Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Tra il signor Mario Roviello e l' ente previdenziale regionale della Svevia ( Landesversicherungsanstalt Schwaben ) di Augsburg è in corso una causa che ha per oggetto il diritto del primo a ottenere una pensione d' invalidità professionale . Le parti disputano : a ) sulla rilevanza che per l' accertamento di tale diritto ha la professione esercitata dall' invalido in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania; b ) sulla cumulabilità dei periodi assicurativi che l' invalido abbia maturato in Germania e in altri Stati membri .
Chiamato a dirimere la controversia, il Bundessozialgericht vi chiede di interpretare il punto 15 che il regolamento del Consiglio 2 giugno 1983, n . 2000/83 ( GU L 230, pag . 1 ) ha introdotto nella parte C, "Germania", dell' allegato VI al regolamento del Consiglio n . 1408/71 ( GU L 149, pag . 2 ) relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori migranti e ai loro familiari .
2 . I fatti . Nato nel 1935, Roviello è cittadino italiano e, a quanto risulta, non possiede specifiche qualificazioni professionali . Dal 1960 al 1974 lavorò in Italia come piastrellista, prima alle dipendenze di un' impresa e occupando un impiego soggetto all' assicurazione obbligatoria, poi in veste di prestatore autonomo . Trasferitosi nella Repubblica federale di Germania, esercitò, seppure non continuativamente, la medesima attività dal maggio 1976 al giugno 1980 . Maturò così in tale paese un periodo di assicurazione obbligatoria pari a 48 mesi .
Nel 1980, colpito da una malattia che, a suo avviso, lo abilitava a fruire della pensione per invalidità professionale, Roviello chiese ai competenti istituti italiano e tedesco di corrispondergli quest' ultima . Entrambe le istanze furono respinte . In particolare, l' ente previdenziale della Svevia motivò il proprio rifiuto affermando che il richiedente poteva ancora svolgere, per un ciclo di lavoro completo, qualsiasi genere di attività, purché non gravosa . A detta decisione, che è del 16 ottobre 1981, Roviello reagì ricorrendo avanti al Sozialgericht di Stoccarda e poi, in sede d' appello, al Landessozialgericht del Baden-Wuerttemberg . Con sentenza 22 agosto 1983, anche la seconda Corte gli dette torto . Il ricorrente - osservò - non possiede un diploma di piastrellista e non ha neppur esercitato il relativo lavoro in modo continuo; egli deve dunque considerarsi operaio qualificato e, come tale, non può pretendere di essere destinato ad un' attività specifica .
A questo punto, Roviello ricorse per "Revision" dinanzi al Bundessozialgericht . Egli rilevò che il giudice d' appello non aveva svolto indagini sufficientemente approfondite sulla sua precedente attività lavorativa, sostenne in tale contesto che il piastrellista è un operaio specializzato e lamentò che la sentenza non indicasse le concrete mansioni a cui avrebbe dovuto essere adibito . Conseguentemente chiese : a ) la cassazione delle sentenze di primo e di secondo grado; b ) l' annullamento della decisione 16 ottobre 1981; c ) la condanna della Landesversicherungsanstalt Schwaben a pagargli un' indennità transitoria per il periodo dal 1° dicembre 1980 all' 11 gennaio 1982 e la pensione a partire dal 17 febbraio di quest' ultimo anno .
Con ordinanza 28 novembre 1984, la quarta sezione del Bundessozialgericht sospese il procedimento e, ai sensi dell' articolo 177 trattato CEE, sottopose alla nostra Corte i seguenti quesiti pregiudiziali :
"1 ) Se, per l' accertamento del diritto alla pensione d' invalidità professionale, il punto 15 della parte C, "Germania", allegato VI al regolamento n . 1408/71, nella versione di cui al regolamento n . 2000/83, vada interpretato nel senso che la professione esercitata fino ad allora dall' assicurato è determinante solo qualora i periodi assicurativi necessari all' acquisto del diritto siano stati maturati unicamente svolgendo attività lavorative soggette all' assicurazione obbligatoria secondo il diritto tedesco .
2 ) In caso di risposta affermativa al quesito sub 1 : se il punto 15 debba applicarsi anche qualora il rischio a cui si collega la pensione si sia avverato prima che il regolamento n . 2000/83 entrasse in vigore ( 1° luglio 1982 ).
3 ) In caso di risposta negativa al quesito sub 2 : se dal punto 15 possa desumersi che il diritto alla pensione non ancora accertato debba essere limitato al periodo precedente l' entrata in vigore del regolamento ( 1° luglio 1982 )".
3 . L' insolita lunghezza di questo procedimento è dovuta a vicende di cui è opportuno dar conto . Registrata in cancelleria l' ordinanza di rinvio ( 24 gennaio 1985 ), la Corte decise di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria; pose peraltro alla Commissione un quesito riguardante la validità formale del punto 15 e, quattro giorni dopo averne ricevuto la risposta ( 28 febbraio 1986 ), assegnò la causa alla seconda sezione in base all' articolo 95, paragrafi 1 e 2, regolamento di procedura . L' udienza fu tenuta il successivo 24 aprile . Nelle conclusioni che presentai il 22 gennaio 1987 suggerii alla sezione di rinviare la causa al plenum della Corte applicando il paragrafo 4 del medesimo articolo . Avevo infatti ritenuto : a ) che si profilasse una pronuncia sulla validità di un disposto contenuto in un regolamento ( n . 2000/83 ), approvato dal Consiglio all' unanimità; b ) che il punto 15 della parte C, "Germania", allegato VI, aggiunto dalla detta fonte al regolamento n.1408/71, fosse da dichiarare invalido perché inficiato da violazione delle forme sostanziali e, comunque, non compatibile con gli articoli 7 e 51 del trattato CEE; c ) che, alla luce di tali prospettive, fosse doveroso ascoltare il Consiglio e il Parlamento .
La seconda sezione accolse la mia proposta e la Corte decise, ai sensi dell' articolo 61 regolamento di procedura, di riaprire la fase orale ( 11 febbraio 1987 ). Essa invitò poi il Consiglio, la Commissione e il Parlamento a pronunciarsi per iscritto sulla validità del punto 15, con particolare riguardo alle forme richieste per la sua adozione, e deliberò di inviare al Parlamento una copia di tutti gli atti di causa . Nel corso dell' udienza, che ebbe luogo l' 8 aprile 1987 e a cui intervennero gli agenti delle tre istituzioni e il rappresentante di Roviello, furono discussi entrambi i profili sotto i quali la validità del disposto controverso appare contestabile . Reputo dunque di non potermi esimere dal prenderli nuovamente in esame . A tale conclusione m' inducono altresì il fatto di parlare davanti a una formazione diversa da quella a cui mi rivolsi più di otto mesi fa e il principio dell' economia dei giudizi che, io credo, vi impone di rispondere senza altri rinvii alla Corte nazionale .
