CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN MISCHO
del 17 febbraio 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il Bundesfinanzhof ha chiesto alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, di pronunziarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione e, in subordine, sulla validità dei regolamenti del Consiglio nn. 1162/79 ( 1 ) e 1481/80 ( 2 ), recanti sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali, nella parte riguardante i « filati totalmente costituiti di acido poliglicolico » della sottovoce ex 51.01 A della tariffa doganale comune (TDC).
La Ethicon GmbH, ricorrente nella causa principale, importava dal gennaio al settembre 1980, sotto la denominazione « polyglactin 910 », filati costituiti per il 90% di acido poliglicolico e per il 10% di acido lattico (o lattide). Detti filati sono destinati alla fabbricazione, nella Comunità, di legature per suture chirurgiche.
All'atto dello sdoganamento, lo Hauptzollamt di Itzehoe, resistente nella causa principale, classificava detti filati nella sottovoce doganale 51.01 A della TDC ed esigeva il pagamento dei dazi doganali secondo l'aliquota del 9%.
La ricorrente nella causa principale impugnava gli avvisi di accertamento dei dazi doganali, ritenendo di dover fruire della franchigia vigente per i « filati totalmente costituiti di acido poliglicolico » della stessa sottovoce doganale.
La sospensione dei dazi di cui trattasi è stata stabilita per la prima volta, in forza dell'art. 28 del trattato CEE, col regolamento del Consiglio del 26 novembre 1974, n. 2990/74, entrato in vigore il 1o gennaio 1975 ( 3 ).
In seguito, essa è stata sistematicamente prorogata. Nel periodo in cui si collocano le importazioni per le quali la ricorrente nella causa principale chiede la franchigia dai dazi, le norme vigenti erano quelle dei summenzionati regolamenti n. 1162/79 (dal 1o luglio 1979 al 30 giugno 1980) e n. 1481/80 (dal 1o luglio 1980 al 30 giugno 1981).
In seguito ad iniziativa della ricorrente nella causa principale, il Consiglio stabiliva, col regolamento dell'I 1 novembre 1980, n. 2916/80 ( 4 ), entrato in vigore il 13 novembre 1980, una sospensione dei dazi anche per il prodotto importato dalla Ethicon.
La norma che stabilisce questa sospensione, venuta ad aggiungersi a quella relativa ai « filati totalmente costituiti di acido poliglicolico », era formulata come segue:
« ex 51.01 A: Filati aventi tenore di acido poliglicolico pari o superiore all'88% ».
Con effetto dal 1o luglio 1981 ( 5 ) il testo di questa norma di sospensione veniva modificato nel seguente modo:
«ex 51.01 A: Filati di un copolimero di acido poliglicolico e di acido lattico, destinati alla fabbricazione di legature per suture chirurgiche ».
Una nota in calce precisa che il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.
Sembra accertato che i due prodotti abbiano caratteristiche identiche e vengano usati per la fabbricazione di legature per suture chirurgiche. Il fatto che il prodotto importato dalla Ethicon contenga anche acido lattico si spiega con motivi attinenti ad un brevetto, i quali, tuttavia, non hanno incidenza sulla presente controversia.
Il Finanzgericht respingeva la domanda, ritenendo che la sospensione dei dazi doganali in questione riguardava i « filati totalmente costituiti di acido poliglicolico » della sottovoce doganale 51.01 A, non già i prodotti controversi, per i quali la franchigia era stata concessa soltanto con la sospensione dei dazi doganali vigente dal 13 novembre 1980, in forza del suddetto regolamento n. 2916/80.
