Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Il ricorso 7 marzo 1985 con cui è stata introdotta la presente causa ha per oggetto l' indennità di dislocazione che la sig.ra Tamara von Neuhoff von der Ley in Urhausen, traduttrice presso la Commissione delle Comunità europee, reclama dall' amministrazione comunitaria .
Com' è noto, tale indennità è prevista dall' articolo 69 dello statuto del personale e il suo pagamento è subordinato alle condizioni stabilite dall' articolo 4, n . 1, lett . a ), allegato VII . Secondo questa norma, essa compete al funzionario che non abbia : a ) mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio; b ) abitualmente abitato o svolto la sua attività professionale principale sul territorio europeo di detto Stato per il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio .
2 . La signora von Neuhoff von der Ley è ed è sempre stata cittadina tedesca . Nata nel marzo 1956 da padre tedesco e da madre lussemburghese a Monaco di Baviera, abitò in tale città fino all' età di 9 anni quando i genitori divorziarono . A seguito di questo evento si trasferì con la madre nel Granducato ove visse, completandovi gli studi secondari, fino al luglio del 1975 .
Dal settembre 1975 al luglio 1980, la ricorrente seguì un corso di traduttrice ed interprete ad Innsbruck, in Austria; nel settembre del 1980 si sposò con un cittadino lussemburghese e dallo stesso mese al febbraio 1981 impartì lezioni in una scuola elementare di Lussemburgo . Qui si iscrisse anche all' albo dei consulenti giudiziari ( novembre 1980 ) ed espletò poi presso la Commissione funzioni di traduttrice, dapprima in qualità di "stagiaire" e quindi di esperta "free-lance", fino alla definitiva assunzione che ebbe luogo il 16 aprile 1984 .
Entrata in servizio e non essendosi vista attribuire l' indennità controversa, la von der Ley richiese, in data 31 agosto 1984, che il beneficio le fosse riconosciuto . Contro il silenzio-rifiuto oppostole dall' amministrazione essa propose un reclamo il 7 novembre dello stesso anno . La Commissione lo respinse con una decisione del successivo 13 dicembre . Da qui il ricorso ricordato all' inizio con cui vi si chiede, tra l' altro, di annullare il detto provvedimento .
3 . Sui fatti di causa non esistono divergenze tra le parti ed è pacifico che la ricorrente soddisfa la prima delle due condizioni poste dallo statuto per la concessione dell' indennità . La controversia riguarda dunque la sussistenza della seconda condizione . Si tratta in altri termini di stabilire se la von der Ley abbia "abitualmente abitato o svolto la sua attività professionale principale" entro i confini del Granducato nel corso del quinquennio "che scade sei mesi prima della (...) entrata in servizio" e perciò nel periodo che va dal 16 novembre 1978 al 16 novembre 1983 .
Al riguardo la ricorrente osserva anzitutto che in Lussemburgo si trasferì solo per il divorzio dei genitori e per il suo conseguente affidamento alla madre . Raggiunta la maggiore età, il centro dei suoi interessi divenne e rimase per sempre Monaco di Baviera dove risiedono il padre e il nonno novantenne . Lo provano il fatto che a Monaco essa è proprietaria di un appartamento acquistato nel febbraio 1979 e il certificato di residenza rilasciatole dalle locali autorità .
Per quanto riguarda gli studi superiori, la sua decisione di compierli a Innsbruck sarebbe stata motivata dalla relativa vicinanza di tale centro a Monaco e quindi dall' intenzione di mantenere in quest' ultima città la propria residenza abituale . Né il matrimonio da essa contratto con un cittadino lussemburghese costituirebbe un indizio in senso contrario : la coppia, infatti, conservò la propria dimora coniugale nel capoluogo bavarese .
Privi di rilievo sarebbero altresì i periodi di lavoro svolti nel Granducato . Invero, le poche lezioni di supplenza a cui si ridusse l' insegnamento impartito dalla von der Ley le furono assegnate - tra l' altro illegalmente per la sua condizione di straniera - grazie alle relazioni della madre e non possono certo considerarsi "attività professionale principale ". L' irrilevanza del lavoro che essa svolse presso la Commissione come "stagiaire" e traduttrice "free-lance" risulta poi da due circostanze : da un lato e per quanto riguarda lo "stage", l' articolo 4, secondo trattino, ultima parte della lett . a ), esclude che si possa tener conto del servizio prestato a favore di un' organizzazione internazionale, come ai nostri fini deve ritenersi la Comunità; dall' altro, il contratto "free-lance" prevedeva che le sue prestazioni fossero eseguite prevalentemente a domicilio .
In udienza la ricorrente ha sostenuto che l' eccezione prevista dal suddetto articolo 4, secondo trattino, ultima parte della lett . a ), opererebbe anche per il periodo nel quale essa svolse attività di traduttrice "free-lance ". Il mezzo è ovviamente nuovo e dunque inammissibile ai sensi dell' articolo 42 del regolamento di procedura .