Dallo scorso 22 gennaio il mio punto di vista non è mutato . Queste conclusioni riprendono perciò la sostanza delle precedenti; tengono conto, tuttavia, degli argomenti svolti dalle tre istituzioni dopo la riapertura della fase orale e sono arricchite da un' ampia rassegna delle tesi che Parlamento, Consiglio e dottrina prospettano in tema di riconsultazione .
4 . Per una migliore comprensione della causa, è opportuno esaminare la disciplina nazionale vigente all' epoca dei fatti e la normativa comunitaria richiamata dai tre quesiti .
A dettare i fondamenti della prima è la Reichsversicherungsordnung ( RVO ), cioè la legge tedesca sulle assicurazioni sociali, che risale al 1911 . Il paragrafo 1246 di tale fonte dispone che la pensione d' invalidità professionale spetta all' assicurato : a ) la cui occupazione o attività precedente l' avveramento del rischio sia stata soggetta all' assicurazione obbligatoria per almeno 36 mesi negli ultimi 60 mesi; b ) che abbia maturato un "periodo di attesa" pari ad almeno 60 mesi di assicurazione ( comma 1 °). Si considera "invalido professionale" l' assicurato la cui capacità di guadagno, a seguito di malattia, infermità o perdita delle forze fisiche o psichiche, sia ridotta a meno della metà di quella che è propria di un lavoratore in buona salute fisica e mentale, avente formazione analoga nonché conoscenze e attitudini equivalenti ( comma 2°, prima frase ). La capacità di guadagno si valuta in funzione di tutte le mansioni che corrispondono alle forze e alle attitudini dell' assicurato e che possono venirgli richieste, avuto riguardo alla durata e al livello della sua formazione, alla professione fin lì esercitata e alle esigenze che essa comporta ( comma 2°, seconda frase ).
Conviene inoltre segnalare che la giurisprudenza tedesca ha elaborato un sistema di classificazione degli invalidi in vista della loro assegnazione ad altra attività . Esso si articola in quattro categorie, fondate su vari criteri, tra cui rileva soprattutto la misura del salario : il caposquadra con funzioni direttive e l' operaio provetto (" Vorarbeiter mit Leitungsfunktion bzw . besonders hoch qualifizierter Arbeiter "), l' operaio specializzato, (" Facharbeiter "), l' operaio qualificato (" Angelernter Arbeiter ") e l' operaio comune (" ungelernter Arbeiter ") ( Bundessozialgericht, BSGE 41, pag . 129 e seguenti; 43, pag . 243 e seguenti; 45, pag . 276 e seguenti; 49, pag . 54 e seguenti ).
In conseguenza di questa classificazione, l' istituto competente può rifiutarsi di concedere la pensione solo se : a ) l' assicurato sia assegnabile ad un' occupazione compresa fra le attività caratteristiche della categoria immediatamente inferiore a quella di cui fa parte la professione che egli ha svolto fin lì; b ) il salario corrisposto per tale occupazione sia almeno pari alla metà di quello che gli garantiva la precedente professione . L' apprezzamento dell' attività svolta dall' assicurato prima di divenire invalido ha quindi un notevole rilievo per la determinazione della categoria in cui l' istituto dovrà inquadrarlo . Al riguardo, i giudici tedeschi esigono non solo che egli fornisse una prestazione corrispondente al suo impiego, ma altresì che possedesse le conoscenze teoriche e le attitudini pratiche normalmente richieste nella sua categoria . In altri termini, si pretende che l' assicurato fosse "competitivo" rispetto ai lavoratori del medesimo gruppo ( Bundessozialgericht, BSGE 41, pag . 129 e seguenti, BSG SozR 2200, § 1246, n . 53, pag . 163 ).
E dunque in questo complesso quadro normativo e giurisprudenziale che il Bundessozialgericht deve stabilire : a ) se un' operaio privo del diploma richiesto, ma per anni impegnato nell' esercizio della sua professione, sia assimilabile al lavoratore che abbia compiuto il prescritto periodo di formazione; b ) se lo svolgimento di un' attività professionale in altro Stato membro incida sulle condizioni a cui l' ordinamento tedesco subordina il diritto alla pensione . Il primo problema è estraneo alla tematica su cui siete chiamati a pronunciarvi . Del secondo mi occuperò funditus dopo aver esaminato la pertinente disciplina comunitaria .
5 . Com' è noto, l' articolo 89 del regolamento n . 1408/71 dispone che "le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri sono indicate nell' allegato VI ". Ora, l' articolo 1 del regolamento n . 2000/83 ha aggiunto alla parte C, "Germania", di tale allegato un punto 15 . Ne riproduco il testo : "Se, per quanto concerne il diritto alla pensione per invalidità professionale (...), la professione esercitata fino ad allora è determinante in virtù della legislazione tedesca, per la determinazione di questo diritto vengono prese in considerazione solo le attività soggette all' assicurazione obbligatoria esercitate sotto ( sic ) la legislazione tedesca ".
Per la vostra pronuncia riveste una grande importanza il processo che mise capo all' emanazione della norma citata . Alle radici di quest' ultima - ci dicono la Commissione, il Consiglio e la Landesversicherungsanstalt Schwaben - furono le difficoltà che gli istituti di previdenza sociale e, in caso di controversia, i tribunali incontrarono nel determinare le pensioni per invalidità professionale applicando la sentenza 29 novembre 1978 del Bundessozialgericht ( BSGE 47, pag . 183 e seguenti ). Prima di tale decisione, infatti, quegli organi avevano tenuto conto della sola professione principale esercitata dall' invalido nel periodo di attività coperto dal sistema tedesco; per contro, a partire dal 1979 enti previdenziali e giudici dovettero prender in considerazione anche l' attività che l' invalido avesse svolto in altro Stato membro e i periodi assicurativi che vi avesse maturato . In particolare, essi erano obbligati a compiere ardue e laboriose indagini per stabilire se tale attività supponesse requisiti di formazione e fosse compensata con un salario simili a quelli che per essa o per mansioni analoghe prescrive l' ordinamento tedesco .