Avendo l'impresa interessata promosso ricorso per cassazione (« Revision ») contro tale sentenza, il Bundesfinanzhof sottoponeva alla Corte le tre questioni seguenti:
1)
Se la sospensione dei dazi doganali per « filati totalmente costituiti di acido poliglicolico » ai sensi della sottovoce 51.01 A della tariffa doganale comune, di cui ai regolamenti (CEE) del Consiglio del 12 giugno 1979, n. 1162/79 (GU L 147 del 15.6.1979, pag. 1) e del 9 giugno 1980, n. 1481/80 (GU L 148 del 14.6.1980, pag. 1), entrambi recanti sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali, debba interpretarsi, contrariamente alla lettera degli stessi, ma conformemente al loro scopo, espresso anche in successivi regolamenti recanti sospensione dei dazi, nel senso che essa comprende anche i filati destinati alla produzione di legature chirurgiche, costituite per il 90% di acido poliglicolico e per il 10% di acido lattico, la cui aggiunta non modifica né le caratteristiche né la destinazione di tali prodotti.
2)
Nel caso di soluzione negativa della questione sub 1): se la sospensione dei dazi doganali di cui alla questione sub 1) sia invalida perché contraria al divieto di discriminazione sancito dal diritto comunitario, in quanto si riferisce solo ai filati « totalmente costituiti di acido poliglicolico » e non anche ai filati costituiti per il 90% di acido poliglicolico e per il 10% di acido lattico e aventi le stesse caratteristiche nonché la stessa destinazione dei filati, importati e lavorati da una impresa concorrente, costituiti solamente di acido poliglicolico.
3)
In caso di soluzione positiva della questione sub 2): quali siano le conseguenze dell'invalidità della sospensione dei dazi doganali di cui alla questione sub 1).
I fatti che sono all'origine della causa 58/85 presentano manifestamente grandi analogie con quelle della causa 227/84, vertente sulla controversia fra la Texas Instruments Deutschland GmbH e lo Hauptzollamt München-Mitte (sentenza della Corte 14 novembre 1985, Race. 1985, pag. 3639).
Nella causa Texas Instruments, una sospensione di dazi doganali dapprima concessa con un primo regolamento del Consiglio per memorie elettroniche (« eproms ») aventi determinate dimensioni esterne veniva poi estesa a memorie elettroniche dello stesso tipo, ma di più grandi dimensioni esterne. Il giudice proponente aveva chiesto alla Corte se il primo regolamento non violasse il principio generale d'uguaglianza in quanto faceva dipendere la franchigia doganale dalle dimensioni del contenitore. La Corte ha risolto negativamente tale questione.
Nella presente causa, l'impostazione giuridica dell'ordinanza di rinvio non è tuttavia esattamente la stessa, poiché il giudice nazionale solleva in via principale la questione dell'interpretazione in senso lato dei regolamenti di cui trattasi.
Il problema della validità di questi ultimi viene prospettato soltanto in via subordinata.
Non posso quindi proporre, senza un'esame approfondito, che questa causa venga definita in base alla sentenza nella causa Texas Instruments.
I — Sull'interpretazione dei regolamenti nn. 1162/79 e 1481/80 (questione sub 1)
La ricorrente nella causa principale sostiene che, adottando entro termini relativamente brevi il regolamento n. 2916/80 per stabilire una sospensione di dazi anche nel caso del polyglactin 910, e modificando, col regolamento n. 1533/81 (GU 1981, L 155, pag. 1 e 4), la definizione del prodotto cui si applica la franchigia con l'aggiunta delle parole « destinati alla fabbricazione di legature per suture chirurgiche », il Consiglio avrebbe lasciato intendere che fin dall'inizio, e cioè fin dal 1975, esso voleva che la sospensione dei dazi doganali si applicasse non solo ai « filati totalmente costituiti di acido poliglicolico » espressamente menzionati, ma anche a tutti i filati sintetici destinati alla fabbricazione di legature per suture chirurgiche, anche se aventi tenore di acido poliglicolico inferiore al 100%. In altri termini, al Consiglio importava la destinazione del prodotto, non già la sua composizione chimica. Questa finalità risulterebbe anche dal preambolo dei regolamenti in questione, nei quali si fa riferimento alla necessità di « coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità ».
