CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
dell'11 dicembre 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
A.
Il procedimento pregiudiziale oggi in esame verte sul trattamento doganale di un prodotto, importato dagli Stati Uniti, indicato come « etichette di sicurezza in plastica per controllo elettronico delle merci contro il taccheggio ». Tali etichette « Alligator » da apporre alle merci sono composte —
come risulta dall'ordinanza di rinvio, pag. 3 — « da due lamelle fungenti da antenna, poste tra strati di carta e strati in plastica, adattate, quanto a lunghezza, larghezza e curvatura, alle frequenze di un sistema di allarme e collegate tra loro mediante un “ chip ” a diodi e ( ... ) nell'introduzione in un campo di segnalazione di un sistema di allarme ( ... ) generano una frequenza di informazione codificata e azionano l'allarme tramite il sistema elettronico di ricezione ». Come risulta dagli atti, il sistema di sicurezza antifurto consta di un « overhead-system », che genera un campo di segnalazione, e di una console di allarme che emette un segnale non appena un'etichetta « Alligator » entra nel campo di segnalazione.
In un parere doganale vincolante, relativo alle sole etichette, non al sistema di allarme nel suo complesso, la merce era stata ritenuta classificabile nella voce doganale 85.22 C II (« Macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo (...) altre macchine ed apparecchi »). Ciò veniva principalmente motivato col fatto che si trattava di un apparecchio elettrico avente funzione autonoma.
La ricorrente nella causa principale ritiene invece corretta una classificazione nella voce 85.17 [« Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva ( ... ) apparecchi di avvenimento per la protezione contro il furto ( ... ) »]. Tuttavia questa sua tesi non veniva accolta in sede di opposizione. Nella decisione emanata al riguardo, la mancata applicazione della predetta voce doganale veniva motivata col fatto che l'etichetta costituirebbe un elemento di disturbo che modificherebbe il campo di segnalazione e che non emetterebbe alcun segnale che azioni l'allarme. Se invece — era aggiunto — l'etichetta si considerasse come parte del sistema di sicurezza sarebbe importante che essa emetta una frequenza d'informazione e possieda quindi una funzione elettrica autonoma. Delle disposizioni di cui alla nota 2 alla sezione XVI (Macchine ed apparecchi; materiale elettrico), in cui si stabilisce che:
« ( ... ) le parti ed i pezzi staccati di macchine ( ... ) sono da classificare sulla base delle regole seguenti:
a)
le parti ed i pezzi staccati, consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 ( ... ) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque possa essere la macchina alla quale sono destinati;
b)
le parti ed i pezzi staccati, diversi da quelli del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare ( ... ) rientrano nella voce afferente a detta o a dette macchine( ... ) ».
si applicherebbe dunque quella sub a) che prevarrebbe nei confronti di quella citata sub b). Tale decisione veniva impugnata dinanzi al Bundesfinanzhof. A sostegno del suo punto di vista secondo cui in conformità alla precitata nota 2, lett. b), sarebbe possibile solo una classificazione nella voce 85.17, la ricorrente faceva valere che l'intero sistema di sicurezza antifurto di cui le etichette facevano parte doveva essere considerato come unità. Sarebbe essenziale il fatto che le etichette, non producendo da sé una frequenza di informazione, non possiederebbero alcuna funzione elettrica autonoma. Dato che esse azionano il campo di segnalazione e senza di esse non può scattare l'allarme, le etichette andrebbero considerate piuttosto elementi indispensabili del sistema di sicurezza e al riguardo verrebbe altresì in rilievo il fatto che esse sarebbero esclusivamente destinate ad emettere segnali per il suddetto sistema. Conformemente a ciò anche la prassi doganale francese e belga sarebbe stata nel senso di classificare le etichette nella voce 85.17 in quanto facenti parte di un'unità funzionale quale il « sistema di sicurezza antifurto ».
A ciò l'Oberfinanzdirektion continuava ad opporre la tesi secondo cui le etichette avevano una funzione autonoma in quanto esse emetterebbero nuove oscillazioni e azionerebbero l'allarme.
