Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . La Commissione addebita al Belgio di non aver adottato, entro i termini prescritti, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 75/362 del Consiglio, del 16 giugno 1975, che riguarda il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di medico e contempla provvedimenti intesi ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, e alla direttiva 75/363, dello stesso giorno, concernente il coordinamento delle disposizioni di legge, di regolamento e amministrative per le attività di medico ( GU L 167, pag . 1 e, rispettivamente, pag . 14 ).
La presente controversia non crea alcuna difficoltà . Infatti è assodato che il Belgio, scaduto il termine di attuazione di 18 mesi prescritto dagli artt . 25, n . 1, e, rispettivamente, 9, n . 1, delle due suddette direttive, aveva adempiuto solo in parte gli obblighi imposti dalle stesse .
Solo il 4 aprile 1980 lo Stato convenuto ha emanato una legge contenente la "delega di poteri per garantire l' attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee relative alle professioni di medico e di infermiere, alle professioni paramediche e alla veterinaria" ( Moniteur belge del 21.5.1980 ), in base alla quale è stato adottato, in seguito al parere motivato 7 febbraio 1983, il regio decreto 8 giugno 1983, n . 83-1108, che modifica il regio decreto 10 novembre 1967 relativo all' esercizio delle professioni di medico e di infermiere, delle professioni paramediche ed alle commissioni mediche ( Moniteur belge dell' 1.7.1983 ) integrato dei due decreti ministeriali 20 luglio 1983, n . 87-1321 e n . 83-1322 ( Moniteur belge del 6.8.1983 ).
Nell' atto introduttivo la Commissione sostiene che le varie disposizioni summenzionate lasciano sussistere ancora talune lacune nell' attuazione delle due direttive di cui trattasi, non avendo il Belgio ancora garantito il recepimento degli artt . 8, 10, 11, 13, 15, 18 e 19 della direttiva 75/362 né quello dell' art . 5 della direttiva 75/363 .
2 . Nel corso del procedimento, la Commissione ha dovuto modificare l' oggetto del ricorso . Infatti essa ha ammesso che né l' art . 18, né l' art . 19 di cui sopra richiedevano specifici provvedimenti di attuazione in Belgio, poiché lo Stato convenuto non disciplina l' uso del titolo professionale né esige dai propri cittadini un giuramento o una dichiarazione solenne per l' accesso alle attività contemplate dalla direttiva .
3 . Per quanto attiene alla direttiva 75/362, la Commissione sostiene per contro, senza essere contraddetta dallo Stato convenuto, che quest' ultimo
- non ha definito, contrariamente a quanto prescritto dall' art . 8, n . 2, le modalità che consentono allo Stato membro ospitante di tener conto dei periodi di specializzazione già compiuti dai cittadini degli Stati membri in un altro Stato membro, ogni volta che detti periodi corrispondono a quelli che sono richiesti nello Stato membro ospitante per la stessa specializzazione;
- non ha adottato i provvedimenti che garantiscono ai cittadini degli Stati membri il diritto, sancito dall' art . 10, di far uso del titolo di formazione rilasciato dallo Stato membro di origine o di provenienza, o della sua abbreviazione, nella lingua di quest' ultimo Stato;
- non ha attribuito, come avrebbe invece dovuto fare in base all' art . 11, valore probante all' attestato di moralità e di onorabilità rilasciato, per il primo accesso ad una delle attività contemplate dalla direttiva, da un' autorità competente dello Stato membro di origine e di provenienza;
- non ha determinato, a norma dell' art . 13, 2° comma, l' autorità competente per il rilascio in Belgio del documento relativo alle condizioni di salute fisica e psichica che è eventualmente richiesto in altri Stati membri per l' accesso alle attività contemplate dalla direttiva;
- non ha fissato il termine, che non può superare tre mesi ai sensi dell' art . 15, entro il quale deve concludersi il procedimento di ammissione del beneficiario ad una delle attività contemplate dalla direttiva .
4 . Quanto alla direttiva 75/363, viene giustamente addebitato allo Stato convenuto di non rispettare la durata minima di quattro anni per la specializzazione in "medicina tropicale" ( art . 5 ). E' vero che il Belgio ha chiesto di essere cancellato dall' elenco degli Stati membri in cui viene fornita la suddetta specializzazione, figurante nell' art . 7, n . 2, della direttiva 75/362 . Tuttavia, ciò non toglie che l' inadempimento sussista . Esso verrà meno solo quando il Consiglio avrà modificato la direttiva sul punto in esame .
5 . Lo Stato convenuto, per ciascuna delle disposizioni di cui trattasi, si è impegnato a modificare la disciplina vigente . Tuttavia, si deve constatare che quest' ultima resta, attualmente, lacunosa . Del resto, come ho già osservato, il Belgio non ha rispettato i termini espressamente prescritti dalle direttive 75/362 e 75/363 per l' adempimento degli obblighi da esse stabiliti .
Assieme alla Commissione rilevo, richiamandomi a quanto avete dichiarato nelle sentenze 12 ottobre 1982 nelle cause 136, 148, 149 e 151/81, che :
" i governi degli Stati membri partecipano ai lavori preparatori delle direttive e debbono pertanto essere in grado di predisporre, nel termine stabilito, il progetto dei provvedimenti di legge necessari alla loro attuazione ".
Il ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione dev' essere pertanto accolto .
6 . A mio avviso, si deve quindi dichiarare che, astenendosi dall' emanare, entro i termini prescritti, tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 75/362, che riguarda il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e contempla provvedimenti intesi ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, e alla direttiva 75/363, concernente il coordinamento delle disposizioni di legge, di regolamento e amministrative per le attività di medico, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dal combinato disposto del trattato e di dette direttive .
(*) Traduzione dal francese .
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