CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
del 16 aprile 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
A —
La controversia odierna verte sulla questione se la sottoscrizione di un aumento di capitale da parte di un ente statale possa considerarsi un aiuto ai sensi dell'art. 92 del trattato CEE.
1.
a)
La ditta Boch SA veniva fondata oltre 150 anni fa a La Louvière (Belgio). Sino alla liquidazione, avvenuta nel 1985, essa produceva ceramica sanitaria e vasellame.
Nel 1979 la regione belga Vallonia, attraverso la Société regionale d'investissement de Wallonie (in prosieguo: « SRIW ») acquistava azioni di quest'impresa pari a circa 140 milioni di BFR. Nel 1981 la SRIW sottoscriveva un aumento di capitale di 475 milioni di BFR, nel 1983 un altro di 83 milioni di BFR. Ad entrambi gli aumenti di capitale avevano fatto seguito riduzioni di capitale ( 1 ), necessarie per compensare le perdite di bilancio. La SRIW disponeva alla fine del 94,9% del capitale azionario della Boch SA.
b)
La sottoscrizione di capitale del 1981 costituiva oggetto della causa 52/84 ( 2 ); la presente causa verte sulla sottoscrizione di capitale del 1983, pari a 83 milioni di BFR.
c)
La Commissione delle Comunità europee (in prosieguo: « la convenuta »), avendo appreso dalla stampa belga il progetto di aumento di capitale, si rivolgeva al governo del Regno del Belgio (in prosieguo: il « ricorrente ») e lo invitava a comunicare questo progetto a norma dell'art 93, n. 3, del trattato CEE.
Il 18 febbraio 1983 il ricorrente rispondeva che il nuovo aumento di capitale era già stato approvato nel 1981 e quindi non si trattava di una nuova decisione. In prosieguo la convenuta rivolgeva altri sei inviti al ricorrente onde fargli comunicare il progetto che essa definiva un progetto d'aiuto.
Il 29 luglio 1983 il ricorrente comunicava alla convenuta per telex che il suo telex del 18 febbraio costituiva una comunicazione alla quale la convenuta non aveva dato seguito.
Dopo che, il 25 agosto 1983, nel Moniteur belge era stata pubblicata una nuova convocazione di assemblea generale straordinaria della Boch SA per il 12 settembre 1983, onde approvare un aumento di capitale di 83 milioni di BFR per conto dello Stato, la convenuta si rivolgeva al ricorrente, alla SRIW e alla Boch SA per ricordare loro che l'aiuto concesso senza attenersi alla procedura di comunicazione e senza dar modo alla Commissione di pronunciarsi preventivamente sulla sua compatibilità col mercato comune poteva essere invalidato.
Il 12 settembre 1983 la regione Vallonia metteva in atto il proposito di aumentare ulteriormente la partecipazione al capitale della ditta Boch SA per un ammontare di 83 milioni di BFR.
Il 17 aprile 1984 la convenuta decideva di instaurare il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, del trattato CEE per l'aiuto concesso nel 1983 e il 25 maggio 1984 il ricorrente veniva invitato a presentare le sue osservazioni. Nella risposta del 6 agosto 1984 il ricorrente ricordava che le autorità belghe (la regione Vallonia) nel 1983, in esecuzione di una decisione del 1981, della quale la Commissione era stata informata per telex il 18 febbraio 1983, avevano sottoscritto un aumento di capitale di 83 milioni di BFR.
d)
Nella decisione del 24 ottobre 1984 ( 3 ), impugnata nella presente causa, la convenuta accertava ai sensi dell'art. 92 del trattato CEE, che l'aiuto concesso dal ricorrente nel 1983 sotto forma di conferimenti di capitale per 83 milioni di BFR ad un'impresa produttrice di ceramica era incompatibile con il mercato comune e quindi doveva essere abolito ( 4 ).
Nella motivazione di questa decisione la convenuta fra l'altro, dichiara quanto segue:
—
Interventi statali sotto forma di partecipazione possono avere le caratteristiche di aiuti statali. Nella fattispecie, la situazione finanziaria dell'impresa e l'eccesso di capacità produttiva dell'industria della ceramica — particolarmente nel settore della ceramica sanitaria — costituivano ostacoli tali da escludere praticamente che l'impresa potesse trovare i finanziamenti necessari per la sua sopravvivenza sui mercati privati dei capitali. L'impresa subiva da più anni forti perdite. Nel 1979 queste erano ammontate a 134 milioni di BFR, nel 1980 a 243 milioni di BFR, nel 1981 a 302 milioni di BFR e nel 1982 a 168 milioni di BFR, il che corrispondeva rispettivamente al 23%, al 39% e al 45%, nonché al 20% del fatturato annuo.
—
La revoca dell'aiuto di 475 milioni di BFR concesso nel 1981, disposta mediante la decisione 16 febbraio 1983, aveva peggiorato ulteriormente la situazione finanziaria dell'impresa.
—
Stando così le cose, il conferimento di capitale pari a 83 milioni di BFR per conto dello Stato costituiva un aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1 del trattato CEE.
—
Siffatto aiuto, destinato a garantire la conservazione di capacità produttive, era atto ad alterare le condizioni della concorrenza in modo particolarmente grave, poiché, secondo il libero gioco delle forze del mercato, sarebbe stata normalmente necessaria la chiusura dell'impresa, il che avrebbe offerto possibilità di espansione ai concorrenti meglio organizzati. L'impresa esportava più del 70% della sua produzione di articoli sanitari negli altri Stati membri, motivo per cui l'aiuto del governo belga era atto, ai sensi dell'art. 92, n. 1 del trattato CEE, ad incidere sugli scambi tra Stati membri e ad alterare la concorrenza, in quanto favoriva l'impresa interessata nonché la produzione di ceramica sanitaria e di vasellame.
—
Le deroghe al divieto di aiuti, a norma dell'art. 92, n. 3 del trattato CEE, sono possibili solo qualora gli scopi perseguiti con gli aiuti rientrino nell'interesse della Comunità e non giovino solo al destinatario dell'aiuto. In particolare l'impresa che ne fruisce deve offrire in contropartita una prestazione che giustifichi la concessione dell'aiuto. Nella fattispecie una siffatta controprestazione dell'impresa sovvenzionata non era ravvisabile. Il governo belga non aveva indicato alcun motivo, e la Commissione non aveva potuto reperire alcuna giustificazione, che permetta di concludere che l'aiuto possedeva i requisiti per l'applicazione di una delle deroghe di cui all'art. 92, n. 3 del trattato CEE.
—
In sintesi, si doveva dire che la situazione dell'industria ceramica induceva a concludere che la conservazione di capacità produttive mediante aiuti statali era in contrasto con l'interesse generale.
Quanto al procedimento, la convenuta, nella decisione, ha dichiarato che i governi di quattro altri Stati membri, un'associazione di industriali nonché due altre imprese dello stesso ramo condividevano le obiezioni della Commissione circa gli aiuti concessi nel Belgio. Questi interessati — eccezion fatta per uno Stato membro — avevano sottolineato le gravi distorsioni della concorrenza che derivavano dai ripetuti aiuti concessi dal governo belga.
