CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
del 23 gennaio 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
A —
Nel settembre 1978 la ricorrente, nella causa che ha dato luogo alla domanda di pronunzia pregiudiziale di cui ci occupiamo oggi, faceva sdoganare latte intero in polvere con tenore di materie grasse del 24,5% (voce 04.02 A II b 2 della tariffa doganale comune), importato dalla Francia. Su tale latte si dovevano pagare importi compensativi monetari nella misura stabilita nell'allegato I del regolamento n. 1036/78 (GU 1978, L 133, pag. 1 e segg.), pari a 16 DM per 100 chilogrammi più 0,65 DM per ogni punto in percentuale di materie grasse.
In merito a tali importi si può dire fin d'ora che — non essendo il latte intero in polvere un prodotto per il quale siano previste misure d'intervento nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. a), del regolamento n. 974/71 (GU 1971, L 106, pag. 1 e segg.) — essi sono stati fissati partendo dal presupposto che il prezzo del latte intero in polvere dipende, ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 974/71, dal prezzo del latte scremato in polvere e del burro (per i quali prodotti — oltre che per alcuni tipi di formaggi — sono previste misure d'intervento nell'ambito dell'organizzazione dei mercati del latte). Per tali casi l'art. 2, n. 2, del regolamento n. 974/71 stabilisce che gli importi compensativi sono pari all'incidenza, sui prezzi del prodotto di cui trattasi, dell'applicazione dell'importo compensativo ai prezzi del prodotto di cui al n. 1 (norma riguardante i prodotti per i quali sono previste misure d'intervento), da cui dipendono i prezzi del prodotto di cui trattasi. Inoltre — e anche questo si deve dire subito — dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1824/77 venivano presi in considerazione, nella misura del 50%, i costi di trasformazione relativi alla produzione di latte scremato in polvere e di burro (in proporzione al tenore di materie grasse ed agli altri elementi costitutivi del latte intero in polvere). Tali costi, originariamente presi in considerazione al 100%, venivano più tardi — col regolamento n. 1245/83 — limitati al 25% e infine — col regolamento n. 900/84 — del tutto eliminati.
La ricorrente nella causa principale sostiene che la fissazione di importi compensativi monetari per il latte intero in polvere era fondamentalmente incompatibile con le summenzionate disposizioni del regolamento n. 974/71 (art. 1, n. 2, lett. b), e art. 2, n. 2), nonché con l'art. 1, n. 3, di questo regolamento (nella versione risultante dal regolamento n. 2746/72, GU 1972, L 291, pag. 148 e segg.), che così recita:
« il paragrafo 1 si applica soltanto se l'applicazione delle misure monetarie di cui a detto paragrafo dovesse provocare perturbazioni negli scambi dei prodotti agricoli. »
A suo parere, non esiste alcun rapporto di concorrenza — elemento decisivo secondo la normativa e la giurisprudenza in materia — tra il latte intero in polvere ed il latte scremato in polvere; il prezzo del latte intero in polvere non dipende in realtà dal prezzo del latte scremato in polvere, come — per quanto riguarda il tenore di grassi del latte — non sussiste alcuna dipendenza dal prezzo del burro. Si dovrebbe invece ammettere che il latte intero in polvere e i suoi componenti (latte scremato in polvere e grasso) appartengono a mercati differenti e i loro prezzi vengono determinati da fattori differenti. In ogni caso — così sostiene la ricorrente in via subordinata — non sarebbe ammissibile tener conto, nella determinazione dell'importo compensativo monetario per il latte intero in polvere, dei costi di trasformazione relativi alla produzione del latte scremato in polvere e del burro. Poiché — come risulta dal sesto punto del preambolo del regolamento n. 974/71 — gli importi compensativi devono essere limitati agli importi strettamente necessari per compensare l'incidenza delle misure monetarie sui prezzi dei prodotti di base per i quali sono previste misure d'intervento, l'incidenza ai sensi dell'art. 2, n. 2, di tale regolamento potrebbe essere calcolata solo tenendo conto delle ripercussioni dell'importo compensativo sui prezzi delle materie prime.
Questa tesi della ricorrente non è stata tuttavia accolta nel procedimento svoltosi dinanzi al Finanzgericht del Baden-Württemberg. L'interessata ha perciò portato la questione, mediante un ricorso per cassazione, dinanzi al Bundesfinanzhof.
