CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DELL'11 DICEMBRE 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
I — Osservazioni introduttive
Dati i molti aspetti che caratterizzano la presente causa, ritengo anzitutto utile esporre complessivamente la mia opinione su tali aspetti diversi. In queste osservazioni introduttive formulerò quindi già alcune conclusioni suggeritemi dallo studio del fascicolo.
1. Le conclusioni della Commissione
L'oggetto giuridico del contendere è chiaramente descritto dalla Commissione nelle conclusioni dell'atto introduttivo. In queste la Commissione vi chiede di:
a)
dichiarare che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 12, lett. b), del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee 8 aprile 1965 e dagli artt. 5 e 7 del trattato CEE:
—
non avendo adottato i provvedimenti necessari perché nei regolamenti comunali di Etterbeek, in data 13 ottobre 1983, di Sint-Pieters-Woluwe, in data 25 novembre 1983, di Ukkel, in data 28 febbraio 1984, di Jette, in data 15 maggio 1984, e di Evere, in data 26 giugno 1984, fossero esentate dall'imposta sulla seconda abitazione coloro che hanno la loro abitazione principale in detti comuni e, a norma dell'art. 12, leu. b), del protocollo, sono dispensati dall'obbligo d'iscrizione nei registri della popolazione, in altre parole i dipendenti delle Comunità europee che lavorano nel Belgio, come pure il coniuge ed i familiari a loro carico, che siano cittadini di uno Stato membro diverso dal Belgio;
—
riscuotendo detta imposta, attraverso le autorità comunali, e non adottando i provvedimenti necessari per far restituire le somme riscosse, con gli interessi legali;
b)
condannare il Regno del Belgio alle spese di causa.
A proposito di queste conclusioni faccio subito le seguenti note marginali:
a)
L'art. 12, leu. b), di detto protocollo stabilisce che i dipendenti delle Comunità, il coniuge ed i familiari a loro carico, nel territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza:
« non sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri ».
b)
Detta disposizione vale per tutti gli Stati membri. Secondo un canone elementare d'interpretazione riguardante il diritto comunitario, di cui il protocollo fa parte, l'interpretazione di questa disposizione non può dipendere dal diritto nazionale belga. Secondo la sua lettera ed anche secondo la portata che vi è stata illustrata dalla Commissione in risposta ad un vostro quesito, essa vale per qualsiasi forma di registrazione degli stranieri, quindi indipendentemente dalla forma di registrazione degli stranieri in vigore nel singolo Stato membro.
c)
Dato che tutte le disposizioni del protocollo sono fondate sull'art. 28 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee (GU 152 del 13.7.1967, pag. 2), anche per l'interpretazione dell'art. 12, leu. b), del protocollo ha rilievo il fatto che, secondo dette disposizioni, i privilegi e le immunità delle Comunità sono « necessari all'assolvimento dei loro compiti ».
d)
Né dall'art. 12, leu. b), come tale, né da altri articoli del protocollo si può desumere che i dipendenti delle Comunità siano esenti da tributi, che non siano imposte indirette ai sensi dell'art. 12, leu. d) ed e), o imposte nazionali sugli stipendi, salari ed indennità pagate dalle Comunità o imposte sul reddito, sul patrimonio o di successione, legate alla residenza, ai sensi dell'art. 14 del protocollo. I dipendenti delle Comunità, al pari dei cittadini belgi, possono quindi essere soggetti ad esempio ad eventuali imposte fondiarie comunali, ad imposte per la manutenzione delle strade, a tasse per servizi pubblici ed anche ad imposte sulla seconda casa che possiedano oltre all'abitazione principale nel Belgio.
