Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Nel quadro di una controversia che oppone la signora J.W . Teuling-Worms alla Bedrijfsvereniging voor de Chemische Industrie, il Raad van Beroep di Amsterdam vi chiede di interpretare, insieme all' articolo 5 del trattato CEE, la direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento fra uomini e donne in materia di sicurezza sociale ( GU 1979, L 6, pag . 24 ) e la direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207, concernente l' attuazione del medesimo principio per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro ( GU 1976, L 39, pag . 40 ).
L' organo a quo nutre dubbi sulla legittimità comunitaria del sistema olandese di prestazioni per invalidità al lavoro, in base a cui l' importo del beneficio è stabilito tenendo conto : a ) dello stato civile e dei redditi direttamente o indirettamente prodotti dal coniuge; b ) dell' esistenza di figli a carico . In particolare, il Raad van Beroep vi invita a chiarire la portata del divieto di discriminazioni fondate sul sesso previsto dalle due direttive e a pronunciarvi su un' interessante questione di principio : gli effetti dispiegati dalle direttive quando non sia ancora scaduto il termine concesso agli Stati per conformarvisi .
2 . Per una migliore comprensione della causa nel cui àmbito ci vengono rivolti i quesiti pregiudiziali è indispensabile richiamare l' intricatissima normativa che in Olanda disciplina le prestazioni per invalidità al lavoro . Essa si articola in quattro fonti : 1 ) la "Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering", 18 febbraio 1966, cioè la legge sull' assicurazione contro i rischi di invalidità al lavoro ( di seguito : "WAO "), in vigore dal 1° luglio 1967 ( Stbl . 84 ); 2 ) la "Algemene Arbeidsongeschiktheidswet", 11 dicembre 1975, o legge generale sull' invalidità al lavoro, ( di seguito : "AAW ") che vige dal 1° ottobre 1976 ( Stbl . 674 ); 3 ) la "Wet invoering gelijke uitkeringsrechten voor mannen en vrouwen", 20 dicembre 1979, o legge sulla parità uomo-donna in materia di prestazioni, i cui effetti furono anticipati al 1° ottobre 1978 ( Stbl . 708 ); 4 ) la "Wet Afschaffing minimumdagloon WAO", 29 dicembre 1982, che ha abrogato la norma della WAO relativa al salario giornaliero minimo ( Stbl . 737 ). Le quattro leggi sono variamente coordinate e l' esame del sistema che esse compongono è reso più arduo dalla continua emanazione e dalla conseguente sovrapposizione di novelle e di misure transitorie .
Ma procediamo con ordine ed esaminiamo anzitutto la WAO . Essa regola l' assicurazione obbligatoria dei lavoratori contro la perdita di salario derivante da una invalidità al lavoro per periodi superiori all' anno . Le prestazioni sono calcolate, senza riguardo alla situazione personale dell' interessato, in base al grado di invalidità e all' ultima retribuzione percepita prima dell' evento dannoso . Tuttavia, per evitare che i titolari di pensione, retribuiti in misura particolarmente esigua, si vedessero attribuire un beneficio inferiore a quello fin allora goduto in forza della "Invaliditeitswet" ( legge sull' invalidità ), l' articolo 14, paragrafo 3, riferì la base di calcolo della prestazione al salario giornaliero minimo, che è fissato e periodicamente rivisto dal consiglio della sicurezza sociale . Con legge 25 giugno 1975 ( Stbl . 377 ) il detto salario fu collegato al salario minimo legale di cui all' articolo 8, paragrafo 1, legge 27 novembre 1968 ( Stbl . 657 ). A partire da tale data, dunque, l' importo della prestazione WAO divenne eguale a quello del salario minimo legale, quale che fosse la situazione ( sesso, status familiare, condizione di capofamiglia, redditi ) del beneficiario .
