CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
del 10 luglio 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
La sig.ra Anna-Marie Christ (nata Clemen), la sig.ra Olga Priplata (nata Schneider) e la Elizabeth Mc Donnell erano, durante il periodo su cui verte il caso di specie, agenti temporanei della Commissione di categoria C. Con ricorso 4 marzo 1985, pervenuto nella cancelleria della Corte il 4 aprile 1985, le ricorrenti hanno chiesto che la Corte voglia:
a)
annullare le schede di stipendio del maggio 1984 consegnate dalla Commissione alla Priplata e alla Me Donnell e del luglio 1984 alla Christ, e tutte quelle seguenti, in quanto applicazione del regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio 21 ottobre 1976, n. 2615/76 (GU 1976, L 299, pag. 1) che introduce il quarto comma dell'art. 20 del regime relativo agli altri agenti delle Comunità europee e la relativa tabella degli stipendi;
b)
condannare la Commissione a tutte le spese del giudizio a norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, nonché alle spese indispensabili sostenute dalle ricorrenti per la causa, in particolare le spese di viaggio, soggiorno ed il compenso all'avvocato, a norma dell'art. 73, leu. b), del medesimo regolamento.
Ai sensi dell'art. 2 del regime relativo agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: « RAA ») è considerato « agente temporaneo »: a) l'agente assunto per occupare un impiego temporaneo; b) l'agente assunto per occupare, a titolo temporaneo, un impiego permanente; e) l'agente assunto per svolgere funzioni presso una persona che assolva un mandato previsto dai trattati e d) « l'agente assunto per occupare, a titolo temporaneo, un impiego permanente retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa all'istituzione interessata ». Quest'ultima categoria è stata aggiunta al RAA dall'art. 1, n. 2, del regolamento n. 2615/76.
L'art. 20 del RAA stabilisce fra l'altro che le disposizioni dell'art. 66 dello statuto si applicano per analogia agli agenti temporanei con la conseguenza che agli agenti temporanei dev'essere corrisposto il medesimo stipendio di base dei dipendenti di ruolo. Tuttavia, l'art. 1, n. 5, del regolamento n. 2615/76 ha aggiunto all'art. 20 un quinto comma così formulato:
« Tuttavia, per quanto concerne gli agenti di cui all'art. 2, lett. d), gli stipendi mensili di base sono fissati, per ogni grado e scatto, conformemente alla seguente tabella. »
Gli stipendi di base che figurano in detta tabella sono identici a quelli contenuti nella tabella applicata ai dipendenti di ruolo per quel che riguarda le categorie A, LA e B, ma sono approssimativamente del 5% inferiori per tutti gli scatti nelle categorie C e D.
Le ricorrenti contestano pertanto il 5o e non il 4o comma nell'art. 20.
Le suddette modificazioni sono entrate in vigore il 30 ottobre 1976 (a norma dell'art. 3, del regolamento n. 2615/76). Mentre la quarta categoria di agenti temporanei continua ad esistere, il Consiglio ha soppresso nel giugno 1985 la tabella degli stipendi di base che veniva loro applicata in modo specifico. Il regolamento (CEE, CECA, Euratom) del Consiglio 10 giugno 1985, n. 1578 (GU 1985, L 154, pag. 1) dispone all'art. 7 che:
« Nell'art. 20 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, il 5o comma e la relativa tabella degli stipendi di base mensili sono soppressi. »
Ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1578/85, detta soppressione si applica, con effetto 1o gennaio 1985, agli agenti temporanei in servizio al momento dell'entrata in vigore del regolamento, e cioè il 14 giugno 1985, il che è stato il caso delle ricorrenti.
