CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MARCO DARMON
del 12 novembre 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
La società di diritto svizzero ETA Fabriques d'Ébauches (in prosieguo: « ETA»), rappresentata dal dicembre 1984 dalla Swatch SA per la messa in commercio e per il servizio di garanzia, fabbrica su larga scala orologi al quarzo a buon mercato che essa mette in commercio nei vari Stati membri tramite « agenti », distributori esclusivi del prodotto per il territorio loro concesso.
Il contratto di distribuzione vincola l'agente ad una quota minima di acquisti. Esso stabilisce inoltre che gli orologi sono garantiti per 12 mesi a far data dal loro acquisto da parte del consumatore ma non oltre i 18 mesi dalla loro consegna ai distributori da parte dell'ETA.
Sulla base di questa clausola, l'ETA adiva il tribunal de commerce di Bruxelles per ottenere, nei confronti delle convenute nella causa principale, un divieto di munire della garanzia gli orologi che queste si procuravano tramite importazioni parallele.
Ritenendo che la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente comporti un problema di interpretazione del diritto comunitario, il giudice a quo vi sottopone la seguente questione pregiudiziale:
« Se l'art. 85 vada letto e interpretato nel senso che sia consentito ad un'impresa che distribuisce i suoi prodotti nel mercato comune tramite concessionari insediati in ciascuno Stato — che peraltro tollera che i suoi prodotti vengano distribuiti anche tramite importatori paralleli — riservare ai clienti dei soli concessionari ufficiali i vantaggi della una garanzia che essa offre sui prodotti in questione ».
2.
Tale questione rientra nei limiti che codesta Corte si è posta in materia pregiudiziale.
Con giurisprudenza costante, voi ritenete infatti che la vostra competenza in materia di interpretazione verta esclusivamente sulle norme comunitarie, spettando al giudice nazionale che vi ha adito il compito di applicarle (cfr. in particolare sentenza in causa 56/65, LTM, Race. 1966, pag. 262, in particolare pag. 279).
Nello stesso ordine di idee, benché la Commissione abbia sollevato tale questione, voi non dovrete stabilire se l'accordo contenente la clausola contestata possa, sotto tale profilo, beneficiare della esenzione contemplata all'art. 5, n. 3. Una decisione del genere rientra infatti nella competenza esclusiva della Commissione, esercitata sotto il vostro controllo. Essa sfugge quindi a quella del giudice nazionale [art. 9, n. 1, del regolamento (CEE) n. 17/62 del Consiglio, « primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del trattato», GU 21.2.1962, pag. 204, e sentenza in causa 31/80, L'Oréal, Race. 1980, pag. 3775, punto 13 della motivazione].
Parimenti il giudice a quo non vi interpella in ordine alla liceità dell'accordo di distribuzione nel suo complesso. In particolare, dopo aver rilevato che l'ETA tollera le importazioni parallele, esso non vi sottopone la questione della conformità, alla luce dell'art. 85, n. 1, della clausola del contratto che vieta all'agente di vendere o di distribuire orologi fuori dal territorio concessogli e gli impone di informare la società madre di qualsiasi richiesta proveniente da un altro Stato. Indipendentemente da quanto si possa pensare al riguardo, non sarà necessario prendere posizione sull'argomento. Il giudice nazionale vi chiede semplicemente di valutare, alla luce delle precitate disposizioni, la legittimità della pratica, messa in atto da un'impresa, consistente nel limitare l'ambito di applicazione della garanzia sui vizi della cosa, riservandola ai prodotti venduti dall'intermediario esclusivo della sua rete di distribuzione, e rifiutandola quindi a quelli messi in commercio da importatori paralleli.
Rilevo di sfuggita che il fatto che l'ETA abbia sede in un paese terzo non osta all'applicazione dell'art. 85 « ove l'accordo produca effetti nel territorio del mercato comune » (causa 22/71, Béguelin Import, Race. 1971, pag. 949, punto 11 della motivazione).
In questa prospettiva vanno esaminate le osservazioni scritte e orali presentate dalle parti nella causa principale e dalla Commissione onde pervenire ad un'interpretazione utile delle norme del trattato (sentenze nelle cause 56/65, precitata, pag. 279, nonché 253/78 e da 1 a 3/79, Giry et Guerlain, Race. 1980, pag. 2327, punto 6 della motivazione).
3.
L'attrice nella causa principale precisa innanzitutto che essa non intende impedire le importazioni parallele degli orologi da essa fabbricati. Essa ritiene tuttavia che in un'ipotesi del genere la garanzia inerente ai prodotti non sia dovuta. Essa sostiene infatti che l'obbligo della garanzia, parte integrante dell'accordo di distribuzione, presenta al riguardo un carattere contrattuale e che la stessa inerisce quindi esclusivamente agli orologi venduti attraverso la rete dei suoi distributori.
