CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
del 22 gennaio 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
L'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 77/187/CEE, «concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti» (GU L 61, pag. 26), stabilisce che la direttiva stessa « si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione ». A norma degli artt. 2, lett. a), e 3, i diritti e gli obblighi del cedente, che in conseguenza di un trasferimento perde la veste di imprenditore rispetto all'impresa, allo stabilimento o a parte dello stabilimento, sono trasferiti al cessionario, in quanto risultino da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento.
A queste disposizioni veniva data attuazione con l'art. 1639 bb del codice civile olandese, il quale recita: « Col trasferimento di un'impresa, i diritti e gli obblighi risultanti in quel momento, per l'imprenditore cedente, da un contratto di lavoro fra questi e un dipendente in servizio nell'impresa sono trasferiti di diritto al cessionario ».
Basandosi su questa norma, il sig. Spijkers citava in giudizio le società Gebroeders Benedik Abattoir CV e Alfred Benedik en Zonen BV (in prosieguo, rispettivamente, « Benedik CV » e « Benedik BV ») dinanzi alla Rechtbank di Maastricht. Questo tribunale accertava che lo Spijkers aveva prestato servizio, in qualità di vicedirettore, alle dipendenze della Gebroeders Colaris Abattoir BV (in prosieguo « Colaris »), presso lo stabilimento di questa società in Ubach over Worms, nel quale la Colaris gestiva un mattatoio. Il 27 dicembre 1982 l'intero complesso del mattatoio, con vari locali e uffici, nonché il terreno e i beni risultanti da un inventario, veniva venduto alla Benedik CV « Da allora, ma di fatto dal 7 febbraio 1983, l'attività imprenditoriale della Benedik CV consiste nella gestione, anche per conto dell'altra società (la Benedik BV) di un mattatoio con tutto ciò che ad esso è connesso ». Tutti i dipendenti della Colaris venivano riassunti dalla Benedik CV, ad eccezione dello Spijkers e di un collega ammalato, inabile al lavoro. Il tribunale accertava inoltre che la Colaris era stata dichiarata fallita con sentenza 3 marzo 1983 e che, al momento della suddetta vendita, le attività economiche della Colaris erano completamente cessate e « in particolare non esisteva più l'avviamento ».
Tenuto conto di tali accertamenti, il tribunale respingeva la domanda dello Spijkers intesa ad ottenere che le società Benedik gli pagassero la retribuzione dal 27 dicembre 1982 e gli dessero lavoro ovvero gli versassero un'indennità; l'interessato, essendo stato respinto dal Gerechtshof di 's-Hertogenbosch l'appello da lui interposto contro tale decisione, proponeva ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad.
Lo Hoge Raad riteneva che: a) l'attività imprenditoriale svolta dalla Benedik CV nello stabilimento considerato era analoga, benche questo punto fosse controverso fra le parti, a quella antecedentemente svolta dalla Colaris; b) che il trasferimento dei beni dell'impresa aveva consentito alla Benedik CV di continuare le attività della Colaris; e) che, secondo gli accertamenti del Gerechtshof di 's-Hertogenbosch, non era stata ceduta la clientela della Colaris, punto, anche questo, controverso fra le parti.
Lo Hoge Raad riteneva necessario che venissero risolte tre questioni vertenti sull'interpretazione della direttiva e le sottoponeva a questa Corte. Le questioni sono le seguenti:
« 1)
Se si configuri un trasferimento ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 77/187/CEE nel caso in cui vengano ceduti edifici e beni mobili, con ciò consentendo di fatto al “ cessionario ” di continuare le attività economiche del “ cedente ”, e il “ cessionario ” eserciti successivamente attività economiche analoghe nello stabilimento considerato.
2)
Se la circostanza che, al momento della vendita di edifici e beni mobili, le attività economiche del venditore fossero completamente cessate e che, in particolare, non esistesse più l'avviamento, osti alla configurabilità di un “ trasferimento” quale inteso nella questione sub 1).
3)
Se osti alla configurabilità di un tale trasferimento il fatto che non sia stata ceduta la clientela ».
Le questioni così formulate partono dal presupposto che la Colaris non era stata ancora dichiarata fallita al momento della vendita, cosicché non può applicarsi la sentenza della Corte 7 febbraio 1985 Race. 1985, pag. 469 (causa 135/83, Abels).
È chiaro che lo scopo principale della direttiva consiste nel tutelare i lavoratori nel caso di trasferimento di un'impresa. A mio avviso, come hanno sostenuto il governo dei Paesi Bassi, il governo del Regno Unito e la Commissione nelle loro osservazioni orali — anche se non in quelle scritte —, nell'accertare se vi sia stato un trasferimento ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva si deve aver riguardo a tutte le circostanze. Si deve evitare di ricorrere a disposizioni tecniche, e la sostanza è più importante della forma. La questione essenziale è se il cessionario sia entrato in possesso di un'azienda o un'impresa (o di parte delle stesse) di cui egli possa continuare l'attività.
