CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
del 23 aprile 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
A —
Il 24 maggio 1982, la ricorrente nella causa di cui oggi ci occupiamo comunicava, a norma della decisione n. 3302/oi, alla Commissione — tramite la società Galvanor che fa parte del suo gruppo — un programma di investimenti per un impianto destinato alla produzione di lamiere galvanizzate. Si tratta, ai sensi della decisione n. 234/84, « che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica », di prodotti delle categorie le e Id, di cui all'art. 1. L'entrata in servizio dell'impianto — con una capacità di 155000 tonnellate all'anno — era prevista per il secondo trimestre del 1984. Nella comunicazione veniva espressamente dichiarato che il nuovo impianto doveva sostituire (« remplacer ») la produzione di due impianti chiusi o che dovevano esserlo (cioè quello di Blagny, con una capacità di 60000 tonnellate di prodotti della categoria le, e il treno di laminazione a freddo di Montataire, con una capacità di 400000 tonnellate della categoria Ib).
Il 10 febbraio 1983 la Commissione emetteva al riguardo un parere ai sensi dell'art. 54 del trattato CECA, dichiarando che, nella valutazione, era stata presa in considerazione (« prise en compte ») la chiusura di entrambi gli impianti sopra menzionati, e che si era ritenuto che il progetto di investimento poteva quindi essere considerato « conforme aux objectifs généraux de la Communauté ».
Dopo l'entrata in servizio dell'impianto, che aveva luogo come previsto nel secondo trimestre del 1984, la ricorrente cercava di ottenere quote di produzione supplementari nell'ambito del noto regime delle quote per l'acciaio. A tal fine, il 27 aprile 1984, essa presentava alla Commissione una domanda con la quale chiedeva l'attribuzione, a decorrere dal secondo trimestre 1984, di produzioni di riferimento aggiuntive — per le categorie Ic e Id — dell'ordine di 155000 tonnellate annue, di cui il 65% da imputarsi alla categoria le e il 35% alla categoria Id. Al riguardo si faceva riferimento alla « réglementation en vigueur à l'époque » (quindi — in base al contesto generale — alla normativa in vigore nella primavera 1983), il che portava necessariamente a concludere che veniva chiesto un adeguamento ai sensi dell'art. 15 della decisione n. 1696/82, del quale si è già trattato in altre cause (ma che è stato eliminato dal regime delle quote con la decisione 28 luglio 1983, n. 2177/83).
Poiché con lettera 20 giugno 1984 di un direttore della Commissione le veniva comunicato soltanto che gli uffici della direzione « Acciaio »« examinent actuellement votre demande en vue de soumettre une décision à la Commission », la ricorrente si rivolgeva di nuovo alla Commissione in data 5 luglio 1984. Essa faceva presente che la linea di galvanizzazione era stata messa in funzione come previsto; sottolineava che — in mancanza di un tempestivo adeguamento delle quote — già nel secondo trimestre 1984 si erano avuti superamenti, poiché non era stato possibile procedere a scambi o acquisti di quote; e chiedeva — per evitare ammende — « de bien vouloir autoriser exceptionnellement l'imputation de ces réalisations sur les quotas à valoir au titre de la troisième ligne de galvanisation » (e cioè sulle attese quote aggiuntive).
Come è noto, i tentativi della ricorrente non avevano successo. Da una comunicazione in data 31 dicembre 1984, basata sulla decisione n. 234/84 e riferentesi al primo trimestre 1985, la ricorrente poteva desumere che le produzioni e quantità di riferimento annue per il 1985 erano state fissate ad un livello identico a quello in vigore per il 1984. Ciò risultava da un raffronto con la comunicazione in data 23 maggio 1984, che riguardava i primi due trimestri del 1984. Alla stessa conclusione si perveniva in base ad una comunicazione del 20 febbraio 1985, nella quale era stata fissata una quota di produzione leggermente più elevata solo per il primo trimestre del 1985, a causa di una modifica dei tassi di riduzione per la categoria le stabilita con la decisione 6 febbraio 1985, n. 313/85; per il resto, le quote di produzione e le quote di consegna erano rimaste quelle già indicate nella comunicazione del 31 dicembre 1984.
Ciò forniva quindi alla ricorrente il primo motivo per sottoporre alla Corte, con ricorso depositato il 1° aprile 1985, il problema dell'aumento delle quote di produzione a seguito dell'entrata in funzione del nuovo impianto di galvanizzazione (causa 81/85). In proposito essa formulava (mi riferisco alla versione risultante dalla replica) le seguenti conclusioni:
a)
annullare la decisione 20 febbraio 1985, in quanto con tale atto la Commissione rifiuta di attribuire alla ricorrente riferimenti supplementari per i prodotti delle categorie le e Id;
b)
dichiarare che il silenzio delle decisioni nn. 2177/83 e 234/84 in ordine alle possibilità di adeguamento dei riferimenti dev'essere interpretato nel senso ch'esso si riferisce solo ai nuovi investimenti, esclusi gli investimenti iniziati quando era ancora in vigore la normativa precedente ed in seguito a parere favorevole emesso dalla Commissione;
e)
in subordine (in caso di rigetto della domanda precedente) dichiarare illegittima la decisione n. 234/84, in quanto ha eliminato le possibilità di attribuzione di riferimento supplementari che esistevano quando era in vigore la decisione n. 1696/82 o non ha previsto misure transitorie;
d)
dichiarare ricevibile la domanda di risarcimento e riservare la decisione in proposito ad una successiva fase del procedimento.
