Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
Con la decisione 85/215/CEE ( GU 1985, L 97, pag . 49 ), la Commissione dichiarava che la tariffa preferenziale che si praticava per il metano fornito ai coltivatori in serre nei Paesi Bassi costituiva un aiuto incompatibile con il mercato comune ai sensi dell' art . 92 del trattato . Si ingiungeva perciò al governo olandese di cessare l' aiuto ( art . 1 ) e di informare la Commissione entro il 15 marzo 1985 dei provvedimenti adottati per adempiere ( art . 2 ).
I ricorrenti chiedono l' annullamento di detta decisione a norma dell' art . 173 del trattato . Essi sono due imprese di orticoltura, vale a dire la Kwekerij Gebroeders Van der Kooy BV, società a responsabilità limitata, e il sig . Van Vliet, coltivatore singolo ( causa 67/85; questi due ricorrenti in prosieguo li chiamerò "Van der Kooy "), il Landbouwschap, un ente pubblico che sta in giudizio come rappresentante degli interessi degli orticoltori olandesi che coltivano in serre ( causa 68/85 ) e il Regno dei Paesi Bassi, destinatario della decisione ( causa 70/85 ). I ricorrenti hanno chiesto inoltre l' adozione di provvedimenti provvisori, ivi compresa la sospensione della decisione, istanza respinta con ordinanza del presidente della Corte 3 maggio 1985 . Dopo l' ordinanza della Corte, la tariffa del gas per i coltivatori in serra è stata aumentata, ma, a giudizio della Commissione, non in misura tale da sopprimere l' elemento aiuto . Di conseguenza la Commissione ha adito la Corte nella causa 213/85 a norma dell' art . 93, n . 2 del trattato, chiedendo la declaratoria che il Regno dei Paesi Bassi non ha adempiuto gli obblighi impostigli dal trattato non avendo dato esecuzione agli artt . 1 e 2 della decisione impugnata . I governi danese e britannico sono intervenuti a sostegno della Commissione nelle quattro cause, il governo tedesco solo nelle tre cause riunite .
La legittimità sotto il profilo del diritto comunitario della tariffa per il metano praticata nel settore dell' orticoltura nei Paesi Bassi è stata discussa per vari anni e ha costituito l' oggetto di una precedente decisione della Commissione . Gli antefatti sono i seguenti .
I Paesi Bassi hanno riserve notevoli di metano . Verso il 1975, anche per motivi ambientali, il governo olandese dava incentivi fiscali perché gli orticultori passassero dal gasolio pesante al metano . Ora, stando alla decisione della Commissione, oltre il 95% dell' energia consumata nell' orticoltura nei Paesi Bassi proviene dal metano .
La NV Nederlandse Gasunie, a quanto risulta, gode di un monopolio per il metano prodotto al largo e nel territorio olandese . E una società di diritto privato le cui azioni sono detenute per il 10% direttamente dallo stato e per il 40% dalle Staatsmijnen ( DSM ), che a sua volta è interamente proprietà dello stato, ma che la Commissione sostiene agisca "esclusivamente in base alle leggi di mercato"; le società Esso e Shell detengono ciascuna il 25 %. La Gasunie fornisce gas direttamente ai distributori e ai maggiori utenti di gas . I piccoli consumatori sono riforniti da società distributrici locali riunite in un' associazione detta Vegin .
La misura in cui il governo interviene nella fissazione delle tariffe della Gasunie è uno dei punti principali della causa . E comunque pacifico che, come è detto nella decisione, le tariffe devono essere approvate in seno al consiglio d' amministrazione della Gasunie, con la maggioranza di 3/4 dei voti . Il consiglio d' amministrazione è normalmente composto di 8 membri, uno designato dallo Stato, tre dalla DSM e due da ciascuna delle compagnie petrolifere . Per questo motivo lo Stato non detiene la maggioranza nel consiglio e la Shell e la Esso possono porre il veto a progetti che non siano di loro gradimento . I prezzi così stabiliti devono essere approvati dal ministro per gli affari economici . I poteri del ministro sotto questo profilo derivano tanto dalla legge, quanto da un accordo con la Gasunie che risale al 1963 .
In base ad uno studio sulla concorrenza nel settore dell' orticoltura in serra, il 15 dicembre 1981 la Commissione adottava la decisione 82/73/CEE ( GU 1982, L 37, pag . 29; in prosieguo : "la decisione del 1981 "). La Commissione accertava che vi era una tariffa preferenziale a favore dei coltivatori in serra che costituiva un aiuto di stato incompatibile con il trattato . Essa lamentava che il livello dei prezzi era inferiore a quello praticato ad altri utenti industriali e che la soglia per le riduzioni quantitative era molto più bassa per i coltivatori in serra che per gli utenti industriali ( 38 000 m3 contro i 170 000 m3 ). Per di più le revisioni di prezzo erano molto meno frequenti per i coltivatori che per gli altri utenti industriali o per i piccoli consumatori . Secondo gli accordi allora vigenti, il prezzo del gas per gli orticultori era legato al prezzo del gasolio nel periodo di 15 mesi precedente e veniva rivisto ogni anno . La formula della revisione doveva essere ridiscussa solo una volta durante il quinquennio di validità dell' accordo tra la Gasunie, la Landbouwschap e Vegin . La tariffa industriale, invece, era rivista ogni trimestre in base ad un prezzo di "parità" teorico del gasolio pesante . L' accordo disponeva che la differenza tra la tariffa per gli orticultori e la tariffa industriale sarebbe stata gradualmente ridotta durante un periodo di 2 anni e mezzo a decorrere dall' aprile 1982 e che dall' ottobre 1982 in poi la tariffa per gli orticultori sarebbe stata riferita al prezzo di parità .
Nell' art . 1 della decisione del 1981 si disponeva che "l' aiuto costituito dalla tariffa preferenziale per l' orticoltura andava soppresso entro il 1° ottobre 1982 mediante allineamento della tariffa orticola sulla tariffa industriale" e che la differenza non doveva essere aumentata rispetto alla situazione esistente il 1° dicembre 1981 .
Il governo olandese, la Landbouwschap e due coltivatori, uno dei quali era il Van der Kooy, impugnavano dinanzi alla Corte la decisione del 1981 ( cause 67, 68 e 70/82 ). Tuttavia le discussioni tra la Commissione e il governo olandese sono proseguite e un nuovo contratto è stato stipulato tra la Gasunie e la Landbouwschap . Il punto di vista della Commissione circa la situazione è esposto nella lettera al governo olandese in data 29 luglio 1982 .
La Gasunie e la Landbouwschap convenivano che la differenza tra la tariffa orticola e quella industriale sarebbe stata soppressa in tre fasi tra il 1° aprile 1982 e il 1° aprile 1983 e che a quella data la tariffa orticola sarebbe stata identica a quella industriale più mezzo centesimo per m3 . Analogamente alla tariffa industriale, la tariffa per l' orticoltura doveva essere collegata al prezzo di parità del gasolio pesante calcolato dal "Central Bureau voor de Statistiek" ( CBS ) e del pari rivista ogni trimestre . La Commissione doveva essere informata del prezzo di parità trimestrale e della conseguente tariffa per l' orticoltura, di ogni modifica della formula derivante da cambiamenti nella tecnica del riscaldamento o da mutamenti della situazione economica e del metodo di calcolo di qualsiasi futura modifica .
In esito a questo accordo la Commissione abrogava la decisione del 1981 sostituendola con una nuova decisione ( 82.518/CEE, GU 1982, L 229, pag . 38 ) e i ricorrenti rinunciavano agli atti . Sebbene questo accordo non fosse soddisfacente per i coltivatori in serra negli altri Stati membri a causa del periodo durante il quale i loro concorrenti olandesi avrebbero continuato a fruire di una tariffa preferenziale, la Commissione non interveniva fino all' ottobre del 1984 .
Con telex del 4 ottobre 1984, il governo olandese informava la Commissione che la Gasunie, la Vegin e la Landbouwschap avevano stipulato nuovi accordi per il periodo 1° ottobre 1984 - 1° ottobre 1985 . Questi accordi, pur tenendo fermo il principio che la tariffa orticola sarebbe stata collegata alla tariffa industriale, ponevano un limite alla tariffa orticola : essa non doveva superare la media della tariffa orticola, mediante applicazione della formula, praticata nel 1983 più il 10%, il che dava un massimo di 42,5 centesimi il m3 . Secondo la decisione impugnata, l' applicazione della formula valida dal 1° aprile 1983 avrebbe dato prezzi di 46,6 centesimi il m3 nel quarto trimestre del 1984 e di 48 centesimi il m3 nel primo trimestre del 1985 . Quindi, come risultato del nuovo accordo, i coltivatori orticoli risparmiavano 4,1 centesimi il m3 e, rispettivamente, 5,5 centesimi il m3 in detti periodi . Se però il prezzo scendeva sotto i 42,5 centesimi in qualunque periodo, si dovevano effettuare ritocchi rispetto ai prezzi dei trimestri precedenti, in cui il prezzo avrebbe dovuto altrimenti superare il prezzo massimo .
Il governo olandese dichiarava espressamente, nel telex del 4 ottobre 1984, di informare la Commissione di questo nuovo contratto in ossequio all' intesa contenuta nella lettera 29 luglio 1982 inviata dalla Commissione al governo olandese . Questo ha sempre sostenuto che la tariffa non costituiva un aiuto e quindi non doveva essere notificata alla Commissione a norma dell' art . 93, n . 3 . In ogni caso è chiaro che la nuova tariffa era in vigore prima che la Commissione ne venisse informata . Cionondimeno, nell' accusare ricevuta del telex del governo olandese, la Commissione dichiarava di considerarlo come notifica a norma dell' art . 93 n . 3 e ricordava al governo olandese che un progetto notificato non può essere posto in atto finché la Commissione non ne abbia terminato l' esame . Essa chiedeva pure ulteriori informazioni, che il governo olandese forniva .
