CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
del 21 gennaio 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il 7 e l'11 ottobre 1982 la società Conegate Ltd tentava di importare nel Regno Unito attraverso l'aereoporto di Heathrow alcune partite di merce definite nelle lettere di vettura e nelle fatture « manichini da vetrina ». La Conegate sosteneva che, dato il loro realistico aspetto fisico, detti oggetti venivano venduti come manichini per l'esposizione di vestiti e biancheria intima femminili. Tuttavia le autorità doganali esaminavano la merce e constatavano che essa consisteva in varie bambole gonfiabili di gomma a grandezza naturale e denominate variamente « Love Love Dolls », « Miss World Specials » e « Rubber Ladies »; vi era inoltre un certo numero di cosiddetti « Sexy Vacuum Flasks ».
Le autorità doganali sequestravano detti articoli in quanto indecenti ed osceni ai sensi della section 42 del Customs Consolidation Act (testo unico delle leggi doganali) del 1876 e pertanto passibili di confisca a norma del Customs and Excise Management Act (legge sull'amministrazione delle dogane e delle accise) del 1979. L'11 maggio 1983, in esito al procedimento, di natura civile, da loro promosso, esse ottenevano dalla Magistrates' Court un'ordinanza che disponeva la confisca delle merci. Detta ordinanza veniva confermata in sede di appello dalla Crown Court. Tanto la Magistrates' Court quanto la Crown Court consideravano le merci articoli osceni ai sensi della section 42 della legge del 1876. La Crown Court dichiarava: « Le bambole, una volta gonfiate, mostrano sembianze quasi a grandezza naturale del corpo adulto femminile con orifizi, uno dei quali dotato di vibratore, costituito da un dispositivo elettrico collegato con la testa (e) con finti peli pubici ». Questa Corte, naturalmente, non rileva il se detti oggetti fossero osceni od indecenti. Tuttavia la Crown Court riteneva inoltre che la loro confisca non fosse in contrasto con la corretta applicazione degli artt. 30 e 36 del trattato CEE.
Quest'ultima questione giungeva dinanzi alla Queen's Bench Division della High Court in seguito ad un appello volto alla riforma della sentenza per errore di diritto. Detto organo giurisdizionale considerava che per emettere la sentenza era necessario risolvere alcune questioni che rientravano nell'ambito di applicazione dell'art. 177 del trattato. Esso ha sollevato quattro questioni, le prime tre delle quali recitano come segue:
1)
Qualora in uno Stato membro viga un divieto tassativo di importazione di determinati articoli provenienti da un altro Stato membro, in quanto detti articoli sono indecenti od osceni, se, affinché nello Stato membro importatore non sussista un « commercio lecito » di detti articoli ai sensi dei punti 21 e 22 della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa 34/79, Henn and Darby, Race. 1979, pag. 3795,
a)
sia sufficiente che detti articoli possano venire fabbricati e messi in commercio nello Stato membro importatore, con riserva soltanto di:
i)
un divieto tassativo di spedizione a mezzo posta,
ii)
un limite alla loro esposizione al pubblico e
iii)
un sistema di licenze per la vendita a clienti di età non inferiore ai 18 anni, in determinate zone dello Stato membro, sistema che non intacca in alcun modo il diritto sostanziale in materia di indecenza od oscenità in detto Stato membro;
oppure
b)
sia necessario un divieto assoluto di fabbricazione o di messa in commercio di detti articoli nello Stato membro importatore.
2)
Qualora nello Stato membro importatore sussista un « commercio lecito » di articoli soggetti ad un divieto nazionale tassativo di importazione da un altro Stato membro in quanto sono indecenti od osceni, se lo Stato membro importatore possa invocare motivi di moralità pubblica, in base all'art. 36 del trattato CEE, per vietare l'importazione da un altro Stato membro di detti articoli in quanto sono indecenti od osceni, oppure se detto divieto costituisca un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione al commercio fra Stati membri.
3)
Se il divieto di importazione di articoli indecenti od osceni stabilito dalla sezione 42 del Customs Consolidation Act (testo unico delle leggi doganali) del 1876 costituisca un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio ai sensi dell'art. 36 del trattato CEE in quanto si applica ad articoli vietati a norma di detta legge, ma non vietati a norma dell'Obscene Publications Act (legge sulle pubblicazioni oscene) del 1959.