Quest'ultimo considera lecito dubitare della validità del regolamento n. 1036/78, in particolare perché gli sembra dubbio che il prezzo del latte intero in polvere dipenda effettivamente dal prezzo in vigore per il latte scremato in polvere e per il burro (i due soli prodotti che vengono presi in considerazione nel presente contesto e per i quali sono previste misure d'intervento nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati per il latte ed i prodotti lattiero-caseari; regolamento n. 804/68, GU 1968, L 148, pag. 13 e segg.). Perciò, con ordinanza 11 dicembre 1984, esso ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali.
« 1)
Se la Commissione delle Comunità europee fosse competente, a norma dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 974/71, a fissare importi compensativi monetari per il latte intero in polvere della voce 04.02 A II b 2 della tariffa doganale comune, importato nel 1978 dalla Francia nella Repubblica federale di Germania, come è avvenuto nell'allegato I, parte 5, del regolamento (CEE) n. 1036/68.
2)
In caso di soluzione affermativa della questione sub 1): se la Commissione delle Comunità europee fosse competente, a norma dell'art. 2, n. 2, del regolamento (CEE) n. 974/71, a prendere in considerazione, nel calcolo dell'incidenza sui prezzi del latte intero in polvere anche i costi di trasformazione del latte scremato in polvere e del burro, come è avvenuto col regolamento (CEE) della Commissione n. 1036/78 ».
B —
In proposito, dopo tutto quello che abbiamo appreso nel corso del procedimento, ritengo di poter prendere posizione come segue.
1. Sulla prima questione
In base al regolamento n. 974/71, per i prodotti per i quali — come per il latte intero in polvere — non sono previste misure d'intervento nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, possono essere adottate misure di compensazione monetaria solo qualora tali prodotti siano inclusi in un'organizzazione comune dei mercati agricoli (il che è esatto per il latte intero in polvere ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 804/68) e quando sia accertato che il loro prezzo dipende dal prezzo di prodotti per i quali, nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, sono previste misure d'intervento. Inoltre, l'applicazione degli importi compensativi monetari è subcurdinata al fatto che l'applicazione dei provvedimenti valutari menzionati nell'art. 1 del regolamento n. 974/71 possa provocare perturbazioni negli scambi dei prodotti agricoli.
Come è già stato in parte precisato, la ricorrente nella causa principale è del parere che questi presupposti non siano soddisfatti nel caso del latte intero in polvere. In particolare essa sostiene che gli importi compensativi monetari non sono affatto indispensabili per evitare perturbazioni nel caso di prodotti d'intervento. Sarebbe certo, per contro, che la riscossione degli importi compensativi monetari sul latte intero in polvere provoca perturbazioni. La ricorrente ha cercato di chiarire la sua tesi in base ad un calcolo che dovrebbe dimostrare le conseguenze svantaggiose sulle importazioni dalla Francia all'epoca di cui trattasi (pag. 19 delle sue osservazioni scritte). La Commissione sostiene invece che la ricorrente basa il suo calcolo su dati di fatto inesatti (ritornerò su questo punto) e che, in ogni caso, la sua interpretazione del regolamento n. 974/71 è troppo restrittiva. In realtà, non si potrebbe esigere un rapporto matematico di dipendenza di prezzo; ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. b), si tratterebbe solo di connessioni chiaramente riconoscibili fra i rispettivi mercati. Tenendo conto di questa premessa, sarebbe impossibile constatare che il regolamento considerato nella fattispecie è incompatibile col regolamento di base n. 974/71 vigente in materia di compensazione monetaria e con la giurisprudenza sviluppatasi in proposito.