A Bruxelles il problema fu segnalato dal Governo di Bonn con una nota del 18 novembre 1980; la Commissione, tuttavia, non dovette attribuirgli troppo peso . Nella proposta che essa presentò al Consiglio il 21 dicembre 1982 e che è alle origini del regolamento n . 2000/83 figura infatti, sub specie di addizione alla parte C, "Germania", un punto 14 ( tra l' altro praticamente identico al disposto recante lo stesso numero nel testo definitivo ), ma nessun punto 15 ( GU C 27 del 2.2.1983, pag . 3 ); e sul documento così formulato - cioè privo della norma che c' interessa - si pronunciarono mediante parere sia il Comitato economico e sociale nel corso della 205a sessione plenaria svoltasi a Bruxelles il 23-24 febbraio 1983 ( GU C 90, pag . 29 ), sia il Parlamento europeo . Quest' ultimo lo approvò a due riprese : nella seduta dell' 11 marzo, con procedura senza relazione, e in quella del 16 maggio, mediante una risoluzione fondata sul rapporto dell' on . Ghergo che chiuse la procedura di consultazione ( GU C 161, pag . 17 ).
Il punto 15 venne alla luce dopo che la Commissione ebbe presentato il suo testo e questo fu trasmesso al Parlamento per la formulazione del parere . A proporlo fu la delegazione tedesca nel quadro del gruppo "questioni sociali" del Consiglio ( gennaio 1983 ). Il gruppo ne raccomandò l' introduzione nel regolamento n . 1408/71 . La proposta fu poi fatta propria dal Comitato dei rappresentanti permanenti ( 27 maggio 1983 ) e venne infine approvata all' unanimità dal Consiglio in sede di emanazione del regolamento n . 2000/83 ( 2 giugno 1983 ).
6 . Ciò premesso, osservo che, pur senza formalmente invitare la Corte a pronunciarsi sulla validità del punto 15, il Bundessozialgericht tratta a lungo della sua genesi ( pag . 7 e 8 dell' ordinanza di rinvio ) e con ciò dà a vedere con tutta chiarezza di essersi posto il problema . Più esplicito è il ricorrente nella causa principale; nelle sue osservazioni scritte, infatti, egli si chiede se la norma sia valida, tenuto conto che la Commissione non ne fece oggetto di proposta e che il Parlamento non fu consultato sul suo merito .
Dal canto loro, la Commissione e il Consiglio hanno descritto fedelmente l' iter del disposto controverso, ma anche difeso la sua regolarità . Citando la sentenza 15 luglio 1970 ( causa 41/69, ACF Chemiefarma / Commissione, Racc . 1970, pag . 661, punti 68 e 69 ), la Commissione osserva in particolare che : a ) quando il Consiglio ha consultato l' Assemblea su una proposta di regolamento e ha poi modificato il testo di quest' ultima, una nuova consultazione non è necessaria se la modifica non altera sostanzialmente la proposta nel suo complesso; b ) il punto 15 contiene una norma che, mirando a risolvere alcuni problemi sorti dall' applicazione della disciplina tedesca, è meramente tecnica e, come tale, non suscettibile di provocare la suddetta alterazione sostanziale .
Ancora più articolata è la tesi del Consiglio . Esso rileva in generale che se l' Assemblea dovesse venir consultata su tutti i punti di una proposta legislativa e riconsultata sulla loro formulazione finale, l' iter degli atti comunitari diverrebbe eccessivamente ponderoso . Nella specie, poi, le modalità d' applicazione degli ordinamenti di alcuni Stati, che secondo l' articolo 89 del regolamento n . 1408/71 sono disciplinate in sede di allegato VI, non appaiono per principio capaci di incidere sulla sostanza della stessa fonte o sulle sue modifiche e quindi tali da imporre una nuova consultazione del Parlamento . Quest' ultima, certo, potrebbe rendersi necessaria se una di quelle modalità contrastasse con l' articolo 51 del trattato . Come prova la sentenza 9 dicembre 1982, causa 309/81 ( Klughardt, Racc . 1982, pag . 4291 ), ciò è peraltro da escludere nel caso nostro; il legislatore comunitario si è infatti servito del regolamento n . 2000/83 "per risolvere anche altri problemi, sorti dalle particolarità delle legislazioni previdenziali nazionali ".
Esaminerò questi argomenti tra breve . Al momento mi preme sottolineare che la vostra giurisprudenza non vi impedisce in alcun modo di pronunciarvi sulla validità del punto 15 . Dirà qualcuno che, secondo la sentenza 9 dicembre 1965 ( causa 44/65, Hessische Knappschaft / Singer, Racc . 1965, pag . 951 ), una parte del giudizio principale non può, in sede di domanda d' interpretazione, chiedervi di stabilire se l' atto da interpretare sia valido . Ma l' obiezione non sarebbe fondata, se è vero, come ho appena rilevato, che nel nostro caso a porsi - e perciò a porre - il problema è stato anzitutto il Bundessozialgericht . Ora, in una situazione siffatta, a me sembra che rilevante sia piuttosto il principio da voi statuito nella sentenza 1° dicembre 1965 ( causa 16/65, C . Schwarze / Einfuhr und Vorratsstelle fuer Getreide und Futtermittel, Racc . 1965, pag . 909 ).
Quella decisione afferma infatti : "dal tenore (( dei quesiti )) si desume che (( il giudice a quo )) mira ad ottenere non tanto l' interpretazione del trattato o di un atto delle istituzioni (...), quanto una pronuncia pregiudiziale (( sulla )) validità di tale atto a norma dell' articolo 177, primo comma, lettera b )"; e in casi del genere "la Corte è tenuta a pronunciarsi, senza imporre al giudice proponente un formalismo che servirebbe unicamente a ritardare il procedimento (...) e che sarebbe incompatibile con lo spirito (( dell' articolo 177 )). Un (( simile )) rigore (...) è concepibile nei procedimenti a carattere contenzioso in cui i diritti reciproci delle parti sono retti da rigide norme, ma (( sarebbe )) fuor di luogo nel campo speciale della cooperazione fra giudici a norma dell' articolo 177, la cui caratteristica consiste nel fatto che il giudice nazionale e la Corte di giustizia (...) devono collaborare direttamente all' elaborazione della decisione" ( pag . 921 e 922 ).