La questione fondamentale riguarda pertanto l'applicabilità dell'art. 36 del trattato, come interpretato dalla Corte nella sentenza pronunziata nella causa 34/79 Regina/Henn e Darby, (Race. 1979, pag. 3795), poiché la Conegate, il governo del Regno Unito e la Commissione concordano nel ritenere che l'esercizio della suddetta facoltà di sequestro costituisca prima facie una restrizione quantitativa delle importazioni ai sensi dell'art. 30 del trattato.
Sebbene nelle questioni sollevate si faccia innanzitutto riferimento alla predetta sentenza della Corte, mi sembra più utile iniziare coll'esaminare l'art. 36 del trattato, il quale dispone, fra l'altro, che le disposizioni dell'art. 30 « lasciano impregiudicati i divieti e le restrizioni all'importazione ( ... ) giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza ( ... ). Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri ».
Da parte mia ritengo che la prima questione da risolvere con riguardo all'art. 36 consista nel se un determinato provvedimento sia giustificato da motivi di moralità pubblica. Solo se lo sia si pone la seconda questione, cioè quella del se il divieto sia un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata del commercio fra gli Stati membri. Quest'ultima questione potrebbe porsi, per esempio, qualora fosse sostenuto che la moralità pubblica o l'ordine pubblico, sebbene invocabili, non sono la vera ragione del divieto.
A proposito di quella che ritengo essere la prima questione, dalla sentenza della Corte nella causa Henn and Darby emerge chiaramente che nello stato attuale del diritto comunitario spetta agli stessi Stati membri stabilire i propri criteri di moralità pubblica e di legiferare conformemente ad essi, anche se ne deriva che le leggi di uno Stato membro sono più restrittive di quelle adottate da altri Stati membri poiché i criteri variano da un luogo all'altro e perfino da un'epoca all'altra.
E anche evidente, a mio avviso, che le restrizioni o i divieti relativi alle pubblicazioni, agli oggetti o alle attività oscene ed indecenti possono essere giustificati da motivi di moralità pubblica.
D'altra parte, l'art. 36 del trattato è sempre stato interpretato ed applicato restrittivamente, e mi sembra che lo Stato membro il quale stabilisca il divieto sia tenuto a giustificarlo. Quando si tratta della moralità pubblica lo Stato membro, sebbene possa stabilire i propri criteri, deve, a mio avviso, nel giustificare un divieto di importazione, farlo con riferimento alle circostanze ricorrenti, e alla stregua dei criteri da esso adottati, nel suo territorio per quanto riguarda la produzione e la distribuzione delle analoghe merci nazionali.
Il governo del Regno Unito sostiene, basandosi sulla sentenza della Corte nella causa Henn and Darby, di avere il diritto, nell'ambito dell'art. 36, di adottare quella che viene denominata « concezione unitaria ». Esso potrebbe applicare gli stessi criteri, per quanto riguarda le restrizioni delle importazioni, nell'intero territorio del Regno Unito, anche se detti criteri non sono applicati uniformemente in ogni parte del Regno Unito per quanto concerne la produzione e la distribuzione delle merci nazionali. Per essere efficace dovunque, sostiene detto governo, il divieto d'importazione può e anzi deve, corrispondere al criterio più severo applicato nel paese.
Secondo me, questo argomento è valido quando sia evidente che, anche se sussistono divergenze tra le norme vigenti nelle varie parti di uno Stato membro, e anche se possono esservi eccezioni, esistono leggi che vietano o limitano, per motivi di moralità pubblica, la produzione nazionale e la distribuzione delle merci la cui importazione si vuole vietare. Questo, ritengo, è in grandi linee l'orientamento adottato nella causa Henn and Darby, in cui la Corte ha considerato che il divieto era giustificato da motivi di moralità pubblica poiché implicava l'applicazione degli stessi criteri valevoli per la produzione nazionale.
Come la Corte ha affermato, nel punto 21 della motivazione, « prescindendo dalle divergenze delle norme che vanno applicate in materia nelle varie parti costitutive del Regno Unito, e nonostante talune eccezioni di portata limitata che esse stabiliscono, dette leggi hanno, nel loro complesso, lo scopo di vietare o, almeno, di frenare la produzione e il commercio di pubblicazioni o di oggetti di natura indecente od oscena ».
