CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
del 12 dicembre 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Nel 1978 la società Bienengräber & Co. espletava le formalità necessarie per la messa in libera pratica nella Repubblica federale di Germania di abbigliamento e accessori per un pupazzo chiamato « Monchhichi » o, in alcuni paesi, « Kiki ». Sia per la Bienengräber che per le autorità doganali la classificazione doganale di questi articoli d'abbigliamento dipende da quella dello stesso pupazzo Monchhichi, in base al capitolo 97 della tariffa doganale comune. Detto capitolo è intitolato « Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti e sport » e la nota 4 dello stesso dispone: « Con riserva di quanto previsto dalla nota 1 precedente, le parti, i pezzi staccati e gli accessori seguono il trattamento degli oggetti di questo capitolo purché siano riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli oggetti stessi ». Si tratta pertanto di stabilire in quale voce della tariffa doganale comune rientri il Monchhichi.
La Bienengräber dichiarava le merci nella voce 97.02 « Bambole ». Secondo le autorità doganali, esse rientravano invece nella voce 97.03 « Altri giocattoli ». Le merci comprese in quest'ultima voce sono soggette ad un maggiore dazio doganale e, come è stato riferito a questa Corte, il valore commerciale dei quantitativi di pupazzi Monchhichi importati nella Repubblica federale era notevole.
Nell'interpretare le voci della tariffa doganale comune è lecito consultare le note esplicative della stessa ed anche le note esplicative redatte dal consiglio per la cooperazione doganale, i cui testi facenti fede sono tanto l'inglese quanto il francese (causa 74/79, Hako Schuh/Hauptzollamt Francoforte sul Meno-Est, Racc. 1980, pag. 311, in particolare pag. 318).
La nota 3 del capitolo 97 della tariffa doganale comune recita: « Sono da considerare bambole, ai sensi della voce 97.02, soltanto quelle raffiguranti soggetti umani ». Nel testo francese e, mi sembra, nel testo tedesco lo stesso criterio è formulato in termini equivalenti.
Nelle « note esplicative » del consiglio per la cooperazione doganale, fra le note generali del capitolo, figura una disposizione analoga: «Sono da considerare bambole, ai sensi della voce 97.02, soltanto quelle raffiguranti soggetti umani ». La versione francese è equivalente.
Peraltro, le note riguardanti specificamente la voce 97.02 recitano, in inglese, come segue : « The term “ dolls ” is to be taken to apply only to such articles as are representations of human beings (including those of a caricature type) ». La versione francese è forse un po' più esplicita : « Par poupées, il y a lieu d'entendre uniquement des articles représentant l'être humain, même s'il s'agit de sujets difformes » e di seguito, tra parentesi, « (polichinelles, pantins)« cioè, mi sembra, pulcinella e burattini.
Nella fattispecie la Bienengräber proponeva ricorso avverso il provvedimento di classificazione doganale dinanzi al Finanzgericht di Amburgo. Questo giungeva alla conclusione che il Monchhichi non era una bambola, in base ad un sondaggio d'opinione effettuato da un istituto di ricerca di mercato — secondo cui il 71% delle madri interrogate riteneva che il Monchhichi raffigurasse un animale anziché un uomo — ed alla perizia dello Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt (Istituto di analisi e d'insegnamento doganale) di Amburgo. Il Finanzgericht riteneva che il pupazzo possedesse — come la Corte ha constatato — alcune caratteristiche umane: mani, occhi e bocca, forse anche braccia e gambe, ma non il naso. D'altra parte, esso aveva una lunga coda ed era, come un animale, rivestito di pelliccia per intero, a parte il viso, le mani e i piedi.
La controversia giungeva, in sede di gravame, dinanzi al Bundesfinanzhof, il quale apprendeva che, contrariamente al parere dei periti tedeschi, la commission de conciliation et d'expertise douanière francese considerava che si trattasse di bambole ai sensi della voce 97.02. Di conseguenza, esso ha sottoposto a questa Corte due questioni così redatte:
1)
Se la nota 3 del capitolo 97 della tariffa doganale comune vada interpretata nel senso che un fantoccio dev'essere considerato un'imitazione dell'uomo e di conseguenza anche una bambola ai sensi della sottovoce 97.02 A della tariffa doganale comune qualora possieda esclusivamente caratteristiche le quali — anche se caricaturali — corrispondono all'apparenza naturale dell'uomo.
2)
In caso di soluzione negativa della questione n. 1:
Se le nozioni « raffigurante soggetti umani » ai sensi della nota 3 del capitolo 97 della tariffa doganale comune e « bambole » ai sensi della sottovoce 97.02 A della stessa tariffa vadano interpretate nel senso che un fantoccio può essere considerato un'imitazione dell'uomo e di conseguenza una bambola in senso doganale anche qualora possieda, oltre a quelle dell'uomo, pure caratteristiche animali.
In quali casi non nuoccia la presenza di caratteristiche animali accanto a quelle che indicano l'imitazione dell'uomo.
La decisione del Bundesfinanzhof di sollevare dette questioni è basata sul fatto che, come è stato detto a questa Corte, le autorità doganali francesi hanno adottato lo stesso parere seguito dalle autorità doganali tedesche, cioè che si tratti di pupazzi simili agli animali e non all'uomo, mentre le autorità doganali belghe, come del resto la commission française de conciliation et d'expertise douanière, ritengono trattarsi di bambole.