e)
Il fatto che i dipendenti delle Comunità, che siano cittadini di altri Stati membri e quindi dispensati dalla registrazione degli stranieri, ma che abbiano l'abitazione principale nei comuni di cui trattasi, a causa dei criteri seguiti nei regolamenti fiscali comunali siano gravati come se la loro residenza principale fosse una seconda casa, costituisce in ogni caso una discriminazione in base alla cittadinanza, ai sensi dell'art. 7 del trattato CEE. La Commissione si richiama in proposito anche alla vostra sentenza 13 luglio 1983 nella causa Forcheri (152/82, Race. 1983, pag. 2323). È assodato che questa conseguenza si è già prodotta in uno dei comuni di cui trattasi. Nella circolare delle autorità belghe di cui parlerò in seguito si ammette pure che nemmeno nei regolamenti degli altri comuni sopra menzionati è garantito che i dipendenti delle Comunità europee dispensati dalla registrazione saranno trattati nello stesso modo degli iscritti nei registri della popolazione che abbiano l'abitazione principale nel comune. Anche qui si deve ravvisare secondo me un'effettiva discriminazione a causa della cittadinanza. La questione se un tributo del genere sia pure — indirettamente — in contrasto con l'art. 12, lett. b), del protocollo, mi sembra abbia scarsa rilevanza pratica per i dipendenti delle Comunità. Per i membri del personale di altre organizzazioni internazionali con sede in Bruxelles, come pure per i membri del personale delle ambasciate che ivi si trovano, i quali non siano cittadini di un altro Stato membro, la questione ha naturalmente importanza indiretta. Come è detto nella risposta della Commissione ad una vostra domanda, per essi vale infatti un'analoga dispensa dalla registrazione degli stranieri. Poiché la Commissione fonda la propria azione anche sulla trasgressione dell'art. 12, leu. b), del protocollo, tornerò in seguito su questo punto, come pure sulla trasgressione dell'art. 5 del trattato CEE, del pari lamentata in questo contesto.
f)
Qualora sia necessario per l'accertamento dell'esistenza di una residenza principale, l'obbligare i dipendenti delle Comunità non registrati a riempire un modulo, sul quale vengono fornite le informazioni necessarie in proposito, non può essere considerato di per sé in contrasto con l'art. 12, lett. b), del protocollo. All'udienza la Commissione ha confermato di condividere questo punto di vista. Si potrà parlare di contrasto con l'art. 5 del trattato CEE su questo punto unicamente qualora i comuni abbiano già ricevuto dalle istituzioni comunitarie tutte le informazioni necessarie per altra via (in particolare attraverso il ministero degli Affari esteri). Dato tuttavia che la Commissione ha assunto l'atteggiamento di cui sopra, non credo che sia necessario che vi pronunziate su questo punto. In realtà su questo punto non vi è alcun contrasto fra la Commissione e il governo belga, il quale ha del pari rilevato l'importanza di norme adeguate per l'informazione dei comuni da parte delle istituzioni comunitarie.
2. Il punto di vista del governo belga
Il governo belga conclude che la Corte voglia:
—
dichiarare irricevibile il ricorso della Commissione, in subordine respingerlo;
—
condannare la Commissione alle spese.
Faccio subito le seguenti note marginali.
a)
Esaminerò in seguito gli argomenti relativi all'eccezione d'irricevibilità.
b)
Per quanto riguarda il merito, il governo belga concorda sostanzialmente con la Commissione nel ritenere che i dipendenti della Comunità, che siano cittadini di altri Stati membri e quindi dispensati dalla registrazione degli stranieri, e che abbiano l'abitazione principale nel Belgio, non possono essere tassati con riferimento a questa abitazione principale come se si trattasse solo di una seconda casa. Questo emerge in particolare dalla circolare, prodotta in risposta ad un vostro quesito, del presidente dell'esecutivo della Regione di Bruxelles ai sindaci ed assessori comunali. All'udienza il governo belga ha chiarito che questa circolare dev'essere considerata come un ordine per i comuni di aggiungere ai regolamenti di cui trattasi una disposizione che equipari i dipendenti comunitari agli iscritti nei registri della popolazione. All'udienza è stato del pari comunicato che il 3 ottobre 1985 il ministro degli Affari esteri aveva diramato a tutte le competenti autorità belghe una circolare vincolante nello stesso senso.
c)
Il governo belga, quindi, benché persegua lo stesso risultato finale della Commissione, nega d'altro canto che si possa parlare di contrasto col diritto comunitario. Non vi può essere trasgressione dell'art. 12, leu. b), del protocollo, dato che i dipendenti delle Comunità non sono soggetti ad alcuna forma di limitazione dell'immigrazione o di registrazione degli stranieri (come già detto, tornerò su questo punto).