Per quanto riguarda questo primo aspetto della controversia, sono convinto del fatto che gli argomenti svolti dalla Commissione a sostegno della sua tesi sono i migliori.
a)
È vero che, relativamente al primo dei menzionati presupposti (dipendenza del prezzo del latte intero in polvere dai prezzi in vigore per i prodotti d'intervento), bisogna ammettere — e su ciò ha soprattutto posto l'accento la ricorrente — che, a causa delle varie possibili destinazioni, non esiste alcun rapporto diretto di concorrenza tra il latte intero in polvere ed i prodotti d'intervento, in particolare il latte scremato in polvere. Ciò è stato dichiarato dalla Corte — con riferimento a quanto sostenuto dalla Commissione nella causa 28/76 ( 1 ) — nella sentenza relativa alla causa 8/78 ( 2 ) che, al punto 26 della motivazione, recita:
« Quanto alla censura dell'attrice nella causa principale circa la sostituzione del latte intero in polvere con latte magro in polvere più grassi butirrici, va rilevato che l'argomento imperniato sulla “ sostituzione ” conferma l'assunto della Commissione secondo cui i due prodotti sono diversi e normalmente non in concorrenza fra loro ».
Nel presente contesto, tuttavia, questo non è l'unico aspetto determinante. Ciò si può desumere dalla sentenza nella causa 95/80 ( 3 ) nella quale è stato dichiarato che la dipendenza di prezzo ai sensi del regolamento n. 974/71 può risultare fra l'altro da un rapporto di concorrenza fra un determinato prodotto ed altri prodotti facenti parte della stessa organizzazione di mercato (punto 9 della motivazione). È comunque evidente — come ha rilevato la Commissione — che si può constatare un chiaro sviluppo parallelo del prezzo del latte intero in polvere e del prezzo del latte scremato in polvere, il che fa pensare ad una reciproca dipendenza di questi prezzi, e non una chiara divergenza delle relative curve (come quella che, nella causa 131/77 ( 4 ) aveva indotto la Corte a negare la dipendenza di prezzo). Al riguardo si può far riferimento alle tabelle relative agli anni dal 1976 al 1983, prodotte in causa dalla Commissione. Alla stessa constatazione
si giunge anche in base ai grafici presentati dalla ricorrente, relativi al periodo dal 1973 al 1976, che indicano lo sviluppo dei prezzi in determinati paesi della Comunità e sul mercato mondiale, ed a ciò non si può opporre la semplice spiegazione fornita dalla ricorrente nel senso che, quando si ha un aumento generale del livello dei prezzi, ad esso segue spesso anche quello del prezzo per il latte intero in polvere.
Ma ancora più importante è un'altra considerazione anche perché la ricorrente ha criticato il fatto che la Commissione non abbia descritto lo sviluppo dei prezzi in modo completo, ma abbia fornito chiarimenti solo per determinati periodi di tempo.
Costituisce una particolarità dell'organizzazione di mercato per il latte e i prodotti lat-tiero-caseari il fatto che il prodotto di base — il latte intero — non si presta a misure d'intervento. Ai produttori di latte vengono quindi garantiti redditi adeguati attraverso misure d'intervento soprattutto per il burro e il latte scremato in polvere, misure che — come è stato espressamente dichiarato nelle sentenze emesse nelle cause 28/76 ( 5 ) e 8/78 ( 6 ) — dovrebbero contribuire al raggiungimento del prezzo indicativo per il latte. Si può anche dire che il prezzo del latte intero dipende dai prezzi dei menzionati prodotti d'intervento (latte scremato in polvere e burro) e viene influenzato sostanzialmente da essi, anche se resta ancora spazio per forze di mercato, ed in tal modo si perviene — come ha fatto presente la ricorrente — ad oscillazioni, anche di tipo regionale, del prezzo effettivamente pagato per il latte. Ma si può anche dire che il prezzo per il latte intero in polvere viene fortemente influenzato dal prezzo del latte. Non può essere diversamente, data l'alta percentuale del prezzo del latte nei costi di produzione del latte intero in polvere (805 su 1037 FF = circa l'80%; cfr. al riguardo il calcolo a pag. 19 delle osservazioni della ricorrente), e ciò viene ammesso anche dalla ricorrente, anche se questa sottolinea poi che sul prezzo del latte intero in polvere influiscono anche altri fattori (imballaggio, condizioni di pagamento, spese di distribuzione, crescente domanda in autunno o per l'esportazione). Non si può quindi negare che sussiste almeno una dipendenza indiretta — per così dire — del prezzo del latte intero in polvere dai prezzi dei prodotti d'intervento (in particolare del latte scremato in polvere). Ora, non si può ritenere contrastante col sistema il tener conto di tali connessioni di mercato nell'ambito del regolamento n. 974/71. Come la Commissione, anch'io ritengo che questo punto di vista trovi sostegno nella giurisprudenza; rinvio perciò alla sentenza, emessa nella causa 95/80 ( 7 ) in cui, al punto 9 della motivazione, viene dichiarato:
« La nozione di dipendenza cui si richiama il regolamento n. 974/71 comprende non solo la derivazione diretta del prezzo di un prodotto determinato da quello di un prodotto soggetto a provvedimenti d'intervento, ma anche la dipendenza di un prodotto dal complesso dei prezzi prevalenti sul mercato di cui trattasi, il cui livello è sostenuto dai vari provvedimenti d'intervento ».