Passiamo alla AAW . Essa ha per fine la tutela dal medesimo rischio e prevede egualmente un' assicurazione obbligatoria; vale tuttavia per i soli residenti in Olanda - salvo, nel testo vigente fino al 31 dicembre 1977, le donne coniugate - e alla prestazione applica una base di calcolo diversa da quella che adotta la WAO . Tale base, infatti, è riferita a un livello vitale minimo e tiene conto della situazione personale e familiare dell' avente diritto . I rapporti tra le due leggi sono complessi : semplificando notevolmente dirò che la prestazione primaria è attribuita sulla scorta dell' AAW e che ad essa si aggiunge in favore dei lavoratori subordinati una prestazione complementare a titolo della WAO, quando l' ultima retribuzione dell' invalido superi le basi di calcolo previste dall' altra legge (( articolo 46, lettera a ), WAO )). Va peraltro tenuto presente che le modifiche subìte da entrambe le fonti - leggi 30 dicembre 1983 ( Stbl . 698 ), 28 giugno 1984 ( Stbl . 271 ) e 19 dicembre 1984 ( Stb 633 ) - hanno avuto diverse cadenze temporali essendo stati scaglionati gli effetti della AAW tra il 1979 ed il 1984 e quelli della WAO tra il 1982 ed il 1986 .
La terza fonte è costituita dalla legge sulla parità uomo-donna in materia di prestazioni . Quest' intervento vuol essere un primo passo nel processo di attuazione della direttiva 79/7; tuttavia, avendo profondamente alterato le regole relative alla concessione e al calcolo delle pensioni AAW, esso ha dato vita a un regime che per numerosi assicurati è meno favorevole del precedente . Più precisamente, la normativa non tiene conto del sesso nell' attribuire le prestazioni, ma stabilisce requisiti più rigorosi per l' ammissione al beneficio e riduce l' importo di quest' ultimo al 70% del salario minimo legale, prevedendo la sua maggiorazione solo a vantaggio dei soggetti gravati da carichi di famiglia .
In particolare, modificando l' articolo 10 della AAW, la legge istituisce tre diversi parametri per il calcolo delle prestazioni : a ) la base "generale", applicabile a tutti i beneficiari di età superiore ai 20 anni; b ) la base "media", valida per coloro che hanno carichi di famiglia e i cui redditi familiari si collochino tra il 15 e il 30% di un certo massimale; c ) la base "elevata", che, secondo il paragrafo*4 del nuovo articolo 10 AAW, spetta a due ordini di soggetti : 1 ) le persone coniugate qualora la somma dei redditi derivanti dal lavoro autonomo o subordinato svolto da esse o dal coniuge alla data in cui sorge il diritto alla prestazione sia inferiore al 15% del detto massimale; 2 ) le persone non coniugate, con un figlio proprio o adottivo minore di anni 18 facente parte del loro nucleo familiare o prevalentemente a loro carico, se i redditi derivanti dal lavoro autonomo o subordinato che l' interessato presta alla data in cui sorge il diritto a pensione non superino anch' essi il 15% del medesimo massimale .
E veniamo alla quarta fonte, che ai nostri scopi ha particolare importanza . Al fine di ridurre la spesa sociale e nel quadro di una revisione generale del sistema, il legislatore olandese decise agli inizi degli anni '80 di abrogare l' articolo 14, paragrafo 3, della WAO che prevedeva il riferimento della prestazione al salario minimo legale . Come base di calcolo la nuova legge 29 dicembre 1982 individua la retribuzione giornaliera dell' inabile nel momento in cui sopravviene l' evento dannoso, cioè una cifra di regola più bassa del detto salario . L' agganciamento a quest' ultimo rimane garantito solo per chi si trovi nelle condizioni stabilite dalla norma - il citato articolo 10, paragrafo 4 - che prevede la base "elevata ".