La Commissione instaurava allora il procedimento di cui all' art . 3, n . 2 nel modo abituale, pubblicando un avviso nella Gazzetta ufficiale e scrivendo agli Stati membri . Nella lettera al governo olandese del 27 novembre 1984 con cui chiedeva osservazioni, la Commissione di nuovo criticava detto governo per aver attuato i provvedimenti senza notificarli a norma dell' art . 93, n . 3, ricordava che la concessione illegittima di sovvenzioni poteva provocare ingiunzioni di rimborso o cessazione dei pagamenti del FEAOG e gli chiedeva di prendere i provvedimenti necessari per sospendere l' applicazione del presunto aiuto .
Alla Commissione pervenivano le osservazioni di vari Stati membri e di parti interessate, compresa il Landbouwschap, l' unica parte interessata che si esprimesse in senso favorevole alla tariffa preferenziale . Tutti gli altri Stati membri e le parti che hanno presentato osservazioni alla Commissione a quanto pare dichiaravano di considerare il provvedimento un aiuto ai sensi dell' art . 92 n . 1, incompatibile con il mercato comune e tale da alterare la concorrenza nel settore orticolo . Vari Stati membri esprimevano la loro preoccupazione su questo punto alle riunioni del Consiglio tra l' ottobre del 1984 e il gennaio del 1985, dichiarando che gli orticoltori del loro paese insistevano perché facessero qualcosa a proposito di quella che essi consideravano concorrenza sleale da parte dei coltivatori olandesi .
Vagliate le osservazioni pervenutele e i risultati delle proprie indagini, la Commissione riceveva conferma della sua tesi iniziale secondo la quale la nuova tariffa costituiva un aiuto per i coltivatori olandesi in serra ed era incompatibile con il mercato comune ed adottava la decisione impugnata .
La Commissione eccepisce anzitutto l' irricevibilità delle azioni esperite dalla Van der Kooy e dalla Landbouwschap .
Dopo la fine della fase scritta nelle presenti cause, la Corte ha pronunciato la sentenza nella causa 169/84 Compagnie française de l' azote ( Cofaz ) / Commissione ( sent . 28 gennaio 1986, Racc . pag . 391 ) in cui dichiarava ricevibile l' azione esperita, nel contesto delle norme sulle sovvenzioni di stato, da singoli ai sensi dell' art . 173, 2° comma del trattato, rimanendo irrisolti i problemi di merito in quella causa .
Anche quella causa verteva sulla tariffa per il metano nei Paesi Bassi . Dopo che la Commissione aveva instaurato il procedimento a norma dell' art . 93, n . 2 a proposito di condizioni assertivamente preferenziali praticate ai produttori di ammoniaca usata per produrre concimi al nitrato, un nuovo prezzo veniva adottato per i grandi clienti industriali, del quale potevano fruire anche i produttori di ammoniaca . La Commissione riteneva che questo non era un aiuto di stato ed archiviava la pratica a norma dell' art . 93, n . 2, giacché la tariffa veniva applicata senza distinzioni di settore ed era commercialmente giustificata per il fatto che il ricavo dalla tariffa inferiore era compensato da altri risparmi . Tre produttori francesi di concimi al nitrato chiedevano, a norma dell' art . 173 del trattato CEE, l' annullamento della decisione di chiudere il procedimento a norma dell' art . 93, n . 2 .
Nella sentenza la Corte ha sottolineato che, nei casi in cui un regolamento offre alle imprese reclamanti garanzie procedurali che consentano loro di chiedere alla Commissione di accertare un' infrazione delle norme comunitarie, dette imprese devono poter agire a tutela delle loro legittime aspettative . Le imprese, qualora siano intervenute nel procedimento amministrativo, possono invocare l' art . 173 ogniqualvolta la loro posizione sul mercato sia lesa in misura rilevante dall' aiuto che costituisce oggetto della decisione impugnata ( nn . 23 e 25 ).
In quella causa le ricorrenti avevano dimostrato che la decisione della Commissione poteva danneggiare gravemente la loro posizione sul mercato in cosiderazione dell' aiuto assertivamente rilevante concesso ai produttori olandesi, per il fatto che il metano rappresentava l' 80% del prezzo franco stabilimento dell' ammoniaca e per il notevole aumento della quota olandese sul mercato francese .
Questi fattori inducevano la Corte a decidere che la decisione riguardava individualmente le ricorrenti . Quanto al riguardarli direttamente, la Corte dichiarava : "basta osservare che la decisione della Commissione di chiudere il procedimento ha lasciato impregiudicati tutti gli effetti del sistema tariffario istituito, mentre il procedimento richiesto dalle ricorrenti sfocerebbe in una decisione di soppressione o di modifica di detto sistema" ( n . 30 della motivazione ).
Quanto alla ricevibilità dell' azione della Van der Kooy, la Commissione solleva due questioni . La prima è che una distinzione va fatta tra quello che essa definisce un aiuto individuale ( cioè un aiuto che va a favore di un singolo ben definito ) e aiuti a favore di un' intera classe o settore, come nella presente fattispecie, nella quale tutti i coltivatori in serra fruiscono dell' aiuto . La Commissione sostiene che il ricorrente nella presente causa non può quindi invocare le sentenze della Corte nella causa 730/79 ( Philip Morris Holland / Commissione, Racc . 1980, pag . 2671 ), oppure nella causa 323/82 ( Intermills / Commissione, Racc . 1984, pag . 3809 ), in ciascuna delle quali la Corte ha consentito al destinatario di un aiuto individuale di impugnare la decisione negativa della Commissione .
Il secondo assunto della Commissione è che talune conseguenze giuridiche derivano dal fatto che la tariffa preferenziale è stata applicata senza previa comunicazione alla Commissione a norma dell' art . 93, n . 3 . Questa applicazione illegittima prima che la Commissione avesse preso una decisione non deve porre i destinatari dell' aiuto in una posizione migliore di quella che avrebbero avuto se il governo olandese avesse adempiuto l' obbligo di notifica . Quindi la situazione va tenuta distinta da quella nella quale si impugna una decisione della Commissione che dispone l' abolizione o la modifica di un aiuto in atto legittimamente concesso, il che la Commissione dubita sia ammissibile in ogni caso . L' ordine della Commissione che il governo olandese non applichi una sovvenzione che aveva concesso illegittimamente non può essere validamente impugnato dai coltivatori olandesi o dai loro rappresentanti . Dal momento che gli Stati membri non erano obbligati ad istituire sovvenzioni, non c' era un corrispondente diritto di ottenere l' aiuto e non si può sostenere che la decisione negativa della Commissione ledesse la posizione sul mercato del potenziale destinatario ai sensi del criterio formulato dalla Corte nella sentenza Cofaz .
La Van der Kooy sostiene di essere stata lesa dall' impugnata decisione che ha abolito le tariffe preferenziali . Essa si aspettava che la tariffa concordata dalla Gasunie con il Landbouwschap fosse in vigore dal 1° ottobre 1984 al 1° ottobre 1985 e aveva fatto progetti di conseguenza . In nessun punto della sentenza Philip Morris è detto che la ricevibilità dell' azione derivava dal fatto che si trattava di un aiuto individuale . La Corte, nella sentenza Cofaz, non ha accolto la tesi della Commissione secondo cui un provvedimento generale, piuttosto che un aiuto individuale, costituiva l' oggetto del contendere e quindi non poteva essere impugnato dai ricorrenti .
Stando agli argomenti svolti, non sono persuaso che si debba fare una distinzione assoluta, per quel che ci riguarda attualmente, tra gli aiuti individuali e le sovvenzioni di applicazione più generale . Nella causa Philip Morris e nella causa Intermills, che chiaramente vertevano su sovvenzioni individuali, la Commissione non ha contestato la ricevibilità delle azioni e le sentenze della Corte si limitano a registrare questo fatto . Non vedo perché in linea di massima il destinatario virtuale di una sovvenzione individuale dovrebbe trovarsi in una situazione più favorevole, per quanto riguarda l' adire questa Corte, del virtuale destinatario di un provvedimento destinato a favorire due, dieci o più imprese . L' aiuto individuale non deve essere qualitativamente diverso dalle sovvenzioni che avvantaggiano più destinatari . Esso non ha necessariamente un' incidenza maggiore o minore sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato comune . Una delle caratteristiche delle sovvenzioni concesse dagli Stati membri è che è stata elaborata un' ampia gamma di tecniche e sarebbe a mio parere artificioso e indesiderabile il distinguere a priori tra quelle che vanno a vantaggio di un' impresa e quelle che vanno a vantaggio di più destinatari, sempreché siano soddisfatte le condizioni indicate ad esempio nella sentenza 25/62, Plaumann / Commissione ( Racc . 1963, pag . 195 ).
Mi pare che un' impresa, che viene chiaramente lesa se un "aiuto" già istituito viene abolito, giacché non fruirà più di detto aiuto, è legittimata ad impugnare dinanzi alla Corte l' atto che dispone l' abolizione . Sarebbe ingiusto attribuire il diritto d' impugnare la concessione dell' aiuto ai concorrenti sostanzialmente lesi e negare ai destinatari che ne vengano privati, i quali si deve ritenere siano perlomeno altrettanto gravemente lesi dalla soppressione del previsto vantaggio, il diritto di impugnare la decisione negativa della Commissione .
