normali oscillazioni commerciali .
In via preliminare, due eccezioni d' irricevibilità sono state sollevate avverso il presente ricorso . In primo luogo viene sostenuto che le ricorrenti avrebbero dovuto anzitutto esaurire i mezzi d' impugnazione loro offerti davanti i giudici nazionali . Non condivido questa tesi soprattutto perché nessuna partita dello zucchero di cui è causa è stata venduta all' intervento e non esiste quindi alcuna base effettiva che consentisse alle ricorrenti di promuovere davanti ai giudici nazionali un' azione contro l' ente nazionale d' intervento . Si sostiene che il danno deriva da un regolamento della Commissione e da un regolamento del Consiglio senza l' intervento di qualsiasi ente nazionale ed è quindi opportuno che la domanda possa essere proposta davanti alla Corte mediante un' azione di danni la quale costituisce un mezzo d' impugnazione autonomo nell' ordinamento giuridico comunitario : sentenza 59/83, Biovilac / CEE ( Racc . 1984, pag . 4057, in particolare pag . 4074, punti 6 e 7 ).
L' altra eccezione d' irricevibilità riguarda il fatto che il ricorso è stato proposto contro un futuro danno che non si è ancora prodotto e la cui probabilità non è stata sufficientemente provata . Benché in base al regolamento n . 855/84 potesse apparire che l' istituzione di un nuovo tasso rappresentativo per il marco tedesco nel mezzo della stagione di distribuzione dello zucchero avrebbe provocato perdite per le ricorrenti, l' effetto dei provvedimenti transitori contemplati dal regolamento della Commissione n . 2677/84 era ancora incerto quando è stato proposto il ricorso . Inoltre, le perdite stimate sono state calcolate in base al prezzo d' intervento, mentre nessuna partita dello zucchero di cui è causa è stata venduta o poteva essere venduta all' intervento . La Commissione ha dichiarato senza essere contraddetta che dal 1976/1977 non si era avuta alcuna vendita di zucchero all' intervento in Germania, eccettuata una partita di 43 000 tonnellate nel settembre del 1984 e un' altra partita di 40 000 tonnellate nel dicembre del 1984, ambedue, a quanto pare, per ragioni speculative e non rappresentative di normali tendenze del mercato . Quindi, la valutazione delle perdite non poteva logicamente basarsi direttamente sul prezzo d' intervento .
Nelle sentenze da 56 a 60/74, Kampfmeyer / Commissione e Consiglio ( Racc . 1976, pag . 711 ), confermata in seguito, la Corte ha affermato che un' azione può essere intentata a norma dell' art . 215 per danni imminenti e prevedibili con una certa sicurezza, anche se l' entità del danno non è ancora esattamente determinabile . Come ho già detto, le ricorrenti hanno prodotto tre diverse serie di cifre riguardo alle loro perdite . Esse lo spiegano sostenendo che quando hanno proposto il ricorso hanno fornito prezzi teorici, nella replica hanno usato i dati provvisori per il primo semestre della stagione ed hanno indicato i dati definitivi nella risposta ai quesiti della Corte . Poiché la questione se un qualsivoglia danno risarcibile sia stato subito costituisce uno dei principali problemi da risolvere, mi sembra preferibile prendere in esame questa eccezione d' irricevibilità unitamente a detta questione .
La responsabilità extracontrattuale della Comunità presuppone che siano soddisfatte tre condizioni relative 1)*all' illegittimità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, 2)*alla realtà del danno e 3)*all' esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento ed il danno : si veda, fra le altre, la sentenza 49/79, Pool / Consiglio ( Racc . 1980, pag . 569, in particolare pag . 580 ). Qualora l' atto impugnato sia di natura legislativa e costituisca un provvedimento adottato nel settore della politica economica, l' accertamento che il provvedimento è illegittimo non è di per sé sufficiente perché sussista responsabilità della Comunità . Qualora un atto implichi delle scelte di politica economica occorre, inoltre, che esso sia inficiato da una trasgressione sufficientemente grave di una norma giuridica superiore intesa a tutelare i singoli : si vedano, fra le altre, le sentenze 238/78, Ireks-Arkady / Consiglio e Commissione ( Racc . 1979, pag . 2955, in particolare pag . 2972 ) e da 197 a 200, 243, 245, 247/80, Ludwigshafener Walzmuehle / Consiglio e Commissione ( Racc . 1981, pag . 3211, in paticolare pag . 3246 ). Ne consegue che nell' applicazione della politica economica della Comunità ( come nel presente caso ) si può esigere dal singolo che sopporti, entro limiti ragionevoli, senza poter farsi risarcire col denaro pubblico, perdite o un danno economico, prodotti da un atto normativo, anche se questo viene dichiarato invalido : sentenza 83 e 94/76, 4, 15 e 40/77, Bayerischer HNL / Consiglio e Commissione ( Racc . 1978, pag . 1209, in particolare pag . 1224 ).
