CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
G. FEDERICO MANCINI
del 28 novembre 1985
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
In Italia, come in ogn'altro paese provvisto di un'estesa rete ferroviaria, esiste per i treni passeggeri una certa classificazione: vi sono treni a lunga percorrenza, « rapidi », che collegano direttamente le maggiori città, « espressi », « diretti » e « locali » che si arrestano anche nelle stazioni delle città minori o addirittura in tutte le stazioni. Sulla base di una legislazione che risale al 1934, le ferrovie dello stato possono far dipendere l'accesso a questo o a quel treno da particolari condizioni allo scopo di offrire un servizio che contemperi in modo razionale ed obiettivo le molteplici esigenze degli utenti.
Sul treno rapido 991 Roma-Palermo i viaggiatori di seconda classe che salgono a Roma sono ammessi solo se possiedono un biglietto con percorrenza superiore a 400 km. Il 17 gennaio 1984, il signor Paolo Iorio, cittadino italiano, prese posto su tale convoglio ma, essendo munito di un biglietto per un percorso inferiore a quello richiesto, venne multato dall'ispettore ferroviario. Ai sensi dell'articolo 84 DPR 11 luglio 1980, n. 753, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello stato gli ingiunse allora di pagare LIT 44650 a titolo di ammenda. Iorio ricorse dinanzi al vicepretore di Latina sostenendo che i limiti di accesso ai treni in ragione del percorso da compiere sono contrari al principio della libera circolazione delle persone sancito dall'articolo 48 del trattato CEE. Con ordinanza 3 dicembre 1984, il giudice sospese il procedimento e sottopose alla Corte i seguenti quesiti pregiudiziali :
1)
Se le disposizioni contenute nel DPR 753/80, nonché il paragrafo 2 dell'articolo 3 delle « Condizioni e tariffe delle ferrovie dello stato » sono in contrasto con l'articolo 48, n. 3, lettera b), del trattato di Roma;
2)
se il principio della libera circolazione contenuto nel citato articolo è applicato anche all'interno di ogni Stato membro della Comunità europea;
3)
se tale principio osti a che l'autorità amministrativa, nella specie il ministro dei trasporti o il direttore compartimentale delle ferrovie dello stato, possono limitare la libera circolazione dei lavoratori all'interno del paese istituendo treni il cui accesso a bordo è ammesso soltanto per viaggiatori muniti di biglietto con minimo percorso chilometrico;
4)
se la fattispecie in esame è in contrasto con ogni altra norma prevista nei trattati comunitari o regolamenti o atti aventi forza di legge all'interno della Repubblica italiana.
2.
Hanno presentato osservazioni il ricorrente nella causa principale, il governo italiano e la Commissione delle Comunità europee. All'udienza, il signor Iorio ha riconosciuto, re melius perpensa, che l'articolo 48, n. 3, lettera b), del trattato non concerne situazioni interne ad uno Stato membro. Per dimostrare comunque la rilevanza comunitaria del problema sottopostoci, egli ha affermato che la disciplina italiana va presa in considerazione non in quanto tale, ma come termine di confronto rispetto alle regolamentazioni degli altri Stati membri che non prevedono analoghi limiti di accesso ai servizi di trasporto pubblico. Il principio enunciato nell'articolo 48 dev'essere quindi inteso come uno strumento atto a realizzare, rimuovendo le disparità attualmente esistenti, un'armonizzazione delle normative nazionali in questa materia. Osservo, peraltro, che tali argomenti — apprezzabili ai fini dell'istituzione di una politica comune in materia di trasporto delle persone e, dunque, de iure condendo — esulano dalla problematica su cui ci interroga il giudice a quo.
Più concreti e pertinenti sono i rilievi avanzati dal governo italiano e dalla Commissione. Ad avviso di entrambi, l'articolo 48 si riferisce alla situazione del lavoratore che, per rispondere ad un'effettiva offerta di lavoro in un altro Stato membro, deve attraversare una o più frontiere. La norma non può quindi riguardare le modalità di circolazione di un cittadino che si muova all'interno del proprio paese. Il governo italiano precisa inoltre che la disciplina italiana sull'accesso ai diversi treni ha portata generale ed è stabilita senza alcun riferimento alla nazionalità dei passeggeri.
3.
Formulate secondo i criteri che la vostra giurisprudenza ha letto nell'articolo 177, le questioni poste dal vicepretore di Latina si riducono ad un solo interrogativo: se contrasti col diritto comunitario, e in particolare col principio della libera circolazione delle persone, una norma interna che preveda a carico dell'utente determinate condizioni per l'accesso al servizio di trasporto pubblico.
La risposta è negativa. Conformemente al principio generale sancito nell'articolo 7, l'articolo 48 si propone di eliminare dalle legislazioni degli Stati membri le norme che, —in materia d'impiego, di retribuzione e di altre condizioni di lavoro, riservano al lavoratore originario di un altro stato un trattamento sfavorevole rispetto a quello di cui, nelle stesse circostanze, fruisce il lavoratore nazionale. Pertanto, la detta disposizione (come le altre norme del trattato relative alla libera circolazione dei lavoratori) non può essere invocata rispetto a situazioni puramente interne di uno Stato membro. Certo, la tutela giuridica attribuita dalla norma ai lavoratori comunitari comporta in certi casi una modifica della legislazione nazionale che può allargare o rafforzare anche i diritti dei cittadini; ciò non significa tuttavia che gli stati abbiano perduto il potere di porre, nel loro territorio, condizioni particolari per quanto concerne le modalità di circolazione di chiunque sia soggetto alla loro giurisdizione (cfr. sentenze 28 marzo 1979, causa 175/78, Regina/Saunders, Race. 1979, pag. 1129, e 28 giugno 1984, causa 180/83, Moser/Land Baden-Württemberg, Race. 1984, pag. 2539).
Orbene, com'è pacifico, la fattispecie su cui deve pronunciarsi il giudice a quo riguarda un cittadino italiano che si sposta nel territorio del proprio paese su di un treno nazionale e alle condizioni stabilite, con efficacia erga omnes, dalle competenti autorità nazionali. Tale situazione, di per sé stessa, non presenta alcun collegamento con il diritto comunitario.
4.
Propongo pertanto alla Corte di rispondere come segue ai quesiti posti dal vicepretore di Latina, con ordinanza 3 dicembre 1984, nella causa tra il signor Paolo Iorio e l'Azienda autonoma delle ferrovie dello stato:
« Il diritto comunitario, e in particolare l'articolo 48, n. 3, lettera b), del trattato CEE, non si oppone a che una disposizione nazionale in materia di condizioni per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello stato preveda l'accesso a certi treni soltanto a coloro che siano muniti di un biglietto con minimo percorso chilometrico, qualora detta limitazione si applichi a qualsiasi viaggiatore e indipendentemente da ogni criterio di nazionalità ».
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