Tuttavia, per evitare ai beneficiari improvvise riduzioni di reddito e per consentire agli enti previdenziali di ricalcolare l' importo delle pensioni, furono emanate misure transitorie che resero la detta abrogazione effettiva solo a partire dal 1° gennaio 1984 . Una di tali misure consentì anche di colmare una lacuna della legge 29 dicembre 1982 . Quest' ultima - si è appena visto - intendeva far passare gradualmente gli invalidi dall' importo della pensione WAO a quello, di regola più basso, che risulta dalle modifiche a cui la legge 20 dicembre 1979 assoggettò la AAW; ma da tale passaggio erano esclusi i pensionati WAO che non soddisfacessero le condizioni per essere ammessi al regime AAW e, in particolare, le donne coniugate divenute inabili al lavoro in epoca precedente il 1° ottobre 1978 . Con legge 30 dicembre 1983 fu quindi introdotto un nuovo articolo 97 AAW che accorda le relative prestazioni anche alle donne beneficiarie della pensione WAO - calcolata sulla base del salario giornaliero minimo - la cui invalidità preceda la detta data . Dal 1° gennaio 1984, dunque, le donne coniugate sono state ammesse al beneficio della AAW, con la conseguenza, peraltro, che l' importo della prestazione da esse percepita è divenuta inferiore a quello di cui godevano nel regime WAO .
3 . Fatta luce, per quanto è possibile, sul sistema della cui legittimità dubita il giudice a quo, riassumo i fatti di causa . Nata nel 1928, la signora J.W . Teuling-Worms, lavorò presso diverse imprese dall' età di 27 anni al 13 settembre 1971, giorno in cui divenne inabile al lavoro . Il 12 settembre dell' anno successivo essa ottenne la pensione WAO, che in un primo tempo ebbe come parametro di riferimento il livello dell' ultima retribuzione percepita e dal 1975 fu pari all' importo del salario minimo legale, senza che su di essa incidessero lo stato civile o la situazione patrimoniale dell' interessata . Ma, entrata in vigore la AAW ( 1° ottobre 1976 ) - che, come si ricorderà, escludeva dalle prestazioni le donne coniugate (( combinato disposto degli articoli 89, paragrafo 3 e 9, paragrafo 1, lettera a )*)) - la signora Teuling-Worms non poté beneficiarne; così come, essendo la sua inabilità anteriore al 1° ottobre 1978, essa non poté fruire della legge di parità 20 dicembre 1979 che aveva rimosso la detta discriminazione .
Con lettera 18 giugno 1984 il Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Chemische Industrie informò l' assicurata che, a seguito delle modifiche introdotte nel sistema previdenziale con la legge 29 dicembre 1982, il calcolo della sua pensione avrebbe avuto luogo dal 1° gennaio 1984 assumendo come base non più il salario minimo legale, ma l' ultima retribuzione corrispostale . La conseguente riduzione, peraltro, sarebbe stata scaglionata nel tempo .
Contro tale decisione la signora Teuling-Worms propose ricorso davanti al Raad van Beroep di Amsterdam . Essa rilevò fra l' altro che, introducendo un regime di prestazioni differenziate, la legge 29 dicembre 1982 l' aveva privata della possibilità di continuare a ricevere una pensione pari all' importo netto del salario minimo legale; ora, tale regime, che è essenzialmente fondato sul carico di famiglia, costituirebbe una discriminazione indiretta nei confronti delle donne e sarebbe pertanto incompatibile con la normativa comunitaria e in ispecie col principio di parità sancito dall' articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7 .
Mediante ordinanza 4 febbraio 1985 il giudice adito sospese il procedimento e, a norma dell' articolo 177 trattato CEE, ci pose quattro quesiti pregiudiziali che riproduco con alcuni ritocchi di forma :
"1 . Se un regime di diritti a pensione per invalidità al lavoro in cui l' importo della prestazione venga altresì determinato in funzione dello stato civile e dei redditi derivanti dal lavoro del coniuge o ad esso collegati, ovvero dell' esistenza di un figlio a carico, sia compatibile con l' articolo 4, n . 1, direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7 .
2 . a)*Se sia compatibile con la disposizione citata sub 1 ) la legge 29 dicembre 1982 ( Stbl . 737 ), a seguito della quale è venuta meno - salvo per chi soddisfi le condizioni dell' articolo 10, n . 4, AAW - la garanzia, valida per tutti gli assicurati al regime WAO, che la pensione ( netta ) sia almeno pari al salario minimo legale ( netto ).
