CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
dell'11 dicembre 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. Oggetto della controversia
Nella causa 309/84 la Commissione chiede che codesta Corte voglia:
—
dichiarare che la Repubblica italiana, ritardando i pagamenti dei premi dovuti nell'ambito del regime instaurato dal regolamento (CEE) n. 456/80, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del trattato CEE;
—
condannare la Repubblica italiana alle spese.
Il governo italiano conclude che codesta Corte voglia:
—
dichiarare cessata la materia del contendere per quanto riguarda l'inadempimento contestato all'Italia relativamente ai premi inerenti le campagne viticole 1980/81 e 1982/82;
—
dichiarare inammissibile il ricorso per la parte in cui esso dovesse ancora riferirsi, secondo le precisazioni che la Commissione vorrà fornire, ai premi inerenti le campagne successive.
2. Lo sfondo normativo della controversia
Il regolamento n. 456/80, che è diretto ad accentuare gii sforzi intesi a diminuire il potenziale viticolo comunitario, ha instaurato una disciplina speciale che contempla premi per l'abbandono temporaneo o definitivo di talune superfici vitate nonché premi di rinuncia al reimpianto.
Ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 456/80, le domande per la concessione di un premio devono essere presentate prima del 31 dicembre successivo all'inizio della campagna ai servizi designati dagli Stati membri. Questi ultimi pagano l'importo del premio, conformemente all'art. 4, n. 6, in « un'unica soluzione », entro e non oltre sei mesi dal momento nel quale il richiedente ha fornito la prova dell'avvenuta estirpazione delle viti o, in caso di abbandono definitivo, « dal deposito della dichiarazione di cui all'art. 3, paragrafo 3 ».
Detto art. 3, n. 3, dispone che la concessione del premio è subordinata ad una dichiarazione scritta con la quale il richiedente si impegna a non realizzare nuovi impianti di viti e a dichiarare la superficie vitata.
Per quel che riguarda la rinuncia al reimpianto di superfici vitate, l'importo del premio è anch'esso pagato in un'unica soluzione entro e non oltre sei mesi dal momento nel quale è stata sancita la rinuncia (art. 8, n. 2, del regolamento).
Il regolamento n. 456/80 è entrato in vigore il 1o marzo 1980 e si applica dal 1o settembre 1980 eccezion fatta per taluni premi per i quali la data di applicazione è anticipata.
3. Gli antecedenti e gli elementi di fatto della controversia
Dal 1982, numerosi viticoltori italiani che avevano estirpato le loro viti onde poter fruire dei premi stabiliti reclamavano presso la Commissione per il mancato pagamento, da parte delle autorità italiane, sia del premio d'abbandono temporaneo sia di quello di abbandono definitivo.
Rispondendo alla domanda della Commissione, il governo italiano comunicava, con lettera 27 maggio 1983, « che il pagamento dei premi in questione è tuttora subordinato allo stanziamento della disponibilità occorrente da parte del ministero del Tesoro ».
Ritenendo che il ritardo nel pagamento dei premi costituisse una violazione del regime di premi instaurato dal regolamento n. 456/80, la Commissione avviava la procedura di cui all'art. 169 del trattato CEE chiedendo al governo italiano di presentare le sue osservazioni.
In seguito a detto invito, il governo italiano, con telex 8 agosto 1983, osservava che, nonostante fosse intervenuta un'intesa fra il ministero dell'Agricoltura e il ministero del Tesoro in merito al finanziamento dei premi di cui trattasi, le diverse procedure legislative in corso non erano ancora giunte a compimento in seguito allo scioglimento del parlamento italiano.
Con comunicazione in data 28 aprile 1984, il governo italiano informava la Commissione di aver proceduto alla copertura finanziaria dei premi relativi alle campagne viticole 1980/81 e 1981/82.
Nondimeno, il 14 maggio 1984, ritenendo che l'infrazione continuasse a sussistere, la Commissione emetteva un parere motivato. Lo stesso giorno, il governo italiano comunicava alla Commissione che la somma necessaria alla copertura degli oneri per le suddette campagne viticole era a disposizione delle autorità italiane.