Non vi sarebbe contrasto con l'art. 7, dato che i regolamenti comunali valgono per tutte le seconde case. Per i motivi sopra esposti ritengo che questa seconda eccezione vada disattesa qualora — come nel presente caso — i membri del personale che non siano cittadini belgi siano di fatto tassati in relazione ad un'abitazione principale la quale, per il fatto che non si tiene conto del loro status particolare nelle norme di cui trattasi o nella loro applicazione, viene considerata una seconda casa.
Il governo belga deduce infine che l'oggetto del contendere rientra in sostanza nella sfera di competenza del giudice nazionale. Gli interessati dovrebbero quindi valersi dei rimedi nazionali per difendere i loro diritti. Questa opinione era già stata espressa nella lettera 24 gennaio 1985 del rappresentante permanente del Belgio di cui parlerò.
3. Valutazione della tesi fondamentale del governo belga
La tesi del governo belga secondo cui l'oggetto del contendere rientra in sostanza nella sfera di competenza del giudice nazionale è certo di per sé esatta. Questa competenza del giudice nazionale a decidere sui provvedimenti fiscali individuali di cui trattasi non esclude tuttavia affatto la vostra competenza a conoscere dell'oggeto spersonalizzato del contendere fra la Commissione e lo Stato belga, oggetto descritto nelle conclusioni della Commissione. Questo è infatti in primo luogo la trasgressione del diritto comunitario costituita dal mantenere in vigore e dall'applicare regolamenti fiscali comunali che rendono possibile gli illegittimi provvedimenti fiscali individuali di cui trattasi.
La distinzione fra impugnazione nazionale ed impugnazione comunitaria è pure praticamente di grande rilievo. In primo luogo la necessità per gli attuali 350 e in futuro forse ancora più numerosi dipendenti delle Comunità di adire il giudice nazionale, ogni anno finché i regolamenti di cui trattasi rimarranno in vigore, è certo dannosa per l'adempimento'dei compiti principali d'elle istituzioni comunitarie e del loro personale. In secondo luogo il rappresentante del governo belga ha dovuto aggiungere all'udienza che il ricorso per cassazione proposto da un comune, secondo l'esperienza relativa alla durata media, potrebbe esigere certo da uno a due anni, a meno che non sia trattato con precedenza. Rilevo in proposito che se la Corte di cassazione dovesse prendere in considerazione anche gli aspetti di diritto comunitario della lite e sottoporvi delle questioni in merito, il giudizio di cassazione durerebbe naturalmente anche più a lungo. Durante tutto questo tempo i comuni potranno continuare a spedire accertamenti fiscali, che i singoli dipendenti dovranno di volta in volta impugnare. In terzo luogo, e questa è la considerazione più importante, l'impugnazione nazionale non potrà tuttavia mai giungere all'annullamento o alla modifica dei regolamenti impugnati. Stando a quanto ha dichiarato all'udienza il governo belga, l'annullamento può essere effettuato unicamente mediante una legge e la presentazione di un progetto di legge in questo senso e l'approvazione dello stesso o i passi ufficiosi del governo belga presso i comuni interessati, qualora questi non diano seguito alle circolari di cui si è parlato sopra, senza una pronunzia della vostra Corte dipende naturalmente solo dal giudizio d'opportunità delle autorità belghe. Non è nemmeno assodato a priori che provvedimenti nazionali del genere avranno effetto retroattivo per quanto riguarda i tributi già imposti e riscossi e attribuiranno dei diritti alla restituzione. La vostra pronunzia sulla lite che vi è stata sottoposta dalla Commissione mi sembra quindi necessaria anche per motivi pratici.