Il 18 marzo 1985, prima dell'inizio della causa 81/85, l'autore della suddetta lettera 20 giugno 1984 inviava (facendo riferimento a quest'ultima) un'altra lettera alla ricorrente. In essa si diceva anzitutto che una proposta di modifica della decisione n. 234/84, presentata dalla Commissione alla fine del 1984, e che avrebbe consentito la soluzione dei problemi della ricorrente (poiché prevedeva un raggruppamento delle categorie le e Id ed un aumento delle produzioni di riferimento), non aveva avuto successo per l'unanime opposizione dei membri dell'Eurofer (di cui la ricorrente fa parte). Inoltre, in tale lettera, si richiamava l'attenzione sulla decisione 25 febbraio 1985, n. 470/85, che modificava la decisione n. 234/84 (autorizzando quote aggiuntive per la categoria Id], e si esortava la ricorrente a presentare una corrispondente domanda (che evidentemente veniva presentata e — come abbiamo sentito durante la trattazione orale — aveva esito positivo). Alla ricorrente perveniva poi, in data 29 marzo 1985, una lettera del vicepresidente della Commissione, sig. Narjes, nella quale si ripetevano sostanzialmente le spiegazioni relative alla proposta di decisione della Commissione della fine del 1984 e alla decisione n. 470/85, e si faceva inoltre presente — quanto all'entrata in funzione della nuova linea di galvanizzazione della ricorrente e alle quote di produzione della categoria le da essa ritenute insufficienti — che le decisioni nn. 2177/83 e 234/84 non prevedevano più la concessione di riferimenti supplementari relativamente ad impianti messi in funzione nel periodo in cui esse erano in vigore.
La ricorrente, che vedeva in ciò un espresso rigetto della sua domanda del 27 aprile 1984, era quindi indotta ad instaurare un secondo procedimento (causa 119/85), nel quale formulava le seguenti conclusioni (mi baso di nuovo sulla versione che risulta dalla replica) :
a)
annullare la decisione 29 marzo 1985, e per quanto necessario, la lettera 18 marzo 1985, in quanto con tali atti la Commissione rifiuta di attribuire alla ricorrente riferimenti supplementari per i prodotti delle categorie Ic e Id;
b)
rendere la stessa dichiarazione di cui al punto b) delle conclusioni formulate nella causa 81/85 (vedasi sopra);
c)
per quanto necessario, dichiarare illegittime le decisioni nn. 2177/83 e 234/84, in quanto, senza prevedere misure transitorie, esse non contemplano espressamente la possibilità di attribuzione di riferimenti supplementari per i prodotti delle categorie Ic e Id, che esisteva quando erano in vigore le decisioni precedenti;
d)
dichiarare ricevibile la domanda di risarcimento, com'è stata formulata al punto d) anche nella causa 81/85.
La Commissione — come sapete — sostiene anzitutto che questi ricorsi sono irricevibili. In subordine, essa chiede che vengano respinti.
B — Su questa controversia si deve, a mio parere, prendere posizione come segue.
I — Sulla ricevibilità dei ricorsi
1. Ricorso nella causa 81/85
a)
Si tratta principalmente di una domanda di annullamento della decisione 20 febbraio 1985, in quanto con tale atto è stata rifiutata alla ricorrente l'attribuzione di riferimenti supplementari per i prodotti delle categorie le e Id.
La domanda si basa — fra l'altro — sulla tesi secondo cui la decisione n. 234/84 (come quella che l'ha preceduta) avrebbe illegittimamente omesso di prevedere, come faceva invece l'art. 15 della decisione n. 1696/82, la possibilità di un adeguamento della produzione di riferimento per le imprese nei cui confronti non sia stato emesso, in relazione ad un nuovo impianto di produzione, parere negativo da parte della Commissione e che abbiano avviato la realizzazione del corrispondente programma di investimenti nel periodo in cui la decisione n. 1696/82 era ancora in vigore.
La convenuta sostiene che la ricorrente avrebbe dovuto criticare tale circostanza subito dopo aver avuto conoscenza della decisione n. 2177/83, ma essa non può, dopo aver omesso di agire nei termini, ritornarci sopra nel 1985 sottoponendo a controllo una decisione sulle quote del tutto normale. Secondo la convenuta, inoltre, è in ogni caso decisivo il fatto che la ricorrente abbia omesso di far valere la sua pretesa con un ricorso ai sensi dell'art. 35 del trattato CECA, dopo che alla sua domanda del 27 aprile 1984 non era seguita alcuna decisione positiva nel termine stabilito.
La ricorrente si oppone a questa tesi facendo riferimento, in primo luogo, al limitato diritto di ricorso spettante alle imprese nei confronti delle decisioni generali, ai sensi dell'art. 33, 2° comma, del trattato CECA. In secondo luogo, essa mette in dubbio che la sua domanda del 27 aprile 1984 facesse decorrere i termini di cui all'art. 35 del trattato CECA, in mancanza di una « mise en demeure ». Inoltre, essa obietta alla Commissione il fatto che questa le aveva promesso, in data 20 giugno 1984, di esaminare la sua domanda. Poiché, per esperienza, tali esami richiedono molto tempo (come dimostra fra l'altro la decisione adottata il 27 gennaio 1986 sulla domanda basata sull'art. 10, n. 3, della decisione n. 234/84), non si potrebbe ammettere, a suo avviso, che dopo due mesi fosse stata tacitamente adottata una decisione negativa sulla sua domanda. Un rigetto — in forma tacita — si sarebbe invece potuto desumere solo dalla decisione 20 febbraio 1985 (che confermava, senza modificare, le sue produzioni di riferimento per il 1984). La ricorrente sostiene di aver reagito tempestivamente proponendo ricorso, come del resto faceva anche instaurando il procedimento 119/85, quando, il 29 marzo 1985, la sua domanda veniva espressamente respinta.
aa)
Nel valutare questo aspetto della controversia sono stato dapprima propenso a ritenere convincente la tesi della Commissione, essenzialmente basata sulla mancata impugnazione, nei termini, delle decisioni generali nn. 2177/83 e 234/84, in particolare perché dagli argomenti della ricorrente si può desumere che la limitazione del diritto di ricorso di cui all'art. 33, 2° comma, del trattato CECA non ha alcuna ripercussione in un caso come quello di specie (la ricorrente ha sostenuto infatti che si era omesso di adottare particolari misure transitorie proprio per situazioni come quella in cui essa si trovava, il che si può far rientrare senza difficoltà nella nozione di « sviamento di potere nei suoi confronti »).
