Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Last but not least ... E' questa, per varie ragioni, l' espressione che mi viene subito in mente nel presentare le mie conclusioni nell' attuale procedimento, detto della "Pasta di legno". Anzitutto, perché è l' ultima volta che su ricorsi proposti dalle imprese in materia di concorrenza deciderà la Corte in prima ed ultima istanza. Il criterio adottato per la ripartizione delle cause pendenti al momento della creazione del Tribunale di primo grado implicava infatti che fosse la Corte, tenuto conto della fase procedurale allora raggiunta, a decidere nella fattispecie. Inoltre, perché le mie conclusioni e la vostra sentenza costituiranno l' ultima tappa di un lungo iter processuale, contrassegnato fra l' altro da un' udienza del gennaio 1988, da una prima sentenza con cui, in data 27 settembre 1988, la Corte ha disatteso, pronunciandosi in seduta plenaria, il mezzo relativo all' extraterritorialità delle norme comunitarie in materia di concorrenza, dall' audizione, nel 1990, dei primi periti sulle questioni "contabili", indi, nel novembre 1991, dalla trattazione orale di tutti gli aspetti dei ricorsi, durante la quale sono stati sentiti i secondi periti sulle questioni "economiche". Ora, né il presente procedimento né quest' ultima tappa dello stesso sono di poco conto: le dimensioni davvero mastodontiche del fascicolo ° tanto per la complessità e la molteplicità degli argomenti dedotti, quanto per il numero delle parti ricorrenti ° ne fanno qualcosa che è senz' altro fuori dal comune.
2. Inevitabilmente, quindi, per tener conto di varie necessità obiettive e del desiderio di mantenere la presente disamina entro limiti ragionevoli, ho dovuto rassegnarmi a sorvolare su taluni aspetti dell' argomentazione quando questi non sembravano influire sui motivi della soluzione che proporrò alla Corte.
3. Prima di procedere all' esame di una controversia che avrà perciò contribuito a stimolare la domanda comunitaria di pasta per carta, tenuto conto del volume dei documenti prodotti, si devono ricordare le caratteristiche del mercato della pasta di legno, indi gli aspetti essenziali del procedimento e della decisione impugnata.
Il mercato della pasta di legno
Il prodotto
4. La decisione impugnata riguarda la pasta di legno sbiancata al solfato, usata nella fabbricazione della carta ed offerta in vendita sul mercato (in prosieguo: la "pasta commerciale"). Esistono altri procedimenti per la produzione di pasta (pasta chimica o meccanica), ma la pasta al solfato è quella di migliore qualità. La si ottiene mediante trattamento chimico della cellulosa, con un procedimento che si svolge in due tempi. Per cominciare, con una prima operazione si produce pasta al solfato greggia (bruna), che serve per la fabbricazione di materiali da imballaggio (sacchi, scatole, ecc.). Successivamente, per poter essere usata nella fabbricazione di carte "di qualità" (carta da stampa, carta per scrivere, ecc.), per le quali è necessario in particolare un alto grado di bianchezza, la pasta viene sbiancata chimicamente. Questo procedimento ha il vantaggio di implicare un minore consumo di energia e un minore inquinamento rispetto agli altri. Inoltre, quasi tutti i tipi di legno possono essere usati per la produzione della pasta sbiancata al solfato. Il consumo di quest' ultima è aumentato in tempi recenti. Secondo la decisione, nel 1980 detta pasta rappresentava circa un terzo del mercato.
5. Esistono vari tipi di pasta sbiancata al solfato: la classificazione dipende dalla specie di alberi da cui proviene la pasta. Essenziale al riguardo è la distinzione tra pasta di latifoglie e pasta di conifere dette anche "resinose". Le proprietà delle due categorie sono diverse: la seconda (softwood) ha fibre lunghe e più resistenti; la pasta di latifoglie (hardwood), con fibre più corte, viene usata per fabbricare carte liscie, meno tenaci. La pasta di conifere è considerata qualitativamente superiore a quella di latifoglie. Nell' ambito di ciascuna categoria esistono, d' altra parte, differenze a seconda che la pasta provenga dal Nord o dal Sud. In generale, le paste di resinose e latifoglie del Nord sono ritenute di qualità superiore a quelle del Sud. Dal 1978, si registrano quattro livelli di prezzo per detti prodotti: i prezzi più elevati corrispondono alle resinose del Nord ed i meno elevati alle latifoglie del Sud.
6. Tenuto conto delle proprietà delle varie categorie di paste, i fabbricanti di carta ricorrono generalmente a miscele per ottenere la specifica qualità di carta cui essi mirano.
7. Nell' ambito di una stessa categoria di paste, esiste in larghissima misura intercambiabilità tra le varie paste. Per contro, fra le varie categorie, a breve termine, l' intercambiabilità è scarsa. Un cambiamento di categoria può infatti implicare notevoli costi per il fabbricante di carta; si tratta di un processo relativamente lungo, che richiede varie sperimentazioni o perfino modifiche delle attrezzature.
I produttori
8. La pasta sbiancata al solfato viene fabbricata da circa 800 imprese, ripartite fra più di trenta paesi. Per la maggior parte, essa viene usata dalle stesse imprese produttrici (o dalle loro affiliate). La pasta ch' esse mettono in vendita è denominata ° come si ricorderà ° "pasta commerciale" ed è questo il prodotto cui si riferisce la decisione impugnata. A termini di quest' ultima, la produzione totale di pasta "commerciale" sbiancata ammontava a 18 milioni di tonnellate nel 1981. Il più forte produttore era il Canada (oltre 6 milioni di tonnellate), seguito dagli Stati Uniti (oltre 4 milioni di tonnellate), dalla Svezia (2,5 milioni di tonnellate) e dalla Finlandia (1,6 milioni di tonnellate).
9. Secondo la decisione, sono oltre 50 le imprese che vendono pasta commerciale nella Comunità. Da parte loro, le ricorrenti sottolineano che la pasta è venduta nella Comunità da 115 imprese e proviene da 18 paesi.
10. Dal punto di vista del fatturato globale, i produttori statunitensi e canadesi sono più importanti dei produttori svedesi e finlandesi, fornitori tradizionali del mercato europeo nel quale essi smerciano i due terzi della propria produzione. I produttori canadesi e statunitensi hanno cominciato ad operare su questo mercato negli anni '50. Le esportazioni in provenienza dagli Stati Uniti si sono particolarmente sviluppate durante gli anni '70. Per i produttori nordamericani, il mercato comunitario non ha la stessa importanza che per i produttori finlandesi e svedesi. Lo sbocco essenziale, per i produttori canadesi e statunitensi, è il mercato interno degli Stati Uniti. Il mercato comunitario, quindi, serve loro principalmente per compensare le fluttuazioni cicliche del mercato americano.
11. La tendenza all' integrazione verticale è particolarmente accentuata nell' industria della pasta di legno: molti produttori di pasta fabbricano anche carta o detengono notevoli quote di partecipazione in cartiere (1).
12. La struttura dei costi (2) varia a seconda delle zone di produzione. In generale, i costi del legno sono nettamente più elevati in Finlandia e in Svezia che negli Stati Uniti e in Canada. I costi del trasporto sono invece superiori, per la pasta proveniente da questi due paesi, a quelli relativi alla pasta di provenienza scandinava. D' altro canto, a parere della Commissione e di talune ricorrenti, i costi fissi sono elevati, mentre i secondi periti hanno ritenuto, in base a dati figuranti nella decisione (3), che i suddetti costi corrispondono ad una percentuale relativamente modesta rispetto ai costi variabili.
13. La costruzione di un nuovo stabilimento per la fabbricazione di pasta di legno richiede ingenti investimenti di capitale ed un lungo periodo di tempo, per essere realizzata. Le fabbriche di pasta sono ubicate in prossimità delle risorse forestali.
14. Nella decisione si sottolinea che, fra il 1975 e il 1981, il tasso di utilizzo delle capacità produttive ed il livello delle scorte registravano notevoli variazioni, non soltanto fra i diversi paesi, ma anche fra imprese produttrici di uno stesso paese.
15. I produttori finlandesi sono membri della Finncell (4), un' associazione fondata nel 1918, il cui scopo è quello di vendere in nome proprio le paste prodotte dalle imprese ad essa aderenti. La Finncell fissa i prezzi per l' esportazione e ripartisce gli ordini fra i suoi membri.
16. Nel periodo contemplato dalla decisione, tutte le imprese ricorrenti statunitensi (5), ad eccezione della Bowater, facevano parte della Pulp Paper and Paper Board Export Association. Quest' associazione, che generalmente viene designata con la sigla "KEA", corrispondente alle iniziali della sua vecchia denominazione (Kraft Export Association), è stata costituita sotto l' egida del Webb Pomerene Act, legge statunitense in forza della quale è consentito creare associazioni intese a promuovere le esportazioni, senza violare le norme antitrust degli Stati Uniti. In particolare, detta legge autorizza i produttori a scambiarsi informazioni relative allo smercio dei loro prodotti all' estero e a concertarsi sui prezzi per i mercati d' esportazione.
17. In generale, ciascun singolo produttore rifornisce una cinquantina di clienti nella Comunità. La Finncell sembra avere la clientela più vasta (290 clienti).
18. Le imprese produttrici vendono la pasta nella Comunità tramite le loro affiliate, nonché uffici vendite, succursali od agenti. Taluni agenti sono comuni a più produttori.
I clienti
19. Si deve precisare, anzitutto, che il prezzo della pasta corrisponde al 50-70% circa dei costi della carta. Secondo la decisione, il mercato comunitario è il più importante mercato di pasta sbiancata al solfato. Su di esso aveva luogo, nel 1981, un terzo delle vendite mondiali. Nello stesso anno la produzione comunitaria di pasta ammontava pressappoco a 700 000 tonnellate, mentre il totale delle vendite nella CEE raggiungeva all' incirca 6 milioni di tonnellate. I principali acquirenti erano la Germania, la Francia e il Regno Unito, rispettivamente con circa 2 milioni di tonnellate, 1 300 000 tonnellate ed 1 100 000 tonnellate.
20. Nella Comunità, più di 800 fabbricanti di carta acquistano pasta di legno sbiancata al solfato. Secondo dati prodotti da talune ricorrenti (6), che non sono state contraddette dalla Commissione, verso la metà degli anni '70, 17 acquirenti avrebbero effettuato, da soli, il 50% degli acquisti e 41 l' 80%. Gli acquirenti di pasta sono spesso legati a produttori di pasta che hanno la loro sede principale al di fuori della Comunità.
21. Gli acquisti vengono per lo più realizzati in base a contratti di fornitura a lungo termine, stipulati per periodi da tre a cinque anni e spesso contenenti clausole di proroga automatica ("evergreen renewal provisions"). Tali contratti prevedono in generale che il venditore riservi un determinato quantitativo di pasta all' acquirente, su base trimestrale, ad un prezzo che non sarà superiore a quello annunciato nel corso del periodo precedente l' inizio del trimestre. E' pacifico che il cliente non acquista necessariamente l' intera partita riservatagli.
22. La pasta venduta sul mercato del disponibile ("spot market") costituisce una modesta percentuale del consumo.
23. Per ottenere la miscela desiderata e per garantirsi le forniture, gli acquirenti ripartiscono le ordinazioni fra più produttori, eventualmente stabiliti in zone diverse. D' altronde, anche gli acquirenti di pasta legati ad un produttore sono indotti ad acquistare certi tipi di pasta presso altri fornitori.
Prezzi annunciati e prezzi applicati
24. Secondo una prassi consolidata, alcune settimane o, talvolta, alcuni giorni prima dell' inizio di un trimestre, i produttori annunciano i prezzi che intendono ottenere per i tipi di pasta da essi venduta. Questi prezzi, che comprendono i costi del trasporto fino ai porti europei, sono in genere stabiliti in modo diverso a seconda che si tratti di forniture destinate ai porti europei del Nord-Ovest (zona 1) od ai porti mediterranei (zona 2). Gli annunci sono rivolti ai clienti, ai potenziali clienti, agli agenti di vendita e agli uffici vendite dei produttori. Per l' intero periodo cui si riferisce la decisione, dal 1976, i prezzi sono stati annunciati in dollari USA da tutti i produttori interessati. I prezzi annunciati vengono subito pubblicati dalla stampa specializzata.
25. I prezzi annunciati si devono distinguere dai prezzi applicati (o "prezzi di transazione"), cioè da quelli che saranno effettivamente fatturati ai clienti. I prezzi di transazione possono essere identici ai prezzi annunciati o differirne (sconti, agevolazioni di pagamento o riduzioni varie).
Andamento del mercato della pasta di legno
26. Il mercato della pasta di legno dipende in larga misura dalla domanda di carta e di cartone, a sua volta soggetta ai mutamenti della congiuntura economica generale.
27. Dalla tabella che segue (7) si desume l' andamento del consumo e delle importazioni di pasta sbiancata al solfato nella Comunità.
Consumo e importazioni di pasta bianchita al solfato nella CEE
(1 000 tonnellate)
AnnoCONSUMOIMPORTAZIONITotale
CEEDal
Canada% del
totaleDagli
USA% del
totaleDalla
Svezia% del
totaleDalla
Filandia% del
totale1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
19824 571,7
3 850,8
4 408,8
4 439,1
6 136,0
6 540,8
6 774,0
6 598,5
6 406,54 767,5
3 371,6
4 708,0
4 636,8
5 546,7
5 929,3
6 178,8
6 140,9
5 872,91 394,0
971,6
1 359,2
1 395,8
1 664,7
1 565,9
1 721,3
1 568,6
1 427,829,24
28,82
28,87
30,10
30,01
26,41
27,86
25,54
24,31 644,0
587,0
718,8
696,2
781,9
934,9
1 090,3
1 085,0
1 127,613,51
17,41
15,27
15,01
14,10
15,77
17,65
17,67
19,201 718,6
1 180,1
1 568,7
1 406,3
1 523,5
1 571,2
1 340,3
1 371,0
1 143,536,05
35,00
33,32
30,33
27,47
26,50
21,69
22,33
19,47 466,8
282,7
393,0
437,4
669,9
836,3
838,8
804,8
700,3 9,79
8,38
8,35
9,43
12,08
14,10
13,57
13,11
11,92 Fonte: Statistiche annuali della Cepac
28. La fortissima domanda di pasta per carta del 1973 ° anno caratterizzato da fenomeni di penuria ° cominciava a diminuire nel 1974, fino a subire un forte calo nel 1975. Durante quest' anno, i tassi di utilizzo delle capacità produttive delle imprese statunitensi, svedesi e finlandesi diminuivano notevolmente. Lo stesso avveniva nel caso delle imprese canadesi, per le quali taluni scioperi incidevano negativamente sulla produzione. Sempre nel 1975, il governo svedese istituiva un sistema di aiuto per la costituzione di scorte, che provocava un colossale aumento delle scorte dei produttori svedesi. Nel 1976, la domanda di pasta nella Comunità ritornava in pratica al livello del 1974.
29. Nel corso del 1977 il consumo stagnava (+ 0,7%), mentre si aveva un lievissimo ribasso delle importazioni (- 1,5%). Nel 1978 si delineava una forte crescita del consumo e delle importazioni, che proseguiva per tutto il 1979 e raggiungeva il culmine nel 1980. Nel 1981 veniva a manifestarsi un lieve ribasso della domanda, continuato poi nel 1982.