Quanto all' assunto della Commissione secondo il quale diverse considerazioni vanno fatte quando l' aiuto è stato messo in pratica prima della notifica, vi sono due considerazioni da fare . La prima è che la Commissione ha un' ampia gamma di poteri per far fronte all' illegittima applicazione dell' aiuto . Nel presente caso la Commissione ha preferito non fondarsi soltanto su questa applicazione illegittima, bensì chiedere la modifica dell' aiuto per renderlo compatibile con il mercato comune, come se fosse stato debitamente notificato . Essa non ha agito nei confronti del governo olandese per inosservanza dell' art . 93, n . 3; non ha chiesto provvedimenti urgenti alla Corte; non ha disposto la restituzione nella stessa decisione e, pur riservandosi la possibilità di chiedere la restituzione in una fase successiva nell' ultima frase della motivazione, all' udienza ha informato la Corte che nessun passo in questo senso era stato compiuto . Non ritengo che la Commissione possa eccepire l' irricevibilità dell' azione per questo motivo quando già si è passati alla contestazione del merito . In secondo luogo, i destinatari di aiuti corrisposti illegittimamente hanno già esperito azioni dinanzi a questa Corte che sono state ritenute non solo ricevibili, ma anche fondate nel merito ( es . Intermills e cause riunite 296 e 318/82, Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek BV / Commissione ( causa "LPF "), sent . 13 marzo 1985, Racc . pag . 809 ). In entrambe queste cause il ricorrente non è riuscito a dimostrare che i provvedimenti dello Stato non erano aiuti di stato, ma le decisioni sono state annullate per altri motivi . Quindi non è decisivo il fatto che l' aiuto sia stato istituito senza essere notificato alla Commissione .
A mio parere, il ricorso Van der Kooy è ricevibile . La decisione riguardava direttamente e individualmente le ricorrenti .
La posizione del Landbouwschap solleva problemi diversi . Con dichiarazione del 13 ottobre 1967 i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro dei settori agricolo e orticolo hanno affidato alla Landbouwschap il compito di rappresentare i loro interessi in determinate questioni, ivi compresi i negoziati sulle tariffe del gas . La Commissione in primo luogo solleva la questione se, a norma delle leggi olandesi, la Landbouwschap abbia l' obbligo di rappresentare gli interessi degli orticoltori . E fuori dubbio, però, che in pratica essa lo abbia fatto nelle trattative con la Commissione circa le tariffe del gas anteriormente alla decisione del 1981 e che la Commissione ne abbia tenuto conto . Inoltre mi pare ( indipendentemente dalla sua posizione quanto agli obblighi impostile dal diritto nazionale ) che vi siano molti motivi per cui la Corte può accogliere la pretesa del Landbouwschap di rappresentare i coltivatori . Tuttavia questo non risolve la questione se la decisione riguardi direttamente e individualmente la Landbouwschap sotto il profilo dell' art . 173 .
Le associazioni del genere della Landbouwschap possono aver un compito importante da svolgere nel procedimento amministrativo a norma dell' art . 93 . Esse si trovano in una posizione più favorevole dei loro singoli membri per rappresentare i problemi di categoria alla Commissione . E presumibile che abbiano o possano procurarsi informazioni e statistiche aggiornate; dovrebbero essere in grado di presentare in modo più coerente di qualsiasi loro membro le particolari circostanze del settore e le differenze del settore nel suo complesso . E evidente che la Landbouwschap in questo caso ha svolto questo compito . E innegabile che vi sia qualche vantaggio per l' amministrazione della giustizia nel consentire ad un' associazione di questo tipo di difendere una determinata causa .
D' altro canto è manifesto che il Landbouwschap non è destinatario diretto del presunto aiuto . Esso non è direttamente impegnato nell' orticoltura né è un acquirente del gas a tariffa preferenziale per l' orticoltura; per di più non mi pare, stando alla giurisprudenza della Corte, che l' associazione possa trarre il diritto di adire la Corte dal mero fatto che le persone che essa rappresenta avrebbero fruito della tariffa ridotta e potrebbero dimostrare che la decisione della Commissione le riguarda direttamente e individualmente . La Corte ha già deciso che "non si può ammettere che un' organizzazione costituitasi per la difesa degli interessi collettivi di una determinata categoria di amministrati possa essere direttamente e individualmente lesa da un atto riguardante gli interessi generali della stessa categoria" ( causa 72/74, Union syndicale / Consiglio, Racc . 1975, pag . 401 e 410; vedere inoltre cause riunite 16 e 17/62 Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes / Consiglio, Racc . 1962, pag . 879 a pag . 894; causa 135/81, Groupement des agences de voyages / Commissione, Racc . 1982, pag 3799, e causa 250/81, Greek Canners Association / Commissione, Racc . 1982, pag . 3535 ). Il Landbouwschap non ha dimostrato che la sua posizione sia concretamente diversa da quella delle associazioni di cui si trattava in quelle sentenze .
Questo non impedisce di ritenere che la Landbouwschap sia direttamente e individualmente riguardata dalla decisione impugnata in modo diverso dagli orticultori . La Landbouwschap ha cercato di dimostrare di essere riguardata in questo senso sotto due aspetti . Anzitutto essa ha invocato il punto 24 della sentenza Cofaz per dimostrare che la partecipazione al procedimento di cui all' art . 93, n . 2 è sufficiente per comprovare l' interesse diretto e individuale . Ciò è chiaramente errato, tenuto conto del punto 25 secondo il quale i partecipanti al procedimento devono dimostrare pure che "la loro posizione sul mercato è sotanzialmente danneggiata dal provvedimento di aiuto ". Emerge dal resto della sentenza, come pure dalle conclusioni dell' avv . gen . VerLoren van Themaat, che la Corte si riferiva ad una posizione sullo stesso mercato dei destinatari dell' aiuto . Quindi non ritengo che la sentenza Cofaz possa giovare alla Landbouwschap . In secondo luogo il Landbouwschap sostiene che sarebbe leso dalla revoca della tariffa preferenziale in diversi modi : perderebbe prestigio come negoziatore per il settore orticolo, il che potrebbe a sua volta provocare la perdita di aderenti o di contributi e, cosa più importante, provocherebbe il fallimento di molti orticoltori, il che implicherebbe del pari una notevole diminuzione di reddito per la Landbouwschap; infine, essa sarebbe obbligata a stipulare un nuovo contratto con la Gasunie, il che dimostra che la sua posizione giuridica è lesa dalla decisione impugnata .
Il rischio di perdita di reddito evidentemente preoccupa la Landbouwschap, però mi pare una cosa troppo lontana per attribuire il diritto d' impugnare la decisione a norma dell' art . 173 . Pur se forse è più discutibile, nemmeno la necessità di trattare un nuovo accordo mi pare comprovi il diritto di agire della Landbouwschap . Essa negozia il contratto per conto degli orticoltori che guadagneranno o perderanno in forza delle nuove condizioni pattuite .
Nonostante i vantaggi di consentire ad un' associazione come la Landbouwschap di agire in giudizio, non ritengo che essa subisca danno nella presente fattispecie per non poterlo fare . I ricorsi della Landbouwschap e dalla Van der Kooy sono identici sotto ogni aspetto; esse sono rappresentate dallo stesso avvocato . Hanno presentato una replica comune . E del tutto chiaro che quello che è stato detto per conto della Van der Kooy si basa largamente sulle conoscenze e sulle risorse della Landbouwschap . Mi pare che la Landbouwschap non sia privata della possibilità di tutelare gli interessi dei propri membri, se non è in grado di proporre un ricorso in nome proprio, qualora possa assistere uno o l' altro dei propri membri e i punti essenziali possano essere trattati a fondo . Di conseguenza, a mio parere, il ricorso della Landbouwschap dovrebbe, secondo la giurisprudenza, essere dichiarato irricevibile . Anche se vi può essere un caso in cui la giustizia esige che un' associazione sia legittimata ad agire, mi pare che in questo caso ci si debba attenere al principio posto nelle precedenti pronunzie .
Vediamo ora il merito della lite .
Nella decisione la Commissione ha svolto il suo compito partendo dall' idea che una tariffa preferenziale ( e il prezzo del gas per gli orticoltori è risultato essere tale ) è incompatibile con il mercato comune sotto il profilo dell art . 92, n . 1 quando : 1 ) "avvantaggia talune imprese o taluni prodotti che sono in concorrenza con imprese o prodotti di altri Stati e tali merci sono oggetto di scambi intracomunitari"; 2 ) "è stata imposta dalle pubbliche autorità"; 3 ) "dà luogo ad un versamento compensativo al distributore da parte dello Stato membro o ad una riduzione delle entrate statali ".
La decisione concludeva che il prezzo praticato dalla Gasunie ai coltivatori olandesi in serra era un aiuto che favoriva quei coltivatori rispetto ad altri consumatori di gas olandesi, il quale alterava la concorrenza tra quei coltivatori e i coltivatori in serra di altri Stati membri e pregiudicava gli scambi intracomunitari . Di conseguenza era incompatibile con il mercato comune in forza dell' art . 92, n . 1 del trattato; non è risultata provata alcuna delle deroghe contemplate dall' art . 92, n . 2 o n . 3 .
Poiché il governo olandese insiste di non aver notificato la tariffa preferenziale a norma dell' art . 93, n . 3 ( poiché non considerava che costituisse un aiuto ) e in ogni caso l' ha applicata ( se era un aiuto ) prima della decisione finale della Commissione, a prima vista risulta curioso che la Commissione non abbia semplicemente dichiarato che il provvedimento era illegittimo e doveva essere revocato, se necessario rivolgendosi alla Corte ( cause 31/77R, Commissione / Regno Unito, Racc . 1977, pag . 921 e 171/83R, Commissione / Francia, Racc . 1983, pag . 2621 ). L' unica questione sarebbe allora stata se si trattava di un aiuto e non se fosse compatibile con il mercato comune .