Tuttavia, bisogna considerare che — come risulta dalla replica — la tesi principale della ricorrente consiste nel sostenere che le menzionate decisioni generali, correttamente interpretate, consentono (anche senza espresse disposizioni in proposito) un adeguamento della produzione di riferimento, alla stessa stregua dell'art. 15 del regolamento n. 1696/82, in casi come quello della ricorrente; perciò, non si tratta affatto di una critica rivolta alle decisioni generali, né di una constatazione della loro illegittimità. In quanto argomenti relativi alla legittimità sono stati fatti valere in subordine, per il caso in cui le decisioni generali fossero interpretate in modo diverso, si può d'altronde dubitare che una siffatta eccezione d'illegittimità sollevata nei confronti di decisioni generali — è di questo che si tratta — possa essere respinta per il motivo che queste decisioni generali non sono state impugnate nei termini. Secondo una giurisprudenza consolidata, è infatti possibile, nell'impugnare una decisione individuale, far valere l'illegittimità di una decisione generale su cui la decisione individuale è basata, anche quando il termine per l'impugnazione della decisione generale di cui trattasi sia scaduto (cfr. sentenze nelle cause 9/56, 10/56 e 15/57) ( 1 ).
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, difficilmente si potrebbe contestare l'esistenza di una « nesso giuridico diretto » (ai sensi della sentenza nella causa 21/64 ( 2 ), Race. 1965, pag. 238) tra la decisione di rigetto della domanda dalla ricorrente e la decisione generale n. 234/84 — assertivamente viziata —, in quanto, secondo la tesi formulata in subordine della ricorrente, la decisione negativa in merito a tale domanda sarebbe stata determinata dal fatto che, a differenza dell'art. 15 della decisione n. 1696/82, la decisione n. 234/84 non conteneva alcuna clausola di adeguamento.
bb)
Secondo me, tuttavia, la Commissione ha indubbiamente ragione quando afferma che il ricorso giurisdizionale non è stato proposto nei termini, considerando come dies a quo la presentazione della domanda nell'aprile 1984.
—
In proposito, mi sembra anzitutto incontestabile che la lettera della ricorrente in data 27 aprile 1984, precedentemente esaminata, costituisse una valida messa in mora, ai sensi dell'art. 35 del trattato CECA. Con tale lettera la ricorrente chiede, chiaramente, che venga emessa una decisione favorevole nei suoi confronti e la circostanza che al riguardo essa non faccia riferimento ad alcuna base giuridica dovrebbe essere del tutto irrilevante, poiché nel rinvio alle norme relative ad un aumento della produzione di riferimento che erano in vigore all'inizio dell'attuazione del progetto di investimento si può vedere un riferimento sufficientemente chiaro all'art. 15 della decisione n. 1696/82. A mio parere, perciò, la Commissione è stata informata in modo insufficientemente chiaro (ai sensi della sentenza nella causa 17/57, Racc. 1958-1959, pag. 27) ( 3 ) del fatto che la sua eventuale carenza avrebbe dato luogo ad un'azione giurisdizionale. Manifestamente, secondo il sistema istituito dal trattato, non è richiesta alcun'altra « mise en demeure ». Anche ammettendo che questa fosse necessaria, si potrebbe pensare in proposito alla summenzior nata lettera di richiamo della ricorrente in data 5 luglio 1984 (a decorrere dalla quale, tuttavia, il ricorso non sarebbe stato comunque proposto nei termini).
—
È anche evidente che la decisione richiesta dalla ricorrente non è intervenuta nei due mesi successivi alla presentazione della domanda. Ciò significa, in base al sistema di tutela giurisdizionale istituito dal trattato, che, scaduto detto termine, si considera tacitamente adottata una decisione negativa e che contro quest'ultima si deve proporre ricorso entro l'ulteriore termine di un mese (che nella fattispecie sarebbe scaduto nell'estate 1984 e non nella primavera 1985). Dalle sentenze nelle cause riunite 42 e 49/59 ( 4 ) (Racc. 1961, pag. 140 e seguenti) e 81/83 ( 5 ) (Racc. 1984, pag. 2962) si può chiaramente desumere che l'art. 35 del trattato CECA dev'essere effettivamente interpretato in tal senso.
—
Quando, per contro, la ricorrente fa riferimento alla lettera di un direttore della Commissione, in data 20 giugno 1984, contenente l'impegno di procedere ad un esame che sarebbe stato necessariamente abbastanza lungo, sono d'accordo con la Commissione nel ritenere che non si poteva pervenire in tal modo ad una proroga del termine d'impugnazione nei confronti della domanda della ricorrente che ci interessa in questo momento.
In tal senso bisogna intendere la sentenza nella causa 42/58 ( 6 ) (Racc. 1958-1959, pag. 377) nella quale, a proposito di un'analoga lettera del direttore della divisione « mercato » dell'Alta Autorità con cui si dichiarava che il problema era stato « posto allo studio », la Corte dichiarava che tale lettera non costituiva una decisione ai sensi del trattato e si aveva quindi una « decisione implicita di rifiuto » ai sensi dell'art. 35 (nello stesso senso, la sentenza nella causa 49/59, Racc. 1961, pag. 140). Particolarmente chiara in proposito è anche la giurisprudenza in materia di pubblico impiego, nell'ambito del quale la mancata decisione su una domanda o la mancata risposta ad un reclamo producono anch'esse, alla scadenza di certi termini, effetti giuridici ai quali si deve reagire tempestivamente. A tal riguardo è stato sottolineato in modo inequivocabile che la scadenza del termine equivale alla tacita emanazione di una decisione negativa; è contro quest'ultima che dev'essere diretto il ricorso. Tuttavia, una decisione interlocutoria in cui si inviti a pazientare e venga promesso un esame non dev'essere considerata come un atto che proroga il termine di ricorso, poiché — nell'interesse della certezza del diritto — le parti non possono disporre di questo termine a loro piacimento (in tal senso, le sentenze nelle cause 12/65, 52/64, 79/70 e 40/71) ( 7 ).