Un' ulteriore e particolarmente incisiva applicazione del medesimo principio la Corte fece nella sentenza 3 febbraio 1977 ( causa 62/76, Strehl / Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers, Racc . 1977, pag . 211 ). Vi era stato chiesto d' interpretare l' articolo 46, n . 3, del regolamento n . 1408/71 e la decisione n . 91 della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti; ma voi esaminaste in via preliminare la legittimità di tali norme e, com' è noto, le dichiaraste incompatibili con l' articolo 51 del trattato . Più in generale, per la rilevabilità d' ufficio di vizi non avvistati dal giudice a quo ( si trattava nella specie della violazione di forme sostanziali ), è utile ricordare la pronuncia 18 febbraio 1964 ( cause riunite 73 e 74/63, NV Internationale Krediet-en Handelsvereniging Rotterdam e altri / Ministro olandese dell' agricoltura e della pesca, Racc . 1964, pag . 1 ).
7 . Alla luce di questi rilievi e in attuazione del programma indicato sub n . 3, mi propongo di apprezzare la validità del punto 15 sotto tre aspetti . I primi due riguardano la violazione di forme sostanziali ( inesistenza di una proposta della Commissione e mancata consultazione del Parlamento ), il terzo attiene alla violazione del trattato .
In ordine al primo profilo, constato che il regolamento n . 2000/83 ha per base due norme - gli articoli 51 e 235 - ai cui sensi il Consiglio delibera su proposta della Commissione . E noto, tuttavia, che il Consiglio può sempre emendare la proposta purché l' atto sia poi deliberato all' unanimità ( articolo 149, comma 1 °) e - aggiungo io - purché la modifica o l' integrazione non deformino il suggerimento dell' esecutivo fino al punto di obliterare il potere d' iniziativa che il trattato riserva a quest' ultimo ( per una veduta analoga vedasi la relazione dell' on . Jozeau-Marigné sui problemi giuridici posti dalla consultazione del Parlamento europeo, documenti di seduta 1967/1968, 8.8.1967, n . 110, pag . 8 ). Secondo la dottrina migliore, quel potere non è intaccato ove l' emendamento, pur alterando la base giuridica della proposta, rimanga nell' ambito della materia a cui essa si riferisce ( vedasi, anche per altre citazioni, Dewost : "Commentaire à l' article 149", in Le droit de la Communauté économique européenne, vol . 9, Bruxelles 1979, pag . 133 ).
Se questa tesi è esatta ( e a me pare che lo sia ), per escludere che sul terreno in esame il punto 15 possa considerarsi invalido basterà osservare : a ) che il regolamento n . 2000/83, di cui la norma fa parte, fu approvato all' unanimità; b ) che la norma rientra sicuramente nella materia - la disciplina comunitaria della previdenza sociale - su cui incide la proposta della Commissione .
8 . Questioni più complesse solleva l' esame del secondo profilo . Com' è noto, la consultazione del Parlamento risponde a esigenze di grande rilievo . Essa è - affermarono le famose pronunce "isoglucosio" - "un elemento essenziale dell' equilibrio istituzionale voluto dal trattato" perché "consente al Parlamento l' effettiva partecipazione al processo legislativo della Comunità" e così "riflette, sia pure limitatamente, (...) un fondamentale principio della democrazia, secondo cui i popoli partecipano all' esercizio del potere per il tramite di un' assemblea rappresentativa ". Ne segue che "la regolare consultazione del Parlamento nei casi previsti dal trattato è una formalità sostanziale, la cui inosservanza implica la nullità dell' atto considerato" e il cui rispetto "esige che il Parlamento esprima effettivamente la propria opinione" ( sentenze 29 ottobre 1980, cause 138/79, Roquette Frères / Consiglio, Racc . 1980, pag . 3333, punto 33 della motivazione, e 139/79, Maïzena / Consiglio, Racc . 1980, pag . 3395, punto 34 della motivazione ).
Com' è accaduto nella nostra specie, tuttavia, il progetto su cui il Parlamento è stato sentito può essere oggetto di emendamenti; e sulla necessità di sottoporre anche questi al parere dell' Assemblea le opinioni sono non solo varie, ma in larga misura divergenti . Passiamole in rassegna cominciando con quelle delle istituzioni interessate . Consapevole che la consultazione è al cuore del sistema di freni e contrappesi su cui si fonda l' ordinamento costituzionale della Comunità, il Parlamento ha spesso sostenuto l' opportunità di ricorrervi con larghezza e si è spesso doluto di non essere stato riconsultato dal Consiglio . Le idee che lo muovono figurano pertanto in numerosi documenti, alcuni dei quali risalgono ai primi anni '6O ( vedansi relazioni degli Deringer, documenti di seduta 1962-1963, n . 7O, par . 14, Luecker, documenti di seduta 1962-1963, n . 100, par . 13, Furler, documenti di seduta 1963-1964, n . 31, par . 67, Illerhaus, documenti di seduta 1966-1967, n . 118, par . 19 ); ma a dar loro forma organica fu per la prima volta la già citata relazione dell' on . Jozeau-Marigné .
Il testo distingue tra modifiche di natura formale e modifiche di contenuto materiale . Rispetto alle prime si esclude la necessità di una nuova consultazione quando : a ) non alterino gli effetti economici della proposta; b ) mutino la sola base giuridica individuata dalla Commissione a meno che il mutamento incida sul quorum richiesto per l' approvazione dell' atto; c ) attengano alla forma esterna di quest' ultimo . In ordine alle seconde si afferma che "una nuova consultazione (...) (( è )) sempre necessaria nei casi in cui il Consiglio (( miri a )) prendere decisioni in una materia non prevista dalla proposta iniziale (...) (( e in particolare quando )) la Commissione (( abbia proposto )) di modificare un punto specifico di un regolamento già esistente e il Consiglio intenda servirsi di questa occasione per apportare (...) modifiche ad altri punti . Lo stesso dicasi se il Consiglio rispetta le finalità (( indicate )) nel testo della Commissione, ma decide di adottare (...) formule o soluzioni (...) fino ad allora (( non soggette a )) decisione e (...) quindi non (...) contemplate nel corso della procedura di consultazione" ( documento succitato, pag . 8-9 ).