b)
Sarebbe quindi difficile contestare che sia soddisfatto il presupposto di cui all'art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 974/71; per quel che riguarda il pericolo di perturbazioni, di cui all'art. 1, n. 3, devo osservare ancora quanto segue:
In proposito è importante che in questo campo — poiché si tratta della valutazione di una situazione economica complessa — alle istituzioni spetta un ampio potere discrezionale. Il sindacato di legittimità può quindi riguardare soltanto gli eventuali vizi di errore manifesto, sviamento di potere o palese sconfinamento dai limiti del potere discrezionale (cfr. le sentenze nelle cause 29/77 ( 8 ) e 12/78 ( 9 ) ). È importante, inoltre, il fatto che non devono prendersi in considerazione solo perturbazioni nel sistema d'intervento, e cioè per i prodotti soggetti all'intervento (sulle quali, all'inizio, era stato posto l'accento all'atto dell'istituzione degli importi compensativi monetari). Ora si parla in generale di perturbazioni degli scambi nell'ambito della Comunità e di rischi di sviamenti di traffico (come in entrambe le cause summenzionate). Il relativo esame deve concentrarsi principalmente sul mercato dei prodotti per i quali sono fissati importi compensativi monetari, ma può anche riguardare il mercato di prodotti che sono in concorrenza con quelli prima menzionati (sentenza nella causa 95/80) ( 10 ).
Ciò premesso, non si può considerare infondato o basato su un errore manifesto il timore della Commissione che, in mancanza di importi compensativi monetari per il latte intero in polvere, si sarebbero dovute prevedere perturbazioni per il mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari in quanto dal latte intero in polvere era possibile ottenere latte e, di conseguenza, altri prodotti lattiero-caseari. Non è in ogni caso sufficiente contrapporre a questo punto di vista il rinvio alle norme, in vigore in alcuni Stati membri, che vietano la contraffazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari (come sembra avvenire nella Repubblica federale di Germania, in Francia e nel Lussemburgo). Prescindendo, infatti, dalla circostanza che tali norme potrebbero non essere osservate, non è affatto certo ch'esse si applichino anche a casi come quelli sopramenzionati. Parimenti, non è affatto decisivo il rinvio ai costi di tali pratiche illecite. In realtà questi costi potrebbero essere non molto elevati per la trasformazione di latte in polvere in latte intero e, per quanto riguarda l'ulteriore trasformazione in altri prodotti, questa potrebbe senz'altro risultare redditizia quando la differenza di prezzo tra i diversi Stati membri, determinata dalle misure monetarie, raggiunga un determinato ordine di grandezza.
E poi fondato anche il timore che, senza importi compensativi monetari, si pervenga a deviazioni di traffico e a perturbazioni sul mercato del latte intero in polvere. Al riguardo, nel corso del procedimento sono stati presentati — come ricorderete — vari conteggi, prima dalla ricorrente (per dimostrare che proprio gli importi compensativi monetari determinano perturbazioni), quindi, dalla Commissione (con correzioni relative ai prezzi francesi del latte intero in polvere), nonché di nuovo dalla ricorrente, la quale definiva parzialmente inesatti i menzionati prezzi del mercato francese presentati dalla Commissione e criticava il fatto che questa non avesse tenuto conto, nei suoi calcoli, dei costi di trasporto e dei margini per l'importatore. Se si parte, per la questione di cui ora ci occupiamo, dai calcoli, da ultimo menzionati dalla ricorrente (i quali giustamente prescindono da ciò ch'essa aveva originariamente designato come particolari costi di produzione di un fornitore francese e si riferiscono semplicemente al prezzo di mercato), risulta infatti che — eliminati gli importi compensativi monetari — i prezzi dei concorrenti francesi sul mercato tedesco — nei periodi indicati nel prospetto (giugno 1978, settembre 1978 e maggio 1979) — si ponevano notevolmente al di sotto dei prezzi in vigore su detto mercato ( 11 ) Su tale base è certamente lecito affermare che, senza gli importi compensativi monetari per il latte intero in polvere, si sarebbero potute avere perturbazioni del mercato.