4. Ulteriore suddivisione delle presenti conclusioni
Per chiarire maggiormente i fatti, nella 2a parte di queste conclusioni riprodurrò, con alcune aggiunte, l'esposizione degli antefatti e dello svolgimento del procedimento contenuta nella relazione d'udienza. Avendo già menzionato i principali mezzi ed argomenti delle parti, nella 3a parte delle presenti conclusioni tratterò le questioni giuridiche non ancora risolte, cioè la ricevibilità del ricorso e la trasgressione dell'art. 12, lett. b), del protocollo, asserita dalla Commissione, e, in relazione ad essa, quella dell'art. 5 del trattato CEE. Nella 4a parte delle conclusioni riassumerò infine il mio punto di vista.
II — Gli antefatti e lo svolgimento del procedimento
1.
Vari comuni dell'agglomerato bruxellese, in particolare Etterbeek (con provvedimento del Consiglio comunale 13 ottobre 1983, approvato dalla deputazione permanente il 16 febbraio 1984), Jette (con provvedimento 15 maggio 1984, approvato il 26 luglio 1984), Ukkel (con provvedimento 28 febbraio 1984, approvato il 1o maggio 1984), Sint-Pieters-Woluwe (con provvedimento 25 novembre 1983, approvato il 31 gennaio 1984) ed Evere (con provvedimento 26 giugno 1984, approvato il 13 settembre 1984), nel 1983 e nel 1984 hanno adottato regolamenti comunali riguardanti l'istituzione di una « imposta sulle abitazioni che non siano principali » o « imposta sulle seconde case ».
2.
Sono soggetti all'imposta coloro che non siano iscritti nei registri della popolazione del comune, dalla quale iscrizione sono dispensati i dipendenti delle Comunità europee residenti nel Belgio, come pure il coniuge ed i familiari a loro carico, che siano cittadini di uno Stato membro diverso dal Belgio.
3.
Secondo i regolamenti comunali di Ettelbeek, Ukkel, Jette ed Evere, che sono di uguale tenore, s'intende per seconda casa « qualsiasi abitazione privata che non sia destinata ad essere l'abitazione principale ( ... ) », e devono pagare l'imposta « coloro che non siano iscritti nei registri della popolazione » del comune, e siano proprietari, conduttori od utenti a titolo gratuito di un'abitazione che sia usata come seconda casa.
4.
A norma del regolamento comunale di Sint-Pieters-Woluwe, è soggetto all'imposta chi disponga di una seconda casa, con il che s'intende qualsiasi abitazione per la quale chi può disporne non sia iscritto come residente nel registro della popolazione.
5.
L'importo dell'imposta è in tutti i casi di 10000 BFR all'anno e per abitazione.
6.
Tutti i regolamenti contemplano la possibilità per il contribuente di proporre ricorso alla deputazione permanente del consiglio provinciale entro tre mesi dalla spedizione dell'estratto dal ruolo. A parte ciò i regolamenti contemplano determinate eccezioni, nessuna delle quali si applica ai dipendenti delle Comunità europee.
7.
Secondo le norme nazionali, si deve intendere per registri della popolazione:
« a)
il registro della popolazione vero e proprio, chiamato registro principale,
( ... );
b)
la tabella (klapper), il registro speciale per gli stranieri, il registro degli arrivi, quello delle partenze, il registro della nascite ( ... ), il registro delle carte d'identità dei belgi e il registro dei documenti d'identità ( ... ) ».