2.
L'11 febbraio 1985 il Regno del Belgio ha promosso un ricorso per l'annullamento della decisione della Commissione in data 24 ottobre 1984.
Con ordinanza del 12 giugno 1985 la Corte di giustizia ha accolto la domanda d'intervento a sostegno della convenuta presentata dal governo britannico.
Il ricorrente assume l'illegittimità, per vari motivi, della decisione della convenuta.
Il ricorrente chiede:
—
l'annullamento della decisione della convenuta del 24 ottobre 1984,
—
la condanna alle spese della convenuta.
La convenuta chiede:
—
la reiezione del ricorso,
—
la condanna alle spese del ricorrente.
Essa conferma la propria decisione per i motivi ivi indicati, che illustra ancor più ampiamente.
L'interveniente chiede:
—
la conferma della decisione della convenuta del 24 ottobre 1984.
Sui singoli argomenti svolti dalle parti esporrò in seguito il mio punto di vista.
3.
Su invito della Corte, il ricorrente ha fornito ulteriori dati circa l'impresa sovvenzionata: situazione del capitale, rapporti di proprietà, fatturato, quote di mercato ecc.
La convenuta ha prodotto il carteggio scambiato con il ricorrente.
Tornerò su questi dettagli.
B —
Poiché il ricorrente nella fase orale, in considerazione della sentenza 52/84 ha rinunciato al mezzo secondo il quale sarebbe giuridicamente impossibile dar esecuzione alla decisione della convenuta, rimangono da esaminare tre mezzi:
—
la partecipazione al capitale non costituisce un aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1 del trattato CEE (mezzo n. 1);
—
difetto di motivazione, in quanto non si specifica come le partecipazioni pregiudichino il commercio tra Stati membri ed alterino la concorrenza (mezzo n: 2);
—
inosservanza del principio del contraddittorio, poiché la convenuta non ha consentito al ricorrente di prendere visione delle osservazioni presentate dagli Stati membri, dall'associzione di categoria e dalle imprese partecipanti al procedimento amministrativo (mezzo n. 4).
Inoltre si deve esaminare se la norma di deroga dell'art. 92, n. 3 del trattato CEE entri in linea di conto. Il ricorrente non ha dedotto mezzi specifici sotto questo profilo, dalla sua presentazione dei fatti si può però desumere che si deve inoltre esaminare la possibilità che l'aumento di capitale litigioso venga considerato compatibile col mercato comune (mezzo n. 3).
1. Se la partecipazione al capitale costituisca un aiuto ai sensi dell'art. 92 del trattato CEE
a)
Secondo il ricorrente, la convenuta lede la regione Vallonia, in quanto principale azionista dell'impresa, rispetto ad un azionista privato, se le vieta di partecipare all'aumento di capitale. Non è chiaro perché debba farsi distinzione tra la condotta della regione e quella di un'azionista privato nella stessa situazione. Se un'impresa si trova in difficoltà, ciò non costituisce motivo per un socio di ritirarsi e accelerare così il crollo dell'impresa. È normale che il socio appoggi l'opera di riorganizzazione dell'impresa con un nuovo conferimento di capitale. Un'iniziativa normale, se presa da azionisti privati, quale il favorire attività redditizie, ma temporaneamente deficitarie, è stata vietata dalla convenuta per il solo motivo che lo Stato ha agito in veste di azionista. Se l'art. 92 del trattato CEE si applica in modo da costringere in definitiva gli enti pubblici a seguire condotte discriminatorie, ciò stride con la tutela del regime delle proprietà nei singoli Stati membri sancita dall'art. 222 del trattato CEE.
A parte ciò, il modo di vedere della convenuta si fonda su un errore fondamentale, giacché essa ha tratto le sue conclusioni dai risultati complessivi dell'impresa, mentre ha trascurato quelli specifici del settore della ceramica sanitaria, sul quale verte esclusivamente la presente causa.
Nel settore della ceramica sanitaria la situazione è migliorata costantemente nel corso degli anni: nel 1981 il passivo era di 120 milioni di BFR, 72 milioni di BFR nel 1982 ma nel 1982 si era giunti ad un utile di 6 milioni di BFR. La conclusione della convenuta, secondo cui la regione Vallonia, con l'aumento di capitale, avrebbe finanziato una produzione non redditizia si basa quindi su un fondamento erroneo.
A giudizio della convenuta il modo di vedere del ricorrente si risolve nel favorire le imprese statali, poiché quindi nei confronti di queste le autorità degli Stati membri non devono attenersi alle norme sulla concorrenza, specie per quanto riguarda gli aiuti, come invece avviene per le imprese private. Questo modo di vedere stride palesemente con l'art. 90, n. 1 del trattato CEE, a norma del quale gli Stati membri, per quel che riguarda le imprese pubbliche, non emanano né tengono fermo alcun provvedimento in contrasto con le norme del trattato, in particolare con gli artt. da 85 a 94.
Al momento in cui è stato concesso l'aiuto, il bilancio dell'impresa era da tempo in passivo e ciò nonostante i precedenti conferimenti di capitale. L'aumento di capitale in esame quindi, essendo un provvedimento di salvataggio non consentito, destinato a pareggiare le perdite d'esercizio, non poteva intendersi come contributo alle presunte opere di riorganizzazione. Le costanti perdite della Boch SA e la serie di provvedimenti intesi a procrastinarne la chiusura fino all'inizio del 1985 hanno dimostrato che l'impresa ha potuto continuare a sussistere solo grazie agli aiuti statali. Il conferimento di capitale della regione Vallonia è quindi avvenuto in circostanze impensabili per un azionista privato. Esso costituisce perciò un aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1 del trattato.
Nel valutare la redditività dell'impresa la convenuta si è quindi rifatta al reddito complessivo dell'impresa poiché non aveva ottenuto dal ricorrente i dati necessari per il procedimento a norma dell'art. 93 del trattato CEE. I bilanci annui dell'impresa non fanno distinzione tra i proventi del settore vasellame e quelli del settore ceramica saniuria. Per questo motivo la convenuta non ha potuto distinguere tra i vari settori d'attività. Del resto i dati ora forniti dal ricorrente portano allo stesso risultato, già ottenuto dalla convenuta in mancanza degli stessi.