2 . b)*Se nella soluzione della precedente questione, alla luce del termine previsto dall' articolo 8 della detta direttiva, dell' articolo 5 della stessa fonte e dell' articolo 5 trattato CEE, debba altresì attribuirsi rilievo alla circostanza che la legge di cui trattasi fu emanata il 29 dicembre 1982 ed entrò parzialmente in vigore il 1° gennaio 1983, mentre all' attuazione progressiva delle sue conseguenze di fatto si è provveduto partendo da date sia anteriori sia posteriori alla scadenza del termine anzidetto .
3 . Se, per la soluzione delle precedenti questioni, rilevino anche i disposti di cui alla direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207 .
4 . In caso di risposta negativa ai quesiti sub 1 ) e/o sub 2a ), se l' incompatibilità dei disposti ivi citati comporti che la norma comunitaria possa essere fatta valere direttamente dagli interessati dinanzi ad un giudice nazionale ."
4 . Com' è noto, la direttiva 19 dicembre 1978, 79/7, mira ad estendere gradualmente il principio della parità di trattamento fra uomo e donna ( articolo 119 trattato CEE ) al settore della previdenza sociale . Secondo il suo articolo 4, paragrafo 1, tale principio "implica l' assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia (( con riguardo specifico al )) (...) campo di applicazione dei regimi (( ed alle )) (...) condizioni di ammissione ad essi; (( all' )) obbligo di versare i contributi ed (( al )) calcolo degli stessi; (( al )) calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata ed al mantenimento del diritto alle prestazioni ".
Per conformarsi alla direttiva gli Stati membri avevano un periodo di sei anni che decorreva dalla notifica della stessa ed è scaduto il 22 dicembre 1984 ( articolo 8 ). Ai sensi dell' articolo 5, inoltre, essi "prendono le misure necessarie affinché siano soppresse le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative contrarie al principio della parità di trattamento ".
5 . Il giudice a quo vi chiede in primo luogo se un sistema di prestazioni per invalidità al lavoro alla cui stregua l' importo del beneficio è stabilito tenendo conto sia dello stato civile e dei redditi direttamente o indirettamente prodotti dal coniuge dell' avente diritto, sia dell' esistenza di figli a carico configuri una discriminazione indiretta e pertanto contrasti col principio sancito dall' articolo 4, paragrafo 1, della direttiva .
Che cosa induca il Raad van Beroep a porvi questa domanda è evidente . Le norme che esso dovrebbe applicare - si è visto - prevedono una maggiorazione della prestazione per i soggetti aventi carichi di famiglia e ognuno sa che meccanismi del genere, anche se congegnati in termini di assoluta parità fra uomini e donne, finiscono per andare a prevalente vantaggio dei primi . Nella pratica, infatti, tutti gli uomini che non siano infortunati, malati o disoccupati esercitano un' attività professionale; al contrario, subiscano o scelgano tale condizione, le donne che restano a casa e per ciò stesso non possono fornire la prova di avere il coniuge o i figli a carico sono ancora numerose . Beneficiario di una maggiorazione connessa al carico di famiglia sarà dunque più spesso l' uomo e la donna ne risulterà di regola indirettamente discriminata .
Ora, il concetto di discriminazione indiretta con riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia non è definito nelle direttive comunitarie sulla parità di trattamento né elementi utili a identificarlo si desumono dai lavori preparatori di tali atti . Un contributo al suo chiarimento è stato peraltro fornito dalla Commissione delle Comunità fin dal 1981 . Rispondendo all' interrogazione scritta n . 2295/80 dell' on . Lizin il signor Richard, commissario incaricato degli affari sociali, affermò infatti che indirette sono le "discriminazioni occulte o nascoste", quali possono "risultare di fatto per i lavoratori di un sesso determinato dalla (...) considerazione dello stato matrimoniale o di famiglia per la determinazione dei diritti rientranti nel campo d' applicazione delle due direttive" ( GU 1981, C 129, pag . 22 ). Le discriminazioni indirette, insomma, non si fondano formalmente sul sesso, ma danno luogo a un "risultato" pratico non diverso da quello a cui mettono capo le disparità che al sesso fanno esplicito riferimento .