In ogni modo è stato instaurato il procedimento di cui all' art . 93, n . 2 e i ricorrenti impugnano la decisione per tre motivi fondamentali : trasgressione dell' art . 92, inosservanza di forme processuali essenziali e omissione dell' attendibile motivazione prescritta dall' art . 190 del trattato .
Per quel che riguarda l' art . 92, si sostiene che la Commissione ha commesso un errore fondamentale nel dichiarare che, anche se era stato concesso un aiuto, esso era stato "concesso da uno Stato membro ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma ".
La Commissione, come già detto, ha definito la questione come vertente sul punto se il presunto aiuto fosse stato "imposto da una pubblica autorità ". Essa ha ammesso che lo Stato non aveva una partecipazione di controllo nella Gasunie, né una maggioranza di voti nelle decisioni in fatto di prezzi, ma ha dichiarato che esso poteva porre il veto a qualsiasi decisione del genere sulla quale non fosse d' accordo . Per di più, qualsiasi tariffa poteva essere applicata solo previa approvazione del ministro degli affari economici e la Gasunie si era impegnata a non applicare prezzi diversi da quelli previamente approvati dal ministro per il relativo gruppo di consumatori . Essa si richiama al potere attribuito al ministro degli affari economici da una legge del 19 dicembre 1974, di vietare le vendite di forniture di gas ad un prezzo inferiore a quello da esso fissato, qualora ritenga che il gas viene venduto sottocosto, e di fissare prezzi diversi per diverse categorie di gas, mentre ricorda che, stando alle informazioni fornite dal governo, questa legge non era stata applicata ( decisione punto I.5 ). La Commissione conclude che il governo ha "un' influenza preponderante per la determinazione del vantaggio per gli orticoltori, se non altro con il diritto di veto" e che quando fissa la tariffa orticola "la Gasunie prende in considerazione degli imperativi economici che le vengono suggeriti dallo Stato olandese ". Questa conclusione era confermata dal fatto che non vi era alcun motivo logico ed economico che giustificasse la tariffa differenziale adottata .
Quanto al coinvolgimento dello Stato, la Van der Kooy e il governo olandese sottolineano la ripartizione delle azioni e dei diritti di voto nella Gasunie la quale, essi sostengono, dimostra che quello che è stato fatto non era in ogni caso opera dello Stato . Questo non può imporre una tariffa in quanto azionista . Per di più, i poteri di controllo di cui dispone il ministro servono soprattutto per controllare a posteriori che la politica energetica del governo sia applicata e per garantire che i prezzi non siano né troppo alti per i consumatori finali, né fissati ad un livello inferiore al reale valore del gas venduto . Il ministro non ha preso l' iniziativa per questa struttura dei prezzi, né ha esercitato alcuno dei suoi poteri nel presente caso . Si è trattato di un semplice contratto di diritto privato stipulato per motivi commerciali, nel quale la DSM agiva come unità commerciale indipendente che non riceveva alcuna direttiva statale in proposito . La Commissione, quindi, ha completamente frainteso la situazione e non aveva alcun potere di ordinare al governo olandese d' interferire in un contratto di diritto privato nel quale non era parte .
Questi argomenti non mancano di pertinenza, ma non sono persuaso che essi valgano a confutare la tesi che quanto è stato fatto qui può costituire un aiuto ai sensi dell' art . 92 .
Nelle sentenze 78/76, Steinike e Weinlig ( Racc . 1977, pag . 595 ) e 290/83, Commissione / Francia ( Racc . 1985, pag . 439 ), la Corte, se ho ben inteso le sentenze, ha ammesso che, nello stabilire se un vantaggio concesso ad un determinato settore, non direttamente dallo Stato, sia un aiuto di stato, si può tener conto anche delle circostanze . Se così non fosse, infatti, sarebbe troppo facile eludere gli art . 92 e 93 del trattato . Quelle liti non sono perfettamente identiche a quella odierna, ma si deve osservare che nella causa 290/83 il fatto che il ministro dell' agricoltura non sia intervenuto nella concessione di una sovvenzione di solidarietà, pur avendo la facoltà d' intervenire, e la necessità che le pubbliche autorità approvassero quanto era stato fatto, sono stati considerati aspetti rilevanti .
Se non erro, la Corte non deve decidere sotto il profilo dei fatti se vi sia stato un sufficiente coinvolgimento dello Stato, ma deve considerare se la Commissione abbia preso un abbaglio circa quello che può essere un coinvolgimento dello Stato, oppure abbia agito illegittimamente quando ha concluso che vi era detto coinvolgimento basandosi su dati che non potevano giustificare questa opinione . Nel nostro caso la DSM era completamente nelle mani dello Stato . Il 40% delle azioni della DSM più il 10% direttamente detenuto dallo Stato, e le percentuali dei voti, possono non aver consentito al complesso dei voti di far approvare indipendentemente una tariffa preferenziale; tuttavia ciò rendeva possibile il blocco di qualsiasi proposta che non fosse di loro gradimento e l' esercizio di una notevole influenza sulle decisioni della Gasunie . Anche ammettendo che i poteri del ministro degli affari economici dovevano essere esercitati a posteriori, mi pare irrealistico ritenere che la Gasunie praticasse tariffe e seguisse politiche che non sarebbero state approvate dal ministro . Per di più si deve osservare che il governo era coinvolto nella negoziazione di un compromesso con la Commissione in seguito alla decisione del 1981 e che la Gasunie e la Landbouwschap hanno modificato i loro accordi in ossequio a detto compromesso . Il governo era pure coinvolto, a mio giudizio, nei negoziati successivi alla decisione del 1985 vertenti sull' elaborazione di un progetto alternativo . Considerando la situazione nel suo complesso, mi pare che non si possa sostenere che tutto ciò che ha fatto lo Stato è stato di esprimere un incoraggiamento inconsistente . Quello che è avvenuto si è svolto per ordine o sotto l' influenza dello Stato e, a mio parere, vi erano elementi in base ai quali la Commissione poteva concludere che nella fattispecie vi era coinvolgimento dello Stato il quale, se i prezzi fissati erano bassi e commercialmente ingiustificati e se direttamente o indirettamente erano implicate le risorse dello Stato, poteva costituire un aiuto di stato . Non ritengo che la Commissione abbia preso un abbaglio facendo riferimento all' influenza preponderante dello Stato . Essa si è chiesta in primo luogo se la tariffa fosse "imposta" dalle pubbliche autorità . Se lo Stato aveva un' influenza predominante nella fissazione della tariffa, ciò può equivalere all' imposizione della tariffa stessa .
Mi pare che la Commissione avesse pure motivo di ritenere che le risorse dello Stato erano coinvolte . Lo Stato ha rinunciato alla sua parte degli utili che sarebbero stati realizzati dalla Gasunie se i prezzi fossero stati più alti e, pare pacifico, alla relativa quota d' imposte sulle società, anche se pure gli altri azionisti hanno perso del denaro . Ciò non vuol certo dire che, ogniqualvolta un' impresa commerciale con partecipazione statale riduce i prezzi o non porta al massimo gli utili la perdita debba considerarsi un aiuto di stato . Solo quando ciò avviene per ordine o sotto l' influenza dominante o effettiva dello Stato ciò può considerarsi un aiuto di stato .
Sorge allora il problema se la fissazione di questa tariffa preferenziale, anche se adottata sotto l' influenza dello Stato e implicante perdite per lo Stato, fosse necessaria per motivi commerciali incompatibili con la natura di un aiuto . La Commissione aveva ragione nel dichiarare che non vi erano "motivi logici od economici" che giustificassero la tariffa differenziale adottata .
Non interpreto la decisione, come pare assumere il governo olandese, nel senso che suggerisca che una tariffa, se è più bassa per un settore che per gli altri, costituisce automaticamente un aiuto . Questa non è la posizione della Commissione . Una tariffa inferiore costituisce un aiuto solo se non è commercialmente giustificabile .
Il punto di vista della Commissione è che le distinzioni settoriali devono essere fondate su criteri oggettivi e verificabili ed essere il risultato di normali fattori economici .
Ritengo giusto questo modo di vedere . E insito nella natura della sovvenzione di stato l' essere non commerciale, nel senso che lo Stato interviene là dove non interverrebbe il mercato . Lo Stato può avere i suoi motivi per comportarsi così, ma essi non sono commerciali nella comune accezione del termine . Ad esempio, lo Stato può acquistare azioni di una società o prestare denaro, ma quando lo fa in misura od a condizioni inaccettabili per l' investitore commerciale, concede un aiuto che ricade sotto il divieto dell' art . 92 se ne sussistono i presupposti . Ad esempio, nella sentenza 40/85 Belgio / Commissione ( sentenza 10 luglio 1986, Racc . pag . 2321 ) la Corte ha confermato l' accertamento della Commissione secondo cui due cospicue iniezioni di capitali pubblici in una società le cui perdite annuali avevano raggiunto le centinaia di milioni di BFR nel periodo in esame, costituivano un aiuto di stato in quanto nessun investitore o azionista privato avrebbe sborsato queste somme in mancanza di un valido progetto di risanamento .
Il problema della giustificazione commerciale della tariffa è stato esaminato sotto due aspetti . Vi erano buoni motivi per distinguere gli orticoltori da altri settori industriali? Il livello effettivo della tariffa si giustificava alla luce del presunto rischio di passaggio al carbone?