Infine, la ricorrente nella causa principale e il Bundesfinanzhof richiamano la sentenza della Corte nella causa 292/82 (Merck/Hauptzollamt Hamburg-Jonas, Race. 1983, pag. 3781), in cui si ammette che «ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte ».
Sarebbe quindi consentito interpretare i regolamenti di cui è causa in contrasto col loro tenore letterale, ma tenendo conto del loro scopo.
Come devono essere valutati questi argomenti?
1.
Anzitutto si deve osservare che il testo della norma che dispone la sospensione dei dazi per i « filati totalmente costituiti di acido poliglicolico » è perfettamente chiaro. Esso riguarda, senza possibilità di equivoci, soltanto i filati costituiti al 100% di acido poliglicolico. Come ammette la stessa ricorrente, un'interpretazione letterale della norma di sospensione non potrebbe portare ad un diverso risultato.
Ora, le deroghe alla tariffa doganale comune devono essere interpretate in senso stretto e unicamente in base alle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura di detta tariffa.
Condivido il modo di vedere della Commissione, quando essa considera, a pagina 7 della sua memoria in data 8 maggio 1985, che « qualsiasi tentativo di eludere, evocando ragioni di equità connesse alle circostanze del caso, il testo non equivoco della tariffa equivale a non procedere più all'interpretazione e all'applicazione uniformi di detta tariffa in tutti i casi, in base alla sua stessa formulazione, e a definirne invece a priori la portata, in funzione delle esigenze economiche di taluni importatori. La nomenclatura della tariffa perderebbe così qualsiasi valore obiettivo e la sua funzione normativa sarebbe svuotata di qualsiasi contenuto. E per l'appunto per impedire qualsiasi interpretazione soggettiva, incompatibile con le esigenze della certezza del diritto, che la TDC contiene specifiche e rigide regole di classificazione tariffaria ».
Sarebbe in effetti in contrasto con la certezza del diritto il fatto che, per tutti i prodotti contemplati da una decisione adottata ai sensi dell'art. 28, l'eventuale estensione della decisione, per via interpretativa, ad altri prodotti che possano servire allo stesso scopo debba essere presa in considerazione, o addirittura ammessa.
Resta da stabilire se dalle circostanze del caso si possano desumere elementi obiettivi in base ai quali sia consentito di concludere che il Consiglio abbia eventualmente voluto dire qualcosa di diverso da quanto ha effettivamente detto.
2.
Nessun argomento a favore di un'interpretazione in senso lato dei regolamenti nn. 1162/79 e 1481/80 può ricavarsi dal testo del rispettivo preambolo, né da quello dei regolamenti nn. 2916/80 e 1533/81.
Come risulta dalle dichiarazioni del Consiglio e della Commissione nella causa 227/84 (Sentenza Texas Instruments, punto 9 della motivazione), il numero di merci che fruiscono di una sospensione dei dazi doganali ammonta normalmente a più di un migliaio l'anno.
Il testo del preambolo dei relativi regolamenti è, per quanto ho potuto constatare, sempre identico.
Le sospensioni di dazi sono sempre motivate da una produzione insufficiente od inesistente nella Comunità e dalla preoccupazione di coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici.
Il riconoscimento di tale fabbisogno è tuttavia strettamente limitato ai prodotti elencati in ciascun provvedimento. Lo scopo e la natura giuridica della TDC ostano a che le sospensioni stabilite con un determinato provvedimento vengano estese per analogia ad altri prodotti che rispondano allo stesso fabbisogno.
Infine, non si deve neppure dimenticare che l'art. 28 è una disposizione puramente procedurale, che non impone al Consiglio la politica da seguire in materia di sospensioni di dazi.