30. Secondo la decisione, i prezzi annunciati sul mercato comunitario avevano, in sostanza, il seguente andamento: gli anni 1975 (8) e 1976 erano caratterizzati da un' assoluta stabilità, che persisteva fino al terzo trimestre del 1977 (9), epoca in cui si delineava un ribasso, accentuatosi poi nel corso del trimestre successivo e dei primi due trimestri del 1978. Veniva allora raggiunto il livello più basso dei prezzi annunciati, nel corso del periodo cui si riferisce la decisione. Nel terzo trimestre del 1978, i prezzi annunciati registravano una leggera ripresa, seguita da un netto rialzo nel quarto trimestre. Successivamente, durante ciascuno dei vari trimestri fino al secondo del 1980, i prezzi annunciati aumentavano, per restare poi stabili finché, nel terzo e nel quarto trimestre del 1981, sopravveniva un aumento che, secondo la Commissione, non sarebbe stato "accettato" in tutti gli Stati membri.
31. Va detto fin d' ora che la Commissione sostiene la tesi secondo cui, nel periodo in esame, i produttori avrebbero annunciato quasi simultaneamente prezzi simili per periodi simili ed avrebbero fatturato prezzi di transazione identici, il che potrebbe spiegarsi soltanto con una pratica concordata. Essa indica tuttavia che nel 1977 e nel 1978 i prezzi di transazione si discostavano notevolmente dai prezzi annunciati, in quanto, secondo la decisione, le imprese avevano dovuto rinunciare all' applicazione di prezzi concertati poco realistici, dal momento che la debolezza della domanda aveva aumentato la pressione concorrenziale.
32. Si deve tener presente che, nel 1978, la Commissione aveva iniziato un procedimento antidumping relativo all' importazione di paste per carta originarie del Canada, degli Stati Uniti, della Finlandia e della Svezia (10), procedimento che veniva chiuso alla fine dello stesso anno (11).
Procedimento e decisione
33. In seguito ad accertamenti effettuati in forza dell' art. 14 del regolamento n. 17/62 (12) (in prosieguo: il "regolamento n. 17"), la Commissione dichiarava, nel 1977, di aver constatato l' esistenza, nell' industria della pasta di legno, di un certo numero di pratiche restrittive e di accordi che non erano stati notificati ai sensi degli artt. 4 e 5 di detto regolamento.
34. Al termine di tali accertamenti, essa iniziava d' ufficio, in data 29 luglio 1981, il procedimento contemplato dall' art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 contro cinquantasette imprese produttrici o associazioni, aventi sede negli Stati Uniti, in Canada, in Finlandia, in Norvegia, in Svezia, nel Regno Unito, in Spagna e in Portogallo, alle quali, il 4 settembre 1981, venivano comunicati gli addebiti formulati nei loro confronti. Ad esse si faceva carico di aver partecipato alla fissazione di prezzi mediante pratiche concordate, decisioni di associazioni, organizzazioni comuni, accordi su rappresentanze o agenzie comuni, accordi sulle condizioni di vendita e scambi d' informazioni. A ragion veduta mi limito qui a riprodurre i termini della lettera di accompagnamento della comunicazione degli addebiti, poiché il contenuto e la portata di quest' ultima sono oggetto di discussione fra le parti.
35. L' audizione delle imprese aveva luogo nel marzo e nell' aprile 1982. In data 1 settembre 1982, la Commissione rivolgeva poi ai destinatari della comunicazione degli addebiti una richiesta d' informazioni ai sensi dell' art. 11 del regolamento n. 17. Ritenendo necessario, alla luce delle osservazioni formulate dalle imprese in risposta alla comunicazione degli addebiti e durante l' audizione, "aggiornare e completare le informazioni relative ai fatti sui quali è basato il procedimento" (13), la Commissione chiedeva in particolare alle imprese di produrre, per il periodo dal 1974 al secondo trimestre del 1982, le fatture e i documenti relativi ai prezzi di vendita effettivi che si discostavano dai prezzi annunciati. Le imprese trasmettevano allora alla Commissione più di 100 000 fatture.
36. Durante il primo semestre del 1982, fra le imprese e la Commissione venivano intavolate trattative a proposito di un impegno per l' adozione, da parte delle prime, di un diverso comportamento sul mercato comunitario, in particolare quanto alla scelta della moneta nella quale i prezzi sarebbero stati annunciati e fatturati ed al periodo di validità degli annunci di prezzo. Lo scopo perseguito dalla Commissione consisteva nel ridurre, in tal modo, quella ch' essa qualifica "artificiale trasparenza del mercato", al fine, sempre secondo la convenuta, "di rendere più difficile la concertazione fra le imprese in materia di prezzi" (14). Secondo le primitive intenzioni, l' impegno doveva servire di base per una soluzione amichevole della controversia (com' è stato ammesso in udienza dalla Commissione, in risposta ad una specifica domanda rivoltale in proposito). Le discussioni si protraevano durante gli anni 1983 e 1984, sollevando problemi attinenti, a quanto pare, sia al contenuto stesso dell' impegno, sia alla circostanza che talune imprese avevano sempre rifiutato di sottoscriverlo, perché, in particolare, respingevano qualsiasi addebito di pratica concordata.
37. All' inizio del dicembre 1984, i produttori svedesi e finlandesi firmavano l' impegno nella versione voluta dalla Commissione, mentre le clausole "valutarie" venivano allora respinte dalle imprese nordamericane. Secondo queste ultime, l' 11 dicembre 1984 la Commissione avrebbe fatto loro sapere che una soluzione amichevole della controversia era esclusa, se esse non avessero assunto, entro l' indomani mattina, un impegno identico a quello sottoscritto dalle imprese scandinave. Alcune di loro avevano allora accettato l' impegno, ma il 12 dicembre alle stesse veniva comunicato che fin dal giorno precedente si era stabilito di adottare una decisione.
38. Il 15 dicembre 1984 la stampa (15) indicava i nominativi dei produttori interessati e l' importo delle ammende che sarebbero state loro inflitte con l' emananda decisione della Commissione. Veniva precisato che quest' ultima, nell' imporre le ammende, aveva tenuto conto dell' impegno sottoscritto dai produttori svedesi e finlandesi quanto al loro comportamento futuro.
39. Il 18 dicembre 1984 le ricorrenti nordamericane venivano informate dalla Commissione del fatto che questa non sarebbe ritornata sulla propria deliberazione di adottare una decisione, e che sarebbe stata seguita la procedura normale per giungere alla notifica della stessa (16). Alle imprese si faceva presente, d' altronde, ch' esse avevano un termine che scadeva il giorno stesso alle ore 18 (ora belga) per accettare un impegno identico a quello assunto dalle imprese svedesi e finlandesi e per fruire di una identica riduzione proporzionale delle ammende. Questo termine sembra esser stato prorogato di alcune ore. Tutte le ricorrenti, tranne tre (la Bowater, la St Anne e la IPS), assumevano l' impegno, ottenendo così una riduzione del 90% delle ammende nella decisione che veniva adottata, il 19 dicembre 1984, nei confronti di quarantatré dei destinatari della comunicazione degli addebiti (17). A trentasei di loro venivano inflitte ammende comprese fra 50 000 e 500 000 ECU (18). Sei dei destinatari della decisione hanno sede in Canada, undici negli Stati Uniti, dodici in Finlandia, undici in Svezia, uno in Norvegia, uno in Portogallo ed uno in Spagna. Ai destinatari norvegese, portoghese e spagnolo, nonché a quattro produttori svedesi, due svedesi ed uno statunitense non veniva inflitta alcuna ammenda.
40. La Commissione ha ritenuto accertate le seguenti infrazioni da parte dei destinatari della decisione. In primo luogo, per quasi tutti loro, si constata la partecipazione a una concertazione vertente, da un lato, sui prezzi annunciati per la vendita, nella Comunità, della pasta di legno sbiancata al solfato (19) durante l' intero periodo 1975-1981 ovvero, a seconda delle imprese, parte di esso, e, dall' altro, sui prezzi applicati per la suddetta pasta sui rispettivi mercati di cinque degli Stati membri, durante l' intero periodo degli anni 1975, 1976 e 1979-1981 ovvero, a seconda delle imprese, parte di esso (20). Inoltre, ai destinatari membri della KEA si fa carico di essersi concertati sui prezzi annunciati e sui prezzi effettivi da applicare nelle vendite di pasta, nonché di essersi scambiate informazioni specifiche relative ai prezzi di vendita così praticati (21). Inoltre, a taluni destinatari (produttori svedesi, Finncell, altri produttori europei e un produttore canadese) si fa carico di essersi concertati sui prezzi annunciati e sui prezzi applicati, nonché di essersi scambiate, nell' ambito della Fides (22), informazioni specifiche relative ai prezzi da applicare nelle vendite, nella Comunità, di pasta di latifoglie sbiancata al solfato, nel periodo 1973-1977 (23). Infine, a carico di taluni destinatari è stata accertata l' infrazione costituita dall' inserimento, nei contratti per la vendita di pasta per carta conclusi con clienti stabiliti nella Comunità, di clausole che vietano l' esportazione o la rivendita della pasta acquistata da parte di questi ultimi (24).
41. Il testo dell' impegno è allegato alla decisione, la quale precisa che le ammende inflitte alle imprese che l' hanno sottoscritto sono state notevolmente ridotte.
42. Per quanto riguarda la decisione della Commissione, è necessario ricordare taluni aspetti degli accertamenti effettuati da quest' ultima in merito alla concertazione "generale" sui prezzi annunciati e sui prezzi applicati, alla quale si riferisce l' art. 1, nn. 1 e 2, della decisione.
43. Nel dispositivo non viene precisato fra quali imprese avrebbe avuto luogo la concertazione. Ai produttori ivi menzionati si fa carico di aver partecipato, durante determinati anni, ad una pratica concordata. La Corte ha chiesto alla Commissione di precisare le constatazioni alle quali era pervenuta, il che essa ha fatto producendo in causa lunghe tabelle che sono state riportate in un supplemento alla relazione d' udienza.
44. Risulta che "la Commissione concludeva che la concertazione aveva avuto luogo almeno fra i produttori che, per un dato prodotto, in una determinata zona e per un dato periodo, avevano annunciato un prezzo comune (o venduto a questo prezzo)" (25).
45. I dettagliati accertamenti della Commissione relativi ai prezzi figurano nelle tabelle 6 e 7 allegate alla decisione.
46. La tabella 6 riporta i prezzi che sarebbero stati annunciati dalle imprese interessate, per ciascuno dei trimestri del periodo cui si riferisce la decisione.
47. La tabella 7 riguarda i prezzi applicati. Il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale non contiene alcun nominativo. A ciascuna impresa la decisione è stata notificata mediante una copia alla quale era allegata una tabella 7 in cui non figuravano nomi di concorrenti e venivano indicati soltanto i suoi propri prezzi. Alla Corte è stata fatta pervenire, durante la fase scritta del procedimento, la tabella contenente l' indicazione dei prezzi applicati, per tutte le imprese.
48. Nel mese di aprile 1985, ventotto dei quarantatré destinatari della decisione hanno proposto una serie di dieci ricorsi per annullamento (26).
49. Tenuto conto del fatto che, il 21 febbraio 1989, la Mead Corporation (causa C-114/85) ha rinunciato agli atti e che, con sentenza 27 settembre 1988, la Corte ha annullato la decisione nella parte concernente la KEA (causa C-114/85), il numero delle ricorrenti si è "ridotto" a ventisei, cioè un' associazione (la Finncell) e venticinque imprese. Le imprese svedesi non hanno proposto alcun ricorso.
50. Le ricorrenti vi chiedono di annullare la decisione adottata dalla Commissione nei loro confronti o, quanto meno, di ridurre le ammende loro inflitte. Inoltre, alcune di loro vi chiedono di annullare l' impegno o di esonerarle dallo stesso.
51. Ricorderò che nella sentenza 27 settembre 1988 è stato disatteso il mezzo relativo all' incompetenza della Comunità nei confronti di imprese stabilite, come le ricorrenti, al di fuori del territorio comunitario, in quanto il comportamento di cui si fa loro carico è stato posto in atto nell' ambito del mercato comune.
52. Con ordinanza 25 novembre 1988 la Corte ha deciso che si doveva procedere ad una perizia, vertente in sostanza sull' analisi dei documenti relativi ai prezzi annunciati e ai prezzi applicati; il 16 marzo 1989, essa ha affidato detta perizia allo studio Moret & Limperg in collaborazione con il signor Whitehouse.
53. Rinvio alla relazione d' udienza per quanto riguarda i quesiti da voi formulati e le conclusioni scritte dei periti. Questi ultimi sono stati sentiti oralmente dalla Corte il 5 giugno 1990.
54. In seguito avete incaricato i signori Fishwick e Cockram di preparare una relazione di perizia in cui avrebbero dovuto, in particolare, esporre ed analizzare le caratteristiche del mercato della pasta di legno durante il periodo contemplato dalla decisione e dare il loro parere, tenuto conto di tali caratteristiche, sulla questione se, e per quali ragioni, il normale funzionamento del mercato della pasta di legno dovesse portare ad una struttura di prezzi differenziati ovvero ad una struttura di prezzi uniformi. Avrò occasione di soffermarmi a lungo sulle conclusioni dei periti (riportate nel supplemento alla relazione d' udienza) nell' ambito dell' esame che devo ormai affrontare.
55. In via preliminare ricorderò che talune ricorrenti, al tempo stesso in cui proponevano il ricorso, hanno sollevato un' eccezione in forza dell' art. 91, n. 1, del regolamento di procedura. In sostanza, si chiede alla Corte di ordinare che le fatture trasmesse, dopo l' audizione delle imprese, alla Commissione non possano essere usate o fatte valere da quest' ultima durante il presente procedimento. Secondo dette ricorrenti, la comunicazione degli addebiti non conteneva alcuna allegazione riguardante un' infrazione relativa alla concertazione sui prezzi applicati.
56. La Commissione avrebbe fondato gli accertamenti contenuti nella decisione, in merito ai prezzi applicati, esclusivamente sull' analisi delle fatture trasmesse dalle imprese destinatarie successivamente all' audizione. Ora, nel corso del procedimento amministrativo, la Commissione avrebbe negato alle imprese l' accesso a detti documenti. Essa non potrebbe ovviare a tale irregolarità, dando loro la possibilità di prenderne conoscenza nel procedimento giurisdizionale. Ciò implicherebbe, infatti, conseguenze estranee alle funzioni della Corte, che sarebbe costretta a procedere all' esame di fatti complessi e a pronunciarsi su questioni che la Commissione avrebbe normalmente dovuto esaminare durante il procedimento amministrativo, in base alle osservazioni presentate dalle imprese. La convenuta non potrebbe, quindi, servirsi di questi elementi di prova dinanzi alla Corte.
57. L' esame di questa domanda, che la Commissione, da parte sua, considera irricevibile, sostenendo che si tratta in realtà della deduzione di un mezzo sostanziale, peraltro non pertinente, non già di un incidente o di un' eccezione, è stato rinviato al merito. Pur non ritenendo essenziale prendere posizione in proposito, rileverò che gli argomenti delle ricorrenti riguardanti la domanda incidentale sono in sostanza identici a quelli che sono stati dedotti a sostegno dei ricorsi stessi nella parte in cui questi ultimi mirano all' annullamento della decisione, in merito alla concertazione sui prezzi applicati, per violazione del diritto alla difesa. Vi invito, perciò, a procedere anzitutto all' esame dei mezzi delle ricorrenti che si riferiscono alle irregolarità del procedimento amministrativo riguardante i prezzi applicati.
58. Prenderò in esame, nell' ordine:
I ° I mezzi processuali
II ° La concertazione "generale" sui prezzi annunciati
III ° La concertazione nell' ambito della KEA
IV ° La concertazione nell' ambito della Fides
V ° I divieti d' esportazione e di rivendita
VI ° Il pregiudizio per il commercio fra Stati membri
VII ° La pretesa discriminazione
VIII ° L' impegno
IX ° Le ammende
X ° Le spese
I ° Mezzi processuali (27)
59. Tutte le ricorrenti hanno criticato il modo di procedere seguito dalla Commissione, facendo valere censure il cui esame mette in luce, sia detto subito, alcune manifeste irregolarità che inficiano in larga misura la decisione impugnata.