L'interveniente condivide in sostanza gli argomenti svolti dalla convenuta. Esso rileva inoltre che le circostanze nelle quali è avvenuto il conferimento di capitale — come pure altri conferimenti — militano a favore della tesi che il conferimento stesso non è avvenuto nell'ambito di un progetto concordato per la riorganizzazione della destinataria. Con ragione quindi la convenuta ha concluso nella decisione che l'apporto di capitale aveva la natura di aiuto statale.
b)
A norma dell'art. 92 del trattato CEE sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni minaccino di alterare o alterino la concorrenza, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri. La situazione è diversa solo per gli aiuti che o si considerano compatibili col mercato comune in forza dell'art. 92, n. 2 del trattato CEE per espressa disposizione del trattato, oppure possono considerarsi compatibili con il mercato comune a norma dell'art. 92, n. 3 dello stesso trattato.
aa)
Dall'ampia formulazione di questa disposizione — aiuti « sotto qualsiasi forma » — la Corte, nella sentenza 14 novembre 1984 ( 5 ) ha tratto la conclusione che non serve distinguere gli aiuti sotto forma di prestiti da quelli sotto forma di partecipazione al capitale delle imprese. Entrambi i tipi di aiuti ricadono sotto il divieto dell'art. 92 del trattato CEE, se ne sussistono i presupposti.
Per risolvere detta controversia, non era però necessario definire nei particolari in quali circostanze una partecipazione di capitale da parte dello Stato possa considerarsi un aiuto ai sensi dell'art. 92 del trattato CEE, poiché il ricorso doveva essere accolto per altri motivi.
Né il trattato CEE né il trattato CECA definiscono la nozione di aiuto. Una definizione nel trattato d'altra parte non sarebbe né possibile né utile, poiché definizioni precise potrebbero risolversi in una restrizione della nozione di aiuto. Invece è opportuno dare una definizione ampia, affinché l'art. 92 del trattato CEE possa efficacemente contribuire a tutelare la concorrenza all'interno del mercato comune contro le distorsioni, conformemente allo scopo perseguito dall'art. 3, leu. f) del trattato CEE.
Nello stesso senso va la definizione generale, elaborata dalla Corte nella sentenza 23 febbraio 1961 nella causa 30/59 ( 6 ), della nozione di aiuto secondo il trattato CECA. Secondo questa definizione la nozione di aiuto comprende « gli interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa ».
Nella sentenza del 22 marzo 1977 nella causa 78/76 ( 7 ) la Corte parla, richiamandosi ad una formulazione usata nel provvedimento di rinvio pregiudiziale, di un vantaggio gratuito, mentre nella sentenza 2 luglio 1974 nella causa 173/73 ( 8 ) si parla semplicemente di sgravio.
Da queste pronunzie si può trarre la conclusione che ogni tipo di aiuto, concesso da uno Stato membro o mediante risorse statali per scopi diversi da quelli dell'economia aziendale, costituisce un aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1 del trattato CEE. Quanto meno una sovvenzione costituisce un aiuto quando il destinatario ne trae un vantaggio che normalmente non avrebbe conseguito. Ciò può avvenire ad esempio in caso di conferimenti di capitale qualora questo avvenga in circostanze che non corrispondono alla situazione normale del mercato dei capitali.
In base a queste considerazioni soltanto non è però ancora possibile formulare un giudizio circa la legittimità della partecipazione statale al capitale di un'impresa. Dall'art. 222 del trattato CEE, a norma del quale il regime della proprietà nei vari Stati membri è fatto salvo dal trattato stesso, si deve desumere cioè che anche l'esistenza di un'economia pubblica viene accettata dal trattato CEE. Questo rifugge da qualsiasi ingerenza della Comunità nell'esistenza di imprese pubbliche, però le assoggetta alle norme del trattato, in quanto impone agli Stati membri, a proposito di queste imprese, di non adottare o di non tener fermo alcun provvedimento incompatibile col trattato ed in particolare con gli artt. da 85 a 94, di esso. Le imprese pubbliche devono inserirsi nel mercato comune e non possono impedire la sua instaurazione e il suo funzionamento.
Deroghe speciali sono contemplate dall'art. 90, n. 2 del trattato CEE solo per le imprese « incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale ». Ne consegue che il trattato non contempla alcuna deroga per le normali imprese pubbliche.
bb)
Dopo queste considerazioni giungo ora al nocciolo delle questioni giuridiche dibattute nella presente causa. Si deve ora distinguere l'attività imprenditoriale che può esercitare il proprietario e gestore delle imprese pubbliche senza controllo comunitario sulle sovvenzioni, dall'attività di sovvenzionamento esercitata dalla pubblica amministrazione in questo settore e controllata in forza dell'art. 92 e seguenti del trattato CEE. È quindi necessario distinguere il comportamento della pubblica amministrazione che agisce come imprenditore privato da quello dello Stato che comprende scopi politici e serve all'aumento del benessere pubblico, come ad esempio tramite provvedimenti per la stabilizzazione del mercato del lavoro.
La Commissione ha già trattato questo problema nella motivazione della direttiva in fatto di trasparenza ( 9 ), nella quale si dichiara quanto segue:
« In virtù del trattato CEE la Commissione ha il dovere di accertarsi che gli Stati membri non concedano alle imprese, sia pubbliche che private, aiuti incompatibili con il mercato comune;
considerando che la complessità delle relazioni finanziarie intercorrenti tra poteri pubblici nazionali ed imprese pubbliche è tuttavia tale da ostacolare l'esecuzione di tale compito;
considerando inoltre che un'applicazione efficace ed equa alle imprese pubbliche e private delle regole del trattato CEE relative agli aiuti non può essere operata sino a quando tali relazioni finanziarie non siano rese trasparenti;
considerando peraltro che, in materia di imprese pubbliche, detta trasparenza deve permettere di distinguere chiaramente fra il ruolo dello Stato in quanto potere pubblico e in quanto proprietario».
Un'enumerazione esemplificativa dei rapporti finanziari tra la pubblica autorità e le imprese pubbliche, che a norma della direttiva sulla trasparenza devono essere resi noti, è contenuta nell'art. 3 della direttiva stessa:
« (...)
a)
il ripiano di perdite di esercizio,
b)
i conferimenti in capitale sociale o dotazione,
c)
i conferimenti a fondo perduto di prestiti a condizioni privilegiate,
d)
la concessione di vantaggi finanziari sotto forma di non percezione di benefici o di non restituzione dei crediti,
e)
la rinuncia ad una remunerazione normale delle risorse pubbliche impiegate,
f)
la compensazione di oneri imposti dai pubblici poteri ».
L'elenco dei rapporti finanziari tra imprese pubbliche e Stati membri non costituisce peraltro, come la Corte ha specificato nella sentenza 6 luglio 1982, cause riunite 1888-190/80 ( 10 ), una definizione della nozione di aiuto ai sensi dell'art. 92 e seguenti del trattato CEE. Esso contiene solo un'indicazione più precisa delle operazioni finanziarie delle quali la Commissione, a suo giudizio, deve venire informata onde poter controllare se uno Stato membro abbia concesso aiuti all'impresa senza ottemperare all'obbligo di comunicazione impostogli dall'art. 93, n. 3 del trattato CEE.