Non interpreto il riferimento agli « oggetti » contenuto nel punto citato nel senso che esso ricomprende tutti gli oggetti. La causa riguardava principalmente l'Obscene Publications Act (legge sulle pubblicazioni oscene) del 1959, che nella sezione 1, n. 2), dispone: «si intende per oggetto qualsiasi tipo di oggetto che contenga o incorpori materiale da leggere e/o da guardare, qualsiasi registrazione sonora e qualsiasi pellicola o altra riproduzione di immagine o d'immagini ». In quella causa la Corte si occupò di oggetti in quel senso, cioè di pubblicazioni e di pellicole, e non di altri oggetti del tipo di cui trattasi nella fattispecie. Inoltre, dalle conclusioni dell'avvocato generale, a pag. 3819, emerge che le pellicole e le fotografie erano molto diverse dagli oggetti qui considerati. In particolare, esse rappresentavano atti che, comunque, erano di per sé sanzionabili dal giudice penale, prescindendo completamente dal fatto che le riproduzioni erano state considerate oscene o indecenti.
D'altra parte, non mi sembra che un divieto di importazione possa essere giustificato, con riferimento all'art. 36, per motivi di moralità pubblica a meno che, con legge od atto amministrativo, non sia applicato un criterio grosso modo analogo per le importazioni e per la produzione nazionale. Adottare una norma per le importazioni e una norma diversa per la vendita di merci nazionali, che combinate fra loro impediscono le importazioni da altri Stati membri ma consentono la vendita di prodotti nazionali, non è, a mio avviso, sufficiente per giustificare il divieto d'importazione ai sensi dell'art. 36.
Tale modo di vedere mi sembra coerente ed in linea con l'orientamento seguito dalla Corte in merito all'ordine pubblico, quale emerge dalla sentenza pronunciata nelle cause riunite 115 e 116/81, Adoui e Cornuaille/Belgio (Race. 1982, pag. 1665). Nel punto 8 della motivazione di detta sentenza la Corte ha dichiarato:
« Benché il diritto comunitario non vincoli gli Stati membri ad osservare una scala uniforme di valori in merito alla valutazione dei comportamenti che possono considerarsi contrari all'ordine pubblico, va tuttavia rilevato che un comportamento non può considerarsi abbastanza grave da legittimare restrizioni all'accesso o al soggiorno, nel territorio di uno Stato membro, del cittadino di un altro Stato membro nel caso in cui il primo Stato non adotti misure repressive o altresì provvedimenti concreti ed effettivi volti a reprimerlo, ove lo stesso comportamento sia posto in essere dai propri cittadini ».
Come il rappresentante del Regno Unito ha giustamente ammesso, sarebbe certamente errato seguire, in materia di moralità pubblica, un orientamento diverso da quello adottato per l'ordine pubblico.
Nell'accertare se siano applicati criteri grosso modo analoghi, non si deve, naturalmente, adottare l'ottica del dottore medioevale e non si deve esigere che siano adottate per le importazioni le stesse modalità e le stesse disposizioni vigenti nei confronti della produzione nazionale, né, mi sembra, il divieto della produzione e delle vendite delle merci nazionali deve essere assoluto per giustificare il divieto d'importazione. Si possono ammettere eccezioni limitate, come la Corte ha rilevato nella causa Henn and Darby, in cui è risultato che in base al diritto nazionale talune pubblicazioni potevano essere esentate dal divieto per motivi letterari o scientifici, anche se ciò non valeva per la merce importata. Secondo me è la sostanza dei criteri adottati che conta.
Qual è dunque la situazione nell'ordinamento del Regno Unito? La High Court ha accertato, come la Crown Court, che le merci di cui trattasi nella fattispecie potevano essere prodotte lecitamente nello Stato membro e potevano essere smerciate o vendute in determinati negozi.
L'interpretazione del diritto britannico non spetta a questa Corte. Tuttavia, le parti convengono sul fatto che nelle varie parti del Regno Unito vigono norme diverse.
Ad un estremo vi è l'Irlanda del Nord, in cui la sola normativa pertinente è manifestamente il Post Office Act (legge sul servizio postale) del 1953 che si limita a vietare la spedizione per posta di oggetti osceni ed indecenti. All'altro estremo vi è l'isola di Man, che deve considerarsi parte del Regno Unito per i fini che qui rilevano. La vendita, la distribuzione e l'esposizione a scopo di lucro di materiale osceno e indecente sono ivi vietate in forza dell'Isle of Man (Obscene Publications and Indecent Advertisements) Act (legge sulle pubblicazioni oscene e sugli annunci pubblicitari indecenti) del 1907.