60. Prima di passare alla valutazione di queste censure, devo constatare che la Bowater ha rilevato come la lettera di notifica della decisione rechi una data in cui la persona che l' ha firmata non era più commissario responsabile per le questioni di concorrenza. La Commissione spiega tale anomalia col sovraccarico di lavoro che il segretariato generale aveva a quell' epoca, in particolare a causa della spedizione di un gran numero di decisioni alla fine del 1984.
61. E' imbarazzante per la Corte esser posta di fronte ad un documento che non è stato firmato nel giorno ivi indicato ... Tuttavia, questo fatto, che è senz' altro da deplorare, non mi sembra influire sulla validità della decisione stessa. E' questa, a mio avviso, la conclusione che si deve trarre dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui "le irregolarità nel procedimento di notifica di una decisione sono estranee all' atto, e non possono quindi inficiarne la validità" (28). Certamente, la Corte ritiene che irregolarità del genere possono ostacolare la decorrenza del termine d' impugnazione. Nella fattispecie, però, non si può contestare che "(le) ricorrent(i) era(no) perfettamente a conoscenza del testo della decisione e che si (sono) vals(e) entro il termine del (loro) diritto d' impugnazione" (29). Di conseguenza, "la questione delle pretese irregolarità nella notifica diventa irrilevante" (30).
62. Esaminerò ora, l' una dopo l' altra, le irregolarità fatte valere per quanto riguarda i seguenti punti:
° l' esistenza di addebiti presi in considerazione nella decisione, ma non contemplati dalla comunicazione degli addebiti;
° l' uso, nella decisione, di mezzi di prova non comunicati alle parti;
° il rifiuto di organizzare un' audizione comune delle parti;
° il fatto che non sarebbe stato sentito il comitato consultivo per le intese e le posizioni dominanti, dopo che talune imprese avevano accettato di sottoscrivere l' impegno.
A ° Nella decisione verrebbero presi in considerazione addebiti che non avevano costituito oggetto della comunicazione
1) La comunicazione degli addebiti non si sarebbe riferita alla concertazione sui prezzi applicati
63. Le ricorrenti per le quali è stata accertata una concertazione sui prezzi di transazione (prezzi effettivamente applicati) (31) fanno valere che la comunicazione degli addebiti faceva unicamente riferimento ad una concertazione sui prezzi annunciati. Tenendo conto, nella decisione, di una distinta infrazione relativa alla concertazione sui prezzi applicati, la Commissione avrebbe violato il diritto alla difesa, garantito dall' art. 4 del regolamento n. 99/63/CEE e dall' art. 19 del regolamento n. 17, secondo cui possono essere presi in considerazione soltanto gli addebiti sui quali le imprese interessate hanno avuto modo di manifestare il proprio punto di vista. A detta delle imprese, solo nell' ottobre 1984, cioè due mesi prima che venisse adottata la decisione, la Commissione avrebbe loro comunicato che avrebbe tenuto conto anche di un' infrazione relativa alla concertazione sui prezzi applicati.
64. A questi argomenti la Commissione contrappone anzitutto il testo della comunicazione degli addebiti, che ° essa sostiene ° conteneva passi nei quali ci si riferiva ad una concertazione tanto sui prezzi applicati quanto sui prezzi annunciati.
65. Prima di esaminare i passi in questione, vorrei fare un' osservazione. La convenuta si difende facendo valere tanto passi che si trovano nella parte "in fatto" della comunicazione degli addebiti, quanto passi contenuti nella parte relativa all' "applicabilità dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE". Ora, in mancanza di un formale dispositivo, ritengo che almeno quest' ultima parte della comunicazione degli addebiti dovrebbe indicare dettagliatamente quali sono le infrazioni imputate ai destinatari.
66. Tenuto conto delle precedenti considerazioni, la circostanza che taluni passi della parte "in fatto" della comunicazione degli addebiti facciano riferimento ai prezzi di transazione (32) ha, secondo me, portata limitata relativamente alla questione di stabilire se fosse stata contemplata la concertazione su questi prezzi.
67. Quanto alla parte relativa all' "applicabilità dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE", essa si riferisce a "pratiche concordate per la fissazione di prezzi, realizzata fra l' altro col sistema degli annunci di prezzo" (33). Anche se l' espressione "fra l' altro" ("inter alia" nella versione inglese) è sottolineata nel testo, ci vorrebbe un notevole sforzo d' immaginazione per vedervi un riferimento alla concertazione sui prezzi applicati. Comunque, un siffatto riferimento sarebbe perlomeno molto indiretto.
68. Ora, nei punti 54 e seguenti della comunicazione degli addebiti, ove la Commissione esamina le pratiche concordate per la fissazione di prezzi fra i produttori, si mettono in discussione, in sostanza, le pratiche consistenti negli annunci di prezzo e gli "altri contatti fra produttori". Il solo accenno eventualmente pertinente (34) a sostegno della tesi della Commissione figura nel punto 66, secondo cui "i produttori nordamericani praticavano fino al 1978 (...) gli stessi prezzi dei produttori scandinavi, salvo che durante la prima metà del 1977, in cui concedevano sconti e aumentavano la propria quota di mercato". In ogni caso, la lettura della comunicazione degli addebiti non mette in luce alcun espresso e univoco riferimento, tale da permettere di concludere che era stato formulato l' addebito relativo alla concertazione sui prezzi applicati.
69. Tuttavia, la Commissione sostiene, nella controreplica, che dalla risposta data da talune imprese alla comunicazione degli addebiti o in occasione dell' audizione risulta chiaramente ch' esse avevano compreso che si faceva riferimento alla concertazione sui prezzi applicati.
70. Non ritengo che gli estratti fatti valere dalla Commissione al riguardo siano decisivi per suffragare la sua tesi. Senza dubbio, la KEA ha sostenuto che "a torto, nella comunicazione degli addebiti si afferma che i prezzi di transazione effettivi non fluttuavano in funzione del mercato" ed ha, inoltre, criticato il fatto che, secondo questo documento, "i prezzi di transazione effettivi coincidevano con i prezzi annunciati, detti anche prezzi di listino". Certamente, inoltre, le ricorrenti finlandesi hanno sostenuto che si era avuta una concorrenza estremamente vivace, che aveva portato alla fissazione di prezzi di transazione molto diversi fra loro. Queste dichiarazioni, tuttavia, non provano affatto incontestabilmente che la comunicazione degli addebiti si riferisse ad una concertazione sui prezzi effettivamente applicati. L' argomento secondo cui questi differivano dai prezzi annunciati può infatti costituire un mezzo di difesa contro l' addebito di concertazione sui soli prezzi annunciati. Neppure è decisivo, a favore della Commissione, il richiamo a certi passi in cui, ad esempio, le imprese canadesi dichiaravano che "a ciascuna delle imprese canadesi si fa carico di aver partecipato ad una concertazione per fissare i prezzi" o quelli in cui la Bowater nega qualsiasi partecipazione "ad una concertazione per annunciare o fissare i prezzi". In proposito, dovrebbe essere provato in modo incontrovertibile che l' espressione "fissare i prezzi" comprende anche la concertazione sui prezzi applicati; ed è proprio questo che deve ancora essere dimostrato...
71. E' vero che la tesi della Commissione, secondo cui la distinzione fra prezzi annunciati e prezzi applicati non equivale però a considerare che si tratti di due pratiche concordate totalmente distinte, non sembra del tutto illogica.
72. Tuttavia, ci si può chiedere se le incertezze non derivino in primo luogo dall' atteggiamento adottato dalla stessa Commissione e cioè dal fatto che, nella decisione, la concertazione sui prezzi applicati e quella sui prezzi annunciati sono trattate come due infrazioni distinte. Ad esempio, per gli anni 1977 e 1978, non è stata presa in considerazione alcuna concertazione sui prezzi applicati, mentre, per gli stessi anni, è stata accertata un' infrazione relativa ai prezzi annunciati. Nei confronti della St Anne, nella decisione è stata accertata soltanto la partecipazione alla concertazione sui prezzi annunciati; ad altre imprese è stato fatto carico di aver partecipato alla sola concertazione sui prezzi applicati. Dalle spiegazioni fornite dalla stessa Commissione risulta, d' altronde, che le ammende sono state determinate tenendo separatamente conto, da un lato, della concertazione sui prezzi annunciati e, dall' altro, di quella sui prezzi applicati.
73. Si deve quindi constatare che nella decisione è stato effettivamente ritenuto che esistessero due infrazioni distinte, mentre la comunicazione degli addebiti non conteneva alcuna espressa imputazione riferentesi ad un addebito di concertazione sui prezzi applicati.
74. Vi è un' ulteriore considerazione che fa pendere la bilancia decisamente a favore della tesi delle ricorrenti. Nell' allegato VI della comunicazione degli addebiti figura una tabella in cui sono indicati, in realtà, soltanto i prezzi annunciati, com' è stato del resto confermato in udienza dalla Commissione, in risposta ad uno specifico quesito rivoltole al riguardo. La comunicazione degli addebiti non ha alcun allegato analogo alla tabella 7 della decisione, da cui risultano i prezzi applicati. Tale differenza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione è di per sé molto significativa. Secondo la Commissione, è vero, nella comunicazione degli addebiti si indicavano i prezzi annunciati ritenendo ch' essi fossero quasi sempre identici ai prezzi applicati (35). Tale argomento, però, finisce per contraddire la tesi della Commissione. Quest' ultima, infatti, a sostegno delle sue affermazioni secondo cui la concertazione sui prezzi applicati sarebbe stata contemplata nella comunicazione degli addebiti, mette in evidenza fra l' altro taluni passi della stessa in cui si parla di un divario, in certi periodi, fra prezzi annunciati e prezzi effettivi (36). Ora, nell' allegato VI della comunicazione degli addebiti non si fa alcuna menzione dei prezzi applicati per tali periodi. Per poter ammettere che la comunicazione degli addebiti si riferiva anche alla concertazione relativa ai prezzi applicati, sarebbe necessario che dalla tabella di cui trattasi risultassero chiaramente almeno i periodi in cui, secondo la Commissione stessa, questi prezzi sono stati diversi da quelli annunciati.
75. Vorrei ricordare che "la comunicazione degli addebiti (...) ha lo scopo di consentire agli interessati di far valere le proprie ragioni nell' ambito del procedimento instaurato nei loro confronti". Tale scopo viene raggiunto "dando modo al destinatario di prendere atto degli addebiti mossigli" (37).
76. Nella fattispecie, questa funzione della comunicazione degli addebiti sarebbe gravemente compromessa, qualora si dovesse accogliere la tesi della Commissione. La Corte ritiene che l' esposizione degli addebiti soddisfa le condizioni poste dall' art. 4 del regolamento n. 99/63, "qualora vi siano enunciati, anche sommariamente, ma chiaramente, i fatti essenziali su cui si è fondata la Commissione" (38). E' del tutto evidente che questa esigenza di chiarezza, costantemente ricordata e verificata nella giurisprudenza della Corte (39), non viene rispettata quando, per mettere in luce l' esistenza di una specifica imputazione nell' esposizione degli addebiti, si rendono necessarie laboriose spiegazioni. La precisa formulazione degli addebiti (40) che vengono portati a conoscenza delle imprese è indispensabile per consentire a queste di essere pienamente in grado di provvedere alla propria difesa. La Corte non può ammettere che, in settori caratterizzati dalla complessità dei fatti, dalla molteplicità delle informazioni e dalle conseguenze dei relativi procedimenti, queste esigenze siano soddisfatte mediante una interpretazione forzata del testo della comunicazione degli addebiti. Quest' ultima, nella fattispecie, non formula espressamente alcun addebito relativo alla concertazione sui prezzi applicati.
77. Vi propongo perciò di dichiarare che la Commissione, tenendo conto, nella decisione, di un' infrazione relativa alla concertazione sui prezzi applicati che non era stata chiaramente, precisamente ed espressamente contemplata nella comunicazione degli addebiti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell' art. 4 del regolamento n. 99/63 e dell' art. 19 del regolamento n. 17. Tale violazione dovrebbe, a mio avviso, portare all' annullamento dell' art. 1, n. 2, della decisione, come richiesto dalle ricorrenti interessate. In ogni caso, è alla stessa conclusione che ci porterà il successivo esame della regolarità del procedimento per quanto riguarda le prove sulle quali la Commissione si è basata per accertare la concertazione sui prezzi applicati.
2) Durata della concertazione
78. Varie ricorrenti sostengono che nella decisione viene accertata un' infrazione di durata più lunga di quella indicata nella comunicazione degli addebiti.
a) Se l' infrazione sia durata fino alla data della comunicazione degli addebiti
79. Nella decisione si constata l' esistenza di una concertazione attuata fino al momento della comunicazione degli addebiti, cioè fino al settembre 1981. Nella tabella 6 allegata alla decisione figurano, infatti, i prezzi annunciati per i quattro trimestri del 1981, mentre la tabella 7 indica i prezzi applicati nei primi tre trimestri del 1981.
80. Le ricorrenti canadesi e la Bowater sostengono che la comunicazione degli addebiti si riferiva ad un periodo che non andava oltre il secondo trimestre del 1980.
81. Da parte sua, la Commissione afferma che la comunicazione degli addebiti copre l' intero periodo che va dal 1973 fino alla data della sua notifica, cioè al settembre 1981. La descrizione del mercato, nonché del comportamento dei destinatari della comunicazione degli addebiti, e la valutazione di tale comportamento, si riferirebbero a tutto questo periodo. In nessun passo dell' esposizione degli addebiti la descrizione dei fatti relativa alla partecipazione di ciascuna ricorrente alle infrazioni sarebbe limitata ad un periodo più breve.
82. Vorrei osservare anzitutto che, se è vero che la tabella figurante nell' allegato VI della comunicazione degli addebiti finisce col secondo trimestre del 1980, è pur vero che una nota indica espressamente che i prezzi sono stati identici per il terzo ed il quarto trimestre del 1980. Perciò, quanto meno l' anno 1980 veniva preso in considerazione per intero. Ma che dire del 1981? Tenuto conto delle indicazioni della suddetta tabella, sarebbe stata necessaria una chiara menzione per significare che l' infrazione si era protratta dopo la fine del 1980, poiché i prezzi del 1981 non figuravano nell' allegato VI della comunicazione degli addebiti. Ora, affermando che questa non si è mai limitata ad un periodo più breve di quello che finiva nel settembre 1981, la Commissione inverte completamente, mi sembra, i termini della discussione. La mancanza, nell' allegato VI, di qualsiasi riferimento al 1981 portava infatti, logicamente, ad escludere questo periodo dalla durata dell' infrazione, a meno che la Commissione non avesse indicato espressamente il contrario nel testo della comunicazione degli addebiti.
83. Tuttavia, secondo la convenuta, da questo documento risulta "chiaramente" ch' esso metteva in causa il permanente comportamento dei destinatari.
84. Non posso fare a meno di esprimere seri dubbi in proposito. Nessun passo della comunicazione degli addebiti può esser fatta utilmente valere dalla Commissione a sostegno della suddetta affermazione, eccettuato il punto 21, in cui è detto che "la tabella dell' allegato VI riporta i prezzi annunciati dai produttori (...) dal 1974 al 1981". Ora, potrete valutare il peso da attribuire a questa indicazione, nel constatare che la tabella in questione non comprende, per l' appunto, alcuna indicazione di prezzo posteriore al 1980 ... Inoltre, la frase sopra citata precede immediamente una lunga descrizione dell' andamento dei prezzi della pasta di legno per il periodo che va dal 1974 al 1980. Di conseguenza, l' indicazione di cui trattasi non corrobora affatto la tesi della Commissione.