Nella sentenza 31 marzo 1981, causa 96/80, Jenkins / Kinsgate ( Racc . 1981, pag . 911 ), la Corte ebbe modo di esaminare un caso di discriminazione indiretta nei confronti delle lavoratrici subordinate . Una cittadina britannica che prestava servizio a tempo parziale aveva accusato il suo datore di lavoro di corrisponderle una retribuzione oraria inferiore a quella percepita da un collega di sesso maschile che lavorava a tempo pieno e svolgeva la stessa attività . Chiamato a pronunciarsi sulla lite, l' Employment Appeal Tribunal vi chiese d' interpretare l' articolo 119 del trattato e voi gli rispondeste : "Una differenza di retribuzione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratrici ad orario ridotto costituisce una discriminazione vietata (...) solo se si tratta in realtà di un mezzo indiretto per ridurre il livello di retribuzione dei lavoratori ad orario ridotto in ragione del fatto che questo gruppo di dipendenti è composto, esclusivamente o prevalentemente, di persone di sesso femminile" ( punto 15 della motivazione ).
Aggiungo che da tale pronuncia la Commissione trasse spunto per affinare ulteriormente il concetto in esame . "La considerazione che un provvedimento (( incida su )) persone di sesso determinato - essa rilevò - ha grande importanza, indipendentemente dal fatto che le riguardi in modo esclusivo o soltanto preponderante ". Questo dato "statistico" - cioè la semplice "preponderanza" delle donne nel gruppo discriminato - può persino rivelarsi decisivo; il suo rilievo, tuttavia, viene meno in presenza di elementi da cui la misura appaia obiettivamente giustificata, poiché è ovvio che, se essi sussistono, il risultato prodotto corrisponde allo scopo perseguìto . Vi è dunque "presunzione di discriminazione indiretta quando un provvedimento, (( in apparenza )) neutro, si rivolga (( di fatto )) prevalentemente ai lavoratori di un determinato sesso, senza che occorra accertare l' intenzione discriminante . Spetta invece all' autore del provvedimento (...) apportare elementi di valutazione atti a stabilire che (( esso )) è ispirato da motivi obiettivamente giustificati, estranei a qualsiasi idea di discriminazione" ( Relazione provvisoria sull' applicazione della direttiva 79/7, COM ( 83 ) 793 def . 6.1.1984, pag . 7 ).
Alla luce di queste osservazioni, mi sembra evidente che il problema sollevato dal giudice a quo impone di accertare : a ) se il sistema controverso produca nei confronti delle donne effetti più sfavorevoli di quelli che da esso derivano per gli uomini; b ) se a sua giustificazione possano addursi ragioni obiettive .
Sul primo punto la risposta è chiaramente affermativa . Il 16 giugno 1983 due membri dell' "Emancipatieraad", cioè l' organismo incaricato dei problemi concernenti l' emancipazione femminile, si rivolsero alla Commissione lamentando che la modifica apportata dalla legge 29 dicembre 1982 al sistema olandese di prestazioni per invalidità discriminava le donne . La Commissione chiese allora al governo dell' Aia di fornirle dati statistici, rapportati al sesso, sulle conseguenze che la detta riforma avrebbe avuto per i titolari delle pensioni WAO . L' elaborazione di tali dati evidenziò che la previsione delle maggiorazioni a favore dei soli titolari aventi carichi di famiglia si sarebbe ripercossa sugli assicurati svantaggiando le donne in misura quasi doppia rispetto agli uomini .
Una risposta positiva, tuttavia, deve darsi anche alla seconda domanda lett . b ). In effetti, occupandosi espressamente delle maggiorazioni per coniuge a carico nella citata "Relazione provvisoria", la Commissione le ritenne giustificate ove le prestazioni siano d' importo pari al minimo sociale, poiché esse mirano a compensare gli oneri, ovviamente superiori a quelli dei singoli, che gravano sulle famiglie . Ora, a me pare che questo sia proprio il caso nostro . Il sistema controverso dà, sì, luogo a discriminazioni, ma è ispirato a equità e fondato su motivi ragionevoli . Il suo scopo sta infatti nel salvaguardare un interesse giustamente considerato prioritario ( la tutela dei soggetti per i quali, gravati come sono da oneri familiari, l' agganciamento della prestazione all' ultima retribuzione farebbe scendere il beneficio al di sotto del minimo sociale ); per di più, conformemente alla regola della proporzionalità, la deroga che di fatto esso apporta al principio d' eguaglianza è contenuta nei limiti dello stretto necessario .