Il documento così riassunto servì da base per una risoluzione ( 17 ottobre 1967 ) in cui Consiglio e Commissione furono invitati a far propri i seguenti princìpi : a ) il Parlamento va consultato su tutte le norme fondamentali degli atti che il Consiglio preveda di emanare, anche se a tal fine siano necessarie più richieste di pareri su uno stesso progetto; b ) il Parlamento va consultato su tutti i testi che, facendo seguito a regolamenti di base, influiscano sensibilmente sulle loro conseguenze politiche, economiche o giuridiche; c ) i testi su cui il Parlamento non è stato opportunamente consultato sono viziati e la Corte di giustizia può dichiararli nulli ( GU 268 del 1967, pag . 7 ). Un' altra regola puntuale è sancita nella risoluzione 9 luglio 1981 sui rapporti tra Parlamento e Consiglio : quest' ultimo - vi si legge - è tenuto a riaprire la procedura di consultazione ogniqualvolta "la Commissione modifichi la proposta originaria su cui il Parlamento ha espresso il proprio parere e (( la )) modifica non abbia costituito oggetto di deliberazioni in seno al Parlamento" ( GU C 234 del 1981, pag . 54 ).
Più generiche sono invece le formule contenute nelle risoluzioni 12 settembre 1985, sulla concessione di uno sgravio dell' IVA agli agricoltori tedeschi ( GU C 262 del 1985, pag . 105 ), e 10 ottobre 1985, sulla proposta di regolamento del Consiglio riguardante la cessazione dal servizio di funzionari comunitari ( GU C 288 del 1985, pag . 103 ). Qualora - dichiara il primo documento - "la proposta che sta per essere adottata dal Consiglio si discosta sostanzialmente da quella (...) trasmessa al Parlamento (...), quest' ultimo deve essere nuovamente consultato" ( punto 3 ). Il requisito della consultazione - rileva il secondo - non è soddisfatto ove "la proposta che il Consiglio adotta in via definitiva contiene elementi sostanziali nuovi rispetto a quelli su cui il Parlamento si era pronunciato" ( punto 2 ). E comunque opportuno segnalare che entrambi i testi chiedono alla Commissione "di ritirare la proposta di regolamento (...)(( se )) risultasse che il Consiglio è in procinto di modificarne un elemento essenziale, vanificando così la consultazione" ( rispettivamente punti 4 e 6 ).
Oltre a pronunciarsi nei modi anzidetti, il Parlamento ha dedicato alla materia della riconsultazione alcune norme del proprio regolamento interno . L' articolo 37 del testo vigente all' epoca in cui fu emanato il regolamento n . 2000/83 disponeva che "se la Commissione, dopo che il Parlamento ha emesso un parere, ritira la propria proposta originaria per sostituirla con un altro testo o la modifica sensibilmente, il Presidente chiede che il Parlamento sia nuovamente consultato ". Nel testo attuale una disposizione analoga ( articolo 42 ) è prevista per le modifiche poste in essere dal Consiglio .
9 . Veniamo al Consiglio . Commentando la citata risoluzione dell' Assemblea 27 ottobre 1967, il presidente pro-tempore Medici dichiarò che "scopo della consultazione è (...) consentire al Consiglio e alla Commissione di conoscere il parere del Parlamento (...) perché se ne possa tener conto nell' elaborazione della legislazione comunitaria . Di regola, tale obiettivo è raggiunto quando il Parlamento ha dato il suo parere . Se tuttavia le modifiche che il Consiglio intendesse apportare riguardassero problemi essenziali non ancora sottoposti al Parlamento, non mancheremmo di esaminare la possibilità di una nuova consultazione . Occorre però rilevare che quando il Consiglio è chiamato a pronunciarsi su una proposta della Commissione, è generalmente molto difficile procedere alla consultazione del Parlamento ogni volta che modifiche o emendamenti siano proposti" ( seduta del 26.11.1968, GU, allegato 108, pag . 20me seguenti ).
A questa linea - tutta chiaroscuri e assai poco vincolante - si ispirano anche i testi successivi . Così, un documento del novembre 1973 afferma che "lorsque, à la suite d' une première consultation de l' Assemblée, la Commission présente une proposition modifiée, une nouvelle consultation aura lieu si les modifications dépassent la matière traitée par la proposition initiale; au surplus, elle pourra être reconnue opportune dans des cas particuliers compte tenu du délai dont dispose le Conseil avant l' adoption de la disposition en cause et de l' importance de la modification proposée" (( doc . R/2673/73 ( ASS 1253 ) corr . 1; vedasi anche la risposta che il Consiglio dette il 20 dicembre 1979 all' interrogazione scritta n . 409/79 di Lord O' Hagan, GU C 27 del 1980, pag . 3 ). Del pari, in un testo del 1982 si legge che il Consiglio "procède, lorsque la proposition originale, considérée dans son ensemble, a été affectée dans sa substance même, d' ores et déjà à des consultations de l' Assembleé sur des propositions modifiées et (...) il entend poursuivre dans cette voie" ( lettera 8 aprile 1982 del presidente pro-tempore De Keersmaeker al Presidente del Parlamento, doc . PE 78.554, pag . 5, sub E ).
Sembra comunque che la storia dei rapporti tra Consiglio e Parlamento conosca un solo esempio di riconsultazione, tra l' altro successivo alle mie prime conclusioni in questo processo : una lettera del 24 aprile 1987, infatti, invita l' Assemblea a esprimere nuovamente il suo parere sulla proposta di direttiva riguardante i valori limite per gli scarichi di aldrin, dieldrin ed endrin, modificata dalla Commissione ( Parlamento europeo, documenti di seduta 1987-1988 serie C, n . 1-37/87 ).
10 . In dottrina il contributo più approfondito allo studio del nostro tema resta la monografia di Schaub, Die Anhoerung des Europaeischen Parlaments im Rechtsetzungsverfahren der EWG, Berlino, 1971 . Premesso che il confronto tra il progetto sottoposto a parere e quello risultante dai successivi emendamenti della Commissione o del Consiglio va effettuato sul piano dei singoli disposti e rispetto all' intero testo, anche Schaub distingue le modifiche in formali e materiali . Tra le prime, quelle riguardanti la base giuridica e la forma esterna dell' atto esigono la riconsultazione solo quando finiscano per manomettere il contenuto materiale di quest' ultimo . La richiesta di un nuovo parere sarà invece necessaria :
a ) se si prevede di estendere la durata di un provvedimento, per esempio trasformandolo da temporaneo in definitivo;
b ) se si stabilisce di stralciare una parte della proposta;
c ) se si riuniscono più proposte in un solo testo e la loro unificazione dà luogo a un prodotto "qualitativamente" diverso .