85. Secondo quest' ultima, d' altra parte, considerando nella decisione che il periodo durante il quale era stata commessa l' infrazione si estendeva fino al momento della comunicazione degli addebiti, non si formulava una nuova imputazione. Essa avrebbe, infatti, semplicemente constatato che i destinatari della decisione avevano continuato a tenere lo stesso comportamento fino alla data della notifica, avendo rilevato che i prezzi annunciati e applicati fra il terzo trimestre del 1980 e il terzo trimestre del 1981 erano identici a quelli annunciati e applicati durante il secondo trimestre del 1980. Nessuna norma di diritto comunitario obbligherebbe la Commissione a servirsi soltanto delle informazioni di cui dispone al momento della comunicazione degli addebiti. Le ricorrenti, d' altronde, nel trasmettere le fatture e i documenti relativi all' anno 1981 richiesti dalla Commissione, in forza dell' art. 11, con lettera 1 settembre 1982 ° la quale, com' è noto, riguardava il periodo 1974-1981 °, avevano preso posizione in merito all' affermazione della Commissione secondo cui esse si erano concertate sui prezzi. Ora, la lettera della Commissione si riferiva espressamente alla comunicazione degli addebiti e all' audizione, e nessuna delle ricorrenti si era tuttavia rifiutata di trasmettere le fatture per il periodo posteriore al secondo semestre del 1980 in quanto tale periodo non sarebbe stato contemplato nella comunicazione degli addebiti.
86. Osservo anzitutto che la lettera 1 settembre 1982, intesa ad "aggiornare e completare le informazioni relative ai fatti sui quali (era) basato il procedimento", non può comunque valere come comunicazione degli addebiti. Mi sembra poi particolarmente azzardato desumere dall' atteggiamento delle ricorrenti, che non avrebbero formulato riserve circa l' invio dei documenti in parola, una implicita conferma del fatto che la comunicazione degli addebiti si riferiva anche al 1981.
87. In effetti, come viene rilevato da alcune imprese, nel rispondere esse avevano fornito anche documenti relativi al periodo successivo alla comunicazione degli addebiti ° terzo trimestre 1981/secondo trimestre 1982 °, periodo che, per definizione, non poteva costituire oggetto di detta comunicazione.
241. La decisione è ambigua quanto alla precisa valutazione del sistema dei prezzi annunciati. La Commissione sembra talora ritenere che il sistema degli annunci trimestrali costituisca un elemento della concertazione sui prezzi. Ad esempio, nel punto 108, si afferma che tale sistema costituiva "nella più favorevole delle ipotesi" uno scambio indiretto di informazioni sul comportamento da tenere in futuro sul mercato (132). Talora essa sembra ravvisare nelle modalità del sistema, ed in particolare nella simultaneità degli annunci, la prova d' una precedente concertazione fra le imprese (133). Per due volte, del resto, la Corte ha invitato la Commissione a chiarire se, a suo parere, il sistema di annunci trimestrali costituisse un elemento della concertazione sui prezzi annunciati ovvero la prova di una precedente concertazione. Le indicazioni da essa fornite in proposito sono lungi dall' aver dissipato ogni incertezza. Nella sua prima risposta, essa ha sostanzialmente indicato che il sistema di annunci costituiva una parte importante della concertazione, in quanto "(rafforzava) la concertazione sui prezzi comuni annunciati", e, al tempo stesso, con riferimento al contenuto, al momento e alla forma degli annunci, la prova di una precedente concertazione fra i produttori. Essendo stata invitata dalla Corte a precisare questo punto di vista, essa ha sostenuto, nella seconda risposta, che il sistema di annunci di prezzo costituiva la prova di un' infrazione per due motivi. In primo luogo, detto sistema presentava taluni aspetti (in particolare la simultaneità degli annunci) non imposti dalle condizioni del mercato. In secondo luogo, esso faceva parte del meccanismo di scambio d' informazioni sui prezzi in quanto garantiva che i prezzi annunciati da ciascun produttore ° "e perciò qualsiasi divario rispetto ai prezzi annunciati comuni" ° sarebbero stati noti a tutti gli altri produttori prima di venire applicati. Perciò, tale sistema costituiva "una parte importante" della concertazione sui prezzi annunciati, in quanto garantiva un' artificiale trasparenza grazie alla quale ciascun produttore interessato poteva essere sicuro del fatto che gli altri si sarebbero attenuti al prezzo "comune".
242. E' precisamente nel riferimento ad un prezzo "comune" che risiede tutta l' ambiguità della tesi della Commissione. Ci si chiede: questo "prezzo comune" è il risultato ottenuto mediante una concertazione tra le imprese avvenuta prima degli annunci, mentre il sistema di annunci serve a controllare il rispetto di tale concertazione? Oppure è il sistema di annunci che costituisce il meccanismo di concertazione per fissare detto prezzo comune?
243. L' oscurità della tesi della Commissione è deprecabile. Neppure in udienza è stato possibile dissiparla: la convenuta si è riferita, infatti, da un lato, ad una concertazione precedente gli annunci, osservando che un previo accordo sul prezzo rendeva inutile mettersi d' accordo sull' impresa che per prima avrebbe effettuato l' annuncio, dall' altro, ad un' intesa tacita ("unspoken understanding") (134).
244. Comunque, neppure dopo lunghe ore di studio di questo voluminoso fascicolo, ho potuto capire bene quale precisa funzione avrebbe svolto, secondo la Commissione, il sistema di annunci di prezzo, nell' ambito della concertazione. La tesi della convenuta ha nella fattispecie la consistenza del mercurio: nel momento stesso in cui si pensa di afferrarla, sfugge per assumere aspetti inattesi.
245. Non starò ad approfondire ulteriormente le riflessioni cui dà luogo l' articolazione della tesi della Commissione quanto alle modalità che la concertazione avrebbe presentato nella fattispecie. Devo solo sottolineare che, per questo motivo, risulterà molto difficile la valutazione, da parte della Corte, degli accertamenti della decisione. In ogni caso, mi è parso più opportuno, per chiarezza, procedere all' esame di questo aspetto della tesi sostenuta nella decisione impugnata, sotto i due seguenti profili:
° in primo luogo, gli annunci di prezzo avrebbero avuto lo scopo di creare un' artificiale trasparenza del mercato e avrebbero costituito uno scambio d' informazioni tra le imprese;
° in secondo luogo, le modalità di questo sistema, non imposte dalla obiettiva situazione del mercato, costituirebbero la prova di una concertazione.
1.2.1. Il sistema dei prezzi annunciati avrebbe creato un' artificiale trasparenza sul mercato della pasta di legno e sarebbe stato un sistema di scambi d' informazioni fra produttori
246. Anzitutto si deve qui ricordare nel suo complesso la tesi della Commissione, contestata dalle ricorrenti. Secondo la decisione, l' elevato numero di concorrenti avrebbe dovuto in teoria ostacolare la concertazione fra produttori, ma questa difficoltà sarebbe stata neutralizzata dalla trasparenza dei prezzi sul mercato. Questa trasparenza non sarebbe tuttavia inevitabile; essa risulterebbe infatti da un comportamento deliberatamente scelto dai produttori, che si terrebbero costantemente in contatto diretto o indiretto fra di loro. La trasparenza del mercato sarebbe artificialmente garantita dal semplice fatto che i prezzi quotati dalle imprese vengono resi noti, pubblicati nella stampa specializzata o comunicati agli agenti che operano per vari produttori, in così breve tempo che gli altri produttori sono in grado di reagire prima ancora che detti prezzi diventino effettivi. Sempre secondo la decisione, se comunicassero i propri prezzi soltanto ai potenziali clienti effettivamente interessati, le imprese si troverebbero nell' impossibilità, data l' ampiezza della clientela e tenuto conto della vasta gamma di prodotti presenti sul mercato, di farsi un' idea rapida e corretta dei prezzi praticati dai loro concorrenti. Tale sistema costituirebbe, di per sé, quanto meno uno scambio indiretto di informazioni sul comportamento da tenere in futuro sul mercato. Ciò sarebbe tanto più vero quando le imprese stesse rendono noti i propri prezzi trasmettendoli alla stampa del settore per la pubblicazione immediata o comunicandoli ad agenti che operano per altri produttori. In questi casi, il produttore potrebbe attendersi che i prezzi da lui annunciati pervengano ai suoi concorrenti, così come potrebbe attendersi di essere informato, nello stesso modo, dei prezzi dei suoi concorrenti. I produttori ricorrerebbero quindi a terzi (agenti, stampa...) per la trasmissione delle informazioni. La pubblicazione dei prezzi con notevole anticipo rispetto al momento della loro entrata in vigore (all' inizio di un nuovo trimestre) farebbe sì che anche gli altri produttori abbiano abbastanza tempo per annunciare i propri nuovi ° e analoghi ° prezzi prima dell' inizio del trimestre e per applicarli dall' inizio del trimestre stesso. I produttori verrebbero comunque informati tempestivamente.
247. Le imprese contestano questa tesi. Esse fanno valere, anzitutto, che la trasparenza del mercato della pasta di legno risponde a caratteristiche di cui la Commissione non ha tenuto conto, sottovalutando in particolare il ruolo della clientela nella diffusione delle informazioni. Esse sostengono, inoltre, che a torto la convenuta ha qualificato scambio d' informazioni fra concorrenti la comunicazione dei prezzi agli agenti comuni o la loro pubblicazione da parte della stampa specializzata.
248. Prima di procedere all' esame di questi argomenti, è necessario fare alcune osservazioni.
249. In primo luogo, si deve precisare che in nessun caso il fatto che il comportamento tenuto sul mercato dalle imprese giunga a conoscenza dei loro concorrenti costituisce di per sé uno scambio d' informazioni costitutivo di una concertazione. Ciò equivarrebbe infatti a mettere in questione, tramite l' art. 85, la trasparenza di taluni mercati. Tuttavia, non si può escludere che talune imprese ricorrano a pubblici e reciproci scambi d' informazioni in merito al loro comportamento futuro. Le esigenze di certezza del diritto impongono, al riguardo, di stabilire un criterio che permetta d' individuare siffatte situazioni.
250. La nozione di "artificiale trasparenza del mercato" accolta nella decisione mi sembra, da questo punto di vista, tutt' altro che "certa". A mio avviso, infatti, l' accento va posto non tanto sul carattere artificioso della trasparenza quanto sul carattere artificioso del comportamento delle imprese stesse. In altri termini, come ho già detto, se queste adottano un comportamento che sia giustificato alla stregua delle esigenze commerciali, non vedo a che titolo questo comportamento potrebbe essere criticato.
251. Se invece la trasparenza deriva da pratiche non rispondenti a necessità razionali, considerate le caratteristiche di un dato mercato, non si può escludere che il comportamento delle imprese possa costituire non più un' azione di carattere commerciale nei confronti della clientela, bensì uno scambio d' informazioni. Si deve ricordare, al riguardo, che nel presente procedimento si tratta di "semplici" annunci di prezzo.
252. In secondo luogo, vorrei osservare che la circostanza che i prezzi siano noti in anticipo sembra costituire, per la Commissione, uno degli aspetti che permettono di concludere che si tratta di uno scambio d' informazioni. Ora, come pure ho osservato, annunci anticipati dei prezzi possono anche rispondere a precise esigenze commerciali. Gli acquirenti, infatti, come già detto, possono voler sapere in anticipo qual è il costo del prodotto considerato per prevedere i loro propri costi, determinare i propri prezzi futuri, e comunicarli ai propri clienti. Queste esigenze saranno ovviamente tanto più pressanti, quanto più importante è la parte dei costi dell' acquirente che si riferisce al prodotto considerato.
253. E' questa, per l' appunto, la situazione sul mercato della pasta di legno. In primo luogo, a questo prodotto corrisponde il 50-70% dei costi di produzione della carta. E la conferma del fatto che gli acquirenti hanno la necessità di conoscere anticipatamente i prezzi risulta chiaramente da taluni documenti versati agli atti. Ad esempio, secondo un acquirente che si qualifica come il più importante acquirente individuale nella CEE, "è certamente necessario, per i fabbricanti di carta, che gli aumenti del prezzo della pasta siano annunciati con un certo anticipo, in modo ch' essi abbiano un sufficiente lasso di tempo per attuare a loro volta aumenti di prezzo sul proprio mercato" (135). Altri dichiarano: "Anche noi ci auguriamo che il prezzo della pasta venga concordato con un certo anticipo rispetto alla sua applicazione, così da fornire una base per la messa a punto della nostra strategia di vendita della carta" (136) o ancora: "Qualsiasi modifica dei prezzi della pasta dovrebbe essere annunciata dal fornitore molto tempo prima della sua attuazione" (137). Queste indicazioni, assolutamente univoche, hanno, a mio avviso, fondamentale importanza: il fatto che i prezzi siano annunciati in anticipo non prova, a priori, alcunché di anormale sul mercato della pasta di legno. Ciò mi porta ad una grande cautela nel considerare la valutazione della Commissione secondo cui il fatto di annunciare i prezzi costituirebbe di per sé un sistema di scambi d' informazioni.
254. Passo ora all' esame della questione relativa alla trasparenza del mercato, che la Commissione ritiene essere l' "artificiale" conseguenza del sistema di annunci di prezzo.
a) Il ruolo dei clienti nella diffusione delle informazioni in materia di prezzi annunciati
255. La Commissione ° lo ricordo ° ritiene che la comunicazione dei prezzi annunciati ai soli clienti potenziali non avrebbe potuto consentire alle imprese di farsi rapidamente un' idea precisa di tali prezzi, tenuto conto della gamma dei prodotti e del numero dei clienti. Essa osserva che, almeno in periodo di lievitazione dei prezzi (138), la clientela non ha alcun interesse ad informare i produttori dei prezzi dei loro concorrenti (139).
256. Le osservazioni delle ricorrenti mi convincono del fatto che la Commissione non ha tenuto sufficiente conto di talune caratteristiche del mercato della pasta di legno, caratteristiche che mi accingo ora ad esaminare.
1) L' integrazione delle imprese produttrici
257. Le imprese hanno messo in evidenza l' integrazione verticale che esiste nell' industria della pasta per carta e della carta. Vari produttori coinvolti nel presente procedimento appartengono a gruppi che fabbricano anche carta e che, per coprire il proprio fabbisogno, acquistano pasta da produttori concorrenti. Questa caratteristica è stata del resto rilevata nella decisione.
2) Il ruolo dei clienti importanti
258. La Commissione non ha negato che, mentre il numero degli acquirenti potenziali è molto elevato, il numero degli acquirenti molto importanti è invece relativamente ristretto. Secondo le cifre fornite dalle ricorrenti canadesi ° non contestate dalla convenuta °, alla metà degli anni '70, 17 acquirenti rappresentavano il 50% degli acquisti e 41 l' 80% dei negozi. Neppure è stato contestato, né a prima vista sembra contestabile, che detta clientela presenti essenziale interesse per i produttori, i quali hanno tutte le ragioni di mantenersi in costante contatto con i fabbricanti di carta di cui trattasi (140).
3) I clienti comuni
259. La Commissione stessa ha indicato che le cartiere diversificano i propri acquisti, rivolgendosi a vari produttori. Uno stesso acquirente può quindi conoscere i prezzi di più produttori. Sono eloquenti, in proposito, i dati che figurano nella parte comune dei ricorsi dei produttori della Colombia britannica (141).
4) La comunicazione orizzontale fra acquirenti
260. Su questo punto, basta rinviare alla efficacissima descrizione fatta in udienza dal perito signor Cockram. Egli ha dichiarato, come ricorderete, che per i prodotti simili a base di pasta di legno si possono avere contatti diretti anche fra imprese non necessariamente ubicate nello stesso paese, ed ha inoltre sottolineato che le informazioni relative a modifiche di prezzo si diffondono molto rapidamente nel settore ed hanno effetto a distanza di ore più che di giorni. Il signor Cockram ha precisato che gli acquirenti "parlano" anche con gli agenti che rappresentano i produttori.