Le tre ricorrenti sono state assunte rispettivamente il 1o luglio 1979, il 4 luglio 1979 e il 1o giugno 1979 in qualità di agenti temporanei ai sensi dell'art. 2, lett. a), del RAA. Nel 1983, venivano assegnate a posti temporanei in un programma di ricerca denominato « FAST ». Questi posti venivano inseriti in bilancio come posti permanenti dal 1o gennaio 1984. La Commissione inviava alla ricorrente una proposta di clausola addizionale ai loro contratti che li trasformava in contratti di agenti temporanei ai sensi dell'art. 2, lett. d), del RAA, e cioè agenti assunti per occupare, a titolo temporaneo, un impiego permanente retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti. Le proposte sono datate 30 marzo 1984, ma le ricorrenti sostengono che sono state loro comunicate soltanto il 17 aprile 1984, e firmate e rinviate dalla Christ e dalla Mc Donnell alla fine dell'aprile 1984 e dalla Priplata alla fine del maggio 1984. Tutto ciò non è contestato dalla Commissione.
La clausola addizionale non specificava che il loro stipendio sarebbe diminuito approssimativamente del 5%. Nel corso dell'udienza, è stato detto alla Corte che le ricorrenti non avevano valutato a quel momento gli effetti della clausola addizionale e non avevano effettuato indagini in merito. Soltanto alla lettura delle schede di stipendio del maggio 1984, per la Priplata e la Mc Donnell, e del luglio 1984 per la sig. ra Christ, esse si rendevano conto che il loro stipendio di base era stato ridotto.
L'AIPN tentava di applicare lo stipendio inferiore in via retroattiva al 1o gennaio 1984; ma su reclamo delle ricorrenti l'AIPN ammetteva l'illegittimità di tale procedura per il periodo dal 1o gennaio al 30 marzo 1984.
In data rispettivamente 25, 26 e 20 luglio 1984, le tre ricorrenti presentavano reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto. Esse contestavano la diminuzione dello stipendio derivante dal passaggio dei loro contratti dalla disciplina ex art. 2, lett. a), a quella ex art. 2, leu d), del RAA. La Commissione respingeva i reclami con note redatte in modo identico, 4 gennaio 1985 per la Christ e 10 gennaio 1985 per la Priplata e la Mc Donnell. Questi provvedimenti venivano notificati il 21 gennaio 1985 alla Mc Donnell e il25 gennaio 1985 alla Christ e alla Priplata (come risulta dalle ricevute di ritorno allegate al ricorso). Il ricorso è stato presentato alla Corte entro i termini impartiti dall'art. 91 dello statuto.
La Commissione ammette che i ricorsi sono ricevibili. Da un punto di vista formale, i reclami amministrativi erano rivolti contro la clausola addizionale, mentre il ricorso impugna le schede di stipendio. Tuttavia, dalle osservazioni contenute nel reclamo, risulta chiaramente che vengono contestati gli effetti prodotti dal regolamento n. 2615/76 sulle schede di stipendio, per il tramite della clausola addizionale al contratto. In sostanza, il reclamo ed il ricorso, vertono sul medesimo oggetto. Ritengo che dichiarare irricevibile il ricorso perché non verte sul medesimo oggetto del reclamo non sia possibile.
Tuttavia, il ricorso verte ora soltanto sul periodo dal 1o aprile al 31 dicembre 1984 poiché la soppressione del 5o comma dell'art. 20 del RAA ha fatto sì che dal 1o gennaio 1985 alle ricorrenti sia stato pagato il medesimo stipendio dei dipendenti di ruolo della medesima categoria e grado.
Le ricorrenti adducono una violazione del principio della parità di trattamento, sancito dalla Corte nelle cause 156/78 (Newth/Commissione, Racc. 1979, pag. 1941), e cause riunite da 198 a 202/81 (Micheli/Commissione, Racc. 1982, pag. 4145). Esse sostengono di aver percepito il 5% in meno degli altri agenti che espletavano le medesime mansioni e si trovavano in situazioni simili; a causa della clausola addizionale esse hanno percepito il 5% in meno di quanto veniva loro pagato prima per lo svolgimento delle medesime mansioni; essendo inquadrate nella categoria C, esse sono state trattate in modo meno favorevole degli agenti i cui contratti sono altresì disciplinati dall'art. 2, lett. d), ma inquadrati nelle categorie A e B, ed i cui stipendi erano identici a quelli dei dipendenti di ruolo senza una riduzione del 5%.
