CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN MISCHO
del 17 febbraio 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. Il ricorso
Con decisione 19 dicembre 1984 la Commissione infliggeva alla Manchester Steel Ltd un'ammenda di 172987 ECU, vale a dire 105446 UKL, per superamento delle sue quote di produzione per il primo, secondo e terzo trimestre del 1982.
La ricorrente impugnava questa decisione con un ricorso nel quale chiede alla Corte di:
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annullare la decisione contestata;
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in subordine, annullare l'ammenda inflitta o ridurne l'importo;
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in ogni caso, porre le spese a carico della Commissione.
A sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto cinque mezzi. Tuttavia nella replica essa ha dichiarato di rinunciare al primo e al quinto mezzo. Con lettera del 15 luglio 1985 la ricorrente comunicava di rinunciare anche al quarto mezzo.
2. Il mezzo di presunta inosservanza del principio di sana amministrazione
Nel secondo mezzo la ricorrente deduce la trasgressione dei « principi generali di sana amministrazione ». Questo mezzo si riferisce a quanto pare alla presunta inosservanza dell'art. 36 CECA, a norma del quale « l'Alta Autorità, prima di infliggere una delle sanzioni pecuniarie (...) previste dal presente trattato, deve mettere l'interessato in grado di presentare le sue osservazioni ».
Onde meglio comprendere questo mezzo è opportuno ricordare il procedimento seguito dalla Commissione prima di infliggere l'ammenda.
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Il 5 novembre 1983 la Commissione inviava alla ricorrente una lettera nella quale le addebitava dei superamenti delle quote di produzione relative a tre trimestri del 1982. Nella stessa lettera la Commissione invitava la ricorrente a presentare le sue osservazioni.
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La ricorrente rispondeva con lettera 23 novembre 1983, contestando alcuni dei dati della Commissione.
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Il 18 maggio 1984 si svolgeva un'audizione durante la quale si conveniva che gli uffici della Commissione avrebbero effettuato un'ultima verifica in loco.
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Con lettera 2 agosto 1984 i dati raccolti dai periti contabili di una ditta indipendente e la relazione elaborata in base agli stessi venivano accettati dalla ricorrente. In base a detti dati la Commissione archiviava la pratica per il quarto trimestre del 1981 e riduceva l'entità dei superamenti per quel che riguarda i tre trimestri del 1982.
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Con lettera 18 aprile 1984 la Commissione apriva un nuovo procedimento per i superamenti delle quote del primo e del secondo trimestre del 1983.
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Con telex 26 novembre 1984 la Commissione proponeva di organizzare un'audizione per discutere questi ultimi superamenti. In questo telex essa si dichiarava inoltre disposta a discutere nuovamente i superamenti per i tre trimestri del 1982.
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In questa riunione, che si è svolta il 4 dicembre 1984, le parti convenivano di organizzare una riunione « ufficiale » distinta per discutere ancora una volta i dati relativi ai superamenti del 1982. Come è detto nel progetto di verbale di questa riunione:
« In questa fase della trattativa il presidente poté solo constatare che, nonostante le numerose discussioni e le frequenti ispezioni, l'impresa non si decideva ancora a riconoscere l'attendibilità dei dati che essa stessa aveva prodotto in un primo tempo, aveva poi smentito e che erano quindi stati controllati secondo criteri accolti dalla stessa impresa. Quest'ultima continuava a richiamarsi alla sua lettera del 16 maggio 1984 con cui si contestava l'entità delle eccedenze comunicata dalla Commissione e si deducevano i dati forniti dall'impresa stessa anche se, dopo quella data, si era effettuata un'ulteriore ispezione, cui era seguita una relazione le cui conclusioni erano state accettate dall'impresa. Di fronte ad una situazione tanto inaudita, il presidente poteva solo proporre un ultimo gesto da parte dei servizi della Commissione, cioè che in un incontro separato l'impresa e i relativi servizi — amministrazione e quote — trovassero un accordo definitivo sul metodo di calcolo e determinassero una volta per tutte i dati di base, vale a dire non solo per la prima metà del 1983, ma anche per la seconda metà e per gli anni 1981 e 1982 — cioè per l'intero periodo sindacato dalla Binder Hamlyn, il cui rapporto conteneva conclusioni che la società aveva accettato. Il presidente ha insistito affinchè l'incontro fosse formale e si concludesse con un documento, firmato da entrambe le parti, che riportasse i dati concordati. Se non si fosse raggiunto un accordo, la Commissione avrebbe adottato la sua decisione in base ai dati confermati dagli ispettori.
Il presidente illustrava l'iter che sarebbe seguito, cioè che, oltre il procedimento illustrato in precedenza, si sarebbero inviati progetti in minuta all'impresa per approvazione. A questi sarebbe seguito il progetto finale, nel quale sarebbero state incluse le osservazioni che l'impresa avesse ritenuto utile presentare. Il presidente ha ringraziato gli intervenuti ed ha chiuso la riunione ».
Un incontro tra la Commissione e la ricorrente si svolgeva lo stesso giorno, onde fissare dati definitivi. Per quanto ci consta, questa riunione non è sfociata in un accordo.
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Il 19 dicembre 1984 la Commissione adottava la decisione con la quale infliggeva l'ammenda.
Il mezzo della ricorrente riguarda il fatto che il progetto di verbale della riunione del 4 dicembre le è stato trasmesso solo con lettera del 28 gennaio 1985 e che, adottando la decisione del 19 dicembre, la Commissione ha bruscamente posto fine alla valutazione concertata dei dati del 1982. Agendo in questo modo la Commissione avrebbe omesso forme sostanziali, il che renderebbe inevitabile l'annullamento della decisione.