Nella sentenza 97/76, Merkur / Commissione ( Racc . 1977, pag . 1063, in particolare pag . 1078 ) la Corte ha ammesso che qualora un regolamento venga emesso in forza di poteri delegati come atto normativo "di politica economica che la Comunità adotta nell' interesse superiore del buon funzionamento di dette organizzazioni" si deve ritenere che "benché, date queste premesse, non vada esclusa la possibilità che venga tutelato l' interesse legittimo dell' operatore, la responsabilità della Comunità per il danno che degli operatori abbiano subito a causa degli atti normativi che disciplinano detto regime può tuttavia sussistere solo qualora, in assenza di un interesse pubblico inderogabile in senso opposto, la Commissione abolisse o modificasse con effetto immediato e senza preavviso, in mancanza di adeguate disposizioni transitorie, degli importi compensativi in un settore determinato, e qualora l' abolizione o modifica degli importi stessi non fosse prevedibile per un operatore economico prudente ".
Nel presente caso, la modifica del sistema degli importi compensativi monetari (" ICM ") non è avvenuta con effetto immediato o senza preavviso : il regolamento n . 855/84 è stato adottato il 31 marzo 1984 mentre la rivalutazione del tasso rappresentativo del marco tedesco che esso contemplava non è entrato in vigore fino al 1° gennaio 1985 . La modifica veniva adottata nell' interesse superiore del buon funzionamento delle organizzazioni di mercato ed in particolare, come viene precisato nell' ottavo considerando del regolamento, per avvicinare maggiormente i tassi rappresentativi "al livello dei prezzi comuni", cioè per ristabilire il contatto con la realtà economica . Lo scopo era quello di porre fine al sistema che consentiva agli Stati membri a moneta forte di fruire dei vantaggi derivanti da una moneta forte pur restando isolati dalla concorrenza delle esportazioni a buon mercato degli Stati membri a moneta più debole, il che mi sembra chiaramente rientrare nel settore della politica economica che la Comunità può adottare o modificare . Mi pare che produttori, trasformatori e operatori di tale settore possano chiedere il risarcimento solo qualora siano in grado di dimostrare che non sono state adottate adeguate disposizioni transitorie, cioè qualora nessun provvedimento o nessun procedimento adeguato sia stato adottato per attenuare una modifica così improvvisa e rigorosa da sconvolgere i normali dati commerciali al di là dei rischi cui, in quanto singoli operatori, essi potevano logicamente aspettarsi di essere esposti .
Su questo punto l' art . 7 del regolamento del Consiglio n . 855/84 ha autorizzato la Commissione ad adottare disposizioni transitorie e la Commissione l' ha fatto col regolamento n . 2677/84 .
