CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
G. FEDERICO MANCINI
del 23 settembre 1986
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Con ricorso introdotto il 12 febbraio 1985, la Sideradria SpA, un'impresa italiana produttrice di ferro tondo per cemento armato, vi chiede di annullare o di ridurre un'ammenda di 768404 ECU inflittale dalla Commissione delle Comunità. Nella relativa decisione (19 dicembre 1984) si addebita alla ricorrente di aver superato i limiti di produzione stabiliti per il quarto trimestre 1982 e i quantitativi di ferro che essa poteva consegnare nel mercato comune durante l'ultimo trimestre 1981 e i quattro trimestri del 1982.
È questa la seconda sanzione comminata a Sideradria nel giro di pochi mesi. La società — ricordo — contestò anche la prima, dovuta all'inosservanza della quota di consegna per il terzo trimestre 1981; ma, con pronuncia 12 dicembre 1985, causa 67/84 (Race. 1985, pag. 3983), la Corte respinse la richiesta di annullare l'ammenda, limitandosi a ridurne di poco l'importo. Con quella controversia la presente lite ha molti aspetti in comune; farò quindi frequenti rinvìi alla vostra sentenza e alle conclusioni che pronunciai il 21 maggio 1985.
2.
Il 19 agosto 1982 la Commissione accordò retroattivamente a Sideradria quote di produzione relative agli ultimi due trimestri del 1981 e ai primi tre del 1982. Tali supplementi, che avrebbero dovuto permettere alla società di regolarizzare gli eccessi di produzione fin lì commessi (cfr. le mie conclusioni, n. 2), non potevano essere riportati oltre il terzo trimestre 1982 e cioè al di là del periodo in cui venivano attribuiti. La Commissione accertò, tuttavia, che nel quarto trimestre 1982, oltre a non rispettare la produzione impostale, Sideradria aveva continuato a superare le quote di consegna del quarto trimestre 1981 e di tutti quattro i trimestri del 1982. Da qui la decisione sanzionatoria a cui ho fatto cenno e la sua successiva impugnazione da parte della destinataria.
3.
In ordine al primo addebito, la ricorrente afferma che non avrebbe commesso l'infrazione rimproveratale se la Commissione le avesse permesso di riportare le quote non utilizzate « anche nei trimestri successivi al terzo trimestre 1982 ». Poiché la richiesta che essa fece a questo fine non ebbe séguito, Sideradria non potrebbe venir punita solo per aver prodotto, dopo il termine prescritto, quantitativi di ferro tondo che lo stesso organo di controllo le aveva attribuito retroattivamente. In ogni caso la società ritiene che, ai sensi dell'articolo 11, n. 3, lettera d) decisione n. 1696/82/CECA del 30 giugno 1982 (GU L 191, pag. 1), il suo comportamento debba considerarsi corretto. Tale norma dispone infatti che « qualora un'impresa non abbia raggiunto le sue quote di produzione durante il trimestre al quale si riferiscono, la Commissione, se l'impresa dimostra che ciò è dovuto ad un caso di forza maggiore, può consentirle di riportare integralmente le quote non utilizzate ».
Questi argomenti vanno respinti. Invocare l'inadeguatezza del termine fissato per il riporto delle quote supplementari equivale infatti a contestare la legalità del provvedimento che tale termine stabilì. Ma — osservo sulla scorta della vostra giurisprudenza (vedasi da ultimo il punto 15 della citata pronuncia 12 dicembre 1985) — la decisione 19 agosto 1982 è da tempo divenuta definitiva e l'impresa interessata non può quindi eccepirne l'illegittimità in sede di annullamento dell'ammenda. Del pari inaccoglibile è il riferimento alla forza maggiore. La ricorrente, invero, non indica i motivi che le impedirono di rispettare il termine concessole per il riporto delle quote supplementari, né ad essi accenna nella richiesta di proroga fatta a suo tempo alla Commissione.
Per quanto concerne il secondo addebito, relativo all'inosservanza dei quantitativi da consegnare nel quarto trimestre 1981 e nei quattro trimestri del 1982, constato che Sideradria ripropone i mezzi già sostenuti nella causa 67/84 e cioè:
a)
sperequazione manifesta fra quote di produzione e quote di consegna;
b)
omessa o erronea applicazione dei correttivi previsti dal legislatore comunitario per le imprese siderurgiche che si sono trovate in difficoltà a causa del precedente sistema di calcolo delle quote (articolo 8, n. 2, decisione 24 giugno 1981, n. 1831/81/CECA, GU L 180, pag. 1, come modificata dalla decisione 23 settembre 1981, n. 2804/81 /CECA, GU L 278, pag. 1, e articolo 14 decisione 31 gennaio 1984, n. 234/84/CECA, GU L 29, pag. 1);
c)
omessa valutazione di certi errori di contabilità commessi dall'impresa che alterarono a suo danno i dati di riferimento per la determinazione delle quote.
Orbene, nella sentenza 12 dicembre 1985, la Corte dichiarò i primi due mezzi irricevibili e l'ultimo privo di base. Mutatis mutandis, le medesime soluzioni s'impongono anche nel nostro caso; è superfluo pertanto ripeta i motivi su cui le fondaste (vedasi, del resto, le mie conclusioni nella causa 67/84).
4.
Resta allora da stabilire se la pena irrogata sia congrua alla serietà dell'infrazione. A questo riguardo, leggo nella decisione 19 dicembre 1984 che, tenuto conto della gravissima situazione finanziaria in cui l'impresa versava, il vicepresidente Davignon ritenne equo ridurre il tasso normale dell'ammenda da 75 a 20 ECU per tonnellata. Benché recidiva a breve distanza di tempo, Sideradria fu dunque trattata in modo generoso. Non vedo che cosa potrebbe indurre la Corte ad andar oltre la clemenza già dimostrata dall'organo di controllo.
5.
Sulla base delle considerazioni che precedono vi propongo di respingere il ricorso introdotto il 12 febbraio 1985 dalla Sideradria SpA a norma dell'articolo 69, paragrafo 2, regolamento di procedura, di condannare la ricorrente alle spese.
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