CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MARCO DARMON
del 27 febbraio 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici
1.
Col ricorso propostovi, il sig. Elio Bevere, dipendente della Commissione delle Comunità europee, vi chiede di annullare la decisione 31 gennaio 1984 relativa al trasferimento dei diritti a pensione, contemplato dall'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII allo statuto del personale.
La Commissione chiede che il ricorso venga dichiarato irricevibile e, in subordine, ch'esso venga respinto..
2.
Come sempre, in casi del genere, la cronologia dei fatti può chiarire la discussione.
1° dicembre 1971: la Commissione assume il sig. Bevere come agente temporaneo.
1a luglio 1975: nomina in ruolo dell'interessato.
13 maggio 1982: la Commissione stabilisce per il sig. Bevere, che aveva chiesto l'applicazione del suddetto art. 11, n. 2, il calcolo provvisorio dell'anzianità da prendere in considerazione, a favore dell'interessato, a titolo di servizio da lui prestato in precedenza. Secondo tale calcolo, detta anzianità sarebbe di 4 anni, 11 mesi, 4 giorni. In calce al relativo documento figura la formula stampata: « dichiaro di accettare la presente proposta », seguita dalla firma del sig. Bevere e dalla data di apposizione della stessa (2 giugno 1982).
31 gennaio 1984: la Commissione comunica al sig. Bevere che il numero delle annualità da prendere in considerazione è stabilito, nel suo caso, a 4 anni, 11 mesi e 4 giorni.
15 febbraio 1984: il sig. Bevere presenta alla Commissione una « domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello statuto », con la quale egli chiede che gli venga riconosciuta l'anzianità di 15 anni, 11 mesi e 5 giorni o, in subordine, l'anzianità di 8 anni, 1 mese e 8 giorni o, in ulteriore subordine, che gli venga data « una spiegazione logica, matematica e finanziaria » circa le anomalie ch'egli crede di aver constatato nei calcoli amministrativi. Questa lettera perviene alla Commissione il 21 febbraio 1984.
9 luglio 1984: l'interessato scrive alla Commissione per far presente ch'egli interpreta il suo silenzio come « una risposta negativa ».
3 settembre 1984: considerando che « nessuna risposta è stata data entro i termini statutari », il sig. Bevere presenta alla Commissione un « reclamo ai sensi dell'art. 90, n, 2, dello statuto », avente lo stesso oggetto e contenente argomenti supplementari. Questo documento perviene alla Commissione il 5 settembre 1984.
16 ottobre 1984: in una lettera indirizzata al sig. Bevere, la Commissione qualifica come «reclamo» la «domanda» del 15 febbraio 1984 e sostiene che la propria decisione 31 gennaio 1984 è stata adottata in conformità sia alle disposizioni generali di attuazione dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello statuto, sia allo statuto stesso e ai principi superiori del diritto. L'interessato riceve questa lettera il 18 ottobre.
19 novembre 1984: la Commissione comunica al sig. Bevere ch'essa non esaminerà il suo reclamo del mese di settembre poiché questo reclamo ha lo stesso oggetto di quello presentato il 15 febbraio 1984, al quale essa ha risposto con la lettera 16 ottobre 1984.
16 gennaio 1985: il sig. Bevere propone il ricorso ora in esame.
3.
A sostegno della propria eccezione d'irricevibilità, la Commissione considera che il ricorrente mira all'annullamento della decisione chiara ed espressa del 31 gennaio 1984, che costituisce un atto recante pregiudizio ai sensi dell'art. 90, n. 2. A suo avviso, è perciò irrilevante che il sig. Bevere abbia qualificato come « domanda » la sua lettera 15 febbraio 1984, pervenuta alla Commissione il 21 febbraio successivo, lettera che costituisce in realtà un reclamo, il quale aveva costituito oggetto, prima di essere espressamente respinto il 16 ottobre 1984, di una decisione negativa impugnabile solo entro il termine di tre mesi che scadeva il 21 settembre 1984. La Commissione sostiene pertanto che il ricorso è stato proposto tardivamente ed è quindi irricevibile.
Il sig. Bevere chiede che l'eccezione venga respinta, in quanto la sua « domanda » del 15 febbraio 1984 non potrebbe essere considerata come un reclamo e la Commissione non potrebbe avvantaggiarsi a suo danno del fatto di non avergli risposto entro i termini legali.
Durante la fase orale del procedimento, avete deplorato che la Commissione abbia atteso fino al 16 ottobre 1984 per comunicare al sig. Bevere ch'essa considerava la « domanda » come un « reclamo ». In effetti, se fosse intervenuta in tempo opportuno, una tale nuova qualificazione — ammesso che fosse esatta — avrebbe consentito al sig. Bevere di proporre ricorso senza rischi di irricevibilità.
L'agente della Commissione non ha contestato tale ritardo, ch'egli imputa al numero crescente di reclami. Egli ha tuttavia osservato che sarebbe giuridicamente pericoloso far dipendere la qualifica dell'atto in data 31 gennaio 1984 dal grado di diligenza della Commissione.
Questa è anche la mia opinione. L'atto che può recare pregiudizio al ricorrente è la lettera 31 gennaio 1984 con la quale si comunicava al sig. Bevere l'anzianità corrispondente al servizio prestato in precedenza che veniva presa in considerazione ai fini del calcolo dei diritti a pensione. È questo atto, d'altronde, ch'egli vi chiede di annullare.