261. Quanto meno, sembra che le informazioni relative ai prezzi annunciati siano molto rapidamente e largamente diffuse tra gli acquirenti. La Corte rileverà, al riguardo, che la trasparenza dei prezzi annunciati è auspicata dagli stessi acquirenti, se ci si riferisce ai documenti versati agli atti (142). Benché non sembri aver contestato queste varie caratteristiche, nel corso del procedimento la Commissione ha tuttavia insistito nel sostenere che, specialmente in periodo di rialzo dei prezzi, i clienti non hanno alcun interesse a far conoscere ad un produttore i prezzi annunciati dai suoi concorrenti. Le ricorrenti si sono vivamente opposte a tale affermazione, sostenendo che, anche durante un siffatto periodo, i clienti agiranno come sopra indicato, sia per indurre il produttore ad annunciare, da parte sua, prezzi moderati, sia per mantenere buoni rapporti commerciali.
262. Anzitutto, si deve constatare che la Commissione non sembra negare che, in periodo di ribasso, se non di stabilità, dei prezzi annunciati (situazioni che si sono verificate nella fattispecie dal 1975 alla fine del 1978), gli acquirenti possano informare i produttori dei prezzi annunciati dai concorrenti.
263. Inoltre, non si può evidentemente dubitare del fatto che le fabbriche di carta legate a produttori di pasta di legno comunicheranno a questi ultimi i prezzi annunciati da altri produttori, quale che sia la tendenza dei prezzi.
264. Infine, e soprattutto, sono stati prodotti in causa documenti dai quali risulta che anche in periodi di rialzo dei prezzi un produttore può venire a conoscenza, tramite clienti, degli annunci fatti dai concorrenti. Nel fascicolo di causa si trovano, infatti, documenti che smentiscono formalmente le affermazioni della Commissione. Ad esempio, la IPS, che, come le altre ricorrenti, sostiene di ricevere dalla clientela indicazioni sui prezzi annunciati dai suoi concorrenti, ha allegato al ricorso un documento (143) in cui, sotto il titolo "A reprentative pricing decision" (144), sono riportati vari telex dei suoi uffici vendite (145) in Europa (146) che si riferiscono per l' appunto ad un periodo di rialzo dei prezzi, e precisamente alla fine del 1979. Questi documenti parlano chiaro: nel suddetto periodo di rialzo dei prezzi, la IPS era subito informata dei prezzi annunciati da alcuni suoi concorrenti, grazie ad indicazioni fornite da clienti ai suoi uffici vendite. In base a questi documenti la Corte può constatare che uno o due giorni dopo l' annuncio delle imprese concorrenti, se non il giorno stesso, la IPS ha potuto averne conoscenza. In certi casi, anzi, un cliente è stato in grado di indicare che l' annuncio da parte di un concorrente era imminente e sarebbe stato fatto, ad esempio, l' indomani.
265. Non si può certo dire che a questi documenti sia stata data eccessiva importanza. La Commissione, che pure, secondo la IPS, ne era venuta a conoscenza fin dal momento della comunicazione degli addebiti, non ne ha valutato né il contenuto né l' autenticità: essa non ne fa menzione né nel controricorso né nella controreplica. Spettava alla convenuta dimostrare come le indicazioni risultanti dai documenti potevano conciliarsi con le sue categoriche affermazioni secondo cui "non vi è alcuna valida spiegazione di come tale informazione si diffondesse così rapidamente, cioè nel volgere di pochi giorni, e in alcuni casi nello stesso giorno, fra un numero così elevato di aziende" (punto 89 della decisione). Di conseguenza, l' assunto della decisione nel senso che le informazioni fornite soltanto ai clienti non avrebbero permesso ai produttori di avere un quadro rapido ed accurato dei prezzi praticati dai loro concorrenti è quanto meno lungi dall' essere provato.
266. Restano da esaminare gli argomenti delle parti quanto al ruolo svolto dagli agenti comuni e dalla stampa specializzata.
b) Gli agenti comuni
267. Va ricordato che, secondo la decisione, la comunicazione ad agenti comuni, da parte di un produttore, dei suoi prezzi annunciati avrebbe contribuito a rendere "artificialmente" trasparente il mercato e sarebbe un caso flagrante di scambio indiretto d' informazioni tra produttori. Le imprese interessate fanno valere il carattere contraddittorio della tesi della Commissione. Questa, infatti, mentre aveva inizialmente ritenuto, nella comunicazione degli addebiti, che le attività degli agenti comuni costituivano restrizioni della concorrenza ai sensi dell' art. 85, aveva poi comunicato la sua intenzione di chiudere il relativo procedimento.
268. La convenuta si oppone a questo argomento osservando che il fatto ch' essa "non abbia tenuto fermi certi addebiti che coinvolgevano agenti comuni non significa che la Commissione ammetta che i produttori non possano servirsi di agenti comuni per scambiarsi informazioni sui rispettivi prezzi. Nella fattispecie era tuttavia sufficiente porre fine alla concertazione fra i produttori, senza abolire le attività lecite degli agenti comuni" (147).
269. Questa tesi non è convincente. Secondo la Commissione, le attività degli agenti comuni possono essere lecite. Ci si può chiedere quali ragioni l' abbiano indotta a ritenerlo (148). Ma non si può fare a meno di constatare che, se agenti comuni possono, senza violare le norme sulla concorrenza, operare per conto di più produttori, questi devono ovviamente e necessariamente comunicare i propri prezzi a detti agenti per raggiungere i potenziali acquirenti.
270. Perciò, la Commissione non può limitarsi ad affermare che questa comunicazione agli agenti, giustificata dalla vendita stessa della pasta, costituisce uno scambio d' informazioni fra produttori, senza provare che abbiano avuto luogo siffatti scambi. Sotto questo profilo, dal solo telex proveniente da un' agenzia comune menzionato nella decisione (punto 18) e riguardante imprese ricorrenti risulta che la Continental Cellulose, agenzia belga per la pasta per carta, aveva comunicato alla Norrelands i prezzi annunciati dalla KEA (149). In proposito, basta osservare che, secondo il punto 36 della decisione, l' agenzia di cui trattasi non rappresentava la KEA, né produttori appartenenti a questa associazione.
c) La stampa specializzata
271. Nella decisione, la Commissione ha affermato che gli annunci vengono fatti alla stampa specializzata (150). I produttori hanno dichiarato, per la maggior parte, di non aver mai comunicato i propri prezzi alla stampa. Ciò vale in particolare per la Bowater, la IPS, le ricorrenti finlandesi e canadesi. La St Anne, che nega qualsiasi sistematica comunicazione alla stampa, dichiara di aver occasionalmente risposto a quesiti della stampa specializzata. Le imprese aderenti alla KEA sostengono, da parte loro, di non aver mai fatto annunci pubblici alla stampa o di aver preso iniziative in tal senso.
272. Di fronte a questi argomenti, la Commissione fa presente, nel controricorso, che "il termine 'annuncio' usato nella decisione comprende qualsiasi forma di divulgazione o indicazione di futuri prezzi di un produttore, atta a far conoscere i suoi prezzi al pubblico. E' quindi irrilevante sapere se sia stato il produttore a prendere contatto con la stampa specializzata, o viceversa. Ciò che importa, invece, è stabilire se i prezzi siano stati pubblicati o altrimenti comunicati ad altri produttori prima che divenissero effettivi e se il produttore, comunicandoli ad un terzo, poteva aspettarsi che così fosse" (151).
273. Questi argomenti suscitano due osservazioni.
274. In primo luogo, benché nella decisione si affermi che gli annunci sono fatti alla stampa specializzata dai produttori, mentre questi lo negano, la Commissione non ha nemmeno tentato di addurre prove al riguardo. La sua argomentazione su questo punto sembra infatti rivolgersi soltanto alle imprese che hanno ammesso di aver occasionalmente risposto a quesiti della stampa specializzata. Rileverò quindi che in nessun caso può ritenersi provata, nella fattispecie, la sistematica comunicazione di prezzi alla stampa da parte dei produttori. Di conseguenza, non è neppure necessario cercare di stabilire, in questo contesto, se un siffatto comportamento sia giustificato, sul mercato della pasta, da ragioni commerciali.
275. In secondo luogo, mi sembra che la tesi della Commissione debba essere fermamente respinta perché troppo vaga. Il fatto che un produttore sappia, nel comunicare un prezzo ad un "terzo", che i suoi concorrenti ne verranno a conoscenza non è certo sufficiente per configurare uno scambio d' informazioni. In ogni caso, il termine "terzo" è molto impreciso. Si tratta dei clienti? La Commissione ritiene, in proposito, che ai clienti debba essere imposto il segreto? Si tratta degli agenti? La Commissione ritiene che agli agenti sia vietato comunicare i prezzi a clienti, qualora da ciò derivi la trasparenza del mercato? Si tratta della stampa? Come già visto, non è stato provato che i produttori abbiano indicato sistematicamente i prezzi alla stampa specializzata.
276. In altri termini, la Commissione non cerca neppure di dimostrare quali aspetti del comportamento dei produttori sarebbero stati artificiosi: il semplice fatto di annunciare i prezzi nella consapevolezza del fatto che questi saranno noti equivarrebbe a partecipare ad uno scambio d' informazioni.
277. Inoltre, talune ricorrenti hanno indicato che le dimensioni delle industrie della pasta per carta e della carta, nonché l' importanza di queste industrie per l' economia di vari paesi, sono state all' origine dello sviluppo di una stampa commerciale specializzata, altamente efficiente, e della comparsa di commercialisti specializzati nel campo dell' industria e degli investimenti (le azioni di molte delle loro società sono quotate in borsa). Esse hanno sottolineato che molti professionisti qualificati "si procurano" così le informazioni che poi divulgano. Queste osservazioni hanno il merito di mettere in risalto che il ruolo della stampa specializzata non è puramente passivo. I periodici di cui trattasi possono certamente ottenere informazioni dai produttori, ma ° ci si chiede ° anche dagli agenti, e dai clienti?
278. Alla fine di questo esame, devo constatare che la valutazione della Commissione secondo cui il sistema di annunci di prezzi avrebbe costituito uno scambio indiretto d' informazioni fra concorrenti ed avrebbe creato un' artificiale trasparenza del mercato della pasta di legno non è sorretta da prove sufficienti e si basa su un' analisi che pare aver ignorato talune caratteristiche del mercato in questione.
1.2.2. Le modalità degli annunci trimestrali
279. Secondo la Commissione, il sistema di annunci trimestrali dei prezzi adottato dai produttori non è imposto da obiettive condizioni di mercato e prova che il parallelismo di comportamenti delle imprese non rientra "nella logica di un autonomo comportamento concorrenziale dei produttori" (a). Più particolarmente, essa sostiene che la rapida successione o la simultaneità degli annunci provano l' esistenza di una concertazione (b).
a) Il sistema di annunci trimestrali non sarebbe imposto da obiettive condizioni di mercato
280. La Commissione rileva che la prassi di annunciare i prezzi almeno per un trimestre e di comunicarli prima dell' inizio dello stesso è consolidata sul mercato della pasta di legno. Tuttavia, tale prassi non sarebbe imposta dalle obiettive condizioni del mercato. Ad esempio, essa sarebbe stata abbandonata nel 1982 e nel 1983. I destinatari della decisione, d' altronde, nel firmare l' impegno unilaterale allegato alla decisione, si sarebbero dichiarati disposti ad abbandonare questo sistema.
281. In proposito vorrei fare una prima osservazione: com' è stato rilevato da talune ricorrenti, la questione dell' eventuale dipendenza del sistema di annunci di prezzo dal mercato non è affatto rilevante quanto alla prova di una pratica concordata. A mio avviso, infatti, è indifferente che i produttori avessero potuto adottare un altro sistema o ch' essi abbiano radicalmente modificato la propria politica dei prezzi a seguito dell' impegno. E' invece essenziale stabilire se le modalità del sistema di annunci appaiano artificiose. In questo contesto, sono messi in discussione due aspetti del sistema: il carattere trimestrale degli annunci e l' uso del dollaro USA da parte di produttori non statunitensi. Si deve osservare che l' impegno implica l' abbandono di entrambi questi aspetti del sistema degli annunci, che prenderò ora in esame.
1) Il carattere trimestrale degli annunci di prezzo
282. E' pacifico, anzitutto, che durante il periodo considerato quasi tutti i produttori hanno, in genere, annunciato i propri prezzi con validità trimestrale (152).
283. Le ricorrenti sostengono che la prassi della fissazione trimestrale dei prezzi esiste da tempo sul mercato della pasta di legno. Gli acquirenti desiderano prezzi stabili per un lungo periodo, mentre i venditori tendono a preferire che i prezzi siano fissati per periodi più brevi.
284. Rilevo che la maggior parte degli acquirenti ha espresso la propria preferenza per un sistema di fissazione di prezzi validi per un lungo periodo e, in proposito, considera che il trimestre costituisca la durata minima. Alcuni fabbricanti di carta osservano che non si dovrebbero avere aumenti se non ogni sei mesi o addirittura una volta all' anno (153).
285. La Commissione ne deduce che, in particolare quando i prezzi tendono ad aumentare, "non è affatto impossibile" per un produttore scegliere di fissare i propri prezzi per un periodo più lungo in modo da attirare nuovi clienti.
286. Quest' affermazione è insufficiente, a mio avviso, se si parte dalla premessa che i prezzi annunciati avevano la funzione di prezzi massimi. Se propone un periodo più lungo, il produttore può eventualmente conquistare nuovi clienti, attratti dalla prospettiva di una più durevole stabilità dei prezzi; ma, al tempo stesso, egli rischia di perdere, per l' intero periodo considerato, il vantaggio derivante dalla tendenza dei prezzi al rialzo. In altri termini, la scelta che gli si presenta consiste nello stabilire se, per conquistare nuovi clienti, egli debba rinunciare alle prospettive connesse al prevedibile aumento dei prezzi durante il periodo considerato.
287. Ora, a prima vista non si può escludere ch' egli ritenga che il vantaggio derivante dalle nuove vendite non sia necessariamente superiore a quello connesso al prevedibile aumento dei prezzi nel periodo considerato. Una scelta autonoma e razionale non può indurlo a preferire di trarre il massimo profitto dall' imminente rialzo dei prezzi?
288. Osservando, nella decisione, che i produttori avrebbero potuto agire diversamente, la Commissione non prova affatto che la prassi degli annunci trimestrali, da lei riconosciuta come prassi consolidata sul mercato della pasta di legno, sia stata necessariamente un comportamento irrazionale per ciascun singolo produttore.
2) L' uso del dollaro USA da parte di produttori di altri paesi
289. Nella controreplica, la Commissione osserva che la decisione dei produttori non statunitensi di fissare il prezzo della pasta in dollari USA non era dovuta ad una qualsiasi inalterabile caratteristica del mercato, come sarebbe dimostrato dal fatto che, almeno fino al 1976, i produttori svedesi e finlandesi avevano fissato i propri prezzi in corone svedesi, così come certi produttori canadesi (ad esempio, la BCFP e la St Anne) avevano in precedenza fissato i propri prezzi in dollari canadesi. La convenuta avrebbe ritenuto, nella decisione, che il fatto che i destinatari di quest' ultima mirassero "a stabilire un livello di prezzi uniforme per i loro prodotti sottraendoli al gioco del mercato" era provato dal fatto che i produttori svedesi e finlandesi avevano ripreso, all' inizio del 1976, a quotare i prezzi esclusivamente in dollari USA (anziché in corone svedesi), in modo da ripristinare la conformità dei prezzi sulla quale aveva influito la svalutazione del dollaro nel 1975.