Nelle operazioni finanziarie tra uno Stato membro e un'impresa pubblica si deve cercare, servendosi di particolari criteri, di distinguere il comportamento dell'imprenditore dal comportamento dell'organo statale che concede una sovvenzione. I vantaggi che lo Stato concede ad un'impresa pubblica come sovvenzione, potrebbero infatti avere anche l'aspetto di investimento imprenditoriale. Ciò potrebbe anche verificarsi nel caso di rinuncia agli utili o di compensazione delle perdite, poiché anche un imprenditore privato può trovarsi nella situazione di dover prendere provvedimenti analoghi. Il raffronto con i provvedimenti corrispondenti dell'economia privata porta quindi un passo più in là: la conclusione che si tratti di aiuto statale si potrebbe trarre qualora fosse presumibile che un privato, in una situazione analoga, operando secondo considerazioni economiche obiettive, non sosterrebbe nello stesso modo l'impresa in questione.
Se si assume come criterio il comportamento ipotetico del privato che agisca secondo considerazioni economiche obiettive, si concede già un ampio margine d'azione allo Stato che opera come proprietario dell'impresa. Non si deve dimenticare, infatti, che lo Stato — anche come proprietario privato — ha la possibilità di procurarsi in abbondanza i capitali necessari: mediante tributi o prestiti forzosi. Un refinanziamento di queste dimensioni non sarebbe normalmente possibile per l'imprenditore privato.
Benché, anche secondo la giurisprudenza della Corte, quello che conta per stabilire se un provvedimento nazionale costituisca un aiuto non sia tanto la motivazione o lo scopo del provvedimento, quanto i suoi effetti ( 11 ), tuttavia per fare la distinzione tra aiuti degli Stati e sovvenzioni statali di indole economico-privata alle imprese pubbliche, gli scopi del provvedimento potranno servire almeno come indizi. Decisivo per classificare le agevolazioni alle imprese pubbliche può essere lo scopo, se i motivi politico-economici, ad esempio le ragioni di politica sociale o strutturale dell'agevolazione, le fanno apparire come una sovvenzione; l'investimento lucrativo invece, destinato soprattutto a produrre un utile, può più difficilmente annoverarsi come aiuto.
cc)
Per stabilire se la partecipazione al capitale in esame costituisca un aiuto, si deve anzitutto tener presente l'andamento del capitale sociale nonché il bilancio dei profitti e delle perdite dell'impresa sovvenzionata. Prima che la regione Vallonia prendesse una partecipazione nell'impresa il capitale sociale ammontava a 150 milioni di BFR. Nel 1979 venivano incluse nel bilancio del capitale dell'impresa anche le riserve e il capitale, con una diminuzione di 319 milioni di BFR, veniva ridotto a 3 milioni di BFR; contemporaneamente veniva conferito nuovo capitale, per circa 140 milioni di BFR dalla regione Vallonia e circa 44 milioni di BFR da terzi, cosicché il capitale ammontava a 304 milioni di BFR.
Negli anni 1980 e 1981 si registravano perdite per 545 milioni di BFR; ciò implicava una riduzione di capitale di 579 milioni di BFR e un nuovo conferimento di capitale da parte dello Stato per 475 milioni di BFR, cosicché il capitale alla fine del 1981 ammontava a 200 milioni di BFR. Nel 1982 si avevano nuove perdite per 168 milioni di BFR. Nel 1983 il capitale veniva ridotto ulteriormente di 169 milioni di BFR, mentre la regione Vallonia effettuava il conferimento di capitale, di 83 milioni di BFR di cui è causa.
In definitiva il capitale, alla fine del 1983, ammontava a 113 milioni di BFR. In altre parole nel 1979 il capitale era di 150 milioni di BFR; nonostante conferimenti di capitale per circa 742 milioni di BFR — dei quali 698 milioni di BFR, vale a dire circa il 94o/o, effettuati dalla regione Vallonia — il capitale, a causa delle riduzioni, non è aumentato, anzi nel 1983 era sceso a 113 milioni di BFR. Nonostante un apporto di capitale di 739 milioni di BFR, il capitale è sceso di 37 milioni di BFR.
Contemporaneamente, dal 1979 al 1983, si sono avute perdite per 945 milioni di BFR.
Se inoltre si considera il fatto che nel 1979 prima dell'intervento della regione Vallonia, si era proceduto alla riduzione del capitale e solo mediante l'inclusione delle riserve si era ottenuto un capitale di 3 milioni di BFR, è inevitabile concludere che l'impresa sovvenzionata già allora si trovava in una situazione economica disperata. Ciò induce alla ulteriore conclusione che un privato, che agisse secondo i principi di obiettiva logica economica, in una situazione analoga non avrebbe investito altro capitale nell'impresa. Ciò è ulteriormente confermato dal fatto che i conferimenti di capitale di origine pubblica ammontavano a circa il 94% del totale, mentre altri azionisti — e non sappiamo se si trattasse di imprese private o di altri enti pubblici — avevano fornito all'impresa da ultimo nel 1979, non più di 44 milioni di BFR.
Se a questo proposito si tiene conto inoltre dell'eccesso di capacità dell'industria comunitaria della ceramica, si deve dire che la convenuta con ragione è giunta alla conclusione che il libero gioco delle forze del mercato normalmente avrebbe causato la chiusura dell'impresa.
La convenuta aveva quindi buoni motivi per considerare un intervento di salvataggio l'aumento di capitale sottoscritto dal ricorrente.
A questo proposito si deve inoltre fare richiamo alla decisione della convenuta 16 febbraio 1983, con la quale era stata disposta la revoca degli aiuti concessi nel 1981 per 475 milioni di BFR. Questa decisione, al momento del nuovo conferimento di capitale del 12 settembre 1983, non era ulteriormente impugnabile, poiché né il ricorrente né l'impresa interessata avevano impugnato la decisione, che in seguito ha dato origine alla sentenza 15 gennaio 1986, nella causa 52/84 ( 12 ). Il ricorrente ed anche l'impresa interessata dovevano quindi prevedere che questo aiuto di 475 milioni di BFR sarebbe stato ritolto all'impresa, il che non avrebbe solo peggiorato la sua situazione finanziaria, come ha dichiarato la convenuta nella decisione impugnata, ma il capitale di 113 milioni di BFR del settembre 1983, successivo all'aumento, sarebbe stato più che annullato dalla revoca di detto aiuto precedente di 475 milioni di BFR.
Questa conclusione non è inficiata dall'assunto del ricorrente secondo il quale la convenuta avrebbe dovuto fare una distinzione tra i due principali settori d'attività dell'impresa; essa avrebbe infatti dovuto rilevare che, nel settore della ceramica sanitaria, nel 1983 era stato realizzato un utile di 6 milioni di BFR.
A questo argomento si deve obiettare che l'aumento di capitale è andato a favore dell'impresa nel suo complesso, la quale effettivamente nel settore della ceramica sanitaria aveva realizzato nel 1983 un modesto utile di 6 milioni di BFR, al quale, nel settore del vasellame, si contrapponevano perdite per 104 milioni di BFR.