In tale contesto mi sembra soprattutto significativo il fatto che l'esame promesso non si riferiva — in modo chiaramente riconoscibile da pane della ricorrente — alla domanda formulata nella lettera con cui questa si era rivolta alla Commissione (concessione di produzioni di riferimento supplementari in ragione dell'entrata in funzione di un nuovo impianto in conformità alle norme in vigore all'inizio dei lavori). In proposito, data la chiara situazione giuridica, nota alla ricorrente (a ragion veduta l'art. 15 della decisione n. 1696/82 non era stato ripreso nella normativa successiva), un esame di lunga durata non era necessario. Si trattava piuttosto — com'è stato spiegato nella fase orale del procedimento — di vedere se si potesse venire incontro alla ricorrente basandosi su norme flessibili in vigore (come l'art. 15, n. 2, della decisione n. 234/84, che autorizzava il trasferimento di quantità di riferimento in caso di chiusura di impianti), e in particolare si trattava del problema della modifica del regime in vigore per le lamiere galvanizzate (cioè del raggruppamento delle categorie le e Id e della fissazione di nuove adeguate produzioni di riferimento per la categoria comune che doveva essere costituita). Su quest'ultimo problema erano già in corso negoziati, quando la ricorrente presentava la sua domanda (come essa ammette espressamente nella replica nella causa 119/85); ad esso si riferiva una comunicazione indirizzata al Consiglio dalla Commissione in data 29 novembre 1984, nonché un progetto di decisione in data 21 dicembre 1984 (che però veniva a cadere, cosicché si giungeva infine ad istituire — nella decisione n. 470/85 — una nuova disciplina soltanto parziale, che autorizzava quote supplementari solo per la categoria Id).
Se poi la ricorrente, invece di insistere nella sua pretesa iniziale, ha preferito aspettare l'esito — incerto — delle altre iniziative menzionate, le è senz'altro precluso, dopo il chiarimento definitivo della situazione e la scadenza del termine applicabile, ritornare sulla sua prima pretesa, cioè l'attribuzione di produzioni di riferimento supplementari in conformità alle norme precedentemente in vigore.
—
Infine, bisogna ancora considerare che, anche aderendo alla tesi della ricorrente circa gli effetti della lettera 20 giugno 1984 (e ammettendo, quindi, ch'essa abbia giustamente atteso la notifica delle produzioni di riferimento in vigore per il 1985 — il che manifestamente corrispondeva, a parere della ricorrente, al limite temporale massimo dell'esame), difficilmente si potrebbe ritenere che il ricorso giurisdizionale sia stato proposto nei termini. In realtà, la decisione 20 febbraio 1985 (sulla quale si basa la ricorrente) non è il primo atto dal quale essa poteva desumere che le sue produzioni di riferimento non sarebbero state modificate (e che perciò la sua domanda di adeguamento sarebbe stata respinta). Ciò risultava invece già da una prima decisione in data 31 dicembre 1984, che si riferisce al primo trimestre 1985 (allegato 2 al ricorso). È quindi al più tardi a questa decisione che la ricorrente avrebbe dovuto reagire, senza aspettare la decisione 20 febbraio 1985 (che sostituisce la decisione menzionata per prima, ma solo per quanto riguarda i tassi di riduzione per la categoria le, mentre per altri versi — ivi comprese le produzioni di riferimento — costituisce solo una conferma dei dati del 31 dicembre 1984).
ce)
Relativamente alla domanda principale si deve perciò ritenere ch'essa è irricevibile per scadenza dei termini.
b)
La Commissione ha sollevato obiezioni anche a proposito della domanda di accertamento (o d'interpretazione) riguardante le decisioni generali n. 2177/83 e n. 234/84, e della domanda formulata in subordine, di dichiarare illegittime queste decisioni. Quanto alla domanda di accertamento, essa sostiene infatti che la Corte non può sostituirsi alla Commissione ripristinando, per via di interpretazione, l'art. 15 della decisione n. 1696/82, né ingiungere alla Commissione di reintrodurre con effetto retroattivo una norma che non si trova nella decisione n. 234/84. Per quanto riguarda la domanda subordinata, essa ritiene che la ricorrente non possa validamente sollevare una siffatta eccezione d'illegittimità, poiché non si può affermare che le decisioni generali abbiano costituito il fondamento giuridico della decisione individuale impugnata, in quanto con questa si rifiutava una modifica della produzione di riferimento; non sussisterebbe quindi alcun nesso diretto tra la decisione individuale, che sostanzialmente è solo un'applicazione in certo qual modo automatica del regime delle quote, e la mancanza di una norma di adeguamento nelle decisioni generali.
aa)
A mio avviso, è chiaro che le due suddette domande — se concepite come domande indipendenti — non potrebbero essere ritenute ricevibili.
Manifestamente, nel sistema di tutela giurisdizionale istituito dal trattato CECA, che contempla solo ben precise impugnazioni, non è prevista alcuna azione di accertamento relativa ad una determinata interpretazione di una data norma, ed è ugualmente evidente che l'art. 31, menzionato dalla ricorrente, il quale contiene solo una definizione generale delle funzioni della Corte, non costituisce la base giuridica per una domanda di accertamento.
