CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MARCO DARMON
dell'8 ottobre 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Il 14 febbraio 1985, la società Cockerill-Sambre ha depositato nella cancelleria della Corte, a norma dell'art. 36, 2o comma, del trattato CECA, un ricorso per l'annullamento della decisione individuale n. C(84) 1958/1 adottata nei suoi confronti il 19 dicembre 1984 dalla Commissione delle Comunità europee. Con tale decisione le si infliggeva un'ammenda di 620570 ECU a norma dell'art. 58 del trattato CECA, per superamento, nel primo semestre del 1983, di quote di produzione fissate dalla decisione della Commissione 30 giugno 1982, n. 1696/CECA.
La questione oggi all'esame non riguarda il merito, bensì la ricevibilità del ricorso: si tratta di accertare se questo sia stato proposto nel termine fissato dall'art. 39, 1o comma, del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia CECA, a norma del quale
« i ricorsi previsti agli articoli 36 e 37 del trattato devono essere presentati entro il termine di un mese previsto all'ultimo capoverso dell'articolo 33 ».
A tale termine si aggiungono due giorni come termine relativo alla distanza, a norma dell'art. 81 del regolamento di procedura della Corte e dell'art. 1 del suo allegato II
La Commissione ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità, con atto separato, a norma dell'art. 91 del regolamento di procedura.
2.
A sostegno dell'eccezione, essa deduce che
—
la decisione impugnata è stata comunicata il 9 gennaio 1985 alla Cockerill-Sambre, presso la sede sociale di Seraing;
—
a norma delle disposizioni sopra richiamate, il ricorso avrebbe dovuto essere depositato entro il 12 febbraio 1985;
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il ricorso è stato proposto solo il 14 febbraio 1985.
Richiamandosi alla vostra giurisprudenza, la Commissione ha ricordato la natura tassativa dei termini di ricorso e contestato l'assunto della ricorrente secondo il quale la comunicazione della decisione impugnata avrebbe avuto luogo solo I'11 gennaio 1985, presso i suoi uffici di Bruxelles.
3.
Per suffragare questo assunto, la ricorrente ha allegato che, benché la sua sede sociale sia tuttora in Seraing, la presidenza, la direzione generale, nonché gli uffici esecutivi, a partire dal giugno 1984, sono stati trasferiti a Bruxelles. Tutti gli abituali corrispondenti della società — fra cui la Commissione — sarebbero stati informati di questo cambiamento con lettera circolare 29 maggio 1984.
Visto che la Commissione non ne aveva tratto le debite conseguenze, la ricorrente, con lettere d'identico contenuto del 21 dicembre 1984, indirizzate alla Commissione, al vicepresidente (sig. Davignon) e, rispettivamente, alla DG III (direzione generale acciaio) avrebbe espressamente chiesto che tutta la corrispondenza le fosse inviata a Bruxelles « onde evitare che vada perduta o subisca ritardi presso la sede sociale di Seraing, e ciò all'attenzione del destinatario finale o di G. Paulus, gruppo quote, che la farà proseguire ». Tali lettere sarebbero pervenute ai destinatari il 3 gennaio 1985.
La decisione impugnata, inviata dalla Commissione per raccomandata con ricevuta di ritorno l'8 gennaio 1985, sarebbe pervenuta il 9 gennaio successivo alla sede sociale da cui, dopo la firma della ricevuta di ritorno, sarebbe stata ritrasmessa agli uffici di Bruxelles con plico raccomandato giunto a destinazione venerdì 11 gennaio 1985.
Secondo la Cockerill-Sambre, nessuna norma di diritto comunitario prescrive che le decisioni con cui si infliggono delle ammende siano comunicate esclusivamente alla sede sociale delle società.
Qualora queste ne facciano domanda, cosa che non sarebbe affatto vietata, la Commissione dovrebbe procedere alle comunicazioni agli indirizzi indicati dai suoi corrispondenti, in mancanza di che, a norma dell'art. 173, 2o comma, n.p., del trattato CEE, il termine per agire decorrerebbe dal momento in cui l'impresa ha effettivamente avuto conoscenza della decisione.
Ritenendo di esser stata diligente nel ritrasmettere a Bruxelles il plico pervenuto il 9 gennaio 1985 alla sede sociale, la Cockerill-Sambre sostiene che si deve ritenere che essa ha avuto effettivamente conoscenza della decisione solo I'11 gennaio 1985 e che quindi il ricorso è stato proposto l'ultimo giorno del termine legale.
