CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
del 4 novembre 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
A — 1.
Secondo l'art. 1 della decisione del Consiglio 21 aprile 1970« relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità » (GU L 94, 1970, pag. 19 e segg.) alle Comunità sono attribuite risorse proprie per garantire l'equilibrio del loro bilancio e a norma dell'art. 4, a decorrere dal 1° gennaio 1975 il bilancio delle Comunità è interamente finanziato da risorse proprie delle Comunità. Costituiscono risorse proprie — secondo l'art. 2 — innanzitutto i prelievi e i dazi nonché, a norma dell'art 4 e solo in una certa misura, le entrate provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (ma ciò non ha ulteriore rilievo nella presente causa).
2.
Per le spese di riscossione — così recita l'art. 3, n. 1, 5° comma— le Comunità rimborsano a ciascuno Stato membro il 10% degli imporri versati ai sensi dell'art. 3, n. 1. L'art. 6 della decisione del Consiglio stabilisce inoltre che le risorse comunitarie sono riscosse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative ed amministrative nazionali e che gli Stati membri mettono tali risorse a disposizione della Commissione. Il n. 2 dello stesso articolo dispone inoltre che il Consiglio determina le modalità della messa a disposizione della Commissione e dal versamento di tali entrate.
3.
Sulla base di detta norma nonché dell'art. 209 del trattato CEE (nella versione del trattato che modifica talune disposizioni finanziarie) a norma del quale il Consiglio fissa le modalità e le procedure secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie delle Comunità sono messe a disposizione della Commissione nonché le misure da adottare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria, il 19 dicembre 1977 è stato emanato il regolamento del Consiglio n. 2891 (GU L 336, 1977., pag. 1 e seguenti).
4.
Nell'art. 9 esso dispone che l'importo delle risorse proprie accertate viene iscritto a credito da ciascuno Stato membro sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il tesoro dello Stato membro o l'organo da esso designato.
5.
A norma dell'art. 10, n. 1, l'iscrizione a credito è effettuata al più tardi entro il 20 del secondo mese successivo a quello durante il quale il diritto è stato accertato (occorre sapere in proposito che a norma dell'art. 2 del regolamento un diritto è accertato non appena il credito corrispondente è stato debitamente stabilito dall'ufficio o dall'organo competente dello Stato membro). L'art. 10 così prosegue al n. 2 (la citazione è letterale per la particolare importanza che essa ha nel procedimento):
« Se necessario, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare di un mese l'iscrizione delle risorse diverse dalle risorse IVA in base alle informazioni di cui dispongono al 15 dello stesso mese. »
6.
E da considerare anche l'art 11, in base al quale in caso di ritardo delle iscrizioni nel conto di cui all'art. 9, n. 1, lo Stato membro deve pagare interessi il cui tasso è pari al tasso di sconto più elevato applicato negli Suti membri il giorno della scadenza. Per l'importanza che assume nell'argomentazione del governo britannico, occorre poi far cenno all'art. 12, nn. 2 e 3, ove è detto:
« Qualora i bisogni di tesoreria superino gli averi dei conti la Commissione può effettuare prelievi al di là di tali averi complessivi. In questo caso essa informa preliminarmente gli Stati membri dei superamenti prevedibili.
La differenza tra gli averi globali e i bisogni di tesoreria è ripartita tra gli Stati membri, per quanto possibile, proporzionalmente alla previsione delle entrate del bilancio provenienti da ciascuno Stato membro.»
7.
Nell'aprile 1983 si faceva ricorso, sembra per la prima volta, al citato art. 10, n. 2. A causa dell'andamento delle spese, gli Stati membri erano invitati, con telex 28 aprile 1983, a procedere il 20 maggio invece che il 20 giugno ad iscrivere sul conto della Commissione le risorse accertate nel mese di aprile. Ottemperavano all'invito, secondo le informazioni della Commissione, tutti gli Stati membri tranne il Regno Unito, il quale accreditava i relativi importi solo il mese successivo (vale a dire nel termine normalmente previsto).
8.