Il governo olandese ha sostenuto che questa differenza era giustificata dai bruschi aumenti dei prezzi del gasolio pesante e dalla probabilità di oscillazioni che avrebbero provocato instabilità nel prezzo del gas e accresciuto la concorrenzialità del carbone come fonte alternativa di combustibile, il cui consumo era aumentato negli Stati confinanti e che nel quadriennio successivo alla stagione 80/81 aveva indotto 22 delle 8 mila imprese orticole olandesi a convertirsi al carbone . Il carbone era divenuto un' alternativa attraente per taluni coltivatori olandesi al prezzo di 37-78 centesimi il m3 e per molti ad un prezzo superiore ai 42-43 centesimi il m3 . L' uso degli orticoltori era diverso da quello che ne facevano gli industriali, ad esempio per quanto riguarda la maggior incidenza percentuale del combustibile sui costi, la necessità del 60% dei coltivatori di sostituire le caldaie in un prossimo futuro e le maggiori misure di risparmio energetico già adottate dai coltivatori che rendevano più difficile per loro adottare ulteriori misure di risparmio per fronteggiare l' aumento del prezzo del gas e sotto il profilo del maggior periodo di ammortamento praticato nell' orticoltura ( 5 anni contro i 2-3 anni dell' industria ).
Nella decisione, la Commissione ha visto questi problemi con occhio diverso . Il passaggio dell' allineamento del prezzo del gas sul prezzo del gasolio pesante a quello sul prezzo del carbone era nel contempo temporaneo e parziale, giacché doveva anzitutto durare un solo anno e il prezzo di parità per il gasolio non veniva abbandonato interamente . In questo modo la sua influenza sui coltivatori che riflettevano se convertirsi al carbone poteva essere solo limitata . Per di più, mentre era comprensibile il desiderio dichiarato dal governo di garantire la stabilità dei prezzi e di limitare i rischi di conversione al carbone ( benché ci si potesse aspettare che la Gasunie traesse vantaggio dalla situazione di mercato che era a suo favore ) non ci è stato spiegato perché queste considerazioni non siano state fatte per settori industriali analoghi . A parte ciò la Commissione sostiene che è più costoso fornire gas agli orticoltori ( probabilmente per il fatto che nella maggior parte dei casi sono piccoli consumatori ) che non agli industriali, il che indebolisce ulteriormente la giustificazione della tariffa differenziale .
Un esame dei dati più recenti - le dimensioni delle imprese ( l' impresa media dispone di 15 000 m2 e consuma sui 650 000 m3 di gas all' anno; le grandi imprese misurano 40 000 m2 e consumano 1 600 000 m3 di gas all' anno ), le spese di investimento per gli impianti riscaldati a gas e per quelli riscaldati a carbone, le differenze di prezzo, i costi d' esercizio e il rendimento rispettivo del gas e del carbone - fanno concludere :
"che il prezzo d' equilibrio, cioè il prezzo al quale le condizioni di concorrenza tra gas e carbone sono pari, senza che vi sia vantaggio o svantaggio per l' uno o per l' altro prodotto, è di 43-44,3 centesimi per m3 . A tal prezzo le imprese continuerebbero ad utilizzare metano soprattutto per i seguenti motivi : facilità d' impiego del metano, investimento di base meno consistente, nessun problema di immagazzinamento, nessun problema di inquinamento ambientale . Nella migliore ipotesi il prezzo che originerebbe una notevole propensione al passaggio all' impiego del carbone sarebbe di 46,5 centesimi per un' azienda di dimensioni medie e di 47,5 centesimi per m3 per un' azienda di dimensioni maggiori . Nel caso di quest' ultima forcella calcolata in base ad un rimborso quinquennale, si dà per scontato che il 30% del metano consumato dal settore orticolo sarebbe sostituito dal carbone in meno di tre anni . Ne consegue che il prezzo applicato dal 1° ottobre 1984 conferisce un notevole vantaggio al metano; tale prezzo infatti è inferiore al prezzo di equilibrio e molto inferiore al valore limite a partire dal quale comincerebbe a verificarsi un passaggio considerevole al carbone .
Il prezzo del gas per l' orticoltura è quindi troppo basso e discriminatorio ".
Di conseguenza, la Commissione ha concluso che l' accordo del 1984 aveva lo scopo di ridurre il prezzo per l' orticoltura, e costituiva un' esigenza politica ed economica dello Stato piuttosto che un imperativo scaturente dalla normale politica commerciale di un' impresa privata .
La Commissione ha ammesso che le tariffe differenziate A e F possono correttamente applicarsi ai consumatori industriali in base al volume dei consumi . Inoltre ha ammesso nell' accordo successivo alla decisione del 1981 che una tariffa preferenziale fosse applicata all' orticoltura . Fino al 1984 la tariffa D ( normalmente applicata ai clienti della categoria tra i 10 e i 50 milioni di m3 ) più 0,5 centesimi per m3 veniva applicata nonostante il consumo notevolmente inferiore tanto delle imprese orticole medie quanto delle grandi ( 650 000 m3 e 1 600 000 m3, rispettivamente ).
D' altro canto la Commissione ha ritenuto che la tariffa orticola dovesse essere in adeguato rapporto con la tariffa industriale considerata in senso ampio . Quando i prezzi furono bloccati per il primo trimestre del 1985 quello che avvenne fu che la tariffa industriale in effetti fu ridotta di circa il 3%, mentre la tariffa orticola veniva ridotta del 10% per un anno . Anche se, come assumono i ricorrenti, vi era minor probabilità che i consumatori industriali passassero al carbone, taluni lo hanno fatto e la preferenza a favore degli orticoltori era notevole e non è stato dimostrato fosse giustificata .
I dati accettati dalla Commisssione per il prezzo d' equilibio ( tra i 43 e i 44,3 centesimi il m3 ) e per il prezzo al quale le imprese grandi e medie si sarebbero probabilmente convertite al carbone ( 46,5 e 47,5 centesimi il m3 rispettivamente ) sono stati vivamente contestati .
I ricorrenti fondano la loro tesi sul prezzo d' equilibrio su due relazioni, una stesa nel 1984 da un gruppo di enti che comprendevano il Landbouw Economische Instituut ( LEI ) e un' ulteriore relazione del LEI del gennaio 1985 . Il governo olandese sostiene di aver fornito alla Commissione una copia della prima relazione nel gennaio del 1985, quando è stato instaurato il procedimento a norma dell' art . 93, n . 2 . La Commissione lo nega, sostenendo di non aver visto la relazione prima che fosse allegata all' atto introduttivo del governo olandese nella presente causa . Comunque sia, non accetto l' assunto della Van der Kooy secondo cui la Commissione avrebbe dovuto chiedere la relazione in quanto era nominata nella corrispondenza . Spettava alla Commissione valutare se si trattasse di un aiuto in base alle sue indagini ed agli elementi di cui effettivamente disponeva . Né, nella presente causa, spetta alla Commissione dimostrare che le relazioni su cui i ricorrenti fanno assegnamento non sono corrette ( come sotengono i ricorrenti ); spetta piuttosto ai ricorrenti dimostrare che la relazione della Société belge de gestion d' énergie SA (" la relazione GFE "), preparata per la Commissione e da questa fatta propria era tanto imprecisa o tanto erronea che la Commissione non poteva ragionevolmente fare affidamento su di essa per trarre le conclusioni che ne ha tratto .
La Van der Kooy sostiene che la relazione GFE ha una base troppo limitata . Le relazioni del 1984 e del 1985 sulle quali fanno assegnamento i ricorrenti prendono in esame la posizione di una gamma più ampia d' imprese orticole e giungono a conclusioni più elaborate, in particolare che non è corretto parlare di un unico prezzo di equilibrio, giacché il prezzo al quale un' impresa sarà tentata di passare al carbone dipende da un complesso di fattori tecnici . La Commissione, nelle sue memorie, cita il prezzo di equilibrio di 46,9 centesimi il m3, calcolato nella relazione LEI del 1985 per un solo gruppo di imprese, vale a dire per quelle munite di un cosiddetto condensatore combinato inserito nell' impianto di riscaldamento . Ora, solo 892 delle 8 164 imprese orticole, vale a dire l' 11%, nei Paesi Bassi, dispongono di questo congegno . Secondo la Van der Kooy, oltre la metà delle imprese orticole olandesi non dispongono di un condensatore e il prezzo di equilibrio indicato nel rapporto LEI del 1985 per queste imprese è di 37,9 centesimi il m3, per un' impresa che ha serre per 25 mila m2, e di 38,3 centesimi il m3, per le imprese che hanno serre per 12 500 m2 . La Van der Kooy, mentre sostiene che la relazione GFE si riferisce ad un' impresa rappresentativa, vale a dire una di 15 000 m2 che consuma 650 000 m3 di gas all' anno, la critica per tre motivi tecnici ( vale a dire che sopravvaluta l' efficienza di una caldaia con condensatore semplice collegato al circuito di ritorno, non tiene conto del maggior valore calorifico del carbone e sopravvaluta l' entità del lavoro supplementare richiesto dal carbone ) e ne trae la conclusione che i prezzi d' equilibrio calcolati dalla GFE dovrebbero essere ridotti di 4,1 centesimi il m3 .
Il governo olandese svolge argomenti analoghi . Osserva che la relazione LEI divide le imprese in 4 classi, quelle con condensatore combinato, quelle con condensatore semplice collegato ad un circuito separato, quelle con condensatore semplice collegato al circuito di ritorno e quelle senza condensatore e fornisce un prezzo di equilibrio diverso per ciascuna di esse ( 46,9, 45,3, 42,9 e 41 centesimi il m3, rispettivamente, per un' impresa con 12 500 m2 di serre . Il governo olandese sostiene che queste categorie rappresentano rispettivamente il 18%, il 37%, il 6% e il 39% delle imprese che consumano almeno 50 m3 di energia per m2 . Esso inoltre assume che la GFE sopravvaluta l' efficienza delle caldaie e il lavoro supplementare richiesto dal carbone .