Il Bundesfinazhof deve quindi decidere la questione se la classificazione corretta sia sotto la voce 85.17 o sotto la voce 85.22 C II. Esso ritiene di poter desumere alcuni criteri dalle note esplicative della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale (in prosieguo: « NCCD ») che suggerirebbero una classificazione nella seconda delle due voci precitate. Esso dubita tuttavia che ricorra anche la condizione, valida per l'applicazione della voce 85.22 secondo le note esplicative, per la quale gli apparecchi interessati debbono possedere una funzione autonoma e ritiene che, alla luce dell'unità funzionale del sistema di sicurezza antifurto, la precitata nota 2, lett. b), potrebbe dar luogo ad una classificazione nella voce 85.17. Il Bundesfinanzhof considera inoltre che nel caso di specie non sia di aiuto la pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia nella causa 60/77 ( 1 ) (Race. 1977, pag. 2460 e segg.) sulla classificazione doganale di una parte o pezzo staccato di un apparecchio elettrico di segnalazione. Benché in questa pronunzia sia stato ritenuto importante, in ordine alla nota 2, lett. b), il fatto che si tratti di elementi costitutivi essenziali di un apparecchio, tali da formare un'unità funzionale e sia stato inoltre dichiarato che apparecchi elettrici che risultino destinati esclusivamente o principalmente ad un apparecchio elettrico di segnalazione acustica o visiva, ai sensi della voce 85.17, devono essere classificati sotto la voce 85.17, conformemente alla nota 2, tuttavia, a parere del Bundesfinanzhof, poteva essere rilevante al riguardo il fatto che si trattasse di apparecchi collegati da un cavo al segnalatore (il che chiaramente non avviene nel caso in esame). Con ordinanza 29 gennaio 1985, esso ha pertanto sospeso il giudizio proponendo la seguente questione pregiudiziale:
« Se la nota 2 — in relazione alla nota 5 — della sezione XVI della tariffa doganale comune debba essere interpretata nel senso che singoli congegni elettrici, che sono presentati da soli, sono “ parti e pezzi staccati ” ai sensi di questa nota qualora siano destinati ad essere fissati alle merci con lo scopo di azionare segnali acustici od ottici di un segnalatore nel caso in cui le merci siano introdotte in un campo di segnalazione prodotto da un altro congegno e se, in ragione di questa funzione, i singoli apparecchi elettrici debbano essere classificati a norma delle dette note nella voce 85.17 della tariffa doganale comune. »
Il governo della Repubblica federale di Germania ha sostenuto, dinanzi a codesta Corte, che sarebbe corretta una classificazione nella voce doganale 85.22. Solo la Commissione ha poi presentato altre osservazioni esprimendo la tesi secondo cui le etichette di cui trattasi, in quanto parti di un apparecchio elettrico di segnalazione, sarebbero da classificare nella voce 85.17 qualora il sistema di cui è causa rientri nel suo insieme in tale voce doganale.
Gli argomenti addotti dal governo della Repubblica federale di Germania vertono sulla nozione di « apparecchi di segnalazione« contenuta nella rubrica della voce 85.17. Esso sostiene che va effettuata una distinzione tra un sistema operativo completo (nella fattispecie: l'apparecchio di sicurezza antifurto) e un sistema di apparecchi. Solo quest'ultimo rientrerebbe nella voce doganale 85.17. Orbene, il sistema di apparecchi di cui è causa nel procedimento principale consta unicamente dell'« overhead-system » e della console di allarme poiché con questi ultimi esso sarebbe completo e pienamente operativo, vale a dire che così potrebbero essere eseguite tutte le funzioni dell'apparecchio. Per quanto riguarda l'etichetta, sarebbe pertanto ovvio pensare piuttosto all'esempio degli apparecchi di elaborazione dati in cui neppure il c.d. « software » viene considerato come elemento costitutivo degli apparecchi stessi ma viene classificato in ragione delle sue caratteristiche intrinseche. Si potrebbe anche pensare ai distributori automatici in cui le monete non sono elementi costitutivi dell'apparecchio, ovvero agli impianti di allarme antifurto in cui lo stesso varrebbe per il ladro. Ove quindi le etichette, in ragione delle loro caratteristiche intrinseche, fossero da classificare come prodotti autonomi, sarebbe giocoforza farle rientrare nella voce doganale 85.22 in quanto apparecchi elettrici con funzione autonoma.
B.
Ritengo, con la Commissione, che tali argomenti diano adito a critiche sotto vari profili e mi sembra inoltre che in ultima analisi sia più convincente il punto di vista della Commissione (che passo subito a descrivere).