Accertato che il Regno Unito non aveva aderito al suo invito la Commissione, con lettera 31 maggio 1983, reiterava la richiesta che fosse accreditato al più presto l'importo indicato nel telex, avvertendo che avrebbe applicato le disposizioni vigenti in caso di ritardi, vale a dire l'art. 11 del regolamento n. 2891/77. Gli effetti di tale applicazione venivano indicati nella lettera 8 luglio 1983: poiché l'accredito dell'importo di UKL 115089307,99 (la somma cioè regolarmente accertata il 20 giugno 1983) era avvenuto con ritardo di 31 giorni, la Commissione aveva calcolato (facendo ricorso al tasso di sconto della Banca di Grecia: 20,5%) interessi per un importo di UKL 2003815,21 ed aveva invitato il governo britannico a far accreditare al più presto detta somma sul conto della Commissione.
9.
Circa la prima lettera la rappresentanza permanente del Regno Unito faceva presente, con lettera 30 giugno 1983, che il richiesto accredito anticipato non si era potuto effettuare a causa dello scioglimento del Parlamento, annunziato il 9 maggio. (A questo proposito occorre sapere — e lo si è chiarito in corso di causa — che il governo britannico non mette in dubbio che l'invito rivoltogli dalla Commissione ad anticipare l'accredito fosse giustificato. Esso tuttavia riteneva — e ritiene tuttora — che l'art. 10, n. 2, del regolamento n. 2891/77 non contenesse un chiaro obbligo per gli Stati membri e perciò non pensava di poter procedere senz'altro a tali ulteriori pagamenti in forza dell'European Communities Act del 1972, occorrendo invece l'approvazione del Parlamento, per la quale, però, non si era potuto presentare a tempo debito un disegno di legge (a causa dell'accennato scioglimento del Parlamento, avvenuto poi il 13 maggio 1983).
10.
Circa la seconda delle lettere citate il 16 settembre 1983 si era rilevato che, in assenza di un obbligo giuridico di effettuare versamenti anticipati, l'art. 11 del regolamento n. 2891/77 non poteva essere applicato; il pagamento degli interessi veniva quindi rifiutato.
11.
In seguito a ciò la Commissione promuoveva un procedimento ex art. 169 del trattato CEE. Con nou del 6 gennaio 1984 essa faceva valere che il regolamento n. 2891/77 era direttamente efficace negli Stati membri, per cui lo scioglimento del Parlamento britannico non aveva nulla a che vedere con l'applicazione delle disposizioni regolamentari in parola. Veniva ivi altresì sottolineato come, in caso di applicazione dell'art. 10, n. 2, andasse applicato anche l'art. 11 del regolamento, quindi s'intimava di procedere entro due mesi all'iscrizione sul conto della Commissione dell'importo corrispondente agli interessi da questa calcolati.
12.
Poiché il governo britannico, come si evince da una lettera del 26 marzo 1984 non mutava atteggiamento, il 20 settembre 1984 la Commissione emetteva un parere motivato. In esso si constatava fra l'altro che il governo britannico aveva accreditato sul conto della Commissione un importo di UKL 115089307,99 con un mese di ritardo, per cui erano maturati interessi per l'ammontare di UKL 2003815,21 e si invitava ad adottare entro due mesi le misure necessarie.
13.
Dal momento che il governo britannico persisteva nel ritenere inesatta l'interpretazione del regolamento n. 2891/77 data dalla Commissione (cfr. la sua lettera del 26 novembre 1984), questa adiva infine la Corte di giustizia chiedendo che venisse dichiarato che il Regno Unito era venuto meno agli obblighi impostigli dal trattato CEE per non aver accolto la richiesta di cui all'art. 10, n. 2, 1° comma, del regolamento n. 2891/77 e per aver rifiutato di pagare gli interessi dovuti a norma dell'art. 11 di detto regolamento.
B — 14.
Illustrerò qui di seguito la mia opinione in proposito.
1)
In via preliminare occorre un chiarimento in ordine M'obbligo di pagare degli interessi.
A questo proposito il convenuto ha fatto valere che secondo le stime sulla situazione delle risorse disponibili al 5 maggio 1983, esso era tenuto ex art. 10, n. 2, del regolamento n. 2891/77 ad accreditare anticipatamente solo un importo di UKL 111476741,48; tutt'al più quindi gli interessi potevano essere maturati su questo importo e non su quello da accreditare definitivamente il 20 giugno 1983, (uguale a 115089307,99 UKL) il che porta ad una somma di sole UKL 1940910,39.
15.