Il ricorso della Commissione è pervenuto nella cancelleria della Corte il 21 dicembre 1984.
4. Valutazione della controversia
4. a) Sulla ricevibilità del ricorso
Ai sensi di una vostra giurisprudenza costante, l'oggetto di un ricorso ai sensi dell'art. 169 viene definito dalla fase precontenziosa della procedura per inadempimento ivi contemplata, nonché dalle conclusioni del ricorso, dovendo il parere motivato della Commissione ed il ricorso essere basati sui medesimi motivi e mezzi (vedasi ad esempio la sentenza 7 febbraio 1984 nella causa 166/82, Commissione/Repubblica italiana, Racc. 1984, pag. 459, punto 16 della motivazione, e la precedente giurisprudenza citata nelle conclusioni dell'avvocato generale Reischl a pag. 476). L'oggetto della presente controversia è però sostanzialmente descritto in modo molto ampio, sia nella lettera di diffida del 14 luglio 1983, sia nel parere motivato del 14 maggio 1984, sia nella richiesta del 14 dicembre 1984, indicando come (in sintesi) un persistente ritardo nel pagamento dei premi dovuti in base al regolamento n. 456/80. Il problema di ricevibilità sollevato dal governo italiano si riduce quindi a quello di stabilire se, malgrado il verificarsi di nuovi ritardi nel pagamento dei premi simili a quelli già verificabili al momento dell'emanazione del parere motivato, l'oggetto effettivo della controversia debba tuttavia ritenersi limitato ai ritardi già constatati nel parere motivato, e cioè, secondo il governo italiano, sino alle campagne 1980/81 e 1981/82. È pacifico che l'ampia formulazione del parere motivato riportata nel ricorso comprende sostanzialmente anche i ritardi dello stesso tipo intervenuti in seguito.
Da quanto ho potuto esaminare, la vostra giurisprudenza su questo problema della limitazione nel tempo dell'oggetto di un ricorso ai sensi dell'art. 169, non fornisce una soluzione univoca per il caso in cui si tratti — come nella fattispecie — di una serie di fatti dello stesso tipo che si ripetono nell'arco di un lungo periodo. Così, per quel che riguarda i nuovi e analoghi ritardi nei pagamenti verificatisi dopo quelli citati nel parere motivato, la Commissione ha, a mio parere giustamente, affermato in udienza che i diritti della difesa dello Stato membro interessato non vengono lesi qualora si ritenga che essi siano compresi in una formulazione alquanto ampia al riguardo contenuta nel parere motivato. Ciò vale sicuramente, secondo la Commissione, per i pagamenti relativi alle campagne 1982/83 e 1983/84, che conformemente al sistema del regolamento avrebbero dovuto essere effettuati prima della data del parere motivato del 14 maggio 1984 (questa tesi accessoria viene a mio parere corroborata dal punto 9 della motivazione della vostra sentenza nella causa 39/72 in prosieguo citata in un altro contesto). Inoltre la Commissione ha giustamente sostenuto all'udienza che la conseguenza dell'accettazione del punto di vista del governo italiano sarebbe che la Commissione dovrebbe iniziare una nuova procedura per inadempimento per le medesime trasgressioni relative alle campagne 1982/83 e 1983/84. Anche a mio parere, una simile conseguenza sarebbe in contrasto con l'economia processuale in quanto, per i motivi su esposti, non può ritenersi che in tal modo siano stati lesi i diritti della difesa dello Stato membro interessato. L'eccezione di irricevibilità del ricorso per quel che riguarda le campagne viticole 1982/83 e 1983/84, sollevata nella controreplica dal governo italiano, va pertanto a mio parere respinta.
All'udienza, la Commissione ha ancora osservato, per il resto, che almeno la campagna 1982/83 è stata espressamente citata nella seconda frase della pag. 2 della lettera di diffida del 14 luglio 1983. Poiché tale frase non riguarda i premi all'estirpazione, ritengo irrilevante quanto sostenuto a sua difesa in udienza dal governo italiano secondo il quale all'inizio del 1983 tali premi all'estirpazione non potevano essere ancora dovuti per la campagna 1982/83. Le dichiarazioni di abbandono definitivo, cui tale frase si riferisce, potevano effettivamente condurre già prima del 14 luglio 1983 al diritto al pagamento dei premi per la campagna 1982/83.