Il fatto che nella Comunità non esista una determinata produzione e che perciò sussista un fabbisogno d'importazione da parte delle industrie utilizzatrici non fa sorgere automaticamente alcun diritto ad una sospensione di daziv
In effetti, il fabbisogno della Comunità può essere coperto anche se per il prodotto importato si paga il dazio doganale previsto. Considerazioni finanziarie, ad esempio, potrebbero far escludere una sospensione dei dazi.
Il solo limite che si impone al potere discrezionale del Consiglio è il principio di uguaglianza. Esaminerò nel contesto della seconda questione se, nella fattispecie, questo principio sia stato violato.
3.
Quanto all'argomento secondo cui la sospensione di dazio stabilita nel 1974 dovrebbe essere interpretata alla luce dei regolamenti nn. 2916/80 e 1533/81, che hanno disposto una sospensione anche a favore del prodotto importato dalla ricorrente nella causa principale, si deve osservare quanto segue.
Nella presente fattispecie, a differenza di quanto constatato nella causa «Texas Instruments », non è stata ampliata l'originale sospensione di dazio (come si sarebbe potuto agevolmente fare sostituendo la definizione « filati totalmente costituiti di acido poliglicolico » con la definizione « filati aventi tenore di acido poliglicolico pari o superiore all'88% », comprensiva dei due tipi di prodotto); alla rubrica originaria è stata invece aggiunta una rubrica supplementare.
Inoltre, come ho già detto, col successivo regolamento n. 1533/81 è stata imposta una condizione relativa alla destinazione del prodotto.
Ormai, per il polyglactin 910 ci si deve riferire alla sospensione riguardante « filati di un copolimero di acido poliglicolico e di acido lattico, destinati alla fabbricazione di legature per suture chirurgiche».
Questa condizione relativa alla destinazione del prodotto non è stata estesa ai « filati totalmente costituiti di acido poliglicolico » importati dal concorrente della Ethicon.
Durante la fase orale del procedimento è emerso che questa modifica non è casuale: il prodotto importato dalla Ethicon può in effetti essere destinato anche ad usi diversi dalla fabbricazione di legature per suture chirurgiche, e precisamente alla fabbricazione di protesi.
Secondo il rappresentante della Ethicon, ciò vale anche per il prodotto concorrente.
Comunque sia, sta di fatto che il prodotto concorrente fruisce della franchigia, dal 1975, indipendentemente dalla sua destinazione.
Non è quindi possibile sostenere, come fa la ricorrente, che la concessione della franchigia al poliglactin 910 destinato alla fabbricazione di legature per suture chirurgiche dimostrerebbe che il Consiglio, fin dal 1975, intendeva in realtà riferirsi non già ad un prodotto avente una determinata composizione chimica, bensì a tutti i prodotti che potessero servire ad un determinato scopo.
4.
Benché la ricorrente nella causa principale non abbia chiesto formalmente l'applicazione retroattiva del regolamento n. 2916/80, l'accoglimento della sua tesi porterebbe di fatto a questo risultato.
Ora, nella risoluzione 27 giugno 1974, relativa alle misure da prendere per semplificare i compiti delle amministrazioni doganali (GU C 79, dell'8.7.1974, pag. 1), il Consiglio si è prefisso di non adottare, salvo casi eccezionali giustificati da imperiosi motivi di ordine economico, disposizioni aventi effetto retroattivo.
Per quanto riguarda la fattispecie, il Consiglio non ha attribuito effetto retroattivo al regolamento n. 2916/80. Tenuto conto del suo atteggiamento generale quanto alla retroattività in materia doganale, è quindi lecito concludere ch'esso non ha nemmeno inteso attribuire implicitamente efficacia retroattiva a detto regolamento.
Ciò vale tanto più che il Consiglio ha derogato, nel caso di specie, ad un altro principio ch'esso si era imposto nella stessa risoluzione, e cioè quello secondo cui le modifiche della tariffa doganale comune avrebbero dovuto prendere efficacia ogni anno il 1o gennaio e, stante il caso, il 1o luglio.