In sintesi si deve dire che la convenuta ha desunto la natura di aiuto della criticata partecipazione dal fatto che il finanziamento sul mercato dei capitali privati non sarebbe stato possibile. In particolare, la situazione finanziaria dell'impresa e l'eccesso di capacità del settore della ceramica costituivano ostacoli che avrebbero reso improbabile il reperimento sul mercato privato dei capitali delle somme necessarie per la sopravvivenza dell'impresa.
Questa conclusione è stata corroborata dalla convenuta specialmente con riferimento all'andamento delle perdite dell'impresa.
Del resto, quanto ha sostenuto la convenuta circa la situazione finanziaria dell'impresa è stato confermato dalla documentazione relativa all'andamento del capitale prodotte dal ricorrente a richiesta della Corte. A mio parere non era necessario esporre nella decisione i particolari di quest'andamento del capitale, dato che al ricorrente era già noto o quanto meno facilmente accertabile. In definitiva gli enti pubblici erano proprietari dell'impresa sovvenzionata almeno per il 94%.
Queste prove e la motivazione della decisione mi paiono sufficienti, specie se si tiene conto del comportamento del ricorrente nonché dei suoi rapporti con l'impresa sovvenzionata.
dd)
Il fatto che il preambolo della decisione litigiosa sia piuttosto succinto e lapidario, si deve anche al fatto che il ricorrente né ha notificato alla convenuta il progettato piano di aiuti, né, durante il procedimento amministrativo, ha fornito alla convenuta ulteriori particolari circa i provvedimenti in progetto o adottati.
Un siffatto comportamento non è conforme agli obblighi imposti ad uno Stato membro degli artt. 92 f e seguenti nonché 5 del trattato CEE. Per garantire il costante sviluppo ed il regolare funzionamento del mercato comune in armonia col disposto dell'art. 92 del trattato CEE, l'art. 93 del trattato CEE prescrive il costante controllo degli aiuti concessi o previsti dagli Stati membri. « Esame che presuppone una continua collaborazione tra questi Stati e la Commissione » come ha confermato la Corte nella più volte citata sentenza 2 luglio 1974 nella causa 173/73.
Già la lettera dell'art. 93 n. 3, 1o comma del trattato CEE — si devono comunicare alla Commissione tutti i progetti intesi ad istituire o modificare aiuti — come pure lo spirito di questa norma militano a favore di un ampio obbligo di comunicazione da parte degli Stati membri, poiché già solo la discordanza di opinioni tra la Commissione e gli Stati membri circa la legittimità di un aiuto dovrebbe essere evitata nei limiti del possibile. Inoltre non si può dimenticare che anche la revoca delle conseguenze di un aiuto concesso illegittimamente può implicare notevoli difficoltà. Le vicende della causa 52/84 costituiscono un esempio eloquente a questo proposito.
Poiché non spetta agli Stati membri, bensì alla Commissione, stabilire se un aiuto sia legittimo sotto il profilo comunitario, questa ripartizione di competenze va rispettata anche nell'accertare se si tratti di un aiuto.
L'obbligo di comunicazione a norma dell'art. 93, n. 3 del trattato CEE si riferisce quindi non solo agli aiuti soggetti a sindacato semplicemente quanto alla loro compatibilità con il trattato CEE, ma anche ai provvedimenti che potrebbero essere degli aiuti.
Ciò vale in particolare per i provvedimenti che gli Stati membri adottano nei confronti di imprese di loro proprietà, poiché spesso in questo caso solo in seguito ad esami approfonditi si può accertare se lo Stato agisca semplicemente come imprenditore oppure come pubblica autorità.
Poiché quindi si devono denunciare alla Commissione tutti i provvedimenti che si riferiscono a imprese pubbliche e rischiano di essere anche solo « in odore » di aiuto, non si può scagionare il ricorrente quando dichiara che l'aumento di capitale approvato non doveva essere comunicato poiché ai suoi occhi non appariva come aiuto.
2. Se l'aiuto litigioso pregiudichi gli scambi tra gli Stati membri e distorca la concorrenza
Poiché la concessione di aiuti, particolarmente sotto forma di partecipazione dello Stato o di enti di diritto pubblico, non può considerarsi a priori incompatibile col trattato, si deve vedere ora se gli aiuti in questione costituissero infrazione all'art. 92, n. 1 del trattato CEE. In particolare si deve accertare se gli aiuti alterassero la concorrenza o minacciassero di alterarla e se incidessero sugli scambi tra Stati membri.
a)
A giudizio del ricorrente, la decisione della convenuta non lascia capire fino a qual punto l'acquisto della partecipazione pregiudicasse gli scambi tra Stati membri oppure alterasse la concorrenza o minacciasse di alterarla.
Aggiungasi — e ciò sarebbe stato criticato dalla Corte anche nelle sentenze 14 novembre 1984, causa 323/82, e 13 marzo 1985, cause riunite 296 e 318/82 ( 13 ) — che la convenuta non ha fornito alcuna concreta indicazione circa il tipo del presunto pregiudizio per la concorrenza; la sua decisione non conterrebbe alcun dato circa la situazione del mercato, la quota di mercato dell'impresa, le correnti commerciali fra gli Stati membri per i prodotti in questione e le esportazioni dell'impresa. La decisione si limiterebbe a richiamarsi ad obiezioni formulate dai governi degli Stati membri, da un'associazione di industriali e da due altre imprese dello stesso ramo.
Del resto gli investimenti sarebbero serviti alla razionalizzazione, che non avrebbe implicato alcun aumento di capacità.
A giudizio della convenuta, dalla decisione impugnata si desume chiaramente che l'aiuto criticato era atto ad ostacolare la concorrenza in modo particolarmente grave, poiché, secondo il libero gioco delle forze di mercato, normalmente sarebbe stato necessario chiudere la Boch, il che avrebbe offerto possibilità di espansione ai concorrenti più efficienti. La situazione di mercato sarebbe stata tratteggiata pure facendo richiamo all'eccesso di capacità produttive e all'intensità degli scambi commerciali intracomunitari. La posizione della Boch sul mercato sarebbe descritta come quella di un'impresa che, nel 1983, esportava negli altri Stati membri più del 70% della produzione.
Inoltre la convenuta fornisce dei dati circa la quota di mercato dell'impresa in vari Stati membri della Comunità, nonché circa le esportazioni complessive del Belgio, la cui quota negli scambi intracomunitari in questo settore è salita dal 19,4% nel 1979 al 34,8% nel 1983.
I ripetuti aiuti avrebbero consentito alla destinataria di sfruttare meglio le proprie capacità produttive e di collocare i suoi prodotti sul mercato comunitario al prezzo che meglio le conveniva.
Anche l'interveniente sostiene che, mediante l'aiuto concesso, si è alterata la concorrenza e si sono pregiudicati gli scambi fra Stati membri.