Le note — da me richiamate — che definiscono cosa può essere una bambola, trovano riscontro nelle note relative alla voce 97.03, nelle quali si stabilisce specificamente che questa comprende in primo luogo gli « animali ». Quindi un animale non è una « bambola ». Le note relative alla voce 97.02 rispecchiano anche il significato corrente della parola, quale figura, ad esempio, nel Collins English Dictionary, in cui la bambola (« doli ») è definita « small model or dummy of a human being », e nel dizionario francese Petit Robert che definisce la bambola come una « figurine humaine servant de jouet d'enfant ».
La prima questione che si pone è se si debba considerare il Monchhichi con o senza abbigliamento o accessori. Nella fattispecie è evidente che il Monchhichi può essere ed è importato e venduto senza abbigliamento. Mi sembra che, in base alla nota 4 delle note relative al capitolo 97 della tariffa doganale comune, gli accessori separati devono essere considerati separatamente. Di conseguenza, i pupazzi Monchhichi vanno, secondo me, esaminati senza abbigliamento ed accessori per stabilire in quale voce rientrino. Se detti accessori o abbigliamento fossero fissati alla bambola o al giocattolo oppure ne costituissero parte integrante, la conclusione sarebbe diversa.
Tuttavia, anche se ciò fosse errato, e se il Monchhichi dovesse essere preso in considerazione vestito, bisognerebbe sempre tener conto di ciò che si trova al disotto dei vestiti, compreso il fatto che il corpo del pupazzo è rivestito di qualcosa che assomiglia a una pelliccia d'animale.
La seconda questione è come le autorità doganali decidano se un pupazzo costituisca una raffigurazione di un essere umano. Questa decisione, come ha sottolineato l'agente della Commissione, spetta in larga misura alle autorità doganali, e non a questa Corte. Tuttavia, al fine di garantire, per quanto possibile, una certa coerenza fra gli Stati membri, devono essere forniti alcuni criteri. Se i parametri sono troppo ampi si produrranno inevitabilmente fra gli Stati membri indesiderabili divergenze dovute all'applicazione di criteri soggettivi: dovrebbe esserci, al riguardo, il minor spazio possibile per i dubbi.
L'avvocato della Bienengräber ha sostenuto che il giusto criterio è che un pupazzo può anche essere classificato come raffigurazione di un essere umano e di conseguenza come una bambola ai fini della classificazione doganale qualora possieda, oltre a caratteristiche umane, caratteristiche animali. La presenza di caratteristiche animali oltre a quelle umane non influirebbe sulla classificazione qualora, dopo attenta considerazione di tutte le caratteristiche del pupazzo, risulti che le caratteristiche proprie dell'uomo prevalgano comunque sulle caratteristiche animali. Inoltre, sempre secondo il suddetto avvocato, si deve tener conto degli accessori e della presentazione del pupazzo.
A mio avviso, la definizione da lui proposta lascia ancora alle autorità doganali un notevole margine discrezionale che porterebbe a valutazioni ampiamente divergenti. È la misura del 55% o del 65% sufficiente per costituire predominanza delle caratteristiche umane su quelle animali? Secondo me, no.
Ritengo che la miglior via da seguire sia chiedersi se il pupazzo rappresenti chiaramente e senza dubbio un uomo e non qualche altro essere o ibrido dei due. A questo proposito non occorre ch'esso sia un'esatta riproduzione del corpo umano; resta sempre una bambola qualora le differenze rispetto al corpo umano siano minime o le caratteristiche umane siano sproporzionate o caricaturali. D'altra parte se le caratteristiche essenziali del pupazzo non sono quelle del corpo umano, il pupazzo non è una bambola ai fini della classificazione doganale.
Sebbene nella fattispecie la decisione finale sui punti di fatto spetti alle autorità doganali, il fatto che un particolare oggetto abbia una lunga coda e sia rivestito da pelliccia (anche se il viso e le mani, e persino le braccia e le gambe, possiedano caratteristiche umane) depone, secondo me, in misura notevole contro la tesi che si tratti di una bambola ai sensi della tariffa doganale comune. Il fatto che l'oggetto indossi vestiti per esseri umani, e sia manifestamente collocato in situazioni analoghe a quelle degli esseri umani, non mi sembra decisivo e nemmeno importante. Il « Paddington Bear » è un giocattolo forse conosciuto come qualsiasi altro. Si tratta chiaramente di un orsacchiotto che ha caratteristiche animali e tuttavia indossa vestiti per esseri umani. Non è una raffigurazione di un essere umano.
Di conseguenza, ritengo che le questioni sollevate dal Bundesfinanzhof debbano essere risolte come segue: la voce 97.02 della tariffa doganale comune va interpretata nel senso ch'essa comprende unicamente pupazzi che chiaramente e senza dubbio costituiscono raffigurazioni di un essere umano, anche se in forma caricaturale, e che non possiedono caratteristiche sostanziali, o una caratteristica sostanziale, non possedute da esseri umani.
Spetta al giudice nazionale statuire sulle spese sostenute dalla Bienengräber; le spese sostenute dalla Commissione non possono dar luogo a rifusione.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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