CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
del 12 dicembre 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
In questa causa 53 dipendenti della Commissione, all'epoca dei fatti inquadrati nella categoria C, chiedono alla Corte di annullare il concorso interno COM/B/2/82 e tutti gli atti ad esso relativi. In particolare essi chiedono l'annullamento del rifiuto della commissione giudicatrice di ammetterli alle prove del concorso e della nomina di altri candidati effettuata a seguito del concorso.
Il concorso era stato bandito per la costituzione di una riserva di assistenti amministrativi, di segreteria e tecnici, da inquadrare in una carriera che si articolava sui gradi 5 e 4 della categoria B. L'elenco di riserva, che in un primo momento doveva avere validità fino al 31 dicembre 1983, veniva successivamente prorogato al 31 dicembre 1986.
L'idoneità ad essere ammessi al concorso dipendeva dal fatto che il candidato soddisfacesse specifici requisiti, quali il grado e le mansioni, gli anni di servizio e l'età. Tutti i candidati erano idonei, e venivano ammessi al concorso.
Le domande dovevano essere presentate su un singolo modulo, con uno speciale allegato nel quale il candidato doveva indicare il suo grado d'istruzione e tutti i diplomi ottenuti, i posti occupati con l'esperienza in essi maturata, e la sua conoscenza della stenografia nelle varie lingue.
Dopo l'esame di questi moduli e
«i)
un colloquio con i candidati che soddisfano le condizioni per l'ammissione al concorso tutte le volte che la commissione giudicatrice ritenga che ciò possa esserle di ausilio nel valutare la loro idoneità a svolgere mansioni in una categoria superiore e
ii)
laddove necessario, un colloquio con i superiori dei candidati, normalmente a livello di assistenti di direttori generali, per raccogliere informazioni e pareri circa l'idoneità dei candidati a svolgere mansioni nella categoria B »,
la commissione giudicatrice aveva il compito di stabilire quali candidati dovessero essere ammessi alle prove e di determinare, insieme ad ogni candidato, il tipo di prova che egli doveva sostenere.
Le prove potevano consistere in un periodo di tirocinio teorico e pratico nello svolgimento, da parte del candidato, di compiti tali da dimostrare il possesso della qualificazione richiesta; a tal fine la commissione giudicatrice doveva stabilire gli opportuni criteri ed eventualmente nominare assessori.
Circa 860 candidati presentavano domanda; circa 40 venivano considerati non idonei al concorso. La commissione giudicatrice doveva quindi far fronte all'arduo compito di costituire, effettuando una selezione tra i candidati rimasti, un elenco di riserva in base al quale avrebbero dovuto essere coperti 100 posti durante il periodo di validità dell'elenco stesso.
Il primo compito della commissione giudicatrice era chiaramente quello di stabilire la procedura. Come era suo dovere, essa esaminava le domande, gli allegati e i documenti che li accompagnavano. Decideva di esaminare, ed effettivamente esaminava, i fascicoli personali dei candidati. Predisponeva un questionario che veniva sottoposto ad un assistente, in ogni direzione generale, relativamente ai candidati in servizio in quella direzione generale. Poiché molti assistenti rifiutavano di compilare i questionari, la commissione giudicatrice decideva di sentire, ed effettivamente sentiva, tutti gli assistenti competenti per i candidati ammessi alle prove. A suo parere, l'equità richiedeva che i relativi colloqui avvenissero in merito a tutti i candidati e non solo a quelli per i quali la commissione giudicatrice desiderava ulteriori informazioni.
Quando dava inizio ai suoi lavori nel gennaio 1982, la commissione giudicatrice decideva di sentire i candidati che sembravano « dubbi » o « negativi ». Nel marzo 1984, in una successiva fase del procedimento essa decideva che, in considerazione del materiale di cui disponeva, sembrava superfluo sentire alcuni dei candidati poiché il colloquio non poteva fornire informazioni complementari rilevanti. Invece, sulla base dei fascicoli e dei colloqui con gli assistenti, essa classificava i candidati in sei gruppi. In cima (gruppo 5) vi erano i candidati che svolgevano correttamente mansioni di livello B, BS, BT e (gruppo 4) quelli che potenzialmente possedevano tutti i requisiti per svolgere immediatamente tali mansioni. In fondo, venivano quelli (gruppo 2) la cui qualificazione era chiaramente insufficiente o (gruppo 1) quasi inesistente, nonché quelli (gruppo 0).che non avevano alcuna qualificazione per i posti considerati. Rimaneva poi un gruppo intermedio (gruppo 3), costituito dai candidati che, sia pure in misura insufficiente, erano in possesso delle qualità richieste per svolgere le mansioni di categoria B di cui si trattava.
