CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
del 27 febbraio 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il regolamento del Consiglio 14 novembre 1983, n. 3420 (GU 1983, L 346, pag. 6), relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di stato non liberalizzati a livello comunitario, dispone all'art. 2, n. 1 : « L'immissione in libera pratica dei prodotti che figurano nell'allegato III, originari dei paesi a commercio di stato, è sottoposta a restrizioni quantitative negli Stati membri indicati in detto allegato per questi stessi prodotti ». La Cecoslovacchia è menzionata esplicitamente come uno di questi paesi. Prima che le merci possano essere immesse in libera pratica è necessario ottenere un'autorizzazione dalle competenti autorità dello Stato membro interessato (art. 2, n. 2). A norma dell'art. 6 « l'importazione negli Stati membri dei prodotti non sottoposti al regime d'importazione di cui all'art. 2 non è soggetta ad alcuna restrizione quantitativa ».
L'allegato III dispone che i prodotti di cui alla voce 93.07 B II a) della tariffa doganale comune ed ai nn. 93.07-45 e 49 del codice Nimexe (1983) sono « parzialmente sotto restrizione quantitativa. Per la designazione esatta del prodotto riferirsi alle note a pagina 82 ».
Sia la voce della TDC sia i numeri del codice Nimexe (relativi alle statistiche del commercio tra gli Stati membri e del commercio estero della Comunità) si riferiscono indistintamente alle « cartucce da caccia e da tiro », benché la Nimexe operi un'ulteriore distinzione: «a percussione centrale per armi ad anima liscia » e " a percussione anulare per armi ad anima liscia (regolamenti del Consiglio 4 novembre 1983, n. 3333, GU 1983, L 313, pag. 1, e 16 novembre 1982, n. 3407, GU 1982, L 366, pag. 1). Nella versione francese si parla di « cartouches de chasse et de tir » e in quella olandese di « Patronen voor het jagen en voor de schietsport ».
D'altra parte l'esatta designazione del prodotto di cui alla nota del precitato allegato III in ordine alle rubriche 93.07-45 e 93.07-49 della Nimexe, per il Benelux, è la seguente: «cartucce da caccia», «cartouches de chasse » nella versione francese e « Jachtpatronen » in quella olandese.
In forza della decisione 83/675/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1983 (GU 1983, L 381, pag. 1), gli Stati membri dovevano aprire i contingenti d'importazione riportati negli allegati della decisione stessa. L'allegato VI, relativo alle importazioni dalla Cecoslovacchia per il periodo 1o gennaio -31 dicembre 1984, stabiliva un contingente di 120000 pezzi per « le numero du tarif douanier commun 93.07 B ex II, cartouches de chasse pour armes à canon lisse, Jachtpatronen, voor wapens met gladde loop ».
L'art. 2 del decreto olandese 26 agosto 1981, n. 576, disponeva che era vietata l'importazione di merci, fra l'altro, dalla Cecoslovacchia senza un'autorizzazione.
La Handelsonderneming J. Mikx BV (in prosieguo: « Mikx») è una società privata a responsabilità limitata, stabilita nei Paesi Bassi. Il 14 settembre 1981 essa chiedeva una licenza per l'importazione nei Paesi Bassi di un milione di cartucce da caccia caricate a pallini per armi ad anima liscia, calibro 12, di origine cecoslovacca. 500000 di tali cartucce recavano, fra l'altro, l'indicazione « Skeet » e contenevano pallini del diametro di 2 mm, mentre le altre 500000 cartucce recavano, fra l'altro, l'indicazione « Trap » e contenevano pallini del diametro di 2,5 mm. Veniva rilasciata un'autorizzazione all'importazione delle 500000 cartucce con pallini del diametro di 2 mm, ma più tardi, con lettera 20 settembre 1984, il ministero olandese per gli Affari economici (Minister van Economische Zaaken) comunicava alla Mikx che la sua domanda veniva respinta relativamente alle 500000 cartucce con pallini del diametro di 2,5 mm, per il motivo che il relativo contingente attribuito al Benelux era esaurito e prima del 1o gennaio 1985 non sarebbero stati aperti nuovi contingenti.
