CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
dell'11 dicembre 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. Pronunzia
1.1. Il contesto in cui è inserito il regolamento in oggetto
Al pari della causa 290/84 (Mainfrucht), nell'ambito della quale l'avvocato generale Lenz ha presentato le conclusioni il 12 novembre e la quarta sezione si è pronunziata con sentenza 10 novembre 1985, il procedimento 65/85 verte sull'interpretazione della nozione di « valore di transazione » di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci (GU 1980, L 134, pag. 1). Elemento saliente di questo regolamento è il fatto che esso dà attuazione all'« Accordo relativo all'applicazione dell'art. VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio », approvato il 10 dicembre 1979 dal Consiglio e stipulato nell'ambito del Tokio Round. Questa normativa specifica relativa all'attuazione dell'art. VII del GATT, concernente il valore in dogana, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale 1980, L 71, pag. 107. Assieme al relativo protocollo (GU 1980, L 71, pag. 127) esso, poiché è vincolante per la Comunità, può eventualmente essere importante per l'interpretazione del regolamento in oggetto. Nell'ordinanza di rinvio il giudice nazionale considera che l'art. 8 di detto protocollo può, in particolare, essere determinante ai fini della soluzione della questione sollevata. Il protocollo è stato attuato con il regolamento (CEE) del Consiglio 8 dicembre 1980, n. 3193, che modifica il regolamento (CEE) n. 1224/80. Per quanto riguarda il testo delle disposizioni pertinenti alle fattispecie e in prosieguo menzionate, rinvio alle sopra indicate Gazzette ufficiali. Le disposizioni di maggior rilievo per la presente causa sono riprodotte nella relazione d'udienza.
1.2. Gli ante/atti e il procedimento
L'attrice e resistente nel ricorso di « révision » dinanzi al Bundesfinanzhof (in prosieguo: « attrice ») chiedeva nel luglio 1980 lo sdoganamento di una partita di semi di cacao, dichiarando, oltre al prezzo netto fatturato, l'importo di DM 157, per le spese di pesatura da essa sostenute. Dal contratto prodotto dall'attrice emerge che la vendita doveva aver luogo sulla base cif Hambourg « net delivered wights », che, di conseguenza, l'ammontare del prezzo di vendita doveva essere determinato in base al peso della merce consegnata e che le spese di pesatura sarebbero state a carico del compratore. Il convenuto e ricorrente dinanzi al Bundesfinazhof, lo Hauptzollamt di Amburgo-Ericus (in prosieguo: « convenuto »), includeva le spese di pesatura nel valore in dogana. Il Finanzgericht di Amburgo adito dell'attrice, dichiarava che a torto le spese della pesatura erano state incluse nel valore in dogana. Il convenuto impugnava la sentenza del Finanzgericht dinanzi al Bundesfinanzhof, sostenendo, tra l'altro, che le spese di pesatura costituivano un pagamento effettuato a beneficio del venditore per le merci importate ai sensi dell'art. 3, n. 3, lett. a), del regolamento n. 1224/80. A suo avviso, il venditore ha l'obbligo di consegnare la merce e di provvedere al trasferimento della proprietà della stessa e, trattandosi di merce comperata a peso, l'esecuzione di detto obbligo presuppone anche la determinazione del peso. Le spese di pesatura non sarebbe un'attività alla quale il compratore provvede per proprio conto, ai sensi dell'art. 3, n. 3, lett. b), del predetto regolamento.
Il Bundesfinanzhof ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
« Se l'art. 3, nn. 1 e 3, del regolamento n. 1224/80, nella versione in vigore prima del 1o gennaio 1981, vada interpretato nel senso che nel caso dei cosiddetti contratti di vendita a destinazione le spese della determinazione del peso della merce all'arrivo rientrano nel valore di transazione anche quando, in base al contratto di compravendita, siano a carico del compratore ».
Nell'ordinanza di rinvio il Bundesfinanzhof osserva che nell'interpretare l'art. 3, n. 3, lett. a), occorre verosimilmente basarsi sulla nuova versione di questa disposizione, come contemplata dal regolamento 8 dicembre 1980, n. 3193. Secondo il quarto punto della motivazione del regolamento n. 3193/80, detta aggiunta è intesa a conformare il regolamento n. 1224/80 a talune disposizioni del protocollo il cui atto di accettazione da parte della CEE è stato depositato il 25 luglio 1980. L'inciso aggiunto corrisponderebbe alla lettera all'art. 8 della I sezione del protocollo stipulato il 1o novembre 1979 tra le parti dell'accordo relativo all'attuazione dell'art. VII del GATT (GU 1980, L 71, pag. 127).
Le spese di pesatura pagate dall'attrice dovrebbero rientrare nel valore di transazione se il relativo pagamento viene effettuato a beneficio del venditore e se l'attrice le ha pagate « per soddisfare un'obbligazione del venditore ».