Nella fattispecie, la prima sospensione del dazio doganale relativo al polyglactin 910 è entrata in vigore il 13 novembre.
Si può quindi presumere che il Consiglio abbia considerato che l'istituzione della franchigia doganale in questione presentava una certa urgenza, tenuto conto, con ogni probabilità, del trattamento di cui fruiva il prodotto concorrente, ma non al punto da giustificare un provvedimento retroattivo.
Tutto ciò mira a confermare, ancora una volta, che « la vera intenzione del legislatore » non era quella di concedere sin dal 1975, o fin dall'inizio del 1980, la franchigia doganale a tutti i filati sintetici destinati alla fabbricazione di legature per uso chirurgico, indipendentemente dalla loro composizione.
5.
Resta da accertare se la giurisprudenza della Corte nella causa 292/82 (Merck/Hauptzollamt Hamburg-Jonas) possa mettere in dubbio il ragionamento da me finora seguito.
Esiste una certa analogia per quanto riguarda i fatti che sono all'origine delle due cause.
Anche nella causa Merck il legislatore, nella fattispecie la Commissione, ad un certo momento veniva informato di un elemento nuovo e il più rapidamente possibile adattava la propria normativa alla nuova situazione.
La Commissione aveva infatti appreso che mannite e sorbite venivano prodotte con una materia prima per la quale non spettava alcuna restituzione alla produzione. Di conseguenza, essa faceva in modo che dette merci potessero fruire della più elevata restituzione all'importazione, prevista per le altre merci per le quali non fosse stata concessa alcuna restituzione alla produzione.
Nella causa Merck la Commissione non ha contestato, in sostanza, la fondatezza della tesi della ricorrente. Al contrario, essa ha dichiarato di non aver avuto affatto l'intenzione di ridurre le restituzioni all'esportazione per merci la cui produzione non aveva dato diritto a restituzioni.
In un certo senso, essa ha quindi ammesso di essere incorsa in un errore, dovuto all'ignoranza di un elemento di fatto.
La Corte è stata quindi indotta a dichiarare che i sette regolamenti vigenti nel periodo anteriore alla rettifica dell'errore dovevano essere interpretati nel senso che essi davano diritto, per la merce in questione, ad una restituzione all'esportazione più elevata di quella che era stata effettivamente fissata da tali regolamenti. La mannite e la sorbite che non avevano fruito di alcuna restituzione alla produzione dovevano essere trattate come se figurassero nella tabella II dell'allegato a questi regolamenti, mentre in realtà figuravano nella tabella I.
La Corte ha fondato il proprio ragionamento sulla necessità « di dare alle disposizioni di cui trattasi un effetto utile in conformità agli obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria di cui esse fanno parte » (punto 17 della motivazione della sentenza 292/82).
Nel contempo, la Corte ha dichiarato che l'esame delle questioni sottopostele non aveva messo in luce elementi atti ad inficiare la validità dei suddetti regolamenti, così interpretati.
Sono tuttavia del parere che la sentenza emessa nella causa Merck non possa influire sulla presente causa.
La « normativa comunitaria » di cui si trattava nella causa Merck era un'organizzazione di mercato agricolo.
Era incontestato che per la mannite e la sorbite spettava una restituzione all'esportazione.
Così pure era incontestato che l'importo di tale restituzione doveva dipendere dalla concessione o meno di una restituzione alla produzione per i prodotti di base usati nella fabbricazione delle suddette merci.
Era quindi legittimo interpretare i regolamenti di attuazione in funzione dello scopo perseguito dal regolamento di base ed applicare il principio dell'efficacia pratica.
La causa attuale presenta le seguenti differenze:
Non si è di fronte ad una « normativa comunitaria » nel senso di un sistema complesso, che esiga calcoli relativamente difficili e che potrebbe perdere la propria efficacia pratica qualora non venissero presi in considerazione determinati dati di fatto.