4 . Il ricorso non è fondato . Premetto che, come la Corte ha più volte statuito, l' indennità di dislocazione mira a "compensare gli oneri e gli svantaggi (...) derivanti dall' entrata in servizio presso la Comunità per i funzionari che sono per questo fatto obbligati a cambiare residenza" ( sentenze 20 febbraio 1975, causa 21/74, Airola / Commissione, Racc . 1975, pag . 221, punto 8 della motivazione; 16 ottobre 1980, causa 147/79, Hochstrass / Corte di giustizia, Racc . 1980, pag . 3005, punto 12 della motivazione; 13 novembre 1986, causa 330/85, Richter / Commissione, Racc . pag . 3439, in particolare pag . 3445, punto 6 della motivazione ). Il principio così formulato è limpido e si attaglia pienamente al caso su cui siete chiamati a pronunciarvi .
La ricorrente - ho detto - è nata da madre lussemburghese e ha vissuto nel Granducato dai nove anni alla maggiore età, quando si recò ad Innsbruck per compiere i suoi studi di lingue; successivamente ha trascorso lunghi e frequenti periodi in Lussemburgo, sia per star vicino alla madre, sia - e soprattutto - per lavorare . Le sole attività lavorative che essa abbia svolto prima di venire definitivamente assunta dalla Commissione hanno infatti avuto luogo in tale Stato .
In particolare, non va dimenticato che la norma dello statuto impone di fare riferimento al quinquennio che va dal 16 novembre 1978 al 16 novembre 1983 . Ora, di tale periodo la ricorrente ha trascorso ad Innsbruck circa un terzo : una frazione limitata, dunque, e per di più intesa a perseguire un obiettivo - gli studi di interpretariato e di traduzione - che, com' è noto, non determina fratture nei rapporti e negli interessi della persona; non scioglie cioè la rete di vincoli in cui prende corpo il concetto di "abitazione abituale" nel territorio di un certo paese .
Quanto agli altri due terzi del periodo in esame, sappiamo che la von der Ley ha insegnato per circa sei mesi in una scuola di Lussemburgo; né ai nostri fini interessa verificare se il relativo incarico le fu conferito legittimamente o se il numero delle lezioni che essa tenne fu davvero esiguo . Inoltre, nel novembre 1980, la ricorrente ha chiesto ed ottenuto l' iscrizione all' albo dei consulenti giudiziari lussemburghesi, così acquistando un titolo che comporta l' obbligo di essere reperibile e disponibile nel territorio del Granducato . Dalla seconda metà del 1981 all' aprile 1984 essa è poi stata esperta "free-lance" presso la Commissione . E' vero che questo lavoro poteva essere prestato a domicilio; ma del pari indiscutibile è che la sua esecuzione imponeva alla ricorrente di fare comunque e continuamente riferimento a Lussemburgo .
Conviene a questo punto ricordare che una recente pronuncia della seconda sezione ( causa 330/85, Richter / Commissione, citata ) ha avuto per oggetto una fattispecie in cui si controverteva sull' applicabilità dell' articolo 4, n . 1, lett . b ), ma sotto molti aspetti simile alla nostra . Anche il Richter aveva lavorato presso la Commissione sia come "stagiaire", sia come traduttore "free-lance" e anch' egli si era allontanato dal Granducato per ragioni di studio; ebbene, voi escludeste che tali circostanze potessero essere da lui invocate a prova di un' interruzione dei suoi legami sociali e professionali col Lussemburgo e pertanto a sostegno del suo diritto di ottenere l' indennità .
In conclusione, è certo che dal settembre 1980 - e cioè dall' inizio del primo impiego - la von der Ley ha "abitato abitualmente" nel Lussemburgo e che in tale paese ha esercitato la sua "attività professionale principale" volta a volta in veste di insegnante, di consulente giudiziario e di esperta "free-lance ". Anzi, non avendo la ricorrente eseguito alcun altro lavoro fuori dal Granducato, può ben dirsi che in Lussemburgo essa ha svolto tutta l' attività professionale a cui si sia dedicata fino all' aprile 1984 .
5 . Ho già rilevato che la ricorrente cerca di corroborare la sua tesi con due osservazioni di segno positivo : l' appartamento di cui è proprietaria a Monaco e il certificato di residenza che ottenne da quel municipio . Dico subito che il secondo elemento ha un rilievo scarso, se non nullo . Checché ci abbia detto oggi la difesa della ricorrente, è infatti noto che la Aufenthaltsbescheinigung si limita a riprodurre i dati dei registri anagrafici e, salvo casi eccezionali, non comporta alcun controllo sulla loro veridicità .
Fragile, tuttavia, è anche il primo argomento . Essere proprietari di un immobile non implica affatto risiedere nel luogo in cui quest' ultimo è sito, specie se ad averne la disponibilità in forma di usufrutto sia un terzo ( nel nostro caso, il nonno della ricorrente ). Si aggiunga che, come risulta dallo stesso ricorso, i coniugi Urhausen-von Neuhoff von der Ley locarono un appartamento nella capitale del Granducato e ne fornirono l' indirizzo alla Commissione quando la moglie fu assunta in servizio . E' evidente che di tale locazione la coppia non avrebbe avuto bisogno - si tenga conto che a Lussemburgo la madre della von der Ley possiede una casa - se non avesse dovuto far fronte all' esigenza, imperativa e continuativa, di abitare in tale città .
6 . Alla luce delle considerazioni che precedono vi suggerisco di respingere il ricorso che la sig.ra Tamara von der Ley ha proposto contro la Commissione delle Comunità europee e di compensare fra le parti le spese di giudizio a termini dell' articolo 70 del regolamento di procedura .
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