In subordine, essa osserva che, anche ammettendo che la Commissione potesse effettuare la notifica presso la sede sociale, le si dovrebbe far carico della negligenza che avrebbe impedito alla ricorrente di prendere conoscenza della decisione prima dell'11 gennaio 1985.
4.
Ammessa a ribattere con memoria a causa dei nuovi aspetti addotti dalla ricorrente, la Commissione ha tenuto ferma la domanda incidentale. A suo parere, la notifica era rituale e valida ed inoltre conforme ad una norma di buon senso, la quale prescriverebbe che la comunicazione di una decisione della Commissione destinata ad una persona giuridica venga effettuata presso la sede sociale, tanto più nel caso di una decisione che infligge sanzioni pecuniarie.
In subordine, la Commissione ha eccepito che, dalla circolare 29 maggio 1984, non si poteva desumere ch'essa fosse « tenuta » a comunicare le sue decisioni — in particolare quelle che infliggono ammende — al nuovo indirizzo che vi era indicato. Essa ha aggiunto che la lettera del 21 dicembre 1984 non forniva maggiori precisazioni in proposito e che, inoltre, vi sarebbe stata in pratica coincidenza fra la data in cui essa è stata ricevuta (3 gennaio) e quella in cui la decisione è stata spedita (8 gennaio), il che confuterebbe gli addebiti di negligenza mossile.
5.
La questione sollevata da questa causa è se la Commissione sia obbligata ad effettuare la comunicazione delle proprie decisioni nel luogo indicatole dal destinatario.
Ritengo che si debba risolvere in senso negativo. La Commissione avrebbe certo potuto aderire ad un desiderio del genere. Essa non vi era obbligata.
Nella sentenza 209/83 (causa Ferriera Valsabbia SpA/Commissione, sentenza 12 luglio 1984, Race. 1984, pag. 3089), avete affermato che
« (...) la rigida applicazione delle norme comunitarie riguardanti i termini processuali “ risponde’ all'esigenza della certezza del diritto ed alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell'amministrazione della giustizia » (punto 14 della motivazione).
Il regolamento di procedura non precisa le modalità delle comunicazioni di cui parla nell'art. 81, § 1, a norma del quale
« I termini fissati per l'impugnativa di un atto delle istituzioni decorrono, se l'atto è stato comunicato, dal giorno successivo a quello in cui l'interessato ne ha avuto comunicazione (...) ».
Dalla vostra giurisprudenza emerge però che:
« Ai sensi del trattato (si tratta nel presente caso del trattato CEE) una decisione è debitamente notificata qualora sia stata comunicata al destinatario e questo sia stato in grado di prenderne conoscenza » (causa 6/72, Europemballage e Continental Can/Commissione, sentenza 21 febbraio 1973, Race. 1973, pag. 215, punto 10, in particolare a pag. 241).
Nella causa 224/83 (Ferriera Vittoria/Commissione, sentenza 30 maggio 1984, Race. 1984, pag. 2349), dopo aver richiamato gli artt. 33, n. 3, del trattato CECA e n. 81, § 1, del regolamento di procedura, che si applicano pure nella presente causa avete affermato :
« La notifica è avvenuta, nella fattispecie, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (...), mezzo che consente di determinare con certezza il dies a quo per il computo del termine di cui trattasi (...) » (punto 9).
Non avete, quindi, imposto una forma per la comunicazione, avete dichiarato che quella per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno era, in proposito, adeguata. Non avete nemmeno stabilito una norma riguardante il luogo di comunicazione: l'essenziale è che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza della decisione comunicata.
Nel presente caso, non è stato sostenuto che la lettera raccomandata sia stata rimessa ad una persona non autorizzata a riceverla. E quindi difficile ammettere che la comunicazione effettuata presso la sede sociale di una società [cioè al suo domicilio] non la metta in grado di prendere conoscenza dell'atto comunicato.
Quello che va considerato come una semplice preferenza espressa dalla Cockerill-Sambre circa il luogo di comunicazione della decisione, alla luce delle norme afferenti e della vostra giurisprudenza, non può determinare un obbligo a carico della Commissione, né incidere sui termini. La certezza del diritto impone, infatti, che l'interpretazione e l'applicazione delle norme di procedura non siano subordinate agli incerti dell'organizzazione interna delle imprese.
L'applicazione rigorosa della normativa comunitaria porta a concludere che, nel caso in esame, essendo stata la comunicazione della decisione impugnata debitamente effettuata il 9 gennaio 1985, il termine d'impugnazione sarebbe il 12 febbraio 1985.
6.
Il ricorso proposto il 14 febbraio 1985 va quindi, secondo me, dichiarato irricevibile.
( *1 ) Traduzione dal francese.
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