La ricorrente non ha contraddetto questo argomento, bensì ha ammesso espressamente che se le fosse stato comunicato l'importo stimato in data 15 maggio 1983, sarebbe partita da esso per calcolare gli interessi. Le cifre indicate nel parere motivato della ricorrente e nella motivazione del ricorso, debbono perciò essere corrette.
16.
Ciò non produce in realtà alcun'altra conseguenza sul procedimento. Tanto è possibile affermare, poiché nelle conclusioni della ricorrente non è stata indicata alcuna cifra. Sappiamo inoltre che il convenuto è comunque dell'opinione che in nessun caso si potevano pretendere interessi, dato che l'art. 10, n. 2, del regolamento n. 2891/77 non imponeva alcun obbligo e la richiesta di interessi era illegittima perfino se si riteneva esatta l'interpretazione dell'art. 10, n. 2, patrocinata dalla ricorrente, poiché tale chiarimento poteva aversi solo con la sentenza nella presente causa.
17. 2)
È ormai emerso chiaramente che la causa verte essenzialmente sul problema se l'invito della ricorrente ai sensi dell'art. 10, n. 2, del regolamento n. 2891/77 comporti effettivamente un obbligo degli Stati membri, con la conseguenza che il suo mancato accoglimento costituirebbe trasgressione del trattato ex art. 169, n. 2, del trattato CEE.
18.
a) Secondo la ricorrente, a favore di quest'interpretazione sta il fatto stesso che la disposizione controversa fa parte integrante del nuovo regime delle risorse proprie, le quali sono a diretta disposizione della Comunità e nel cui ambito l'unico ruolo attribuito agli Stati membri è quello di esattori. Oltre a ciò e più specificamente (ma approfondirò in seguito la tesi della ricorrente), la Commissione invoca la locuzione « se necessario » con cui inizia l'art. 10, n. 2, e che ai fini interpretativi sarebbe più importante del verbo prescelto per contraddistinguere l'azione della ricorrente; essa si richiama allo spirito del regolamento, che è quello di rendere possibile l'efficace gestione finanziaria e la regolare gestione di cassa; si riferisce al contesto del regolamento, ove particolarmente importanti sono l'art. 10, n. 1, e l'art. 12, n. 2, ed è segnatamente dell'opinione che a favore della sua interpretazione vi siano considerazioni di « efficacia pratica ».
19.
Il convenuto contesta con vigore che l'art. 10, n. 2, crei un vero e proprio obbligo per gli Stati membri. A suo parere gli Stati membri invitati ai sensi dell'art. 10, n. 2, — in forza dell'art. 5 del trattato CEE — devono semplicemente collaborare con la ricorrente; essi, cioé, qualora si siano convinti della giustezza della sua richiesta, devono fare tutto il possibile per rispondere favorevolmente (« use their best endeavours to respond affirmatively »). A sostegno di tale assunto (che pertanto non significa piena libertà degli Stati membri di aderire o non aderire all'invito della ricorrente), il convenuto si richiama in particolare al verbo usato nell'art. 10, n. 2, per designare l'atto della Commissione, verbo che in tutte le versioni linguistiche non esprimerebbe coercizione adeguata proprio con riferimento ad obblighi di natura finanziaria. Esso si sente confortato nella sua interpretazione dalla comparazione con le espressioni usate nell'art. 175, 2° comma, del trattato CEE e dal fatto che la corrispondente disposizione con cui l'art. 11, n. 2 del regolamento n. 2/71 di attuazione della decisione 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità, disciplinava l'accreditamento anticipato di risorse future, era redatta in termini chiaramente più imperativi, come anche altri commi dell'art. 10 del regolamento n. 2891/77 in cui si indicano chiari obblighi giuridici.
20.
Essa sostiene inoltre che la propria ricostruzione dell'art. 10, n. 2, non mette affatto in pericolo l'efficacia della gestione finanziaria. A parte il fatto che la ricorrente potrebbe sempre contare sulla buona volontà degli Stati membri, la quale nel maggio 1983 non era mancata nemmeno al Regno Unito, essa infatti avrebbe in ogni caso l'illimitato potere ex art. 12, n. 2, di superare l'attivo dei suoi conti e per di più secondo modalità esattamente adeguate ai bisogni, per quanto attiene ai tempi e agli importi (mentre nel caso dell'art. 10, n. 2, si trattava solo di un accredito anticipato di un mese, di importi generalmente molto rilevanti, che, in quella misura, potevano essere non assolutamente indispensabili).