In linea di massima gli stranieri che stabiliscono la loro residenza nel Belgio sono iscritti nel registro speciale per gli stranieri. Tuttavia due categorie di stranieri devono essere iscritti nel registro principale, come i cittadini belgi:
a)
gli stranieri la cui « domanda di residenza » sia stata accolta, qualora comprovino di aver dimorato regolarmente ed ininterrottamente per cinque anni nel Regno del Belgio;
b)
i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che vengono nel Belgio per svolgere un'attività dipendente o indipendente, di durata prevista superiore ad un anno, a meno che il ministro o l'amministrazione comunale competente abbia accolto la loro « domanda di residenza ».
Gli stranieri che sono iscritti nel registro della popolazione vengono cancellati dal registro per gli stranieri. Coloro che devono essere iscritti dei registri della popolazione (registro della popolazione o registro per gli stranieri), devono farsi iscrivere nel comune in cui hanno l'abitazione principale abituale.
L'iscrizione nel registro della popolazione di un comune vale come prova dell'avervi l'abitazione principale, dato che, dal marzo del 1981, si può ormai avere l'abitazione principale solo in un unico comune del Regno.
8.
Il ministro belga delle Relazioni esterne rilascia ai dipendenti di ruolo delle Comunità europee residenti nel Belgio, ai membri delle Comunità europee come pure al coniuge ed ai familiari a loro carico uno speciale permesso di soggiorno sul quale è stampata la seguente frase : « Dispensato dall'iscrizione nel registro degli stranieri a norma della legge 13 maggio 1966 riguardante il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee ». Questo permesso vale quattro anni. Esso viene rilasciato esclusivamente a chi non possieda la cittadinanza belga.
Gli impiegati belgi vengono iscritti nel registro della popolazione del loro comune. Gli impiegati delle Comunità europee cittadini di altri Stati membri non sono iscritti in alcun registro comunale. I loro indirizzi privati vengono regolarmente comunicati, suddivisi per comune, all'ufficio protocollo del ministero belga degli Affari esteri. Questi indirizzi vengono trasmessi per conoscenza dal ministero ai vari comuni.
Nella circolare del ministro degli Affari esteri 19 marzo 1981, è detto espressamente che « gli stranieri che occupano nel Belgio posti offerti dalle Comunità europee non devono nemmeno essere iscritti nei registri della popolazione di un comune belga ».
9.
La Commissione, man mano che veniva a conoscenza di un regolamento comunale del genere, si rivolgeva per iscritto, in persona del direttore generale del personale dell'amministrazione, al rappresentante permanente del Belgio, inviandogli copia della lettera ai sindaci dei vari comuni, chiedendogli di sospendere l'applicazione del regolamento fino a che, d'intesa con le autorità nazionali, non si fosse raggiunta una soluzione complessiva (lettere 24 maggio, 19 giugno, 2 luglio, 31 luglio, 17 ottobre e 12 dicembre 1984 e 22 gennaio 1985); richiamandosi all'art. 12, lett. b), del protocollo 8 aprile 1965 riguardante i privilegi e le immunità delle Comunità europee, rilevava che il fatto che i dipendenti delle Comunità europee non fossero iscritti nei registri della popolazione non costituiva di per sé un motivo per partire dal presupposto che essi abitino in una seconda casa e che in base ad una siffatta presunzione essi non potevano essere assoggettati all'imposta. In proposito essa prendeva più volte contatti ufficiosi con le competenti autorità e con lettera 24 gennaio 1985 il rappresentante permanente del Belgio comunicava alla Commissione i vari passi che il governo belga aveva compiuto in merito.
Ad onta di ciò, alla fine del 1984 il comune di Sint-Pieters-Woluwe notificava a dieci dipendenti delle Comunità europee residenti nel suo territorio estratti dal ruolo con la domanda di pagare entro due mesi l'imposta sulla seconda casa pari a 10000 BFR. In seguito a ciò la Commissione compiva nuovi passi, del pari senza esito.
10.
La Commissione decideva allora di dare applicazione all'art. 169 del trattato CEE con procedimento accelerato; con lettera 12 febbraio 1985 ne informava il governo belga chiedendogli di presentare le proprie osservazioni entro quindici giorni. Questa lettera rimaneva senza risposta.