L'afflusso di capitale doveva essere stato determinante per la continuazione della produzione di una società che aveva subito perdite così rilevanti. Sarebbe pacifico che la produzione dell'impresa ha invaso il commercio nell'area comunitaria. Questo modo di vedere sarebbe rafforzato dalla circostanza che le importazioni di articoli di ceramica sanitaria dal Belgio, nei confronti dell'importazione dagli altri Stati membri, sono notevolmente aumentate, mentre le importazioni in generale tendevano a diminuire.
b)
Si deve anzitutto dire che le considerazioni della decisione impugnata relative al problema se l'aiuto litigioso abbia pregiudicato il commercio fra Stati membri e alterato la concorrenza sono molto succinte. Quanto ai fatti, si dichiara semplicemente che l'impresa ha esportato più del 70% della produzione di ceramica sanitaria negli altri Stati membri e che nel contempo il mercato era contraddistinto da un eccesso di capacità dell'industria della ceramica. Stando alla presunzione secondo la quale il libero gioco delle forze di mercato avrebbe normalmente causato la chiusura dell'impresa, si trae l'ulteriore conclusione che, se non fossero stati concessi aiuti, i concorrenti più efficienti avrebbero avuto ulteriori possibilità di espansione.
In effetti, nulla si dice circa la quota di mercato dell'impresa e le correnti commerciali dei prodotti in questione. Dati circa la quota di mercato dell'impresa negli Stati membri della Comunità nonché circa i suoi criteri di calcolo dei prezzi sono stati forniti dalla convenuta solo in corso di causa.
Evidentemente la convenuta, nella decisione, non aveva bisogno di elencare tutti i particolari sui quali si basava la sua conclusione. Tuttavia era indispensabile esporre la motivazione sostanziale della decisione, cosicché le dichiarazioni integrative successive possono venir prese in considerazione solo nei limiti in cui si riferiscono ad elementi già contenuti nella decisione oppure che si potevano presumere generalmente noti.
Poiché per la convenuta era assodato che l'impresa esportava negli altri Stati membri della Comunità il 70% dei suoi prodotti di ceramica sanitaria — alla Corte è risultato che un buon 70% della produzione totale veniva esportata, e di queste esportazioni la maggior parte andava negli Stati membri della Comunità — la convenuta, mi pare, poteva con ragione partire dal presupposto che già il tener in vita artificialmente l'impresa poteva comportare un'alterazione della concorrenza e un pregiudizio per gli scambi fra Stati membri. La copiosa quota spettante all'esportazione sulla produzione totale dell'impresa, vista sullo sfondo dei dati complessivi sulla produzione, che secondo la direttiva 68/151 ( 14 ) si dovevano pubblicare e quindi dovevano considerarsi noti, rilevava una partecipazione non indifferente dell'impresa agli scambi intracomunitari. Se inoltre si tiene conto del fatto che l'impresa poteva sopravvivere solo grazie agli aiuti statali, ovvero in altre parole che l'impresa senza aiuti statali non avrebbe potuto proseguire l'attività economica, emerge il pregiudizio per l'interscambio comunitario. Poiché gli aiuti consistono nella concessione di un vantaggio che normalmente non si sarebbe potuto ottenere in una data situazione di mercato, in caso di dubbio si deve presumere che questa concessione migliori la posizione concorrenziale dell'impresa destinataria rispetto a quella dei suoi concorrenti, che non hanno fruito di analogo trattamento, e quindi alteri del pari la concorrenza.
Tenuto conto del fatturato dell'impresa e della sua attività d'esportazione, con ragione la convenuta poteva quindi partire dal presupposto che già il tenerla in vita alterasse la concorrenza e pregiudicasse gli scambi fra gli Stati membri. La chiusura dell'impresa avrebbe potuto offrire possibilità di espansione ai concorrenti meglio organizzati, tanto sul mercato belga quanto sui mercati degli altri Stati membri, sui quali l'impresa non avrebbe più venduto.
La decisione della convenuta sarebbe stata certo più chiara e più trasparente se avesse contenuto dati circa il fatturato complessivo (che del resto si può desumere dall'entità del passivo e dalle percentuali del fatturato che sono indicate nella decisione) dell'impresa, nonché della sua quota di mercato nel Belgio e nella Comunità. Non mi pare però che questi dati fossero rigorosamente indispensabili per giungere alla conclusione contenuta nella decisione impugnata. Questa mi pare quindi sufficientemente suffragata da dati di fatto e fondata.
Anche a questo proposito si deve nuovamente ricordare che la scarna esposizione dei fatti e motivazione della decisione devono addebitarsi in buona parte al comportamento del ricorrente il quale, in ispregio degli obblighi impostigli dagli artt. 93 e 5 del trattato CEE, non ha affatto favorito o sostenuto la procedura di sindacato sugli aiuti condotta dalla convenuta. In considerazione di questa mancanza di collaborazione da parte dello Stato membro non si dovrebbero porre condizioni troppo rigorose per quanto riguarda l'onere di esposizione e di motivazione che incombe alla convenuta. Infine la sua facoltà di sindacare gli aiuti non comporta la stessa libertà d'azione prevista, ad esempio, nel caso di procedimenti di sorveglianza della concorrenza, grazie alla quale essa può ottenere le informazioni occorrenti, se del caso, minacciando di adottare o adottando provvedimenti coercitivi.
In conclusione ritengo quindi che la convenuta abbia corredato la decisione di elementi di fatto e di motivazione ancora sufficienti.
3.
Sebbene il ricorrente, dal momento che assume che la partecipazione di capitale in esame non costituisca un aiuto, non abbia dedotto espressamente l'inosservanza dell'art. 92, n. 3 del trattato CEE, ritengo necessario esaminare brevemente questa deroga. Poiché il ricorrente ha dunque sostenuto che l'aumento di capitale approvato dalla regione Vallonia è stato effettuato nell'ambito di un programma di rinnovamento che negli anni 1981-1984 avrebbe dovuto portare a investimenti di razionalizzazione ed allo sfoltimento del personale, in queste dichiarazioni si può ravvisare la tesi secondo la quale l'aiuto poteva considerarsi conciliabile con il mercato comune ai sensi dell'art. 93, n. 3 del trattato CEE.
Quanto alla possibilità di applicare l'art. 92, n. 3 del trattato CEE la convenuta nella decisione ha in primo luogo esposto argomenti teorici. Essa si è richiamata poi al fatto che l'applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. a), del trattato CEE avrebbe dovuto essere esclusa, poiché la regione nella quale era ubicata l'impresa non costituiva una zona nella quale il tenore di vita fosse eccezionalmente basso oppure contraddistinta da notevole sottoccupazione. In corso di causa la convenuta ha dichiarato che questa dichiarazione si riferisce alla situazione nella Comunità in generale. Ciò non può esser criticato in quanto la Corte, nella sentenza 17 settembre 1980, causa 730/79 ( 15 ), ha deciso che la convenuta può valutare il tenore di vita e la sottoccupazione in una determinata zona con riferimento non già alla media nazionale, bensì alla media comunitaria.