La disposizione transitoria in questione è l' art . 3, n . 1, del regolamento della Commissione n . 2677/84 che ho già citato in queste conclusioni e che viene chiarito nel quarto e quinto considerando di detto regolamento . Questi due considerandi recitano : "che, a norma dell' art . 6 del regolamento ( CEE ) n . 1785/81 del Consiglio (...) i fabbricanti di zucchero hanno l' obbligo di pagare ai bieticoltori i prezzi minimi per le barbabietole A e B; che, a motivo del cambiamento del tasso rappresentativo del marco tedesco al 1° gennaio 1985, a tale data questi prezzi minimi espressi in moneta nazionale dovrebbero normalmente mutare in Germania; che, tuttavia, in questo Stato membro, la campagna di raccolta e di trasformazione della barbabietola in zucchero inizia ai primi di ottobre e continua sino alla fine di dicembre, mentre la commercializzazione dello zucchero ottenuto si svolge in maniera costante sino al nuovo raccolto; che, stando così le cose, per non fare gravare solamente sui fabbricanti di zucchero l' onere risultante da una riduzione dei prezzi espressa in moneta nazionale a partire dal 1° gennaio 1985, è necessario adattare il tasso di conversione che incide sul calcolo di questi prezzi minimi per l' insieme della campagna; che, per garantire un equo trattamento nei confronti dei fabbricanti di zucchero e dei produttori di barbabietole, è opportuno prendere in considerazione l' utilizzazione di un tasso di conversione medio per questi prezzi minimi, ottenuto mediante ponderazione del vecchio tasso rappresentativo per un periodo di tre anni durante il quale i meccanismi dell' organizzazione comune dei mercati, a parte l' intervento, restano ancora invariati, e del nuovo tasso rappresentativo per un periodo di nove mesi" ( il corsivo è mio ).
Le disposizioni transitorie erano quindi dirette proprio contro l' inconveniente criticato nella presente causa . Risulta chiaramente dalle parole sottolineate che le disposizioni transitorie hanno lo scopo di evitare di far gravare sui produttori di zucchero l' intero onere derivante dalla rivalutazione del marco verde tedesco a metà della stagione . La Commissione ha quindi agito correttamente per attenuare l' inconveniente . La ponderazione del tasso medio di conversione di 3 a 9 trasferisce in ampia misura l' onere sui produttori di barbabietole da zucchero . Le ricorrenti non se ne lagnano giacché ciò è a loro favore; né i produttori di barbabietole da zucchero potrebbero farlo giacché hanno fruito di un compenso, invero, a mio modo di vedere, di una sovracompensazione ( per le ragioni che ho esposte nelle conclusioni per la causa 253/84, GAEC ); ed è stato dimostrato che la retroattività delle disposizioni era giustificata secondo la giurisprudenza della Corte .
L' art . 3, n . 1, del regolamento n . 2677/84 costituisce, a mio parere, un' adeguata e valida disposizione transitoria e, in particolare, non è viziato né da eccesso di potere, né da retroattività .
Le ricorrenti si lagnano del fatto che l' art . 2, con il quale la Commissione ha prorogato l' applicazione del tasso verde rivalutato per il marco tedesco al 21 settembre 1984 per gli acquisti all' intervento di zucchero in Germania, ha impedito loro di vendere zucchero all' intervento . Sembra chiaro in proposito che nessuna partita di zucchero è stata in realtà venduta all' intervento di guisa che perdite non sono state subite in seguito a ciò e, pertanto, nessuna perdita può essere addotta . Tutto lo zucchero venduto dalle ricorrenti fra il 21 settembre ed il 31 dicembre 1984 è stato venduto a prezzi di mercato superiori al prezzo d' intervento in marchi tedeschi calcolato al vecchio prezzo di conversione più alto . Di conseguenza, questo assunto mi sembra infondato . Comunque non è stato dimostrato, a mio parere, che lo stesso art . 2 non fosse invalido per i motivi addotti dalle ricorrenti .
Passo alla questione del danno . L' applicazione dell' art . 3, n . 1, implicava che durante la stagione 1984/1985 le ricorrenti potevano acquistare le barbabietole da zucchero a prezzi in marchi tedeschi calcolati al tasso di cambio di 1 ECU = DM 2,41751, che si traduce in prezzi inferiori a quelli che risultavano dal vecchio tasso di 1 ECU = DM 2,51457, che sarebbe stato altrimenti in vigore nei mesi del raccolto, da ottobre a dicembre del 1984 . D' altra parte, durante i mesi da ottobre a dicembre del 1984, il prezzo di mercato dello zucchero in Germania si è mantenuto a livelli alti corrispondenti al vecchio tasso verde . Risulta dai dati sui prezzi di mercato prodotti tanto dalle ricorrenti quanto dal governo tedesco che anche se essi hanno subito un calo molto lieve nell' ultimo trimestre del 1984, i prezzi di mercato dello zucchero sono restati ad un livello superiore al prezzo d' intervento in marchi tedeschi calcolato al vecchio tasso verde nei mesi che hanno preceduto il 1° gennaio 1985 . La Commissione sostiene che il tasso di conversione fissato dall' art . 3, n . 1, del regolamento n . 2677/84 si basava sull' assunto che il vecchio tasso verde si sarebbe applicato alle vendite durante un periodo di tre mesi e il nuovo tasso verde a quelle durante un periodo di nove mesi . In realtà, la Commissione assume che le ricorrenti - per lo meno la Lippe e la Lehrter - hanno venduto non già il 25%, bensì circa il 40% del loro zucchero risultante dal raccolto del 1984-1985 a prezzi corrispondenti al vecchio tasso verde, più alto . In altre parole, esse hanno più che attenuato il danno derivante dalla rivalutazione del marco verde tedesco il 1° gennaio 1985 .