11.
Contemporaneamente al procedimento avviato dalla Commissione, gli interessati proponevano ricorso alla deputazione permanente della provincia del Brabante, chiedendo l'annullamento dell'accertamento d'imposta. Con provvedimento 7 febbraio 1985 la deputazione permanente accoglieva in un caso il ricorso.
Cionondimeno il 20 febbraio 1985 il comune di Sint-Pieters-Woluwe notificava, nello stesso giorno, a 250 altri impiegati residenti nel suo territorio, estratti dal ruolo, chiedendo loro di pagare l'imposta al più tardi il 22 aprile 1985.
Con lettera 26 febbraio 1985 il sig. W. de Clercq, membro della Commissione, invitava nuovamente il ministro dell'Interno belga a cercare insieme una soluzione. Con lettera 4 marzo 1985 il direttore generale del personale e dell'amministrazione insisteva ancora una volta presso il rappresentante permanente del Regno del Belgio per una rapida soluzione.
12.
L'8 marzo 1985 la Commissione, con procedura accelerata, invitava in un parere motivato il Regno del Belgio ad adottare entro 15 giorni i provvedimenti necessari per conformarsi al parere stesso, ed in particolare a revocare le disposizioni illegittime contenute nei regolamenti comunali ed a restituire le somme riscosse con gli interessi legali.
Con telex 19 marzo 1985 il Belgio chiedeva la proroga del termine, proroga che la Commissione negava con telex 27 marzo 1985.
Il parere motivato rimaneva senza risposta.
13.
Con atto registrato nella cancelleria della Corte il 3 aprile 1985, la Commissione proponeva alla Corte, a norma dell'art. 169, 2o comma, del trattato CEE, un ricorso per inadempimento.
14.
Con telex 13 maggio 1985, la Commissione ha comunicato di rinunziare alla replica ed ha pregato la Corte di fissare il più presto possibile la data dell'udienza, in considerazione del fatto che la riscossione dell'imposta non era stata sospesa e si era passati ad atti esecutivi, mentre il numero dei dipendenti interessati era nel frattempo aumentato da 260 a 350.
15.
La Corte, su relazione del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia pregato la Commissione e il governo belga di rispondere a determinati quesiti, riguardanti lo scopo dell'art. 12, lett. b), del protocollo e, rispettivamente, il risultato dei contatti fra il governo e l'autorità di tutela intesi ad appianare le difficoltà insorte.
La Commissione ha dichiarato in sostanza che l'art. 12, lett. b), del protocollo, al pari di analoghe disposizioni di corrispondenti protocolli di quasi tutte le altre organizzazioni internazionali, fa parte degli attributi classici delle immunità diplomatiche e, alla luce anche dell'art. 18 del protocollo stesso, si propone di garantire lo svolgimento indisturbato dei compiti del personale delle Comunità. Questo scopo è rimasto lo stesso di quello dei protocolli delle singole Comunità, dato che la normativa comunitaria riguardante l'accesso, il soggiorno e la registrazione dei cittadini di. altri Stati membri contempla tuttora in generale determinate possibilità di limitare l'immigrazione e il soggiorno, possibilità che, a norma del protocollo, non sussistono per i dipendenti delle Comunità.
In risposta al quesito il governo belga ha comunicato che l'apposito gruppo di lavoro ha proposto che gli organi che esercitano la tutela sui comuni dell'agglomerato bruxellese dovevano inviare loro una circolare, da pubblicarsi nel Moniteur belge, con la quale li invitassero ad inserire nei regolamenti riguardanti la seconda casa una disposizione a norma della quale i dipendenti delle Comunità europee che abbiano l'abitazione principale nel comune sono equiparati agli iscritti nei registri della popolazione. Alla risposta è allegata copia della circolare da inviarsi ai comuni dell'agglomerato bruxellese — e secondo quanto è stato dichiarato all'udienza, nel frattempo spedita — firmata dal presidente dell'esecutivo. Un progetto di circolare nello stesso senso sarebbe stato prossimamente sottoposto al ministro dell'Interno. Secondo quanto è stato dichiarato all'udienza, anche questa seconda circolare è stata nel frattempo spedita.