La Commissione ritiene che le disparità fra le diverse categorie di dipendenti di ruolo o agenti temporanei non siano discriminatorie. Essa rinvia alle sentenze della Corte nelle cause riunite da 118 a 123/82, (Celant/Commissione, Racc. 1983, pag. 3012, punto 22 della motivazione), nella causa 171/84, (Soma/Commissione, sentenza 23 gennaio 1986, pag. 192, punto 30 della motivazione) e alle conclusioni dell'avvocato generale Darmon nella causa 326/82 (Aschermann/Commissione, Racc. 1984, pag. 2253, in particolare pag. 2268), in cui ha dichiarato che gli agenti temporanei retribuiti sugli stanziamenti della ricerca e investimenti, non sono assunti alle stesse condizioni o nella stessa posizione, anche se inquadrati nelle medesime categorie, dei dipendenti di ruolo o degli altri agenti temporanei di cui alle lett. a), b), e), dell'art. 2 del RAA. In particolare, la Commissione sostiene che il regolamento n. 2615/76 ha creato una nuova categoria, quella contemplata dalla lett. d), dell'art. 2, onde migliorare la situazione delle persone precedentemente assunte come agenti di stabilimento o agenti locali nei centri comuni di ricerca. Essi hanno ottenuto un aumento retributivo sostanziale. È stata operata una distinzione fra le categorie A e B da un lato e le categorie C e D dall'altro, per ragioni di bilancio. Vi erano molti agenti di stabilimento ed agenti locali nelle categorie C e D, mentre ve ne erano pochi nelle categorie A e B, per cui i primi, onde contenere le spese totali, non hanno percepito il medesimo stipendio degli altri agenti locali delle medesime categorie. Questo « divario » del 5% è stato eliminato soltanto nel 1985 quando si sono resi disponibili maggiori fondi e il secondo programma « FAST » era avviato in modo permanente.
Il principio generale secondo cui membri del personale che si trovano in situazioni diverse possono essere trattati in modo diverso mi sembra consolidato. Tuttavia, la presenza di una disparità di trattamento nel senso di trattamento sleale o discriminatorio dev'essere decisa sulla scorta dei dati di fatto di ogni caso specifico. Mi sembra che vi sia una differenza fondamentale fra i casi Celant e Soma da un lato e il caso di specie dall'altro. Nei primi, gli agenti non erano « agenti temporanei » prima della loro inclusione fra gli agenti temporanei operata con regolamento n. 2615/76. Detta inclusione ha loro apportato sostanziali vantaggi. Il fatto che non tutti gli agenti fruissero di diritto a pensione è stato ritenuto giustificato dalle circostanze. Nel caso di specie, le ricorrenti erano già agenti temporanei [ai sensi dell'art. 2, lett. a)], prima del loro passaggio alla categoria di agenti di cui all'art. 2, lett. d). Non ritengo che il loro caso sia analogo a quelli nelle cause Celant e Soma. Tantomeno mi sembra che le conclusioni dell'avvocato generale Darmon siano pertinenti al caso di specie.
A mio parere le ricorrenti hanno diritto che la loro posizione ai sensi dell'art. 2, lett. d), sia comparata a quella di altri agenti che espletano le medesime mansioni ma che sono o rimangono sotto la disciplina dell'art. 2, lett. a). Esse hanno altresì il diritto di veder comparata la loro posizione risultante dalla clausola addizionale con la posizione in cui si trovavano ai sensi dell'art. 2, lett. a). Vi è stata una disparità di trattamento e non è stata dedotta alcuna giustificazione oggettiva. Inoltre, esse possono a mio parere affermare che la distinzione nei confronti di dipendenti delle categorie A e B non era giustificata alla data del cambiamento di status anche se, per i motivi di cui sopra, avrebbe potuto essere giustificata nel 1976 per gli agenti locali che sono diventati agenti temporanei. È chiaro che nel 1983 i motivi originari della distinzione, anche se giustificata all'origine, erano venuti meno — « non si può ragionevolmente mantenere questa differenza di retribuzione per persone che svolgono lavori e funzioni uguali » [relazione allegata alla proposta della Commissione di soppressione della disposizione censurata; proposta pubblicata nella GU C 213 del 1983, pag. 7, relazione allegata al documento COM(83)455 def.]. Non vedo alcun valido motivo perché nel 1984, quando le ricorrenti sono passate dal regime ex art. 2, lett. a), a quello ex art. 2, lett. d), venisse operata una distinzione fra la categoria C e le categorie A e B.