Nei gruppi 5 e 4 erano compresi in totale 221 candidati che possedevano i requisiti per uno o più posti B, BS o BT. Poiché in quel momento si prevedeva di dover coprire 151 posti entro tre anni, l'elenco di riserva veniva limitato al suddetto numero di 221 persone. A larga maggioranza, con il voto contrario di due membri, la commissione giudicatrice decideva di non riesaminare la situazione dei candidati compresi nel gruppo intermedio (3). Per i candidati che erano stati iscritti nell'elenco, la commissione esaminatrice predisponeva le prove ch'essa riteneva adeguate.
Tutti i ricorrenti ricevevano, nel giugno 1984, la lettera con cui si comunicava loro che la commissione giudicatrice non li aveva iscritti nell'elenco di coloro che erano stati ammessi a sostenere le prove. Inoltre, essi venivano informati del fatto che la commissione giudicatrice aveva esaminato i loro fascicoli e le loro domande, aveva tenuto conto di un colloquio con i rappresentanti della direzione generale o servizio di appartenenza e aveva preso in considerazione fattori quali l'esperienza professionale, il grado di istruzione e la mobilità.
Tutti i ricorrenti, a quanto pare, chiedevano ulteriori informazioni. Tre di essi, la sig.ra Seube, la sig.ra Basch e il sig. Pelliccione, presentavano immediatamente, com'è stato precisato, un reclamo in base allo statuto del personale.
Il 7 settembre 1984 tutti i ricorrenti ricevevano una lettera con la quale si comunicava che la commissione giudicatrice aveva effettuato un riesame delle domande, dal quale, tuttavia, non era risultato alcun elemento tale da indurla a modificare la propria decisione. Nella lettera si faceva poi riferimento ai parametri adottati, quali l'esperienza professionale, il grado di istruzione e i rapporti informativi; si ribadiva che la commissione aveva preso in considerazione i fascicoli e i colloqui, ed aveva deciso di scegliere tutti coloro che avevano già svolto, o avevano tutte le qualifiche per svolgere, mansioni di categoria B.
Il presente ricorso è stato registrato nella cancelleria della Corte il 10 dicembre 1984. La Commissione sostiene ch'esso è irricevibile perché fuori termine.
Evidentemente, nel dicembre 1984, era troppo tardi per impugnare il bando di concorso del 1982 e la lettera del giugno 1984 con cui veniva comunicata la decisione iniziale, tranne per i due o tre candidati che avevano presentato un reclamo ai sensi dello statuto del personale contro detta lettera.
La possibilità di impugnare col presente ricorso la lettera del 7 settembre 1984 dipende dal se questa lettera sia una mera conferma della decisione contenuta nella lettera di giugno (nel qual caso non può essere impugnata) o costituisca una nuova decisione. Non è sempre facile tracciare una linea di confine tra questi due aspetti; inoltre, non è opportuno scoraggiare la commissione giudicatrice o la Commissione, a seconda dei casi, dall'effettuare il riesame di una decisione, dichiarando senz'altro che tale riesame fa decorrere un nuovo termine. Si può evidentemente sostenere, come fa la Commissione, che nel caso di specie la seconda lettera fornisce semplicemente maggiori dettagli sulla decisione già adottata. D'altra parte, in base agli atti, ritengo che la commissione giudicatrice abbia effettivamente proceduto ad un opportuno riesame delle candidature, come le era stato chiesto e abbia adottato una nuova decisione nel senso che i candidati di cui trattasi non dovevano essere ammessi alle prove. Ciò risulta dal fatto che molti altri, oltre i ricorrenti, avevano chiesto che la decisione iniziale fosse riesaminata e che la commissione giudicatrice, a seguito del riesame, aveva ammesso 18 candidati tra quelli che aveva precedentemente escluso.