Il 2 ottobre 1984 la Mikx impugnava questa decisione dinanzi al College van Beroep voor het Bedrijfsleven (giudice amministrativo di ultimo grado competente in materia commerciale e industriale) chiedendo l'annullamento della decisione ed il rilascio dell'autorizzazione all'importazione delle cartucce di cui trattasi. Il ministero resisteva e dopo la discussione della causa il giudice olandese proponeva alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:
« 1)
Se il combinato disposto dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 3420/83 e del suo allegato III, ad voce 93.07 Β II a) della tariffa doganale comune, nn. 93.07-45 e 93.07-49 del codice Nimexe (1983), con le relative note, debba essere interpretato nel senso che sono sottoposte a restrizioni all'importazione dalla Cecoslovacchia tutte le cartucce adatte per la caccia, a prescindere dal fatto che le stesse cartucce siano anche idonee ad essere usate per il tiro.
2)
Per il caso che la questione sub 1) venga risolta negativamente, se il complesso delle suddette disposizioni debba quindi essere interpretato nel senso che le cartucce, benché di per sé adatte per la caccia, non sono sottoposte a restrizioni quantitative all'importazione, qualora siano destinate al tiro.»
Risulta che un contingente per l'importazione di cartucce dalla Cecoslovacchia nel Benelux era stato fissato fin dal 1966. Inizialmente non veniva fatta distinzione fra i diversi tipi di cartucce e soltanto in seguito, in una notificazione alla Cecoslovacchia nell'ambito del GATT, veniva fissato il contingente relativo alle « cartucce da caccia » (cartouches de chasse). Quando la Comunità subentrava nella gestione di questi contingenti con la decisione 74/652/CEE (GU 1974, L 358, pag. 1) quest'ultima disposizione veniva adottata automaticamente e da allora in poi veniva sempre applicata all'atto della determinazione dei contingenti senza che, a quanto pare, la Commissione abbia preso in considerazione il problema in esame. Per quel che riguarda la modifica operata dal Benelux, è stata data la sola spiegazione che ivi esisteva una produzione più rilevante di cartucce da caccia, ma non da tiro, che richiedeva protezione.
Il dazio doganale è il medesimo per entrambe le merci.
Né la decisione summenzionata, né le classificazioni della TDC o della Nimexe forniscono alcun criterio per ricavare differenze obiettive fra i due tipi di cartucce. La Commissione ha dichiarato alla Corte che nonostante frequenti discussioni fra esperti o funzionari non è stato possibile concordare alcun criterio di distinzione fra i due tipi di cartucce, in quanto esse sono in pratica indistinguibili tra loro. Proposte dirette a individuare un'eventuale differenza nel bossolo sono state respinte poiché i vari fabbricanti seguono prassi diverse.
Il governo dei Paesi Bassi riconosce i 2 mm come linea di confine. Le cartucce caricate con pallini di diametro inferiore a 2 mm sono considerate cartucce da tiro e non soggette a restrizioni; le cartucce con pallini di diametro superiore a 2 mm sono considerate cartucce da caccia e soggette al contingentamento. D'altronde la Commissione ha dichiarato alla Corte: 1) che le autorità olandesi competenti in materia di caccia autorizzano cartucce da tiro qualora il diametro dei pallini sia di 2,5 mm o inferiore, ma non superiore; 2) che mentre i pallini di diametro superiore ai 2,5 mm sono usati soltanto per la caccia, quelli al disotto dei 2,5 mm sono usati sia per la caccia che per il tiro, sino ad un diametro di 1,75 mm, che penso sia il più piccolo in produzione. Pertanto, le cartucce con pallini di diametro inferiore a 2,5 mm sono usate per conigli, pernici, gallinelle d'acqua e allodole: più piccolo è il bersaglio minore è il diametro dei pallini.