La Commissione avrebbe certamente fatto meglio a rendere esplicito il suo rifiuto senza attendere tanto tempo, soprattutto dopo aver ricevuto la seconda lettera del sig. Bevere in data 9 luglio 1984 e, a maggior ragione, la sua nota del 3 settembre successivo, designata « reclamo ». Questo ritardo, se dovesse qualificarsi come illecito, potrebbe far sorgere la responsabilità della Commissione. Tuttavia, nulla consente di affermare che questa abbia mantenuto il silenzio per lasciare il ricorrente nell'errore. Ora, il dovere di sollecitudine non deve confondersi con un obbligo di consulenza e di assistenza. La finzione del silenzio-rifiuto e gli effetti che a questo si ricollegano quanto all'esercizio delle facoltà d'impugnazione dimostrano che spetta ai dipendenti far valere i propri diritti ed hanno lo scopo di offrire loro i relativi mezzi processuali. Per quanto giustificata, la preoccupazione di tutelare i dipendenti contro il loro proprio errore di valutazione non può dare adito all'incertezza giuridica.
Inoltre, non è trascurabile il fatto che il sig. Bevere, prima di presentare la sua « domanda » del 15 febbraio 1984, aveva dichiarato di accettare la proposta che gli era stata fatta il 13 maggio 1982 e che veniva ripetuta in termini identici, sotto forma di decisione, nell'atto impugnato. Tale accettazione non lo privava, certo, della facoltà di impugnare questo atto; tuttavia, l'impugnazione poteva aver luogo soltanto mediante reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto, non già mediante una domanda come quella contemplata dall'art. 90, n. 1.
Giustamente quindi, a mio avviso, la Commissione ha qualificato come reclamo la «domanda» indirizzatale il 15 febbraio 1984 e che, perciò, è stata tacitamente respinta entro i quattro mesi successivi alla data in cui essa è pervenuta alla Commissione.
Conseguentemente ritengo, per motivi di certezza del diritto, che il presente ricorso debba essere dichiarato irricevibile.
4.
Vorrei però, in via subordinata, per il caso in cui riteneste ricevibile il ricorso, prendere posizione sul merito, riferendomi in proposito all'esposizione dei mezzi delle parti quale risulta dalla relazione d'udienza.
In sostanza, il sig. Bevere critica il fatto che nelle disposizioni d'attuazione si considera la data della nomina in ruolo come momento di riferimento per il calcolo delle annualità da prendere in considerazione a titolo di servizio prestato in precedenza, mentre, a suo avviso, la nomina in ruolo dovrebbe avere unicamente l'effetto di far sorgere il diritto al riconoscimento di tale servizio. Egli aggiunge che, in tal modo, si crea a suo danno una situazione discriminatoria in contrasto col principio della parità di trattamento dei dipendenti.
Ora, l'interpretazione del ricorrente non trova alcun sostegno nell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello statuto.
Quale che sia la versione linguistica considerata — il sig. Bevere ha rilevato, in proposito, la differenza esistente tra il testo francese e le versioni tedesca, inglese ed italiana —, risulta che l'obbligo della Commissione consiste nel determinare, « tenuto conto del grado di inquadramento » in ruolo dell'interessato, « le annualità che computa, secondo il proprio regime, a titolo di servizio prestato in precedenza sulla base dell'importo dell'equivalente attuariale o del forfait di riscatto ». In tal modo, ciascuna istituzione comunitaria è libera di determinare le modalità di calcolo dell'anzianità da riconoscere per il servizio prestato in precedenza tenendo conto del grado di inquadramento in ruolo, purché il criterio applicato sia obiettivo. Ora, questa obiettività è garantita dal criterio di riferimento adottato nella disposizione criticata.
E vero che, applicando questa disposizione, si può giungere a risultati diversi, a seconda delle varie situazioni amministrative. Ad esempio, il sig. Bevere, dopo un lungo periodo di servizio prestato come agente temporaneo, al momento della sua nomina in ruolo percepiva uno stipendio relativamente più elevato che al momento della sua assun- , zione iniziale. Questa progressione, di per sé favorevole, ha avuto un effetto negativo, in quanto il numero delle annualità computate a titolo di servizio prestato in precedenza è inversamente proporzionale allo stipendio preso in considerazione. Altri dipendenti, nominati in ruolo in un posto cui corrisponde uno stipendio inferiore a quello ch'essi percepivano come agenti temporanei, si troveranno nella situazione opposta. Una siffatta differenza non può essere qualificata discriminatoria, dato il principio, sancito dalla vostra giurisprudenza, secondo cui la discriminazione consiste« sia nel trattare in modo diverso situazioni analoghe, sia nel trattare in modo identico situazioni diverse » (sentenza 17 luglio 1963, causa 13/63, Race. pag. 335 e, in particolare, pag. 358).
Per il calcolo dei diritti a pensione del sig. Bevere, il servizio prestato in qualità di agente temporaneo è stato normalmente preso in considerazione, ai sensi dell'art. 40, 2° comma, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Per il servizio prestato in precedenza — e non solo di questo si tratta nella presente causa — il diritto al riconoscimento dell'anzianità è unicamente basato sullo statuto. Il ricorrente non ha provato che, nella decisione impugnata, le norme statutarie vigenti in materia siano state applicate nei suoi confronti in modo discriminatorio. Il ricorso dovrebbe quindi essere respinto.
5.
Propongo perciò alla Corte :
—
di dichiarare il ricorso irricevibile;
—
in subordine, di respingerlo;
—
di applicare l'art. 70 del regolamento di procedura per quanto riguarda le spese.
( *1 ) Traduzione dal francese.
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