Il rifiuto di far beneficiare della garanzia i terzi estranei a tale rete sarebbe per giunta giustificato dall'esigenza che sia rispettata la durata massima di giacenza — sei mesi — imposta ai distributori al fine di garantire ai consumatori la vendita di orologi funzionanti. Orbene, la distribuzione attraverso la rete parallela non offrirebbe un servizio della stessa qualità. Infatti, non essendo più controllabile la durata di giacenza, gli orologi potrebbero essere venduti con una pila non più efficiente, il che nuocerebbe al loro funzionamento e, con ciò stesso, alla reputazione di marca dell'ETA.
Per questi due motivi, questa sarebbe legittimata a rifiutare la garanzia a tutti coloro che non possono dimostrare di aver acquistato il prodotto presso un distributore ufficiale della merce, identificabile da parte dell'ETA.
All'udienza, due delle società convenute nella causa principale hanno sostanzialmente ricordato le caratteristiche dei prodotti venduti — produzione di massa, prezzi modici, mancanza di infrastrutture particolari del servizio di assistenza ai clienti, distribuzione attraverso negozi specializzati ma anche attraverso grandi magazzini — al fine di veder respingere qualsiasi giustificazione, fondata sulle esigenze inerenti alla distribuzione selettiva di un prodotto, del rifiuto da parte dell'ETA di estendere la garanzia agli orologi venduti dalla rete parallela.
Dal canto suo, la Commissione descrive gli effetti, a suo parere incompatibili con l'art. 85, n. 1, del trattato CEE, che tale sistema di garanzia è in grado di provocare. Essa sostiene che la garanzia, inerente alla cosa venduta, deve sempre essere esercitabile da parte del consumatore. In questo senso, la possibilità di farla valere direttamente presso il fabbricante o tramite uno dei suoi distributori contribuisce incontestabilmente alla decisione di acquisto.
A questo proposito, un accordo di distribuzione che riservasse la garanzia ai prodotti acquistati presso distributori selezionati dal fabbricante, entro il limite della loro zona di esclusiva, ricadrebbe nella sfera di applicazione del divieto sancito dall'art. 85, n. 1. In questo caso, ogni concessionario territorialmente competente in uno Stato membro sarebbe artificiosamente protetto, tramite la garanzia, contro le importazioni parallele. Quanto all'acquirente, per fruire della garanzia, esso sarebbe indotto ad acquistare il prodotto in uno dei punti di vendita della rete esclusiva dello Stato membro in cui risiede. In definitiva, il rifiuto di estendere la garanzia alle importazioni parallele le priverebbe della loro attrattiva: di conseguenza, una pratica del genere avrebbe incontestabilmente l'effetto di pregiudicare gli scambi fra gli Stati membri.
4.
Due ordini di considerazioni, a mio parere, guidano, nella fattispecie, l'interpretazione del diritto comunitario.
In primo luogo, come ha rilevato la Commissione, è incontestabile che, salvo i casi di perdita o di furto, eventualità non nominate nel caso di specie, la messa in commercio di orologi tramite un importatore parallelo trova necessariamente la sua origine in una delle « maglie » della rete di distribuzione ETA.
Tale semplice constatazione annulla l'argomento fondato, quanto alla garanzia, sull'efficacia relativa dei contratti. Il fabbricante non può, senza contraddirsi, avvalersene per rifiutare la garanzia al terzo acquirente di orologi provenienti da un'importazione parallela: un'importazione del genere riguarda infatti prodotti acquistati presso l'ETA da uno dei suoi concessionari esclusivi, indi messi in commercio parallelamente vuoi da questo, vuoi da uno dei suoi aventi causa.
In secondo luogo, neppure la durata massima di giacenza può giustificare il rifiuto di garanzia.
Infatti, come è stato precisato all'udienza, l'ETA fornirebbe in linea di massima al consumatore il servizio di garanzia di 12 mesi, anche se la durata della giacenza dovesse superare i 6 mesi. Non ci si può sorprendere di ciò. È difficile immaginare infatti, tenuto conto dell'efficacia relativa dei contratti, come l'ETA potrebbe esimersi dall'impegno espresso nei confronti del consumatore, annesso alla cosa venduta, facendo valere una clausola di durata di giacenza opponibile solo all'agente.
5.
Non potendosi accogliere le giustificazioni addotte dall'ETA, si è portati a ritenere — l'udienza, al riguardo, è stata rivelatrice — che il trattamento differenziato che essa riserva in fatto di garanzia obbedisca a tutt'altra logica.