Per quanto riguarda, d'altra parte, la domanda formulata in subordine, è opportuno dire che — come domanda indipendente — essa dovrebbe essere considerata irricevibile per scadenza dei termini.
bb)
Se, per contro, si dovesse partire dall'idea — e ciò vale in particolare per la domanda formulata in subordine — che le due suddette domande debbano qualificarsi in realtà come mezzi destinati a sostenere la domanda principale (e cioè come motivi di ricorso), non si può far altro che constatare che non vi è più alcuna ragione di procedere ad un loro esame, dal momento che — come abbiamo già visto — la domanda principale non è ricevibile.
c)
Infine, per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno, va detto che in base alla formulazione adottata nel ricorso non è chiaro se una domanda in tal senso sia già stata proposta o venga solo preannunciata per il futuro (il che escluderebbe un suo esame in questo momento).
Nella prima ipotesi — a favore della quale depone l'osservazione, che figura nella replica, secondo cui la domanda è stata proposta « à titre conservatoire et pour faire l'économie d'une nouvelle procédure » — posso rinviare alle mie conclusioni nelle cause riunite 63 e 147/84 ( 8 ), nelle quali, in una corrispondente fattispecie, è già stato detto tutto quanto è necessario su questo punto. Dall'art. 34 del trattato CECA risulta infatti chiaramente che si può avere un ricorso per risarcimento del danno soltanto qualora la Commissione non adotti le misure appropriate a seguito di una pronunzia di annullamento e della constatazione che la decisione impugnata è inficiata da un vizio tale da impegnare la responsabilità della Comunità. Una domanda di risarcimento proposta contemporaneamente ad un domanda di annullamento è quindi senz'altro prematura e perciò irricevibile.
Inoltre, sembra assurdo interpretare tale domanda nel senso che con essa si chieda di accertare che la decisione impugnata è inficiata da un vizio tale da far sorgere la responsabilità della Comunità. Se infatti — come ho già indicato — la domanda di annullamento non può essere ritenuta irricevibile, non vi è alcuna possibilità di procedere al correlativo accertamento ai sensi dell'art. 34 del trattato CECA.
d)
Come suggerito dalla Commissione, il ricorso nella causa 81/85 dev'essere quindi dichiarato irricevibile in ogni suo capo.
2. Ricorso nella causa 119/85
Al riguardo, dopo tutto ciò che ho già detto, posso essere breve.
a)
Relativamente alla domanda principale (domanda di annullamento, vedi sopra pag. 1780) è sufficiente osservare che sulla domanda della ricorrente intesa alla concessione di produzioni di riferimento supplementari si considera esser stata tacitamente adottata una decisione negativa due mesi dopo che l'interessata si era rivolta alla Commissione (cioè alla fine di giugno 1984), o al più tardi con la comunicazione, contenuta nella decisione 31 dicembre 1984, relativa alle produzioni di riferimento in vigore per il 1985 (se non si considerano già rilevanti le comunicazioni delle quote per il terzo e quarto trimestre 1984). Le decisioni adottate successivamente, in merito allo stesso oggetto, devono quindi essere considerate come atti puramente confermativi, che — in mancanza di fatti nuovi — non possono far decorrere nuovi termini. Questo risulta chiaramente dalla giurisprudenza in materia (vedasi sentenza nelle cause riunite 7 e 9/54 ( 9 ) in quella fattispecie, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 35, era intervenuta una decisione esplicita di rifiuto). Anche su questo punto è interessante la giurisprudenza elaborata nelle cause di personale (sentenza nelle cause 24/69 ( 10 ) e 79/70).
La domanda di annullamento delle decisioni del 18 e 29 marzo 1985, in quanto con esse la Commissione rifiuta l'attribuzione di riferimenti supplementari per i prodotti delle categorie le e Id, è quindi certamente irricevibile. Si può quindi lasciare in sospeso la questione del se le lettere summenzionate abbiano effettivamente carattere di decisioni o se — come sostiene la Commissione — si debba dubitare di ciò, poiché dette lettere contengono solo informazioni fornite unicamente nell'interesse della ricorrente (e che inoltre, nel caso della lettera 18 marzo 1985, non provenivano dalla Commissione, ma semplicemente da un dipendente di alto grado).
b)
Per quanto riguarda le rimanenti domande, che corrispondono a quelle formulate nella causa 81/85, rinvio alle osservazioni da me già fatte in proposito.
3.
In definitiva si deve perciò ritenere che entrambi i ricorsi sono irricevibili.
II — Nel merito
In considerazione di questo chiaro risultato dell'esame della ricevibilità, potrei in verità astenermi dall'esaminare in subordine anche il merito dei ricorsi. Tuttavia, vorrei precisare in poche parole qual è il mio pensiero al riguardo.
1.
Innanzitutto bisogna occuparsi della tesi che logicamente viene al primo posto nell'argomentazione della ricorrente: il rifiuto dell'attribuzione di una produzione di riferimento aggiuntiva sarebbe, cioè, illegittimo perché, secondo una corretta interpretazione, la decisione n. 234/84 (come la decisione precedente) dovrebbe essere intesa nel senso che esisteva ancora una possibilità di adeguamento della produzione di riferimento per i casi in cui la realizzazione di un programma di investimenti fosse iniziata durante il periodo di vigenza di un regime di quote che — come la decisione n. 1696/82 — autorizzasse tale adeguamento.
A mio parere, manifestamente questa tesi non dev'essere accolta. Un raffronto tra la decisione n. 1696/82 e le decisioni successive dimostra in modo del tutto chiaro che queste ultime non contengono una clausola di adeguamento, come quella auspicata dalla ricorrente. Che questa disciplina sia stata adottata a ragion veduta e senza riserve risulta — secondo le incontestate affermazioni della Commissione — dalla comunicazione fatta da quest'ultima al Consiglio nel giugno 1983, la quale è servita alla preparazione della decisione n. 2177/83 e dalla quale le imprese hanno avuto conoscenza.