Il Bundesfinanzhof rileva poi che, secondo il preambolo dell'accordo sul valore in dogana, questo valore deve essere stabilito in base a criteri semplici ed equi. Questo principio sarebbe pienamente adempiuto solo se si tenga conto esclusivamente delle condizioni concordate nel contratto di vendita. Peraltro, potrebbe anche argomentarsi che non sono estranei alla disciplina del valore in dogana elementi tipici che non corrispondono ai dati concreti del contratto considerato. Non sarebbe pertanto escluso che anche la nozione « obbligazione del venditore », includa un siffatto elemento tipico. A favore di questo argomento militerebbe il fatto che, diversamente, l'ammontare del valore di transazione, e quindi del valore in dogana, verrebbe affidato in larga misura alla discrezionalità delle parti del contratto che sta alla base dell'importazione.
Se la Corte di giustizia dovesse arrivare alla conclusione che tutti gli obblighi che di norma ricadono sul venditore vanno considerati obbligazioni del venditore, si porrebbe la questione se, tenuto conto del tipo di contratto di compravendita considerato, le spese di pesatura siano di regola a carico del venditore. Questo punto di vista potrebbe trovare conforto nell'art. 90 della convenzione dell'Aia 1o luglio 1964 relativa alla legge uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili materiali ( United Nations Treaty Series 834, pag. 107). Dato che nel caso di specie trattasi di un contratto di vendita a destinazione, le spese di pesatura potrebbero essere eventualmente considerate antecedenti al momento dell'adempimento dell'obbligo di consegna.
2. L'opinione della Commissione
Durante il procedimento davanti a questa Corte, soltanto la Commissione ha esposto per iscritto e oralmente il proprio punto di vista sulla questione pregiudiziale sollevata. Anch'essa, nelle osservazioni scritte, sottolinea che il regolamento di cui trattasi ha avuto origine dalla disciplina GATT, ma poi basa il proprio punto di vista solo su detto regolamento. Rifacendomi in larga misura alla relazione d'udienza, riassumo detto punto di vista, esposto per iscritto e ulteriormente chiarito all'udienza, come segue.
L'art. 3, n. 1, del regolamento definisce il « valore di transazione » come « il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci allorché sono vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità », rettificato se del caso, conformemente all'art. 8.
L'art. 8, n. 3, contiene un elenco completo degli elementi da addizionare al prezzo effettivamente pagato. Poiché le spese di pesatura non sono menzionate tra gli elementi ivi elencati, e non possono neanche essere ricondotte sotto alcuno di detti elementi, il problema la cui soluzione è determinante per la decisione della controversia è se le spese di pesatura possono essere considerate parte del prezzo effettivamente pagato dal compratore al venditore.
L'art. 3, n. 3, definisce il prezzo effettivamente pagato o da pagare e contiene nella lett. a) un elenco di criteri positivi e nella lett. b) un elenco di criteri negativi ai fini della determinazione di detto prezzo. La modifica della lett. a) di detta disposizione ad opera del regolamento 1o gennaio 1981, n. 3193, è irrilevante per il caso presente, poiché la questione pregiudiziale riguarda fatti anteriori alla data suddetta. D'altronde questa modifica ha essenzialmente natura dichiarativa.
In conformità a quanto disposto nella lett. a) il pagamento non deve necessariamente essere fatto in denaro, ma può anche essere effettuato « indirettamente ». Dalla lett. b) consegue che le spese di pesatura non sono considerate un pagamento indiretto. Da quest'ultima disposizione è dato in particolare dedurre che dette spese non possono essere incluse nel valore in dogana qualora come nel caso di specie, risulti dal contratto che il compratore ha provveduto alla pesatura a proprie spese e per proprio conto e pertanto le relative spese non possano essere considerate pagamento indiretto al venditore. Inoltre la Commissione rileva che la pesatura, avendo avuto luogo, come attività di rilievo economico, nella Comunità, non deve essere inclusa nel valore in dogana.
Poiché la normativa considerata si basa espressamente — a parte talune eccezioni che qui non rilevano — sugli elementi concreti del negozio, non è, in via di principio, importante, secondo la Commissione, la questione se un contratto concreto corrisponda o no ai rapporti abitualmente intercorrenti tra le parti di un contratto di vendita internazionale.
Infine la Commissione osserva che nel 1981 il comitato per il valore in dogana si è pronunziato nel senso che le spese di scarico e di magazzinaggio non vanno incluse nel valore in dogana se non sono elementi del prezzo effettivamente pagato. Il caso sarebbe, sotto vari aspetti, analogo a quello in esame.