21. b)
In merito a questa controversia si deve innanzitutto ammettere che la ricorrente ha giustamente messo in risalto che nel sistema attualmente vigente non si ha più a che fare con contributi finanziari, cioè con versamenti da parte degli Stati membri, bensì con entrate automaticamente spettanti alla Comunità, rispetto alle quali gli Stati membri hanno solo poteri di esazione (per l'esercizio dei quali l'art. 3 della decisione 21 aprile 1970 concede loro a titolo di spese di riscossione il rimborso di determinate somme). È una circostanza che deve essere tenuta presente nell'interpretazione di tutte le disposizioni del regolamento in questione. In linea di principio essa comporta una maggiore propensione per l'interpretazione estensiva, allorché si ricostruiscono i poteri comunitari in relazione alle modalità con cui gli Stati membri mettono a disposizione le risorse della Comunità.
22.
Per contro il convenuto deve ammettere che il suo atteggiamento di principio nei riguardi del problema in esame è tale da suscitare dubbi. Non è certo pertinente parlare di « pagamenti supplementari » (pag. 5 del controricorso) in relazione all'art. 10, n. 2, del regolamento n. 2891/77 e scomodare il principio costituzionale del necessario intervento del Parlamento per disporre del pubblico danaro, a proposito di simili « obblighi di natura finanziaria » degli Stati membri. Un'impostazione del genere è palesemente in contrasto con la situazione oggi vigente e non può quindi pretendere alcuna considerazione nell'opera interpretativa cui siamo chiamati.
23. e)
Poiché nell'argomentazione del convenuto si dà risalto a considerazioni di natura linguistica (com'è noto esso sostiene che il verbo usato nell'art. 10, n. 2 e la formulazione di tale norma, nel complesso costituiscono argomenti a favore dell'inesistenza di un obbligo assoluto degli Stati membri) vorrei dare la precedenza a questo punto.
24. aa)
In proposito si deve senz'altro concedere che è possibile immaginare locuzioni più chiare per esprimere univocamente l'idea di un obbligo degli Stati membri, rispetto a quelle effettivamente adoperate nell'art. 10, n. 2, e segnatamente la semplice forma assertiva usata nelle versioni francese, italiana ed olandese della corrispondente disposizione dell'art. 11, n. 2, del regolamento n. 2/71 (nel quale del resto si usarono, nelle versioni italiane e francese anche i termini, più imperativi, di « demande » e « richiesta ») e nelle disposizioni dell'art. 10, nn. 1, 3 e 5 del regolamento n. 2891/77, direttamente rivolte agli Stati membri.
25. bb)
A dire il vero si deve anche osservare, a questo riguardo, che contrariamente all'opinione del convenuto, non in tutte le versioni linguistiche dell'art. 10, n. 2, si è lontani dal concetto di obbligo degli Stati membri. Ciò non vale certamente per la redazione del testo tedesco, dal momento che il termine « Ersuchen » include senz'altro un obbligo del destinatario [come si può desumere ad esempio dai §§ 156 e seguenti della legge sull'ordinamento giudiziario (Gerichtsverfassungsgesetz), che disciplinano la richiesta di rogatoria (Rechtshilfeersuchen)]. Mi si assicura che lo stesso si può dire della versione greca, nella quale viene usato un verbo che esprime una prescrizione vincolante.
26.
Inoltre, per quanto riguarda la versione francese e danese, appare istruttiva una comparazione con l'espressione usata nell'art. 175 del trattato CEE (certo in un senso diverso dal convenuto, che pure si è valso della stessa comparazione ai fini della sua tesi. È difatti interessante che le due lingue di cui sopra si servano nell'art. 175, 2° comma, (ove è prescitta la richiesta di agire che necessariamente precede un ricorso contro un comportamento omissivo), dello stesso verbo adoperato nell'art. 10, n. 2, del regolamento n. 2891/77 ( 1 ). Anche se, come ha giustamente osservato il convenuto non nasce alcun obbligo dalla richiesta di agire rivolta ad un'istituzione in forza dell'art. 175, n. 2, ciò è tuttavia degno di nota poiché questa norma esprime l'idea che, secondo il richiedente, l'istituzione interpellata aveva l'obbligo di agire. Se chiariamo questi elementi interpretativi alla luce di concetti che emergono anche dall'art. 10, n. 2, siamo sicuramente autorizzati a concludere che anche in questa seconda norma si voleva esprimere l'idea di un obbligo giuridico.