Nel caso delle modifiche materiali, per contro, la riconsultazione s' impone allorché esse : a ) alterino la materia della proposta originaria sia aggiungendovi disposti che non figurano nel testo sottoposto al Parlamento o non riflettono le indicazioni contenute nel parere di questo, sia conferendo al Consiglio o alla Commissione competenze inizialmente non previste; b ) riducano il contenuto materiale della proposta determinandone un cambiamento "qualitativo"; c ) allarghino il medesimo contenuto . Della terza ipotesi Schaub offre un esempio che sembra anticipare la nostra specie in ogni suo dettaglio : una riconsultazione - egli afferma - è indispensabile quando la proposta riguardi modifiche da introdurre in un testo vigente e il Consiglio o la Commissione decidano, dopo il parere dell' Assemblea, di apportare a tale testo ulteriori modifiche ( pag . 155 ).
Va inoltre messo in rilievo che, secondo la maggioranza della dottrina, il potere di emettere pareri è attribuito al Parlamento affinché partecipi al processo della legiferazione; ne viene che l' articolo 149 del trattato è una norma dotata di natura anche materiale e pertanto non suscettibile di interpretazione restrittiva ( Grabitz e Laeufer : Das Europaeische Parlament, Bonn, 1980, pag . 127; Laeufer, in Grabitz : Kommentar zum EWG-Vertrag, Muenchen, 1986, Randnummer 14 zu Artikel 137; dubbioso Louis : Les règlements de la Communauté économique européenne, Bruxelles 1969, pag . 12, che richiama alcune pronunce in tema di parere conforme del Consiglio CECA; sentenze 13 luglio 1965, cause 111/63, Lemmerz Werke GmbH / Alta Autorità, 37/64, Mannesmann / Alta Autorità, 39/64, Société des Aciéries du Temple / Alta Autorità, Racc . 1965, rispettivamente pag . 971, 1029 e 1073, peraltro ormai superate dalle sentenze "isoglucosio ").
11 . Infine, la giurisprudenza . Sul problema che ci occupa la Corte di giustizia non si è mai pronunciata in modo generale ed astratto; essa ha però posto una serie di criteri che, applicati con duttilità e ragionevolezza, permettono in gran parte dei casi di dargli una soluzione appagante .
Così anzitutto nella citata sentenza Chemiefarma . La ricorrente aveva sostenuto l' illegittimità di due norme del regolamento del Consiglio n . 17/62 : l' articolo 15, perché disponeva un regime di ammende diverso da quello previsto nella proposta esaminata in Assemblea e l' articolo 24, perché attribuiva alla Commissione competenze di cui la stessa proposta non faceva parola . La Corte respinse le due censure osservando rispetto alla prima che "il progetto sul quale il Parlamento è stato consultato non ha (...) subito, in complesso, modifiche sostanziali" ( punto 178 ) e, relativamente alla seconda, che "nella versione approvata dal Parlamento, (( il progetto )) contiene all' articolo 20 una disposizione sostanzialmente identica a quella dell' articolo 24 del regolamento" ( punto 69 ).
Seguono tre sentenze del 4 febbraio 1982 ( cause 817/79, Buyl / Commissione, 828/79, Adam / Commissione, 1253/79, Battaglia / Commissione, Racc . 1982, rispettivamente pag . 245, 269 e 297 ). Anche qui i ricorrenti avevano affermato che il regolamento del Consiglio n . 3085/78 deviava dal progetto su cui si era espressa l' Assemblea in misura troppo sensibile per potersi considerare legittimo, mentre la Commissione ne aveva difeso la validità rilevando che, per gli atti approvati unanimamente, chiedersi se una nuova consultazione fosse necessaria è "privo di senso ". Respinto in modo implicito l' argomento della convenuta, la Corte assoggettò ad un confronto minuzioso l' iniziale proposta dell' esecutivo, il parere del Parlamento e il testo definitivamente adottato dal Consiglio . Quest' ultimo - essa concluse - è consono "alla proposta (...) eccezion fatta per la sostituzione dei tassi di cambio aggiornati all' UCE e per le disposizioni transitorie miranti ad alleviare (...) gli effetti (...) del regolamento nei confronti di certi pensionati ". Ma tali divergenze non infirmano la validità dell' atto : più che "una modifica sostanziale", infatti, la prima rappresenta un "cambiamento di metodo"; e la seconda è largamente "conforme al desiderio espresso dal Parlamento " ( causa 817/79, già citata, punto 23 ).
Quali insegnamenti possano trarsi da tali pronunce mi sembra evidente . A giudizio della Corte, il progetto di cui una norma sia emendata o in cui venga inserita una nuova norma sfugge alla seconda consultazione solo se l' emendamento o l' aggiunta adempiano una delle seguenti condizioni : a ) lascino inalterati gli aspetti essenziali della disposizione sulla quale incidono ( Chemiefarma, già citata, punto 69 ); b ) abbiano mero carattere tecnico, vale a dire importino modifiche di metodo o, comunque non di sostanza ( Buyl, punto 23, Chemiefarma, punto 178 ); c ) corrispondano ad un auspicio del Parlamento ( Buyl, ibidem ).
12 . Torniamo allora al punto 15 . Ricordo che la proposta della Commissione prevedeva di aggiungere alla parte C, "Germania", dell' allegato VI al regolamento n . 1408/71 un solo punto, il 14 . Ora, tale norma avvantaggia i lavoratori migranti perché obbliga le autorità tedesche a determinare gli introiti netti che rilevano per il calcolo di prestazioni attribuite ad assicurati non residenti in Germania come se questi vi risiedessero . Sappiamo invece che agli stessi lavoratori il punto 15 è nettamente sfavorevole . Applicando la distinzione di Jozeau-Marigné e di Schaub, dunque, non v' è dubbio che la sua aggiunta configuri una modifica attinente al contenuto "materiale" della proposta .
Si può dire, tuttavia, che tale modifica è anche "sostanziale" alla luce dei criteri elaborati dalla vostra giurisprudenza? Io credo che lo sia . E pacifico infatti che essa non permette di ritenere adempiuta la condizione sub a ): cioè di considerare la disciplina che ne è oggetto ( articolo 1 del regolamento n . 2000/83 ) "sostanzialmente identica" alla corrispondente disposizione della proposta o, per ricorrere ancora a Schaub, tale da non alterare la "qualità" di essa . Insoddisfatta, peraltro, è anche la condizione sub c ). La Commissione lo nega ravvisando un' analogia tra la nostra specie e quella della causa Chemiefarma, ma la sua tesi è infondata . Mentre nel caso di Chemiefarma l' articolo 15 venne sicuramente incontro ai desideri manifestati dall' Assemblea, nulla -né il verbale della seduta 11 marzo 1983, né il rapporto dell' on . Ghergo, né la risoluzione 16 maggio 1983 - autorizza a concludere che il disposto controverso si prefisse di appagare un' aspirazione del Parlamento .
