Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Ai sensi dell' articolo 11, comma 2, allegato VIII, statuto dei funzionari, la persona che "entra al servizio delle Comunità, dopo aver cessato di prestare servizio presso un' amministrazione, un' organizzazione nazionale o internazionale o un' impresa, ha facoltà, all' atto della sua nomina in ruolo, di far versare alle Comunità :
- sia l' equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità maturati nell' amministrazione, organizzazione nazionale o internazionale o impresa a cui apparteneva,
- sia il forfait di riscatto che gli è dovuto dalla cassa pensioni di detta amministrazione, organizzazione o impresa all' atto della cessazione del servizio ".
In tal caso - continua il disposto - "l' istituzione presso cui il funzionario presta servizio, determina, tenuto conto del grado di inquadramento, le annualità che computa, secondo il proprio regime, a titolo di servizio prestato in precedenza sulla base dell' importo dell' equivalente attuariale o del forfait di riscatto ".
2 . Nel 1980 il signor Fernand Watgen, cittadino lussemburghese e dipendente del Parlamento europeo, chiese alla Caisse des pensions des employés privés di Lussemburgo di trasferire al regime pensionistico comunitario l' equivalente attuariale dei diritti che aveva maturato fino a quel momento . Per quattro anni egli non ebbe risposta, avendo l' ente deciso di attendere l' esito di un' analoga vertenza che l' opponeva ad un altro funzionario lussemburghese del Parlamento europeo ( vedasi, al riguardo, la pronuncia pregiudiziale della nostra Corte 18 marzo 1982, causa 212/81, CPEP / Bodson, Racc . 1982, pag . 1019, a cui seguì la sentenza della Corte di Cassazione lussemburghese 28 ottobre 1982 ); e quando infine il provvedimento fu emanato, Watgen ne rimase deluso .
La Caisse des pensions des employés privés, infatti, gli concesse il trasferimento; calcolò peraltro la somma in base al forfait di riscatto, come - sostenne - le imponeva l' articolo 18 legge 16 dicembre 1963 . Ricordo che, nel testo modificato dalla novella 14 marzo 1979, questa norma dispone che "quando una persona passa da un regime pensionistico contributivo lussemburghese ( al ) regime (...) di un organismo internazionale che prevede il riscatto dei diritti a pensione maturati durante periodi lavorativi precedenti alla sua nomina in ruolo, i contributi versati al regime (...) lussemburghese vengono trasferiti su domanda dell' interessato (...) ( a quello ) dell' organismo internazionale, tenuto conto dell' interesse composto del 4% per anno a decorrere dal 31 dicembre di ogni anno di affiliazione ".
Contro la decisione della Caisse des pensions des employés privés, Watgen ricorse subito al conseil arbitral des assurances sociales e poi, in appello al conseil supérieur . Quest' ultimo, "considerata la divergenza di vedute tra le parti, che trae origine da un notevole divario fra i princìpi ammessi nel diritto comunitario, da un lato, e nel diritto lussemburghese, dall' altro", vi rivolse, a stregua dell' articolo 177, comma 3, trattato CEE, i seguenti quesiti :
a ) Se le modalità stabilite dall' articolo 18, comma 3, della legge 16 dicembre 1963 siano compatibili con la facoltà di opzione attribuita ai funzionari comunitari dall' articolo 11, comma 2, allegato VIII, statuto dei funzionari delle Comunità europee;
b ) Se la detta facoltà sia esercitabile anche quando l' alternativa scelta dall' interessato è sconosciuta nel diritto interno a cui è soggetto l' ente nazionale di previdenza sociale, o è incompatibile col sistema di finanziamento del regime che tale ente deve applicare .
Hanno presentato osservazioni scritte le parti nella causa principale, la Commissione delle Comunità europee, i governi britannico, lussemburghese e francese . Solo quest' ultimo non è intervenuto in udienza .
3 . Dico subito che in questo caso esporre gli argomenti svolti dagli intervenuti ed esaminarne la fondatezza, è del tutto superfluo . In effetti, il problema che è al centro dei due quesiti - se l' articolo 11 conferisca ai funzionari delle Comunità un vero e proprio potere di scelta tra i due modi di trasferimento da esso previsti - è stato da voi recentemente risolto con sentenza 17 dicembre 1987, non ancora pubblicata e riguardante una causa ( 315/85, Commissione / Granducato di Lussemburgo, Racc . pag . 539 ) in cui svolsi le funzioni di avvocato generale . Nel relativo ricorso la Commissione aveva accusato lo Stato che ci ospita di essere inadempiente agli obblighi impostigli dall' articolo 11, poiché la sua legislazione previdenziale - e in particolare il citato articolo 18 legge 16 dicembre 1963 - non riconosce ai cittadini che lasciano l' impiego privato e divengono funzionari della Comunità il diritto di scegliere il metodo dell' equivalente attuariale .
Ora, rispetto a tale addebito la Corte osservò, in primo luogo, che né il testo né la finalità della norma comunitaria permettono di stabilire "une priorité en faveur d' une des deux méthodes de calcul . En effet, (...) l' objectif de l' article 11, alinéa 2, (...) est de garantir le passage d' un système d' assurance nationale au système communautaire sous l' une des deux formes qu' il mentionne ". La conseguenza è che "les États membres (...) ne sont pas obligés d' accorder aux fonctionnaires la faculté de choisir entre le transfert de l' équivalent actuariel et du forfait de rachat" ( punti 20 e 22 della motivazione, mio corsivo ).
Per quanto riguarda poi la normativa lussemburghese i giudici affermarono ( senza, peraltro, averne avuto la prova dal governo convenuto ) che essa "ne prévoit, en aucun cas, la possibilité pour les personnes affiliées à un régime contributif de transférer l' équivalent actuariel (...) vers un autre régime luxembourgeois . Dans ce contexte, le fait que le forfait de rachat tel que prévu par les dispositions nationales ne tient pas compte des contributions versées par l' Etat est sans pertinence (...)", rispetto alla norma dello statuto dei funzionari ( punto 25 ).
4 . Alla luce di queste statuizioni vi suggerisco di rispondere come segue ai quesiti posti con ordinanza 1° marzo 1985 dal conseil supérieur des assurances sociales nella causa promossa dal signor Fernand Watgen contro la Caisse des pensions des employés privés di Lussemburgo :
"L' articolo 11, comma 2, allegato VIII, statuto dei funzionari delle Comunità europee, ha lo scopo di garantire il passaggio da un sistema di assicurazione nazionale al sistema comunitario in una delle due forme che esso prevede, e cioè l' equivalente attuariale o il forfait di riscatto . La norma va pertanto interpretata nel senso che non obbliga gli Stati a riconoscere ai loro cittadini entrati al servizio delle Comunità la facoltà di scegliere tra le due forme e ciò indipendentemente dal fatto che il diritto nazionale le preveda ".
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