È certo che, con la decisione del 19 dicembre, la Commissione ha effettivamente chiuso la fase della concertazione con la ricorrente per quel che riguarda i superamenti del 1982.
Tuttavia, a mio parere, questo mezzo va respinto.
In primo luogo, dagli antefatti sopra riassunti si desume che la ricorrente ha avuto quattro volte l'occasione di presentare le sue osservazioni, due volte mediante lettera e due volte oralmente. Pur ammettendo che il modo di concludere il procedimento non era il più corretto nei confronti della ricorrente, è assodato che la Commissione ha pienamente adempiuto l'obbligo che impone l'art. 36 CECA. Tengo a sottolineare che l'art. 36 non obbliga la Commissione a proseguire la concertazione fino a giungere ad un accordo con l'impresa circa l'entità dell'infrazione. Ciò emerge in particolare dalla vostra sentenza 9/83 (Eisen und Metall Ak-tiengesellschaft/Commissione, Race. 84, pag. 2071, n. 36).
In secondo luogo, anche se vi fosse stato un vizio procedurale, è assodato che la prosecuzione di questo procedimento non avrebbe condotto ad un risultato diverso della decisione impugnata. La ricorrente, al n. 11 del ricorso, dichiara infatti di accettare i dati della Commissione. Come avete detto nelle vostre sentenze Distillers (causa 30/78, Race. 1980, pag. 2229, n. 26) e NAVEWA e a. (cause riunite 96-102, 104, 105, 108 e 110/82, Race. 1983, pag. 3369, n. 15) in siffatte situazioni eventuali vizi di procedura non possono causare l'annullamento della decisione.
3. Il mezzo di mancata applicazione del margine di tolleranza
La ricorrente non contesta i dati su cui la decisione 19 dicembre 1984 è basata, ma deduce, contro detta decisione, un argomento di diritto, vale a dire il rifiuto della Commissione di applicare nei suoi confronti l'art. 11, n. 2, della decisione 1831/81 CECA (GU 1981, L 180, pag. 1).
Nella fase orale la Commissione ci ha ricordato che la ricorrente aveva invocato questa disposizione per la prima volta solo dopo l'adozione della decisione della Commissione nei suoi confronti.
L'art. 11 contempla un margine di tolleranza per superamenti minimi delle quote. Secondo l'art. 11, n. 1, è consentita una tolleranza di superamento del 3% della quota di produzione per le categorie la, Ib, le e Id. Tuttavia la produzione complessiva in queste categorie non può superare la somma delle quote per ciascuna di esse. Osservo dunque qui, una prima volta, che la limitazione della produzione complessiva di ciascuna impresa è il principio essenziale su cui questa decisione CECA si basa.
L'art. 11, n. 1, non ha importanza per imprese che producono una sola categoria di articoli, come ad esempio la ricorrente durante il primo e secondo trimestre del 1982. In questi casi l'art. 11, n. 2, stabilisce che:
« 2.
Alle imprese che producono soltanto un'unica categoria è riconosciuto, nei limiti della quota di produzione, un margine di tolleranza di superamento del 3% per quella parte della loro produzione che può essere consegnata nel mercato comune ».
La lettera di questa disposizione è univoca. La ricorrente, dato che si trovava in una situazione speciale, cioè le sue quote di consegna superavano le quote di produzione, non poteva fruire di questa tolleranza.
A giudizio della ricorrente, questa impossibilità di applicare l'art. 11, n. 2, renderebbe tuttavia illegittima questa disposizione in quanto la renderebbe incompatibile col principio di uguaglianza.
Ritengo che questa tesi sia infondata.
In primo luogo la ricorrente non è stata trattata diversamente dalle altre imprese che ricadono nella sfera d'applicazione dell'art. 11, nn. 1 e 2. Né nel caso della ricorrente, né negli altri casi contemplati da queste due disposizioni, le quote di produzione (o il complesso delle quote di produzione) possono essere superati (salvo mediante acquisti o scambi di quote).
Ciò si spiega col fatto che, di fronte ad una situazione di crisi nel settore della siderurgia, la Comunità ha inteso limitare in modo assoluto la produzione di acciaio nel suo intero territorio. Dunque essa non ha voluto ammettere alcuna tolleranza per quel che riguarda le quote di produzione.
Solo entro i limiti di queste quote di produzione è stato contemplato un certo margine di tolleranza per quanto riguarda le quote di consegna.
Ritengo quindi che l'impossibilità di applicare l'art. 11, n. 2, non costituisca una discriminazione nei confronti della ricorrente. Nessun' altra impresa della Comunità ha fruito di una tolleranza per quanto riguarda le quote di produzione. In secondo luogo si deve sottolineare che la ricorrente non era tuttavia del tutto priva di tutela, poiché ha potuto fruire dell'art. 11, n. 4, della stessa decisione, il quale autorizza scambi o vendite di quote o pani delle stesse. Come la ricorrente ha dichiarato nella lettera 23 novembre 1983, essa si è effettivamente valsa di questa possibilità al massimo, scambiando quote di consegna contro quote di produzione.
4. Conclusioni
Dato che i due mezzi dedotti dalla ricorrente mi paiono quindi infondati, vi propugno di:
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respingere il ricorso e
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porre le spese a carico della ricorrente.
( *1 ) Traduzione dal francese.
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