Ciò che la ricorrente vorrebbe ottenere con la sua tesi non ha dunque, in realtà, niente a che vedere con un'interpretazione; si tratta piuttosto di creare il diritto, il che la Corte non può certo fare in quanto l'autore della decisione ha chiaramente espresso la sua volontà.
2.
Si pone quindi la questione del se la mancanza, nella decisione n. 234/84, di norme di adeguamento da applicare in caso di entrata in funzione di nuovi impianti costituisca un vizio giuridico.
Secondo la ricorrente, ciò dev'essere ammesso per vari motivi.
a)
Essa fa valere anzitutto la violazione del principio del legittimo affidamento. Questo avrebbe richiesto, a suo parere, che almeno per le imprese nei cui confronti fosse stato emesso, ai sensi della precedente normativa, parere favorevole circa un programma di investimenti venisse prevista, come misura transitoria, la possibilità dell'adeguamento della produzione di riferimento.
Com'è noto, questa tesi è già stata sostenuta nelle cause 63 e 147/84, ma non è stata accolta dalla Corte. La ricorrente nel presente procedimento ritiene tuttavia che il suo caso debba essere valutato diversamente e che in proposito sia rilevante il fatto che, secondo la sentenza nelle suddette cause, i pareri ai sensi dell'art. 54, forniti nell'ambito del regime delle quote, devono essere qualificati in modo diverso da quello che risulta dalla giurisprudenza originaria (cioè non devono essere considerati semplici consigli), e che in questa sentenza è stata espressamente prevista la possibilità che, in altre circostanze, un parere favorevole ai sensi dell'art. 54 faccia sorgere una legittima aspettativa [punto 21 della motivazione; cfr. anche le mie conclusioni sub II 1 e), Racc. 1985, pag. 2865 e 2867].
Al riguardo, ed in particolare quanto alla tesi della ricorrente secondo cui un parere favorevole ai sensi dell'art. 54 del trattato CECA emesso nell'ambito del regime delle quote avrebbe in realtà il valore di un'autorizzazione (poiché senza questo parere sarebbe impossibile ottenere quote aggiuntive e quindi mettere in funzione un nuovo impianto), si deve preliminarmente osservare che la menzionata sentenza, nel suo contesto generale, chiarisce molto bene che un parere favorevole ai sensi dell'art. 54 del trattato CECA non dev'essere considerato un'autorizzazione neanche nell'ambito del regime delle quote (cfr. soprattutto punto 21 della motivazione).
Inoltre, e soprattutto, è importante accertare — e vengo così a trattare delle « altre circostanze » della presente fattispecie, che la ricorrente mette tanto in evidenza — quali aspettative potessero sussistere, nel contesto della decisione n. 1696/82 (nel periodo di vigenza della stessa la Commissione ha emesso, com'è noto, un parere favorevole nei confronti della ricorrente), circa l'adeguamento delle produzioni di riferimento e se la Commissione abbia pertanto fornito alla ricorrente qualche « indizio » (ai sensi della sentenza nella causa 68/77 ( 11 )) che potesse darle affidamento circa la possibilità di mettere in funzione l'impianto progettato con quote supplementari. In proposito, anzitutto non si deve dimenticare che (come ha indicato la Commissione) le norme di adeguamento da applicare per i nuovi impianti sono divenute sempre più restrittive a decorrere dall'instaurazione del regime delle quote e che, quindi, la persistenza ed il peggioramento della crisi (che si potevano constatare nel 1983) inducevano piuttosto a ritenere che siffatte possibilità non sarebbero rimaste immutate, ma sarebbero state ulteriormente limitate. Se poi si preferisce assumere come base la situazione esistente a norma della decisione n. 1696/82, è importante anche il fatto che, secondo l'art. 15 di tale decisione, non sussisteva alcun diritto assoluto all'adeguamento della produzione di riferimento, bensì un potere discrezionale della Commissione. Il modo in cui veniva esercitato in pratica tale potere costituiva quindi, necessariamente, un fattore essenziale per giustificare un affidamento. Ora, la prassi sembra essere stata tale — e la ricorrente, se non ne aveva conoscenza, avrebbe dovuto farsene un'idea prima di adottare disposizioni — che l'adeguamento veniva eventualmente preso in considerazione solo per la categoria Id e solo quando l'utilizzo delle produzioni di riferimento di impianti chiusi non era sufficiente per raggiungere lo sfruttamento medio di impianti dello stesso tipo nella Comunità (ridotto secondo una certa aliquota). Di conseguenza, non si può dire che, nel momento in cui la Commissione emetteva il suo parere — cui la ricorrente attribuisce tanta importanza — si sia creata una legittima aspettativa nel senso che il nuovo impianto avrebbe in ogni caso beneficiato di un aumento della produzione di riferimento (a prescindere dalle chiusure di cui già la ricorrente parlava nella domanda e che anche la Commissione menzionava nel suo parere); una siffatta aspettativa non poteva essere certamente fondata relativamente ai prodotti della categoria le, poiché la capacità del nuovo impianto corrispondeva press'a poco a quella dell'impianto chiuso (55000 tonnellate contro 60000 tonnellate). Ora, sono questi prodotti che — stando al contenuto della domanda in data 27 aprile 1984 — interessavano sostanzialmente la ricorrente. È chiaro, invece, che per i prodotti della categoria Id non sussisteva alcuna difficoltà insormontabile (la ricorrente stessa dice che le difficoltà avrebbero potuto essere risolte nel 1984 sulla base dell'art. 11 della decisione n. 234/84; in questo campo, inoltre, poteva rivelarsi utile — in ragione del miglioramento delle condizioni di mercato — la decisione n. 470/85 (nel caso della ricorrente, come abbiamo appreso durante il dibattimento, interveniva una decisione favorevole nel gennaio 1986).