D'altra parte si deve anche osservare che, se i calcoli effettuati dalla ricorrente dimostrano che dagli importi compensativi monetari derivavano determinati svantaggi per i produttori francesi, ciò non basta, di per sé, per mettere in discussione la legittimità della normativa. Anche qualora non si potesse negare che gli importi compensativi monetari implicano una certa « sovracompensazione » delle differenze di prezzo, essa ammonterebbe al massimo, anche secondo i calcoli effettuati dalla ricorrente (e di cui non era necessario controllare dettagliatamente l'esattezza, poiché ciò non costituisce oggetto del procedimento), a circa 20 DM per 100 chilogrammi. Ciò significa — in proporzione al valore di mercato della merce — un pregiudizio di meno del 5%, il che rientra nel margine che in altre cause (vertenti anch'esse sulla corretta determinazione degli importi compensativi monetari nel caso di situazioni economiche complesse) è stato considerato ammissibile (ricordo, al riguardo, le sentenze nelle cause 39/84 ( 12 ) e 46/84 ( 13 ), nelle quali si trattava di casi in cui gli importi compensativi monetari per prodotti di trasformazione erano del 5,9% o del 4,3% al di sotto degli importi compensativi monetari stabiliti per i prodotti di base).
e)
La prima questione può quindi, come ha suggerito la Commissione, essere risolta affermativamente, nel senso, cioè, che in via di principio non si può criticare il fatto che nel 1978 siano stati stabiliti importi compensativi monetari per il latte intero in polvere.
2. La seconda questione riguarda la circostanza che gli importi compensativi monetari per il latte intero in polvere, come sono stati determinati nel regolamento n. 974/71 su cui verte la controversia, sono comprensivi di costi di fabbricazione dei prodotti d'intervento latte scremato in polvere e burro, poiché nel calcolare gli importi compensativi monetari si era partiti dai prezzi d'intervento dei menzionati prodotti, a seconda della rispettiva percentuale (anche se, come ho già detto all'inizio, nel periodo considerato si teneva conto di tali costi solo in misura ridotta).
Come sappiamo, la ricorrente ritiene che ciò non sia lecito. In sostanza, a suo avviso, gli importi compensativi monetari possono essere stabiliti solo per i prodotti agricoli di base e non per i prodotti di trasformazione. Essa fa presente che nel preambolo del regolamento n. 974/71 viene messo in evidenza che gli importi compensativi non possono superare gli importi strettamente necessari per compensare l'incidenza delle misure monetarie sui prezzi dei prodotti di base, e ne deduce che, laddove, ciononostante, vengano presi in considerazione i prodotti di trasformazione, si può tener conto unicamente dell'incidenza che abbia, sui loro prezzi, l'applicazione degli importi compensativi ai prodotti di base (senza i costi di produzione).
Nel 1984 la Commissione ha adeguato a questo punto di vista la normativa controversa, eliminando quindi completamente dal calcolo i costi di trasformazione, poiché a sua volta si è convinta del fatto che la differenza tra i corsi rappresentativi e i corsi di mercato è determinante solo nel caso dei prodotti agricoli di base e che i costi di trasformazione sono sottoposti alle normali oscillazioni monetarie. Tuttavia, originariamente, essa credeva di potere (e anche di dovere) procedere diversamente, e continua a ritenere giusto di aver cambiato indirizzo solo gradualmente, in base alle esperienze fatte a seguito di una attenta osservazione del mercato, e di aver gradualmente eliminato dal computo i costi di trasformazione (come ho ricordato nella descrizione dei fatti).
Su questo punto della controversia devo osservare ancora quanto segue.
a)
Ricorderò anzitutto due cose che si possono desumere dalla giurisprudenza.