Non vi è accordo tra la Conegate Ltd da un lato, e il governo del Regno Unito e la Commissione, dall'altro, quanto alla situazione in Scozia. Il governo del Regno Unito e la Commissione sostengono che, oltre alle leggi vigenti in Inghilterra e nel Galles, la sezione 51 del Civic Government (Scotland) Act (legge scozzese sulle attività civiche) del 1982 vieta la vendita di oggetti osceni e indecenti, come quelli di cui alla fattispecie. La Conegate Ltd non ritiene che la suddetta sezione 51 disponga in tal senso. Tuttavia la maggior parte del Regno Unito è costituita dall'Inghilterra e dal Galles. I partecipanti al presente procedimento ammettono che la produzione e la vendita di detti oggetti non è vietata dall'Obscene Publications Act del 1959, legge di cui trattavasi nella causa Henn and Darby. Non è stata fatta menzione di altre leggi o di altri atti che vietino la fabbricazione o il possesso di siffatte merci, né esiste un divieto di principio di vendere o distribuire le merci di cui trattasi — ammesso che esse abbiano natura oscena o indecente — anche se queste non possono essere spedite per posta né essere esposte in luoghi pubblici o in modo tale da essere visibili in luogo pubblico, ai sensi dell'Indecent Displays (Control) Act (legge sul controllo dell'esposizione di materiale indecente) del 1981.
Inoltre, in forza del Locai Government (Miscellaneous Provisions) Act (legge contenente disposizioni miscellanee per l'amministrazione locale) del 1982, le autorità locali sono autorizzate ad attuare l'allegato 3 della stessa legge. Nelle zone in cui detta normativa ha trovato attuazione è necessario, per adibire un locale a sex shop, ottenere un'autorizzazione e osservare le condizioni stabilite dall'autorità locale. Il sex shop è definito « locale ( ... ) adibito all'attività commerciale consistente prevalentemente nella vendita, nel noleggio, nello scambio, nel prestito, nell'esposizione o nella dimostrazione: a) di articoli sessuali, o b) di altri oggetti da usare in relazione a — o allo scopo di — stimolare o incentivare l'attività sessuale. La violazione di tali disposizioni costituisce reato. Sebbene l'interpretazione di questa normativa riguardante l'Inghilterra e il Galles rientri, come ha detto, nella competenza del giudice nazionale, risulta, come è ammesso dalle parti e come è spiegato succintamente nell'ordinanza della High Court, che nel caso in cui l'allegato sia stato applicato, le merci di cui trattasi possono essere vendute nei sex shops autorizzati e in conformità alle condizioni previste, e in ogni caso non ai minori di 18 anni, e nei locali non autorizzati purché la vendita di tali oggetti non costituisca la principale attività ivi svolta.
Questa è solo una descrizione parziale della situazione. Nel caso in cui l'allegato non sia attuato, le merci possono essere vendute, a quanto pare, in qualsiasi locale. Non sono disponibili dati circa il numero delle autorità locali che hanno attuato la legge di cui trattasi, ma sembra pacifico che una parte notevole di esse, se non la maggioranza, non l'ha fatto.
Pertanto, sebbene non vi sia alcun dubbio che la normativa del Regno Unito contro il materiale osceno e indecente è stata adottata nell'interesse della moralità pubblica ed è divenuta sempre di più severa in questi ultimi anni per quanto attiene all'autorizzazione dei locali per la vendita di merci del genere, solo nell'Isola di Man, e forse in Scozia, vige un divieto di vendita analogo a quello d'importazione, che è autorizzato dalla normativa doganale richiamata.
Quindi, in generale, è pacifico che vengono applicati due criteri diversi, uno per le importazioni e un altro per la produzione e per la vendita di merci nazionali. Ritengo che tale differenziazione non possa validamente giustificarsi con l'argomento che non è noto se le particolari merci di cui trattasi siano prodotte nel Regno Unito. Queste ed altre merci oscene possono essere prodotte e vendute lecitamente, anche se nei limiti delle restrizioni imposte relativamente ai punti di vendita al dettaglio. Non vi sono prove sicure che tutte le merci aventi tale natura (e non ci si deve limitare a questi particolari prodotti), importate in spregio del divieto, siano sequestrate presso i negozi al dettaglio, anche se le autorità competenti hanno il potere di farlo.