Sono perciò costretto a concludere che nella fattispecie è impossibile dichiarare illegittima la decisione n. 234/84 (e quella che l'ha preceduta) a causa della mancanza di norme di adeguamento (del tipo dell'art. 15 della decisione n. 1696/82), in base al principio del legittimo affidamento.
b)
Secondo la ricorrente, l'illegittimità delle suddette decisioni generali risulta anche dalla violazione del principio della certezza del diritto.
Al riguardo la ricorrente chiarisce che non è possibile eliminare, con un atto successivo, gli effetti giuridici di un atto precedente che abbia fatto sorgere dei diritti; di conseguenza, le imprese aventi diritto all'adeguamento della loro produzione di riferimento in base ad un parere positivo emesso dalla Commissione nell'ambito della decisione n. 1696/82 non possono essere private di tale diritto mediante decisioni successive.
Al riguardo la Commissione ha fatto giustamente notare che si tratta in sostanza di un ragionamento identico a quello essenzialmente già svolto a proposito della violazione del principio del legittimo affidamento e che quindi non può essere ritenuto valido nel presente contesto, come non poteva esserlo nell'ambito del mezzo precedentemente trattato. In effetti — come abbiamo visto — è già manifestamente erroneo ritenere che un parere emesso dalla Commissione nel periodo di vigenza della decisione n. 1696/82 faccia sorgere un diritto all'adeguamento. Inoltre, è chiaro che la possibilità di adeguamento di cui all'art. 15 della decisione n. 1696/82 esisteva solo nell'ambito di un regime di quote limitato nel tempo; ora, non si può ammettere che vi fosse l'obbligo di mantenerla inalterata senza tener conto dell'evoluzione dei dati economici (anche a prescindere dal fatto che, in base a tutto quello che sappiamo, la ricorrente non avrebbe probabilmente potuto trarre alcun vantaggio da una norma del genere per il funzionamento del suo nuovo impianto).
Perciò non si vede neppure come il principio della certezza del diritto possa servire a criticare la mancanza di una disciplina che consentisse di adeguare le produzioni di riferimento della ricorrente per le categorie le e Id in ragione della messa in funzione di un nuovo impianto.
c)
La ricorrente critica inoltre le decisioni generali di cui trattasi in quanto la Commissione, con il suo comportamento, si sarebbe posta in contraddizione con le sue precedenti mani/estazioni di volontà, rendendosi in tal modo responsabile anche del misconoscimento di taluni obiettivi dell'art. 3 del trattato CECA [soprattutto di quelli indicati alle lettere a), e) e g), relativamente ai quali la ricorrente ha in particolare sostenuto che le è stato così impedito di soddisfare la domanda dei suoi clienti per prodotti di successo].
In proposito — relativamente alla prima parte dell'argomentazione — si può fare ancora una volta rinvio alla sentenza emessa nelle cause 63 e 147/84, nella quale analoghe considerazioni sono già state respinte (cfr. punto 26 della motivazione, e anche le mie conclusioni sub B II 3, Racc. 1985, pag. 2868). Inoltre — in quanto nel presente contesto la ricorrente fa valere che il parere della Commissione aveva la portata di un'autorizzazione e che la mancanza di una norma di adeguamento le impedisce di sfruttare in modo redditizio il suo nuovo impianto — va rilevato che in realtà (come è già stato messo in luce nella sentenza Finsider) nel parere della Commissione non bisogna vedere un'autorizzazione; d'altra parte — anche a prescindere dal fatto che nell'ambito del regime delle quote non esiste, come è già stato ripetutamente sottolineato nella giurisprudenza, alcuna garanzia di principio quanto ad uno sfruttamento redditizio degli impianti — si deve considerare che la ricorrente non ha provato che, utilizzando le quote degli impianti chiusi o da chiudere (di cui, come ho già detto, si parlava espressamente nel parere della Commissione), essa non può pervenire ad un tasso di utilizzo del suo nuovo impianto abbastanza soddisfacente rispetto alla media comunitaria.
Anche per quanto riguarda la seconda parte dell'argomentazione della ricorrente si può in sostanza richiamare la sentenza Finsider (punto 27 della motivazione, nonché le mie conclusioni alle pagine 2868 e 2869). Per completezza, a proposito dell'opinione della ricorrente secondo cui nella fattispecie si tratta di prodotti la cui situazione di mercato è nettamente migliorata, si deve al massimo aggiungere che, considerata la progressione dei tassi di riduzione nel 1983 e nel 1984, quale è stata presentata dalla Commissione, ciò non vale per i prodotti della categoria le (per i quali, principalmente, la ricorrente chiedeva un aumento delle sue quote). Per di più — quando la ricorrente parla della domanda dei suoi clienti — va anche osservato che a torto essa richiama l'art. 3, lett. a), e vanno ricordati i principi enunciati nella sentenza emessa nella causa 78/83 ( 12 ), secondo cui un superamento della quota non può essere giustificato dalla necessità di soddisfare i desideri della clientela.
d)
Infine, bastano poche parole in merito alla censura di discriminazione che la ricorrente formula nei confronti delle decisioni generali di cui trattasi, sottolineando che ad altre imprese sono stati concessi aumenti delle produzioni di riferimento.
A mio parere, la Commissione ha replicato in modo convincente sostenendo che le situazioni non sono comparabili. Ciò e vero, infatti, per quanto riguarda le imprese che hanno beneficiato, in ragione della precedente entrata in funzione di nuovi impianti, della norma di adeguamento ancora in vigore a quell'epoca (e per la quale la data di entrata in funzione era determinante). Ciò è anche vero nel caso di altre imprese, alle quali sono state applicate norme di adeguamento molto specifiche (cioè quelle relative all'avvio di una nuova attività produttiva o quelle riguardanti le imprese che rientravano nel campo di applicazione del regime delle quote a causa del superamento di una produzione minima).
3.
Fino a questo punto, risulta che le critiche rivolte alle decisioni generali non sono giustificate; è tuttavia necessario, per finire, esaminare ancora brevemente la censura relativa al difetto di motivazione.