27. ce)
Poiché però secondo altre versioni linguistiche si impone piuttosto un'interpretazione non inclusiva di un obbligo giuridico degli Stati membri, in linea di principio conviene ricordare che argomenti filologici come quelli che siamo ora chiamati ad affrontare hanno a priori solo un'importanza ridotta nell'indagine interpretativa su testi comunitari la cui preparazione non può svolgersi nello stesso modo delle codificazioni nazionali, a causa del crescente numero di lingue utilizzate (1951: una; 1957: quattro; 1972: sei; 1979: sette; 1985: nove — nel predisporre il regolamento qui oggetto d'interpretazione, le lingue ufficiali da prendere in considerazione erano sei). In questo caso dobbiamo piuttosto dar rilievo, ai fini interpretativi, a considerazioni sulla « ratio » di una disposizione nonché al contesto complessivo.
28.
Se ciò conduce ad un determinato risultato interpretativo (e per il caso in esame passeremo a parlarne subito), sugli aspetti linguistici ci si può ancora soltanto chiedere se detto risultato sia anche compatibile con il tenore letterale della norma, vi rientri ancora, oppure se in tal modo si dovrebbe far violenza al tenore letterale stesso. Accettando l'esistenza di un obbligo giuridico degli Stati membri, l'ultima ipotesi, come ho appreso, non dovrebbe tuttavia ammettersi in nessuna versione linguistica; in effetti l'idea di un obbligo giuridico degli Stati membri non è esclusa a priori da nessuna delle espressioni usate nelle varie lingue.
29. d)
Se poi si esaminano nei particolari le considerazioni che emergono dallo spirito del regolamento e dal suo contesto complessivo, penso si debba riconoscere che la ricorrente ha dalla sua gli argomenti migliori.
30. aa)
È importante che il diritto comunitario affidi ad essa la responsabilità della gestione finanziaria e contabile delle entrate delle Comunità. Se in una determinata situazione essa ravvisa la necessità che per coprire urgenti esigenze di tesoreria (a ciò alludono le parole iniziali dell'art. 10, n. 2: « se necessario »), risorse proprie della Comunità vengano messe a disposizione anticipatamente e lo comunica agli Stati membri, mi sembra semplicemente assurdo lasciare a questi, il cui giudizio in materia è meno attendibile, il potere di opporsi nonché determinanti diritti di cogestione nell'amministrazione di fondi che non spettano agli Stati membri, ma alla Comunità.
31.
È soprattutto lecito chiedersi a questo proposito che cosa debba poi controllare un Parlamento nazionale palesemente ormai privo di competenza in fatto di risorse proprie della Comunità. Neppure mi convince la tesi che gli Stati membri dovrebbero avere perlomeno la possibilità di far valere la mancanza di necessità di somme notevoli come quelle che vengono in questione ex art. 10, n. 2, e che invece una situazione specifica potrebbe essere superata facendo ricorso all'art. 12, n. 2 (di cui parlerò). In effetti si può senz'altro supporre che ciò sia valutato dalla stessa ricorrente in occasione dell'esame delle esigenze di cassa e che essa non si valga dell'art. 10, n. 2, nel caso di difficoltà finanziarie di poco conto.
32. bb)
È inoltre rilevante la stretta connessione normativa in base alla quale s'impone la riflessione che il n. 2 dell'art. 10 dev'essere posto in relazione con il n. 1 (secondo il quale l'iscrizione a credito delle risorse proprie accertate avviene automaticamente, al più tardi entro il 20 del secondo mese successivo a quello durante il quale il diritto è stato accertato). D'accordo con la ricorrente, si può dunque ravvisare nell'art. 10, n. 2, un completamento del n. 1, ammettendo perciò (dato che nemmeno ex art. 10, n. 1, gli Stati membri hanno alcun diritto di cogestione finanziaria) che pure nella materia disciplinata dal n. 2 i poteri della ricorrente siano da considerare cogenti e non relativizzati ed attenuati nel senso sostenuto dal convenuto.