A mio parere il loro passaggio da un regime-all'altro ha di conseguenza comportato prima facie una disparità di trattamento retributivo che non ha ricevuto alcuna giustificazione obiettiva.
La Commissione sostiene che le ricorrenti hanno liberamente accettato la clausola addizionale al loro contratto di assunzione. La prima frase del quarto paragrafo di ognuna delle decisioni di rigetto dei reclami delle ricorrenti è tuttavia redatta come segue: « (...) la Commissione doveva risolvere il suo contratto del (e qui la Commissione riporta la data di ognuno dei contratti originali di assunzione del 1979) o proporLe la clausola addizionale, come è stato fatto ». In altri termini, le ricorrenti si trovavano nell'alternativa di firmare la clausola addizionale loro proposta o perdere l'impiego. Stando così le cose, ritengo impossibile accettare la tesi che le ricorrenti hanno rinunciato al diritto di azione nel caso di specie.
La Commissione sostiene poi che il passaggio alla categoria d'impieghi ex art. 2, lett. d), del RAA, ha garantito alle ricorrenti il diritto a pensione di cui non fruivano ai sensi dell'art. 2, lett. a). Ciò si è verificato soltanto per un periodo limitato, poiché il regolamento 27 settembre 1985, n. 2799 (GU L 265, pag. 1) ha introdotto il diritto a pensione per gli agenti temporanei ex art. 2, lett. a), del RAA, con effetto 9 ottobre 1985. Il diritto a pensione di cui le ricorrenti fruirebbero secondo la Commissione, è però solo un diritto potenziale. In realtà, verrà loro corrisposta una pensione soltanto se, ricorrendo il requisito dell'età, esse soddisfano a tutte le condizioni fra cui, in particolare, quella dei dieci anni di anzianità di servizio. Mi sembra che un diritto solo potenziale, per un periodo di 10 mesi, non costituisca una differenza di situazione tale da giustificare la disparità di trattamento lamentata dalle ricorrenti. Inoltre, come è stato osservato all'udienza, se le ricorrenti avessero rassegnato le dimissioni durante il 1984, l'indennità di fine servizio sarebbe stata calcolata sullo stipendio ridotto.
La Commissione afferma inoltre che il passaggio alla categoria disciplinata dall'art. 2, lett. d), rappresenta un miglioramento dal punto di vista della stabilità d'impiego delle ricorrenti. È vero che, in termini di bilancio, le ricorrenti occupano ora un impiego permanente, mentre ai sensi dell'art. 2, lett. a), esse occupavano impieghi temporanei. Esse sono però comunque sempre agenti temporanei soggetti a licenziamento con tre mesi di preavviso. Non mi sembra che la differenza di status su cui si basa la Commissione costituisca una giustificazione obiettiva della disparità retributiva delle ricorrenti per un lavoro che, durante tutto il periodo di cui è causa, è stato identico a quello da loro svolto in precedenza.
Infine, la Commissione ha sostenuto che i ricorsi sono d'importanza secondaria. Essa sostiene che le domande delle ricorrenti sono già state ampiamente soddisfatte dalla decisione di non applicare la riduzione di stipendio in via retroattiva e dall'introduzione del regolamento n. 1578/85. Essa le ha accusate di cavillare su piccole somme ancora in arretrato. Questa è una tesi a doppio taglio. Non ritengo che il presente ricorso possa essere considerato de minimis o che le ricorrenti, inquadrate nella categoria C, abbiano irragionevolmente proseguito l'azione.
Di conseguenza, ritengo che le schede di stipendio, emesse dalla Commissione, del maggio 1984 per la Priplata e la Me Donnell e del luglio 1984 per la Christ, nonché le seguenti, in quanto costituiscono applicazione del regolamento n. 2615/76, che aggiunge un quinto comma ed una tabella stipendi all'art. 20 del RAA, vadano annullate, e che alla Commissione vadano poste a carico le spese delle ricorrenti.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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