CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
del 12 dicembre 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
In questa causa 11 ricorrenti chiedono l'annullamento del rigetto delle loro candidature nel concorso interno COM/B/2/82.
I dettagli relativi a detto concorso e il modo in cui esso si è svolto sono esposti nelle conclusioni da me precedentemente presentate nella causa 294/84 ed in cui ho effettuato un esame completo dei fatti; nella presente causa i ricorrenti fanno valere, mutatis mutandis, gli stessi argomenti ed accettano le stesse prove emerse nella trattazione orale di quella causa. Faccio riferimento a tali conclusioni per i suddetti dettagli, senza esporli di nuovo in questa occasione.
Nella presente causa, come nella causa 294/84, i ricorrenti, avendo ricevuto nel giugno 1984 una lettera della Commissione con la quale veniva loro comunicato che non erano stati iscritti nell'elenco dei candidati ammessi agli esami, chiedevano che il loro caso venisse riesaminato e lamentavano inoltre il fatto che la lettera 15 giugno 1984 non desse alcuna spiegazione circa le ragioni per cui la loro candidatura era stata respinta. Essi ricevevano allora la lettera 7 settembre 1984, i cui termini sono esposti nelle mie conclusioni nell'altra causa.
La Commissione eccepisce che anche questi ricorsi sono irricevibili poiché presentati fuori termine. Per gli stessi motivi esposti nelle mie altre conclusioni, respingerei questo argomento in quanto i ricorrenti impugnano la decisione 7 settembre 1984.
Nella fattispecie, benché contestino la validità di taluni aspetti del bando di concorso, i ricorrenti non lo impugnano direttamente, ammettendo che questa impugnazione sarebbe tardiva.
Essi lamentano anzitutto che il rigetto delle loro candidature non sia stato adeguatamente motivato. Pur ammettendo che nella lettera di settembre erano stati forniti maggiori dettagli che in quella di giugno, essi sostengono che le informazioni restavano insufficienti. Inoltre, essi criticano il concetto di « requisiti » adottato dalla commissione giudicatrice, in quanto lo considerano impreciso e inidoneo ad indicare le condizioni che i candidati dovevano soddisfare.
Io non accoglierei quest'ultimo argomento. Mi sembra che l'accertamento dei « requisiti » in base a tutti i fattori pertinenti sia un metodo ammissibile.
Per quanto riguarda il difetto di motivazione, si deve tener presente che in un concorso del genere, con un sì gran numero di candidati, può essere sufficiente, nella prima fase, una motivazione generica. Tuttavia, qualora un candidato chieda una motivazione specifica e il suo caso venga riesaminato, ritengo che la commissione giudicatrice debba identificare i fattori da prendere in considerazione per tale candidato. Ciò vale, nella fattispecie, per i candidati del terzo gruppo, in quanto la decisione della commissione giudicatrice è basata sul fatto che ciascuno di essi non veniva ammesso agli esami poiché non possedeva taluni dei requisiti necessari, anche se ne possedeva altri. Ciascuno di questi candidati aveva il diritto di sapere quali condizioni egli non avesse soddisfatto, al fine di poter valutare se la commissione giudicatrice avesse commesso un errore di diritto nel pervenire a tale conclusione, ad esempio tenendo conto di elementi del tutto irrilevanti. Nel caso in esame, gli interessati non sapevano nulla in proposito, per non essere stati informati in modo sufficientemente chiaro.
I ricorrenti sostengono poi che era illegittimo consultare i loro superiori gerarchici; tale consultazione era giustificata solo in caso di necessità e non poteva aver luogo automaticamente, in tutti i casi; lo statuto del personale ammette, nei concorsi, la presenza di assessori, ma questi non possono essere i superiori gerarchici dei candidati.
Io non ritengo che fosse illegittimo sentire i superiori gerarchici, benché si possa sostenere che sarebbe stato meglio farlo dopo le prove. In ogni caso, gli assistenti di detti superiori non sono intervenuti come assessori; essi hanno fornito alla commissione giudicatrice ulteriori informazioni e pareri ch'essa doveva considerare come parte degli elementi di valutazione del caso.
D'altro canto, per i motivi che ho esposto nelle mie conclusioni nella causa 294/84, l'equità richiedeva che ai candidati fosse concessa la possibilità di fare osservazioni su quanto era stato detto dagli assistenti; ora, tale possibilità non è stata loro data.
I ricorrenti sostengono inoltre che esistevano errori manifesti nella decisione della commissione giudicatrice di ammettere alcuni, in quanto ritenuti idonei per gli esami, ma di respingere altri, compresi i ricorrenti nella presente causa. Questo è un problema che, in linea di massima, spetta alla commissione giudicatrice di risolvere e, in base ai documenti prodotti in causa, non si può affermare ch'essa avesse commesso errori di diritto nelle decisioni effettivamente adottate. La Corte non dispone dei documenti necessari per giungere a tale conclusione.
Una censura formulata inizialmente e relativa alla discriminazione tra candidati è stata ritirata nella replica (giustamente, poiché agli atti non risulta nulla che possa giustificarla). È stato anche affermato che non è stato rispettato il legittimo affidamento dei candidati, ma questa censura è stata trattata in termini così generali che non posso accoglierla.
Riterrei giusta, tuttavia, la critica dei ricorrenti relativa al fatto che taluni membri della commissione giudicatrice hanno agito in qualità di assistenti dei superiori gerarchici dando informazioni su taluni candidati, anche se non hanno partecipato alla decisione circa l'ammissione agli esami dei candidati interessati.
In ogni caso, in considerazione del fatto che non è stata data, quando è stata chiesta, una motivazione sufficientemente chiara per ogni singola decisione negativa, e che ai ricorrenti è stata negata la possibilità di conoscere e di commentare le informazioni ed i pareri forniti dagli assistenti, ritengo che:
a)
la decisione di non ammettere i ricorrenti agli esami del concorso interno COM/B/2/82 debba essere annullata;
b)
la Commissione debba essere condannata alle spese.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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