Non resta allora che la condizione sub b ); e appunto su di essa la Commissione e il Consiglio giuocano tutte le loro carte . A giudizio della prima - si ricorderà - il punto 15 contiene una disciplina meramente tecnica che, come pretende l' articolo 89 del regolamento 1408/71, tiene conto di alcune peculiarità proprie della situazione giuridica tedesca . Ma le cose non stanno così . Intanto, è da escludere che l' articolo 89 obblighi a prendere in considerazione le peculiarità tecniche degli ordinamenti nazionali; come abbiamo veduto, esso si limita piuttosto a richiamare l' allegato VI nel quale figurano in concreto le norme applicative di alcuni dei detti ordinamenti . Il punto fondamentale, tuttavia, è che il nostro disposto non dètta una semplice "disciplina tecnica ". A riconoscerlo è la stessa Commissione . Nelle sue osservazioni, infatti, essa afferma che, lungi dal limitarsi a chiarificare una situazione giuridica suscettibile di anomalie o di effetti perversi, quella norma prevede "disposizioni nuove"; modifica cioè il sistema fin allora seguito - a cui stregua la professione precedente era determinata con riguardo alle attività che l' invalido avesse svolto in altri Stati membri - per mezzo di una formula che impone di considerare la sola attività da lui esercitata nella RF di Germania ( pag . 20 ).
Quanto al Consiglio, gli argomenti che ho riassunto al punto n . 6 non potrebbero essere più fragili . Così, dire che le modalità applicative delle legislazioni nazionali lasciano per principio inalterata la sostanza del regolamento non ha senso se è vero - come ritengono la dottrina e soprattutto la vostra giurisprudenza - che gli emendamenti vanno apprezzati non in astratto, ma confrontando nei dettagli e nell' insieme il testo della proposta con quello dell' atto definitivo . Né meno assurdo è affermare che la riconsultazione sarebbe necessaria solo se tali modalità fossero in contrasto coi "princìpi della normativa comunitaria relativa al coordinamento della legislazione sociale" e cioè in buona sostanza con l' articolo 51 del trattato . In un caso del genere, infatti, le stesse modalità sarebbero invalide e un secondo parere del Parlamento non basterebbe certo a sanarle . Aggiungo che questa tesi fa a pugni con la sentenza 25 febbraio 1986 ( causa 284/84, Spruyt, Racc . 1986, pag . 685 ), il cui punto 18 statuisce : "les dispositions du règlement n . 14O8/71, et plus particulièrement celles de son annexe VI, prises en application de l' article 51 du traité, doivent être interprétées à la lumière de l' objectif de cet article qui est de contribuer à l' établissement d' une liberté aussi complète que possible de la (...) circulation des travailleurs migrants, principe qui s' inscrit dans les fondements de la Communauté ".
Interamente futile è poi il richiamo della sentenza Klughardt in cui confermaste la giurisprudenza relativa all' articolo 190 disponendo che i "considerandi" dei regolamenti illustrino gli aspetti essenziali, e pertanto non tutti i particolari, delle norme adottate . Al contrario, mi sembra prezioso un elemento emerso nel corso della procedura davanti alla Corte plenaria e cioè l' ammissione che il Segretariato generale del Consiglio fece in una nota redatta il 17 marzo 1983 per la riunione che il gruppo "questioni sociali" avrebbe tenuto di lì a due settimane : i rilievi degli Stati membri sulla proposta della Commissione - dichiarò quell' organo - corrispondono per lo più a "des modifications d' ordre linguistique ou rédactionnel", ma almeno in parte "concernent des demandes de modifications substantielles du texte actuel des règlements no 1408/71 et 574/72 ". Dunque, mutamenti sostanziali quattro anni fa e aggiustamenti tecnici oggi : il voltafaccia non potrebbe essere più vistoso e la tesi con cui l' agente dell' istituzione ha cercato in udienza di negarlo o di ridurne la portata - Consiglio e segretariato generale del Consiglio non sono la stessa cosa - lascia evidentemente il tempo che trova .
Se questi rilievi sono fondati, mi pare logico desumerne che non aver proceduto a una nuova consultazione del Parlamento costituisca una violazione delle forme sostanziali e importi l' invalidità del punto 15 .
13 . La conclusione così raggiunta è tale da render inutile un esame diretto ad apprezzare la compatibilità del nostro disposto con le norme pertinenti del trattato . A questa indagine, tuttavia, non intendo sottrarmi, sia perchè le parti del giudizio principale e le istituzioni interessate hanno concentrato i loro sforzi sul problema che ne è oggetto, sia perché è buona regola che l' avvocato generale si pronunzi su tutti i profili della causa attribuitagli .
Cominciamo allora con l' accertare l' esatta portata del disposto . L' ordinanza di rinvio ne prospetta due possibili letture : a ) esso opera sulle condizioni a cui il paragrafo 1246 della RVO subordina l' acquisto del diritto alla pensione, escludendo da questo l' invalido che non abbia completato nella RF di Germania i 60 mesi del periodo d' attesa; b ) esso incide unicamente sull' individuazione della categoria a cui assegnare l' invalido, disponendo che a tal fine si tenga conto della sola attività da lui esercitata su territorio tedesco .
Tra queste interpretazioni il Bundessozialgericht sembra propendere per la prima . A suo parere, infatti, la norma determina "il diritto alla pensione (...) solo in funzione delle attività considerate nella situazione assicurativa tedesca", spoglia di ogni rilievo "le attività (...) soggette all' assicurazione obbligatoria in altri Stati membri" e non ammette il cumulo dei periodi assicurativi "almeno per quanto riguarda la nascita del diritto in funzione della precedente professione" ( ordinanza, pag . 6 ). A sostegno di tale tesi, che fa perno sul solo diritto interno, militerebbe una caratteristica peculiare del sistema tedesco : l' idea che alla pensione debba corrispondere, nel quadro di un rapporto sostanzialmente sinallagmatico, lo svolgimento per un tempo abbastanza lungo di un lavoro qualificato e soggetto ad assicurazione obbligatoria .
Per la seconda interpretazione sono invece schierate la Landesversicherungsanstalt Schwaben e la Commissione . Il punto 15 - esse osservano - va inteso nel senso che il concetto di "attività soggette all' assicurazione obbligatoria tedesca" non si riferisce al periodo d' attesa, ma serve solo a identificare la professione svolta in precedenza dall' invalido . Ne dànno prova i motivi che presiedettero alla sua emanazione . La norma fu infatti introdotta per ovviare alla giurisprudenza del Bundessozialgericht che, avendo imposto agli istituti previdenziali di prender in considerazione le attività del migrante prima del suo trasferimento in Germania, li obbligava a gravose ricerche sull' equivalenza di tali attività con quella svolta su territorio tedesco e così provocava ritardi nella liquidazione delle pensioni .