L'effetto pratico dei regolamenti nn. 1162/79 e 1481/80, e cioè la creazione della possibilità di importare il prodotto considerato in franchigia di dazi doganali, è stato raggiunto fin dal momento che questi regolamenti del Consiglio, fondati sull'art. 28 del trattato, sono entrati in vigore.
Non vi sono divergenze fra lo scopo perseguito da detti regolamenti e il loro tenore letterale.
Né esistono divergenze fra il tenore letterale dei due regolamenti e l'art. 28, poiché quest'ultimo, come ho già ricordato, non definisce una determinata politica, ma si limita a prescrivere una procedura.
Dalla sentenza della Corte nella causa 292/82 (Merck) non è quindi possibile desumere criteri decisivi per la presente causa e in base ai quali la Corte dovrebbe interpretare i regolamenti nn. 1162/79 e 1481/80 in senso contrastante con il loro tenore letterale.
II — Sulla validità dei regolamenti nn. 1162/79 e 1481/80 (questione sub 2)
Per il caso in cui la Corte risolvesse in senso negativo la prima questione, il Bundesfinanzhof chiede in secondo luogo se la sospensione dei dazi doganali cui tale questione si riferisce non sia invalida per violazione del divieto di discriminazione, in quanto essa si applica unicamente ai « filati totalmente costituiti di acido poliglicolico », ma non ai filati costituiti per il 90% di acido poliglicolico e per il 10% di acido lattico.
Nella sentenza relativa alla causa 227/84 (« Texas Instruments ») la Corte ha dichiarato che « pur se l'art. 28 lascia al Consiglio un rilevante margine discrezionale, spetta cionondimeno al giudice accertare se l'esercizio delle responsabilità che sono così affidate al Consiglio non dia luogo a sviamento di potere o a discriminazioni ».
A mio avviso, nella fattispecie non sono ammissibili censure del genere nei confronti del Consiglio.
1.
Benché si possa affermare che, prima del 13 novembre 1980, ai filati senza acido lattico ed a quelli con acido lattico è stato riservato, per alcuni mesi, un trattamento diverso, tale differenza può essere considerata come un effetto normale del fatto che il Consiglio, in questo settore, agisce soltanto su iniziativa degli operatori economici, qualora tale iniziativa sia considerata favorevolmente da uno Stato membro o dalla Commissione.
Questo modo di procedere è logico. La Comunità economica europea è fondata sul principio della preferenza comunitaria, che trova espressione nella tariffa doganale comune. Il Consiglio e la Commissione ne sono, per così dire, i custodi.
Spetta a coloro che vogliano ottenere una deroga a detta tariffa formulare una richiesta in tal senso, dimostrare l'opportunità economica della deroga e definire nel modo più preciso possibile il prodotto che, secondo loro, dovrebbe fruire del relativo trattamento di favore.
Inoltre, gli operatori economici farebbero bene ad esaminare regolarmente, se del caso con l'assistenza delle loro organizzazioni di categoria, le decisioni del Consiglio recanti sospensioni dei dazi della TDC, al fine di accertare se questa o quella rubrica richiedano un adattamento al fine di « coprire » l'uno o l'altro tipo dello stesso prodotto o un prodotto molto simile, riguardo ai quali si debbano riconoscere validi gli stessi motivi di sospensione.
Il compito del Consiglio consiste nel decidere, in funzione delle informazioni e delle valutazioni fornitegli dai rappresentanti degli Stati membri e dalla Commissione, se non sia opportuna una sospensione totale o parziale dei dazi della TDC e come debba essere definito il prodotto considerato.
In tale contesto il Consiglio è tenuto a vigilare affinché sia rispettato il principio di uguaglianza, in base agli elementi di fatto di cui dispone nel momento in cui deve adottare la propria decisione.
Ritengo del tutto legittimo il fatto che il Consiglio si basi, nella definizione dei limiti della franchigia, sulle precise caratteristiche del prodotto cui si riferisce la domanda.