Ammetterei perciò che il presente ricorso è stato proposto nei termini ed è ricevibile, nella parte relativa alla decisione del 7 settembre 1984, nel caso di tutti i ricorrenti. Non è pertanto necessario esaminare se la sig.ra Basch, la sig.ra Seube e il sig. Pelliccione abbiano tempestivamente impugnato la decisione di giugno.
Per quanto riguarda il merito, i ricorrenti sostengono, in primo luogo, che il concorso era inteso a costituire una riserva per tre differenti qualifiche (assistenti amministrativi, assistenti di segreteria e assistenti tecnici). Queste qualifiche e la struttura delle carriere dei titolari del posto, viene detto, erano tanto diverse tra loro da escludere che si potesse stabilire un livello comune in un concorso del genere. Questo argomento mi sembra risolversi in un'impugnazione del concorso stesso; io lo riterrei inammissibile in quanto tardivo. Se fosse ammissibile, non sarei comunque del parere, nonostante talune differenze tra le qualifiche e benché le domande di taluni candidati siano state modificate per errore manifesto essendo state presentate per una qualifica diversa da quella esatta, che le differenze tra i vari posti fossero tali da rendere invalido il concorso.
In secondo luogo, i ricorrenti sostengono: a) che il bando di concorso era viziato in quanto incompatibile con l'art. 1, lett. d), dell'allegato III dello statuto del personale, dato che non specificava « i diplomi e gli altri titoli o il grado di esperienza richiesti per i posti da coprire », e b) che, se i parametri indicati nelle lettere del giugno 1984 e 7 settembre 1984 devono essere considerati come una precisazione dei titoli e dell'esperienza, essi sono stati comunicati troppo tardi. La prima parte, lett. a), di questo argomento costituisce anch'essa, in senso ampio, un'impugnazione del bando di concorso e, come la seconda parte, lett. b), relativamente alla lettera di giugno, è fuori termine. In ogni modo non ritengo trattarsi di un argomento valido. Il bando di concorso specifica il grado e gli anni di esperienza richiesti. Esso fa rinvio al modulo per la domanda e allo speciale allegato. Il modulo indica che è richiesta una dettagliata esposizione nel grado di istruzione e dei diplomi; deve essere dichiarata l'esperienza professionale e devono essere forniti dettagli sulle capacità in materia di stenografia e dattilografia. In un concorso del genere, a questo particolare livello, possono essere richiesti tanto l'esperienza quanto i titoli, e la decisione può essere basata su una valutazione generale di questi fattori.
I ricorrenti sostengono poi (sesto mezzo) che la natura delle prove indicate nella parte III, n. 2 del bando di concorso è in contrasto con l'art. 1, leu. e), dell'allegato III dello statuto del personale, secondo cui il bando deve specificare « nel caso di concorso per esami, il tipo degli esami e la loro rispettiva valutazione ». Come già indicato, esse non consistevano in un esame nel senso usuale del termine; erano previste differenti prove per i vari candidati e non era indicato un sistema di valutazione. Questo argomento è, a mio parere, chiaramente inammissibile, in quanto costituisce un'impugnazione del bando di concorso. Poiché non hanno sostenuto le prove, i ricorrenti non possono impugnarle in quanto tali nel proprio caso.
Si hanno poi tre mezzi basati sull'operato della commissione giudicatrice (mezzi 5, 3 e 4). I ricorrenti sostengono che non si potevano ammettere in blocco coloro che già svolgevano funzioni della categoria B, poiché a questi, indipendentemente dai loro meriti, veniva in tal modo concessa l'ammissione senza alcun effettivo scrutinio comparativo. Anche se detto modo di procedere non è forse il migliore, poiché alcuni dei candidati ammessi potrebbero non aver svolto in modo soddisfacente mansioni di categoria B e potrebbero non avere la stessa qualificazione di quelli che all'epoca considerata svolgevano mansioni della categoria C, si deve d'altra parte ammettere che qualche criterio doveva pur sempre essere adottato per sfoltire un elenco che comprendeva 800 persone e la garanzia è costituita dal fatto che il più idoneo venga scelto rispetto al meno idoneo in base alle prove e ad un esame generale dei rapporti informativi e dei titoli. Di conseguenza, non ritengo che il comportamento tenuto dalla commissione al riguardo sia stato illecito.