In tale contesto la Commissione ha prodotto un calcolo, che ha spiegato in risposta al quesito della Corte, mostrando che, rispetto alle effettive vendite praticate ai prezzi di mercato, le ricorrenti hanno realizzato un guadagno sul loro profitto di lavorazione pari a DM 74 448 per la Bedburg, a DM 894 805 per la Lippe, e a DM 2 200 091 per la Lehrter . Se ho ben compreso, questo calcolo non intende mostrare gli utili effettivi della stagione, bensì la misura in cui, in seguito alle disposizioni transitorie, gli introiti delle ricorrenti hanno ecceduto il massimo che esse potevano legittimamente aspettarsi che fosse loro garantito dalla Comunità, cioè il loro "profitto di lavorazione ".
Il Consiglio assume poi che notevoli quantità di zucchero prodotto dalle ricorrenti con le barbabietole del raccolto del 1984-1985 sono state vendute sul mercato tedesco anteriormente al 1° gennaio 1985 a prezzi corrispondenti al vecchio tasso verde e che tali vendite rappresentano un guadagno per le ricorrenti . Il Consiglio ha prodotto calcoli che tendono a dimostrare l' entità del guadagno, ma questi calcoli partono dall' idea che le ricorrenti ammettano che la rivalutazione del marco verde tedesco effettuata dal regolamento n . 855/84 a decorrere dal 1° gennaio 1985 sarebbe stata legittima qualora fosse entrata in vigore il 1° luglio 1984 . Benché sia sembrato che esse l' abbiano sostenuto in una certa fase del procedimento, alla fine dell' udienza, il loro patrono ha rinunciato a tale assunto . Comunque, le norme dell' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero esigono che i produttori di zucchero abbiano delle scorte dalla fine d' una stagione sino all' inizio della successiva, di guisa che, anche nel caso di modifica del tasso rappresentativo alla fine della stagione, talune scorte acquistate ai vecchi prezzi sarebbero colpite, e potrebbe ancora porsi il problema del loro deprezzamento . Tuttavia, anche se i precisi dati del Consiglio non sono accolti, la tesi sembra fondata nella parte in cui riguarda il fatto che le ricorrenti hanno venduto in complesso più del 25% della loro produzione relativa al raccolto di barbabietole del 1984-1985 anteriormente al 1° gennaio 1985 .
La valutazione delle ricorrenti quanto agli effetti delle disposizioni transitorie è contenuta nella valutazione complessiva delle perdite da esse assertivamente subite . Il loro calcolo finale di tali asserite perdite si trova nell' allegato 4, lett . b ), alle risposte ai quesiti posti dalla Corte, e si presenta come segue .