290. Ora, che l' identità fra i prezzi dei produttori di cui trattasi e quelli dei loro concorrenti venga considerata un indizio di concertazione è una cosa; un' altra è il fatto che l' uso del dollaro USA da parte dei produttori non statunitensi costituisca, di per sé, una prassi artificiosa sul mercato della pasta di legno.
291. In ogni caso, la Corte può rilevare che, quanto meno dal 1975, la Finncell si serviva almeno in parte di questa moneta. La tabella 6 della decisione indica infatti un prezzo di 415 dollari USA annunciato dalla Finncell per il primo trimestre del 1975 per la pasta "softwood", zona 1. Inoltre, secondo il punto 112 della decisione, negli ultimi tre trimestri del 1975 la Finncell annunciava un prezzo in dollari USA ed uno in corone svedesi, il primo dei quali era ora superiore ora inferiore a quello in corone annunciato dalle imprese svedesi.
292. D' altra parte, sia nell' attuale procedimento giurisdizionale, sia nel procedimento amministrativo (154), le ricorrenti finlandesi hanno spiegato le ragioni per cui il dollaro USA veniva considerato come "moneta-guida" sul mercato della pasta di legno, sottolineando in particolare la preferenza della clientela europea per l' uso del dollaro. Ora, le trattative fra la Commissione e le imprese a proposito dell' impegno hanno offerto agli acquirenti, o almeno ad alcuni di loro, l' occasione di far conoscere chiaramente il proprio punto di vista al riguardo. La loro tesi, spesso esposta in termini molto vigorosi, è scevra da ogni ambiguità: deve esserci una moneta unica, che sia o no il dollaro USA, per il commercio della pasta.
293. Non vorrei, in questa sede, riesaminare dettagliatamente le varie lettere inviate dalle imprese cartarie alla Commissione, durante le trattative fra questa ed i produttori (155).
294. Citerò soltanto il seguente estratto della lettera del segretario generale dell' Associazione dei fabbricanti di carta tedeschi: "A parte questa osservazione di carattere generale, consideriamo importante che gli scambi di una materia prima usata su scala mondiale avvengano in base ad un' unica moneta. Per l' industria cartaria tedesca è indifferente che questa moneta sia il dollaro USA o un' altra delle grandi monete. Attribuiamo valore soltanto al fatto che si tratti di una moneta unica, perché solo così sarà garantito che tutti i concorrenti che si riforniscono di tale materia prima acquistino allo stesso prezzo" (156).
295. Riferirò ancora questo passo di un' altra lettera: "Abbiamo sempre ritenuto utile usare come parametro il prezzo in dollari. Il fatto che tale parametro venga meno non sarebbe, a nostro avviso, vantaggioso per gli acquirenti, né porterebbe, in definitiva, ad alcun vantaggio per i consumatori. Cambiare per assumere come base un' ampia gamma di monete renderebbe più difficile la determinazione dell' effettivo prezzo di vendita, a causa delle oscillazioni dei tassi di cambio. Ciò costituirebbe un inconveniente per l' acquirente più che per il venditore, e potrebbe far sì che gli acquirenti di determinati paesi si trovino in posizione di vantaggio concorrenziale rispetto ad altri. Perciò non potremmo più essere del tutto sicuri di trovarci in situazione di leale competizione con concorrenti di altri paesi" (157).
296. Da questi documenti risulta in modo incontestabile che gli acquirenti in questione, tedeschi o britannici, sono favorevoli al sistema di un' unica moneta. Si può obiettare che queste prese di posizione non hanno carattere rappresentativo? Sarebbe stato comunque utile che la Commissione avesse manifestato espressamente il suo punto di vista (158) in merito a tali documenti, la cui produzione osta, a mio avviso, all' accertamento del fatto che l' uso del dollaro USA sia, di per sé, un comportamento artificioso.
b) La simultaneità degli annunci di prezzo
297. La Commissione considera che la stretta successione, o addirittura simultaneità, degli annunci non sarebbe stata possibile in assenza di un flusso costante di informazioni tra le imprese interessate (punto 107 della decisione). A suo dire, non vi è alcuna valida spiegazione del fatto che l' informazione si diffondesse così rapidamente, cioè nel volgere di pochi giorni, e talvolta il giorno stesso, fra tante imprese. L' informazione fornita dai clienti su un produttore passa infatti attraverso varie tappe (produttore ° agente o filiale ° cliente ° agente o filiale di un' altro produttore ° produttore), prima che un altro produttore la riceva e annunci il proprio prezzo.
298. Secondo la decisione, per alcuni trimestri la simultaneità degli annunci risulta in modo particolarmente evidente: si tratterebbe, fra l' altro, del primo trimestre del 1978 e dei primi tre trimestri del 1979. I produttori di uno stesso paese avrebbero, in genere, annunciato i rispettivi prezzi a distanza di pochi giorni l' uno dall' altro.
299. Le ricorrenti sostengono che dalle constatazioni della Commissione quanto alle date degli annunci risulta una prossimità soltanto relativa. Inoltre, tali constatazioni presenterebbero spesso lacune e non terrebbero conto delle caratteristiche che hanno consentito alle imprese di conoscere i prezzi annunciati dai loro concorrenti, e in particolare del ruolo svolto dalla clientela.
300. In proposito, ricordo anzitutto che la Commissione sembra aver notevolmente sottovalutato la velocità di circolazione dell' informazione fornita dagli stessi clienti in merito ai prezzi annunciati. Al riguardo, sottolineo inoltre che da alcuni documenti prodotti in causa, e di cui la convenuta non ha contestato l' autenticità, risulta che non si può categoricamente escludere, come è stato fatto nella decisione, che, anche in periodo di rialzo dei prezzi, i produttori vengano informati, da parte di clienti, dei prezzi annunciati dai concorrenti, subito dopo che questi li abbiano "pubblicati". Da questi stessi documenti risulta altresì che, in certi casi, i clienti sono al corrente delle intenzione dei produttori che non hanno ancora fatto conoscere i loro prezzi e che, anche allora, le informazioni possono essere portate a conoscenza di produttori concorrenti dagli stessi clienti.
301. La fondatezza dell' assunto della Commissione secondo cui "non vi è alcuna valida spiegazione" (punto 89 della decisione) del fatto che i produttori possano venire molto rapidamente a conoscenza dei prezzi dei loro concorrenti dev' essere quindi verificata alla stregua delle indicazioni contenute nei suddetti documenti.
302. Ritengo quindi che, di per sé, la vicinanza temporale degli annunci (159) non possa essere ritenuta indizio di un previo scambio d' informazioni fra produttori.
303. Per contro, si dovrebbero considerare attentamente gli annunci di prezzi "pubblicati" lo stesso giorno da vari produttori, soprattutto se fossero i primi di un trimestre. In proposito, la Corte può constatare che, secondo i primi periti, gli annunci non venivano fatti nello stesso giorno.
304. Da parte mia, ho esaminato i trimestri che, nella decisione, vengono qualificati particolarmente significativi per la simultaneità degli annunci. Ma, prima, vorrei fare un' osservazione.
305. Nella decisione si accerta un' infrazione distinta per quanto riguarda i membri della KEA, ed ho già detto che la Commissione non poteva, in base agli stessi fatti, addebitare loro un' altra infrazione per la concertazione generale sui prezzi. In ogni caso, l' eventuale coincidenza delle date degli annunci fra i soli membri dell' associazione americana (160) non può costituire indizio di concertazione a carico di produttori estranei a tale gruppo. Invece, la simultaneità di tali date con quelle di altri produttori nordamericani estranei alla KEA potrebbe, in determinate circostanze, essere un indizio "inquietante".
306. Mi accingo ormai all' esame dei trimestri in parola, riferendomi alla tabella 6 allegata alla decisione.
307. Anzitutto, il primo trimestre del 1978:
Trimestre
Impresa
Data dell'
annuncio Softwood Hardwood Zona 1 Zona 2 Zona 1 Zona 21978/1BC Timber
Canfor
MacMillan
St. Anne
Weldwood
Bowater
Crown Zellerbach
Federal Paper
Georgia-Pacific
IPS
ITT Rayonier
Weyerhaeuser
KEA
Iggesunds
Korsnaes
MoDoCell
Norrlands
Soedra
Stora
SCA
Borregaard
9.12.1977
22.12.1977
13.12.1977
12.12.1977
16.12.1977
15.12.1977
12.12.1977
15.12.1977
13.12.1977
Per telefono
30.09.1977
15.12.1977
29.12.1977330
330
330
330
310
320
295(S)
330
330
330
330 310(S)
330
330
330
350
330
350
330
320
310(S)
330
330
320
330 310(S)
330
330
305
330
350
295
295(S)
295(S)
305
325
325
305
325
315
310
280(S)
295(S)
295(S)
305
325
305
325
308. Le indicazioni relative alle date degli annunci per i produttori svedesi sono particolarmente scarse e nella tabella non figurano né date degli annunci né prezzi per la Finncell.
309. Le date degli annunci di alcuni produttori nordamericani sono invece molto ravvicinate. La MacMillan sembra esser stata la prima ad annunciare i prezzi il 9 dicembre, seguita il 12 dalla Bowater e dalla ITT Rayonier, impresa allora aderente alla KEA, indi il 13 dalla stessa KEA e dalla Weldwood, impresa canadese, mentre altri due membri della KEA effettuavano l' annuncio il 15 e la Crown Zellerbach, anch' essa aderente alla KEA, il 16.
310. Si deve notare, tuttavia, che l' annuncio della Weldwood veniva fatto quattro giorni dopo il primo annuncio dell' altra sola impresa canadese menzionata nella tabella, la MacMillan.
311. Per contro, possono destare interesse gli annunci simultanei fatti il 12 dalla Bowater e dalla ITT Rayonier, che erano, a quanto pare, le prime imprese statunitensi (161) a "pubblicare" simultaneamente i prezzi. Da questa circostanza non si può, tuttavia, trarre alcuna conclusione. La data dell' annuncio che la tabella attribuisce alla Bowater è stata infatti formalmente contestata da quest' impresa, che ha dichiarato di aver fatto conoscere i suoi prezzi il 5 gennaio 1978, e la Commissione ha ammesso che "il suo fascicolo non è in contrasto" con quest' affermazione. Inoltre, il prezzo annunciato dalla Bowater era inferiore di 10 o 20 dollari USA a quello degli altri produttori statunitensi e, per il 1978, la Commissione non ha accertato nei confronti di quest' impresa alcuna concertazione sui prezzi annunciati.
312. Vediamo ora il primo trimestre del 1979:
Trimestre
ImpresaData dell'
annuncioSoftwoodHardwoodZona 1Zona 2Zona 1Zona 21979/IBCFP
BC Timber
Canfor
MacMillan
Weldwood
Bowater
Crown Zellerbach
Federal Paper
Georgia-Pacific
IPS
Weyerhaeuser
Iggesunds
Kopparfors
Korsnaes
MoDoCell
Norrlands
Soedra
Stora
SCA
Finncell15.12.1978
14.12.1978
20.11.1978
20.11.1978
20.11.1978
20.11.1978
20.11.1978
20.11.1978
24.11.1978
20.11.1978
24.11.1978
27.11.1978
21.11.1978
22.11.1978
17.11.1978
22.11.1978
28.11.1978400
400
400
400
400
385(S)
400
385(S)
385(S)
400
400
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
400(S)
405
400(S)
400(S)
405
405
420
420
420
420
420
420
420
415
390
390
390
390
390
390
390
390
400
400
400
(104) ° Bortolotti: op. cit., n. 176, pag. 10.
(105) ° V., ad esempio, sentenza Zuechner, già menzionata: Il parallelismo di comportamento nella riscossione di una commissione bancaria uniforme per i trasferimenti di somme da uno Stato membro all' altro, trasferimenti effettuati dalle banche sui depositi della loro clientela, costituisce una pratica concordata, vietata dall' art. 85, n. 1, del Trattato, qualora il giudice nazionale accerti che tale parallelismo di comportamento possiede le caratteristiche di coordinamento e di collaborazione che contraddistinguono una pratica del genere e che questa è atta a pregiudicare in misura rilevante la concorrenza sul mercato delle prestazioni relative a detti trasferimenti (Racc. 1981, pag. 2034).
(106) ° Sentenza ICI, già richiamata (Racc. 1972, pag. 656, punto 66 della motivazione); il corsivo è mio.
(107) ° V. Bellamy e Child, che annoverano il comportamento parallelo fra gli elementi di prova precisando che, di per sé, esso è insufficiente per provare la pratica concordata, anche se vi sarà una strong evidence (un serio indizio ) nel senso di una siffatta pratica qualora sia improbabile che un comportamento del genere si verifichi in normali condizioni di mercato (op. cit., pag. 61, n. 2-041); v. anche Turner: il consapevole parallelismo non ha mai un significato autonomo, ma assume sempre qualsiasi significato esso possa avere in funzione di fatti accessori ; op. cit., pag. 658. (Citazione, nell' originale, in inglese).
(108) ° V. Wathelet: op. cit., pagg. 665, 667.
(109) ° A parte i riferimenti contenuti nella nota 91, v. in particolare Bortolotti: op. cit., pagg. 3 e seguenti, e Joliet: op. cit., pagg. 258 e seguenti.
(110) ° V., in particolare, Interstate Circuit v. United States [306 US. 208 (1939)]; il procuratore di due società operanti nel settore cinematografico, che gestiscono la maggior parte delle sale di prima visione in numerose località del Texas e del Nuovo Messico, aveva inviato ad otto distributori di films un' identica lettera in cui si formulavano due pretese, come condizione per stabilire buoni rapporti commerciali: in primo luogo, per le sale di seconda visione avrebbe dovuto essere imposta una tariffa minima dei prezzi dei biglietti d' ingresso; in secondo luogo, nelle sale di prima visione non avrebbe mai dovuto esser presentato un altro film contemporaneamente a quello di prima visione; ogni lettera recava il nome di tutti i destinatari, che in definitiva accettavano dette condizioni. Dopo aver constatato che i distributori erano esposti a una vivace concorrenza, la Corte Suprema considerava che, pur esistendo un forte interesse ad un' azione concertata, molto probabilmente, senza un accordo , si sarebbe avuta una diversità di comportamenti. Essa riteneva, perciò, di non poter attribuire solo al caso l' identità delle reazioni dei distributori, risultato che non avrebbe potuto essere raggiunto without some understanding that all were to join ( senza una qualche intesa sul fatto che tutti avrebbero partecipato ). La sentenza, comunque, contiene varie indicazioni molto più generali: E' ovvio che un' intesa illecita può formarsi e spesso si forma senza la simultanea azione o il simultaneo accordo dei partecipanti (...). L' accettazione, da parte di concorrenti, senza alcun previo accordo, dell' invito a partecipare ad un piano (...) è sufficiente a configurare un' illecita conspiracy ai sensi dello Sherman Act ; (citazioni, nell' originale, in inglese). V. anche United States v Paramount Pictures [334 US 131 (1981)].
(111) ° Theatre Enterprises Inc v. Paramount Film Distributing Corp., 346 US 537 (1954), paragrafi 540-541. (Citazione, nell' originale, in inglese). I fatti della causa erano i seguenti: il gestore di un cinema di periferia aveva chiesto a vari distributori di autorizzarlo a presentare films di prima visione ancora in programmazione nelle sale del centro. Tutti i distributori interessati gli avevano opposto un rifiuto, adducendo il fatto che la loro politica consisteva nel limitare, per un certo periodo di tempo, la prima visione alle sale cinematografiche del centro. Evidentemente, ciascun distributore sapeva che gli altri conoscevano, al momento di rispondere, il rifiuto dei loro concorrenti; su questa causa, v. in particolare Turner: op. cit., pag. 658; Bortolotti: op. cit., pag. 5; Joliet: op. cit., pag. 261.