33. cc)
L'art. 12, n. 2, del regolamento n. 2891/77, cui si è or ora accennato e che ho citato all'inizio, deve essere considerato particolarmente importante ai fini della retta comprensione del regolamento di cui ci stiamo occupando. È pacifico che esso, come ammette lo stesso convenuto, attribuisce alla ricorrente il potere assoluto ed illimitato di prelevare, se necessario, al di là delle somme accreditate sui suoi conti presso le banche centrali nazionali. Avuto riguardo a tale esteso potere, che per di più non concerne risorse proprie della Comunità, bensì, per così dire, un'intervento su fondi nazionali, appare incoerente ed illogico che dall'art. 10, n. 2, avente ad oggetto solo l'iscrizione anticipata di importi in ogni caso spettanti alla Comunità e che ha perciò una meno ampia incidenza, si voglia desumere che la Commissione disponga solo di poteri limitati.
34.
Il convenuto, nella cui argomentazione si fa ricorso anche all'art. 12, n. 2 (com'è noto, a suo parere esso provvede a che la ricorrente non si trovi in una situazione critica, anche nel caso di opposizione degli Stati membri all'invito di cui all'art. 10, n. 2, il quale rappresenterebbe così soltanto una possibilità in subordine) deve consentire che il suo modo di vedere il nesso fra le due norme non appare convincente. In effetti già l'uso della locuzione « se necessario » nell'art. 10, n. 2, milita contro la sua tesi di un nesso fra le disposizioni suddette ed a favore dell'autonomia di ciascuno dei meccanismi normativi ivi predisposti: sarebbe infatti difficile ipotizzare una simile necessità qualora si considerasse prioritario il ricorso all'art. 12, n. 2, nel caso di situazione critica delle finanze comunitarie. È inoltre difficilmente concepibile che il legislatore abbia voluto considerare normale il regime, per così dire, di conti in rosso, il valersi del quale è certo malagevole per la Comunità, attribuendogli per di più la precedenza rispetto alla richiesta anticipata di risorse proprie. È perciò molto più plausibile (e confortato anche dall'appartenenza delle due disposizioni a titoli diversi del regolamento) la tesi che ciascuna di esse abbia la sua autonoma funzione: in linea di principio l'art. 10, n. 2, verrebbe in considerazione nel caso di deficit transitorio, mentre l'art. 12, n. 2 sarebbe piuttosto deputato alla soluzione di problemi strutturali di lungo termine, poiché prescrive che gli Stati membri siano previamente informati e non dispone (al contrario dell'art. 10, n. 2, 2° comma) una successiva compensazione. Sono argomenti che vanno contro l'interpretazione restrittiva dell'una disposizione (art. 10, n. 2) con riferimento all'altra (art. 12, n. 2) e che riguardo alla portata dei poteri della ricorrente, rendono piuttosto preferibile un'interpretazione parallela delle due norme.
35. dd)
Infine si possono addurre a favore della tesi della ricorrente anche considerazioni relative alla e. d. efficacia pratica della disposizione da interpretare o, altrimenti detto, considerazioni che chiariscono come la tesi del convenuto condurrebbe a problemi e difficoltà che non si possono supporre voluti o messi in conto dal legislatore.
36.
Così, quando il convenuto sostiene che la ricorrente dovrebbe convincere gli Stati membri della necessità del ricorso all'art. 10, n. 2 e che questi sarebbero poi tenuti a fare il possibile per rispondere positivamente al suo invito, gli si può obiettare anzitutto che dandosi un caso di necessità nel senso dell'art. 10, n. 2, spesso non c'è molto tempo per lunghe e complesse discussioni con gli Stati membri nel senso di un lavoro di convincimento (prescindendo completamente dall'ipotesi che fra l'altro dovrebbero intervenire anche i parlamenti nazionali, il che potrebbe produrre ulteriori ostacoli qualora questi fossero nella provvisoria impossibilità di funzionare).
37.
Si può inotre rilevare che non è contemplata alcuna procedura di accordo fra gli Stati membri, onde assicurare un atteggiamento unitario. Il lavoro di convincimento svolto dalla ricorrente potrebbe dunque portare a posizioni differenziate. Pure non sarebbe certo auspicabile che il ricorso all'art. 10, n. 2 producesse effetti diversi nei vari Stati membri (se ad esempio, alcuni Stati membri accogliessero l'invito della ricorrente sì da coprire eventualmente i bisogni di tesoreria e rendere inutile l'ulteriore ricorso all'art. 12, n. 2, gli Stati membri che avessero opposto un rifiuto si troverebbero a godere di ingiustificati vantaggi).
38.