6 . Col secondo quesito lett . a ) il Raad van Beroep vi chiede se il disposto dell' articolo 4, direttiva 79/7 impedisca agli Stati membri di modificare il sistema di prestazioni per invalidità diminuendo l' importo del beneficio spettante agli assicurati che non possiedano certi requisiti .
La risposta mi sembra condizionata dalle conclusioni a cui sono appena giunto . Se un regime come l' olandese è da ritenere obiettivamente giustificato e dunque non contrasta col principio della parità di trattamento, la circostanza che esso abbia ridotto l' entità del beneficio precedentemente goduto da alcuni soggetti è irrilevante .
7 . Il secondo quesito lett . b ) e il quarto pongono invece due problemi che attengono ai princìpi fondamentali del diritto comunitario . Dovrete cioè stabilire : a ) di quali poteri dispongano gli Stati membri in costanza del termine fissato per l' attuazione della direttiva e se i provvedimenti nazionali manifestamente contrari alle prescrizioni di questa siano, prima che il detto termine venga a scadenza, suscettibili di controllo giurisdizionale; b ) se il principio d' eguaglianza nel settore previdenziale abbia effetto diretto e se i privati possano far valere in giudizio i diritti soggettivi da esso discendenti mentre decorre il termine a cui ho alluso .
Rispetto al primo problema concordo coi rilievi svolti dalla Commissione in sede di osservazioni scritte . Essa riprende e sviluppa una tesi autorevolmente sostenuta in dottrina secondo cui, anche quando la direttiva non contenga un' esplicita clausola di "standstill", la sua notifica genera un "effetto di blocco", nel senso che vieta agli Stati di adottare provvedimenti contrari alle sue disposizioni . Come tutti sanno, infatti, scopo peculiare della nostra fonte è armonizzare gli ordinamenti dei paesi membri riducendo le differenze legislative e amministrative esistenti . E' ovvio dunque che, per il solo fatto d' essere stata emanata, essa obblighi i detti paesi ad astenersi dall' introdurre misure nuove e tali da accentuare quelle differenze .
Né si dica che questi rilievi contrastano con la sentenza 5 aprile 1979, causa 148/78, Ratti, Racc . 1979, pag . 1629 . Al suo punto 44 - è vero - la Corte affermò che, fino alla scadenza del termine previsto per l' attuazione della direttiva, "gli Stati membri restano liberi nel disciplinare la materia ". Come ogn' altra libertà, tuttavia, anche questa è soggetta a limiti e in primo luogo ai limiti dettati dalla logica . Così, non vi son dubbi che essa implichi il potere di mantenere in vita le norme o le pratiche difformi; ma, come or ora dicevo, è egualmente certo che non vi rientri il potere di aggravare la difformità a cui la direttiva intende porre rimedio . Si consideri tra l' altro che i provvedimenti presi durante il decorso del termine devono necessariamente valutarsi come misure vòlte a trasporre la fonte comunitaria; e misure del genere sono quanto meno tenute a non contraddire i precetti che tale fonte contiene .
Ma non basta . Per la soluzione che vi suggerisco milita anche il trattato là dove - articolo 5, paragrafo 2 - impone agli Stati di non emanare provvedimenti atti a "compromettere la realizzazione (( dei suoi )) scopi ". L' inadempimento di quest' obbligo generale, il venir meno della cooperazione e della solidarietà che ne formano il contenuto è anzi il primo addebito che la Commissione dovrà muovere contro i paesi a cui essa imputi, nel quadro dell' articolo 169, di aver ignorato l' "effetto di blocco" e perciò il divieto di regresso prodotti dalla notifica della direttiva . All' articolo 5, paragrafo 2, del resto, la Corte ha fatto spesso riferimento precisando i limiti dei poteri spettanti agli Stati dinanzi ad atti comunitari diversi dalle direttive, ma come queste costitutivi di diritti e di obblighi soggetti a termine ( cfr ., da ultimo, le sentenze 14 febbraio 1978, causa 61/77, Commissione / Irlanda, Racc . 1978, pag . 417; 4 ottobre 1979, causa 141/78, Francia / Regno Unito, Racc . 1979, pag . 293; 10 luglio 1980, causa 32/79, Commissione / Regno Unito, Racc . 1980, pag . 2403; 5 maggio 1981, causa 804/79, Commissione / Regno Unito, Racc . 1981, pag . 1045 .)