1.
In effetti, emergono già dei dubbi in ordine alla tesi secondo cui il sistema di apparecchi, come ritiene il rappresentante della Repubblica federale di Germania, sarebbe così pienamente operativo. Ciò potrebbe effettivamente verificarsi solo con le etichette di sicurezza e non senza di esse. Si possono nutrire dubbi anche sul fatto che le etichette abbiano una « funzione autonoma » ai sensi delle note esplicative della NCCD (di cui si dovrà parlare più estesamente in relazione agli argomenti addotti dalla Commissione).
Per quanto concerne inoltre gli esempi addotti a mo' di paragone dal governo federale, in primo luogo non si può trascurare il fatto che i nastri di apparecchi di elaborazione dati possono anche avere una funzione al di fuori di tali apparecchi (il che invece non avviene per le etichette di sicurezza di cui trattasi nel caso di specie). In secondo luogo, in quanto viene fatto riferimento alle monete in relazione a distributori automatici (o al treno, al fuoco o al ladro in relazione ad apparecchi di segnalazione), fra essi e le etichette di sicurezza (indipendentemente dal fatto che i fattori menzionati abbiano in parte anche funzioni diverse e in parte non siano da considerare certo come elementi costitutivi ma come elementi estranei) esiste una differenza sostanziale consistente nel fatto che tali fattori hanno una funzione di attivazione meramente passiva, mentre le etichette di sicurezza ricevono frequenze emesse e le convertono così da azionare l'allarme.
2.
Per quanto riguarda la tesi sostenuta dalla Commissione, trovo innanzitutto convincente che debba operarsi una distinzione tra il caso in cui le etichette di sicurezza vengono presentate alle autorità doganali insieme ad altri elementi costitutivi dell'apparecchio di sicurezza antifurto e il caso in cui abbia luogo un'importazione separata.
Nel primo caso viene in rilievo il riferimento espresso, contenuto nelle note esplicative della NCCD, che, secondo la giurisprudenza, rappresentano un prezioso ausilio interpretativo, in relazione ad elementi costitutivi di un apparecchio che siano destinati insieme a svolgere un'unica ben definita funzione, ad una « unità funzionale » del genere nel caso di impianti antifurto (sezione XVI, punto VI, nn. 63, 64, 73 della versione tedesca). A ciò viene pure aggiunto (n. 74) che se tutti gli elementi costitutivi di un'unità del genere vengono presentati contemporaneamente, l'insieme va classificato come apparecchio di segnalazione della voce 85.17. Nel secondo caso (presentazione isolata degli elementi costitutivi) si deve invece procedere, in conformità alla frase successiva delle note esplicative, classificando le rispettive merci in base alle loro caratteristiche intrinseche.
3.
Riguardo a questo secondo caso, a cui si riferisce appunto la causa principale e che è il solo a far sorgere problemi, la Commissione ha inoltre sostenuto in maniera convincente che qualora venga operata una classificazione in base alle caratteristiche intrinseche avrebbe scarso peso il materiale impiegato per la fabbricazione delle etichette. Infatti, la natura e il carattere delle etichette non sarebbero certamente determinati da tale materiale ma piuttosto dal loro tipo di costruzione e dal loro modo di funzionamento.
La Commissione ha altresì dimostrato che non è corretto equiparare le etichette di cui è causa ad antenne ai sensi della voce doganale 85.15 (come avviene, a quanto pare, nella classificazione operata in base alla prassi belga). Non trattandosi di strumenti per la trasmissione di notizie o di istruzioni, mancano al riguardo i presupposti specificati nelle note esplicative della NCCD a tale voce. Inoltre, poiché non può ritenersi che il sistema di sicurezza antifurto come unità principale rientri nella suddetta voce doganale, neppure le relative etichette possono essere classificate nella voce 85. 15 in quanto « parti o pezzi staccati » dell'apparecchio.