Non ultima è la considerazione che potrebbero presentarsi notevoli problemi, nel caso in cui la diversa reazione degli Stati membri rendesse necessario ricorrere anche all'art. 12, n. 2. Da una parte dopo vani tentativi posti in essere dalla ricorrente appellandosi all'art. 10, n. 2, potrebbe infatti non rimanere tempo sufficiente per la preventiva informazione degli Stati membri imposta dall'art. 12, n. 2. Dall'altra, l'art. 12 nulla dice in ordine alla necessità di superare simili situazioni riequilibrandole; essa quindi per quanto dispone al n. 3 (in ogni caso, di difficile applicazione pratica secondo le informazioni della ricorrente) è stato pensato chiaramente per situazioni di uniforme applicazione nei confronti di tutti gli Stati membri, per cui non è agevole comprendere come si potrebbe, basandosi su di esso, tener conto adeguatamente di risorse proprie accreditate in anticipo.
39. e)
Tutto ciò mi porta a concludere che l'art 10, n. 2, del regolamento n. 2891/77 può essere correttamente interpretato solo nel senso che da una richiesta della ricorrente in base ad esso manifestata, nasce in capo agli Stati membri un obbligo incondizionato. Con il che resta anche accertato che non avendo accolto la richiesta della ricorrente dell'aprile 1983, il Regno Unito ha commesso un'infrazione del diritto comunitario ai sensi dell'art. 169 del trattato CEE, per aver trasgredito norme comunitarie direttamente vincolanti.
40.
3) La ricorrente chiede altresì che si accerti che il Regno Unito ha illegittimamente rifiutato il pagamento degli interessi di cui all'art. 11 del regolamento n. 2891/77.
41. a)
L'interpretazione del regolamento comunitario a tal fine necessaria, in sé non appare per niente problematica. L'unico presupposto è il ritardo nell'accreditamento (come è stato sottolineato anche nella sentenza resa nella causa 303/84 ( 2 )). Se l'invito della ricorrente ad anticipare detto accreditamento ex art. 10, n. 2, fonda un obbligo assoluto degli Stati membri, la sua mancata osservanza concreta sicuramente una fattispecie ricompresa nell'art. 11.
42.
In ogni caso non può qui trovare accoglimento l'obiezione del convenuto che potrebbero nascere problemi dal fatto che l'art. 11 non indica un importo determinato e che nel caso di specie la ricorrente ha dapprima calcolato gli interessi sulla base dell'importo definitivamente addebitabile al convenuto. Secondo l'art. 10, n. 2, si tratta soltanto di somme stimate anticipatamente. Esse possono sempre essere accertate (nel caso in esame, è vero, furono notificate alla ricorrente solo a procedimento iniziato, ma vennero subito accettate) e calcolarne gli interessi a norma dell'art. 11 del regolamento, non comporta di certo alcun problema.
43.
Non si può inoltre ammettere che l'applicazione dell'art. 11 all'importo indicato nell'art. 10, n. 2, venga messa in dubbio adducendo che le somme stimate in base all'art. 10, n. 2 potrebbero essere maggiori di quelle notificate in via definitiva, ma che ciononostante nessun interesse potrebbe essere reclamato, oppure ricollegandosi al fatto che qualora l'importo provvisoriamente stimato sia inferiore a quello definitivamente accertato non è contemplato il pagamento di alcun interesse sulla differenza. È ben vero che simili circostanze potrebbero portare in singoli casi a risultati non del tutto equi. Non per questo, però, si può negare che la fattispecie dell'art. 10, n. 2, comporti l'obbligazione di pagare gli interessi, né ammettere che quella norma manchi di un mezzo di coazione. È possibile anzi affermare che la ripetuta applicazione del regolamento in circostanze diverse porta a lungo andare ad una certa compensazione.
44.
Un ulteriore argomento del convenuto fa riferimento al fatto che nel caso di importi provvisoriamente accreditati in misura troppo elevata, non spettano interessi. La situazione non equilibrata dal punto di vista della corresponsione di interessi che ne deriva, costituisce tuttavia un fenomeno consueto nella finanza pubblica.