4. b) Sul merito della controversia
Nella valutazione del merito della causa rileva innanzitutto il fatto che il governo italiano riconosce che nel pagamento dei premi per le campagne 1980/81 e 1981/82 sono intervenuti notevoli ritardi. All'udienza esso lo ha ancora una volta confermato.
La tesi del governo italiano, secondo cui il ricorso della Commissione sarebbe divenuto privo di oggetto per quel che riguarda queste campagne, in quanto tutti i premi ancora dovuti per tali anni alla data della sua controreplica sarebbero stati pagati, non trova alcun sostegno nella vostra giurisprudenza e va pertanto respinta. Così codesta Corte ha già respinto, nella sentenza in causa 39/72 (Race. 1973, pag. 101), un'analoga tesi difensiva del governo italiano. In tale occasione, al punto 11 della motivazione, la Corte ha aggiunto alla giurisprudenza generale il principio secondo cui « ( ... ) di fronte al ritardo nell'adempiere un obbligo o al rifiuto definitivo di adempierlo, la sentenza pronunziata dalla Corte in forza degli artt. 169 e 171 del trattato può avere pratica rilevanza come fondamento della responsabilità eventualmente incombente allo Stato membro — a causa dell'inadempimento — nei confronti di altri Stati membri, della Comunità o dei singoli. ». Anche qualora l'oggetto del ricorso fosse stato limitato alle campagne 1980/81 e 1981/82, tale constatazione del fondamento della responsabilità nei confronti delle imprese agevolate dal regolamento n. 456/80 manterrebbe naturalmente la sua rilevanza anche per i reiterati ritardi verificatisi nelle campagne seguenti.
Per quel che riguarda la campagna 1982/83, nel controricorso del 5 maggio 1984 il governo italiano ha altresì riconosciuto, nel merito, che per più dei due terzi dei 36 miliardi di LIT necessari in totale la procedura di finanziamento non era ancora stata portata a termine. Per quel che riguarda la campagna 1983/84, è stato osservato che non tutti i dati relativi alle domande di premi erano ancora disponibili e controllati: nella replica la Commissione ne ha dedotto giustamente che evidentemente il governo italiano attende la presentazione di tutte le domande relative a quella campagna e la verifica della loro esattezza prima di iniziare la necessaria procedura di bilancio, il che conduce inevitabilmente a notevoli e nuovi ritardi in relazione ai termini fissati dal regolamento n. 456/80. Il governo italiano ha espressamente confermato l'esattezza di fatto di questa conclusione nella seconda frase del punto 4 della controreplica. Come già rilevato, in tale memoria vi viene però chiesto di dichiarare irricevibile il ricorso per quel che riguarda queste due ultime campagne. Essendo già in precedenza giunto alla conclusione che questa eccezione d'irricevibilità va respinta, posso ora limitarmi a concludere nel merito che il ricorso della Commissione, in base agli argomenti da quest'ultima addotti, va accolto anche per quel che riguarda queste campagne. Per amore di completezza aggiungo ancora soltanto che l'affermazione del governo italiano secondo cui la lettera di diffida della Commissione del 14 luglio riguarderebbe solamente i premi per l'estirpazione delle viti e non i premi per l'abbandono definitivo, mi sembra contraddetta dal 1o, 2o e 3o paragrafo di detta lettera.
5. Conclusioni
Riassumendo le mie conclusioni, vi propongo di:
a)
dichiarare ricevibile in toto il ricorso della Commissione;
b)
constatare che la Repubblica italiana, ritardando il pagamento dei premi dovuti nell'ambito della disciplina del regolamento n. 456/80, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato CEE;
c)
condannare la Repubblica italiana alle spese.
( *1 ) Traduzione dall'olandese.
Full & Egal Universal Law Academy