Pare che i ricorrenti abbiano in una certa misura frainteso la relazione GFE . Essa non teneva semplicemente conto della probabilità che le imprese passassero dal gas al carbone . Essa si chiedeva se un' impresa che dovesse sostituire la caldaia o aumentarne la capacità avrebbe scelto il gas o il carbone . Il punto di vista della GFE, non contestato dalle ricorrenti, è che, nel presente stato della tecnica, una caldaia a gas con condensatore semplice collegato al circuito di ritorno può essere montata praticamente da qualunque piccola impresa ed è probabile che il coltivatore attualmente sprovvisto di condensatore se ne munisca se deve sostituire la caldaia, specialmente dal momento che esso costa un poco di più di una caldaia priva di condensatore . Per questo motivo l' assunto delle ricorrenti secondo cui la GFE si è riferita ad un' ipotesi non rappresentativa sotto il profilo statistico, non mi pare fondato . Non c' era alcuna dimostrazione statistica nella relazione LEI del 1985, ma nella decisione la Commissione ha citato il governo olandese il quale avrebbe dichiarato che le caldaie avrebbero dovuto essere sostituite dal 60% circa delle imprese olandesi in un prossimo futuro . Mi pare quindi che la relazione GFE abbia una portata molto più ampia di quanto sostengono le ricorrenti .
La relazione su cui fanno assegnamento pare parta dall' idea che la scelta è tra la conversione al carbone o il rinnovo dell' impianto esistente esattamente della stessa natura . Solo per l' ipotesi di imprese non munite di condensatore la relazione ha fissato un prezzo di equilibrio sotto i 42,5 centesimi il m3, senza considerare se fosse stato possibile soddisfare teoricamente il fabbisogno calorifico dell' impresa con il carbone . A questo proposito la Van der Kooy si richiama all' inferiore prezzo di equilibrio che si sarebbe potuto ottenere se si fosse potuto far fronte all' intero fabbisogno teorico e il governo olandese, più prudentemente, assume che l' intero fabbisogno teorico non può essere soddisfatto . Quanto agli altri fattori, come il lavoro supplementare assertivamente richiesto dal carbone ( la Van der Kooy suggerisce 125 ore annue contro le 250 indicate nella relazione GFE ), questi consistono di mere asserzioni e valutazioni da una parte e dall' altra sulle quali la Corte non può pronunciarsi .
Comunque non mi pare che gli argomenti delle ricorrenti abbiano dimostrato che la relazione GFE è così imprecisa o errata su determinati punti di fatto o fondata su considerazioni erronee al punto da far apparire irragionevole che la Commissione si sia fondata su di essa . Il mero fatto che la LEI è giunta a diverse conclusioni non dimostra il contrario; i periti, come gli avvocati, sovente giungono a diverse conclusioni quanto alle conseguenze da trarsi dai fatti . Anche se si ammette che la GFE ha commesso errori in taluni particolari, la struttura generale della relazione non ne ha sofferto . Il caso ipotetico che la GFE assume come punto di partenza, vale a dire il coltivatore che, quando rinnova l' attrezzatura, acquista gli impianti più moderni ed economici offerti dal mercato mi pare più convincente dell' ipotesi del coltivatore che sceglie tra il passare ad una diversa fonte di energia e il rinnovare l' attrezzatura senza migliorarla .
Penso quindi che c' erano prove stando alle quali la Commissione poteva ritenere che la tariffa orticola era stata fissata ad un livello molto più basso di quello necessario per tener conto del pericolo di conversione al carbone o, in altre parole, ad un livello che non era commercialmente giustificato . Per i motivi già indicati, concludo pure che la Commissione poteva desumerne che il governo olandese aveva avuto una parte importante nel determinare quella tariffa . La Commissione poteva decidere che la tariffa era un aiuto di stato ai sensi dell' art . 92, n . 1 che avrebbe dovuto esserle notificato prima di essere attuato .
A rigor di termini, non è necessario accertare se questo aiuto distorca la concorrenza e pregiudichi l' interscambio comunitario oppure sia compatibile con il mercato comune . Concordo con l' argomento, svolto dalla Commissione nella replica, secondo il quale la portata dell' art . 93 è più ampia di quella dell' art . 92, n . 1, in quanto il primo non limita la portata dell' obbligo di notifica agli aiuti che distorcono, o rischiano di distorcere la concorrenza e incidono sull' interscambio comunitario . Come sostiene la Commissione, questi sono problemi che devono essere da essa esaminati durante il controllo dei progetti d' aiuto .
Tuttavia, avendo essa esaminato il progetto d' aiuto mediante il procedimento di cui all' art . 93, n . 2, viene ora contestata la correttezza delle sue conclusioni secondo le quali la tariffa preferenziale distorceva la concorrenza e pregiudicava l' interscambio comunitario ed era incompatibile con il mercato comune .
Nella decisione la Commissione ha fornito alcuni dati statistici sulle esportazioni olandesi che riferisco :
"I Paesi Bassi :
a ) forniscono attualmente :
- il 75% della produzione comunitaria di cetriolini e cetrioli in serre riscaldate,
- il 40% della produzione di lattughe e
- il 65% della produzione di pomodori;
b ) esportano
- il 91% della loro produzione di pomodori,
- il 68% della loro produzione di cetriolini e cetrioli,
- l' 84% della loro produzione di fiori recisi .
Di queste esportazioni la sola Repubblica federale di Germania assorbe :
- il 55% dei pomodori,
- il 73% dei cetriolini e cetrioli,
- il 62% dei fiori e dei boccioli di fiori .
Dal 1975 in poi le esportazioni olandesi di fiori hanno avuto un peso sempre maggiore sul mercato tedesco . Le esportazioni di questi prodotti nel Regno Unito, in Damimarca, nel Belgio e in Francia sono aumentate notevolmente dal 1974 ."
La conclusione della Commissione è la seguente :
" L' incidenza dell' aiuto sulla concorrenza e gli scambi intracomunitari traspare tanto dal raffronto tra la produzione orticola olandese in serre riscaldate e quella comunitaria, quanto dall' incidenza di un vantaggio, seppure minimo, sui costi di riscaldamento . Anche se tali costi variano notevolmente per i diversi prodotti considerati e per i singoli Stati membri, la produzione olandese ha un' entità abbastanza grande perché anche un lieve vantaggio a livello di questi costi abbia un' incidenza sul prezzo alla produzione . La produzione orticola olandese, quindi, usufruisce di un vantaggio che incide necessariamente sugli scambi intracomunitari, tantopiù che la maggior parte della produzione olandese è esportata in altri Stati membri ."
Questa conclusione è stata fermamente confortata dai tre Stati membri intervenienti . In particolare, il Regno di Danimarca e il Regno Unito hanno sottolineato di aver ripetutamente insistito perché la Commissione instaurasse un procedimento nei confronti della tariffa olandese, giacché essa offriva un vantaggio così rilevante ai coltivatori olandesi . Invero, il Regno Unito assume che l' accordo tra la Commissione e il governo olandese nel 1982 si risolveva in un compromesso secondo il quale la maggior parte dei coltivatori olandesi continuavano a fruire di un notevole margine di preferenza rispetto ad altri utenti dato l' allineamento della tariffa orticola sulla tariffa D . L' ulteriore vantaggio concesso ai coltivatori olandesi, in forza della tariffa instaurata nell' ottobre del 1984, rappresentava una riduzione delle spese di riscaldamento per l' ultimo trimestre del 1984 pari al 10%, superiore all' 11% per il primo trimestre del 1985 e circa del 16% nel secondo trimestre del 1985 . Poiché i costi di riscaldamento costituiscono dal 25 al 30% dei costi di produzione, l' entità del risparmio è ovvia . Il Regno Unito lo stima nel 5O-100% degli utili di un coltivatore del Regno Unito di normale efficienza nel 1984 e all' udienza ha dichiarato che un coltivatore normalmente efficiente nel Regno Unito, nel 1985 avrebbe a mala pena coperto i costi . Analogamente il governo olandese calcola che i coltivatori danesi, se avessero fruito del vantaggio attribuito ai coltivatori olandesi durante la stagione 1984-85, avrebbero risparmiato in media 6,83 DKR il m2 . Gli Stati membri intervenienti inoltre rilevano le conseguenze per i coltivatori nei loro Stati del fatto di non essere tutelati contro gli aumenti dei costi del carburante ( che nel Regno Unito, dove l' 80% dei coltivatori si serve di gasolio pesante, sono aumentati del 43% dal 1°aprile 1983 al 1° gennaio 1985, periodo durante il quale la tariffa del gas orticolo in Olanda è aumentata solo dell' 8 %). Questo evidentemente offre ai coltivatori olandesi un notevole vantaggio sotto il profilo della pianificazione e degli investimenti . L' incertezza cui devono far fronte i coltivatori negli altri Stati membri li induce, a medio termine, a diminuire la produzione o addirittura a ritirarsi dal mercato, secondo quanto sostiene il Regno Unito, e li priva del denaro necessario per la riorganizzazione, secondo quanto sostiene il governo danese . Gli intervenienti deducono pure che gli olandesi sono quelli che determinano i prezzi e che le variazioni di prezzo sul mercato interno rispecchiano le tendenze olandesi e non quelle nazionali . Ciononostante essi ammettono che la riuscita olandese non è dovuta interamente alla tariffa preferenziale : l' efficace organizzazione delle vendite ha pure avuto la sua parte, come l' hanno avuta fattori esterni quali le oscillazioni del cambio . Tuttavia, la tariffa preferenziale è indubbiamente il fattore essenziale della riuscita olandese .