Quanto alla possibilità di ammettere che un aiuto a norma dell'art. 92, n. 3, lett. b), del trattato CEE è compatibile con il mercato comune, la convenuta ha dichiarato che il Belgio fa parte della zona centrale della Comunità, i cui problemi sociali ed economici non rientrano tra i problemi comunitari più gravi nei quali però il pericolo di una corsa alle sovvenzioni è più acuto e ogni aiuto sarebbe atto a pregiudicare l'interscambio fra Stati membri. Del resto i dati economici e sociali di cui disponiamo sul Belgio non consentirebbero di concludere che sussista nel mondo economico belga una grave perturbazione ai sensi del trattato.
Anche queste dichiarazioni mi paiono attendibili; il ricorrente comunque non ha svolto alcun argomento che possa inficiarle seriamente.
Resta quindi solo da esaminare la possibilità di deroga di cui all'art. 92, n. 3, lett. e), del trattato CEE. La convenuta ha rifiutato di applicare questa deroga, adducendo che si doveva concludere che l'andamento dell'industria della ceramica faceva presumere che la conservazione di capacità produttive mediante aiuti statali fosse incompatibile con l'interesse generale.
Questa laconica dichiarazione poteva far apparire possibile la conclusione — e l'attore vi giunge richiamandosi alla sentenza della Corte 13 maggio 1985 nelle cause riunite 296 e 318/82 — che la convenuta non avesse tenuto conto di una circostanza essenziale che probabilmente avrebbe potuto portare ad una valutazione diversa, la circostanza cioè che l'aiuto si ricollegava alla riorganizzazione dell'impresa destinataria.
Se ciò risultasse fondato, si dovrebbe annullare l'impugnata decisione della convenuta, come fa l'altra sua decisione che aveva dato origine alla sentenza del 13 marzo 1985 nelle cause riunite 296 e 318/82. Sono però del parere che così non sia.
L'esistenza del presunto programma di rinnovamento dell'impresa per il periodo 1981-1984 era stata innegabilmente comunicata alla convenuta, però il programma stesso non è stato esibito dal ricorrente né alla convenuta, nel corso del procedimento di sindacato sugli aiuti, né alla Corte in sede di sindacato giurisdizionale. Già questo fatto, posto in relazione con l'andamento effettivo dell'impresa, che aveva portato a perdite sempre maggiori e infine alla chiusura, giustifica la conclusione che il cosiddetto programma di rinnovamento non era un efficace piano di riorganizzazione. Non è però il caso di approfondire questa supposizione, poiché il ricorrente all'udienza ha dichiarato che la riorganizzazione vera e propria sarebbe stata effettuata solo dopo la chiusura dell'impresa nel gennaio del 1985, che aveva comportato la cessazione dell'attività nel settore del vasellame e il proseguimento dell'attività nel settore della ceramica sanitaria ad opera di una nuova impresa, la Noviboch SA.
Il sussistere di un progetto di riorganizzazione, che probabilmente avrebbe posto in una luce diversa l'aiuto statale di salvataggio o di risanamento ( 16 ) non è stato in definitiva né allegato né provato.
Non vi sono quindi motivi per porre in dubbio la legittimità dell'accertamento della convenuta, secondo il quale non si potevano considerare conciliabili col mercato comune a norma dell'art. 92, n. 3, del trattato CEE gli aiuti concessi da enti statali del ricorrente.
4. Inosservanza delle prerogative della difesa
a)
Il ricorrente si richiama al fatto che la convenuta, secondo la decisione impugnata, aveva ricevuto comunicazioni dei governi di quattro altri Stati membri, di un'associazione di industriali e da due altre imprese dello stesso ramo di attività, nelle quali i firmatari dichiaravano di condividere le preoccupazioni della Commissione quanto agli aiuti concessi nel Belgio e nelle quali si sottolineavano le gravi distorsioni della concorrenza che sarebbero derivate dai reiterati aiuti concessi.
Né il contenuto di queste comunicazioni, né l'identità dei mittenti sarebbero mai state comunicate al ricorrente. Questi quindi non avrebbe potuto preparare efficacemente le proprie difese.
Infine sarebbe contraddittorio che il ricorrente, nella sua veste di Stato membro, riceva minori informazioni, circa le obiezioni mosse alla criticata partecipazione, di uno Stato terzo nei cui confronti sia stato promosso un procedimento antisowenzioni a norma del regolamento n. 2176/84 ( 17 ). In questo procedimento sarebbe prescritto che gli interessati ed in particolare i rappresentanti del paese d'esportazione possano consultare tutti i documenti messi a disposizione della Commissione da uno dei partecipanti all'indagine nonché abbiano il diritto di venire informati circa i fatti essenziali e le considerazioni sulle quali le autorità comunitarie si sono basate.
A giudizio della convenuta, il fatto che essa abbia impartito agli interessati un termine per esprimersi doveva unicamente servire a consentirle di raccogliere tutti i dati di cui aveva bisogno per valutare la conciliabilità degli aiuti col mercato comune. Per l'esame degli aiuti, quindi, non sarebbe prescritto alcun procedimento contraddittorio paragonabile a quello contemplato dalle norme sulla concorrenza per le imprese (art. 85 e segg. del trattato CEE).
A parte ciò, l'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio impostole dall'art. 214 del trattato CEE non le consentirebbe di divulgare le notizie fornitele dagli interessati, poiché queste potrebbero contenere dati relativi alla gestione interna delle imprese ed in parte riservati. Se in questo settore essa non si imponesse una certa discrezione, i terzi potrebbero rifiutare di comunicarle determinati particolari, cosicché essa non potrebbe svolgere regolarmente i suoi compiti.
Il raffronto con il procedimento antidumping dimostrerebbe infine solo che il legislatore comunitario dovrebbe mettersi all'opera affinché fosse possibile far assegnamento su una determinata disciplina come quella auspicata dal ricorrente.
A giudizio dell'interveniente, il trattato CEE non contempla espressamente l'obbligo della convenuta di trasmettere allo Stato membro le notizie fornite dagli altri interessati. Per motivi di correttezza, potrebbe tuttavia essere opportuno presumere un obbligo in questo senso. Una soluzione definitiva di tale questione non sarebbe possibile, bensì dipenderebbe dall'esame nella singola fattispecie. La convenuta non sarebbe obbligata a comunicare le informazioni datele dagli altri interessati se queste non riguardano punti già trattati nelle dichiarazioni dello Stato membro che ha comunicato l'aiuto. Del pari la convenuta, per salvaguardare il segreto d'ufficio, potrebbe non essere in grado di trasmettere determinate informazioni. Se tuttavia, eccezionalmente, dalle comunicazioni degli altri interessati emergessero nuovi fatti che potrebbero influire sostanzialmente sulla decisione della convenuta, sarebbe opportuno che questa, prima di emanare la decisione definitiva, offrisse allo Stato membro una nuova possibilità di esprimersi sull'argomento.
b)
In linea di principio si deve ritenere col ricorrente che, prima dell'emanazione di una decisione amministrativa, l'interessato deve poter esprimere il proprio parere sui punti sui quali il procedimento si basa. Ciò è stato affermato espressamente dalla Corte, fra l'altro nelle sentenze 13 febbraio 1979 nella causa 85/76 ( 18 ) e 20 marzo 1985 nella causa 264/82 ( 19 ).