Se, al momento della cessione, l'azienda è ancora in esercizio, il macchinario continua a funzionare, sono effettuate le forniture alla clientela, i dipendenti sono occupati, e vengono venduti tutti i beni materiali e l'avviamento, si hanno chiari indizi del fatto che ha avuto luogo un trasferimento ai sensi del suddetto articolo. Tuttavia, non si tratta di condizioni tassative, tutte necessarie per il trasferimento in ogni singolo caso. È bene adottare un sano e realistico punto di vista e tener conto di tutte le circostanze.
Ad esempio, il fatto che al momento della cessione l'attività sia cessata o sia stata notevolmente ridotta non osta alla configurabilità di un trasferimento d'impresa, qualora i mezzi per l'esercizio dell'impresa, quali gli impianti, gli edifici e il personale esistano e vengano ceduti. Né è decisivo, per escludere la configurabilità di un trasferimento ai sensi dell'articolo di cui trattasi, il fatto che non siano stati ceduti l'avviamento o i contratti esistenti. È possibile che il cessionario intenda continuare le attività dell'impresa per rifornire la propria clientela esistente o per procurarsi un diverso tipo di clientela, come grossisti invece di dettaglianti, clienti stranieri invece di clienti nazionali. Per contro, come è stato sostenuto dal Regno Unito, può aversi un trasferimento in casi in cui vengano ceduti l'avviamento, o i contratti esistenti, o nominativi di clienti, senza che abbia luogo una cessione dei beni materiali.
La circostanza che, dopo la vendita, trascorra un certo tempo prima che venga ripresa l'attività è rilevante, ma non decisiva contro la configurabilità di un trasferimento ai sensi della direttiva. Può darsi che il cessionario voglia dedicare un certo periodo di tempo alla riorganizzazione o al rinnovamento dei locali o delle attrezzature. Se i dipendenti vengono mantenuti in servizio a tale scopo e, successivamente, viene ripresa l'attività, al giudice nazionale è lecito constatare che vi è stato un trasferimento. Analogamente, la circostanza che l'esercizio dell'impresa continui in modo diverso non è decisiva per concludere che non vi è stato un trasferimento: nuovi metodi, nuovi macchinari, o un nuovo tipo di clientela, sono fatti rilevanti, ma non ostano di per sé alla constatazione che, in realtà, si è avuto un trasferimento di azienda o d'impresa.
Benché, evidentemente, possa aver luogo una vendita riguardante solo i beni materiali di un'impresa o parte di essi, senza che ciò implichi in alcun modo l'intenzione di proseguire l'attività imprenditoriale, ci si deve preoccupare di garantire che una siffatta vendita non serva a dissimulare la volontà di eludere gli obblighi esistenti, a norma della direttiva, nei confronti dei lavoratori.
Sono tutte questioni di fatto, che devono essere esaminate e valutate nei loro aspetti concreti dal giudice nazionale.
Di conseguenza, a mio avviso, le questioni sottoposte alla Corte dovrebbero essere risolte nel seguente modo:
1)
Nel decidere se abbia avuto luogo un trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 77/187/CEE, si deve tener conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze.
2)
È essenziale accertare se, in base alla cessione contrattuale, il cessionario sia stato posto in grado di proseguire l'attività dell'impresa, dello stabilimento o di parte degli stessi.
3)
La cessione di edifici e scorte mediante la quale il cessionario sia posto in grado di continuare le attività imprenditoriali del cedente, e la circostanza che, in effetti, successivamente, egli prosegua negli edifici in questione attività imprenditoriali analoghe, possono costituire un indizio del fatto che si è avuto un trasferimento ai sensi del suddetto articolo.
4)
Circostanze come quella che il venditore avesse completamente cessato l'attività imprenditoriale al momento della cessione, che non esistesse più l'avviamento, che non sia stata trasferita la clientela, che sia intercorso un certo periodo di tempo prima della ripresa dell'attività e che il cessionario abbia apportato modifiche alla gestione dell'impresa, sono tutte rilevanti, e costituiscono fattori da prendere in considerazione, i quali, tuttavia, di per sé non ostano alla configurabilità di un trasferimento ai sensi del suddetto articolo.
Per quanto riguarda il ricorrente nella causa principale, la decisione sulle spese relative al presente procedimento spetta al giudice nazionale. Quanto alle spese sostenute dal governo dei Paesi Bassi, dal governo del Regno Unito e dalla Commissione, non è necessario decidere in proposito.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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