Non mi pare che i tentativi delle ricorrenti di confutare queste tesi siano convincenti . La Van der Kooy sottolinea gli altri fattori che hanno portato al successo olandese, come la specializzazione, la scrupolosa applicazione delle norme di qualità, l' imballaggio e così via . A ciò si contrappongono due degli argomenti degli intervenienti già ricordati; vale a dire che questi fattori, pur se importanti, non sarebbero sufficienti senza il vantaggio di costi dato dalla tariffa e che la specializzazione diviene possibile solo quando la pianificazione necessaria e gli investimenti possono essere fatti con fiducia . In secondo luogo, la Van der Kooy sostiene che i costi di produzione non influiscono a breve termine sui prezzi di vendita quando si tratta di prodotti vivi, i cui cicli di coltivazione non possono essere modificati e che devono essere venduti appena pronti . Pur ammettendo che, a brevissimo termine, il produttore non può improvvisamente aumentare o ridurre la produzione, costi di produzione costanti e bassi gli consentiranno di pianificare e di coltivare più di quello che avrebbe altrimenti fatto, il che si risolve in maggiori disponibilità e prezzi inferiori sul mercato .
Le allegazioni degli Stati membri intervenienti mi pare amplifichino ed illustrino la tesi della Commissione secondo cui la riduzione dei costi di produzione concessa ai produttori in uno Stato membro che esportano gran parte della loro produzione in altri Stati membri inevitabilmente distorce la concorrenza e danneggia l' interscambio comunitario . Quindi mi pare che la Commissione sia giunta alla conclusione giusta su questo punto nella decisione; in ogni caso, aveva buoni motivi per concludere come ha fatto .
Avendo accertato che la tariffa preferenziale era un aiuto ai sensi dell' art . 92, n . 1, la Commissione, nella decisione, si chiede se possa fruire di un' esenzione a norma dell' art . 92, n . 3 . Essa ha accertato che nessuno scopo comunitario era perseguito dall' aiuto; in particolare, non lo si poteva considerare destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo ai sensi dell' art . 92, n . 3 b ) "dato che la tariffazione in oggetto è in contrasto con gli obiettivi della politica energetica comune, che persegue, in particolare, il risparmio e l' impiego razionale dell' energia ". La Commissione ha pure dichiarato che le condizioni poste dall' art . 93, n . 3 lett . a ) e c ) non erano soddisfatte, giacché l' aiuto veniva concesso "unicamente in funzione delle quantità di gas acquistate, prescindendo da criteri di adattamento o di miglioramento strutturali dell' impresa o di risparmi di energia o di sviluppo nel quadro regionale" e doveva quindi considerarsi un aiuto al funzionamento .
I ricorrenti non sono riusciti a spiegare attendibilmente perché la tariffa preferenziale, se costituiva un aiuto, dovesse considerarsi compatibile con il mercato comune . La Van der Kooy sostiene che, negli ultimi dieci anni, la Commissione ha ammesso che l' allineamento a posteriori della tariffa orticola sul prezzo di parità del gasolio pesante non costituisce un aiuto incompatibile con il mercato comune e che la decisione impugnata giunge alla conclusione opposta, sopprimendo così il vantaggio dell' art . 92, n . 3 in spregio di ( non meglio definiti ) principi generali di diritto comunitario e di politica di aiuti degli Stati . Questo argomento mi pare infondato . La Commissione non ha dichiarato, eccetto nell' abrogata decisione del 1981, che la tariffa preferenziale orticola costituisse un aiuto ai sensi dell' art . 92, n . 1 e quindi non ha avuto l' occasione per pronunziarsi sulla compatibilità della tariffa con il mercato comune a norma dell' art . 92, n.2 e n . 3 . Non è quindi corretto sostenere che la Commissione ha cambiato parere circa la compatibilità della tariffa col mercato comune . Perciò non ammetto la tesi della Van der Kooy .
Restano da considerare gli argomenti relativi alla motivazione e all' inosservanza di forme procedurali essenziali . Quanto alla motivazione, il problema è se la decisione soddisfi le condizioni di cui all' art . 190, nel senso che consenta alla Corte di sindacarne la legittimità e fornisca ai ricorrenti le informazioni necessarie per consentire loro di controllare se la decisione sia fondata . Questo è il criterio che la Corte ha costantemente seguito ( ad es . nella sent . LPF ) e che deriva dalla sentenza 24/62 Germania / Commissione ( Racc . 1963, pag . 140 ) nella quale la Corte ha deciso :
"L' obbligo di motivare le sue decisioni imposto alla Commissione dall' art . 190, non trae origine da considerazioni di pura forma, bensì ha lo scopo di dare la possibilità alle parti di tutelare i loro diritti, alla Corte di esercitare il controllo giurisdizionale, ed agli Stati membri, come a qualsiasi altro interessato, di sapere come la Commissione abbia applicato il trattato . Per raggiungere questi scopi è sufficiente che la decisione enunci, in modo sia pure sommario, purché chiaro e pertinente, i principali punti di diritto e di fatto sui quali è basata e che sono necessari per rendere comprensibile l' iter logico seguito dalla Commissione ."
Quanto agli accertamenti esaminati sopra ( vale a dire che la tariffa preferenziale costituiva un aiuto di stato concesso mediante pubblico denaro, che distorceva la concorrenza e pregiudicava l' interscambio comunitario ), i brani a cui mi sono riferito mi pare dimostrino che la Commissione ha fatto quello che le impone di fare l' art . 190 quale è stato interpretato dalla Corte . Una delle critiche particolari del governo olandese è stata che la motivazione era viziata in quanto la Commissione non aveva dimostrato perché i calcoli contenuti nelle due relazioni invocate dai ricorrenti fossero errati . Come ho già detto, a mio parere la Commissione non era tenuta a farlo .
Quindi questa decisione può essere considerata diversa da quella su cui verteva la causa LPF, che la Corte ha annullato per mancanza di un' adeguata esposizione dei motivi relativi agli effetti dell' aiuto per la concorrenza e l' interscambio comunitario . In quella decisione, la Commissione si limitava a dichiarare che due Stati membri e due associazioni di categoria erano riguardate dalla distorsione della concorrenza e ripeteva il tenore dell' art . 92, n . 1, ma non spiegava perché non ritenesse che l' aiuto avesse le caratteristiche per fruire di esenzione a norma dell' art . 92, n . 3, in particolare in quanto non indicava di aver tenuto conto del progetto di riorganizzazione che accompagnava l' aiuto . Nella sentenza 40/85, Belgio / Commissione, la Corte ha ritenuto accettabile una succinta motivazione della decisione, in parte dovuta al rifiuto del governo belga di collaborare nelle indagini della Commissione circa l' aiuto illegittimo, la quale indicava che l' impresa destinataria dell' aiuto esportava oltre il 70% della produzione negli altri Stati membri e che, senza l' aiuto, avrebbe dovuto chiudere, consentendo così ai suoi concorrenti di aumentare le vendite in un mercato con eccedenza di offerta . Questa motivazione era sufficiente per consentire alla Commissione di concludere che l' aiuto incideva sull' interscambio comunitario e distorceva o minacciava di distorcere la concorrenza ai sensi dell' art . 92, n . 1 . La motivazione della decisione impugnata nella presente causa va molto oltre, nonostante l' asserzione della Commissione che il governo olandese non ha pienamente collaborato .
L' ultimo argomento riguarda, non già la motivazione della Commissione, bensì la presunta mancata indicazione nella decisione di cosa precisamente l' aiuto fosse e del come e quando il governo olandese avrebbe dovuto sopprimerlo . Da un lato - si sostiene - la Commissione non si oppone in linea di massima alla differenziazione delle tariffe in quanto tale, dall' altro essa dichiara che la tariffa orticola dovrebbe essere quella praticata agli analoghi settori dell' industria . Questa incongruenza e l' omessa indicazione dell' obbligo imposto al governo olandese dalla decisione costituisce inosservanza di forme procedurali essenziali, in contrasto con l' art . 189 del trattato .
A questo proposito il governo olandese si richiama alla causa 70/72, Commissione / Germania, Racc . 1973, pag . 813 ( la causa "Kohlegezetz" ( legge sul carbone ). Ivi la Commissione chiedeva la declaratoria che la Germania non si era attenuta alla decisione della Commissione 17 febbraio 1971, che intimava alla Repubblica federale di "adottare senza indugio tutti gli opportuni provvedimenti per sospendere la concessione indifferenziata di premi agli investimenti nelle zone carbonifere della Renania settentrionale Westfalia," a norma delle vigenti leggi tedesche . Il governo tedesco aveva tardato nella notifica delle sovvenzioni, ma la Commissione non ne aveva tenuto conto . La decisione era stata adottata circa diciotto mesi dopo la notifica . In seguito all' adozione della decisione, si svolgevano discussioni tra la Commissione e il governo tedesco per fissare i criteri per la concessione selettiva di aiuti . Venivano convenuti criteri geografici, ma non si raggiugeva alcun accordo sul calendario per l' esecuzione della decisione . Il governo tedesco adottava provvedimenti transitori che erano impugnati dalla Commissione dinanzi alla Corte . In particolare la Commissione chiedeva la declaratoria che il governo tedesco era tenuto a chiedere la restituzione da parte dei destinatari di determinati aiuti concessi in spregio della decisione .