I ricorrenti criticano il fatto che gli assistenti siano stati sentiti in tutti i casi (e non solo «quando necessario»); alcuni degli assistenti avrebbero potuto non conoscere i ricorrenti, essere influenzati da motivi personali per evitare o favorire l'esodo di certi candidati, e i risultati, si sostiene, sono stati diversi tra le varie divisioni. Era difficile confrontare rapporti informativi di differenti uffici. Inoltre, nessuno dei ricorrenti sarebbe stato chiamato per un colloquio ed avrebbe avuto la possibilità di conoscere ciò che gli assistenti avevano detto.
A mio avviso, la commissione giudicatrice era legittimata a decidere che non avrebbe sentito alcun candidato, ma poiché aveva inizialmente stabilito di vedere i candidati « dubbi » o « negativi », trovo insoddisfacente il fatto che il gruppo intermedio (quello dei candidati che erano in possesso di alcune delle qualificazioni necessarie) non sia stato ripreso in considerazione, come riteneva giusto la minoranza della commissione giudicatrice. Sarebbe stato possibile sentire questi candidati per chiarire dubbi, poiché quelli degli altri gruppi erano chiaramente da ammettere o da escludere dal concorso. Non sarei tuttavia propenso all'annullamento, solo per questo motivo.
D'altra parte, mi sembra sia stato del tutto errato, da parte della commissione giudicatrice, sentire gli assistenti senza dare agli interessati alcuna notizia delle informazioni ricevute. Neppure in sede giurisdizionale è stata prodotta alcuna prova di quanto era stato detto, anche se sembra che i presenti avessero preso degli appunti. Ciò che è stato detto può essere stato, e probabilmente era, del tutto esatto; ma potrebbe essere stato obiettivamente errato o basato su malintesi che avrebbero potuto essere chiariti. I ricorrenti erano a conoscenza del contenuto dei documenti che accompagnavano la loro domanda. Essi avevano avuto la possibilità di fare osservazioni sui rispettivi rapporti informativi. Questi fattori sono stati tutti presi in considerazione. Allo stesso modo, anche se i pareri degli assistenti non erano determinanti, è chiaro che ne è stato tenuto conto. L'equità richiedeva che ai ricorrenti venisse data la possibilità di fare osservazioni su quanto era stato detto. Il fatto che ciò non sia avvenuto costituisce, a mio parere, un vizio che inficia la decisione della commissione giudicatrice nei confronti di ciascuno dei ricorrenti, per questo semplice motivo, tale decisione dovrebbe perciò essere annullata. È chiaro che non sono stati rispettati i principi di equità.
Per di più, ritengo del tutto criticabile il fatto che alcuni dei membri della commissione giudicatrice o dei loro sostituti abbiano agito, in tale contesto, per parecchi candidati, come rappresentanti delle direzioni generali di appartenenza, pur non partecipando alla decisione sul candidato o sui candidati interessati. Un siffatto modo di procedere porta a creare sospetti e non può essere giustificato dal numero di persone tra le quali i rappresentanti del direttore generale avrebbero potuto essere scelti.
Con un settimo mezzo, di carattere generale, i ricorrenti fanno valere che il procedimento seguito contrastava con tutte le norme dell'allegato III e con tutte le altre norme di procedura in vigore. Nella fattispecie non è necessario approfondire questo argomento, in quanto non vengono forniti dettagli.
Malgrado i notevoli e lodevoli sforzi dei membri della commissione giudicatrice, ed in particolare del presidente, a mio parere la decisione di rifiutare l'ammissione dei ricorrenti alle prove deve essere annullata, pur lasciando sussistere l'elenco di riserva. Non è chiaro quanti dei ricorrenti nella presente causa fossero nel terzo gruppo (intermedio) e in altri gruppi; in ogni caso, non farei distinzione tra i ricorrenti.
D'altra parte, non mi sembra giusto o necessario annullare la decisione di ammettere altri candidati alle prove o quella di iscriverli nell'elenco di riserva. Queste decisioni rimangono in essere. Tuttavia, la situazione di tutti i candidati dovrà essere riesaminata, nel rispetto dei principi di equità, per accertare se, eventualmente, vi siano candidati che debbano essere ammessi alle prove.
Concludo perciò nel senso che:
a)
la decisione di non ammettere i ricorrenti alle prove del concorso interno COM/B/2/82 dovrebbe essere annullata;
b)
la Commissione dovrebbe essere condannata alle spese.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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