Di conseguenza, la Commissione suggerisce di dare alla questione la seguente soluzione:
« L'art. 3 del regolamento del Consiglio n. 1224/80, nella versione in vigore prima del 1o gennaio 1981, va interpretato nel senso che nel caso dei cosiddetti contratti di vendita a destinazione le spese per l'accertamento del peso della merce all'arrivo, se sono a carico del compratore, non costituiscono un pagamento indiretto rientrante nel valore di transazione. »
All'udienza la Commissione ha ribadito che in linea di principio, in base al nuovo regime vanno presi a riferimento i termini concreti del contratto in considerazione, il che può portare, nel caso in cui i prezzi di acquisto, di merci identiche siano diversi, a valori in dogana diversi. Tuttavia, onde prevenire arbitrarie alterazioni dei prezzi gli artt. 3, n. 3 e 8, in particolare, del regolamento n. 1224/80 prescrivono, a seconda dei casi, determinate rettifiche. All'udienza la Commissione ha inoltre spiegato perché, a suo avviso, dette rettifiche obbligatorie non possono, in base al testo del regolamento in oggetto, effettuarsi nella fattispecie: poiché, manifestamente, le spese di pesatura non costituiscono parte del prezzo effettivamente pagato, nemmeno le disposizioni dell'art. 8 in materia di rettifiche sono applicabili nel caso presente. La Commissione ha ritenuto meno chiara la questione se sussista o no un pagamento indiretto ai sensi dell'art. 3, n. 3, lett. a). In particolare, a questo proposito potrebbero sorgere dubbi in caso di applicabilità del regolamento n. 3193/80 — applicabilità che, come si è detto, la Commissione ha escluso, per quanto riguarda la fattispecie, nelle osservazioni scritte — poiché in base a detto regolamento è considerato compreso nel prezzo effettivamente pagato anche un pagamento eseguito dal compratore ad un terzo per soddisfare un'obbligazione del venditore. All'udienza, però, la Commissione ha osservato che in caso di dubbio l'art. 3, n. 3, lett. b), dovrebbe risolvere la questione: infatti le spese di pesatura dovrebbero essere considerate rientrare nella nozione « attività riguardanti la commercializzazione, avviate dal compratore per proprio conto » e pertanto, in forza della predetta disposizione, salvo quanto prescritto dall'art. 8, « non sono considerate un pagamento indiretto al venditore, anche se si può ritenere che il venditore ne sia il beneficiario o che siano state avviate con l'accordo di quest'ultimo ». A differenza dei contratti di vendita più ricorrenti, in base ai quali con la spedizione il rischio passa al compratore, questi, nel caso di un contratto « a destinazione » del tipo di quello qui considerato, paga solo la merce ricevuta, in altre parole il valore che egli stesso ha accertato all'arrivo con la pesatura della merce. Inoltre, all'udienza la Commissione ha nuovamente escluso che il legislatore abbia voluto la riscossione di dazi doganali su attività economiche (nel caso di specie la pesatura) svoltasi nell'ambito della Comunità.
3. Conclusione
Non ritengo qui necessario approfondire l'interessante questione se per il negozio in oggetto abbia rilevanza non tanto il regolamento n. 3193/80, entrato in vigore solo l'8 dicembre 1980, quanto forse il protocollo sul quale esso è basato e che (come emerge dalla motivazione dello stesso regolamento) è stato accettato dalla Comunità il 25 luglio 1980. Come ho già sinteticamente riferito sopra, la Commissione ha sostenuto all'udienza che nemmeno qualora il regolamento n. 3193/80, (che dà attuazione al predetto protocollo) si applicasse, essa potrebbe pervenire ad una conclusione diversa da quella esposta nelle osservazioni scritte. Io posso condividere questa conclusione, anche se mi chiedo se essa non consegua già dal fatto che nel caso di specie la pesatura non rientrava affatto tra gli obblighi del venditore ed è quindi escluso che vi sia stato un pagamento indiretto al venditore.
Trovo gli argomenti della Commissione convincenti anche sugli altri punti. A questo proposito attribuirei semplicemente maggior rilievo all'argomento secondo cui la ratio della normativa sul valore in dogana esclude che in detto valore siano ricomprese somme pagate per attività economiche svoltesi nell'ambito della Comunità. Nella causa 290/84, che ho menzionato all'inizio delle mie conclusioni, è stata discussa anche detta questione, sia pure sotto un altro profilo (cioè con riferimento alle spese di trasporto nell'ambito della Comunità).
Concludendo, vi suggerisco, in base ai motivi sopra esposti, di risolvere la questione sottopostavi dal Bundesfinanzhof, conformemente a quanto proposto dalla Commissione, nel seguente modo:
« L'art. 3, nn. 1 e 3, del regolamento del Consiglio n. 1224/80, nella versione in vigore prima del 1o gennaio 1981, va interpretato nel senso che nel caso dei cosiddetti contratti di vendita a destinazione le spese della determinazione del peso della merce all'arrivo non costituiscono un pagamento indiretto rientrante nel valore di transazione qualora siano a carico del compratore. »
( *1 ) Traduzione dall'olandese.
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