Questi calcoli contengono, a mio parere, diversi errori . Ritengo che il principale errore stia nello stesso metodo di calcolo . Con il calcolo, le ricorrenti arrivano ad una somma che rappresenta il valore dell' intera loro produzione per il 1984-1985 ( oltre le scorte riportate all' inizio della stagione dalla precedente ) al prezzo che essa avrebbe spuntato ai prezzi praticati fra il luglio ed il 20 settembre 1984, e detraggono da detta somma le vendite effettive dall' ottobre 84 al settembre 85 ( più una stima del valore delle loro scorte al settembre 1985 ). La differenza, esse sostengono, rappresenta le loro perdite a prescindere dall' art . 3, n . 1, del regolamento della Commissione n . 2677/84 . A mio parere, questo modo di procedere è errato . Le ricorrenti non possono prendere in considerazione l' intera loro produzione per il 1984-1985 . Secondo l' atto introduttivo esse lamentano il deprezzamento delle scorte esitate dopo il 31 dicembre 1984 . Il lamentare il deprezzamento di quantitativi esitati prima di detta data significa ampliare l' oggetto del contendere in contrasto con l' art . 42, § 2, del regolamento di procedura . Inoltre, il calcolo si basa su una ipotesi errata in quanto le ricorrenti non possono sostenere che il prezzo del mercato dello zucchero sarebbe rimasto esattamente al livello di luglio - settembre 1984 per il resto della stagione 1984-1985; le normali oscillazioni del mercato devono essere ammesse . Ciò vale in particolare per l' esiguo ribasso dei prezzi registratosi dall' ottobre al dicembre 1984 e che era dell' ordine di DM 1, cioè nei limiti del margine di oscillazione di DM 2 considerato normale dalle stesse ricorrenti . Queste non possono quindi basare il loro calcolo sul presupposto che, in mancanza delle contestate disposizioni, avrebbero potuto spuntare, per la loro intera produzione di zucchero dal raccolto 1984/1985, il prezzo di mercato ottenuto dal luglio al settembre del 1984 .
Inoltre, le ricorrenti non possono, a mio parere, prendere in considerazione scorte riportate dalla stagione 1983-1984 . Le barbabietole acquistate in detta stagione lo sono state a prezzi fissati da regolamenti precedenti che non sono impugnati nella presente causa . Né, a mio parere, possono prendere in considerazione le vendite di zucchero effettuate dopo la fine della stagione 1984-1985, in quanto dette vendite sono state realizzate a prezzi di mercato che corrispondono, non già ai prezzi d' intervento fissati dalla normativa di cui è causa, ma a quello fissato da ulteriori regolamenti che non sono del pari messi in discussione nel presente procedimento . Lo stesso vale per la loro stima del valore delle scorte che esse detenevano nel settembre del 1985 .
Sono stati indicati altri vizi dei calcoli . La Commissione sostiene che non si possono calcolare i prezzi su base trimestrale, come fanno le ricorrenti, ma solo su base mensile . Questo argomento mi pare fondato . La Commissione ha pure contestato la detrazione di vendite anticipate nel periodo ottobre - dicembre 1984 ( voce 4 ), ma, a mio parere, la Corte non dispone di dati sufficienti per statuire in proposito .
I prezzi indicati alle voci 4, 6, 7, 8, 9 e 11 per le vendite di zucchero sono, a quanto pare, calcolati detraendo dal prezzo franco stabilimento un certo importo per l' imposta sullo zucchero, il prezzo dei sacchi e le spese di distribuzione . La Commissione non contesta le due prime detrazioni, ma sostiene che la detrazione per le spese di distribuzione ( DM 1,20 ) è ingiustificata e inconsueta . Paragonando i prezzi franco stabilimento adeguati che figurano nell' allegato 1 della replica con i prezzi di mercato forniti dal governo tedesco in risposta al quesito della Corte, ci si rende conto che i prezzi di vendita delle ricorrenti sono uniformemente inferiori ai prezzi di mercato indicati dal governo tedesco e ciò, per un importo di circa DM 1,20, che corrisponderebbe alle "spese di distribuzione ". Benché non sia chiaro in cosa consistano qui esattamente le "spese di distribuzione", sembra probabile che esse rappresentino una parte del margine di utile dei produttori di zucchero che non si può legittimamente detrarre dal prezzo franco stabilimento ai fini del calcolo delle perdite nel presente contesto . Se ciò è esatto, il calcolo delle ricorrenti viene privato di gran parte del suo valore, in quanto l' importo di DM 1,20 può essere sufficiente per fare la differenza, nel presente contesto, fra una perdita ed un utile .