Una cosa mi sembra chiara: non è possibile interpretare le disposizioni di cui è causa nel senso che si riferiscano all'uso cui sono destinate le cartucce, come tende a fare la ricorrente. Per le autorità doganali è assolutamente impossibile sapere, all'atto dell'importazione, quale sia l'uso che ne farà, o anche solo che intenda farne, l'ultimo acquirente, indipendentemente dall'indicazione stampata sulle cartucce.
Considerando isolatamente la designazione « cartucce da caccia », sarebbe corretto in-terpretarla come « cartucce adatte ad essere usate per la caccia », come propone la Commissione, pur riconoscendo le difficoltà e pur apportando seri argomenti in senso contrario. Ciò significherebbe che tutte le cartucce adatte alla caccia sarebbero soggette al contingentamento. Di conseguenza, in base a quanto è stato affermato dinanzi alla Corte, sembrerebbe che tutte le cartucce fossero soggette a contingenti. Ciò non sarebbe necessariamente un risultato stravagante se l'autorizzazione delle cartucce a pallini più grandi fosse dovuta a disattenzione o se di fatto non vi fosse nessuna reale differenza fra i due tipi e, in assenza di altre indicazioni, l'avrei accettato in quanto rispondente al significato corrente di questa espressione.
Esiste tuttavia un'altra indicazione. Le note all'allegato III del regolamento del Consiglio n. 3420/83 dispongono che taluni prodotti ivi contemplati sono «interamente sotto restrizione quantitativa », mentre altri sono « parzialmente sotto restrizione quantitativa ». Questa nota, in connessione con le tabelle dell'allegato, si riferisce chiaramente ad una rubrica Nimexe ed indica che in alcuni casi tutti i prodotti inclusi in una rubrica sono soggetti a restrizioni quantitative; in altri, solo alcuni dei prodotti (« taluni prodotti », pag. 82) compresi in una rubrica sono soggetti a restrizioni quantitative. Così, per l'Italia, tutti i prodotti di cui alle rubriche 93.07-45 e 93.07-49 della Nimexe sono soggetti a contingenti, per il Regno Unito, solo le menzioni quali più specificamente definite. Per il Benelux, soltanto le « cartucce da caccia » sono soggette a restrizioni quantitative.
Poiché è necessario fare una distinzione onde garantire che soltanto alcune, ma non tutte le cartucce siano soggette a contingentamento, a mio parere, perché il sistema sia efficace, si deve ritenere che il contingentamento si applichi alle sole cartucce adatte alla caccia e non a quelle che possono altresì essere usate per il tiro.
Spetta al giudice nazionale decidere quali siano le cartucce « adatte solo alla caccia » in base alle prove eventualmente prodotte, mentre la Corte di giustizia non solo non è competente in materia ma non disporrebbe comunque di criteri obiettivi o di mezzi di prova sufficienti per definire in modo più preciso quali siano le cartucce che rientrano nei contingenti.
Se ciò produce conseguenze inaccettabili spetta al Consiglio individuare in modo più preciso le cartucce soggette a contingenti, così come ha fatto nel caso del Regno Unito.
A mio parere la questione dovrebbe pertanto essere risolta nel modo seguente:
Il combinato disposto del regolamento n. 3420/83 e del suo allegato III, ad voce 93.07 Β II a) della tariffa doganale comune, nn. 93.07-45 e 93.07-49 del codice Nimexe (1983) con la relativa nota, va interpretato nel senso che le restrizioni all'importazione di cartucce dalla Cecoslovacchia riguardano le cartucce adatte solo alla caccia e non al tiro.
La decisione sulle spese sostenute dalla Handelsonderneming J. Mikx BV spetta al giudice nazionale: le spese sostenute dalla Commissione nel presente procedimento pregiudiziale non possono dar luogo a rifusione.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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