Non è escluso infatti che un altro prodotto, il quale presenti rispetto al primo differenze, anche lievi, quanto alla composizione o alle ulteriori caratteristiche, possa servire a scopi diversi, e per i quali esso potrebbe entrare in concorrenza con prodotti fabbricati nella Comunità.
2.
Naturalmente può darsi anche il caso, come nella presente fattispecie o come nella causa « Texas Instruments », che il Consiglio venga successivamente a conoscenza del fatto che esiste un prodotto cui non si applica la franchigia, ma che può servire allo stesso scopo.
Qualora risulti, in tal modo, che è in pericolo il principio della parità di trattamento, il Consiglio ha evidentemente il dovere di agire con la necessaria diligenza affinché ai due prodotti sia riservato, il più rapidamente possibile, lo stesso trattamento.
E quanto esso ha fatto nel presente caso.
Come ho ricordato in precedenza, il Consiglio, che solo nell'agosto 1980 aveva ricevuto la domanda del governo tedesco, ha istituito la franchigia doganale per il polyglactin 910 con effetto dal 13 novembre 1980. Esso ha quindi derogato al principio che si era esso stesso imposto, nella risoluzione 27 giugno 1974, relativa alle misure da prendere per semplificare i compiti delle amministrazioni doganali, e secondo cui le modifiche in materia tariffaria prendono effetto ogni anno il 1o gennaio e, stante il caso, il 1o luglio.
Tenuto conto dei termini inerenti ai metodi di organizzazione e di lavoro del Consiglio, quest'ultimo ha indubbiamente agito con diligenza.
3.
In terzo luogo, si deve sottolineare che i controversi regolamenti nn. 1162/79 e 1481/80 stabilivano una franchigia doganale a favore di un prodotto, i « filati totalmente costituiti di acido poliglicolico », e non a favore di un operatore economico.
La ricorrente nella causa principale poteva anch'essa, e in qualsiasi momento, importare tali filati in franchigia, per la trasformazione.
4.
Infine, vorrei ancora ricordare che i regolamenti nn. 1162/79 e 1481/80 non hanno fatto altro che prorogare un'esenzione dal dazio doganale concessa per la prima volta « in tenfpore non suspecto », e cioè cinque anni prima che il prodotto della Ethicon divenisse oggetto d'importazioni nella Comunità.
È quindi impossibile concludere che questi regolamenti abbiano avuto lo scopo di favorire o sfavorire determinati operatori economici o che abbiano creato una discriminazione.
III — Sugli effetti di un'eventuale invalidità della sospensione dei dazi doganali di cui alla prima questione (questione sub 3)
Avendo risolto negativamente la seconda questione, ritengo che non sia necessario risolvere la terza.
Sulle spese
Le spese sostenute dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale; spetta a questo, quindi, statuire sulle spese.
Riassumendo, propongo di risolvere come segue le questioni formulate dal Bundesfinanzhof :
1)
La sospensione dei dazi doganali per i « filati totalmente costituiti di acido poliglicolico » della sottovoce 51.01 A della tariffa doganale comune, sospensione risultante dai regolamenti del Consiglio del 12 giugno 1979, n. 1162, e del 9 giugno 1980, n. 1481, non deve essere interpretata nel senso che essa si applichi anche a filati analoghi, ma costituiti di acido poliglicolico e di acido lattico.
2)
Dall'esame delle questioni pregiudiziali non sono emersi elementi atti ad inficiare la validità di tali regolamenti.
( *1 ) Traduzione dal francese.
( 1 ) GU 1979, L 147, pag. 1.
( 2 ) GU 1980, L 148, pag. 1.
( 3 ) GU 1974, L 319, pag. 6 e 7.
( 4 ) GU 1980, L 304, pag. 1.
( 5 ) Regolamento n. 1553/81 (GU 1981, L 155, pag. 1).
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