Infatti, la pratica discriminatoria consistente nel rifiuto, da parte dell'attrice, della garanzia in quanto la catena di distribuzione non è interamente identificabile tende, in realtà, ad esaurire i circuiti alternativi aperti, come ha essa stessa ammesso, da taluni suoi concessionari non identificati.
Orbene, è indubbio che l'impiego di una clausola di garanzia che abbia l'effetto di escludere, in pratica, le importazioni parallele è contrario al principio del mercato unico e alla libertà economica dei distributori esclusivi che l'art. 85 intende garantire (cfr., in particolare, sentenze nelle cause 86/82, Hasselblad, Racc. 1984, pag. 883, punti da 32 a 35, conclusione implicita, nonché da 41 a 46 della motivazione, e conclusioni dell'avvocato generale Sir Gordon Slynn, pagg. 929-931; 25/75, Van Vliet, Racc. 1975, pag. 1103, punti da 12 a 17 della motivazione; 22/71, Béguelin Import, precitata, punti 12 e seguenti della motivazione). Riferendosi in particolare alla sua decisione Zanussi (23.10.1978, GU L 322 del 16.11.1968, pag. 36), la Commissione ha giustamente ricordato che la garanzia, in linea di massima, dev'essere prestata indipendentemente dal luogo di acquisto del prodotto nel mercato comune (cfr. anche il 12° considerando e l'art. 5, n. 1, sub 1, lett. a) e b), del regolamento (CEE) n. 123/85 della Commissione, del 12 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela (GU L 15 del 18.1.1985, pag. 16).
Nella fattispecie, l'accordo col quale l'ETA conviene coi suoi distributori esclusivi che la garanzia inerente ai suoi prodotti avrà, di fatto, una portata territoriale limitata comporta, dal punto di vista del pregiudizio per la concorrenza, una duplice conseguenza:
—
privando i consumatori della garanzia qualora l'origine commerciale degli orologi acquistati non sia pienamente identificabile, esso rende meno allettanti le importazioni parallele per tutti coloro che effettuano la messa in commercio del prodotto;
—
isolando così le reti nazionali di distribuzione, esso permette al fabbricante, non solo di proteggere artificiosamente dagli effetti della distribuzione parallela la posizione concorrenziale di taluni suoi concessionari, ma anche di premunirsi contro l'incidenza di tali importazioni, favorendo in particolare lo smercio della sua produzione più recente a scapito della vendita a prezzi ridotti dei modelli precedenti attraverso il circuito parallelo.
L'utilizzazione da parte di un fabbricante, nelle circostanze e con le conseguenze in precedenza descritte, di una clausola di garanzia contenuta nel contratto di distribuzione permette di concludere, su questo punto, nel senso dell'incompatibilità dell'accordo alla luce dell'art. 85, n. 1, alla duplice condizione che tale pratica, secondo la formulazione stessa di detta disposizione, possa « pregiudicare il commercio tra Stati membri » e abbia « per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ( ... ) ».
Con una giurisprudenza costante, voi ritenete al riguardo che
« per valutare, in primo luogo, l'idoneità di un accordo a compromettere il commercio tra Stati membri, occorre stabilire, in base ad un insieme di elementi oggettivi di diritto e di fatto, e specie sotto il profilo delle conseguenze dell'accordo in questione sulle possibilità di importazioni parallele, se appaia abbastanza probabile che esso eserciti un'influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulle correnti degli scambi fra Stati membri »,
e che
« per stabilire poi se un accordo debba considerarsi vietato in ragione delle alterazioni del gioco della concorrenza che ne costituiscono l'oggetto o l'effetto, occorre considerare come la concorrenza si svolgerebbe in assenza dell'accordo stesso ».
Voi concludete nel senso che
« spetta al giudice nazionale stabilire, in base a tutti i dati pertinenti, se l'accordo possegga effettivamente tutti i requisiti per ricadere sotto il divieto sancito dall'art. 85, n. 1 » (sentenza in causa 31/80, L'Oréal, precitata, punti da 18 a 20; cfr. anche sentenza in causa 99/79, Lancôme, Racc. 1980, pag. 2511, punti da 21 a 25).
6.
Ecco perché vi propongo di risolvere nel modo seguente la questione sollevata dal giudice nazionale:
Il rifiuto, da parte di un fabbricante, di applicare la garanzia inerente ai suoi prodotti, quale definita nel contratto di esclusiva da esso concluso con una serie di concessionari stabiliti nei vari Stati membri, ai prodotti messi in commercio al di fuori del territorio assegnato ai concessionari stessi, per il solo motivo che il circuito di distribuzione non è interamente identificabile, costituisce, in quanto possa pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e avere per oggetto o per effetto di falsare il gioco della concorrenza nel mercato comune, una pratica vietata dall'art. 85, n. 1, del trattato CEE.
( *1 ) Traduzione da] francese.
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