III — Valutazione delle restanti questioni giuridiche
1. La ricevibilità del ricorso
Nel. controricorso il governo belga eccepisce anzitutto che la procedura straordinaria seguita dalla Commissione, secondo la quale è passato meno di un mese fra la lettera di diffida, il parere motivato e la proposizione del ricorso, non tiene conto della nozione di termine ragionevole al quale ciascuno Stato membro avrebbe diritto nei confronti'della Commissione. All'udienza il rappresentante del governo belga, a richiesta di uno di voi, ha chiarito che gli sarebbe parso ragionevole un termine da sei mesi ad un anno. Come ho rilevato a proposito degli antefatti, è assodato che la Commissione, già circa un anno prima della proposizione del ricorso, si era rivolta regolarmente per iscritto al rappresentante permanente del Belgio, inviando copia della lettera ai sindaci dei comuni interessati, pregandolo di sospendere l'applicazione dei singoli regolamenti fino a che non fosse stata trovata una soluzione complessiva di concerto con le autorità nazionali. Il governo belga non lo contesta. Tenuto conto anche dell'innegabile molestia che il comportamento dei comuni recava ad un numero crescente di dipendenti delle Comunità europee, secondo me questa prima eccezione d'irricevibilità va nelle presenti circostanze disattesa.
In secondo luogo il governo belga eccepisce, come già detto, che non si può parlare di trasgressione del diritto comunitario e che il problema può quindi essere risolto valendosi dei rimedi nazionali. Questo argomento, dato che riguarda in sostanza il merito, va disatteso in quanto eccezione d'irricevibilità.
2. L'asserita trasgressione dell'art, 12, lett. b), del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee
Stando all'atto introduttivo ed a quanto essa ha precisato all'udienza, la Commissione sostiene che l'asserita trasgressione dell'art. 12, lett. b), del protocollo consiste in particolare nell'inosservanza della dispensa dalla registrazione. Questa inosservanza consisterebbe nel fatto che i comuni hanno sottoposto i dipendenti comunitari all'imposta sulla seconda casa per il fatto che essi non sono ivi registrati. Non era contemplata la possibilità di esenzione dall'imposta a causa della dispensa dalla registrazione per coloro che avevano l'abitazione principale nel comune. Il sopra menzionato regolamento fiscale del comune di Sint-Pieters-Woluwe (dove sinora il conflitto si è in particolare concentrato) costituisce in proposito l'esempio più chiaro.
Le conclusioni della Commissione sono tuttavia formulate in proposito in senso più ampio e riguardano la trasgressione dell'art. 12, leu. b), del protocollo nel suo complesso, per i motivi ivi indicati.
Secondo me la Commissione, nella risposta di cui ho parlato sopra ad un quesito di codesta Corte, ha inoltre sostenuto giustamente che la disposizione di cui trattasi va oltre il diritto di libera circolazione delle persone che vale per tutti i cittadini degli altri Stati membri. A mio parere ciò deriva del resto anche dalla circostanza che la disposizione è tratta da analoghi protocolli delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali e da normative ancora precedenti riguardanti le immunità ed i privilegi delle rappresentanze diplomatiche (alle quali si richiama espressamente il protocollo, citato dalla Commissione, riguardante la NATO). In questi esempi non sussiste di regola alcun diritto alla parità di trattamento rispetto ai cittadini del paese di soggiorno che si possa paragonare alle norme comunitarie in merito. A parte ciò un siffatto diritto alla parità di trattamento in paesi nei quali i corrispondenti diritti dei cittadini sono soggetti a numerose limitazioni, non potrebbe garantire adeguatamente lo svolgimento indipendente ed indisturbato dei compiti delle organizzazioni o rappresentanze diplomatiche. L'art. 12, lett. b), del protocollo si deve quindi secondo me interpretare autonomamente benché, secondo la soprammenzionata sentenza Forcheri, esso non escluda che i dipendenti delle Comunità si possono richiamare deipari al diritto comunitario generale riguardante la libera circolazione delle persone.