La Corte decideva che il dispositivo della decisione non specificava il periodo nel quale, o i criteri in base ai quali, il governo tedesco avrebbe dovuto abolire o modificare l' aiuto . Essa dichiarava che il contesto della decisione e la motivazione della stessa consentivano "al massimo di stabilire che il criterio di discriminazione doveva avere carattere territoriale, nel senso che avrebbero potuto fruire della proroga del regime di aiuto solo talune zone particolarmente colpite dalla crisi del carbone ". Solo nelle successive discussioni bilaterali i criteri geografici prendevano forma . "Solo in una comunicazione del 16 dicembre 1971 la Commissione definiva i criteri per la differenziazione geografica della concessione degli aiuti, stabilendo determinati parametri di carattere economico che potevano servire a tale scopo e fissando un elenco delle circoscrizioni territoriali nelle quali la proroga della concessione dei premi di investimento poteva considerarsi compatibile con il trattato ". Inoltre, l' elenco finale di dette divisioni territoriali, più ampie di quelle della comunicazione, emergeva solo dalle memorie della Commissione . La Corte perciò affermava che "in mancanza di sufficienti indicazioni circa uno degli elementi essenziali della decisione adottata in forza dell' art . 93, n . 2, il contenuto dell' obbligo imposto alla Repubblica federale di Germania è rimasto indeterminato fino al momento in cui, in seguito ai lavori svolti insieme ai rappresentanti del governo tedesco, la Commissione è stata in grado di indicare allo stesso governo, con la dovuta precisione, quale potesse essere l' ambito territoriale di applicazione del regime di aiuti contemplato dalla legge che prorogava quella del 15 maggio 1968 e quali fossero quindi le circoscrizioni in cui detta proroga non poteva essere applicata . Data l' incertezza esistente circa uno degli aspetti essenziali del divieto imposto dalla Commissione, non si può far carico alle autorità tedesche di aver adottato i provvedimenti necessari in vista degli interessi legittimi degli operatori che effettuavano investimenti nelle zone per le quali doveva essere in seguito esclusa l' attribuzione degli aiuti di cui è causa ".
Nella sentenza LPF la Corte, dopo aver dichiarato che la decisione era insufficientemente motivata sui punti delle conseguenze per gli scambi e per la concorrenza e circa i motivi del rifiuto dell' esenzione, ha affermato quanto segue :
"La Commissione era tanto più tenuta a motivare la propria decisione in quanto, nella fattispecie, l' art . 2 della decisione stessa impone al Regno dei Paesi Bassi l' obbligo di adottare misure per evitare che l' aiuto concesso continui in futuro ad aver effetti distorsivi della concorrenza, in particolare nei confronti delle imprese degli altri Stati membri, e il contenuto e la portata di tale obbligo devono essere determinati in funzione degli elementi di fatto e di diritto che hanno indotto la Commissione a constatare l' esistenza di tali effetti . Inoltre, se la Commissione ha scelto la suddetta formula precisamente allo scopo di lasciare al governo olandese una certa libertà di decisione quanto alle misure da adottare per porre fine all' infrazione constatata, essa avrebbe dovuto fornire a detto governo le indicazioni necessarie per individurare le misure che potevano essere prese in considerazione ."
La Van der Kooy fa eco a questi argomenti, assumendo pure che la decisione fissava per il governo olandese il termine del 15 marzo o grosso modo tre settimane, per sopprimere l' aiuto . Essa considera questo termine troppo breve e in contrasto con i diritti acquisiti dagli orticoltori che fruivano dell' aiuto .
Nel ribattere a questi argomenti, la Commissione insiste sulla distinzione tra l' aiuto applicato illegittimamente e i progetti di aiuto debitamente notificati . Nell' ipotesi dei progetti, non è logico fissare una scadenza per l' eliminazione o per la modifica giacché il progetto non può venir posto in atto se è incompatibile . Negoziati sul come il piano possa essere reso compatibile possono avvenire dopo una decisione del genere . Nell' ipotesi dell' aiuto illegittimo, come nella fattispecie, è importante che la sua erogazione venga sospesa appena possibile per ridurre i problemi, non solo per i destinatari ai quali eventualmente si può chiedere il rimborso, ma anche per i concorrenti negli altri Stati membri . La Commissione si è deliberatamente astenuta dall' indicare quali provvedimenti avrebbe dovuto prendere il governo olandese per ovviare all' incompatibilità con il mercato comune . Secondo la Commissione, questo sarebbe stato un modo corretto di applicare l' art . 93, n . 2, il quale l' autorizza a decidere che lo Stato interessato "deve sopprimerlo o modificarlo" ( l' aiuto ). Ciononostante, la decisione indicava in cifre in quale misura la tariffa fosse incompatibile, mentre lasciava al governo olandese la scelta dei mezzi più idonei per sopprimere questa incompatibilità . La Commissione giunge a sostenere che la decisione crea o piuttosto conferma un obbligo del governo olandese di metter fine alla concessione dell' aiuto al più presto e di ovviare ai suoi effetti nei limiti del possibile, chiedendone il rimborso ai destinatari, se necessario .
La tesi della Commissione mi pare confusa . Da un lato essa parla di illegittimità dell' aiuto e dall' altro lascia intravvedere la possibilità di renderlo compatibile con una modifica . Questa confusione deriva, a mio parere, dal fatto che la Commissione non ha preso alcuna iniziativa nei confronti della tariffa a motivo della sua illegittimità ed invece ha instaurato il procedimento di cui all' art . 93, n . 2 per valutare gli effetti sull' interscambio e sulla concorrenza nonché la compatibilità con il mercato comune . La mancata notifica dell' aiuto lo ha reso del tutto illegittimo . Per di più la Commissione ha dimostrato, in modo superfluo ma corretto, che non vi erano motivi per sostenere che il provvedimento fosse compatibile con il mercato comune . L' aiuto consisteva nell' aspetto preferenziale della tariffa . Era dovere del governo olandese sopprimerlo . Ciò esigeva una modifica della tariffa . Tuttavia questa modifica della tariffa non è una modifica dell' aiuto, ma la sua abolizione . Una volta soppresso l' elemento preferenziale, è fuorviante dire che la tariffa è compatibile con il mercato comune . Essa non contiene più alcun aspetto di aiuto e la questione della compatibilità non sorge .
Quanto al problema dei termini, l' art . 2 dispone che il governo olandese doveva informare la Commissione entro il 15 marzo 1985 delle iniziative che aveva adottato per conformarsi all' art . 1, che gli imponeva di cessare l' aiuto . Ciò non implica un elemento retroattivo e questa impressione è rafforzata dall' ultimo considerando, già ricordato, che dichiara che la decisione fa valere le conseguenze che la Commissione potrebbe trarre circa la ripetizione dell' aiuto dai destinatari . Ritengo che la Commissione non può ora sostenere che la decisione ha creato o confermato un dovere del governo olandese di farsi rimborsare l' aiuto . Mi pare che quest' obbligo avrebbe dovuto essere specificato nel dispositivo della decisione .
Tuttavia non ne consegue che gli argomenti dei ricorrenti vadano accolti . Mi pare che la sentenza "Kohlegesetz" e quella "LPF" possano essere tenute distinte . La decisione ha chiaramente identificato l' aiuto nell' aspetto preferenziale della tariffa orticola . Sono stati indicati dei dati : il prezzo d' equilibrio oscillava tra i 43 e i 44 centesimi il m3 e i prezzi minimi ai quali si sarebbe verificato un passaggio rilevante al carbone si collocava a 46,5 centesimi il m3 per le imprese medie e a 47,5 centesimi il m3 per le imprese di dimensioni superiori . E vero che la Commissione non ha specificato esattamente quale sarebbe stata la tariffa giusta per sopprimere l' elemento preferenziale . Penso che non fosse obbligata a farlo, giacché vi sono molti modi per raggiungere questo scopo ed essa può lasciare alle parti la scelta del modo più opportuno . La Gasunie potrebbe aver preferito elaborare una tariffa più differenziata che tenesse conto della maggior o minor propensione delle varie categorie di coltivatori a passare al carbone . Non si deve nemmeno dimenticare che la tariffa era stata in realtà istituita illegittimamente e che i problemi che sarebbero conseguiti alla sua completa abolizione erano tutti imputabili al governo . La Commissione era disposta a discutere l' applicazione della decisione e in realtà sono stati adottati provvedimenti per la sua esecuzione, che hanno costituito oggetto della causa 213/85, Commissione / Regno dei Paesi Bassi . Quindi, mentre la presente causa ha punti in comune con la causa "Kohlegesetz", in quanto la Commissione ha causato alcune difficoltà non limitandosi all' illegittima applicazione dell' aiuto, la presente causa può venir tenuta distinta in quanto il governo olandese non poteva dirsi fosse in difficoltà quanto alla natura o all' entità dell' aiuto specificato nella decisione o circa i provvedimenti che gli si chiedeva di adottare per dare esecuzione alla decisione . In altre parole, per dirla con la sentenza "Kohlegesetz", l' oggetto dell' obbligo imposto al governo olandese non era lasciato indefinito nella decisione . Analogamente, per dirla con la sentenza LPF, la Commissione ha fornito al governo olandese "le indicazioni necessarie per individuare le misure che potevano essere prese in considerazione ".
L' idoneità dei provvedimenti effettivamente adottati costituisce oggetto della causa 213/85 .
In conclusione, il mio parere sui presenti ricorsi è che l' azione della Landbouwschap dovrebbe essere dichiarata irricevibile e i ricorsi proposti dalla Van der Kooy e dal governo olandese dovrebbero essere respinti . Quanto alle spese, mi pare equo decidere che il governo olandese dovrebbe pagarne la metà, il Landbouwschap un quarto, la Van der Kooy BV e la Van Vliet ciascuna un ottavo delle spese della Commissione e degli Stati membri intervenuti .
(*) Traduzione dall' inglese .
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