Da questa massima non consegue tuttavia, in ogni caso, che lo Stato membro interessato disponga del diritto di consultare le informazioni trasmesse alla convenuta. In determinate circostanze, infatti il principio del rispetto del segreto d'ufficio imposto alla convenuta dall'art. 214 del trattato CEE, può vietarle di divulgare determinate comunicazioni se sono riservate ( 20 ). Ciò implica solo la conseguenza che nel procedimento amministrativo la Commissione non può avvalersi di queste informazioni, queste quindi, se non sono state trasmesse all'interessato, non possono essere usate per motivare la decisione ( 21 ).
L'assunto della convenuta, secondo il quale finché il diritto alla consultazione dei documenti nei procedimenti in fatto di aiuti non sarà disciplinato con espresse norme sarebbe escluso che esista il diritto di consultare il fascicolo, non può certo essere accolto in via così generale, poiché il diritto di conoscere gli addebiti è già contenuto nel principio del contraddittorio. Il ricorrente, nella fase orale, ha dedotto che il trattamento riservatogli era meno favorevole di quello riservato ad uno Suto terzo a norma del regolamento n. 2176/84 (regolamento antidumping oppure antisowenzioni). Per questo motivo sarebbe possibile sollevare il problema dell'applicazione analogica di detto regolamento.
In definitiva, a mio parere, non occorre risolvere il problema, ed io nemmeno insisterei troppo sul fatto che il ricorrente, secondo quanto ha ammesso nella fase orale, non ha mai chiesto alla convenuta di consultare i documenti. La decisione della convenuta si riferisce cioè a quanto è stato dichiarato dagli altri partecipanti al procedimento solo in quanto rende noto che questi condividevano le preoccupazioni della convenuta circa gli aiuti concessi dal ricorrente e che taluni dei partecipanti avevano sottolineato le gravi distorsioni della concorrenza che sarebbero derivate dagli aiuti stessi.
Nel fatto che taluni dei partecipanti condividessero le preoccupazioni della convenuta, non si può certo ravvisare un fatto sul quale il ricorrente avrebbe dovuto essere sentito. Al contrario, ciò rappresenta una valutazione di fatti che al ricorrente erano senz'altro noti. Lo stesso vale per l'assunto secondo cui taluni dei partecipanti avrebbero messo in rilievo le gravi distorsioni della concorrenza che sarebbero derivate dalle reiterate concessioni di aiuti. Pure queste distorsioni della concorrenza sono state dimostrate dalla convenuta con fatti che essa poteva rilevare, anche senza comunicazioni in proposito da parte degli interessati.
La decisione litigiosa non si basa quindi sulle opinioni che questi altri interessati hanno esposto alla convenuta.
Ammesso che le comunicazioni dei partecipanti abbiano avuto un peso nel procedimento, al massimo possono aver contribuito a rafforzare l'opinione della Commissione circa la valutazione giuridica del comportamento del ricorrente. Non risulta però che la mancata divulgazione delle informazioni fornite dai partecipanti abbia leso il ricorrente nella tutela dei suoi interessi, poiché i fatti sui quali la decisione si basava gli erano ampiamente noti: l'attività d'esportazione dell'impresa, l'andamento delle sue perdite e la loro compensazione mediante enti statali.
C —
Tutto ciò premesso, propongo alla Corte di respingere il ricorso e di condannare il ricorrente alle spese. Quanto alle spese dell'interveniente non è il caso di pronunciarsi, in quanto non ne ha chiesto la rifusione.
( *1 ) Traduzione dal tedesco.
( 1 ) Vedasi comunicazioni nel Moniteur belge del 10 dicembre 1981 e del 25 agosto 1983.
( 2 ) Sentenza 15 gennaio 1986 nella causa 52/84, Commissione/Regno del Belgio, Racc. 1986, pag. 89.
( 3 ) GU 1985, L 59, pag. 21.
( 4 ) In luogo di « abolito » si dovrebbe leggere « soppresso » in quanto le uniche versioni facenti fede della decisione (francese e olandese) si basano sotto questo aspetto sulle lettere dell'art. 93, n. 2 del trattato CEE.
( 5 ) Sentenza 14 novembre 1984 nella causa 323/82, SA Inter-mills/Commissione, Racc. 1984, pag. 3809.
( 6 ) Sentenza 23 febbraio 1961 nella causa 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autortà della CECA, Racc. 1961, pag. 1, in particolare pag. 38.
( 7 ) Sentenza 22 marzo 1977 nella causa 78/76, Steinike e Weinlig/Repubblica federale di Germania, Racc. 1977, pag. 595.
( 8 ) Sentenza del 2 luglio 1974 nella causa 173/73, Repubblica italiana/Commissione, Racc. 1974, pag. 709.
( 9 ) Direttiva della Commissione 25 giugno 1980 relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, GU 1980, L 195, pag. 35.
( 10 ) Sentenza 6 luglio 1982 nelle cause riunite 188-190/80, Repubblica francese, Repubblica italiana e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Commissione, Race 1982, pag. 2545.
( 11 ) Sentenza 2 luglio 1974 nella causa 173/73, già citata, n. 26.
( 12 ) Sentenza 15 gennaio 1986 nella causa 52/84, Commissione/Regno del Belgio, Racc. 1986, pag. 89.
( 13 ) Sentenza 13 marzo 1985 nelle cause riunite 296 e 318/82, Regno dei Paesi Bassi/Commissione, Racc. 1985, pag. 809.
( 14 ) Prima direttiva del Consiglio del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 58, 2o comma del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, GU 1968, L 65, pag. 8.
( 15 ) Sentenza 17 settembre 1980 nella causa 730/79, Philip Morris Holland BV/Commissione, Racc. 1980, pag. 2671, in particolare pag. 2691 e segg.
( 16 ) Confronta in merito le ciute sentenze 14 novembre 1984 nella causa 323/82, n. 39, e del 13 marzo 1985 nelle cause riunite 296 e 318/82, n. 26.
( 17 ) Regolamento del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2176/84, relativo alla difesa contro importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della CEE, GU 1984, L 201, pag. 1.
( 18 ) Sentenza 13 febbraio 1979 nella causa 85/76, Hoffmann-La Roche & Co. AG/Commissione, Race. 1979, pag. 461, in particolare pag. 510 e seguenti (sul procedimento in fatto di concorrenza).
( 19 ) Sentenza 20 marzo 1985 nella causa 264/82, Timex Corporation/Consiglio e Commissione, Race. 1985, pag. 849 (in fatto di procedimento antidumping).
( 20 ) Consulta in proposito le mie conclusioni del 22 gennaio 1986 nella causa 53/85, AKZO Chemie/Commissione, Racc. 1985, pag. 1965.
( 21 ) Vedasi in proposito sentenza 13 febbraio 1979 nella causa 85/76, gii citau, in particolare pag. 512 e seguenti (n. 14 della motivazione).
Full & Egal Universal Law Academy