È importante, in primo luogo, il fatto che la Commissione, nel determinare l'« incidenza » ai sensi dell'art. 2, n. 2, del regolamento n. 974/71, dispone di un ampio margine di discrezionalità (come è stato sottolineato, ad esempio, nella causa 4/79 ( 14 ) ). Su tale base la Corte ha potuto, fra l'altro, ritenere ammissibile che nei casi sui quali vertevano le cause 39/84 e 46/84 non si avesse una esatta compensazione matematica tra l'onere imposto ad un prodotto di base e quello a carico dei prodotti derivati. In secondo luogo, dal semplice fatto che la Commissione abbia escluso gradualmente dal calcolo della compensazione monetaria per il latte intero in polvere i costi di trasformazione attinenti alla fabbricazione dei prodotti d'intervento non si può inferire che l'originaria presa in considerazione di detti costi sia stata illegittima. Al riguardo si può richiamare la sentenza emessa nelle cause 71 e 72/84 ( 15 ), nella quale è stato dichiarato che il fatto che sia stato adottato un nuovo metodo di calcolo degli importi compensativi monetari e che questi importi abbiano di conseguenza subito una riduzione non possono in nessun caso autorizzare a rimettere in discussione decisioni precedenti (punto 38 della motivazione).
b)
Per risolvere la questione di principio che è stata sollevata è senz'altro essenziale tener presente il sistema insito nell'art. 2 del regolamento n. 974/71, unitamente al fatto che, nell'ambito dell'organizzazione di mercato per il latte, gli interventi non hanno luogo per il prodotto di base, ma si cerca di raggiungere gli obiettivi dell'art. 39 del trattato CEE mediante provvedimenti d'intervento per i prodotti di trasformazione. Il summenzionato art. 2 stabilisce chiaramente che, per la fissazione di importi compensativi, il presupposto decisivo è costituito dai prezzi d'intervento. Tuttavia, se nell'ambito dell'organizzazione di mercato per il latte i prezzi dei prodotti di trasformazione burro e latte scremato in polvere hanno importanza decisiva, ed è fondamentalmente giustificato partire da essi nel calcolo degli importi compensativi monetari per altri prodotti sottoposti a tale organizzazione di mercato, non si può certamente criticare il fatto che i costi di trasformazione compresi nei prezzi dei prodotti d'intervento abbiano incidenza sulla compensazione monetaria. Nell'istituire gli importi compensativi monetari per il latte intero in polvere, la Commissione ha perciò agito in conformità al sistema suddetto e si è quindi certamente mantenuta nei limiti della discrezionalità che manifestamente le è attribuita dalla normativa. A ciò difficilmente potrebbero opporsi argomenti decisivi basati sul preambolo del suddetto regolamento, poiché questo, naturalmente, riguarda solo il caso tipico, in cui al centro di un'organizzazione di mercato stanno prodotti di base, per i quali sono previste misure d'intervento. Si deve inoltre ammettere che, a suo tempo, poteva sembrare giustificato il timore che, se i costi di trasformazione fossero stati presi in considerazione solo per i prodotti d'intervento, e non per prodotti che, come il latte intero in polvere, si trovano in una analoga fase di trasformazione, si sarebbe pervenuti a distorsioni tra i vari prodotti e a deviazioni di traffico per i prodotti lattiero-caseari. Solo quando attente osservazioni del mercato per un periodo di tempo abbastanza lungo dimostrarono che si trattava di un timore infondato, si è rivelata opportuna una correzione (che del resto, in cifre assolute, non portava ad una riduzione molto rilevante, anche se fin dalla prima volta veniva escluso dal calcolo il 50% dei costi di trasformazione).
c)
Ritengo quindi che anche la seconda questione debba essere risolta in senso affermativo. In generale, si può ritenere che non sussiste alcun motivo per mettere in dubbio la validità del regolamento n. 1036/78. Viene meno, perciò, anche la necessità di occuparsi dell'ulteriore problema sollevato dalla ricorrente circa le conseguenze di una dichiarazione di invalidità, e cioè se, ed eventualmente come, dovrebbe essere applicato l'art. 174, 2o comma, del trattato CEE.
C —
Concludendo, propongo alla Corte di risolvere la questione sottopostale dal Bundesfinanzhof nel senso che nel procedimento non è emerso alcun elemento tale da far dubitare della validità del regolamento n. 1036/78 in quanto nell'allegato I dello stesso vengono stabiliti importi compensativi monetari per il latte intero in polvere della voce 04.02 A II b 2.