Dico subito che a me sembra preferibile la tesi proposta dal giudice del rinvio e accolta da Roviello nel corso del nostro procedimento; ma ritengo che, più ancora degli argomenti portati dal Bundessozialgericht, a giustificarne la scelta siano la lettera e le finalità del disposto controverso . La lettera è sufficientemente esplicita . Come si ricorderà, il paragrafo 1246 della RVO stabilisce che, per fruire della pensione, il lavoratore deve soddisfare due condizioni : assoggettamento della sua ultima attività all' assicurazione obbligatoria per almeno 36 mesi e decorrenza del periodo d' attesa . Ora, nel riferirsi al beneficio così regolato, il legislatore comunitario usa le formule "per quanto concerne il diritto" e "per la determinazione del diritto" ( vedi supra, punto 4, all' inizio ), così dimostrando di pensare appunto alle condizioni sulla cui base esso viene concesso . Nello stesso senso può citarsi la motivazione del punto 15, quale risulta dal 4° considerando del regolamento n . 2000/83 : "occorre (...) precisare - afferma questo testo - che per l' accertamento del diritto ( nella versione tedesca si parla addirittura di 'Anspruchsvoraussetzungen' , cioè di 'condizioni della pretesa' e in quella francese di 'ouverture à un droit' ) a una pensione (...) tedesca si debbono prendere in considerazione unicamente le attività soggette all' assicurazione obbligatoria esercitate" nella RF di Germania .
A un risultato analogo mette capo l' esame degli scopi che il punto 15 persegue . Come s' è visto, secondo il convenuto nella causa principale e la Commissione, la norma punta solo a liberare gli enti previdenziali tedeschi dal compito di pronunciarsi sull' equivalenza fra il lavoro che il migrante ha compiuto in RF di Germania e le attività che egli ha svolto in altri Stati membri . In realtà, il Bundessozialgericht aveva fatto ben più che esigere la considerazione di tali attività . Così, la citata sentenza 29 novembre 1978 stabilì che, per l' acquisto della pensione di minatore ( regolata dal paragrafo 45 del Reichsknappschaftsgesetz in termini identici a quelli del paragrafo 1246 ), il periodo d' attesa fosse calcolato tenendo conto dei periodi assicurativi maturati dal migrante prima di trasferirsi nella RF di Germania . E dunque altamente plausibile che il punto 15 abbia di mira anche - o, meglio, soprattutto - la condizione relativa a quei 60 mesi, nel senso di azzerare la lettura favorevole agli interessi del migrante che di essa aveva dato la giurisprudenza; e l' azzeramento non perde certo di rilievo, come ha preteso nella seconda procedura orale l' agente della Commissione, per essere tale giurisprudenza un frutto non del Bundessozialgericht in formazione plenaria, ma di una sua sezione .
14 . Ebbene, può dirsi conforme al trattato una norma che produce quest' effetto? Ricordo che il regolamento n . 1408/71 si fonda sugli articoli 7 e 51 : com' è noto, il primo vieta le discriminazioni dovute alla nazionalità, mentre, ai sensi del secondo, "il Consiglio (...) adotta in materia di sicurezza sociale le misure necessarie (( all' )) instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consente di assicurare ai (...) migranti (...) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste ". Rammento altresì che, a stregua della vostra giurisprudenza, lo scopo dell' articolo 51 sta nel "consentire al (...) migrante di ottenere il diritto alle prestazioni per tutti i periodi lavorativi o equivalenti maturati nei vari Stati membri, senza discriminazione (( alcuna )) rispetto agli altri lavoratori, in conseguenza dell' esercizio del suo diritto di libera circolazione" ( sentenze 9 luglio 1975, causa 20/75, D' Amico / Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz, Racc . 1975, pag . 891, punto 10 della motivazione; 23 aprile 1986, causa 153/84, Ferraioli / Deutsche Bundespost, Racc . 1986, pag . 1401, punto 16 della motivazione ).
Alla luce di questi princìpi, l' incompatibilità del punto 15 è manifesta . Come ho detto, infatti, esso non ammette il cumulo che il Consiglio deve garantire ai lavoratori provenienti dagli altri Stati membri e, per ciò stesso, riserva a costoro un trattamento discriminatorio . Lo dimostra una considerazione assai semplice . Il migrante che non abbia compiuto nella RF di Germania il periodo di 60 mesi richiesto dal paragrafo 1246 RVO non può invocare i periodi assicurativi maturati prima del suo trasferimento, anche se, com' è nel caso di Roviello, ammontino a un totale di quindici anni; il lavoratore tedesco, invece, ottiene la pensione pur avendo lavorato per soli 60 mesi .
15 . Ma v' è di più . Con l' articolo 51 del trattato il punto 15 contrasterebbe anche ad accogliere la ( comunque poco attendibile ) interpretazione minimalista che di esso hanno prospettato la Commissione e l' ente previdenziale della Svevia .
Ammettiamo infatti che, prescrivendo di tener conto delle sole attività coperte dall' assicurazione tedesca, il Consiglio pensasse davvero alla determinazione della professione svolta dall' assicurato fino al momento in cui si avverò il rischio; il migrante sarebbe del pari svantaggiato, anche se ora per l' impossibilità di far valere la più elevata qualifica che egli abbia acquisito prima di venire nella RF di Germania . E quest' effetto - da escludere nel caso di Roviello, ma tutt' altro che immaginario - è sicuramente contrastante col principio che impone di non discriminare il lavoratore "in conseguenza dell' esercizio del suo diritto di libera circolazione" ( vedasi supra, sentenza D' Amico, già citata ).
16 . Sulla base delle considerazioni che precedono vi suggerisco di rispondere come segue ai quesiti formulati dalla IV sezione del Bundessozialgericht, con ordinanza 28 novembre 1984, nella causa fra il signor Mario Roviello e il Landesversicherungsanstalt Schwaben :
"Il punto 15 che il regolamento del Consiglio 2 giugno 1983, n . 2000/83, ha introdotto nella parte C, 'Germania' , allegato VI al regolamento del Consiglio n . 1408/71 è invalido perché inficiato da violazione delle forme sostanziali ".
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