Meno problematiche appaiono le altre questioni di principio posteci dal giudice a quo . Esse riguardano : a ) l' efficacia diretta dell' articolo 4, direttiva 79/7; b ) la possibilità per i privati di far valere in giudizio, già durante il periodo stabilito per l' attuazione, i diritti soggettivi che tale norma attribuisce loro opponendosi a provvedimenti nazionali non adeguati e contrastanti col principio della parità di trattamento .
Sul primo punto, rinvio alle conclusioni che svolsi lo scorso 9 luglio in causa 71/85, Paesi Bassi / Federatie Nederlandse Vakbeweging ( sentenza 4 dicembre 1986, Racc . pag . 3855, in particolare pag . 3864 ); sostenni allora l' efficacia diretta del disposto sottolineando in particolare la debolezza dell' argomento che in senso contrario fa leva sulla discrezionalità riservata agli Stati rispetto ai modi di attuare il principio di eguaglianza nel settore previdenziale . Quanto al secondo problema, non v' è che da richiamare di nuovo la pronuncia Ratti e citare la sentenza 19 gennaio 1982, causa 8/81, Becker, Racc . 1982, pag . 53 . In entrambe le decisioni la Corte statuì che l' efficacia diretta può essere invocata solo a partire dalla scadenza del termine entro cui la direttiva va trasposta : ammettere il contrario equivarrebbe infatti a non tener conto della differenza che l' articolo 189 del trattato traccia tra la nostra fonte e il regolamento .
8 . Il terzo quesito mira a stabilire se la direttiva 76/207, concernente la parità di trattamento nei rapporti di lavoro, incida sul sistema controverso . La risposta è positiva nella misura in cui si accerti che quest' ultimo disincentiva soprattutto le donne dall' accedere al mercato del lavoro; ma l' incidenza così constatata non ha alcun peso dal momento che, per le ragioni messe in evidenza sub n.*5, il detto sistema dev' esser ritenuto obiettivamente giustificato e dunque non discriminatorio .
9 . Per tutte le considerazioni fin qui esposte vi suggerisco di rispondere come segue ai quesiti formulati dal Raad van Beroep di Amsterdam con ordinanza 4 febbraio 1986 nella causa fra la signora J.W . Teuling-Worms e la Bedrijfsvereniging voor de Chemische Industrie :
1 ) Il concetto di "discriminazione indiretta" di cui all' articolo 4, paragrafo 1, direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, va interpretato nel senso che include una misura facente parte di un sistema previdenziale e fondata su un criterio di differenziazione in apparenza neutro, ma tale da riguardare soprattutto le donne e da svantaggiarle più sensibilmente degli uomini, a meno che tale criterio sia dettato da motivi obiettivi atti a giustificare la disparità di trattamento .
2 ) Il combinato disposto della direttiva 79/7 e dell' articolo 5 trattato CEE impone agli Stati membri di astenersi nel periodo fissato per l' attuazione della direttiva dal prendere misure che aggravino la situazione esistente al tempo della notifica e conseguentemente rischino di compromettere il raggiungimento del risultato perseguìto dalla fonte comunitaria . I privati, tuttavia, potranno valersi delle disposizioni aventi effetto diretto solo a partire dalla scadenza del termine entro cui la direttiva dev' essere trasposta .
3 ) Il concetto di "discriminazione indiretta" di cui all' articolo 2 direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, va interpretato nel senso che comprende una misura atta a disincentivare principalmente le donne dall' accedere al mercato del lavoro, a meno che essa si basi su motivi tali da giustificare la disparità di trattamento .
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