ALLEGATO
Voci dei costi
Giugno 1978
5. 9. 1978
16. 5. 1979
Commissione
Ricorrente
Commissione
Ricorrente
Commissione
Ricorrente
1)
Prezzo di mercato per 100 kg. latte intero in polvere in Francia
818,33 FF
925,00 FF
939,33 FF
939,33 FF
976,77 FF
976,77 FF
2)
ICM in Francia ( + )
85,42 FF
85,42 FF
66,19 FF
66,19 FF
46,64 FF
46,64 FF
903,75 FF
1 010,42 FF
1 005,52 FF
1 005,52 FF
1 023,41 FF
1 023,41 FF
3)
Conversione in DM in base al cambio vigente
410,16 DM
463,07 DM
466,02 DM
466,02 DM
443,13 DM
443,13 DM
4)
ICM in Germania ( + )
32,90 DM
32,90 DM
32,90 DM
32,90 DM
49,48 DM
49,48 DM
5)
Costi per supplemento di nolo e margine dell'importatore ( + )
—
15,00 DM
—
15,00 DM
—
15,00 DM
Totale
443,06 DM
510,97 DM
498,92 DM
513,92 DM
492,61 DM
507,61 DM
6)
Prezzo di mercato + ICM Germania
490,00 DM
490,00 DM
490,00 DM
490,00 DM
490,75 DM
480,00 DM
7)
Differenza a danno (—)/a favore ( + ) delle merci francesi
+ 46,94 DM
— 20,97 DM
— 8,92 DM
— 23,92 DM
— 1,86 DM
— 27,61 DM
( *1 ) Traduzione dal tedesco.
( 1 ) Sentenza 23 novembre 1976, causa 28/76, Milac GmbH, Groß- und Außenhandel/HZA Freiburg, Race. 1976, pag. 1639.
( 2 ) Sentenza 13 luglio 1978, causa 8/78, Milac GmbH, Groß- und Außenhandel/HZA Freiburg, Race. 1978, pag. 1721.
( 3 ) Sentenza 3 febbraio 1981, causa 95/80, Société havraise Dervieu-Delahais SA e altri/Directeur général des douanes et droits indirects, Race. 1981, pag. 317.
( 4 ) Sentenza 3 maggio 1978, causa 131/77, Milac Groß- und Außenhandel/HZA Saarbrücken, Race. 1978, pag. 1041.
( 5 ) Sentenza 23 novembre 1976, causa 28/76, Milac GmbH, Groß- und Außenhandel/HZA Freiburg, Race. 1976, pag. 1639.
( 6 ) Sentenza 13 luglio 1978, causa 8/78, Milac GmbH, Groß-und Außenhandel/HZA Freiburg, Race. 1978, pag. 1721.
( 7 ) Sentenza 3 febbraio 1981, causa 95/80, Société havraisc Dcrvieu-Delahais SA e altri/Directeur général des douanes cl droits indirects, Race. 1981, pag. 317.
( 8 ) Sentenza 20 ottobre 1977, causa 29/77, SA Roquette Frères/Stato francese, Amministrazione delle dogane, Race. 1977, pag. 1835.
( 9 ) Sentenza 10 maggio 1979, causa 12/78, Repubblica italiana/ Commissione, Race. 1979, pag. 1731.
( 10 ) Sentenza 3 febbraio 1981, causa 95/80, Société Havraise Dervieu-Delahais SA e altri/Directeur général des douanes et droits indirects, Race. 1981, pag. 317.
( 11 ) Vedasi allegato.
( 12 ) Sentenza 3 luglio 1985, causa 39/84, Maizena GmbH e al-tri/HZA Hamburg-Jonas, Race. 1985, pag. 2115.
( 13 ) Sentenza 3 ottobre 1985, causa 46/84, Nordgctrcide GmbH & Co. KG/HZA Hamburg-Jonas, Race. 1985, pag. 3127.
( 14 ) Sentenza 15 ottobre 1980, causa 4/79, Société cooperative « Providence agricole de la Champagne »/Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), Race. 1980, pag. 2823.
( 15 ) Sentenza 25 settembre 1985, cause riunite 71 e 72/84, R. Surcouf e J. Vidou/Comunità economica europea, Race. 1985, pag. 2925.
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