L' ultima operazione nel calcolo delle ricorrenti consiste nel detrarre dall' importo lordo delle asserite perdite il risparmio che risulta dal calo del prezzo delle barbabietole dovuto all' art . 3, n . 1, del regolamento della Commissione n . 2677/84 ( voce 13 ). Il risparmio viene calcolato moltiplicando il dato della produzione per la somma di DM 3,6 il quintale . Tale somma è cionondimeno puramente teorica . Risulta dalla pag . 18 della replica che esso è ricavato dal prezzo base delle barbabietole ( 40,89 ECU la tonnellata in forza del regolamento del Consiglio n . 1105/84, GU 1984, L 113, pag . 12 ) mentre, come si è visto, l' art . 3, n . 1, del regolamento n . 2677/84 si riferisce ai prezzi minimi delle barbabietole A e B che sono prezzi diversi . Inoltre, esso è basato su un rendimento di kg . 130 di zucchero bianco per tonnellata di barbabietole, che costituisce solo un' ipotesi nel calcolo dei prezzi dello zucchero per la stagione saccarifera, com' è detto nel quarto considerando del regolamento n . 1105/84 . L' effettivo rendimento in Germania per la stagione 1984-1985 è stato calcolato dal Consiglio in kg . 142 di zucchero la tonnellata di barbabietole . Ritengo, di conseguenza, che le cifre detratte alla voce 13 del calcolo non rappresentino il reale effetto delle disposizioni transitorie di cui all' art . 3, n . 1, del regolamento n . 2677/84 .
Questa parte del calcolo ( che riflette le deduzioni delle ricorrenti ) non dimostra l' inadeguatezza delle disposizioni transitorie previste dal Consiglio e adottate dalla Commissione . Giacché ( alla luce della giurisprudenza della Corte in fatto di responsabilità extracontrattuale, in particolare della sentenza Merkur ) la sola base sulla quale le ricorrenti avrebbero potuto fondare la loro domanda di risarcimento stava nella mancanza di adeguate disposizioni transitorie, ritengo che la loro domanda può essere, per questo solo motivo, disattesa .
La questione se l' azione fosse irricevibile va, a mio parere, risolta principalmente in relazione al modo in cui la causa è stata all' inizio impostata . La domanda di risarcimento si basava sul prezzo d' intervento, il che mi sembra inadeguato giacché nessun quantitativo di zucchero era stato venduto all' intervento per un lungo periodo; inoltre, l' effetto delle disposizioni transitorie non era noto . Mi sembra, comunque, che la domanda fosse prematura . Nessun danno effettivo era stato prodotto e non si può dire con certezza che sia stata dimostrata la probabilità di un danno futuro . D' altra parte, vista superficialmente, la domanda sembrava valida e solo in seguito ad un più approfondito esame essa si è rivelata infondata . Si tratta di un caso limite dal punto di vista della ricevibilità e, non senza esitazione, proporrei di concedere alle ricorrenti il beneficio del dubbio e di non dichiarare il ricorso irricevibile .
Quanto al merito, non ritengo che il calcolo del danno prodotto in risposta ai quesiti della Corte - né, a fortiori, i due altri metodi di calcolo del danno - dovrebbe essere ammesso . A mio parere, le ricorrenti non hanno provato di aver subito un danno e, comunque, non hanno provato i dati forniti . Proporrei di respingere il ricorso su questa base . Esse non hanno nemmeno provato un nesso di causalità fra l' asserito danno ed i fatti di cui si lagnano .
In mancanza del danno, la Corte potrebbe non prendere in esame l' asserita illegittimità della legislazione impugnata . Essa può respingere senz' altro il ricorso, come ha fatto, ad esempio, nella causa Pool . Comunque, ritengo che le considerazioni cui mi sono richiamato per quanto riguarda la base della responsabilità comunitaria confortano le varie censure d' illegittimità svolte dalle ricorrenti contro il regolamento del Consiglio n . 855/84 . Non ritengo che sia stato dimostrato che il regolamento n . 855/84 trasgredisca il regolamento n . 1785/81 o che esso leda qualsiasi diritto fondamentale di proprietà riconosciuto dal diritto comunitario ovvero dall' art . 40, n . 3, del trattato CEE . Gli assunti relativi alla trasgressione dei principi di uguaglianza e di proporzionalità non sono stati provati . Quanto è stato fatto rientra, a mio parere, nei limiti del potere discrezionale di cui dispone il Consiglio . Non ritengo nemmeno che sia stata dimostrata l' illegittimità dell' art . 2 del regolamento della Commissione n . 2677/84 .
Propongo, quindi, di respingere il ricorso e di condannare le ricorrenti alle spese .
(*) Traduzione dall' inglese .
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