(112) ° Il principio era stato ammesso, a quanto pare, nella causa Eastern States Retail Lumber Dealer' s Association v. United States [234 US 600 (1914)]: raramente le conspiracies possono venir accertate mediante prove testimoniali dirette; esse possono essere presunte in base ai fatti (citazione, nell' originale, in inglese).
(113) ° Attorney General' s Report in Oppenheim, loc. cit., pag. 201; nello stesso documento si dice: La qualificazione di un comportamento uniforme può dipendere in ciascun caso da vari fattori. Fino a che punto giunge l' uniformità? Essa riguarda soltanto il prezzo o si estende a tutte le altre condizioni di vendita? Si tratta di un' uniformità che si avvicina all' identità? Quanto è durata l' uniformità? Qual è il periodo di tempo eventualmente intercorso fra il cambiamento deciso da un concorrente e quello attuato da un altro o da altri? Il prodotto in questione è omogeneo o diversificato? In caso di prezzi uniformi, gli operatori interessati hanno parallelamente aumentato e diminuito i prezzi? Il comportamento può essere adeguatamente giustificato, a prescindere dall' uniformità, da autonome ragioni commerciali? Dalle risposte ad interrogativi come questi dipende il peso da attribuire, in ciascun singolo caso, al comportamento parallelo. In poche parole, gli indizi di uniformità avranno un diverso valore probante a seconda del particolare contesto economico nel quale si verifichi tale uniformità. Naturalmente, dimostrare che il preteso comportamento concordato ha un' autonoma giustificazione commerciale è sempre importante per smentire l' esistenza di un' intesa, ma non si può formulare una regola semplice e chiara per tutte le possibili combinazioni degli elementi di prova (citazioni, nell' originale, in inglese).
(114) ° Farò menzione, qui, di una sentenza emessa il 22 luglio 1983 dall' Oberlandesgericht (Corte d' appello) di Stoccarda (WvW, OLG 3113), nella quale si ritiene che la violazione dell' art. 25 GWB (norma intesa a reprimere le pratiche concordate nel diritto interno) non è provata in base ai soli indizi di modestissime differenze di prezzo tra le imprese offerenti, differenze che potrebbero spiegarsi con motivi propri di ciascuna impresa.
(115) ° V., ad esempio, Schapira, Le Tallec, Blaise: op. cit., pag. 305.
(116) ° Sentenza CRAM e Rheinzink/Commissione, già menzionata (Racc. 1984, pag. 1702, punto 20 della motivazione).
(117) ° Summenzionata (Racc. 1984, pag. 1679).
(118) ° Ibidem, punto 16 della motivazione.
(119) ° V., al riguardo, una sentenza emessa il 15 novembre 1989 dalla Cour d' appel di Parigi (causa dei lieviti), nella quale si ritiene che, nella fattispecie, i documenti sequestrati provano che le imprese hanno definito una strategia comune, cosicché non è indispensabile valutare se il parallelismo di comportamenti non possa spiegarsi, tenuto conto delle caratteristiche del mercato, senza concertazione (Bulletin officiel de la concurrence, de la concertation et de la répression des fraudes, 18 novembre 1989, pag. 278); la Cour de cassation ha respinto il ricorso contro questa sentenza (Chambre commerciale, 14 gennaio 1992, BOCCRF, 1 febbraio 1992, pag. 56).
(120) ° Ci si deve riferire al testo in lingua inglese, che è l' unico facente fede nel caso di specie e che al punto 81 recita: This concertation took place either between all addressees of this Decision, or between addressees located in the same country or the same continent between individual addressees (purtroppo, in questo passo della decisione è stata omessa la parola or fra continent e between , il che lo rende, alla prima lettura, poco comprensibile). La versione francese non è esattamente identica: Cette concertation a eu lieu entre tous les destinataires de la présente décision, et cela tant entre destinataires situés dans un même pays ou dans un même continent qu' entre destinataires individuels . (La versione italiana è quella sopra riportata).
(121) ° Le stesse osservazioni varrebbero, però, anche per l' art. 1, n. 2.
(122) ° Ci si riferisce sempre alla pasta sooftwood , zona 1.
(123) ° Il corsivo è mio.
(124) ° V. relazione di perizia (pag. 15): I prezzi sono stati esattamente riassunti nella tabella 6 e, a nostro avviso, le informazioni sono sufficienti per constatare un parallelismo dei prezzi annunciati .
(125) ° Punto 1.4.8.
(126) ° La stessa Commissione lo ammette nella controreplica, parte B, punto 1.8, nella causa C-117/85.
(127) ° Controricorso, pag. 54.
(128) ° Come si vede dagli estratti del PPI prodotti in causa dalla Commissione, in allegato al controricorso nella causa C-114/85.
(129) ° In proposito, ricordo tuttavia le incertezze relative alle prove sulle quali la Commissione si è basata per quanto riguarda i prezzi annunciati da questa impresa.
(130) ° Punto 1.4.8.
(131) ° V. documenti allegati ai ricorsi delle imprese canadesi, vol. III, allegato F, ad esempio doc. 3: Riteniamo che i prezzi annunciati costituiscano un massimo e non un minimo e doc. 6: Abbiamo avuto costi garantiti, quanto alla nostra materia prima di base, per un periodo di tre-sei mesi, con forniture assicurate per un periodo analogo .
(132) ° A questa tesi fanno eco certe considerazioni svolte nel controricorso (v., in particolare, punto 3.2 La previa informazione ).
(133) ° In proposito si può rilevare che nella Quattordicesima Relazione sulla politica della concorrenza, che illustra la decisione di cui trattasi, è detto (pag. 64) che, nella fattispecie, l' analisi economica dimostra che l' uniformità dei prezzi non poteva (...) spiegarsi altrimenti che con una concertazione fra i produttori (il corsivo è mio).
(134) ° Il prof. Neumann, nel parere prodotto dalla Commissione a sostegno delle proprie osservazioni sulla seconda relazione di perizia, rileva che, come risulta dalla decisione, la constatazione che i fornitori di pasta di legno mettevano in atto una forma di collusione tacita è avvalorata da varie prove indirette (il corsivo è mio). Egli afferma, poi, che si era rivelata possibile solo una collaborazione non molto stretta e che gli indizi raccolti dalla Commissione fanno seriamente presumere la creazione di una rete d' informazioni . Sempre secondo il prof. Neumann, ciascuna impresa è interessata ad impedire la defezione creando la trasparenza, e un sistema di prezzi aperti , in cui i venditori si comunicano reciprocamente i prezzi, rappresenta una possibile strategia per limitare la defezione. A suo avviso, l' esistenza di sconti segreti è nella fattispecie una prova patente di collusione , poiché, senza quest' ultima, il segreto non sarebbe necessario.
(135) ° V. allegato F del ricorso delle ricorrenti canadesi, documenti 5 e 9. (Citazioni, nell' originale, in inglese).
(136) ° Ibidem, doc. 12.
(137) ° Ibidem, doc. 16.
(138) ° Punto 89 della decisione; mi riferisco qui alla versione inglese, nella quale si parla di rising prices , mentre nella versione francese è detto baisse des prix .
(139) ° Da notare che questo argomento viene d' altra parte usato, a quanto pare, dalla Commissione per dimostrare l' esistenza di contatti diretti dissimulati fra le imprese (v. infra).
(140) ° V., ad esempio, la dichiarazione di un acquirente, nell' allegato F (doc. 9) del vol. III degli allegati ai ricorsi delle imprese della Colombia britannica: (...) abbiamo rapporti commerciali con la maggior parte dei produttori mondiali e riceviamo quindi annunci di prezzi da tutti coloro che operano regolarmente sul mercato europeo .
(141) ° V. punto 199 della parte comune dell' atto introduttivo, nonché la parte E dell' allegato F nel vol. III degli allegati ai ricorsi delle imprese della Colombia britannica.
(142) ° V., in particolare, lettera del segretario generale dell' Associazione dei fabbricanti di carta tedeschi, parte G, doc. 10, nel vol. III degli allegati alla parte comune dei ricorsi delle imprese della Colombia britannica.
(143) ° La IPS ha d' altronde dichiarato di aver trasmesso questo documento con la risposta alla comunicazione degli addebiti.
(144) ° V. pag. 77 e seguenti dell' allegato in parola.
(145) ° Si deve ricordare, in proposito, che la IPS ha dichiarato di non servirsi di agenti indipendenti e di provvedere essa stessa alla vendita della pasta alla clientela.
(146) ° Uno dei telex prodotti dalla ricorrente è irrilevante, poiché riguarda i prezzi annunciati sul mercato giapponese.
(147) ° Controricorso, punto 3.3.
(148) ° La St Anne indica, al riguardo, che i suoi prodotti non erano in concorrenza con quelli di altri produttori, mandanti degli agenti comuni.
(149) ° Rilevo che questo telex è datato 22 maggio 1975 e annuncia prezzi invariati per il terzo trimestre del 1975. Dalla tabella 6 risulta che la KEA annunciava il proprio prezzo il 1 giugno 1975, ma altresì che la IPS, impresa allora aderente alla KEA, aveva annunciato i suoi il 21 maggio 1975. Anche qui, come altrove, la decisione non contiene alcuna conclusione precisa quanto al peso che la Commissione attribuisce a detto telex, ch' essa si limita a riportare a sostegno dell' affermazione secondo cui i produttori vengono molto rapidamente a conoscenza dei prezzi annunciati dai concorrenti.
(150) ° V. punto 17: Gli annunci vengono effettuati oralmente, per telefono, per lettera o per telex ai clienti, [alle] agenzie o alla stampa specializzata (segnatamente Pulp and Paper International , Paper e Deutsche Papierwirtschaf ), che successivamente pubblicano l' informazione ; v. anche punto 108: (...) Ciò era particolarmente vero allorquando i prezzi venivano comunicati dalle stesse imprese, che li inoltravano alla stampa del settore chiedendone l' immediata pubblicazione .
(151) ° Controricorso, punto 3.1.
(152) ° La più significativa eccezione riguarda i produttori svedesi, che, nel 1975, hanno generalmente annunciato i prezzi per un semestre.
(153) ° Indicazioni molto dettagliate, in proposito, si trovano nella parte F del vol. III degli allegati alla parte comune dei ricorsi dei produttori della Colombia britannica.
(154) ° V. doc. 9 allegato al ricorso, lettera del 23 dicembre 1982 alla Commissione.
(155) ° V., in proposito, documenti 1-12 della parte G del vol. III dell' allegato alla parte comune del ricorso delle imprese della Colombia britannica.
(156) ° Doc. 10 dell' allegato G. (Citazione, nell' originale, in tedesco).
(157) ° Allegato G, doc. 9, del ricorso dei produttori canadesi. (Citazione, nell' originale, in inglese).
(158) ° Secondo una nota al punto 2.11.1 della controreplica, il fatto che i prezzi venissero fissati in dollari USA significa che, per tutti i consumatori e per la maggior parte dei produttori (compresi i canadesi), il prezzo era instabile, a causa delle oscillazioni di cambio ; nonostante l' inconveniente cui si riferisce la Commissione, gli acquirenti le cui dichiarazioni sono state versate agli atti sembrano però essere favorevoli all' uso della suddetta moneta.
(159) ° In proposito, non si può fare a meno di rilevare la seguente dichiarazione di un acquirente: Quando viene annunciato un rialzo, il fatto che l' annuncio sia dato simultaneamente dalla maggioranza dei produttori è una garanzia per l' industria della carta. Infatti, se in futuro il mercato si discostasse dalla prassi vigente dall' inizio del secolo, ciò avrebbe certo ripercussioni negative sull' attività dell' industria cartaria, in particolare di quella europea ; allegato F, doc. 3, vol. III degli allegati al ricorso dei produttori della Colombia britannica.
(160) ° Oppure fra i soli produttori svedesi, non ricorrenti.
(161) ° A differenza della Bowater, la ITT Rayonier faceva parte della KEA.
(162) ° Per esattezza, devo osservare quanto segue: esaminando attentamente gli annunci della Bowater, ho rilevato, in base alle cifre da essa stessa indicate, due successive concidenze di data fra i suoi annunci e quelli fatti dalla Weldwood per il secondo ed il terzo trimestre del 1979. La Weldwood annunciava i propri prezzi rispettivamente il 20 marzo ed il 15 giugno, mentre, secondo la Commissione, la Bowater aveva annunciato i suoi prezzi all' inizio di marzo e alla fine di maggio. Ora, quest' ultima impresa afferma di aver fatto gli annunci proprio il 20 marzo ed il 15 giugno. Si può tuttavia constatare che, a differenza di quelli della Weldwood, gli annunci della Bowater si riferivano a resinose del Nord, e non del Sud, e che in entrambi i casi i prezzi della Bowater erano inferiori a quelli della Weldwood. Ricordo, in proposito, che le date precise di annunci dei produttori statunitensi di pasta di resinose del Sud, concorrenti della Bowater e membri della KEA, non figurano nella tabella per i due trimestri considerati.
(163) ° Nella decisione viene poi esaminato, nell' ambito dell' analisi del comportamento parallelo, il sistema di annunci di prezzo che avrebbe creato l' artificiale trasparenza del mercato; ho già espresso il mio parere su quest' ultimo aspetto della decisione.
(164) ° Faccio qui menzione di questo argomento, pur ricordando che, a mio avviso, la decisione dovrebbe essere annullata per motivi formali, già esaminati, nella parte in cui essa accerta la concertazione sui prezzi applicati.
(165) ° Si ricordi che, per gli anni 1977-1978, la Commissione ritiene che non vi sia stata concertazione sui prezzi applicati, mentre ha accertato una concertazione sui prezzi annunciati.
(166) ° Le ricorrenti finlandesi contestano, come si ricorderà, che la Commissione abbia effettuato verifiche quanto ai prezzi annunciati dopo il 1977.
(167) ° Per il secondo quesito, l' unica differenza tra il progetto notificato alle parti e il mandato che in definitiva è stato affidato ai periti riguardava l' eventuale precisazione della risposta in funzione del tipo o della qualità della pasta venduta.
(168) ° Su questo punto, v., in particolare, l' analisi effettuata dal prof. Neumann, pagg. 5-8 del suo parere (versione francese).
(169) ° Rilevo, in proposito, che anche il prof. Budd ha criticato la decisione su questo punto, sottolineando come sia errato ritenere che i prezzi dipendano dai costi dei singoli produttori e affermando che le differenze di costo si traducono in differenze di profitto. Quanto al prof. Von Weiszaecker, egli ha espresso il parere che, sul mercato di un prodotto omogeneo come la pasta di legno, l' esistenza di prezzi omogenei non può sorprendere, quale che sia la differenza dei costi; i fornitori che hanno bassi costi non avrebbero alcun bisogno di annunciare prezzi più bassi di quelli dei produttori che hanno costi elevati; essi conquistano quote di mercato offrendo prezzi di vendita effettivi più bassi e le imprese che producono a costi elevati saranno costrette a ritirarsi, non potendo concedere sconti di pari entità; tuttavia, la situazione è complicata dal fatto che, nel breve termine, i costi rilevanti saranno, più che i costi totali di produzione, i costi marginali. Questi ultimi, che in un settore industriale caratterizzato da forti investimenti di capitale dipendono dal tasso di utilizzazione delle capacità, saranno bassi finché la capacità non sarà pienamente sfruttata. Perciò, un produttore che abbia costi elevati potrebbe sostenere la concorrenza, a breve termine, finché il suo costo marginale non si collochi al di sopra dei prezzi da lui ottenuti. La Commissione, pur ammettendo sul piano teorico l' esattezza del modello secondo cui su un mercato perfettamente trasparente ci si possono attendere prezzi identici per prodotti del tutto omogenei, mentre le strategie di prezzo sono determinate dai costi marginali, ha contestato il fatto che questo modello si applichi al mercato della pasta di legno. Essa sostiene infatti che i costi marginali variano a seconda dei produttori, che vi sono importanti eccedenze di capacità, che il costo relativo all' inattività degli impianti non utilizzati è elevato e che il prodotto non è assolutamente omogeneo. Stando così le cose, secondo la convenuta, ci si deve attendere che le strategie di prezzo siano diverse.