Secondo me, contrariamente all'argomento dedotto dal governo del Regno Unito, non è sufficiente sostenere che vi è una avversione generale nei confronti degli articoli osceni e indecenti se non esistono mezzi efficaci per impedirne la fabbricazione e la vendita nei negozi del Regno Unito. Mi sembra, di conseguenza, che non sia stato dimostrato che il divieto d'importazione di cui trattasi è giustificato, poiché le leggi vigenti nella maggior parte del Regno Unito non stabiliscono un divieto analogo quanto alla produzione e alla vendita di merci nazionali.
Se fossi giunto alla conclusione che il divieto è giustificato da motivi di moralità pubblica, sorgerebbe la questione del se il divieto costituisca un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata del commercio tra gli Stati membri. Si deve notare che nella causa Henn and Darby la Corte ha dichiarato quanto segue alla luce delle leggi vigenti sulle pubblicazioni oscene: «Stando così le cose, si può ritenere, in generale, che nel Regno Unito non esiste un commercio lecito di merci del genere. Il fatto che il divieto d'importazione possa essere sotto certi aspetti più rigoroso di talune normative applicate nell'ambito del Regno Unito non va quindi considerato alla stregua di una misura destinata a proteggere indirettamente un prodotto nazionale qualsiasi, né come provvedimento inteso a stabilire una discriminazione arbitraria per le merci di tale genere particolare, a seconda che esse siano prodotte nel territorio nazionale o in un altro Stato membro ».
Di conseguenza, la quarta questione sul tappeto in detta causa è stata risolta nel senso che « qualora il divieto di importare determinate merci possa giustificarsi con motivi di moralità pubblica e sia imposto a tale scopo, l'applicazione dello stesso divieto » — e poi seguono le parole sulle quali si è concentrata la discussione — « in caso di inesistenza di un commercio lecito delle stesse merci nell'ambito dello Stato membro di cui trattasi non può costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata per il commercio, in contrasto con l'art. 36 ».
In altre parole, nella situazione cui si riferiva detta causa non esisteva, in complesso, un commercio lecito di pubblicazioni e di pellicole, nonostante eccezioni e deroghe di portata limitata, poiché la legge vietava o almeno frenava tanto la produzione quanto il commercio di pubblicazioni e di pellicole di natura oscena ed indecente.
Nella fattispecie, Io stesso può dirsi, per quanto riguarda la Scozia e l'Isola di Man, a proposito dei prodotti di cui trattasi. A mio avviso, in base alla normativa riportata in sintesi nell'ordinanza di rinvio, ciò non può dirsi dell'Inghilterra, del Galles, e dell'Irlanda del Nord. Nell'Inghilterra e nel Galles non vi è tanto un divieto di vendita quanto il potere di limitare e controllare i punti di vendita al dettaglio, potere di cui solo in parte si è fatto uso. Dette limitazioni, sebbene — per í motivi esposti dal rappresentante del governo del Regno Unito — non del tutto analoghe, sono a mio avviso paragonabili alle restrizioni che valgono per i punti di vendita di altri prodotti, quali l'alcool e il tabacco.
Di conseguenza, se, in base al diritto positivo, è lecito, anche se disapprovato, vendere tali merci al dettaglio, nelle zone in cui l'allegato 3 del Locai Government (Miscellaneous Provisions) Act è stato attuato a persone di età non inferiore ai 18 anni in locali autorizzati e in locali in cui il commercio di tali prodotti non costituisce una parte rilevante dell'attività commerciale, e in altre zone, in generale, nei negozi purché detti oggetti non siano illecitamente esposti, non mi sembra possibile sostenere che non vi è un commercio lecito di dette merci nel Regno Unito ai sensi della sentenza nella causa Henn and Darby.
Ne consegue che, sebbene la normativa doganale non sia stata manifestamente adottata al fine di discriminare le merci provenienti dagli altri Stati membri per proteggere la produzione nazionale, nella fattispecie sussiste di fatto una discriminazione arbitraria ai sensi dell'art. 36, che rende inoperante la deroga contemplata dalla prima frase di detto articolo per il caso in cui il divieto sia giustificato ai sensi della stessa prima frase.