Così, per quanto riguarda la classificazione nella voce 85.17 — una delle due voci prese in considerazione dal Bundesfinanzhof nella fattispecie in esame — poiché le etichette da sole non costituiscono congegni di allarme ma operano solo assieme all'apparecchio principale, a parere della Commissione si pone in particolare la questione se esse possano essere considerate « parti o pezzi staccati » del sistema ovvero, limitandosi esse ad azionare l'allarme, mezzi di attivazione (come le monete per distributori automatici, le tessere magnetiche per le banche o le etichette magnetiche nei supermercati). Essa ritiene che l'ultima ipotesi debba essere respinta — ed anche questo appare convincente — proprio perché l'allarme non viene azionato da un semplice passaggio delle etichette nel campo di segnalazione dell'apparecchio principale, ma da una conversione di segnali ricevuti e da una loro ritrasmissione (per cui, per quanto riguarda tale esempio, si potrebbe pensare piuttosto ai sensori installati in distributori automatici).
Se quindi esistono maggiori elementi per considerare le etichette come elemento costitutivo di un'unità funzionale (anche se manca un collegamento materiale sull'esempio degli apparecchi oggetto della causa 60/77) va attribuita un'importanza fondamentale, ai fini della classificazione, alla nota 2 alla sezione XVI già menzionata all'inizio (e al riguardo è poi altresì rilevante in tale contesto il fatto che, in conformità alla nota 5, la nozione di « macchine » è valida anche per gli apparecchi e congegni rientranti in questa sezione).
Conformemente alla nota 2, lett. a), si pone in primo luogo la questione se le parti o pezzi staccati di cui trattasi si presentino come oggetti compresi in una voce dei capitoli 84 o 85 (il che comporterebbe una classificazione in tale voce indipendentemente dalla macchina a cui siano destinati tali parti o pezzi staccati). A parere della Commissione tale questione, come ho già detto, va risolta in senso negativo relativamente alla voce 85.15. La Commissione ha tuttavia dimostrato in maniera convincente che lo stesso vale per la voce 85.22. Per quanto si debba riconoscere al riguardo che le etichette di cui trattasi rispondono ad alcuni dei criteri essenziali per la classificazione nella voce 85.22 elencati nelle note esplicative della NCCD (dato che esse emettono segnali elettrici, sono formate da componenti elettrici — sono espressamente menzionati i diodi — e funzionano elettricamente; cfr. nn. 3, 9, 41 della versione tedesca), è però inoltre importante (cfr. n. 2 delle note esplicative) il fatto che gli apparecchi della voce 85.22 possiedano « una funzione autonoma » e che al riguardo le note esplicative alla voce 84.59 siano applicabili per analogia. Le etichette in esame non corrispondono certamente alla definizione, ivi contenuta, di apparecchio avente una funzione autonoma. Tale conclusione può desumersi dal contenuto del punto A (n. 10, versione tedesca) secondo cui la funzione di un congegno deve distinguersi chiaramente da quella di altri apparecchi ed è necessario che essa possa essere svolta indipendentemente da altri apparecchi. Ciò vale anche alla luce del requisito stabilito sub B (nn. da 14 a 16 della versione tedesca) (secondo cui è importante che la funzione di un congegno non sia da considerare come una parte inscindibile del funzionamento dell'unità di cui trattasi).
Pertanto, proprio perché le etichette non sono autonome nei confronti del sistema di sicurezza antifurto, ma assumono invece la loro funzione entro il sistema stesso, non può che ritenersi applicabile nei loro confronti la nota 2, lett. b). Si tratta proprio di altre parti e pezzi staccati che in base alle loro caratteristiche sono destinati esclusivamente o principalmente ad un determinato tipo di macchina e pertanto, dato che l'apparecchio principale rientra nella voce 85.17, da classificare anch'essi in questa voce.
C.
La questione sollevata dal Bundesfinanzhof dovrebbe dunque essere risolta, come proposto dalla Commissione, dichiarando che la nota 2 — in relazione alla nota 5 — della sezione XVI della tariffa doganale comune va interpretata nel senso che singoli congegni elettrici, presentati isolatamente, costituiscono « parti e pezzi staccati » ai sensi di questa nota qualora siano destinati ad essere apposti alle merci con lo scopo di azionare segnali acustici od ottici di un segnalatore nel caso in cui le merci siano introdotte in un campo di segnalazione prodotto da un altro congegno e che, in ragione di questa funzione, i singoli congegni elettici debbono essere classificati, in conformità a dette note, nella voce 85.17 della tariffa doganale comune.
( *1 ) Traduzione dal tedesco.
( 1 ) Sentenza 15 dicembre 1977, causa 60/77, Fritz Fuss KG, Elektrotechnische Fabrik /Oberfinanzdirektion München, Racc. 1977, pag. 2453.
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