In proposito, com'è noto, la ricorrente ha sostenuto che il rifiuto di concedere produzioni di riferimento supplementari nella decisione 20 febbraio 1985 non è motivato e che al riguardo non può essere ritenuto sufficiente il riferimento generale alla decisione n. 234/84 (poiché nemmeno da quest'ultima risultano i motivi della mancanza di possibilità di adeguamento), come non può esserlo la comunicazione fatta durante l'estate del 1983 alla Eurofer sulla mancata proroga della norma di adeguamento nella decisione n. 2177/83.
In quanto si tratti, in tale contesto, della decisione 20 febbraio 1985, con la quale venivano comunicate alla ricorrente le sue quote di produzione per il primo trimestre 1985, ma nella quale l'interessata vede anche un tacito rifiuto opposto alla sua domanda dell'aprile 1984, è chiaro, a mio parere, che la mancata motivazione della parte di questa decisione che assertivamente costituirebbe un tacito rifiuto non può essere criticata. La situazione è qui identica a quella di un silenzio assoluto che faccia seguito ad una domanda, situazione nella quale, per forza di cose, il difetto di motivazione non viene in considerazione (poiché, altrimenti, qualsiasi decisione negativa tacita dovrebbe essere senz'altro annullata per difetto di motivazione). Inoltre, si può rinviare alla sentenza emessa nella causa 14/81 ( 13 ), in cui la Corte ha sottolineato che la Commissione non è tenuta ad indicare i motivi per cui si è astenuta dall'adottare provvedimenti diversi da quelli indicati in una decisione (Race. 1982, pag. 766, punto 18 della motivazione).
Se poi — come potrebbe far credere la sua argomentazione — la ricorrente si riferiva anche alla motivazione della decisione generale n. 234/84, si potrebbe ancora una volta rinviare semplicemente alla sentenza pronunciata nella causa Finsider, in cui la Corte ha dichiarato, a proposito di un'identica censura, che la norma di adeguamento relativa ai nuovi impianti è già stata abolita dalla decisione n. 2177/83 e che, inoltre, non è possibile pretendere che in una decisione figuri la motivazione di ogni dettaglio.
4.
Di conseguenza, le considerazioni da me svolte in subordine possono essere riassunte solo nel senso che né le critiche rivolte dalla ricorrente agli atti direttamente impugnati, né quelle che si riferiscono alla loro base giuridica risultano fondate. Ne deriva quindi che in nessun caso si potrebbe parlare di un vizio tale da far sorgere la responsabilità della Comunità ai sensi dell'art. 34 del trattato CECA.
C — In conclusione
Sono convinto che i ricorsi proposti dalla Usinor sono irricevibili e comunque infondati. Le spese del procedimento vanno quindi poste a carico della ricorrente.
( *1 ) Traduzione dal tedesco.
( 1 ) Sentenza 13 giugno 1958, causa 9/56, Meroni & Co., Industrie Metallurgiche SpA/Alta Autorità della CECA, Racc. 1958, pag. 11; sentenza 13 giugno 1958, causa 10/56, Meroni & Co., Industrie Metallurgiche, società in accomandita semplice/Alta Autorità della CECA, Racc. 1958, pag. 51; sentenza 12 giugno 1958, causa 15/57, Compagnie des hauts fourneaux de Chasse/Alta Autorità della CECA, Racc. pag. 1958, pag. 149.
( 2 ) Sentenza 31 marzo 1965, causa 21/64, Macchiorlati Dalmas e Figli/Alta Autorità della CECA, Racc. 1965, pag. 221.
( 3 ) Sentenza 4 febbraio 1959, causa 17/57, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità della CECA, Racc. 1958-1959, pag. 11.
( 4 ) Sentenza 22 marzo 1961, cause riunite 42 e 49/59, Société nouvelle des usines des Pontlieue — Aciéries du Temple (Snupat)Zlta Autoria della CECA, Racc. 1961, pag. 99.
( 5 ) Sentenza 12 luglio 1984, causa 81/83, Acciaierie e Ferriere Busseni SpA/Commissione, Racc. 1984, pag. 2951.
( 6 ) Sentenza 17 luglio 1959, causa 42/58, Société des aciersfins de l'Est (SAFE)/Alta Autoriti della CECA, Racc. 1958-1959, pag. 377.
( 7 ) Sentenze 14 dicembre 1965, causa 12/65, Fred Bauer/Commissione, Racc. 1965, pag. 1202; 14 dicembre 1965, causa 52/64, Fred Pfloeschner/Commissione, Race. 1965, pag. 1174; 7 luglio 1971, causa 79/70, Helmut Müllers/Comitato economico e sociale della CEE e della CEEA, Racc. 1971, pag. 698; 17 febbraio 1972, causa 40/71, Denise Richez-Parise/Commissione, Racc. 1972, pag. 73.
( 8 ) Conclusioni dell'11 giugno 1985, cause riunite 63 e 147/84, Finsider (Società finanziaria siderurgica per azioni/Commissione, Racc. 1985, pag. 2858.
( 9 ) Sentenza 23 aprile 1956, cause riunite 7 e 9/54, Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises/Alta Autorita della CECA, Race. 1955-1956, pag. 53.
( 10 ) Sentenza 14 aprile 1970, causa 24/69, Teo Nebe/Commissione, Racc. 1970, pag. 145.
( 11 ) Semenza 14 febbraio 1978, causa 68/77, IFG-Interkontinentale Fleischhandelsgesellschaft mbH & Co. KG/Commissione, Racc. 1978, pag. 353.
( 12 ) Sentenza 13 dicembre 1984, causa 78/83, Union sidérurgique du nord et de l'est de la France (Usinor)/Commissione, Racc. 1984, pag. 4177.
( 13 ) Sentenza 3 marzo 1982, causa 14/81, Alpha Steel Ltd/Commissione, Racc. 1982, pag. 749.
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