Questa conclusione non significa naturalmente che le merci di cui trattasi possono essere vendute nel Regno Unito. Esse sono soggette ai controlli e alle limitazioni vigenti in genere per la vendita e la distribuzione di altri oggetti osceni e indecenti del genere nel Regno Unito. Né, è evidente, il diritto comunitario riguarda le importazioni da altri paesi. Né, infine, la conclusione che ho raggiunto dopo l'esauriente trattazione scritta e orale della causa significa che il diritto comunitario costringa il Regno Unito ad ammettere illimitatamente questi oggetti provenienti dagli altri Stati membri. Esso dispone in tal senso solo finché non vi sia divieto effettivo di produrre e vendere prodotti nazionali dello stesso tipo.
La quarta questione sottopostavi dal giudice nazionale recita come segue:
« Indipendentemente dalle soluzioni che saranno date alle questioni di cui sopra, se, nel caso in cui uno Stato membro, agendo in conformità agli obblighi internazionali impostigli dalla convenzione di Ginevra del 1923 per la soppressione del commercio di pubblicazioni oscene e dalla convenzione postale universale (rinnovata a Losanna nel 1974 ed entrata in vigore il 1o gennaio 1976), stabilisca un divieto tassativo di importazione da un altro Stato membro di articoli qualificati indecenti ed osceni, tale divieto sia compatibile con l'art. 234 del trattato della Comunità economica europea ».
Le parti non hanno trattato, nella fase orale del procedimento, quest'ultima questione. E dubbio che le due convenzioni abbiano qualche immediata rilevanza, non da ultimo poiché questa causa non riguarda le pubblicazioni cui la convenzione di Ginevra sostanzialmente si riferisce e le merci di cui trattasi non sono state inviate per posta, con la conseguenza che la convenzione postale universale non si applica.
La Commissione ha fatto notare che comunque la Repubblica federale di Germania aveva denunciato la convenzione di Ginevra prima che si verificassero i fatti di cui trattasi nella fattispecie, ed ha sostenuto che, siccome la rinnovata convenzione postale universale è stata stipulata dopo l'adesione del Regno Unito alla Comunità economica europea, l'art. 234 del trattato non è pertinente. Mi sembra che gli obblighi derivanti dalle due predette convenzioni non possono, in ogni caso, prevalere sugli obblighi che uno Stato membro ha nei confronti di un altro, quale che possa essere l'efficacia di dette convenzioni nei confronti di paesi terzi. Comunque, la questione in esame non aggiunge nulla all'ultima questione sollevata nella causa Henn and Darby e va risolta negli stessi termini.
Ritengo pertanto che le questioni sottopostevi debbano essere risolte sulla seguente falsariga:
1)
Il divieto di importare determinate merci non può essere giustificato da motivi di moralità pubblica ai sensi dell'art. 36 del trattato CEE, a meno che non vigano e non siano applicate restrizioni analoghe per quanto riguarda la produzione e la vendita delle analoghe merci nazionali. Non è necessario che dette restrizioni siano assolute, ma, anche se con limitate eccezioni, esse devono avere in complesso lo scopo e l'effetto di rendere illecita la produzione e la vendita delle merci nazionali.
2)
Non vi è assenza di commercio lecito delle merci di cui trattasi, ai sensi della sentenza della Corte nella causa Henn and Darby, solo per il fatto che dette merci non possono essere inviate per posta, che vi è un limite alla loro esposizione al pubblico e che esiste un sistema di autorizzazione per i locali adibiti alla loro vendita, il che non rende per il resto illecita la loro produzione e la loro vendita.
3)
Qualora uno Stato membro si valga della riserva relativa alla salvaguardia della moralità pubblica stabilita dall'art. 36 del trattato, l'art. 234 non osta all'adempimento, da parte dello stesso Stato, degli impegni derivanti dalla convenzione di Ginevra del 1923 sulla repressione del traffico di pubblicazioni oscene, e dalla convenzione postale universale (rinnovata a Losanna nel 1974, che è entrata in vigore il 1o gennaio 1976).
Spetta al giudice nazionale statuire sulle spese della Conegate. Le spese sostenute dalla Commissione e dal Regno Unito non sono ripetibili.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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