Interpretata autonomamente, la dispensa dalle limitazioni dell'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri — alla luce dell'art. 18 del protocollo e dell'art. 28 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee — significa secondo me che sotto di essa ricadono tutte le restrizioni che limitano di fatto la libertà d'immigrazione (e, in vista dello scopo, anche di soggiorno) o l'esenzione dalle formalità di registrazione degli stranieri ed altresì perturbano l'adempimento dei compiti degli impiegati di cui trattasi.
Secondo me questi presupposti sussistono nel presente caso. La libertà di soggiorno e con essa la libertà d'immigrazione viene limitata dall'assoggettare i dipendenti delle Comunità a tributi comunali superiori a quelli che valgono per i cittadini nazionali o quanto meno dal fatto che, nei regolamenti, essi non siano trattati nello stesso modo dei cittadini nazionali iscritti nei registri della popolazione. La dispensa dalla registrazione degli stranieri è inoltre limitata dal fatto che i regolamenti di cui trattasi sottopongono chiaramente i dipendenti comunitari a pressione affinché si facciano registrare. Il suggerimento che il governo ha formulato tanto per iscritto quanto oralmente in corso di causa, secondo cui l'iscrizione nel registro della popolazione costituisce la soluzione più semplice della lite, conferma l'esistenza di questa pressione. Infine gli impiegati di cui trattasi sono naturalmente disturbati nello svolgimento dei loro compiti normali dalla necessità di pagare comunque l'imposta — che anche secondo il governo belga non è dovuta — e di chiederne giudizialmente la restituzione.
La tesi del governo belga secondo cui i dipendenti delle Comunità non sono soggetti ad alcuna forma di limitazione dell'immigrazione né alla registrazione degli stranieri va quindi secondo me disattesa ed il relativo mezzo della Commissione si deve ritenere fondato.
3. L'asserita trasgressione dell'art. 5 del trattato CEE
Ritengo del pari provata la trasgressione dell'art. 5 del trattato CEE da parte del Regno del Belgio, trasgressione di cui si parla nell'atto introduttivo. Stando alle risultanze processuali è secondo me assodato:
a)
che i comuni di cui trattasi o quanto meno uno o più di essi, in contrasto col 2o comma di detto articolo, hanno adottato regolamenti i quali rischiano di compromettere nel modo sopra indicato la realizzazione degli scopi del trattato CEE;
b)
che l'autorità tutoria, in contrasto col 1o comma di detto articolo, non si è opposta entro i 40 giorni di cui disponeva secondo il diritto belga all'entrata in vigore senza modifiche dei regolamenti di cui è causa.
IV — Conclusioni finali
Riassumendo, vi propongo:
1)
di dichiarare che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 12, lett. b), del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee 8 aprile 1965 ed agli artt. 5 e 7 del trattato CEE, non adottando i provvedimenti necessari per garantire che, in occasione dell'adozione o dell'esecuzione di regolamenti di comuni appartenenti all'agglomerato bruxellese, coloro i quali hanno l'abitazione principale in detti comuni e a norma dell'art. 12, lett. b), del protocollo sono dispensati dall'iscrizione nei registri della popolazione (in altre parole, i dipendenti delle Comunità europee che lavorano nel Belgio, come pure il coniuge ed i familiari a loro carico, che siano cittadini di uno Stato membro diverso dal Belgio), siano esentati dall'imposta sulla seconda casa istituita dai regolamenti stessi;
2)
di condannare il Regno del Belgio alle spese di causa.
( *1 ) Traduzione dall'olandese.
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