45. b)
Non essendovi quindi niente da eccepire, in linea di principio, all'applicazione dell'art. 11 agli importi da accreditare ex art. 10, n. 2, resta ancora da esaminare se nella fattispecie (che rappresenta il primo caso di applicazione dell'art. 10, n. 2), vi sia una ragione che vi osti. Questa secondo il convenuto dovrebbe consistere nel fatto che essa era in buona fede e che la situazione giuridica non era del tutto chiara; esso ricorda in proposito la sentenza nella causa n. 2/84 ( 3 ), a tenore della quale nonostante lo Stato membro convenuto fosse rimasto soccombente in un procedimento per inadempimento ex art. 169 del trattato CEE, ciascuna delle parti ha dovuto sopportare le proprie spese poiché la disposizione da interpretare non era sufficientemente chiara.
46.
Sebbene l'art. 11 non indichi come presupposti di applicazione elementi soggettivi quali l'intenzionalità o la colpa, non si può respingere a priori come errata la tesi avanzata dal convenuto e che si traduce in qualcosa di simile alla figura penalistica dell'errore sull'antigiuridicità del fatto. In forza dell'art. 11, infatti, non si sottrae forse solo il vantaggio derivante allo Stato membro dal ritardo nell'accreditamento ma qualcosa di più, poiché gli interessi sono calcolati ad un tasso pari al tasso di sconto più elevato applicato negli Stati membri. Riguardo all'art. 10, n. 2, del regolamento 2891/77, non si può fondatamente parlare di una reale mancanza di chiarezza che verrebbe eliminata solo dalla pronunzia della Corte. Secondo i già indicati metodi d'interpretazione dei testi comunitari, basandosi cioè sullo spirito e sull'intero sistema del regolamento, come si desumono da tutte le versioni linguistiche, non poteva esserci alcun serio dubbio né sussistere alcun ragionevole motivo per ritenere valido il punto di vista del convenuto (fondato essenzialmente sul verbo « to invite »). È comunque significativo che nessun altro Stato membro ha respinto l'invito della ricorrente, né si deve dimenticare che solo l'idea del necessario intervento del parlamento nazionale, un'idea del tutto estranea al contesto della messa a disposizione anticipata di risorse proprie della Comunità, ha condotto in Gran Bretagna a disattendere detto invito.
47. e)
Perfino se si seguisse il punto di vista del convenuto e contrariamente alla tesi qui sostenuta, si ritenesse non completamente chiara la situazione di diritto, non si avrebbe, malgrado ciò, il risultato auspicato dal convenuto. Esso non ha tenuto conto, pur conoscendola perfettamente, la tesi della ricorrente in punto di diritto ed in tal modo ha messo in conto sia l'eventualità di una vittoria sia il rischio di soccombere. Non avendo avuto successo con la sua opposizione, esso deve accettare le conseguenze giuridiche di questa causa, fra cui anche la corresponsione degli interessi maturati. Non è del tutto inesplicabile, ma infine non giustificato, che il tasso stabilito venga inteso come una sanzione. Esso deve in ogni caso assicurare l'assoluta osservanza degli obblighi comunitari e questo ha fatto, ad eccezione del caso in esame. Detto tasso d'interesse era noto al convenuto. Nondimeno esso ha affrontato il rischio del processo. Se ora deve sopportare anche questo rischio, ciò non è né iniquo né « unfair ».
48. d)
Si deve dunque accogliere anche la domanda della ricorrente che sia dichiarato altresì illegittimo il rifiuto del convenuto di pagare interessi sull'importo da accreditare anticipatamente il 15 maggio 1983 (a detto pagamento si era già fatto riferimento il 31 maggio 1983).
C — 49.
Dopo tutto quanto precede posso solo proporre di accogliere il ricorso della Commissione e conformemente dichiarare che il convenuto è venuto meno agli obblighi impostigli dal trattato CEE, per non aver accolto l'invito di cui all'art. 10, n. 2, 1° comma, del regolamento del Consiglio 19 dicembre 1977, n. 2891/77, recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità, e per aver rifiutato il pagamento degli interessi dovuti ex art. 11 di detto regolamento. Visto l'esito della causa, anche le relative spese devono essere poste a carico del convenuto.
( *1 ) Traduzione dal tedesco
( 1 ) Versione francese: «invitée»; versione danese: «opfordret ».
( 2 ) Sentenza 20 marzo 1986, causa 303/84, Commissione/Repubblica federale di Germania, Race. 1986, pag. 1171.
( 3 ) Sentenza 28 marzo 1985, causa n. 2/84, Commissione/Repubblica italiana, Racc. 1985, pag. 1127.
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