(170) ° Pag. 9 del testo originale.
(171) ° V. pag. 25: the traditional theory of competition among a large number of firms (...) (il corsivo è mio). D' altra parte, nella relazione di perizia, alla pag. 41 del testo originale, si parla di concorrenza perfetta [ under perfect (atomistic) competition ]; non è però facile stabilire, nel contesto del passo di cui trattasi, se i periti ritengano che questo modello si applichi al mercato della pasta di legno ovvero il riferimento sia puramente teorico , dato che subito dopo viene menzionato l' oligopolio concorrenziale, per il quale si indica, invece, che ad esso corrisponderebbero talune situazioni di breve termine del mercato della pasta.
(172) ° Il corsivo è mio.
(173) ° Nel punto 113 si fa riferimento, tuttavia, a questo regime, per indicare che non era bastato a compensare il calo della domanda nel 1975, anno in cui i prezzi erano rimasti stabili.
(174) ° Le conclusioni dei periti relativamente al quinto aspetto, e cioè all' uniformità dei prezzi in periodi di fluttuazione della domanda, ripetono in sostanza le loro spiegazioni, da me già esaminate, circa la rigidità dei prezzi e gli aumenti paralleli.
(175) ° Almeno un acquirente non condivide questa convinzione e ritiene invece trattarsi qui di una questione sulla quale i fabbricanti di pasta ed i fabbricanti di carta hanno opinioni divergenti; al riguardo, ha sottolineato che gli aumenti del prezzo della pasta possono essere durevoli soltanto se il mercato della carta è in espansione. Lo stesso acquirente afferma di non aver mai constatato che un rialzo artificiale del prezzo della pasta abbia trascinato il mercato della carta, e di essere persuaso che una siffatta ipotesi può essere formulata in un manuale ad uso degli addetti alle vendite, non già in una seria analisi economica (allegato F, doc. 3, del ricorso delle imprese canadesi).
(176) ° Su questo punto, v. infra, lett. g), n. 1.
(177) ° Si tratta di una lettera inviata dalla BCFP, nel 1978, al suo agente in Italia; l' autenticità di questo scritto, anteriore alla comunicazione degli addebiti, non è stata contestata dalla Commissione. In tale documento, la società in questione, dopo aver elencato e ricapitolato varie note di accredito per trasporto interno, conclude: Si noti che, a meno che gli acquirenti si oppongano fermamente al fatto che riduzioni del genere compaiano sulle fatture, preferiremmo che questi sconti risultino dalla fattura stessa. Ciò semplificherebbe certamente la procedura di pagamento ; allegato C-1 alla replica della BCFP (citazione, nell' originale, in inglese).
(178) ° V. tabella 2 allegata alla decisione e già riportata nelle presenti conclusioni; dalla tabella risultano le quote collettive di mercato detenute dai produttori, per paese; secondo alcune ricorrenti, i mutamenti nelle quote individuali sarebbero di entità molto maggiore.
(179) ° Punto 3.2; i corsivi sono miei.
(180) ° Ci si chiede quale portata attribuire al passo della controreplica in cui, esaminando il parere del prof. Hart, la convenuta dichiara quanto segue: il fatto che nella decisione della Commissione non si parli dell' esistenza di un sistema di quote (...) non significa che un siffatto sistema non esistesse o che la Commissione non abbia trovato prove dell' esistenza di un siffatto sistema; a maggior ragione, ciò non significa che si debba presumere, ai fini del presente procedimento, che un siffatto sistema non esisteva. In realtà, in un settore industriale caratterizzato dalla fedeltà della clientela e dall' esistenza di accordi di approvvigionamento a lungo termine fra acquirente e venditore, vi è minore necessità di una fissazione di quote o di un controllo della produzione da parte dell' intesa, in quanto ciascun produttore lavora coi suoi clienti tradizionali .
(181) ° Quanto all' offerta, nella relazione viene sottolineata l' importanza assunta dalle nuove qualità di pasta provenienti dal Sudamerica e l' introduzione di nuove tecniche per la fabbricazione della pasta, adottate da nuove imprese, soprattutto canadesi, affermatesi sul mercato della pasta. Le quote di mercato relative alla pasta Norscan sarebbero diminuite rispetto al 1981 e, di conseguenza, i produttori Norscan sarebbero meno influenti sul mercato. Secondo i periti, le cartiere hanno migliorato i propri impianti per poter usare la più grande varietà di paste presenti sul mercato e la sostituibilità è aumentata; infine, sono state frequenti le acquisizioni di imprese consumatrici di pasta, in Europa, da parte di grossi fornitori dei paesi nordici e degli Stati Uniti.
(182) ° La Bowater e la St Anne hanno espressamente dedotto il mezzo secondo cui nella decisione non sarebbe stato preso in esame il loro caso specifico; lo stesso hanno fatto le ricorrenti della Colombia britannica nelle cause da C-125/85 a C-129/85, che, inoltre, hanno posto l' accento in particolare sul fatto che nella decisione non sono stati presi in considerazione i loro specifici argomenti, quali erano stati svolti nel procedimento amministrativo. In quanto occorra, ricordo che, secondo la sua costante giurisprudenza [sentenze 21 dicembre 1954, causa 1/54, Francia/Alta Autorità (Racc. pag. 7); causa 2/54, Italia/Alta Autorità (Racc. pag. 77); 20 marzo 1959, causa 18/57, Nold/Alta Autorità (Racc. pag. 85); sentenze 7 maggio 1991, causa C-291/89, Interhotel/Commissione (Racc. pag. I-2257, punto 14 della motivazione), e causa C-304/89, Oliveira/Commissione (Racc. pag. I-2283, punto 18 della motivazione)], la Corte può rilevare d' ufficio la violazione delle forme sostanziali.
(183) ° Punto 1.6.
(184) ° Il corsivo è mio. (Citazione, nell' originale, in inglese).
(185) ° V., ad esempio, sentenza Suiker Unie, già menzionata (Racc. 1975, pag. 1944, punto 174 della motivazione).
(186) ° Il parere del prof. Hart riguardava, tuttavia, essenzialmente i prezzi applicati e portava alla conclusione che questi prezzi, nel caso dei membri della KEA, erano stati diversi da quelli annunciati; tanto il prof. Jacquemin quanto il prof. Phlips avevano, dal canto loro, sostenuto che il parallelismo dei prezzi annunciati poteva spiegarsi altrimenti che con la concertazione.
(187) ° V., ad esempio, sentenze 29 ottobre 1980, cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, Landwyck e a./Commissione (Racc. pag. 3125, punto 66 della motivazione); 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/Commissione (Racc. pag. 3461, punto 14 della motivazione); 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBBB/Commissione (Racc. pag. 19, punto 22 della motivazione); 21 febbraio 1984, causa 86/82, Hasselblad/Commissione (Racc. pag. 883, punto 17 della motivazione); v., in proposito, Pliakos, A.: Les droits de la défense et le droit communautaire de la concurrence , Bruylant, Bruxelles, 1987, pag. 396.
(188) ° Racc. 1984, pag. 915.
(189) ° Sentenza 17 ottobre 1989, causa 85/87, Dow Benelux/Commissione (Racc. pag. 3137).
(190) ° Helali, M.S.E.: in La Convention européenne des droits de l' homme et les droits français et communautaire de la concurrence , RTDE, 1991, n. 4, pagg. 609, 627 e 628.
(191) ° Bruylant, Bruxelles, 1987.
(192) ° Op. cit., pag. 398; il corsivo è mio.
(193) ° V. Goffin, L.: in La jurisprudence de la Cour de justice sur les droits de la défense , Cahiers de droit européen, 1980, pagg. 127 e 139.
(194) ° V., ad esempio, sentenza 30 settembre 1982, causa 108/81, Amylum/Consiglio (Racc. pag. 3107).
(195) ° V., ad esempio, sentenza 3 luglio 1985, causa 3/83, Abrias/Commissione (Racc. pag. 1995).
(196) ° I corsivi sono nel testo della Commissione.
(197) ° A mio avviso, neppure il telex menzionato nel punto 62, inviato dalla Rayonier New York alla Rayonier Londra il 12 settembre 1974 e in cui si fa riferimento a riunioni fra produttori scandinavi, prova la partecipazione dell' impresa considerata, non ricorrente, a tali riunioni.
(198) ° Inoltre, la Weyerhaeuser ha spiegato, nel ricorso, che nel 1973 essa aveva concluso un importante contratto con un' impresa olandese di cui la MacMillan detiene in parte il capitale. Questo contratto prevedeva che i prezzi sarebbero stati fissati su base trimestrale o semestrale a seconda delle condizioni di mercato nell' Europa occidentale. Tali circostanze spiegherebbero come la MacMillan abbia potuto essere informata delle intenzioni della Weyerhaeuser. Su questo punto non vi è stata alcuna reazione da parte della Commissione.
(199) ° Associazione svedese del settore della pasta di legno e della carta, non ricorrente nel presente procedimento.
(200) ° Ricordo che Cancel è la precedente denominazione della Westar.
(201) ° Nel punto 67 della decisione è riportata una nota di questa impresa, relativa ad un incontro con la SCA, impresa svedese, anch' essa non ricorrente, in cui si parla dell' atteggiamento di quest' ultima in materia di prezzi e della sua valutazione di quello che avrebbe dovuto essere il comportamento dei fornitori di pasta, per stabilizzare i prezzi.
(202) ° Ricordo che, con sentenza 27 settembre 1988, la Corte ha annullato la decisione per quanto riguarda la stessa KEA, menzionata nell' art. 1, n. 3, della decisione per aver raccomandato i prezzi in base all' art. II A del suo Policy Statement .
(203) ° Sono le imprese Chesapeake Corporation, Crown Zellerbach, Federal Paper Board Company, Georgia Pacific Corporation, International Pulp Sales Company, ITT Rayonier, Mead Corporation, Scott Paper Company e Weyerhaeuser.
(204) ° Pagg. 33 e 34.
(205) ° V. allegato 15.1 della relazione di perizia.
(206) ° Addressees 4, 29, 34, 36 and 40 to 43 by concerting on announced and actual transaction prices and exchanging within the framework of Fides individualized data concerning prices for deliveries of bleached sulphate hardwood pulp to the European Economic Community from 1973 to 1977 .
(207) ° Groupement d' intérêt économique che comprendeva vari produttori francesi di pasta per carta, l' Institut français pour le développement industriel e, fino al 1980, la MacMillan Bloedel. Il GEC è stato posto in liquidazione nel febbraio 1981.
(208) ° Un' analoga infrazione è stata accertata nei confronti della ITT Rayonier, impresa non ricorrente alla quale non è stata inflitta alcuna ammenda, come pure nei confronti di vari produttori scandinavi, non ricorrenti.
(209) ° Canadian Forest Products Ltd (destinataria n. 2 della decisione).
(210) ° V. punti 72-76 della decisione.
(211) ° V., ad esempio, sentenza 11 luglio 1989, causa 246/86, Belasco (Racc. pag. 2117, punto 41 della motivazione), in cui la Corte ha ricordato che non è necessario che l' impresa sia stata conscia di trasgredire il divieto di cui all' art. 85; è sufficiente che essa non potesse ignorare che il comportamento censurato aveva come scopo la restrizione della concorrenza .
(212) ° Sentenza 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig (Racc. pag. 458, in particolare, pag. 520); a proposito di un divieto d' esportazione , v. sentenza 11 gennaio 1990, causa C-277/87, Sandoz prodotti farmaceutici/Commissione (Racc. pag. I-45, pubblicazione sommaria, punto 3 delle massime, pag. 46).
(213) ° Sentenza Sandoz, sopra richiamata, punto 3 delle massime, pag. 46.
(214) ° Sentenza 21 febbraio 1984, causa 86/82 (Racc. pag. 883).
(215) ° Punto 46 della motivazione.
(216) ° Loc. cit.
(217) ° Sentenza 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG/Commissione (Racc. pag. 3151).
(218) ° Sentenza 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80 (Racc. pag. 1825).
(219) ° Punto 86 della motivazione; il corsivo è mio.
(220) ° Qualora non condivida la mia opinione sull' annullamento dell' art. 1, nn. 1 e 2, della decisione, la Corte potrebbe, da un lato, riferirsi alle osservazioni che seguono per quanto riguarda gli argomenti relativi alla mancanza di scambi intracomunitari di pasta di legno e, dall' altro, constatare che le imprese destinatarie della decisione forniscono, come si desume dal punto 140 della decisione, non contestato, il 60% circa della pasta sbiancata al solfato usata nella Comunità.
(221) ° Sentenza 30 gennaio 1985, causa 123/83, BNIC/Clair (Racc. pag. 391, punto 29 della motivazione).
(222) ° Questo argomento è stato dedotto, dall' avvocato delle ricorrenti finlandesi, nell' ambito della trattazione orale comune delle cause; tuttavia, per quanto riguarda dette ricorrenti, il mezzo basato sulla discriminazione non figura nel ricorso.
(223) ° Ad esempio, sentenze 5 ottobre 1988, causa 301/85, Sharp Corporation/Consiglio (Racc. pag. 5813, punto 22 della motivazione); cause riunite 260/85 e 106/85, TEC/Consiglio (Racc. pag. 5855, punto 18 della motivazione); cause riunite 273/85 e 107/86, Silver Seiko/Consiglio (Racc. pag. 5927, punto 55 della motivazione).
(224) ° Racc. 1988, pag. 5844.
(225) ° Queste sostengono che, inizialmente, la Commissione aveva promesso di non adottare alcuna decisione nei loro confronti, se avessero firmato l' impegno; in ogni caso, fra gli allegati al ricorso della Finncell esiste una lettera del 9 dicembre 1984, inviata dall' avvocato delle ricorrenti al commissario Andriessen, in cui è detto: Confermo che, se la Commissione deciderà di adottare una decisione, le imprese finlandesi coinvolte nel procedimento sono disposte ad assumere lo stesso impegno e, più oltre, Le imprese finlandesi interessate vorrebbero chiederLe di riconoscere gli sforzi straordinari ch' esse hanno fatto per giungere ad una soluzione della controversia e la loro disponibilità ad impegnarsi in tal senso, anche qualora venga adottata una decisione . (Citazioni, nell' originale, in inglese).
(226) ° In proposito, v. fra l' altro sentenza 31 marzo 1965, causa 21/64, Macchiorlati / Alta Autorità (Racc. pag. 222), ove la Corte, per respingere l' argomento secondo cui certi funzionari avrebbero dato assicurazioni verbali circa la remissione di una maggiorazione di mora sui prelievi, considera fra l' altro che i principi giuridici generali relativi tanto all' esercizio dei poteri amministrativi quanto alla validità e all' efficacia delle transazioni avrebbero reso necessaria la formale approvazione di assicurazioni del genere da parte degli organi competenti dell' Alta Autorità (pag. 239; il corsivo è mio).
(227) ° Come si vedrà, nella decisione non è stata inflitta alcuna ammenda per la partecipazione alla KEA.
(228) ° A sostegno della tesi contraria si potrebbe tuttavia richiamare la sentenza 30 gennaio 1985, causa 35/83, BAT/Commissione (Racc. pag. 363), la cui portata non mi è del tutto chiara.
(229) ° Punto 131 della decisione.
(230) ° Ibidem.
(231) ° V. tabella 5 allegata alla decisione.
(232) ° V., in proposito, punti 72-76 della decisione.
(233) ° E' questo il caso della KEA, nei cui confronti la Corte ha già in precedenza annullato la decisione.
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